SCHEMA DI CONTRATTO – ALLEGATO 05 –
SCHEMA DI CONTRATTO
– ALLEGATO 05 –
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI
DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI PER LA CNPADC
TRA
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (nel seguito “CNPADC” o “Cassa”) con sede in Roma., Via Mantova n° 1 , CF 80021670585, legalmente rappresentata dal suo Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Cagliari (CA) il 2/03/1967 (C.F.: NDDWTR67C02B354H), domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC in Xxxx - Xxx Xxxxxxx 0, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “la CNPADC” o “Cassa”);
e
la Società __________ con sede legale in __________ (__________) via __________ n. __________, capitale sociale € __________, iscritta nel Registro delle Imprese di __________ al n. __________, N-rea __________, C.F./P.I. __________, in persona __________, in qualità di __________, nato a __________ il __________ (C.F. __________) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito l’“Operatore economico”);
la CNPADC e l’ Operatore economico di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”
E
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, via ____________, ___________, C.F.__________________, partita IVA n. ___________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___,
(di seguito denominata, per brevità, “Consulente”)
PREMESSO CHE
La CNPADC per effetto della normativa vigente e in esecuzione della delibera del CdA (verbale del 12 ottobre 2017) ha indetto una gara ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016 per la selezione di un advisor finanziario avente competenze specifiche e di pluriennale esperienza in materia di fondi di investimento alternativi (FIA) di tipo chiusi – CIG 7301485009 ;
ATTESO CHE
il Consulente ____________________, è risultato aggiudicatario della predetta gara avendo presentato la migliore offerta e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
il Consulente ____________________, dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal Capitolato d’oneri, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che il Consulente, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente Contratto relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, pur facendo parte integrante del Contratto, potrebbe non rappresentare in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività;
il Consulente ____________________, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
che il Consulente con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce.
Il Consulente comunicherà alla CNPADC, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono in particolare parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Bando di gara e Capitolato d’oneri (CIG 7301485009); Offerta Tecnica; Offerta Economica; chiarimenti predisposti dalla CNPADC durante la procedura.
Il presente contratto è regolato:
Dalle clausole del presente atto e dai documenti indicati ai precedenti punti 1 e 2 , che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la CNPADC e il Consulente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
dal Codice Etico della CNPADC;
dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.
In caso di discordanza o contrasto, resta inteso che quanto contenuto nella lex specialis di gara prevarrà su quanto contenuto nell’Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest’ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nella lex specialis di gara, fatto, comunque, salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CNPADC, previsioni migliorative, accettate dalla CNPADC, anche mediante approvazione della predetta documentazione.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
ARTICOLO 2
OGGETTO
Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione, da parte del Consulente che accetta, dei servizi professionali di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di tipo chiusi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Real Assets etc. ad esclusione dei Fondi di Fondi sia primario che secondario) in favore della CNPADC.
In particolare, il Consulente dovrà fornire i seguenti servizi su base non - discrezionale:
Definizione del piano annuale di investimento della componente “Fondi Chiusi” sulla base delle linee guida definite dall’Advisor Strategico della Cassa e mappatura del mercato (Fondi in raccolta, opportunità, view).
Sulla base di quanto definito in virtù del punto I, pianificazione delle attività e definizione, per ciascuna delle asset class, della composizione della potenziale short list di strategie rientranti nell’universo investibile, dalle quali verranno selezionate le strategie di interesse per la due diligence.
Supporto nell’impiego annuo fino a € 150.000.000 (max numero medio annuo di due diligence complete pari a 10 escluse quelle di cui al successivo punto V, tra quelle definite al punto II).
