ANTICIPO SU FATTURE, DOCUMENTI,CONTRATTI
FOGLIO INFORMATIVO
ANTICIPO SU FATTURE, DOCUMENTI,CONTRATTI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.
XXXXXX XXX XXXXXX X.00 - 00000 - XXXXXXXXXX (XX)
n. telefono e fax: 0000.0000/0000.000000 email: xxxx@xxxxxxxx.xx .
sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx .
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045 Iscritta all’albo della Banca d’Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale sociale euro 38.011.495,08
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 | T.A.E.G: 8,76% | il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicompernsiva. |
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI |
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: Tasso fisso: 5,8% |
Generiche: Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido oltre fido: Tasso fisso: 5,8% |
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca |
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle Tasso di mora somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione fondi |
Commissione onnicomprensiva per la messa a 2% annuale Massimo: € 8.000,00 disposizione dei fondi, solo su fidi superiori a € 2.000 |
Periodicità di addebito Trimestrale |
La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tale commissione è calcolata, all’interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.
In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l’importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.
Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) |
La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.
La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un’attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l’attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso.
fino a € 500,00: € 0,00 Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) fino a € 10.000,00: € 0,00 oltre: € 0,00 |
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di Giorni di operatività Banca: 4 una CIV e quella successiva. |
Importo minimo di incremento di sconfinamento per € 100,00 l'applicazione della CIV |
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della Vedi descrizione della spesa CIV |
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre Non previsto massimo (extra-fido) |
CAPITALIZZAZIONE | |
Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura | |
Periodicità | del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo |
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla | |
chiusura del rapporto. |
SPESE | |
Spese per la stipula del contratto | |
Spese collegate all'erogazione del credito | Non previste |
Spese collegate al rinnovo del credito | Non previste |
Oneri sostenuti dal cliente | |
Imposte e tasse presenti e future | Nella misura effettivamente sostenuta |
Spese per la gestione del rapporto | |
Invio comunicazioni periodiche | Posta: € 0,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00 |
Altre comunicazioni | € 0.00 |
Spese per copia documentazione ( singolo Documento) | € 15.00 |
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il beneficiario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il beneficiario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,25 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n°15 giorni ricevimento della richiesta del cliente
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Bianco xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (tel.0000- 0000) P.zza del Popolo 15 Savigliano xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure a xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx , che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx,
Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) | tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento | |||||||
Spread | Maggiorazione indicizzazione. | applicata | ai | parametri | di | riferimento | o | di |
Tasso di interesse debitore | Xxxxxxxxxxxxx riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. | |||||||
Tasso di mora | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. | |||||||
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull’accordato) | Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto. | |||||||
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. | |||||||
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |