CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO (CD. “SM”) DELLA RETE RADAR METEOROLOGICA NAZIONALE (RRN) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
All. 6
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO (CD. “SM”) DELLA RETE RADAR METEOROLOGICA NAZIONALE (RRN) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Codice Identificativo di Gara (CIG) 9267239F89
Tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente “Dipartimento”, rappresentato da…………………., Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ………., registrato alla Corte dei conti il ……… al n. , per la
carica domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito per brevità anche “Dipartimento”
e
……….. con sede in Via ………, n. …… – …… (…) che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente anche come “Contraente” legalmente rappresentata da……………………., nato a ……… il ,
Di seguito anche definite disgiuntamente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO
a) che il Dipartimento dispone della Rete Radar Meteorologica Nazionale (cd. RRN), un’infrastruttura tecnologica diffusa su tutto il territorio nazionale che ha come principale obiettivo quello di garantire una efficace attività di monitoraggio dei diversi fenomeni atmosferici sull’intero territorio nazionale ai fini di protezione civile nell’ambito del Sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 1/2018, fornendo informazioni in tempo reale necessarie per le valutazioni relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi meteorologici ai fini dell’allertamento e dell’attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali;
b) che la RRN del Dipartimento della protezione civile, in base al contratto n. 497/2004 e successivi Atti aggiuntivi, è stata realizzata dal RTI AMS GEMATRONIK GMBH-DATMAT S.p.A., oggi RTI XXXXXXXX GERMANY GMBH-XXXXXXXX S.p.A. in ragione di successivi cambi di denominazione delle Società riunite ed è attualmente in fase di completamento tramite installazione degli ultimi due radar, in vista del successivo collaudo dell’intero sistema;
c) che al fine di assicurare elevati livelli di prevenzione alla popolazione, la Rete Radar Nazionale è soggetta ad una costante attività di manutenzione oltre che correttiva, anche preventiva, che deve garantire elevati standard di efficienza media giornaliera;
d) che il Servizio manutenzione della RRN, (cd. servizio “SM”) è erogato dal medesimo RTI produttore della Rete;
e) che approssimandosi la scadenza del contratto di manutenzione della RRN e in considerazione della ritenuta infungibilità del servizio erogato dal suddetto RTI, con decreto n…….di rep. del il Dipartimento, ai sensi dell’art. 63,
comma 6 del Codice, ha indetto un’indagine di mercato volta a verificare la ricorrenza dei presupposti per l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 2, lette b), nn. 2 e 3, del Codice;
f) che la suddetta procedura è stata avviata tramite pubblicazione di un “Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 63, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 per l’affidamento del servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo (cd.
“SM”) della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della Protezione civile, per un triennio”, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 42 dell’8 aprile 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 067-176528 del 5 aprile 2022, nonché sul proprio sito istituzionale del Dipartimento e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
g) che in risposta al suddetto Avviso hanno manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio in parola il costituendo RTI Xxxxxxxx Germany GmbH-Xxxxxxxx S.p.A. e la VAISALA OYJ;
h) che, con decreto n. ….di rep. del …….2022, come previsto dall’art. 3
dell’Avviso, all’esito dell’indagine di mercato è stata indetta una procedura negoziata ex art……del Codice e sono stati nominati Il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione contrattuale del servizio in parola ai sensi degli artt. 31 e 101 del Codice;
i) che con nota prot. ……., n. ….., si è provveduto ad avviare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “SM”, invitando a presentare offerta gli operatori economici , candidatisi;
j) che, con nota n. ……….. del …….. 2022 è stata richiesta al Segretario Generale – Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo- contabile l’autorizzazione all’impegno di spesa pluriennale per un importo complessivo pari ad € comprensivo di IVA in ragione del 22%
a valere sugli esercizi finanziari 2022/2025;
k) che, con nota UBRRAC del ……… 2022, assunta al Prot. n. …………., il Segretario Generale ha rilasciato l’assenso al relativo impegno pluriennale, a valere sull’esercizio finanziario 2025 pari ad € ;
l) [EVENTUALE in caso di più di un’offerta] che la Commissione giudicatrice
……………., valutate le offerte in base ai criteri di valutazione previsti nella suddetta richiesta d’offerta prot. n. …..del ha proposto l’aggiudicazione
del servizio a… ;
