SCHEMA DI CONTRATTO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI CHIMICI AD USO DEI LABORATORI DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
CIG n. 613769387C.
Il Dirigente dell’Area Affari Generali
Dott. Marco Degli Esposti
INDICE
ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
ART. 2 – OGGETTO E CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 6
ART. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO 7
ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA 8
ART. 5 – VALORE MASSIMO DELL’APPALTO 8
ART. 6 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI 9
ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 10
ART. 8 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 11
ART. 9 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E SUE MANSIONI 11
ART. 10 - VERIFICA DELLA REGOLARE ESCUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA CONFORMITA’ DELLA FORNITURA 12
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL’IMPRESA E POLIZZA ASSICURATIVA 12
ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 14
ART. 13 - PAGAMENTI E PROCESSO DI FATTURAZIONE 15
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 17
ART. 16 - PENALI 18
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 20
ART. 18 – RECESSO 22
ART. 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO DI APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI DEL CONTRATTO DI APPALTO 23
ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 23
ART. 21 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
................................................................................................................................... 23
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 23
ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO 24
ART. 24 - FORO COMPETENTE 24
ART. 25 – NORME DI RINVIO 24
ALLEGATI 24
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI CHIMICI AD USO DEI LABORATORI DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge tra:
l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA - (C.F. 80007010376 e
P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata, ai sensi dell'art 32 dello Statuto Generale di Ateneo, dal Dott , nato
a …………….. il ……………….., Dirigente della stessa, domiciliato per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx 00 a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore Generale
n. ……… del ………., che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area …………….., tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area, nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità Università di Bologna;
e
l’Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via………………………………………………………..
rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il………………., in qualità di ;
OPPURE (nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
l'Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via………………………………………………………..
rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il in qualità di procuratore speciale
(oppure) generale dell’Impresa giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..Rep. n. ……………… autenticata nella firma dal dott.
……………………………………………notaio in , allegata in
originale al presente atto sotto la lettera ……., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità Impresa.
PREMESSO
- che con provvedimento del Direttore Generale n. 643/2015, Prot. n. 14497 del 18/02/2015 è stato disposto l’affidamento in oggetto nel rispetto del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 52 del Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con le caratteristiche individuate nella Relazione Tecnica Illustrativa, parte integrante del suddetto provvedimento e, altresì, la nomina del dott. Xxxxx Xxxxx Esposti quale Responsabile Unico del Procedimento;
- che con provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. .…/……, Prot. n.
……….del ……….. sono stati approvati gli atti di gara in attuazione del suddetto progetto e la nomina della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile del procedimento amministrativo per la parte relativa alla procedura di gara e alla stipula del presente contratto;
- che nelle date del ………………………………………………. si sono svolte le sedute pubbliche per l’aggiudicazione della gara in oggetto, come risulta dal verbale depositato presso gli uffici dell’Area Affari Generali;
- che in data con Provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n.
……….. prot. …………..del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
della procedura in oggetto all’Impresa ………………………
- che in data si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
I contraenti confermano e ratificano le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L'appalto in oggetto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto e di tutti i relativi Allegati che, formano parte integrante ad ogni effetto e, più precisamente, i seguenti atti:
A. “Elenco prezzi”;
B. Capitolato di gara, completo degli Allegati “Specifiche tecniche e tempi di consegna dei prodotti”.
Forma parte integrante del presente contratto, anche qualora non materialmente allegato, il seguenti documento:
A. “Elenco Strutture di Ateneo”, completo di codice univoco delle Strutture.
Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’Impresa.
ART. 2 – OGGETTO E CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto di appalto è la fornitura e consegna di “Prodotti chimici” ad uso dei laboratori dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
I prodotti sono elencati nell’Allegato sub A), “Elenco prezzi”, allegato al presente contratto e forniti nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato di gara completo di ogni suo Allegato.
L’Università di Bologna stipula un contratto di appalto per l’esercizio dell’opzione di acquisto per la fornitura e consegna dei prodotti differita nel tempo sulla base di ordini di acquisto emessi dalle Strutture organizzative dell’Università di Bologna
(Dipartimenti, Scuole, Vicepresidenze, Aree dell’Amministrazione Generale, altre strutture di Ateneo).