Svolgimento delle attività necessarie all’espletamento dei seguenti punti:
Redazione di un documento di presentazione del piano di investimento “generico” per l’anno 2019 da condividersi con la CNPADC entro e non oltre il 30/09/2018 e così via per tutte le annualità del contratto (piano per l’anno t da condividersi con CNPADC entro e non oltre il 30 settembre dell’anno t-1);
Redazione di un documento di mappatura di ciascuna delle sub asset class identificate nel punto a) indicando i fondi potenzialmente in raccolta (includendo i fondi che inizieranno il fundraising nel corso dell'anno e le candidature proposte da CNPADC ) e produzione di una short list;
Redazione di un Investment Memorandum e di un Fact Sheet per ciascuno dei fondi in due diligence di cui ai punti III e V e nel rispetto dei limiti numerici ivi menzionati;
Supporto nello svolgimento, per ciascuna annualità, di massimo 5 due diligence approfondite ad hoc su fondi, a discrezione della CNPADC. Per le due diligence ad hoc è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente punto IV, lett. c) del presente paragrafo. La CNPADC si riserva, inoltre, la facoltà di non esclusiva per tutte quelle due diligence ad hoc che riguardino specifici mercati e che esulino dai mercati mappati e già oggetto di approfondimento da parte dell’operatore selezionato. In tali casi, quindi, si riserva il diritto di potersi rivolgere ad un altro operatore professionale.
Organizzazione di meeting/call almeno bisettimanali con la struttura della CNPADC, per reciproco aggiornamento sullo stato di avanzamento delle due diligence e sul mercato, nonché disponibilità ad organizzare incontri periodici (almeno mensili) con gli Organi della CNPADC (ad es. Consiglio di Amministrazione o rappresentanti dello stesso).
Supporto nell’organizzazione di meeting/call di due diligence con i fondi in short list e partecipazione agli stessi.
I documenti elencati nei punti IV e V devono essere resi disponibili, nella loro versione definitiva, per la presentazione nel CdA della CNPADC, in lingua italiana.
Nell'ambito delle attività, potrà, inoltre, essere richiesta la predisposizione di memoranda in lingua italiana, opinioni e pareri scritti e/o orali che si rendano necessari ovvero opportuni a giudizio discrezionale della CNPADC e in relazione ai quali non sarà corrisposto un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato.
ARTICOLO 3
DURATA
La durata dell’appalto (fatte salve le eventuali opzioni precisate negli atti di gara) è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del Contratto di cui al punto 3.1, salvo quanto previsto al successivo punto 3.3.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza (originaria o prorogata, in caso di ripetizione secondo quanto previsto negli atti di gara) del Contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI DEL CONSULENTE
Sono a carico del Consulente, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 6, tutti gli oneri e rischi relativi e/o connessi, relativi a tutte le attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
Il Consulente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CNPADC e deve sempre fare riferimento, per l’espletamento dell’incarico, ai criteri guida della CNPADC che gli fornirà gli indirizzi generali e le linee di politica aziendale, in modo da raggiungere il miglior risultato possibile secondo i canoni dell’efficienza, efficacia, economicità e produttività: questi ultimi, in ogni caso, rappresentano le caratteristiche cui deve ispirarsi, sempre e comunque, l’attività del Consulente.
In ogni caso, il Consulente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Consulente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 6 che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.
Il Consulente si impegna, inoltre, espressamente a:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dalla CNPADC;
b) manlevare e tenere indenne la CNPADC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.
In caso di inadempimento da parte del Consulente anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la CNPADC può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Obblighi del Consulente al Termine del Contratto.
Al termine del presente Contratto, tutti i doveri e gli obblighi di ambo le Parti termineranno. Immediatamente a seguito di tale terminazione, ma in ogni caso non oltre venti (20) giorni dopo tale terminazione, a seguito di richiesta della CNPADC, il Consulente consegnerà alla CNPADC tutte le proprietà e i documenti della CNPADC allora in possesso del Consulente.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Il Consulente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine, il Consulente dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti nella lex specialis di gara nonché quelli migliorativi eventualmente offerti, nonché garantisce e dichiara che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
Il Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente incarico professionale anche ai propri collaboratori.
Il Consulente prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile di Servizio, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
su richiesta della CNPADC, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima CNPADC non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto, peraltro, l’esercizio da parte della CNPADC di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa CNPADC;
su richiesta motivata del Consulente, che dovrà essere accettata dalla CNPADC, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
Il Consulente ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla CNPADC il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale; la CNPADC si riserva la facoltà di valutare, l’idoneità della nuova figura professionale proposta.
Resta inteso che in nessun caso il Consulente potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali, senza la preventiva autorizzazione scritta della CNPADC; nel caso in cui il Consulente proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta della CNPADC, quest’ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Consulente per il risarcimento del danno subito.
Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Consulente in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Consulente medesimo.
Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della CNPADC potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
Il Consulente si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione dalla CNPADC oppure tramite un proxy server definito dalla medesima CNPADC.
Il Consulente prende atto che la CNPADC, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
Il Consulente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CNPADC di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
Ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, il Consulente si impegna, tra l’altro, a:
garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico;
assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro, ivi incluso, ove richiesto, dalla CNPADC, il partner responsabile del coordinamento del team, a tutte le riunioni o incontri con soggetti terzi che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento dell'Incarico;
dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto dell'Incarico ed eccedente il livello dei compensi concordato.
Al fine di permettere al Consulente di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC -tramite le proprie strutture - si rende disponibile a consegnare al Consulente, contestualmente alla stipula del Contratto medesimo, tutta la documentazione in proprio possesso contenente i dati e le informazioni scaturite da attività di elaborazione svolte e/o in corso di svolgimento dalla medesima CNPADC che il Consulente dovesse ritenere necessaria ed opportuna ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli indicatori di qualità relativi alle risorse e alla loro sostituzione, stabiliti nella Lettera di invito, determina l’applicazione delle penali di cui oltre.
L’erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti e termini di cui al medesimo Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Consulente. Pertanto, in caso di inadempimento da parte del Consulente degli obblighi di cui ai precedenti commi la CNPADC – fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO -
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto dalla CNPADC al Consulente per le predette attività professionali è determinato è determinato in € ___________ (Euro ___________ /___), oneri previdenziali - se dovuti - compresi, IVA esclusa, sulla base di quanto contenuto nell’Offerta economica del Consulente che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Consulente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma.
I menzionati corrispettivi devono intendersi – così come effettivamente sono – omnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo, salvo eccezioni espressamente approvate dalla CNPADC per iscritto.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Consulente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Consulente di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
Il pagamento del suindicato corrispettivo sarà effettuato dalla CNPADC, semestralmente, in via posticipata con rate di € ___________ ( euro ____________/___) oltre IVA come per legge a mezzo bonifico bancario, in favore del Consulente a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest’ultima, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Contratto.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
solo per Società cui si applica la normativa italiana Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto 1 della lettera A), sarà effettuato dalla CNPADC, in favore del Consulente - a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché al § 10 delle Condizioni Generali di Contratto- Allegato A, cui si rinvia.
solo per Società cui NON si applica la normativa italiana Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto 1 della lettera A), sarà effettuato dalla CNPADC, in favore del Consulente - a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base delle fatture emesse, tramite bonifico estero entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura sul conto corrente che il Consulente di impegna a comunicare.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Consulente assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.
La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.
A tal fine e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Consulente si impegna a comunicare, il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto nonché, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c.. previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente incarico. Il Consulente è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso il Consulente potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del presente Contratto.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al precedente comma 3, il corrispettivo come indicato al comma 1 della lettera A) sarà dovuto proporzionalmente per il periodo intercorso tra il Closing e la data di efficacia della risoluzione.
ARTICOLO 7
DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONSULENTE
Il Consulente dichiara e garantisce alla CNPADC che:
Regolare Costituzione ed Esistenza. Il Consulente è un'istituzione debitamente organizzata, validamente esistente ed in regola secondo le leggi dello stato in cui è incorporata.
Potere ed Autorità. Il Consulente ha il potere e l'autorità per sottoscrivere questo Contratto e condurre le attività e sostenere gli obblighi che ne derivano. L'esecuzione di questo Contratto è stata debitamente autorizzata dal Consulente e nessuna altra autorizzazione o procedura è necessaria.
Nessuna Violazione. L'esecuzione di questo Contratto, gli atti contemplati nello stesso e l'adesione alle norme e indicazioni ivi contenute da parte del Consulente non causerà:
violazione di alcuna delle disposizioni contenute nello statuto del Consulente;
violazione di alcuno statuto, legge o giudizio, decreto, ordine esecutivo, regolamento o regola di alcuna corte o autorità governativa applicabile al Consulente;
violazione di, conflitto con, inadempienza di, terminazione di, o richiederà il consenso di alcuna persona soggetta ad, alcun contratto o accordo a cui il Consulente è legato e che potrebbe avere un effetto materiale sulle proprietà, attività, prospettive, guadagni, responsabilità o condizioni, sia finanziare che di altro tipo, del Consulente.