m)che il Dipartimento ha comunicato ai sensi dell’art. 76 del Codice;
n) [EVENTUALE in caso di unica offerta] che, a seguito dell’esame dell’offerta, l’Ufficio ………………. ha ritenuto congruo l’onere per la fornitura del servizio offerto con nota del prot. n. ;
o) che con decreto ……del .. è stata disposta l’aggiudicazione del servizio a ;
p) che, con nota prot. ……del ……., la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha ricevuto da parte del Dipartimento la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni relativa al Contraente, rilasciando l’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2 della Legge n. 120/2020;
q) che, con nota n. ……….. del il Responsabile Unico del Procedimento
ha comunicato l’esito positivo delle verifiche espletate per mezzo del portale AVCpass dell’ANAC, in merito alla posizione del Contraente ai fini della stipula del presente contratto;
r) che, tramite il portale e-gov dello sportello unico previdenziale è stata verificata la validità e regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’aggiudicatario;
s) [EVENTUALE] che è decorso il termine stand still di cui all’art. 32 comma 9 del Codice;
t) che le Parti si danno reciprocamente atto che, essendo la RRN in fase di completamento, in esecuzione del contatto n. 497/2004 tra il menzionato RTI e il Dipartimento, nel suddetto Avviso è stato previsto che “La durata del servizio “SM” è stabilita in 36 (trentasei) mesi eventualmente prorogabili ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel seguito il “Codice”. Resta inteso, che in ragione l’art. 5 del contratto n. 497/2004 in base la quale “L’ATI si obbliga, a partire dalla data del collaudo finale del sistema con esito positivo, per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, a prestare tutte le garanzie e le azioni di manutenzione preventiva e correttiva, comprensive anche dell’acquisto, sostituzione ed installazione delle eventuali parti di ricambio necessarie per ripristinare l’ottimale funzionamento dell’intero sistema”, il presente contratto di manutenzione triennale sarà risolto qualora il collaudo
finale del sistema con esito positivo si verifichi prima della scadenza naturale prevista nel successivo art. 5;
u) Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 32, comma 12 e 13, nonché 33 del Codice, il presente contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione degli Organi di controllo del Dipartimento, pertanto l’esecuzione può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvi i casi di urgenza;
CONSIDERATO CHE
a) in forza di tutto quanto precede, il Dipartimento ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione fino all’affidamento del servizio in parola a ;
b) il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
c) il Contraente ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, n. …..del ……….rilasciata da………… per un importo di euro ………., pari a……..% del ………in ragione del possesso della certificazione… ;
d) il Contraente ha altresì presentato la polizza assicurativa n. per
responsabilità civile rilasciata da…….in data con un massimale per
sinistro pari ad euro 5.000.000,00 e complessivi 10.000.000,00 per ciascuna annualità;
e) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:
……………….;
f) Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
g) Il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dall’Offerta formulata, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso;
h) Il Contraente espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1- VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti materialmente allegati.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, l’offerta e ogni altro documento richiamato nelle premesse, sebbene ad esso non materialmente allegati.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle norme primarie e secondarie, nonché dalle linee guida delle competenti Autorità amministrative, applicabili ratione temporis. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della procedura prodotti dal Dipartimento prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dal Dipartimento per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento del servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo (cd. “SM”) della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile.
A richiesta del Dipartimento il servizio potrà essere esteso ai radar in corso di installazione nell’ambito del contratto n. 497/2004 di cui in premessa, una volta ultimata la relativa installazione. Il servizio dovrà essere erogato alle medesime condizioni di cui al presente contratto. In tal caso il prezzo del servizio sarà proporzionalmente aumentato. I pagamenti saranno effettuati previo aggiornamento del piano dei pagamenti.
Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell’Appendice A, nonché nell’Offerta presentata.
L'attività di manutenzione comprende le misure di adeguamento in relazione al rispetto delle norme in tema di sicurezza, da attuarsi secondo le modalità e i tempi indicati in sede di offerta.
