Accordo
0.916.051.41
tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera
Concluso il 28 settembre 2020
Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);
tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale;
per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e principio
1 Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle mi- sure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di con- correnza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein.
2 La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese dell’Uf- ficio federale dell’agricoltura nel settore del miglioramento delle basi di produzione.
3 Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio fe- derale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.
RU 2020 4907
1 RS 0.631.112.514
Capitolo secondo:
Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera
Art. 2 Base legale
La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtenstei- nensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi sviz- zeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 3 Partecipazione finanziaria del Liechtenstein
1 Le misure eseguite dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente e le corrispondenti voci di bilancio nonché le misure eseguite e fi- nanziate dal Liechtenstein stesso risultano dall’allegato 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente Accordo.
2 Il genere e l’ammontare delle partecipazioni finanziarie del Liechtenstein sono dis- ciplinati nei capitoli 3 (Spese), 4 (Proventi) e 5 (Calcolo delle quote) nonché nell’al- legato 1.
Art. 4 Equiparazione
Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.
Art. 5 Svolgimento dal profilo amministrativo
Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, si applicano i seguenti principi:
a) le competenze sono sancite nell’allegato 2;
b) le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’ac- cesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presente Accordo;
c) le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente Accordo e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein;
d) l’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.
Art. 6 Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura
1 Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato 1, la legge federale sull’agricoltura2 è applicabile nei limiti fissati nell’appendice.
2 L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’articolo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescrizioni equivalenti.
Art. 7 Proprie misure del Liechtenstein
1 La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure supple- mentari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali, a condi- zione che il Liechtenstein consulti preventivamente la Svizzera e che le misure siano decise con l’accordo di entrambe le Parti contraenti, sulla base di un esame della loro necessità e di eventuali distorsioni della concorrenza.
2 Il Liechtenstein è libero di determinare la propria quantità di latte.
Capitolo terzo:
Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese
dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Art. 8 Equiparazione
Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministra- zioni pubbliche svizzere.
Art. 9 Base di calcolo
1 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dalle spese delle misure elen-
cate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1.
2 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al
bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.
2 LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr – RS 910.1).
Capitolo quarto:
Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi
dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Art. 10 Base di calcolo
1 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dai proventi per le misure
elencate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1.
2 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al
bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.
3 È esclusa dal presente Accordo la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della
vendita all’asta dei contingenti doganali, che è disciplinata in un accordo separato.
Capitolo quinto: Calcolo delle quote e modalità di pagamento
Art. 11 Calcolo delle quote in caso di partecipazione effettiva
1 Il calcolo effettivo si applica se è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.
2 Le tabelle 1 e 3 dell’allegato 1 elencano le misure per cui è applicabile il calcolo effettivo.
Art. 12 Calcolo delle quote in caso di partecipazione forfettaria
1 Il calcolo forfettario si applica se non è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechten- xxxxx.
2 La base per il calcolo forfettario è costituita dalle spese e dai proventi della Svizzera
per le misure elencate nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1.
3 La quota che incombe al Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi.
4 La quota che incombe al Liechtenstein è moltiplicata per i tassi di partecipazione di cui all’allegato 1. Questi sono stati definiti tenendo conto delle diverse condizioni nei due Paesi.
5 Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione resi-
dente media dell’anno precedente.
Art. 13 Somma forfettaria per le spese amministrative
1 In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma
forfettaria annua per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato 1.
2 L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni quattro anni, dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio dell’ambiente liech-
tensteinense e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scam-
bio di note diplomatiche.
Art. 14 Modalità di pagamento
Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno suc- cessivo.
Capitolo sesto: Modifica ed evoluzione
Art. 15 Modifica dell’appendice
L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 16 Modifica dell’allegato 1
L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 17 Modifica dell’allegato 2
L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 18 Consultazioni
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera determinanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo.
2 L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.
Capitolo settimo: Evoluzione della politica agricola
Art. 19 Partecipazione del Liechtenstein
Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale partecipazione liechtensteinense.
Art. 20 Scambio d’informazioni
In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure col- laterali.
Capitolo ottavo: Disposizioni finali
Art. 21 Denuncia
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.
