REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Introduzione e linee guida Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Principi
Art. 4 – Definizioni
TITOLO II – ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA
Art. 5 – Soglie
TITOLO III – METODI DI CALCOLO E POTERI
Art. 6 - Metodo di calcolo del valore stimato del contratto Art. 7 - Poteri autorizzativi e figure competenti
TITOLO IV – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 8 – Procedure di gara nazionale Art. 9 – Procedure negoziali
Art. 10 – Affidamenti diretti
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione Art. 12 – Rendicontazione periodica
TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti
TITOLO VI – INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI
Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori
TITOLO VII – CLAUSOLE FINALI
Art. 15 – Adeguamento alla normativa Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 17 – Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Introduzione e linee guida
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - di seguito denominato “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.
2. Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le Linee Guida X.X.XX. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Regolamento deve essere improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:
- assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi;
- assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico affidatario e l’adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.
5. Partendo dall’opportunità offerta dal legislatore, SFERA ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che sono pari a 209.000 Euro per servizi e forniture e 5.225.000,00 Euro per lavori).
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di SFERA finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia.
Art. 3 – Principi
1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di economicità, comportante l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) principio di tempestività, comportante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) principio di libera concorrenza, comportante l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) principio di trasparenza e pubblicità, comportante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) principio di proporzionalità, comportante l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) principio di rotazione, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto
2. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle azioni amministrative.
3. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
4. Nel rispetto dei principi di cui sopra e per le specifiche finalità del presente Regolamento, non sono considerabili frazionamenti: l’assunzione di lavori, o parte di essi, in amministrazione diretta, ovvero con materiali e mezzi propri di SFERA, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio di SFERA, o eventualmente assunto per l’occasione.
5. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.
6. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell’interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.
7. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all’interesse aziendale al corretto adempimento.
8. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell’appalto e all’interesse all’adempimento.
Art. 4 – Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016:
- Codice: Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
-Impresa (SFERA): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
-Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall’Impresa.
-Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni.
-Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni.
-Elenchi di operatori: elenco di fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- Indagine di mercato: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere noto prima dell’indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.
-Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
-Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall’Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
-Procedura negoziata: procedura di gara in cui l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
TITOLO II
ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA
Art. 5 – Soglie
1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:
Euro 209.000,00 | per gli appalti di forniture e di servizi |
Euro 5.225.000,00 | per gli appalti di lavori |
2. SFERA, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l’esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:
Importi | Forniture e Servizi | Poteri | Nomina Commissio ne |
Fino a 40.000,00 Euro | Affidamento Diretto adeguatamente motivato o comparazione di almeno 2 preventivi | D.G. | NO |
da 40.000,00 a importo | Procedura negoziata – Minimo 5 offerte | D.G. fino a | SI se |
inferiori a 209.000,00 Euro | Euro | affidamento | |
50.000,00 e | in base al | ||
C.d.A. per | criterio |
importi superiori | dell’offerta economicam ente più vantaggiosa | ||
oltre 209.000,00 Euro | Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 | C.d.A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicam ente più vantaggiosa |
Importi | Lavori | Poteri | Nomina Commissio ne |
Fino a 40.000,00 Euro | Affidamento Diretto adeguatamente motivato o comparazione di almeno 2 preventivi | D.G. | NO |
da 40.000,00 a importi inferiori a 150.000,00 Euro | Richieste di Preventivo – Minimo 5 offerte | D.G. fino a Euro 50.000,00 e C. d. A. per importi superiori | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economica mente più vantaggiosa |
da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro | Richieste di Preventivo - Minimo 10 offerte | C. d. A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economica mente più vantaggiosa |
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.225.000,00 Euro | Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016 | C.d.A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economica mente più vantaggiosa |
oltre 5.225.000,00 Euro | Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 | C.d.A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicam ente più vantaggiosa |
Importi | Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria | Poteri | Nomina Commissione |
Fino a 40.000,00 Euro | Affidamento Diretto adeguatamente motivato o comparazione di almeno 2 preventivi | D.G. | NO |
da 40.000,00 a importi inferiori a 100.000,00 Euro | Richieste di Preventivo – Minimo 5 offerte | D.G. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa |
da 100.000,00 a importi inferiori a 209.000,00 Euro | Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016 | C.d.A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa |
oltre 209.000,00 Euro | Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 | C.d.A. | SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa |
TITOLO III
METODO DI CALCOLO E POTERI
Art. 6 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto
1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da SFERA sulla base della previsione massima di spesa, al netto dell’IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.
Art. 7 – Poteri autorizzativi e figure competenti
1. I soggetti competenti ad autorizzare l’avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono di seguito specificati:
Procedure per contratti il cui valore stimato netto è superiore a Euro 50.000,00 | Organo Societario: Consiglio di Xxx.xx |
Procedure per contratti il cui valore stimato netto è pari o inferiore a Euro 50.000,00 | Direttore Generale |
E’ fatta salva la possibilità di specifica delega per circostanze e motivazioni particolari o speciali.