Il Contraente, sette mesi prima della scadenza del contratto, consegna al Dipartimento una relazione tecnica sullo stato dell’arte e sull’usura dei componenti degli impianti e delle strutture di tutti i siti, nonché sul rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza, che dovrà segnalare ogni possibile criticità riscontrata, nonché gli adempimenti da porre in essere per farvi fronte, con indicazione dei relativi tempi di realizzazione stimati.
ARTICOLO 3 - TITOLARITÀ DEL SOFTWARE
In applicazione di quanto previsto dall’art. 11 Legge 22 aprile 1941 n. 633, il Dipartimento acquisisce la titolarità di tutto quanto realizzato dal Contraente o dai subappaltatori in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi appositamente sviluppati durante il periodo contrattuale, degli elaborati, delle procedure software, degli algoritmi e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno, degli sviluppi e aggiornamenti dei software), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Contraente o dai subappaltatori o dai dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto e necessari all’utilizzo dei radar.
Per «software» o applicativo, si intende il codice sorgente e l’eseguibile, ma anche tutti gli artefatti prodotti durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc., così come esplicitato nel comma 1 dell’articolo 69 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione digitale, di seguito anche “CAD”.
Per software oggetto di sviluppo si intendono le parti di software effettivamente sviluppate in esecuzione del contratto.
Laddove lo sviluppo si basi sull’utilizzo di componenti software già esistenti del Contraente o dei subappaltatori, quest’ultimo, con la firma del presente contratto, rilascia al Dipartimento, su tali componenti, una licenza d’uso gratuita ed illimitata, compatibile con le finalità di riuso come da “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” AGID del 9 maggio 2019.
Il Dipartimento ai sensi dell’articolo 69 del CAD acquisisce la totalità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale su eventuali personalizzazioni o moduli software destinati a integrarsi o interfacciarsi con un software proprietario. In tal
caso il modulo o la parte del software oggetto di sviluppo dovrà essere separato dal resto del software avendo cura di indicare la necessaria dipendenza proprietaria nella documentazione.
Il Contraente si obbliga a fornire al Dipartimento, in formato digitale, la documentazione di cui ai precedenti commi, nonché ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei radar, ivi compresi i codici sorgente dei software sviluppati o comunque utilizzati nell’esecuzione del presente contratto e i relativi sviluppi e aggiornamenti realizzati in costanza del presente rapporto contrattuale.
In particolare, unitamente al codice sorgente del software realizzato, dovrà essere fornita tutta la documentazione tecnica; tale documentazione dovrà essere realizzata in formato Word o pdf editabile e risultare adeguata, completa e comprensibile ai fini della manutenzione del software stesso anche da parte di sviluppatori che non hanno partecipato alla stesura dell’applicativo. La documentazione tecnica dovrà riportare almeno:
• la descrizione generale dei principi di funzionamento del software;
• la descrizione di tutte le classi sviluppate e delle relative finalità, unitamente alla descrizione dei rispettivi metodi con annessi rispettivi parametri, principi di funzionamento ed eventuali algoritmi utilizzati;
• la descrizione del flusso di work-flow realizzato;
• le modalità di comunicazione e interazione fra i diversi componenti realizzati;
• la descrizione teorica di base degli algoritmi implementati per l’elaborazione delle misure radar e di ogni altra sorgente di dati, il cosiddetto ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document).
Il software dovrà essere fornito dotato di Kit di installazione, manuale di installazione compreso. Il software dovrà essere consegnato obbligatoriamente anche come codice sorgente. Dovrà inoltre essere consegnato tutto quanto necessario per l’esecuzione del software (eventuali librerie e run-time in genere), incluse le relative eventuali licenze d’uso. Le eventuali librerie, piattaforme run- time o altri strumenti necessari per poter riutilizzare (non modificare) quanto sviluppato dovranno essere, alternativamente:
- rilasciate in formato sorgente secondo gli stessi criteri dei prodotti sviluppati ad hoc;
- disponibili sul mercato come pacchetti commerciali con licenza d'uso.