Art. 22 Entrata in vigore
1 Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti.
2 Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 20033 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della par- tecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.
3 [RU 2004 905 903, 2011 6541, 2019 1041]
Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx Xxxxx | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Xxxxx Xxxxx |
Atti normativi federali che costituiscono la base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera. 5
4 Aggiornato giusta la dec. delle autorità competenti del 28 set. 2020, in vigore dal 1 ° gen. 2023 (RU 2022 861).
5 Il contenuto della presente appendice non è pubblicato nella RU. Può essere consultata sul sito Internet xxx.xxxxxx.xx: LR-Nr. 0.631.112.3.
Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Lie- chtenstein stesso.
1. Misure che attua la Svizzera
Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
Voce di bilancio | Misura |
Allevamento del bestiame | |
Allevamento del bestiame; misure | |
3632002000 | Libro genealogico (tutte le razze riconosciute) |
3632002020 | Esami funzionali |
3632002300 | Conservazione delle razze svizzere |
Economia lattiera | |
Amministrazione latte; misure | |
3119509410 | Amministrazione Aiuti per il latte |
Sostegno del prezzo del latte; misure | |
3632003100 | Supplemento per il latte trasformato in formaggio |
3632003200 | Supplemento per il foraggiamento senza insilati |
Produzione animale | |
Aiuti per la produzione animale | |
Produzione animale; misure | |
3632004100 | Aiuti all’interno del Paese per il bestiame da macello e la carne |
3632004100 | Aiuti per le uova indigene |
Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech-
tenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
Produzione animale | Classificazione neutrale della qualità; determinazione del peso di macellazione / CP Proviande | 100 |
Organizzazione privata; misure | ||
3119509600 | ||
Consulenza | Consulenza | 25 |
Consulenza; misure | ||
3632001100 | ||
Protezione dei vegetali | ||
Protezione dei vegetali; prestazioni di terzi | ||
3610001000 | Indennità a organizzazioni pri- vate per controlli e certificazioni | 100 |
Protezione dei vegetali; infrastruttura | ||
3112009010 | Manutenzione dell’infrastruttura Protezione dei vegetali | 100 |
Protezione dei vegetali; esercizio | ||
3112009020 | Spese d’esercizio Protezione dei vegetali | 100 |
Protezione dei vegetali; altre spese; percentuale | ||
– Vari conti | Percentuale | 10 |
Protezione dei vegetali; misure di lotta | ||
3632001300 | Misure di lotta | 25 |
Promozione dello smercio | Promozione della qualità e dello smercio | 25 |
Promozione dello smercio; misure | ||
3632003000 | ||
Valorizzazione della frutta | ||
Valorizzazione della frutta; misure | ||
3632005510 | Assicurazione della qualità | 6 |
3632005530 | Valorizzazione della frutta | 6 |
Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
Voce di bilancio | Misura |
Nessuna |
Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech-
tenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
Nessuna |
2. Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia
Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia
Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.
Voce di bilancio liechtensteinense | Misura |
Supplementi vincolati a un prodotto6 | |
Supplemento per il latte commerciale | |
000.000.00.00 | Supplemento per il latte commerciale |
Supplemento per i cereali | |
000.000.00.00 | Supplemento per i cereali |
3. Somma forfettaria per le spese amministrative
La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ammonta a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2020.
La prossima verifica della somma forfettaria da parte delle competenti autorità sviz-
zere e del Liechtenstein avrà luogo nell’anno civile 2022.
6 Dal 2021; nel 2020 i supplementi per il latte commerciale e per i cereali sono contabilizzati sul conto 805.367.00 «Indennità mercato agricolo comune con la Svizzera».
1. Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione
L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.
2. Presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4a OSL7.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtenstei- nense.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al red- dito agricolo.
3. Pagamento di contributi ai richiedenti liechtensteinensi
Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effet- tuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtenstei- nense:
– l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL);
– l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supple- mento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL);
– l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supple- mento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC8 ) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
7 O del 25 giu. 2008 sul sostegno del prezzo del latte (RS 916.350.2).
8 O del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture (RS 910.17).