PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
di cui all’art. 5
del D. Lgs 14 settembre 2011 n° 167
Trento, gennaio 2013
TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
e
L’Università degli studi di Trento
Le associazioni dei datori di lavoro:
Associazione Albergatori e Imprese Turistiche Associazione Artigiani e Piccole Imprese Confesercenti del Trentino
Confcommercio Imprese per l’Italia -Trentino Confindustria Trento
Federazione trentina della Cooperazione
Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
CGIL del Trentino CISL del Trentino UIL del Trentino
di seguito denominate “Parti Sociali”
VISTO
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n°167 c he disciplina l’apprendistato;
- l’Accordo Stato-Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisiste in apprendistato del 19 aprile 2012;
- l’art. 8 (Esito e certificazione della formazione in apprendistato) della 10 ottobre 2006, n° 6, nonché l’art. 13 (Certificazioni e crediti) del regolamento di attuazione approvato con DPP 1°settembre 2008 n° 37-144/Leg;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare le disposizioni sull’apprendistato;
PRESO ATTO CHE
- Il presente contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento di titoli di studio progressivi (diploma di istruzione secondaria – titoli di studio universitari, compresi i dottorati di ricerca) o di alta specializzazione professionale e tecnologica ed è utilizzabile anche per le attività di ricerca;
- ai sensi dell’art. 5, comma 2, del TU, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- ai sensi dell’art. 3 bis della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, per facilitare e sostenere l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative promuovono l'utilizzo dell'apprendistato come contratto di ingresso anche per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale, dell'esame di stato a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria del secondo ciclo nonché dell'alta formazione professionale ed universitaria;
- i percorsi organizzati secondo il modello dell’alternanza scuola e lavoro, valorizzano gli apprendimenti di professionalità nei giovani maggiormente orientati all’operatività.
- sulla base dell’art. 5 del TU è possibile predisporre i seguenti quattro percorsi per il conseguimento dei relativi titoli:
a) diploma dell’istruzione tecnica e professionale;
b) diploma di tecnico superiore;
c) completamento della laurea triennale e magistrale;
d) master universitari di primo e secondo livello nonché dottorati di ricerca.
- i percorsi formativi di alta specializzazione che portano al diploma di tecnico superiore sono corsi, di durata solitamente biennale rivolti anche a giovani disoccupati in possesso almeno del diploma di istruzione tecnica e professionale articolati su 3.000 ore comprensive del praticantato in azienda, lezioni e laboratori, auto formazione assistita e studio professionale con counseling.
- i percorsi universitari, in quanto articolati secondo una struttura di reale alternanza tra apprendimento d’aula/laboratorio e sperimentazioni pratiche d’azienda, anche in attività di lavoro, consentono:
▪ l’acquisizione di competenze/abilità concrete ed aggiornate, fortemente connesse alle professioni ed alla realtà del mondo del lavoro;
▪ una facilitazione nei percorsi di scelta degli studi universitari anche in rapporto ai fabbisogni delle imprese;
▪ un sistematico e diretto contatto di progettazione e verifica tra Università ed aziende sui contenuti delle competenze richieste dal mercato del lavoro;
▪ una riduzione dei tempi d’ingresso dei giovani al lavoro nonché il miglioramento dei parametri di coerenza tra corso di laurea e professione intrapresa;
▪ il rafforzamento delle capacità di reazione dell’individuo in presenza di cambiamenti nell’attività lavorativa, valorizzando le esperienze acquisite.
- i percorsi di apprendistato per le attività di ricerca consentono di valorizzare le predisposizioni professionali verso l’innovazione di processo e di prodotto, elementi di rilevante strategicità per le imprese trentine;
- il format di PFI e la sua valutazione di conformità per la tipologia di apprendistati considerata dal presente documento è definito e validato dall’Agenzia del Lavoro in accordo con il Dipartimento della Conoscenza, le Istituzioni formative e le parti sociali coinvolte in coerenza con gli standard dei percorsi formativi da realizzare;
- ai sensi dell’art. 11, comma 2, della LP n. 6/2006, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, concede contributi per riequilibrare i maggiori oneri che ricadono sui datori di lavoro in attuazione delle attività formative per l’alta formazione in apprendistato;
- il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2011-2013 prevede detti
contributi al punto 4.10;
- eventuali modifiche derivanti dalle presenti intese costituiranno riferimento per l’adeguamento della normativa provinciale e del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.
RELATIVAMENTE AL PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE LE PARTI CONCORDANO CHE
1. La regolazione dei percorsi formativi è articolata come segue:
1.1 Durata della formazione
a) per i giovani non in possesso di titolo ma che hanno completato positivamente il biennio delle scuole medie superiori.
