ATM
ATM
AZIENDA TRASPORTI MESSINA
Capitolato Polizza di Assicurazione
RCA (RC obbligatoria)
Parco Veicoli
Lotto unico
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale
Contraente
Amministrazione Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Ente ATM – Azienda Trasporti di Messina
Assicurato Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia.
Società La Compagnia Assicuratrice che presta l’assicurazione.
Broker Marsh Spa
Assicurazione Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.
Capitolato Speciale Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Xxxxxxxxx Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
Art. 1.2 – Definizioni relative all’assicurazione RCA
Accessori apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax
ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Aree Aeroportuali aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari
Attestazione sullo stato del rischio
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015
Attrezzature speciali le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Autoveicoli per uso speciale
gli autoveicoli definiti come tali dall’art. 54, lettera g) del Codice della Strada
Cose gli oggetti materiali e gli animali
Degrado percentuale di riduzione nell’apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Legge D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Proprietario l’intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell’assicurazione
Terzi coloro che vengono definiti tali dall’articolo 129 della Legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni
Valore a nuovo il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato il valore del veicolo dichiarato dall’assicurato nel contratto di assicurazione
Valore commerciale - veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni “Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati
- attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente
Eventi sociopolitici i tumulti popolari, i disordini, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
Eventi atmosferici e naturali
Tromba d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, caduta di pietre ed alberi, valanga, slavina, uragano, tempesta, turbine di vento, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, straripamento, bufera, frana, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici ed altre calamità naturali.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia – Durata - Pagamento del premio
L’assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 30/12/2019, con rateazione del premio semestrale per ciascuna rata annuale.
30/12/2016 – 30/06/2017
30/06/2017 – 30/12/2017
30/12/2017 – 30/06/2018
30/06/2018 – 30/12/2018
30/12/2018 – 30/06/2019
30/06/2019 – 30/12/2019
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio rateizzato, entro 20 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del ventesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate e le annualità successive entro il 20° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del ventesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla compagnia contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
In occasione della prima rata (30/12/2016) nelle more del pagamento concesso in deroga all’art. 1901 del C.C., la Compagnia aggiudicataria del rischio si impegna ad emettere una dichiarazione attestante la vigenza della copertura assicurativa. Qualora il pagamento non dovesse pervenire entro i termini contrattualizzati la garanzia non avrà alcun effetto.
Su accordo tra le Parti, potrà essere richiesta una proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società potrà concedere una proroga dell’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, calcolato in 6/12 del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 20 giorni dall’inizio della proroga.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, per un ulteriore anno.
Art. 2.3 – Formula Tariffaria
Autobus: tariffa fissa.
Autocarri, autoveicoli uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli uso speciale, rimorchi e targhe prova: tariffa bonus/malus.
Art. 2.4 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è obbligato a denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quelli della presente polizza
Art. 2.5 – Facoltà di recesso
In caso di contratto poliennale, le Parti potranno recedere dal presente contratto ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni.
Art. 2.6 – Copertura a libro matricola e regolazione del premio
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), come appartenenti al Contraente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti i sede di gara e indicati sul libro matricola. Le esclusioni dei veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 dal giorno risultante dalla comunicazione scritta con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
È ammesso beneficiare dell’eventuale classe di merito maturata dal veicolo escluso, nel caso in cui la tipologia del veicolo incluso sia la medesima di quello escluso e, semprechè, l’inclusione e l’esclusione siano contestuali e venga mantenuta la stessa forma tariffaria del veicolo escluso, in tal caso la società considererà le predette operazioni come sostituzioni.
Qualora l’Azienda fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l’eventuale maggior premio non percepito.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. L’appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo annuo di assicurazione, entro 90 giorni dal termine del periodo stesso.
In caso di aumento rispetto al premio anticipato, l’Azienda Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per il periodo di assicurazione.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dall’Azienda Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di emissione del relativo documento.
Art. 2.7 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.8 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.
In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.
Art. 2.10 – Gestione del contratto/Xxxxxxxx broker
La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.
Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra’ per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l’incasso del premio.
Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Xxxxx X.x.X, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:
- Aliquota provvigionale del 6% sui premi assicurativi per le polizze Rca;
- Aliquota provvigionale del 8% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel “ramo” NON Rca.
da applicare su ogni rata di premio pagata.
Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Amministrazione Contraente.
Art. 2.12 – Trattamento dati
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.13 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Allo stesso modo, l’eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Assicurato.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.
La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Data Firma
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE“PARCO VEICOLI”
3.A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA”(R.C.A.)
Art. 3.A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e specificati alla successiva sezione 5, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche:
3.A.1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati durante i servizi di linea o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (es.servizi speciali,riservati, fuori linea) nonché presi o dati in locazione ai sensi del nuovo codice della strada e s.m.e i. anche se guidati da persone non dipendenti, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità e/o imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
3.A.1.2 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato per impiego saltuario in servizi extraurbani; La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di alcuni veicoli dati a noleggio (car – sharing.)
3.A.1.3 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
3.A.1.5 la responsabilità civile per danni ai trasportati durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso ovvero nella sosta a porte aperte sugli scalini di accesso del veicolo anche durante la corsa;
3.A.1.6 la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
3.A.1.7 la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3.A.1.8 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
3.A.1.9 la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano.
L’assicurazione copre inoltre:
3.A.1.10 per i veicoli adibiti a scuola guida (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
3.A.1.11 per le autovetture ad uso pubblico ed autobus, per le vetture date a noleggio (car sharing): la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici, radio ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono ugualmente esclusi i danni derivanti da furto, incendio o da smarrimento;
3.A.1.12 per i veicoli adibiti al trasporto di cose (come da carta di circolazione): la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell’esecuzione delle operazione di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici,esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia di cui all’articolo “Estensioni diverse”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicate in tali condizioni.
In questo caso, così pure come nei casi di cui ai precedenti punti del presente articolo 3.A.1, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni diverse” indicate.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
c) nel caso di veicoli con “targa prova” se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizione vigenti che ne disciplinano l’utilizzo
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione deve essere provato per iscritto;
e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
g) Se il conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizioni che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l’art. 144 della Legge in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 3.A.2 la Società rinuncia all’azione di regresso nei confronti:
a) dell’Amministrazione Contraente
◊ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore
◊ nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
◊ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;
b) dell’Amministrazione Contraente e del conducente
◊ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
⇨ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
⇨ il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dei veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E’ comunque necessario che anche
la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiore garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest’ultima alla Società.
L’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo:
- inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi:
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e termina 60 gg. prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo
In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.
In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell’eventuale conguaglio di premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all’offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L’eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell’art. 2.6.
Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.
Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il veicolo è escluso dal contratto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza e la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua..
Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio: il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all’eventuale conguaglio di premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all’offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le
eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato;
b) mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio: la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.
Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti; in caso di smarrimento occorre la denuncia originale presentata all’Autorità competente.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio
Dematerializzazione dell’attestazione di rischio - riferimenti normativi cui fare riferimento: art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
Art. 3.A.11 - Formula tariffaria
L’assicurazione prevede che ad ogni veicolo è assegnata rispettivamente la classe “universale” ed una
classe di ingresso in base alle quali sarà calcolato il premio in sede si offerta (ove necessario si terrà conto delle informazioni sui sinistri).
Nel corso del contratto sono previste riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti nell’art. 3.A.5 delle Condizioni di Garanzia. Le variazioni di premio saranno determinate in base ai regolamenti vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle depositate dalla Società aggiudicataria a norma di legge che devono essere allegate al presente contratto.
E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Società il
rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.12 - Formula tariffaria “Bonus-Malus” (veicoli diversi)
La garanzia prestata nella formula “Classi di merito” prevede che ad ogni veicolo (destinato al trasporto di cose, uso speciale e trasporti specifici) venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio (considerando, in sede di offerta, la assenza di sinistri). Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.13 - Formula tariffaria valida per motocicli destinati al trasposto di persone e ciclomotori destinati al trasporto di persone/cose
Dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzione o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. A tale scopo ciascuna Società dovrà fornire in allegato la propria condizione speciale che regolamenta tale formula tariffaria.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 3.A.14 - Colpa Grave
A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 3.A.15 - Estensioni diverse
x. Xxxxxxxxx forzate. La garanzia vale per i danni ai veicoli/motocicli/ciclomotori di terzi derivanti dalla rimozione forzata (auto in sosta in zone di divieto).
