Accordo di collaborazione tra il Comune di e per la realizzazione di PUC in favore dei beneficiari del RdC
Allegato C)
Accordo di collaborazione tra il Comune di e
per la realizzazione di PUC in favore dei beneficiari del RdC
N. …………. del …………………….
Il giorno del mese di dell'anno in
TRA
Il Comune di , Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in
nella persona del Dirigente , in qualità di
E
(Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione di volontariato/Ente/Fondazione), di seguito indicato come “ Codice fiscale Partita IVA con sede legale in via , n. CAP nella persona del sig./sig.ra in qualità di , domiciliato per la carica presso a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e delle deliberazione del (Consiglio di amministrazione, comitato direttivo, altro) in data
VISTI:
- l'articolo 118 della Carta Costituzionale;
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e legge regionale n. 12 del 24/05/2006;
- il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la deliberazione Conferenza Stato – Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività” e Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
- la raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la Legge regionale n. 42 del 06/12/2012“_Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” che in
attesa della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017 resta valida;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12.
PREMESSO CHE:
-la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che sitrovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sulterritorio;
-l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.
CONSIDERATO CHE IL COMUNE DI INTENDE:
-realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma15, del
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune ed il Terzo Settore di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Enti del Terzo settore e di Enti Pubblici con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all’attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di Cittadinanza;
⮚ a seguito della richiamata procedura è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderenti, istituito dai Comuni della Zona sociale n. 3 ;
⮚ …………………………, nella qualità di ente partner ha presentato n. ………..schede progetto
PUC.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo
1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di
…………… e , per la realizzazione di PUC che attraverso le attività previstepossano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 – Soggetti destinatari
1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego o presso i servizi sociali dei Comuni.
3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle attività
1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinatoo irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
3. L’ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente accordo, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente partner è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario e all’Ufficio di Piano della Zona sociale n. 3 .
Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner, in qualità di soggetto
ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:
-organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto del singolo cittadino ospitato;
• sostenere le spese sulla base delle indicazioni del Comune di residenza in relazione alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà);
• affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
• comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
• raccordarsi con i Servizi Sociali del Comune e con il Servizio SAL (Servizio Accompagnamento al Lavoro) di residenza del beneficiario per il monitoraggio degli interventi;
• segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
• mettere a disposizione, se obbligatorio, delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
• garantire la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi a valere sulle risorse assegnate di cui alla Quota Servizi Fondo Povertà;
• mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
• presentare il resoconto delle attività progettuali;
• sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
• presentare periodicamente rendicontazione, completo dei documenti di spesa, degli oneri sostenuti, compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte del Comune di residenza.
Articolo 5 – Impegni del Comune di residenza
I Comuni di riferimento, sulla base della residenza del percettore del RdC, garanti della qualità e regolarità del PUC in relazione alle finalità del progetto, si impegnano a:
a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
c) garantire l'attivazione della necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato “Determinazione del premio unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i precettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)”;
d) rimborsare le spese eventualmente sostenute dal soggetto ospitante e concordate preventivamente, previa rendicontazione;
e) designare tutor del SAL, Servizio Accompagnamento al Lavoro , in qualità di responsabile per ogni progetto attivato, con il compito di monitorarne e verificarne l’attuazione e di rapporto con il tutor del soggetto ospitante e con i responsabile dei PUC dei Comuni della Zona;
f) fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari dell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, la frequenza ed il rispetto di quanto previsto dal Patto per l’Inclusione o Patto per il lavoro.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali e privacy
1) Il Comune di Residenza comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all’ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2) I dati comunicati dal Comune di Residenza Sociale sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.
Art. 7- Forme di consultazione
Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, il Comune di Residenza e l’ente partner si impegnano adespletare forme di consultazioni periodiche.
Articolo 8 - Durata
Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità triennale e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.
Articolo 9 - Inadempienze e recesso
1. Il Comune di Residenza procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate al Comune di Residenza Ufficio Servizi Sociali Sociale per iscritto –a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Residenza ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all’ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal presente
accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.
Articolo 10 – Modifiche
Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.
Articolo 11 – Registrazione dell’accordo
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte richiedente.
Articolo 12 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola.
Letto, approvato e sottoscritto per
Il Comune di Residenza
Il Dirigente
per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione Fondazione/Ente
Il Legale Rappresentante