Accordo in materia di tutela della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19
Accordo in materia di tutela della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19
Il giorno 6 marzo 2020, a Roma, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL,
di seguito le Parti,
• Alla luce della crisi derivante dalla diffusione dell’emergenza COVID-19 che, per quanto attiene alle ripercussioni occupazionali, coinvolge anche il settore della somministrazione di lavoro;
• VISTO il DPCM 1° marzo 2020;
• VISTO il DPCM 4 marzo 2020;
• VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
• CONSIDERATO l’Accordo di gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Somministrazione di lavoro, definito ai sensi dell’art. 27 comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
• CONSIDERATO l’avvio di un’interlocuzione con il Ministero del Lavoro in merito all’intervento della Cassa Integrazione in Deroga per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1. Ambito di applicazione e decorrenza
1. Le misure previste dal presente accordo sono strettamente connesse alla straordinarietà della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le misure previste dal presente accordo hanno vigenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020 fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento dell’emergenza.
Con esclusivo riferimento alla misura di cui all’art. 3 del presente Accordo, fermo quanto previsto al precedente periodo, la misura ha validità esclusivamente per i contratti sottoscritti entro la data di sottoscrizione del presente Accordo o eventualmente prima dell’individuazione di una nuova area cd “rossa” o “gialla”.
Articolo 2. Trattamento di Integrazione Salariale per i lavoratori in somministrazione. Procedura semplificata
1. Ambito di applicazione: la misura di cui al presente articolo è esperibile, da parte dell’agenzia per il lavoro, in conseguenza dell’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte di utilizzatori con unità produttive ubicate nelle cd “aree rosse e gialle” – come di volta in volta individuate dalla normativa emergenziale nazionale o regionale - ovvero a beneficio dei lavoratori comunque residenti/domiciliati nelle medesime aree.
2. In deroga alle attuali disposizioni, nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il TIS è attivabile anche per lavoratori in somministrazione che hanno maturato meno di 90 giornate di anzianità nel settore.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il TIS è attivabile dandone preventiva comunicazione alle XX.XX. – territoriali se la misura coinvolge lavoratori di una medesima regione, viceversa nazionali - indicando il numero dei lavoratori coinvolti, l’impresa utilizzatrice interessata e la durata della sospensione prevista.
4. Per gli eventi di sospensione intervenuti dal 23 febbraio u.s. fino alla data di entrata in vigore del presente accordo la comunicazione deve intervenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. La prestazione di TIS, anticipata al lavoratore dall’Agenzia, viene rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.
6. Salve le disposizioni di cui ai commi che precedono, si applicano le disposizioni ordinariamente previste per il TIS.
Articolo 3. Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga” per i lavoratori in somministrazione.
1. In via del tutto eccezionale, ed unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale presso l’utilizzatore e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all’emergenza COVID-19, è possibile attivare, in via sperimentale, il TIS “in deroga” alla procedura ordinaria secondo le modalità disciplinate al presente articolo.
2. Il TIS “in deroga” è attivabile dall’Agenzia nei soli casi in cui l’utilizzatore, con riferimento alle unità produttive ubicate nelle cd “zone gialle” e “zone rosse”, non attivi un ammortizzatore sociale, documentando e motivando la difficoltà all'accesso che ha determinato tale scelta, ovvero il lavoratore somministrato sia impossibilitato a prestare la propria attività in quanto domiciliato o residente nei comuni inclusi nelle medesime “zone” come di volta in volta individuate dalla normativa emergenziale nazionale o regionale.
3. L’Agenzia per il lavoro è tenuta a richiedere formalmente, di norma con l’assistenza e/o per il tramite di Assolavoro, un incontro alle XX.XX. nazionali sottoscrittrici la presente Intesa da tenersi anche, ove possibile, in modalità da remoto, per la sottoscrizione, entro 5 giorni dalla suddetta richiesta di incontro, dell’Accordo in ogni caso indispensabile per l’attivazione della TIS “in deroga” di cui al presente articolo.
4. Al TIS in deroga di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5.
Articolo 4. Altre disposizioni
1. I periodi di malattia comunque legati all’emergenza COVID-19 non concorrono al computo del periodo di comporto previsto dal vigente CCNL.
2. Le Parti valuteranno ulteriori strumenti di flessibilità a livello territoriale, finalizzati a tutelare la continuità lavorativa per le situazioni non compresi negli art. 2 e 3.
Articolo 5. Cabina di regia
1. Le Parti costituiscono una Cabina di regia per interventi straordinari da parte del fondo di solidarietà a sostegno dei lavoratori oggi occupati nei settori a maggiore rischio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il settore del Terziario allargato, turismo e industria).
2. Alla Cabina di regia sono affidati i compiti di monitoraggio della presente Intesa e di cui all’articolo 6 comma 2, ultimo periodo.
Articolo 6. Norme di chiusura
1. Per le misure di cui all’articolo 3 della presente Intesa è previsto uno stanziamento a valere sulle risorse del Fondo solidarietà fino a un massimo di 10 milioni di euro.
2. Fermo restando il principio solidaristico del Fondo, in considerazione della natura sperimentale della presente intesa, al fine di monitorare costantemente l’utilizzo delle risorse, Forma.Temp procede alla definizione di un ammontare riconducibile al maturato di ogni singola agenzia al 31 dicembre 2019, fornendo periodicamente alla Cabina di regia di cui all’art. 5 i risultati di tale attività. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che sono stati raggiunti anche in via prospettica i limiti delle risorse su definite, complessivi o individuali per ciascuna ApL, il Fondo invierà una comunicazione alle Parti che in sede di Cabina di regia valuteranno le relative modalità di gestione.
3. Le domande sono presentate al Fondo che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Le Agenzie per il Lavoro accedono alle misure di cui al presente accordo unicamente se non attivano, per le medesime platee, ammortizzatori sociali pubblici.
5. Per i contratti a tempo determinato oggetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, e il cui termine finale ricada durante la vigenza della TIS in deroga, in sede di accordo di cui al medesimo articolo 3, comma 3, le Parti si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità occupazionale.
ASSOLAVORO