Autorizzazione. Il Consulente ha completato e ottenuto tutte le registrazioni, approvazioni e consensi necessari e richiesti da governi o autorità governative rilevanti per l'esecuzione delle attività contemplate dal presente Contratto. Il presente Contratto costituisce una obbligazione valida e vincolante per il Consulente, secondo i termini in esso contenuti e soggetta alle leggi generalmente applicabili relativamente ai diritti dei creditori e ai principi di equità.
Personale. Gli impiegati del Consulente che adempieranno i doveri e gli obblighi contenuti in questo Contratto sono individui con esperienza nella gestione ed esecuzione delle varie funzioni contemplate dal presente Contratto. Essi non sono stati ritenuti colpevoli in alcun processo amministrativo, penale o civile e non hanno dichiarato nolo contendere o dato consenso o preso parte ad alcun atto che coinvolga abuso di ufficio, frode, violazione delle leggi sulle transazioni finanziarie o sulla bancarotta, né ad alcun atto od omissione che coinvolga atti moralmente non accettabili. Essi si adopereranno al meglio per massimizzare risultati ed ritorni degli Investimenti .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, ART.46 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Operatore economico espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 502. La CNPADC, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati mediante l’utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.
ARTICOLO 8
TEAM DI LAVORO e DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Il Consulente si obbliga ad impiegare per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali in conformità a quanto stabilito nella Lettera di invito e nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
Il team inoltre potrà essere di volta in volta modulato per numero ed esperienza in relazione alle necessità.
Il Consulente riconosce, altresì, alla CNPADC la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Consulente dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della CNPADC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Ove la CNPADC ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Consulente, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
Il Consulente prende atto che la CNPADC, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nell’Offerta Tecnica allegata al Contratto.
In caso di inadempimento da parte del Consulente degli obblighi di cui ai precedenti comma, la CNPADC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto presente contratto.
Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito al precedente articolo 2 e secondo le modalità di cui al precedente art.
Il Consulente dovrà sottoporre la documentazione contrattuale di cui al precedente art. 2 comma 1, entro i termini e i modi stabiliti nel medesimo articolo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre (art. 9), rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel succitato art. 2.
La CNPADC renderà note al Consulente le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni.
In caso di mancata approvazione da parte della CNPADC, il Consulente dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate dalla CNPADC e dovrà consegnare nuovamente detti documenti alla CNPADC per l’approvazione entro i termini che verranno indicati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Per la rendicontazione delle attività svolte, il Consulente dovrà consuntivare mensilmente dette attività, rappresentando lo “Stato di avanzamento lavori” e il “Rendiconto risorse” relativamente a ciascuna attività oggetto contrattuale.
Le parti, a norma dell’art. 1456 cod. civ., convengono espressamente che il presente Contratto - nel caso in cui gli “obiettivi di risultato” di cui all’art. 2 articolo, cui deve essere finalizzata l’attività del Consulente ed al cui raggiungimento è legato il corrispettivo del medesimo, non vengano definiti e concordati tra le parti entro i termini stabiliti - potrà essere risolto su istanza della CNPADAC o del Consulente a meno che non venga raggiunto un accordo tra le parti.
ARTICOLO 9
PENALI
In caso di mancato o inesatto adempimento, da parte del Consulente, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del Consulente:
per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla CNPADC o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini tutti stabiliti nel presente Contratto, la CNPADC applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
Per ogni risorsa sostituita dal Consulente senza la preventiva autorizzazione della CNPADC, quest’ultima applicherà una penale pari a € 1000 (mille) euro.
Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Consulente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nella Lettera di invito e da quanto indicato dal Consulente in Offerta Tecnica; in tali casi la CNPADC applicherò al Consulente le predette penali sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC al Consulente; a fronte delle menzionate contestazioni, il Consulente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Consulente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
LA CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Consulente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10 o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Consulente, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Consulente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La CNPADC potrà applicare al Consulente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo del presente Contratto; il Consulente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
ARTICOLO 10
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Consulente con la stipula del presente atto, il Consulente ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro _______________ (_________/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
Tale cauzione è stata rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della CNPADC a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Consulente, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CNPADC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti della CNPADC a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della CNPADC verso il Consulente - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Consulente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della CNPADC.