La durata della formazione per questi giovani è pari 460 ore medie annue per 4 anni. Eventuali crediti culturali e professionali possono ridurre il monte ore annuo medio di formazione esterna all’azienda ferma restando la sua durata complessiva. La valutazione dei crediti e delle competenze in ingresso è effettuata a cura degli istituti scolastici deputati a rilasciare il titolo, che possono stabilire uno standard minimo culturale per poter accedere alla presente opportunità.
Le scuole possono organizzare eventuali percorsi, extra orario di lavoro, per il raggiungimento delle competenze culturali in ingresso necessarie all’accoglimento della domanda.
b) per i giovani già in possesso del diploma professionale
La durata della formazione è pari a 460 ore medie annue per 2 anni:
1.2 Articolazione del percorso formativo relativo alle 460 ore medie annue:
▪ 200 ore a carattere culturale;
▪ 260 ore professionalizzanti, di cui indicativamente 100 ore all’interno dell’azienda. Eventuali crediti culturali o professionali possono modificare tale ripartizione.
La prestazione lavorativa dell’apprendista è strutturata con un opportuno affiancamento realizzato dal tutore aziendale o dal referente formativo al fine di assicurare l’apprendimento delle abilità previste dal relativo profilo professionale.
Eventuali attività integrative alle 460 ore lavorative al fine di far apprendere le competenze standard potranno essere previste extra orario di lavoro. In tal caso l’Agenzia del Lavoro e
la scuola valuteranno come strutturare l’offerta formativa aggiuntiva la cui frequenza sarà obbligatoria per coloro che ne avranno bisogno.
2. Le aziende si impegnano a consentire la frequenza della formazione esterna prevista.
3. I piani formativi sono compilati nel rispetto degli standard identificati e concordati con gli istituti di istruzione tecnica e professionale e riportano la programmazione annua dei tempi delle formazione.
4. Finanziamenti
Al datore di lavoro possono essere concessi contributi all’attuazione del ruolo formativo aziendale nella misura di € 1.500,00 all’anno per apprendista.
RELATIVAMENTE AL PERCORSO
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE LE PARTI CONCORDANO CHE
1. Durata e formazione
La durata del presente percorso di apprendistato è biennale o triennale: triennale se l’assunzione parte entro il primo anno; biennale se l’assunzione decorre all’inizio del secondo anno.
L’azienda si impegna a rispettare il piano di studi previsto, per quella figura professionale, accordando al giovane i necessari permessi per la frequenza del percorso di alta formazione nonché rispettando la finalizzazione del praticantato e i suoi obiettivi formativi. Il monte ore annuo di frequenza dei percorsi formativi è definitivo nell’ambito del piano formativo individuale nella misura minima di 300 ore e massima di 600 ore annue.
2. Finanziamento
Al datore di lavoro che assume in apprendistato questi giovani, durante il primo anno o all’inizio del secondo anno può essere concesso un contributo fino a € 4.000,00.
3. I piani formativi individuali sono compilati nel rispetto degli standard identificati e concordati con le istituzioni scolastiche e formative coinvolte e per ogni tipologia di percorso riportano la programmazione temporale degli impegni formativi.
RELATIVAMENTE AL COMPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E A CICLO UNICO
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. Durata e formazione
La durata della componente formativa dell’apprendistato varia da 24 mesi a 30 mesi compatibilmente con il numero di crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti e con la tipologia di prova finale per il conseguimento del titolo.
2. I percorsi di alta formazione di cui alla presente intesa sono rivolti a studenti universitari laureandi che abbiano già raggiunto almeno:
▪ 120 crediti se iscritti ai corsi di laurea;
▪ 80 crediti se iscritti ai corsi di laurea magistrale;
▪ 240 crediti se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. L’Università si impegna a:
▪ rendere compatibile la frequenza dell’offerta formativa per gli studenti coinvolti nei programmi di apprendistato, ricercando un necessario equilibrio tra presenza in azienda e presenza in Università;
▪ identificare e sostenere i percorsi formativi aziendali perseguendo il riconoscimento delle attività formative svolte dagli studenti/laureandi in termini di crediti utili ai fini del conseguimento del titolo di studio. Le suddette attività formative ed il corrispondente numero di CFU saranno individuati in base all’avanzamento della carriera al momento di ammissione al programma di alto apprendistato, coerentemente con l’ordinamento didattico del corso di studio;
▪ coadiuvare le aziende e l’Agenzia del Lavoro nella definizione degli standard riferiti ai Piani formativi individuali (PFI) e collaborare nell’identificazione della programmazione temporale della presenza in Università;
▪ identificare eventuali misure di sostegno agli apprendimenti interni ed esterni all’azienda.
