Contratto di Assicurazione Rami Danni “SOLAR POWER ALL RISKS”
Zurich Insurance plc
Contratto di Assicurazione Xxxx Xxxxx “SOLAR POWER ALL RISKS”
COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA POLIZZA N. 950M9446
CONTRAENTE: Sardaleasing S.p.a.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
• Nota Informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all’Utilizzatore prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2012
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – SOLAR POWER ALL RISKS
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
L’Utilizzatore deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza o del Modulo di adesione.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto di assicurazione viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.2662.2768 Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 Euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 Euro.
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469.5%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione è proposta in abbinamento al contratto di locazione finanziaria (leasing) di Sardaleasing S.p.a., che pone a carico dell’Utilizzatore tutti i rischi di uso, custodia e conservazione degli impianti fotovoltaici, prevedendo a carico dello stesso l’obbligo di disporre di polizza di assicurazione per i danni materiali diretti ed indiretti sull’impianto oggetto del contratto di locazione finanziaria.
L’assicurazione ha durata pari alla durata del contratto di leasing. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione “Premesse”.
Si precisa che, in caso di disdetta esercitata dalle parti ai sensi dell’art.5 delle Premesse, gli impianti assicurati precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino a quando ciascun impianto assicurato resti di proprietà del Contraente/Assicurato, sia che lo stesso risulti in gestione all’Utilizzatore sia che rimanga a
disposizione dell’Assicurato alle condizioni e delimitazioni tutte della polizza vigente al momento della loro entrata in garanzia, salvo che a seguito del verificarsi di un sinistro, la Compagnia non si avvalga di quanto stabilito dall’art. 1.6 Recesso in caso di sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1.6. – “Recesso in caso di sinistro” e 1.7 – “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione“ delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono in forma All Risks ossia sono coperti tutti gli eventi non esplicitamente esclusi dagli articoli 2.2 – “Esclusioni” della Sezione I Norme che regolano l’Assicurazione dei danni diretti e 3.2 – “Esclusioni” della Sezione II Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni indiretti..
In particolare:
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx (vedi in particolare articolo 2.1 – “Oggetto dell’assicurazione”) Sub-sezione I – Garanzia Guasto alle Macchine e/o Fenomeno elettrico
Sub Sezione II – Garanzia atti di terzi
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx (vedi in particolare articolo 3.1 – “Oggetto dell’assicurazione”) Sezione III – Ricorso terzi
Sezione IV – Responsabilità Civile verso Terzi del Contraente/Assicurato (vedi in particolare articolo 5.1 – “Oggetto dell’Assicurazione”)
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi capitoli, quali sopra richiamati, contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni che oltre ad essere disciplinate in generale per le singole Sezioni, negli articoli:
• 2.2 – “Esclusioni”,
• 2.3 – “Delimitazioni e detrazioni” della Sezione I,
• 3.2 – “Esclusioni”
• 3.3 – “Delimitazioni e detrazioni” della Sezione II,
alla previsione “L’Assicurazione non comprende i danni” della Sezione III e nell’articolo 5.2 – “Delimitazioni dell’Assicurazione” della Sezione IV,
possono trovarsi all’interno delle singole previsioni di Polizza; in tal caso, esse sono opportunamente evidenziate con caratteri grafici grassettati.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo, secondo la previsione dell’articolo 1.2 – “Decorrenza della garanzia”; l’art. 3.7 “Sospensione dell’Assicurazione” (Sezione II – danni indiretti) prevede altresì la sospensione dell’Assicurazione per il caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle di cui alla Polizza.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda riepilogativa o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare all’Utilizzatore la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.500,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 100.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 2.500,00 euro
Indennizzo: 7.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 25.000,00 euro
Indennizzo: 95.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Generali di Assicurazione, agli articoli 3.4 – “Determinazione dell’indennizzo” e 3.5 – “Pagamento dell’indennizzo” della Sezione II e all’articolo 5.3 – “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione IV.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 022662.2243
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
- All’ISVAP
Vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sto xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
- All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati a:
Financial Service Ombudsman’s Bureau 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 2
secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2012
Glossario
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terzi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, furto e rapina delle cose assicurate (come disciplinati nella Sub-Sezione II).