In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ARTICOLO 11
RISERVATEZZA
Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono riservati e coperti da segreto, pertanto, il Consulente assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Consulente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che lo stesso Consulente abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
che la CNPADC abbia espressamente autorizzato il Consulente a divulgare a specifici soggetti.
Il Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori o subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Consulente dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio e/o delle attività prestate verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
Il Consulente si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato del trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati in base e/o in esecuzione del presente Contratto.
Il Consulente potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Consulente medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima CNPADC.
Il Consulente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.
ARTICOLO
12
SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
Il Consulente prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla CNPADC, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale della CNPADC.
Il Consulente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Consulente stesso quanto della CNPADC e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Consulente è coperto da specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, stipulata con la compagnia________________, n. ______________, per un massimale di Euro _______________ (_______________/00) per sinistro per anno e avente scadenza in data ________________.
Su richiesta, il Consulente comunicherà gli estremi della copertura assicurativa al suo rinnovo.
Qualora il Consulente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.
Resta ferma l’intera responsabilità del Consulente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 13
RISOLUZIONE
Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora il Consulente non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente incarico non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine (non inferiore a 15 (dieci) giorni), trascorso il quale, il presente incarico s’intenderà risolto di diritto e in danno al Consulente.
Oltre ai suddetti casi, la CNPADC - previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento -potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
qualora fosse accertata la non sussistenza o il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.
La risoluzione si verifica di diritto quando la CNPADC dichiari al Consulente, a mezzo raccomandata A.R. che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Consulente il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
Le parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si ritenesse superato l’oggetto del presente contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere all’incaricato, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Consulente i compensi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una Relazione Tecnica sull’attività e l’emissione della regolare fattura.
ARTICOLO 14
RECESSO
La CNPADC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, senza preavviso previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti . Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, co. 4-ter e 92, co. 4 del D. Lgs. 159/2011.
E’ altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso:
nei casi di giusta causa
e per reiterati inadempimenti del Consulente, anche se non gravi.
In tale ipotesi, il Consulente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro il Consulente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Consulente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.
Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Consulente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
ARTICOLO 15
CAUSE DI FORZA MAGGIORE ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Non saranno presi in considerazione come cause di grave ritardo, oltre agli eventi dovuti a cause di forza maggiore, gli eventi non imputabili in alcun modo al Consulente.
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile o inevitabile o comunque fuori del controllo del Consulente, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Le fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al Consulente avranno effetto giuridico sul Contratto solo se il Consulente darà immediata comunicazione alla CNPADC della loro insorgenza con fax seguito da raccomandata AR entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi degli eventi.
Manifestandosi i predetti eventi secondo la loro entità e durata, la CNPADC ha facoltà di concedere una proroga dei termini contrattuali ovvero di risolvere il contratto; qualora si manifestino eventi da provocare impossibilità definitiva, il contratto potrà essere risolto ipso iure.
Non rientrano in ogni caso tra le cause di impossibilità sopravvenuta, gli scioperi comunque motivati, ad esclusione di quelli a carattere nazionale, fermo restando l’obbligo del Consulente di assicurare comunque l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente atto.
ARTICOLO 16
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Consulente dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Consulente medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della CNPADC la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
Il Consulente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Consulente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Consulente si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Consulente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto
Per le prestazioni richieste il Consulente si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
Inadempienze contributive e retributive
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la CNPADC riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la CNPADC provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla CNPADC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, e, in caso di lavori compresa la Cassa edile.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, la CNPADC inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la CNPADC pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La CNPADC predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della CNPADC sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la CNPADC stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Si applicano le previsioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ARTICOLO 17
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE TITOLARITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Consulente o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto rimarranno di titolarità esclusiva della CNPADC che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore della CNPADC.
Il Consulente si obbliga espressamente a fornire alla CNPADC tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della CNPADC in eventuali registri od elenchi pubblici.
