Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria
Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria
(Stipulato ai sensi dell’art. 5 comma 1, L. 9 Dicembre 1998 n. 431)
5 RIC vano uso singolo Caffaro 31
L’anno ………. addì………………….. in Genova sono comparsi:
Per una parte il sig…………………………..residente in via…………..……………………, nato a
………………………il…………., cod. fisc…………………………… in qualita’ di locatore
E DALL’ALTRA PARTE il Sig………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………….. il …………………………………………………………
domicilato in …………………………………….. via…………………………………………………………
cod.fisc………………………………………… nella sua qualità di Conduttore.
Il Contratto è valido dal giorno ……………………………………… al ……………………………………
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Il Locatore concede in locazione transitoria al Conduttore sopra nominato porzione dell’appartamento sito in Genova Via …………………………………………..n……………………………………………
I vani risultano ammobiliati . Il Conduttore dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato di suo gradimento e s’impegna sin d’ora a riconsegnarlo nello stato di fatto in cui l’ ha ricevuto, fatto salvo il normale deperimento per l’uso. Si specifica che e vietato l’uso del giardino al di fuori del passaggio per uscire dall’appartamento visto che l’ingresso e esclusivamente dal giardino. E vietato l’uso del giardino – sostare-posizionare oggetti o per qualsiasi altro uso .
Art. 2 - Il canone di locazione è stabilito ed accettato dalle parti in complessivi Euro……… e di Euro…….per le spese per un totale di Euro……per … giorni per il vano o porzione, che dovrà essere corrisposto anticipatamente, così come stabilisce la Normativa Afferente in merito alle locazioni mediante bonifico bancario o direttamente a seconda delle disposizioni del locatore.
Il canone menzionato è da intendersi comprensivo delle spese condominiali (pulizia scale/androne, luce scale, ascensore ,acqua , luce , gas ) ancorché intestate al locatore. Il riscaldamento sarà acceso da novembre a febbraio per 7 ore al giorno in orari concordati con tutti gli abitanti dell’ appartamento. Se tutti gli inquilini saranno d’accordo essendo riscaldamento autonomo lo stesso potrà essere acceso anche per altri mesi con un costo aggiuntivo di 250 euro al mese da dividersi tra tutti gli inquilini che dovranno essere tutti d’accordo Il Conduttore verserà inoltre una cifra forfettaria di Euro……… per la tassa smaltimento rifiuti. Se le utenze non sono comprese nel canone di affitto, si specifica che la bolletta non farà testo, in quanto esistendo un conguaglio può succedere che il questo arrivi quando l’inquilino non è più presente nell’appartamento oppure che il conguaglio arrivi quando un inquilino sia appena entrato nell’appartamento . Il pagamento diviso tra gli inquilini abitanti nell’appartamento deve essere effettuato in contanti il 26 o 27 di ogni mese dopo la lettura dei vari contatori con una quota definita forfettariamente comprensiva oltre che dal consumo anche delle altre spese fisse richieste dall’erogatore del servizio. Le spese sono cosi ripartite: Enel € …… per ogni kw compresa la quota fissa Gas Metano €…..per ogni metro cubo Acqua € ……... al metro cubo salve le variazioni in aumento delle singole utenze. Si specifica inoltre che anche se un inquilino non è presente nell’appartamento per lunghi periodi dovrà pagare ugualmente la sua parte di spese. Inseriamo questa specifica proprio per evitare disguidi e contestazioni.
Art. 3 - Il Proprietario o chi per lui o chi fa le sue veci si riserva la detenzione di una chiave dell’immobile per poter accedere all’appartamento per visionare l’uso e per far vedere le stanze da locare e l’inquilino dovra far visionare il suo vano almeno un mese prima della scadenza del contratto
E quindi si specifica ulteriormente che l’inquilino firmando il contratto autorizza il proprietario o chi per lui anche eventuali lavoranti in caso di guasti a entrare nell’appartamento
Art. 4 - In difetto nel versamento del canone così come all’art. 2 del presente, il contratto si intenderà risolto ipso jure ed il Conduttore sarà tenuto al pagamento delle spese inerenti e consequenziali ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Il Locatore Il Conduttore
Art. 5 - Sono rigorosamente vietati le sublocazioni e/o la cessione anche parziale del presente contratto e porre anche momentaneamente la residenza nell’immobile locato. Il Conduttore si impegna sin d’ora a rispettare il regolamento condominiale assumendo atteggiamenti consoni alle regole del buon vicinato e, comunque, il tutto anche in ottemperanza ai disposti del Codice Civile, in materia di condominio. Si specifica inoltre che l’inquilino viene informato che prendendo un vano in locazione in appartamento con diversi vani, che questi saranno locati per lunghi periodi o anche solo per brevi periodi
Art. 6 - Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente derivanti e/o derivabili dalla cosa locata ovvero per incuria di altri condomini.
Art. 7 - La manutenzione ordinaria e, dunque, anche la normale pulizia dei vani, sono a carico del Conduttore che dovrà provvedere in merito prima della riconsegna dei locali. Si specifica che il vano ( compresi armadi e cassettiere) dovrà essere riconsegnato pulito come e stata dato. In difetto sulle condizioni di rilascio il Locatore potrà trattenere, dal deposito, le spese inerenti e consequenziali al ripristino
Art. 8 - Il Conduttore, alla data odierna, versa nelle mani del Locatore la somma di Euro ……… a titolo di deposito cauzionale infruttifero che non potrà essere imputato in conto pigioni; tale deposito verrà restituito al Locatore alla data del rilascio dell’immobile e dalla riconsegna chiavi, previa verifica contestuale dello stato del medesimo. Se non verrà rispettata la data di scadenza del contratto e pertanto se verrà risolto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita,il locatore tratterrà la somma versata a titolo di deposito cauzionale che assumerà la configurazione di caparra penale .
Si specifica ulteriormente che la cauzione non è scalabile dai canoni di locazione
Art. 9 - Il Conduttore ammette che i suoi dati personali possano essere comunicati a terzi ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996, esclusivamente per atti connessi con il rapporto di locazione.
Art. 10 - Quanto non espressamente stabilito nella presente, le Parti Convenute richiamano specificatamente le disposizioni del Codice Civile ed in particolare i disposti di cui alla Legge 431 del 09/12/1998 (e successive modificazioni ed integrazioni) nonché le norme vigenti e gli usi locali.
Art 11 – L’uso del vano è esclusivo della persona intestataria del presente contratto, se si dovesse verificare la presenza di un estraneo si procederà alla rescissione del contratto.
Art 12 - . - Le spese per la registrazione del contratto sono divise al 50% tra il conduttore ed il locatore.
Alla stipula della presente vengono consegnate n……….chiavi a mano al Conduttore
Art.13 contenzioso: in caso di contenzioso le 2 parti si rivolgeranno al mediatore civile secondo le disposizioni del D.G.P.S N. 28/2010. Si tratta di una mediazione finalizzata alla conciliazione amichevole. Nel caso non si troverà conciliazione amichevole ogni controversia inerente all’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente il Foro di Genova.
Per la stipula del presente contratto le due parti di comune accordo rinunciano ad avvalersi dell’assistenza di categoria dichiarando che i patti di cui ai precedenti articoli rispondono pienamente allo spirito della legge n. 431/98
Letto e approvato, specificamente i punti: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Il Locatore Il Conduttore
Xxxxx, approvato e sottoscritto in numero due facciate.
Il Locatore Il Conduttore