Il Contraente si obbliga a tenere costantemente aggiornata la suddetta documentazione e a fornirla in formato digitale al Dipartimento entro 15 giorni dalla ricezione di apposita richiesta scritta.
Il software sarà sottoposto a verifica di conformità.
Il software fornito dovrà essere garantito per almeno 12 mesi a decorrere dalla data della verifica di conformità con esito positivo per ciascun intervento di sviluppo e manutenzione evolutiva. Durante lo stesso periodo il Contraente, a richiesta del Dipartimento, dovrà eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria/ correttiva senza porre alcun onere a carico del Dipartimento.
Il Contraente nel fornire la documentazione di cui sopra si obbliga a porre in essere ogni azione necessaria a consentire al Dipartimento, in quanto pubblica amministrazione titolare del software e dei relativi sviluppi in ragione del presente contratto, di conformarsi all’art. 69, comma 1 del CAD circa l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, secondo quanto previsto dalle suddette Linee guida AGID del 9 maggio 2019.
Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all’uso o alla fornitura di dispositivi, software, documenti o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione connessa all’esecuzione del Contratto, da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie. Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal Contraente, quest’ultimo manleverà e terrà indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento. Il Dipartimento si impegna a informare
prontamente per iscritto il Contraente delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Contraente ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE
La durata del servizio è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’1 luglio 2022 e comunque dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto presso gli Organi di controllo. Nel caso di esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.
Il Dipartimento, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del
D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata al Contraente, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Dipartimento.
[EVENTUALE QUALORA CONTRAENTE RISULTI UN OPERATORE DIVERSO DAL RTI DI CUI AL CONTRATTO N. 497/04]
In considerazione di quanto previsto dall’art. 5 del contratto n. 497/2004 richiamato in premessa, in base al quale “L’ATI si obbliga, a partire dalla data del collaudo finale del sistema con esito positivo, per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, a prestare tutte le garanzie e le azioni di manutenzione preventiva e correttiva, comprensive anche dell’acquisto, sostituzione ed installazione delle eventuali parti di ricambio necessarie per ripristinare l’ottimale funzionamento dell’intero sistema” e tenuto conto che al momento della sottoscrizione del presente contratto l’installazione della RRN è in fase di
completamento, tramite fornitura e installazione degli ultimi due radar, il presente contratto sarà risolto ex art 1456 cod. civ. qualora il collaudo finale del sistema con esito positivo previsto dall’art. 5 del contratto n. 497/2004 si verifichi prima della scadenza del presente contatto. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio in parola il Dipartimento darà al contraente un preavviso a mezzo pec relativo al giorno in cui le operazioni relative al collaudo finale del sistema saranno concluse.
A far data da tale comunicazione, in considerazione della finalità di tutela dell’incolumità pubblica connesse al servizio oggetto del presente contratto, il Contraente è obbligato a collaborare con il RTI di cui al contratto 497/2004, ponendo in essere ogni azione finalizzata a consentire l’avvicendamento con detto RTI senza determinare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio. Il Dipartimento darà al Contrente tempestiva comunicazione a mezzo pec del verificarsi della menzionata condizione risolutiva, al verificarsi della quale, il presente contratto si intende risolto senza che dalla risoluzione possa derivare qualsivoglia pretesa di natura economica da parte del Contraente nei confronti del Dipartimento.
Resta inteso tra le Parti che la risoluzione di cui al presente articolo non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite].