4. Il Gruppo di lavoro, costituito sulla base delle indicazioni riportate al punto 5, a completamento della presente intesa, definirà:
▪ la progettazione formativa del percorso;
▪ l’entità e le modalità della formazione interna ed esterna;
▪ gli eventuali servizi di sostegno e il riconoscimento degli apprendimenti aziendali;
▪ la durata del percorso di apprendistato;
▪ l’identificazione dell’entità dei permessi formativi che saranno riconosciuti per le varie attività;
▪ la regolazione contrattuale di tale rapporto di lavoro ivi comprese eventuali determinazioni in caso di esito negativo del percorso.
RELATIVAMENTE ALLA FREQUENZA DEI MASTER UNIVERSITARI DI I°E II°LIVELLO
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. L’apprendistato per il conseguimento di master universitari può essere attivato secondo due modalità:
a. nell’ambito dell’offerta formativa esistente, riadeguandola organizzativamente per consentire un’efficace attuazione del PFI, mediante gli opportuni sostegni alla frequenza dei corsi universitari ed alle attività produttive aziendali identificate e riconosciute quali crediti formativi;
b. nell’ambito di specifiche iniziative che portino alla progettazione di un’offerta formativa destinata a gruppi di apprendisti portatori di bisogni di professionalità espressi dalle aziende interessate: in questo caso il percorso sarà progettato e attuato sulla base di:
▪ co-progettazione formativa azienda/Università/Agenzia del Lavoro;
▪ identificazione delle modalità e dei processi produttivi che potranno essere validati/riconosciuti quali crediti formativi, secondo il principio del riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti (art. 4 L. 92/2012);
▪ identificazione delle misure di sostegno all’intero processo formativo sia universitario sia aziendale;
▪ organizzazione dell’offerta formativa secondo modalità e tempi adeguati all’integrazione tra la presenza in produzione e gli apprendimenti esterni.
2. Almeno il 30% dei crediti formativi deve essere acquisito attraverso la formazione interna aziendale o attraverso il riconoscimento di crediti già maturati nella propria esperienza lavorativa.
3. Il Gruppo di lavoro, costituito sulla base delle indicazioni riportate al punto 5, a completamento della presente intesa, definirà:
▪ la progettazione formativa del percorso;
▪ l’entità e le modalità della formazione interna ed esterna;
▪ gli eventuali servizi di sostegno e il riconoscimento degli apprendimenti aziendali;
▪ la durata del percorso di apprendistato;
▪ l’identificazione dell’entità dei permessi formativi che saranno riconosciuti per le varie attività;
▪ la regolazione contrattuale di tale rapporto di lavoro ivi comprese eventuali determinazioni in caso di esito negativo del percorso.
RELATIVAMENTE ALLA FREQUENZA DEI PERCORSI PER I DOTTORATI DI RICERCA
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. I percorsi di apprendistato per l’alta formazione possono essere rivolti a dottorandi che abbiano concluso almeno i primi 2 anni di corso, i quali si rendano disponibili per l’assunzione in apprendistato secondo quanto sarà concordato fra azienda e Università mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, redatta nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
2. L’Università si impegna a:
▪ ridisegnare organizzativamente l’offerta formativa del terzo anno di dottorato ricercando un necessario equilibrio tra presenza in azienda e presenza in Università;
▪ identificare e sostenere i percorsi formativi aziendali ai fini del pieno riconoscimento dell’attività svolta in azienda da parte del dottorando;
▪ sostenere progetti di ricerca dei dottorandi, individuati congiuntamente dall’azienda e dall’Università, mettendo a disposizione, ove possibile, anche le facilities dell’ateneo;
▪ coadiuvare le aziende e l’Agenzia del Lavoro nella definizione degli standard riferiti ai PFI (piani formativi individuali);
▪ identificare eventuali misure di sostegno agli apprendimenti interni ed esterni all’azienda.
3. Il Gruppo di lavoro, costituito sulla base delle indicazioni riportate al punto 5, a completamento della presente intesa, definirà:
▪ la progettazione formativa del percorso;
▪ l’entità e le modalità della formazione interna ed esterna;
▪ gli eventuali servizi di sostegno e il riconoscimento degli apprendimenti aziendali;
▪ la durata del percorso di apprendistato;
▪ l’identificazione dell’entità dei permessi formativi che saranno riconosciuti per le varie attività;
▪ la regolazione contrattuale di tale rapporto di lavoro ivi comprese eventuali determinazioni in caso di esito negativo del percorso.
RELATIVAMENTE ALL’APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. L’apprendistato per le attività di ricerca, nelle imprese che investono in questo campo, rappresenta un’opportuna valorizzazione della forza lavoro giovanile e dei loro percorsi formativi (istruzione tecnica professionale e laurea);
2. Il presente apprendistato, della durata di 24 mesi, può essere concesso per le aziende che hanno presentato positivamente progetti di ricerca per i relativi finanziamenti provinciali, nazionali ed europei, o se realizzati con fondi propri, le relative attività sono state quantificate nei termini di spesa e di esiti operativi alla nota integrativa o alla relazione al proprio bilancio per non meno di € 15.000,00;
4. L’azienda si impegna ad erogare una formazione interna, non inferiore a 320 ore annue, anche mediante affiancamento attuata attraverso il proprio responsabile della ricerca, identificato come tutore aziendale, e/o attraverso eventuali esperti esterni anche ricorrendo ai servizi erogati da Enti di ricerca pubblici o privati;
5. La Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, erogherà finanziamenti alle aziende, per le loro attività formative, di giovani diplomati o laureati secondo il presente apprendistato, nella misura di € 2.000,00 all’anno per i primi 2 anni se maschio e € 2.500,00 all’anno per i primi 2 anni se donna.
La durata dell’apprendistato per attività di ricerca è prorogabile di ulteriori 12 mesi, su valutazione positiva di un progetto di internazionalizzazione di cui all’art. 24 sexies comma 1 bis della L.P. 6/99.
LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, A COMPLETAMENTO E PER L’ATTUAZIONE DELLE PRESENTI TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
CONCORDANO CHE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
2. Periodo di prova.
In assenza di apposita regolamentazione nei contratti collettivi nazionali si concorda che le durate dei periodi di prova siano di:
- 4 mesi per gli apprendistati per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica e professionale;
- 6 mesi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore o dei percorsi di laurea, master, dottorati di ricerca o per l’apprendistato per la ricerca.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente accordo si rinvia alla regolamentazione prevista dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.
4 . Tutore aziendale o referente formativo.
Il tutore aziendale o referente formativo è tenuto alla frequenza di un corso di almeno 16 ore in preparazione al proprio ruolo formativo.
5. Gruppi di lavoro.
Al fine di assicurare una gestione adeguata del presente accordo per i vari percorsi formativi sono istituiti altrettanti gruppi di lavoro composti dall’Agenzia del Lavoro, dal Dipartimento della conoscenza (per le parti di propria competenza), da un rappresentante delle istituzioni scolastiche e formative coinvolte, Università compresa, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro e da due datori di lavoro coinvolti nel progetto.
6. Rinvio.
Le Parti sociali concordano, al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, di stipulare un apposito contratto collettivo per regolamentare i vari trattamenti salariali, ovvero di applicare, nelle more della stipula di apposito contratto collettivo, quanto previsto salarialmente, nell’accordo per la regolamentazione dell’apprendistato in diritto-dovere siglato in data 9 luglio 2010.
In merito si evidenzia la disponibilità delle parti sociali a riparametrare il salario al maggiore impegno formativo previsto nei vari percorsi.
Nelle more della stipula di appositi contratti collettivi nazionali di lavoro, relativamente ai percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica e professionale e di tecnico superiore la nuova riparametrazione del salario minimo è pari all’80% della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di categoria per l’apprendistato professionalizzante, mentre rimane all’ 85% per l’apprendistato per attività di ricerca.
Nel caso in cui i CCNL facciano riferimento per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica e professionale o di tecnico superiore ad un inquadramento di partenza pari a due livelli inferiori il salario così identificato viene percentualizzato e della percentuale così ottenuta viene calcolato l’80%.
7. Promozione.
Le parti firmatarie ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro, si impegnano a dare la necessaria pubblicizzazione al presente accordo, al fine di sensibilizzare i datori di lavoro ad utilizzare il presente apprendistato ed a segnalare eventuali interessi manifestati dai propri associati in ordine alla presente intesa.
8. Finanziamenti alla formazione.
La Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, potrà prevedere forme di sostegno alla formazione aziendale, definita dai gruppi di lavoro, secondo quanto indicato nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.
9. Verifica.
Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2013 per valutare gli esiti del presente accordo ed introdurre i cambiamenti ritenuti opportuni.
Letto, condiviso e sottoscritto
Per le Associazioni dei Datori di Lavoro
L’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche Il Presidente Xxxx Xxxxxxx
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Il Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx
Confcommericio Imprese per l’Italia - Trentino Il Presidente Xxxxxxxx Xxxx
La Confesercenti del Trentino Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx
Confindustria Trento
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
La Federazione Trentina della Cooperazione Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la CGIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxx Xxxxx
la CISL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
la UIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx
Per l’Università degli studi di Trento
Il Rettore Prof.
Per la Provincia Autonoma di Trento
Il Vicepresidente f.f. Xxxxxxx Xxxxxx
L’Assessore all’Istruzione e Sport Xxxxx Xxxxxxx
Trento, gennaio 2013