Atto di sabotaggio
organizzato per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Atto di Terrorismo per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Compagnia: l’impresa assicuratrice.
Comunicazioni: per comunicazione alla Compagnia si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
Contraente: Sardaleasing S.p.A.
Eventi catastrofali: eventi naturali come terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni e mareggiate e quant’altro di simile
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.
Guasti macchine e/o
Fenomeno elettrico si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Macchinario/Impianto l’impianto fotovoltaico, comprensivo di strutture di sostegno, supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione (compresi i sistemi di prevenzione del furto ed altri sistemi di sicurezza), cablaggi, cavi.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del’Assicurato
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Utilizzatore: il locatario dei beni assicurati
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2012
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Utilizzatore relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx.0.0 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intemediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Utilizzatore deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 X.X.
Xxx. 0.0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Utilizzatore ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art.1.8 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Utilizzatore, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Art. 1.9 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, pari al valore finanziato.
Art. 1.10 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Utilizzatore ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.11 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
L’Assicurato e l’Utilizzatore sono esonerati dall’obbligo di denunciare preventivamente l’esistenza di altre assicurazioni a copertura dei rischi assicurati con la presente polizza.
In caso di sinistro è invece fatto obbligo all’Assicurato ed all'Utilizzatore di darne avviso a tutti gli assicuratori, egli è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori
Art. 1.12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Utilizzatore che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 1.13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Utilizzatore devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso entro CINQUE giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.,
c) in caso di sinistro presumibilmente doloso farne, nei CINQUE giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev’essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate: si precisa che l’obbligo di presentazione di documenti da parte del Contraente viene limitato allo stato particolareggiato dei beni colpiti, danneggiati e/o distrutti dal sinistro ed alla loro valorizzazione.
La Compagnia ed il perito dalla stessa incaricato avranno piena facoltà di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti di cui dispone l’Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite al momento del sinistro.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 1.14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L’ammontare del danno si determina:
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.
Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 15% (quindicipercento).
Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 1.15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 1.16 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo
1.13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 1.15 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.17 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di sentenza passata in giudicato, all’Assicurato o, dietro espressa autorizzazione di questo, all’Utilizzatore. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro la Compagnia potrà subordinare il pagamento alla presentazione di certificato di chiusa inchiesta.
Si conviene tra le Parti che la Compagnia procederà all’erogazione dell’indennizzo, quand’anche non fosse disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro presentazione, da parte del Contraente/Assicurato, del documento rilasciato dal tribunale in cui si attesti che l’Utilizzatore non risulta iscritto nel Registro degli indagati.
Art. 1.18 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Utilizzatore restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 1.19 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.20 - FORO COMPETENTE
Foro competente, è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.
Art. 1.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art.2.1– Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete dal Gestore di rete, oppure in attesa di ricevere comunicazione di avvenuto collegamento, purchè tale attesa sia dovuta solo a motivi meramente amministrativi e/o burocratici) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.
Si precisa che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa) riportate nell’allegato 1 del decreto ministeriale approvato il 16.2.2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23.2.2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Utilizzatore o dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 – Esclusioni
a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
a1) atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita sub- sezione II), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
a4) dolo del Contraente, dell’Utilizzatore, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
a7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita sezione II);
a8) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario” (se non quanto previsto nell’apposita sub-sezione I);
a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Utilizzatore;
a11) montaggio, smontaggio, di “macchinario”
a12) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
a13) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario” ; a15) difetti di rendimento;
a16) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
a17) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
a18) dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
a19) muffa, funghi, contaminazione, roditori;
a20) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto. a21) da impiego di esplodenti in genere;
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
a22) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
b) proprietà e beni esclusi:
b1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 500 metri dall’ubicazione dell’impianto;
b4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali.
