CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
E RELATIVO PROTOCOLLO, HELSINKI IL 12 GIUGNO 19811.
Il Governo dell'Italia ed il Governo della Finlandia,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) in Finlandia:
1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
2) l'imposta comunale (kunnallisvero);
3) l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero);
4) l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e
5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (l„hdevero); (qui di seguito indicate quali “imposta finlandese”);
1 Ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 38 (G. U. 18 febbraio 1983, n. 48, S.O.). Scambio delle notifiche 23 settembre, entrata in vigore il 23 ottobre.
b) in Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Finlandia” designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell'altro Stato contraente” designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine “nazionali” designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per “traffico internazionale” s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione “autorità competente” designa:
i) per quanto concerne la Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione “beni immobili” ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni o di altre quote sociali di una società attribuisca al loro possessore il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla società, il reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di godimento è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.
6. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di godimento di una impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di Accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo, il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni di cui alle lett. b) e c) del paragrafo 3 possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti:
a) per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
b) per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, o di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
c) per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indispensabili di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 - Partecipazioni agli utili e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o forestale, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 21 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 22 - Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4 dell'articolo 6 è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.
3. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
4. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 23 - Metodo per evitare la doppia imposizione
1. Per quanto concerne l'Italia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Finlandia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
a) se un residente della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla lettera b), deve accordare:
1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
2) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
b) Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero stati esentati dall'imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora entrambe le società fossero state residenti della Finlandia.
3. Se un residente di uno Stato contraente riceve remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, detto altro Stato deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile alle remunerazioni imponibili in detto altro Stato.
4. Quando, ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo limitato di tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato, l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera come pagato ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo.
Articolo 24 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 25 - Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28 - Entrata in vigore
1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notifiche previste al paragrafo 12 e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
3. La Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971 e 19 giugno 19713, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate, secondo quanto previsto al paragrafo 2, per la prima volta.
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 23 settembre 1983 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della presente Convenzione; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 23 ottobre 1983 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 21 ottobre 1983, n. 290).
3 La Convenzione del 4 agosto 1967 e lo scambio di note del 7 maggio 1971-19 giugno 1971 sono stati ratificati con L. 12 dicembre 1973, n. 1041 (Gazz. Uff. 26 marzo 1974, n. 80), e sono entrati in vigore il 24 giugno 1974 (vedi
comunicato in Gazz. Uff. 10 settembre 1974, n. 236).
Articolo 29 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per le imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.
Per il Governo italiano XXXXXXXX XXXXXXX
Per il Governo finlandese XXXXX XXXXXXXX
PROTOCOLLO
All'atto della firma in data odierna della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione:
1. All'articolo 2, paragrafo 3.
a) La Convenzione non si applica, per quanto concerne la Finlandia, al premio per la pensione nazionale (national pension premium), al premio per assicurazione malattie (sickness insurance premium) nonché all'imposta speciale sulle lotterie (special lottery tax) e, per quanto concerne l'Italia, alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) applicabili sulle vincite delle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, concorsi a premi, e da scommesse.
b) Se successivamente alla data della firma della Convenzione, dovesse essere istituita in Italia una imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a detta imposta.
2. All'articolo 4.
Ai fini dell'imposizione in Finlandia, la massa ereditaria indivisa di una persona deceduta si considera avere la residenza dello Stato contraente di cui era residente il defunto al momento della sua morte, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo.
3. All'articolo 7, paragrafo 3.
Con l'espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.
4. All'articolo 10, paragrafo 3.
Il termine “dividendi” comprende i redditi derivanti da azioni di godimento o da diritti di godimento, da azioni minerarie e da quote di fondatore.
5. All'articolo 23.
a) L'imposta finlandese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente istituita in Italia dopo la firma della Convenzione con le modalità previste al paragrafo 1 dell'articolo.
b) i) Se una persona, che sia un nazionale finlandese e non un nazionale italiano, è residente dell'Italia ed ai sensi della norma denominata “dei tre anni”, prevista nella sezione 9 della legge finlandese sull'imposizione del reddito e del patrimonio (Finnish Act on income and capital Tax) è considerata residente della Finlandia ai fini delle imposte finlandesi di cui all'articolo 2 della Convenzione, la Finlandia può, nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, prelevare le proprie imposte sul reddito di tali persone proveniente da fonti situate al di fuori dell'Italia, o sul patrimonio da esse posseduto al di fuori dell'Italia. Tuttavia, la Finlandia deve accordare una deduzione dall'imposta finlandese pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Italia, secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo.
ii) Se una persona che sia un nazionale italiano e non un nazionale finlandese, è residente della Finlandia e la sede principale dei suoi affari ed interessi è situata in Italia, l'Italia nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, può prelevare le proprie imposte sul reddito di tale persona proveniente da fonti situate al di fuori della Finlandia.
Tuttavia, l'Italia deve accordare una deduzione dall'imposta italiana pari all'imposta sul reddito pagata in Finlandia, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo.
iii) Le disposizioni delle lettere i) e ii) si applicano soltanto per l'anno durante il quale la persona si allontana, a seconda del caso, dalla Finlandia o dall'Italia, e per successivi tre anni.
6. All'articolo 25.
a) All'espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che, in ogni caso, deve essere preventivamente instaurata quando la controversia si riferisca ad un'applicazione di imposte non conforme alla Convenzione.
b) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono ridotte o rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di riduzione o di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare la riduzione o il rimborso.
L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione circa l'esistenza delle condizioni richieste dalla Convenzione per l'applicazione della riduzione o del rimborso. Le competenti Autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo.
Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.
Per il Governo italiano XXXXXXXX XXXXXXX
Per il Governo finlandese XXXXX XXXXXXXX