[EVENTUALE QUALORA CONTRAENTE RISULTI IL RTI DI CUI AL CONTRATTO N. 497/04]
In considerazione di quanto previsto dall’art. 5 del contratto n. 497/2004 richiamato in premessa, in base la quale “L’ATI si obbliga, a partire dalla data del collaudo finale del sistema con esito positivo, per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, a prestare tutte le garanzie e le azioni di manutenzione preventiva e correttiva, comprensive anche dell’acquisto, sostituzione ed installazione delle eventuali parti di ricambio necessarie per ripristinare l’ottimale funzionamento dell’intero sistema”e tenuto conto che al momento della sottoscrizione del presente contratto l’installazione della RRN è in fase di completamento, tramite fornitura e installazione degli ultimi due radar da parte del RTI Xxxxxxxx Germany Gmbh/Leonardo S.p.A., il presente contratto sarà risolto ex art 1456 cod. civ. qualora il collaudo finale del sistema con esito
positivo previsto dall’art. 5 del contratto n. 497/2004 si verifichi prima della scadenza del presente contatto. Al verificarsi della condizione risolutiva il presente contratto si intenderà risolto senza che dalla risoluzione possa derivare qualsivoglia pretesa di natura economica da parte del Contraente nei confronti del Dipartimento e il servizio di manutenzione della RRN sarà erogato dal suddetto RTI in base all’art. 5 del contratto n. 497/2004. Resta inteso tra le Parti che la risoluzione di cui al presente articolo non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite].
ARTICOLO 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b),
D. Lgs. n. 50/2016; il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre al Contraente un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Contrante se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO
L’ammontare complessivo del presente contratto è pari ad Euro (euro
…………./00) oltre IVA, , per un totale di € ……….. IVA inclusa come desumibile dall’offerta tecnico economica del Contraente del ,
comprensivi di un importo massimo erogabile di euro ……..oltre IVA e pertanto euro ……….IVA inclusa, quale provvista economica a consumo per la copertura degli eventuali oneri per fornitura e installazione di parti di ricambio indicate in Appendice A, dei consumabili (es. gasolio), nonché a copertura delle spese di cui a pag. 15 dell’Appendice A. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’utilizzo della detta riserva da parte del Dipartimento non è garantito essendo connesso all’eventuale necessità di acquisto di consumabili o parti di ricambio, pertanto dalla stipula del presente contrato non deriva su di essa alcun diritto per il contraente.
Sono altresì previsti euro 3.125,00 oltre IVA quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la rimozione dei rischi da interferenze.
Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo di tutto quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati e nell’offerta.
Restano a carico del Contraente tutti gli adempimenti derivanti da operazioni di trasporto, assicurazioni, carico e scarico delle parti di ricambio.
Il Contraente non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi.
Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall’esecuzione del contratto, dall’offerta presentata e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi dovuti al Contraente dal Dipartimento, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, saranno erogati secondo le modalità e gli importi di cui all’allegata/e Appendice/i in rate trimestrali posticipate,
previa verifica di regolare esecuzione delle attività svolte.
Salvi gli importi dovuti per la rimozione dei rischi da interferenze di cui all’allegato DUVRI, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis. del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
I predetti corrispettivi saranno fatturati su base trimestrale e, ai sensi dell’art. 113- bis del Codice, saranno corrisposti dall’Amministrazione entro 60 giorni dal certificato di pagamento o atto equivalente emesso dal RUP all’esito della verifica di conformità dei servizi erogati. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l’esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, Xxx Xxxxxxx xx 00 - 00000 XXXX – C.F. 97018720587.
In attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 il Contraente dovrà inserire nelle fatture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ………………...
dovrà inoltre riportare il seguente codice identificativo 4PVQS4, nonché il seguente codice di conto economico: ES65 manutenzione software.
Il Contraente non avrà diritto alcuno al riconoscimento di ulteriori oneri o sovrapprezzi derivanti da sopravvenuti aumenti dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi in corso di esecuzione del presente atto.
Non è ammessa altresì la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. [EVENTUALE IN CASO DI OPERATORE SINGOLO I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese del Dipartimento, sul conto corrente intestato al Contraente comunicato con nota del …………. assunta al Prot. n. ……………..:
……………….]
[EVENTUALE IN CASO DI OPERATORI ASSOCIATI I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese del Dipartimento, sui seguenti conti correnti intestati alle rispettive società come di seguito specificato:
• CC ……………….. presso Banca…………………. intestato a …………….
comunicato con nota del …………. assunta al Prot. n. ;
• CC …………..presso Banca………………………. per la quota parte di ……..
intestato a ……………. comunicato con nota del assunta al Prot.
n. ]
Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata all’Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
I pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso come sopra comunicato avranno effetto liberatorio.
Il Contraente e i subappaltatori, qualora abbiano diritto al pagamento diretto, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderanno immediatamente note al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa il conto corrente dedicato e le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati secondo quanto previsto nel presente contratto.
Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, Il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice, il Dipartimento procede al pagamento diretto ai subappaltatori, salva tempestiva ed espressa rinuncia comunicata a mezzo pec dai subappaltatori al Dipartimento.
In caso di pagamento diretto si applica ai subappaltatori quanto previsto dal presente Contratto in relazione alle modalità di fatturazione e di pagamento, nonché in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Dipartimento verifica la regolare esecuzione dei servizi erogati, certificando che l’oggetto contrattuale è stato correttamente eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.
La verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte ovvero che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nei documenti di cui all’art.1.
In vista della verifica di conformità dei servizi erogati, alla scadenza di ciascun trimestre, il Contrente invia al Direttore dell’esecuzione del contratto un report dettagliato delle attività svolte, in formato digitale. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 4 giorni dalla ricezione del report, effettua la verifica di conformità, trasmettendo la relativa certificazione al RUP. Il RUP, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 1 del Codice, entro i successivi 7 giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, emette il certificato di pagamento, o altro documento equivalente, attestando la regolare esecuzione. Il RUP trasmette tali atti ai competenti uffici del Dipartimento e al Contraente, nonché ai subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, ai fini dell’emissione della fattura ai sensi dell’art 113-bis, comma 5, nonché dello svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell’art 103, comma 5 del Codice.
Eventuali penali potranno essere applicate nei certificati di pagamento trimestrali o documenti equivalenti.
In base all’art 102 del Codice, al termine del contratto, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il Dipartimento, nel caso di particolari condizioni e/o caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
ARTICOLO 9 - PENALI
Con riferimento al servizio di manutenzione preventiva, di cui al cap 3 e al cap. 5 dell’Appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare:
- una penale pari a euro 3.693,00 (tremilaseicentonovantatre/00) al giorno dopo il decimo giorno di ritardo con riferimento alla manutenzione di primo livello;
- una penale pari a euro 3.693,00 (tremilaseicentonovantatre/00) al giorno dopo il quindicesimo giorno di ritardo con riferimento alla manutenzione di secondo livello;
- una penale pari a euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro/00) per ogni giorno di ritardo con riferimento al termine di intervento per ogni singolo radar.
Con riferimento al servizio di help desk, di cui al cap. 3 dell’Appendice, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) per ogni ora di inattività del servizio rispetto ai requisiti previsti.
Con riferimento al primo livello di assistenza telefonica, di cui al cap. 3 dell’Appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) per ogni ora lavorativa di ritardo nel tempo di risposta.
Con riferimento al servizio di manutenzione correttiva, di cui al cap. 3 dell’appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro
3.693,00 (tremilaseicentonovantatre/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ripristino previsti per ogni singolo radar e/o centro nazionale.
In relazione a quanto previsto per l’evoluzione del sistema IT e del servizio di assistenza di cui al capitolo 6 dell’Appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare:
- una penale pari a euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro/00) al giorno dopo il quindicesimo giorno di ritardo rispetto al termine di 12 mesi stabilito per le previste attività di refactoring;
- una penale pari a euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro/00) al giorno dopo il quindicesimo giorno di ritardo rispetto al termine di 12 mesi stabilito per le previste attività di testing.
In relazione ai livelli di servizio richiesti al capitolo 7 - Criteri per la valutazione dell’efficienza dei servizi TLC e sviluppo sistemistico, dell’appendice A, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari a euro 6.155,00 (seimilacentocinquantacinque/00) a titolo di una tantum per il mese di riferimento di servizio, laddove non venga garantita un’efficienza media, nel mese di servizio, pari ad almeno il 98%.
In ogni altro caso, in presenza di accertato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Contraente, per cause ad esso imputabili, verrà applicata una penale debitamente calcolata, e comunque fino alla possibile concorrenza massima del 10% dell’importo contrattuale. Resta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere, ipso iure, il presente Contratto in caso di grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni dedotte in Contratto, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
Le penali verranno applicate allo scadere di ogni periodo previsto nel piano dei pagamenti, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal contraente e da questo comunicate al Dipartimento nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.