Il contratto di appalto, completo di ogni suo Allegato, determina tutte le condizioni di fornitura.
Il codice identificativo del contratto in oggetto è CIG n. 613769387C. Il CPV è 24960000-1.
ART. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto in oggetto avrà durata triennale, dalla data di avvio della fornitura ovvero potrà avere una minor durata determinata dal raggiungimento anticipato dell’importo massimo complessivo.
Il contratto in oggetto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, sia in caso di raggiungimento dell’importo massimo del contratto prima della scadenza del contratto sia in caso di scadenza naturale del contratto e mancato raggiungimento dell’importo massimo del contratto.
Il rinnovo del contratto potrà essere esercitato anche in maniera disgiunta.
L’Impresa è tenuta ad eseguire tutte le forniture che l’Università di Bologna ordinerà prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l’ordine sia emesso l’ultimo giorno di validità dell’accordo. In tal caso il termine di efficacia del contratto si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per l’esecuzione dell’ultima fornitura ordinata, senza che l’Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
Il contratto di appalto potrà inoltre essere prorogato nel rispetto della norme vigenti e previa richiesta di disponibilità all’Impresa.
L’avvio dell’esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 304, D.P.R. n. 207/2010.
Il completamento della fornitura dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 309, D.P.R. n. 207/2010.
ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA
I luoghi per eseguire la fornitura dei “Prodotti chimici”, oggetto del presente contratto, si riferiscono principalmente a tutte le sedi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Le sedi sono quelle di: Bologna, di Ozzano, di Imola, di Ravenna, di Faenza, di Rimini, di Xxxxx, xx Xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx x xx Xxxxxx Xxxxxx.
In caso di particolari esigenze di lavoro è possibile, tuttavia, dover considerare anche altre sedi indicate al momento dalle Strutture di Ateneo.
Le modalità di consegna del servizio di fornitura sono analiticamente descritte nel Capitolato di gara al punto 5.6, che è parte integrante del presente contratto.
ART. 5 – VALORE MASSIMO DELL’APPALTO
Il valore massimo complessivo presunto dell’appalto (comprensivo di ogni eventuale opzione) è pari a Euro 800.000,00 (I.V.A. esclusa).
Il valore massimo presunto della fase principale del contratto di appalto (di durata triennale) è pari a Euro 400.000,00 (I.V.A. esclusa).
Il valore massimo presunto della fase eventuale del contratto di appalto
(rinnovo di durata triennale) è pari a Euro 400.000,00 (I.V.A. esclusa).
L’Università di Bologna, tramite le sue Strutture, potrà emettere ordini di fornitura dei prodotti oggetto del contratto alle condizioni fissate dal contratto e da tutti i suoi allegati nel limite massimo di cui al comma precedente.
ART. 6 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
L’Impresa si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari per l'intera durata della fornitura (con riferimento sia alla fase principale che alle successive fasi eventuali) per i prodotti compresi nell’Allegato sub A), “Elenco prezzi”, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
Il prezzo di ciascun prodotto, al netto dello sconto indicato in offerta, si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie prestazioni, comprese, in particolare, le spese di imballaggio, spedizione e consegna.
L’imballaggio può essere costituito anche di materiali speciali come ad esempio il ghiaccio secco.
Il prezzo unitario formulato in sede di offerta è il medesimo qualsiasi sia il tipo di confezionamento utilizzato per la consegna del prodotto.
Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dall’Università di Bologna, regolarmente eseguito dall’Impresa ed accertato dall’Università stessa.
A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i prezzi unitari potranno essere soggetti a revisione periodica, ai sensi dell’art. 115, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 giugno e 30 dicembre
dell’anno di riferimento (art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l’Impresa deve mantenere invariati i prezzi offerti per l’intera durata della fornitura (con riferimento sia alla fase principale che alle successive fasi eventuali).