2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell’organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee Guida X.X.XX. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell’esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, a seguito dell’approvazione del presente Regolamento, le funzioni di RUP sono attribuite, salvo diversa e specifica determinazione, al Direttore Generale.
4. L’autorizzazione all’avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.
5. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. I criteri di scelta dei commissari di gara sono indicati nelle Linee Guida n. 5 di X.X.XX approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016.
TITOLO IV
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 8 – Procedure di gara nazionale
1. Le procedure di gara nazionale si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 50.000,00 per servizi e forniture in materia di architettura e ingegneria, a Euro 209.000,00 per servizi e forniture in genere e a Euro 1.000.000,00 per i lavori.
2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 73, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste.
3. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
0.Xx applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61 e 62, in base alla modalità di indizione prescelta nonchè 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 - Procedure negoziali
1. Salvo l’affidamento diretto previsto dal successivo articolo 12, per le procedure sotto le soglie europee relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza.
2. L'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 avviene inoltre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da SFERA, come meglio indicato al successivo art. 10.
3. Per soggetti idonei s’intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. I requisiti soggettivi richiesti agli operatori economici non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. quando riguardino iscrizioni in albi, registri o elenchi, salvo specifiche disposizioni normative.
5. La richiesta alle ditte dei preventivi nell’ambito della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è effettuata mediante lettera con racc. a/r, pec, fax, e-mail (solo se si adottano modalità idonee ad assicurare l’avvenuta consegna) o altra modalità che garantisca comunque l’avvenuta ricezione, e deve contenere:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del Responsabile del procedimento;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.7. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
7. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Servizi e forniture
Ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., sono eseguibili con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i servizi e le forniture per importi di valore inferiore a 209.000,00 euro (importo da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016).
In particolare, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 209.000 Euro per le forniture e i servizi, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Lavori
Ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., sono eseguibili con procedura negoziata ex art. 36 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori per importi di valore inferiore a 1.000.000,00 Euro (importo da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016) e precisamente.
a) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
c) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) del Codice si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 50/2016.
I lavori di importo inferiore a 150.000 euro possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
Art. 10 – Affidamento diretto
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del contraente e l’importo di acquisto, si può procedere con un provvedimento di acquisto che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il nominativo dell’operatore economico, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
3. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.
4. Conformemente a quanto disposto in materia di obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e al fine di assicurare la massima trasparenza, in caso di affidamento diretto ad un operatore, la scelta deve essere motivata adeguatamente nel provvedimento con cui si determina l’acquisto; in particolare, in tale provvedimento, deve essere dato conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all’interesse che SFERA deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
Nel caso di affidamento al contraente uscente, la motivazione deve dare atto anche o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
5. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
6. Per affidamenti di modico valore la motivazione può essere espressa in forma sintetica.
7. La richiesta dei preventivi può essere svolta via mail, pec, fax; la richiesta può anche essere effettuata telefonicamente per affidamenti di modico valore.
8. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da SFERA; di norma è richiesta la presentazione di offerte a mezzo consegna di offerta cartacea o a mezzo pec/e-mail.
9. Gli esiti degli affidamenti diretti sono pubblicati ai sensi della normativa vigente.
10. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
11. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
12. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall’importo e fermo restando quanto disposto all’art.
8 del presente Regolamento, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relativa a:
a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
e) spese per contratti di sponsorizzazione;
f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
g) servizi postali e telegrafici;
h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a
sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
o) affari legali, notarili e di giustizia;
p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d’intesa, ecc.
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta. Salvo che per gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro che possono sempre essere aggiudicati in base al minor prezzo, quest’ultimo criterio può essere utilizzato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d’offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Art. 12 – Rendicontazione periodica
1. Il Direttore Generale è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le spese effettuate e le gare pubbliche autorizzate ai sensi del vigente Regolamento.
TITOLO V ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti
1. Per l’esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell’esecuzione, contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermi restando i principi di cui all’art. 2 del presente Regolamento e la tutela dell’interesse di SFERA in termini di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali.
TITOLO VI
INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI
Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori
1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici.
2. L’avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con SFERA. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato SFERA si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
3. L’avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Adeguamento alla Normativa
1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento.
2. In caso di modifica, introdotta dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al potere di spesa del Direttore Generale, i valori dei poteri di spesa indicati nel presente Regolamento saranno automaticamente allineati.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per ogni procedura di selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, SFERA è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
2. Ove previsto dalla legge, SFERA provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e della successiva pubblicazione.