b. Rimorchi. La garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi durante il rimorchio degli autobus
di proprietà della contraente e/o di terzi per motivi di soccorso (in tal caso, autobus di terzi, la garanzia riguarda anche i veicoli trainati); La garanzia vale inoltre per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
c. Operazioni di carico e scarico. La Società assicura la responsabilità civile dell’Amministrazione Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
d. Veicoli Speciali. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali.
e. R.C. trasportati. La Società assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati (compresi i familiari) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti ed alle condizioni previste con il presente contratto per la responsabilità civile dell’Amministrazione Contraente. I terzi trasportati non sono considerati terzi tra loro.
f. Danni a cose di terzi trasportati. La Società assicura la responsabilità dell’Amministrazione Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
g. R.C. per difetti di manutenzione. La Società risponde fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, dei danni subiti dai traspostati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali il Contraente debba rispondere.
h. Soccorso vittime della strada. La Società risponde fino alla concorrenza di € 250,00 per evento, dei danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.
i. Ricorso terzi da incendio. La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose o animali) con il limite massimo di € 154.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose e d animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato. La presente garanzia non è operante in caso di attivazione delle garanzie ARD (3.B.1.A).
l. Spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica
Qualora l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:
• le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stresso tipo fino ad € 1.000,00 per evento;
• la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
• la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza di validità in atto.
SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l’Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP, previsto dall’art. 143 del D. L.gsvo 209/2005 e s. m. e i. e fornito dalla Società, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
In caso di indisponibilità dell’anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con comunicazione scritta.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):
• Incendio (danno totale): - scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.
• Furto:- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all’Autorità competente. Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:
- scheda di perdita di possesso,
- estratto cronologico generale
- procura a vendere alla Società stessa.
Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.
In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice.
Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall’art. 148 del Codice.
Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’apposito modulo.
Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato
deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì l’obbligo di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 4.3 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero di telaio dell’Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Al termine di ogni scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l’attestazione dello stato di rischio, entro e non oltre i primi dieci giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti tale scadenza.
SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1 – Limiti di risarcimento – oggetto di offerta tecnica
per sinistro
RCA | ||
per persona | per danni a cose ed animali |
con
AUTOVEICOLI e VEICOLI DIVERSI | € 6.000.000,00 |
AUTOBUS | €.6.000.000,00 |
€ 6.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
€.6.000.000,00 | €.6.000.000,00 |
Il limite di
Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti – oggetto di offerta tecnica
La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rca
Garanzia
SEZIONE 3.B
Scoperto |
Franchigia per sinistro (oggetto di offerta tecnica) |
Art. 5.3 – Calcolo del premio
Vedi elenco veicoli allegato.
Le informazioni relative alla quantità dei mezzi da assicurare potranno essere suscettibili di modifiche in sede di emissione della polizza. In tal caso il premio RCA dovuto all’effetto sarà quello risultante dall’invio da parte dell’ATM Messina dell’elenco definitivo a seguito della relativa aggiudicazione alla Compagnia. Si precisa inoltre che tra Xxxxxxx e Marzo 2017 verranno acquistati n. 32 nuovi autobus e che i medesimi verranno inseriti nel libro matricola per la relativa copertura ultimata l’acquisizione definitiva e la successiva immatricolazione e che, pertanto, all’avvio del contratto gli autobus che saranno inseriti nel libro matricola saranno al massimo i 99 che, ad oggi, fanno parte della flotta aziendale. Sarà cura della Stazione Appaltante dare opportuna comunicazione.
Art. 5.4 – Disposizione finale
Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente La Società
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società e l’Amministrazione Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
⇨ 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
⇨ 2.3 Adeguamento premio
⇨ 2.5 Durata dell’assicurazione
⇨ 2.6 Facoltà di recesso
⇨ 2.10 Forma delle comunicazioni
⇨ 2.11 Gestione del contratto
⇨ 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
⇨ 2.14 Interpretazione del contratto
⇨ 3.A.1 Oggetto dell’assicurazione
⇨ 3.A.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
⇨ 3.A.12 Formula tariffaria “Bonus-Malus” (autovetture)
⇨ 3.A.13 Formula tariffaria “Bonus-Malus” (veicoli diversi)
⇨ 3.A.14 Colpa grave
⇨ 3.A.16 Estensioni diverse
⇨ 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
⇨ 4.3 Informazioni sui sinistri
⇨ 5.4 Disposizione finale
Il Contraente La Società