Qualora il valore complessivo delle penali applicate all’Aggiudicataria raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Dipartimento avrà la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre
il risarcimento di tutti i danni diretti. Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto dal contraente a qualsiasi titolo.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo si applica l’art. 113 bis comma 4 D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
Il Contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al
Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO
Il Dipartimento provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
É fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
Il Contraente che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso il Dipartimento almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Contraente trasmette, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 Codice.
Al ricorrere della fattispecie di cui all’art. 105, comma 15, lett. a) del Codice e in mancanza di un’espressa rinuncia scritta al diritto al pagamento diretto trasmessa a mezzo pec al Dipartimento dai subappaltatori, ai fini del pagamento diretto di questi ultimi, il Contrente presenta, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, il piano dei pagamenti relativo ai subappaltatori, ripartito su base trimestrale, unitamente ad una dichiarazione del subappaltatore recante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Dipartimento in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
Il Contraente è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contrente, che rimane responsabile nei confronti del Dipartimento, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Contraente è responsabile in via esclusiva nei confronti del Dipartimento dei danni diretti che dovessero derivare al Dipartimento o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi anche a seguito di violazioni del Regolamento n. 679/2016.
Il Contraente si impegna a comunicare al Dipartimento, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del Codice. Nel caso in cui il Contraente intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati al Dipartimento prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ARTICOLO 12 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
I rischi da interferenza sono documentati e quantificati nell’APPENDICE C che forma parte integrante del presente Contratto. Gli oneri per la rimozione dei rischi da interferenze sono corrisposti al Contraente secondo gli importi indicati nel DIUVRI riportati nel Piano dei pagamenti Appendice B.
ARTICOLO 13 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
Il Contraente è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all’art. 30 comma 3 d.lgs. 50/2016 e comunque assume tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Contraente si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Per le prestazioni richieste il Contraente si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
È a carico del Contraente l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.
In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione al Contraente delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l’emissione del mandato di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione il Contraente non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.
Il Contraente riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso la Contraente si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del team di lavoro.
In considerazione di quanto precede, il Contraente attiva tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di
vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell’organizzazione del Dipartimento.
Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
La Contraente si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell’ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.
ARTICOLO 14 - UTILIZZO DI APPARECCHIATURE E PRODOTTI SOFTWARE
Il Contraente garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. É facoltà del Dipartimento sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
In caso di inadempimento del Contraente alle obbligazioni di cui al precedente comma resta ferma la facoltà del Dipartimento di risolvere il presente contratto e il Contraente sarà obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI
Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:
− dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
− dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
− si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
− si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o la Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare (Dipartimento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
Il Contraente ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Dipartimento e di seguito indicate che la Contraente si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del
presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Contraente deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Dipartimento assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) assistere il Dipartimento del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Dipartimento di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub- Responsabili.
Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di
informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all’art. 10 e diffiderà il Contraente ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati personali”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Contraente collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.
Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Dipartimento, si impegna a: i) restituire al Dipartimento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.
Nel caso in cui il Contraente agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Dipartimento oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate le necessarie misure correttive.
ARTICOLO 17- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Contraente ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le
notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il contratto.
ARTICOLO 18 - GARANZIA DEFINITIVA
Il Contraente ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, n. …..del ……….rilasciata da………… per un importo di euro ,
pari a……..% del ………in ragione del possesso della certificazione… ;
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.
Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Contraente, il Dipartimento provvederà all’incameramento della garanzia definitiva.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Contraente dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.
In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del contratto, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all’importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’avvio dell’ulteriore periodo di esecutività del contratto.
La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato ai precedenti commi, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,3% dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il decimo giorno dalla richiesta del Dipartimento, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto. In alternativa la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Contraente.
Il Dipartimento ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
Il Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
Il Dipartimento ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Contraente per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del presente contratto.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione dei crediti del Dipartimento verso il Contraente e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Contraente all’Istituto garante, del certificato di pagamento, o altro documento equivalente. Il Contraente dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione inviata al Garante ai fini dello svincolo.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO. 19 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Contraente solleva il Dipartimento da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi erogati o derivante da sua inadempienza dei disposti di contratto; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Dipartimento e/o da terzi e solleva da ogni corrispondente richiesta sia il Dipartimento, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino o ci operino.