La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della CNPADC che ne potrà disporre liberamente.
Il Consulente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CNPADC avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
ARTICOLO 18
IMPEGNI DEL CONSULENTE
Il Consulente si impegna ad offrire i propri servizi secondo il presente Contratto (i) nel solo interesse della CNPADC e (ii) con la cura, capacità, prudenza e diligenza che, nelle circostanze presenti al momento, un consulente prudente che avesse familiarità con tali attività utilizzerebbe nel esercitare tali doveri e poteri.
Nell'esercizio delle responsabilità ed obblighi descritti nel presente Contratto, il Consulente agirà secondo le norme di condotta appropriate ad un rapporto fiduciario come da precedente punto 1 del presente Contratto.
Il Consulente si impegna a dedicare il tempo, gli sforzi e le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto e secondo le norme fissate dal Contratto stesso.
Per la durata e dopo il termine del Contratto, il Consulente si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali tutto il materiale e le documentazioni e qualsiasi altra informazione concernente la CNPADC e gli Investimenti, fermo restando che il Consulente resterà soggetto agli obblighi e richieste di disclosure e reportistica applicabili secondo la legge, le norme, gli ordini delle corti giudiziali competenti e altre disposizioni diverse contenute in questo Contratto. Nonostante quanto sopra formulato, al Consulente sarà permesso fornire informazioni sugli Investimenti ad agenti, impiegati e consulenti della CNPADC se necessario al fine di ottemperare agli obblighi contenuti nel presente Contratto. AI Consulente sarà permesso rivelare l'esistenza di questo Contratto e la natura della relazioni con la CNPADC ad altri clienti potenziali ed esistenti nel corso di specifiche presentazioni individuali o preparazione di questionari, richieste di preventivi e offerte e altra documentazione facente parte della normale comunicazione e attività di promozione e business development del Consulente. Resta inteso che tali informazioni non verranno disseminate pubblicamente.
Il Consulente non delegherà i doveri assunti secondo il presente Contratto.
ARTICOLO 19
ATTIVITÀ PER CONTO DI ALTRI CLIENTI
É inteso che il Consulente e i propri dirigenti, impiegati e affiliati possono operare come consulenti su base sia discrezionale che non discrezionale per altri clienti. Il presente Contratto non costituisce una restrizione del diritto del Consulente ad eseguire tale attività di consulenza e investimento o altri servizi per altra/e persona/e o entità, e la prestazione di tali servizi per altri non verrà considerata una violazione né darà luogo ad alcun dovere o obbligo verso la CNPADC.
ARTICOLO 20
DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA CNPADC
La CNPADC dichiara e garantisce al Consulente che:
La CNPADC è un'istituzione debitamente e validamente creata, autorizzata, organizzata ed esistente secondo la costituzione e le leggi italiane.
La CNPADC è conforme alle disposizioni di legge, regolamenti, e direttive applicabili e a cui è soggetto per quanto riguarda il presente Contratto e non richiede ulteriori approvazioni, consensi o altre procedure per l'esecuzione e validità del presente Contratto.
ARTICOLO 21
Il Consulente riconosce che il presente incarico non è cedibile a terzi neppure parzialmente senza il previo consenso scritto della CNPADC, pena di nullità della cessione stessa.
Il Consulente è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell’aggiudicatario, la cessione anche parziale dell’incarico, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art 106 comma 13 del d. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 22
AFFIANCAMENTO INIZIALE, TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW
E ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Il Consulente ha facoltà di svolgere un periodo di affiancamento iniziale, di addestramento, finalizzato alla conoscenza della struttura CNPADC e delle relative attività.
Nel corso della esecuzione del presente Contratto, al Consulente può essere richiesto il trasferimento, in favore della CNPADC o di terzi da quest’ultima designati, del know-how sulle attività svolte.
Alla scadenza del Contratto, il Consulente dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, i posti di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione dalla CNPADC.
Il Consulente si impegna, altresì, a porre in essere ogni necessaria attività, ivi compreso il rilascio di ogni documentazione attinente il presente Contratto, in favore della CNPADC e/o di terzi da questa designati, al fine di garantire la continuità del servizio.
ARTICOLO 23
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _______________, nominato dal Consulente quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto.
Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la CNPADC stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
ARTICOLO
24
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
ARTICOLO
25
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
La CNPADC tratta i dati forniti dal Consulente ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla CNPADC potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Consulente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Consulente si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), Il Consulente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
Con la sottoscrizione del contratto il Consulente si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
Il Consulente si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla CNPADC; il Consulente si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della CNPADC in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Consulente prende atto che la CNPADC potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
ARTICOLO
26
TRASPARENZA
Il Consulente espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Consulente non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Consulente, con facoltà della CNPADC di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO
27
CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX
D.LGS. N. 231/2001
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto il Consulente dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC.
A tal fine, prima della stipula del Contratto il Consulente ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito della CNPADC al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx cassa/cnpadc trasparente/codice etico.
Il Consulente, per effetto della sottoscrizione della presente Contratto, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale adottato dalla CNPADC per le parti di pertinenza della medesima.
In caso di inadempimento da parte del Consulente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CNPADC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ARTICOLO
28
ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Consulente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Consulente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la CNPADC avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della CNPADC al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO
29
ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio:
Per la CNPADC:
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
All'attenzione di: Servizio Investimenti Mobiliari
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxx
Fax: 003906.4748. 6258
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Per il Consulente:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Ogni notifica, preavviso, richiesta, domanda, approvazione o altra comunicazione richiesta secondo il presente Contratto sarà considerata debitamente pervenuta quando ricevuta personalmente all'indirizzo sopra indicato, durante l'orario di lavoro ordinario, quando inviata via fax ai numeri di fax indicati, o quando inviata via email agli indirizzi email indicati, o quando inviata attraverso corriere espresso riconosciuto o via posta certificata o registrata, ricevuta di ritorno, affrancatura prepagata, agli indirizzi indicati di seguito. comunicazione da farsi alle parti nei termini del contratto agli indirizzi sopra indicati.
Ogni Parte dovrà dare comunicazione formale all’altra di ogni cambiamento di indirizzo.
ARTICOLO
30
MODIFICHE DELL’INCARICO
Il presente Xxxxxxxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
ARTICOLO
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CLAUSOLA FINALE
Il presente atto e i relativi allegati contengono tutte le intese convenute tra le parti in merito all’oggetto dello stesso.
Qualsiasi dichiarazione, promessa o condizione qui non contenuta non è vincolante tra le parti. Il mancato esercizio da parte della CNPADC dei diritti derivanti dal presente atto non costituisce, né può essere considerato, una rinuncia a tali diritti.
La CNPADC non è vincolata da intese o accordi verbali presi dai suoi rappresentanti e/o incaricati che non siano riportati per iscritto nel presente atto. Tutte le clausole stabilite con il presente atto s’intendono essenziali ed i termini perentori.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte della CNPADC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti;
in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
è fatta comunque salva l’eventuale diversa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto ai sensi del precedente art. 30.
ARTICOLO
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CLAUSOLA FISCALE
Il presente contratto, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi del d.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.
Roma, lì ___/ ___/ ____.
Allegati:
Autodichiarazione obblighi della tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
IL CONSULENTE |
LA CNPADC |
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Il sottoscritto ___________, nella qualità di legale rappresentante del Consulente, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Consulente dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Consulente dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 “Oggetto”, Articolo 4 “Obbligazioni del Fornitore”, Articolo 5 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 6 “Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti”, Articolo 8 “Team di lavoro e documentazione contrattuale”, Articolo 9 “Penali”, Articolo 11 “Riservatezza”, Articolo 13 “Risoluzione”, Articolo 14 “Recesso”, Articolo 17 “Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento”, Articolo 18 “Impegni del consulente”, Articolo 22 “Sicurezza, danni e responsabilità civile”, Articolo 25 “Divieto di cessione del Contratto”; Articolo 24 “Foro competente”, Articolo 25 “Trattamento dei dati personali”, Articolo 26 “Trasparenza”, Articolo 27 “Codice Etico -Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001”, Articolo 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”, Articolo 31 “Clausola finale”.
Roma, lì ___/ ___/ ____
IL CONSULENTE
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Schema di Contratto per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza per la selezione di fondi di investimento alternativi (FIA) di tipo chiusi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.