Art. 2.3 – Delimitazioni e detrazioni
In nessun caso la Compagnia pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella Scheda Riepilogativa.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell’importo specificatamente stabilito nella Scheda Riepilogativa.
01 Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
02 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento e smottamento del terreno, la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata.
Art. 2.4 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell'art. 1.14 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1 in caso di sinistro si determina:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2 Agli effetti degli Artt. “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3 In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4 Per i danni non suscettibili di riparazione, agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 1.14 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5 Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 2.5 – Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di Eur 150.000.
Art. 2.6 – Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale
Relativamente alla partita “Macchinario”, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.14 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.
SUB-SEZIONE I - GARANZIA “GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO”
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma a9) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto
alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Per quanto concerne i danni da serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione, per singolo impianto (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:
1° sinistro: 100% dell’indennizzo
2° sinistro: 70% dell’indennizzo
3° sinistro: 40% dell’indennizzo
4° sinistro: 20% dell’indennizzo dal 5° sinistro: no indennizzo
I danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che i Macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al Macchinario, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della somma assicurata alla partita Macchinario.
Si conviene tra le Parti che, limitatamente ai danni ad inverter con vetustà superiore a 10 anni, si intende abrogato l’Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo e l’eventuale Indennizzo verrà corrisposto secondo quanto disciplinato all’articolo 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno.
SUB-SEZIONE II - GARANZIA “ATTI DI TERZI”
A parziale deroga dell’art.2.2 comma a1), la Compagnia risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Solo limitatamente alla presente Sub Sezione, sono comunque esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere.
Art 2.10- Limiti di indennizzo
Relativamente ai danni da furto alle cose assicurate la Compagnia:
• per impianti posti ad un’altezza minima dal suolo superiore a 3 m non indennizzerà somma superiore al 60% con il limite di € 500.000,00 per sinistro e annualità e per applicazione;
• per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 30% della somma assicurata nella partita “Macchinario” con il limite di € 350.000,00 per sinistro e annualità e per applicazione.
Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Sub-sezione “atti di terzi”(ad esclusione del furto) la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata, con il limite di Euro 1.000.000,00 per applicazione
Art. 2.11 – Prescrizioni
Per quanto riguarda il furto, è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che l’atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato e a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nelle aree contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino
Se per le cose assicurate sono previste in polizza misure di sicurezza, la Compagnia è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nelle aree ove è ubicato l’impianto fotovoltaico in uno dei modi sopra indicati:
- abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a), punto 1); Art. 2.12 – Sistemi di prevenzione atti di terzi
Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all’Indennizzo. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio su cui non sia attivata nessuna utenza.
Per tutte le installazioni, pena la perdita del diritto all’Indennizzo, dovranno essere installati e funzionanti i seguenti sistemi antifurto:
1. tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo “antifurto” o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di Xxxxx;
2. impianto antifurto a protezione delle Cose Assicurate che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme. Si intendono esentati dalla presente prescrizione gli impianti:
a. di potenza inferiore a 50 kWp installati ad una Altezza Minima superiore a 3 metri;
b. di potenza inferiore a 50 kWp installati su fabbricato adibito a dimora abituale;
c. installati su tetto di edifici posti all’interno di aziende agricole o agrituristiche costantemente presidiate (h24, 365 giorni/anno) dall’Assicurato stesso o da persone di cui egli debba rispondere.
Ad integrazione ed in aggiunta a quanto sopra, tutte le installazioni poste a terra, su serre in genere, o ad una Altezza Minima inferiore a 3 metri, ad esclusione di quelle descritte al punto 2.c. precedente, dovranno essere provviste dei seguenti sistemi pena la perdita del diritto all’Indennizzo:
• Recinzione (Altezza Minima 2 m, salvo il caso in cui regolamenti di Enti Pubblici Locali impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l’altezza della rete dovrà corrispondere all’altezza massima prevista dai regolamenti)
• Antifurto perimetrale collegato in remoto con istituto di vigilanza o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l’obbligo di intervento entro 60 minuti.