Il Contraente risponde altresì del pregiudizio subìto, in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, dalle proprietà di terzi interessate dai servizi, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Dipartimento da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta.
Il Contraente è totalmente responsabile dei danni al Dipartimento ed al suo personale, ai siti radar, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba ad essa rispondere nell'esecuzione del contratto.
Il Contraente ha presentato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche il Dipartimento ed il personale
dello stesso, polizza n. emesso dalla Compagnia
a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con un massimale di €
5.000.000 (cinquemilioni) per ogni singolo sinistro e € 10.000.000,00 (diecimilioni) nell’anno, compresi i danni alle apparecchiature di cui è oggetto la manutenzione e il presente contratto in generale.
Il contratto di assicurazione dovrà essere efficace per tutta la durata del presente contratto ed il relativo costo è a carico del Contraente.
Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale del Contraente, a cose del Contraente o del suo personale sono sempre a carico del Contraente stesso.
Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Dipartimento, dovrà essere segnalato al Dipartimento stesso nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. Nel caso in cui il contraente riceva la denuncia di un sinistro, si impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo
modo il Dipartimento. Il Contraente dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con eventuale documentazione fotografica allegata. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari. In nessun caso, il Dipartimento potrà essere chiamato in causa.
L’importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità del Contraente nei confronti del Dipartimento.
Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa.
ARTICOLO 20 – RECESSO E SOSPENSIONE
Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi
di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il deposito contro il Contraente diun ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero il caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Contraente a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto.
Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest’ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
Ove nel corso dell’esecuzione insorgano, per cause non imputabili alle Parti, circostanze che impediscano parzialmente, ancorché in via provvisoria, il regolare svolgimento del servizio, il Contraente è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. In tal caso il Dipartimento avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da esso dovuta e potrà recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel precedente comma si applica l’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto compatibile, nonché le disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE
Salvo quanto precedentemente previsto in tema di risoluzione del contratto, il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106, D.lgs. 50/2016;
b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
c) sono state superate le soglie fissate dal Dipartimento nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
d) il Contraente si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
e) il Contraente ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
f) il servizio di che trattasi non doveva essere affidato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al
D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento del Contraente ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Contraente e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Contraente dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, il Dipartimento e ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora il Contraente ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Dipartimento assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza o i casi in cui l’assegnazione del termine non sia compatibile con la natura del servizio da erogare, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di inadempimento del Contraente anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
É fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte del Contraente ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Contraente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Dipartimento per legge.
Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Contraente l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Contraente si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione
contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
Laddove il titolo attestante l’avvenuto pagamento degli oneri relativi all’imposta di bollo, prodotto dal Contraente, sia errato o incompleto, il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Contraente. Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell’Agenzia dell’Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del Contraente dell’imposta di bollo.
ARTICOLO 24 - FORO ESCLUSIVO
Le controversie che dovessero nascere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER
Il Contraente dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dal Contraente il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti del Dipartimento.
ARTICOLO 26 - CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE
Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del Codice, in modalità elettronica con firma digitale delle parti.
Per il DIPARTIMENTO Per il Contraente
(…………………………….) (…………………)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 1- Valore delle Premesse e Norme Regolatrici; Art. 4 - Titolarità del software; Art. 5 – Durata contrattuale; Art. 8 – Fatturazione e pagamento; Art. 9 – Penali; Art. 14 Utilizzo di apparecchiature e prodotti software; Art. 20 – Recesso e sospensione; Art. 21 – Risoluzione; Art. 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
Per il Contraente ( )
ALLEGATI
• Appendice A1 (LA RETE RADAR METEOROLOGICA NAZIONALE Descrizione infrastrutturale e del servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo);
• Appendice A2 Tabelle parti di ricambio;
• Appendice B1 [EVENTUALE Appendice B2-subappaltatori] (Piano dei Pagamenti);
• Appendice C (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI).