PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’ARMA DEI CARABINIERI E
LA REGIONE LAZIO
FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA TORRE MEDIOEVALE DI PALIDORO, SITA NEL COMUNE DI FIUMICINO, LOCALITÀ PASSSOCURO, DA ADIBIRE A SPAZIO ESPOSITIVO IN MEMORIA DEL VICE BRIGADIERE M.O.V.M. SALVO D’ACQUISTO
L’ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata “ARMA”, nella persona del Comandante , Gen.
C.A. , e la REGIONE LAZIO, di seguito denominata “REGIONE”, nella persona del , Dott. ,
VISTO
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con particolare riferimento all’art. 112, comma 4, inerente la possibilità per enti pubblici di stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;
CONSIDERATO CHE
- la REGIONE è proprietaria del compendio comprendente la Torre medievale di Palidoro, il contiguo parco, il piazzale annesso e la stele in memoria del martirio del Vice Brigadiere Xxxxx X’Xxxxxxxx, come da planimetria allegata al presente atto, il tutto rientrante nella Riserva naturale statale “Litorale romano”;
- il predetto compendio è inserito tra i beni immobili di particolare rilevanza storica ed artistica verso i quali veicolare la Campagna istituzionale denominata “Art Bonus - Regione Lazio” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 678;
- la REGIONE intende procedere al recupero del citato bene, anche in vista del suo inserimento nei percorsi di valorizzazione culturale e ambientale già avviati in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619, con il quale è stato approvato uno specifico programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa e del relativo sistema museale, nonché della successiva
deliberazione 09 luglio 2019, n. 451, recante “Indirizzi e obiettivi strategici per la valorizzazione e gestione congiunta e sinergica del sistema territoriale "Complesso Monumentale Castello di Santa Severa, Monumento Naturale Pyrgi e Riserva Regionale Naturale Macchiatonda" ;
- l’ARMA e la REGIONE intendono dedicare, alla figura del Vice Brigadiere Xxxxx X’Xxxxxxxx, un’area espositiva aperta al pubblico, a cura del Museo Storico dell’ARMA;
- l’ARMA ritiene il compendio in questione adeguato alla specifica esigenza;
- la REGIONE ha confermato la disponibilità ad affidare all’ARMA l’allestimento museale e la gestione del compendio in argomento.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
La premessa narrativa è parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 2
Oggetto
Il Presente Protocollo d’Intesa è finalizzato al recupero della Torre medioevale di Palidoro, sita nel comune di Fiumicino, località Passsocuro, da adibire a spazio espositivo in memoria del Vice Brigadiere
M.O.V.M. Salvo D’Acquisto.
La REGIONE si impegna a:
Articolo 3
Impegni della Regione Lazio
- affidare all’ ARMA l’allestimento museale e la gestione del compendio in argomento.
- sostenere gli oneri per l’esecuzione dei lavori infrastrutturali indispensabili all’adeguamento statico della Torre, alla manutenzione straordinaria dell’immobile e agli interventi connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di rendere fruibile il compendio.
L’ARMA si impegna a:
Articolo 4
Impegni dell’Arma dei Carabinieri
- destinare il compendio a spazio espositivo in memoria del Vice Brigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto, garantendo l’apertura al pubblico del sito, con modalità da definire, mediante l’apporto della locale sezione dell’ANC, ovvero con la collaborazione di associazioni ONLUS;
- sostenere gli oneri per:
. la successiva manutenzione ordinaria dell’immobile;
. l’attivazione e la gestione delle utenze elettrica, idrica-fognaria, gas, telefonica e trasmissione dati per il funzionamento e la sicurezza del sito;
. l’allestimento del polo museale con pannelli, percorsi guidati e cartellonistica (ricorrendo eventualmente all’istituto della sponsorizzazione);
. gli interventi di manutenzione straordinaria dell’area verde di pertinenza, ubicata nella Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”, da realizzare mediante personale OTI/OTD del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma;
. la sorveglianza del sedime a cura dei Reparti dell’Organizzazione territoriale.
Articolo 5
Durata, integrazioni e modifiche
Il presente Protocollo ha durata di anni 10, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
Articolo 6
Privacy e sicurezza delle informazioni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Articolo 7
Norme di rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Protocollo d’Intesa, le parti convengono di far riferimento in generale alle norme dell’ordinamento amministrativo e in quanto applicabili a quelle di diritto comune.
Art. 8
Comunicazione e uso dei marchi
In relazione a quanto previsto dell’articolo 300 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e dal Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, l’ARMA e la REGIONE si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell’altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell’altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
In particolare, e senza limitare quanto precede, l’eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all’altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all’attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d’Intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell’ambito
dell’attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell’altra.
L’ARMA e la REGIONE si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell’altra Parte nell’adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.
L’ARMA e la REGIONE si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d’Intesa attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.
Articolo 9
Firma digitale
Il presente Protocollo d’Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 2018, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fanno parte del presente Protocollo d’Intesa i seguenti allegati:
Allegato 1: Planimetria del compendio.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in calce e a margine degli altri fogli.
Il presente Protocollo, redatto in 2 copie originali, una per ciascuna delle Parti, si compone di n. 3 pagine compresa la presente.
Roma,
Il Comandante (Gen. C.A. ) | Il (Dott. ) |