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SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
Art. 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- sia attivo un contratto di “full maintenance” (intendendo con essa, una manutenzione preventiva, programmata, svolta dall’installatore sia ordinaria che straordinaria).
salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.
Art. 3.2 - Esclusioni
La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell’Utilizzatore dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
La Compagnia non risponde inoltre di:
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;
La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato, dell’Utilizzatore dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa.
Art. 3.4 - Determinazione dell’indennizzo
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con la Controparte; c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici.
d) L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.
Art. 3.5 - Pagamento dell’indennizzo
Ad integrazione dell’Art.1.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:
a) la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b) L’assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’utilizzatore, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’utilizzatore verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Art. 3.6 - Periodo di indennizzo
L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 180 giorni, al netto della franchigia riportata in scheda riepilogativa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.
Art. 3.7 - Sospensione dell’assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 2.1, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
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SEZIONE III - RICORSO TERZI (valida per i danni imputabili all’Utilizzatore)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Utilizzatore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all’impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato o Utilizzatore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o Utilizzatore ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
− da furto;
− derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato o Utilizzatore e non direttamente derivantigli dalla legge;
− derivanti da Responsabilità Civile professionale;
− sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato o Utilizzatore sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato o Utilizzatore debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Non sono comunque considerati terzi:
I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o Utilizzatore nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
II. quando l'Assicurato o Utilizzatore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
III. le Società le quali rispetto all'Assicurato o Utilizzatore , che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giungo 1974 n.216, nonchè gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato o Utilizzatore deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato o Utilizzatore. L'Assicurato o Utilizzatore deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
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SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Art.5.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
Art.5.2 - Delimitazioni dell’assicurazione Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per Assicurato siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere Assicurato in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;
b) i danni alle altre cose date in locazione dal Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) xxxxx dovuti a responsabilità facenti capo al costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 5.3 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o fax o e-mail, per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai di ritti del contratto.
Art. 5.4 - Gestione delle controversie – Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
2. SCHEDA RIEPILOGATIVA DELIMITAZIONI E DETRAZIONI:
Limiti di indennizzo per applicazione | Limiti di indennizzo per polizza | |
Spese di demolizione e sgombero | 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 150.000,00 | |
Danni da smottamento / franamento del terreno: | 60% del valore del Macchinario/impianto per sinistro ed annualità di applicazione | |
Eventi catastrofali | € 15.000.000,00 in aggregato tra tutte le applicazioni | |
Danni da furto per impianti con altezza minima inferiore fino a 3 metri | 30% del valore del Macchinario/impianto con il massimo di € 350.000,00 per sinistro ed annualità di applicazione | |
Danni da furto per impianti con altezza minima inferiore oltre 3 metri | 60% del valore del Macchinario/impianto con il massimo di € 500.000,00 per sinistro ed annualità di applicazione | |
Per danni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, rapina e atti vandalici e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla Sub-sezione “atti di terzi”(ad esclusione del furto) | 60% del valore del Macchinario/impianto con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro ed annualità di applicazione | |
Danni indiretti: | 180 giorni per sinistro | |
Ricorso Terzi | € 250.000,00 per sinistro e durata di applicazione |
Scheda Franchigie e Scoperti
Franchigie e scoperti per furto e atti di terzi (compreso furto):
Potenza | Posti oltre 3 m | Posti sotto i 3 m |
0-19 kwp | Scoperto 15% minimo Euro 2.500 | Scoperto 20% minimo Euro 2.500 |
20-499 kwp | Scoperto 15% minimo Euro 7.500 | Scoperto 20% minimo Euro 7.500 |
500-1.000 kWp | Scoperto 15% minimo Euro 10.000 | Scoperto 20% minimo Euro 10.000 |
Franchigie e scoperti per ogni altra causa:
Potenza | Posti oltre 3 m | Posti sotto i 3 m |
0-19 kwp | Scoperto 15% minimo Euro 1.000 | Scoperto 10% minimo Euro 1.000 |
20-499 kwp | Scoperto 15% minimo Euro 2.500 | Scoperto 10% minimo Euro 2.500 |
500-1.000 kWp | Scoperto 15% minimo Euro 7.500 | Scoperto 10% minimo Euro 7.500 |
Franchigie e scoperti per i Xxxxx Xxxxxxxxx
Potenza | |
0-1.000 kwp | Franchigia: 72 ore |
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2012