L’Università di Bologna, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, verifica i conteggi presentati dall’Impresa tenendo validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco prezzi contrattuali.
ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di ogni ordine di fornitura è la sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per i relativi prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi.
Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dalle Strutture dell’Università di Bologna, regolarmente eseguito dall’Impresa ed accertato dall’Università di Bologna.
Le quantità stimate indicate nel modulo dell’offerta economica hanno valore meramente indicativo e non costituiscono un minimo d’ordine, pertanto l'Università di Bologna, mediante le sue Strutture organizzative, non si impegna ad acquistare un quantitativo minimo di fornitura per le tipologie di prodotti oggetto del contratto.
L'importo contrattuale presunto, quindi, potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l’Impresa possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l’Impresa un minimo contrattuale garantito.
ART. 8 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Università di Bologna si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 11, commi 9, 10 e 12, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302, D.P.R. n. 207/2010.
In tal caso, l’Università di Bologna potrà ordinare all’Impresa l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.
L’Impresa assume l’obbligo di dare immediato adempimento.
In caso di mancata successiva stipulazione del contratto, l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell’esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. 9 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E SUE MANSIONI
Il Direttore dell’esecuzione del contratto di appalto è il Responsabile Unico del Procedimento – dott. Marco Degli Esposti.
Al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi degli artt. 312 e ss., D. P.R. n. 207/2010, le funzioni del Direttore dell’esecuzione sono svolte dagli assistenti al Direttore dell’esecuzione individuati all’interno di ciascuna Struttura e comunicati all’Impresa prima dell’avvio della fornitura.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto di appalto.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Impresa per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Impresa tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto di appalto rilascia, su richiesta dell’Impresa, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
ART. 10 - VERIFICA DELLA REGOLARE ESCUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali assegnate all’Impresa siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore); e, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL’IMPRESA E POLIZZA ASSICURATIVA
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Impresa.
In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte negli altri articoli del Capitolato di gara, sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla fornitura (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall'Impresa stessa, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell’espletamento della fornitura.
La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell’Università di Bologna, derivante dalla gestione della fornitura, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Impresa dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- tenere indenne l’Università di Bologna dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle predette coperture assicurative;
- essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio della fornitura e essere valida per tutta la durata della fornitura compresi rinnovo e/o proroga.
Resta tuttavia inteso che:
- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Impresa medesima;
- l’Università di Bologna, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati all’Università stessa, restando fermo l’obbligo dell’Impresa stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Università di Bologna;
- l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università di Bologna e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Qualora l’Università di Bologna accerti che l’Impresa si è avvalsa, per l’esecuzione del presente contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 17 e 19.
Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica il Titolo II, Parte I, D.P.R. n. 207/2010.
ART. 13 - PAGAMENTI E PROCESSO DI FATTURAZIONE
L’Impresa dovrà emettere una singola fattura per ogni singolo buono d’ordine emesso dalle Strutture di Ateneo.
È ammessa l’emissione e l’invio di fatture parziali collegate alle consegne frazionate, fatta salva la richiesta delle singole Strutture di Ateneo di emettere un’unica fattura per esigenze collegate alla rendicontazione dei progetti di ricerca/didattica.
La fattura dovrà essere intestata e inviata alla Struttura di Ateneo ordinante.
Dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214.
I codici univoci delle Strutture di Ateneo per l’invio della fattura elettronica sono riportati nell’Allegato “Elenco Strutture di Ateneo”.
Le fatture devono contenere:
• numero ordine CIA;
• CIG e CUP, quest’ultimo ove disponibile;
• l’indicazione dei prodotti con le relative quantità;
• e gli importi imponibili differenziati per aliquote I.V.A..
L’Impresa si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “La fattura è emessa con XXX esposta soggetta al regime dello split payment di cui all’art. 17 –ter del DPR 633/1972”.
Ogni fattura, dovrà essere intestata e inviata alla rispettiva Struttura ordinante. L’Impresa deve comunicare all’Università di Bologna, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente (codice IBAN , intestato a
, presso ) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università di Bologna la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
L’Università di Bologna provvede ai pagamenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento delle suddette fatture, previa verifica della regolarità della fornitura.
Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Impresa accertata d’ufficio dall’Università di Bologna mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
In caso di pagamento superiore a Euro 10.000, sarà condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.
Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la non regolare esecuzione del servizio, notificati all’Impresa a mezzo, pec, raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell’Università di Bologna di avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 17.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa.
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata con Legge di conversione n. 217/2010.
In tal caso il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 del Codice civile in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa deve costituire, prima della stipula del presente contratto di appalto, una cauzione definitiva nella misura del 10% del corrispettivo complessivo netto offerto o nella diversa misura di cui all’art. 113, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La cauzione definitiva può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, di cui all’art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta
dell’Università di Bologna;
• che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università di Bologna, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Lo svincolo dell’ammontare residuo avviene al momento del rilascio del certificato di conformità finale.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Università di Bologna.
ART. 16 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di Bologna a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le
inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione della fornitura, l’Università di Bologna si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni fosse imputabile all’Impresa, di applicare una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo dovuto dall’Università per la consegna dei prodotti oggetto di ritardo per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
Qualora il ritardo, non giustificato, fosse superiore a:
- 10 (dieci) giorni, è facoltà dell’Università di Bologna avvalersi della disposizione di
cui al successivo punto.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l’Università di Bologna potrà applicare le seguenti penali:
• per danni arrecati dal personale impiegato dall’Impresa, l’Università di
Bologna applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
• in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non
regolarmente assunto, l’Università di Bologna applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00, per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 del Codice civile;
• in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal
Capitolato di gara: l’Università di Bologna potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università stessa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura emessa a alla struttura ordinante.
L'Università di Bologna si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno dell’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto qualora si realizzi una delle situazioni individuate dall’art. 135, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo e attua quanto previsto dall’art. 140, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto, altresì, per grave inadempimento e o per grave irregolarità e, in particolare, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto, riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- fallimento dell’Impresa;
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- ritardi nell’effettuazione delle prestazioni e adempimenti rispetto ai termini indicati nell’Allegato “Specifiche tecniche e tempi di consegna dei prodotti”;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 16;
- e qualora l’Impresa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 11.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Impresa dal Direttore dell’esecuzione del contratto di appalto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per pec o fax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Università di Bologna, inoltrata al domicilio eletto dall’Impresa.
Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Impresa abbia risposto decorso il suddetto termine, l'Università di Bologna potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l’Università di Bologna potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, con oneri a carico dell’Impresa, il regolare funzionamento della fornitura.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università di Bologna dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 18 – RECESSO
L’Università di Bologna può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Impresa:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile ed in particolare dell’art. 1464 del Codice civile.
L’Impresa è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi, qualora l’Università di Bologna intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura assegnata.
L'Università di Bologna è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO DI APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI DEL CONTRATTO DI APPALTO
Nei casi previsti dagli artt. 116 e 117, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si applicano le disposizioni in essi contenute.
ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto di appalto. E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto per colpa dell’Impresa e del risarcimento di ogni danno e spese all'Università di Bologna, la cessione totale o parziale del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall’art. 116, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall’art. 118, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
ART. 21 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, D.lgs. n. 81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI).
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Impresa è autonoma titolare del trattamento dei dati personali dell’Università di Bologna dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003.
Tali dati potranno essere utilizzati, quindi, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto di appalto.
L’Impresa, preliminarmente al perfezionamento del presente contratto, ha individuato il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali nella persona del Signor ………….., nato a ………..(…), il ….../….../…….
ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Impresa.
L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario ex art.139 DPR 207/2010 e al versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie, comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 25 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Capitolato di gara e alla normativa vigente in materia.
ALLEGATI:
A. “Elenco prezzi”;
B. Capitolato speciale d’oneri, completo degli Allegati “Specifiche tecniche e tempi di consegna dei prodotti” ed “Elenco Strutture di Ateneo”, completo di codice univoco delle Strutture.