Allegata alla posizione amministrativa redatta dall'agenzia di Cagliari 646 Pragma Servizi Srl - Viale Bonaria, 80 - 09125 Cagliari - Tel. 070678030 xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Denuncia del sinistro n° ..................................................... avvenuto il ........../........../.................... relativamente alla convenzione assicurativa Sardaleasing/Zurich | ||||||||||||
Contratto di locazione finanziaria Tipo N. | ||||||||||||
contraente/conduttore ..................................................... indirizzo .......................................................................................... telefono ........................................................................... e-mail ............................................................................................ | ||||||||||||
data | ora | località dell'evento | autorità intervenuta | C.C | P.S | V.U | V.F | isp. Lav | comando di | redatto verbale | ||
si | no | si | no | |||||||||
Modalità dell'evento .................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||
Testimoni (e indirizzo).................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||
Danni a Persona | Danni a cose | |||||||||||
assicurato/infortunato (per infortuni - malattia) terzi prestatori d'opera (dipendenti, per R.C.O.) (indicare cognome, nome, xxxxxxxxx, se parente o dipendente o socio del contraente, lesioni subite) ...................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... | proprie di terzi (indicare il proprietario, gli elementi identificativi come la targa del veicolo, il tipo ecc, e descrivere i danni) .................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Enti danneggiati visibili presso: ..................................................................................... | |||||||||||
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? Si No Con quale compagnia? ............................................ Somme assicurate ......................................................................... Presentata denuncia? Si No | ||||||||||||
Si allega certificato medico del ..................................... copia denuncia all''INAIL Seguirà copia denuncia all'autorità ................................ ..................................................... | ||||||||||||
Il sottoscritto dichiara di aver fornito indicazioni complete e veritiere, e le conferma ..........................................., li ...................................... L'assicurato/conduttore .................................................................. |
Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003
codice in materia di dati personali
Gentile Cliente,
La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell' art . 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali” - (in prosieguo, il "Codice") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.
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I Suoi dati personali - anche sensibili - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società.
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2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche
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Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti inforrnatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati " incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.
4. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo l. i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza , in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.
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6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)
Ai sensi dell' art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la certificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi , al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000
- Xxxxxx; oppure via Fax al numero 02 .2662.2773, ovvero via E- mail al seguente indirizzo: privacy@ xx.xxxxxx.xxx.
1 L’art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili. ad esempio. i dati relativi allo stato di salute. alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2 Nella finalità assicurativa sono contemplati. ad esempio. i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative: raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni: riassicurazione: coassicurazione: prevenzione l'individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione. Esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali : analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. banche, SIM : altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati. ecc.): società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione. la liquidazione ed il pagamento dei sinistri. tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri. società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria” (indicata nel contratto}, clinica convenzionata (scelta dall’interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi, società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento. con Strutture sanitarie e con società di servizi informatici per l’elaborazione dei dati stessi, società per I'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale): società di revisione (indicata negli atti di bilancio): società di informazione commerciale per rischi finanziari: società di servizi per il controllo delle frodi: società di investigazioni; società di recupero crediti: Al lA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili. ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo:, soggetti c banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria: Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
4 Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich lnvestments life S.p.A. "capogruppo". Zurich Life lnsurance Italia S.p.A.. Zurich life and Pensions S.p.A. Zuritel S.p.A.. tutte con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00. Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104): Zurich Sim S.p.A.. Zurich Life Assurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Zurich lnsurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Consortium S.C.A.R.L tutte con sede in Milano via Xxxxxxx Xxxxxx. 23) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società. 00.0000 - 0.0000