FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0042182
DATA: 26/04/2021
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SEGUENTE RISCHIO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI, PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE – LOTTO UNICO.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Xxxxxxx Xxxxx
CLASSIFICAZIONI: [01-07-01]
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UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
OPERATORI ECONOMICI VARI LORO SEDI
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SEGUENTE RISCHIO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI, PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE – LOTTO UNICO.
Si allega la documentazione di gara. Distinti saluti
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Responsabile procedimento:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 051 6079938
xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
Azienda USL di Bologna
Sede legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Codice fiscale e partita Iva 02406911202
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore SATAS
Il direttore
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SEGUENTE RISCHIO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI, PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE – LOTTO UNICO.
Il presente documento è stato redatto in conformità al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000…fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
x.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
1. PREMESSE 3
1.1 Registrazione delle ditte 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 Documenti di gara 4
2.2 Chiarimenti 4
2.3 Comunicazioni 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
4.1. Durata 6
4.2. Opzioni e rinnovi 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
6. REQUISITI GENERALI 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.1 Requisiti di idoneità 9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 11
8. AVVALIMENTO 11
9. SUBAPPALTO 12
10. GARANZIA PROVVISORIA 12
11. SOPRALLUOGO 15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 17
15. Contenuto della Documentazione Amministrativa 18
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 27
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 33
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
.................................................................................................................................................. 33 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .................................................................................... 34
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 34
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 35
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 36
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 37
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 37
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE . 40 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
26.1 Informativa 40
26.2 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 42
27 GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI 43
28 DISPOSIZIONI FINALI 43
1. PREMESSE
Con riferimento al bando di gara inviato in data 23/4/2021 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, codice AUSA 0000202387, con determina n. 1023 del 21/04/2021, ha deliberato di affidare, a lotto unico il servizio di copertura assicurativa del seguente rischio:
Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali dal 31/07/2021
per le seguenti Aziende Sanitarie AVEC (di seguito anche: Aziende acquirenti): Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Xxxxxx Xxxxxxxx di Bologna Azienda USL di Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Azienda USL di Imola
Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale X. Xxxx di Ferrara Azienda USL di Ferrara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna e Provincia codice NUTS:ITH55, Ferrara e Provincia codice NUTS: ITD56.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle ditte”.
1.1 Registrazione delle ditte
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e “Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da:
1. Disciplinare di gara;
2. Istanza di partecipazione;
3. Documento di gara unico europeo (DGUE) dell’operatore economico – da compilare sul SATER;
4. Capitolato Speciale d’Appalto
5. Progetto tecnico illustrativo e report sinistri allegati
6. Scheda offerta tecnica
7. Scheda offerta economica
8. schema di contratto e allegato 1 e 2 per responsabile del trattamento dei dati personali
9. Patto di integrità;
La documentazione di gara è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, in quanto per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-er ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna all’indirizzo: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara.
2.2 Chiarimenti
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx entro il giorno e l’ora indicata sul portale (10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte).
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’Azienda USL, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.
Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, sezione bandi di gara e contratti, bandi di gara.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione.
Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.
L’appalto è costituito da un unico lotto per garantire copertura di rischio e tutele uguali per tutte le Aziende Sanitarie AVEC.
Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singole Sezioni costituenti uno stesso Xxxxx.
CIG . 87057303AA
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n . | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondari a) | Importo | |
66516400-4 | € 1.111.500,00 | ||||
1 | Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali 57 mesi | (Servizi di assicurazion e di | P | ||
dal 31.07.2021 | responsabilit | ||||
à civile | |||||
generale) | |||||
Importo totale a base di gara | € 1.111.500,00 | ||||
2 | Eventuale rinnovo anni 2 | € 468.000,00 | |||
4 | Eventuale periodo di proroga semestrale | € 117.000,00 | |||
Valore massimo stimato ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice | € 1.696.500,00 |
L’importo a base di gara comprende le imposte e contributi di legge qualora dovuti.
Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, come previsto dall’art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, precisa che NON elabora il DUVRI perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale.
L’appalto è finanziato con fondi aziendali.
***
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1. Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 4 e 9 mesi (57 mesi), con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30/04/2026 .
L’Impresa aggiudicataria darà efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31 luglio 2021 .
4.2. Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche, per una durata massima di ulteriori anni 2, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Alla scadenza del contratto originario, o una volta esercitata l’opzione di rinnovo alla scadenza di detto periodo, la S.A. potrà richiedere una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, e in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, rapportati al periodo di proroga tecnica richiesto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come specificato all’interno dei singoli capitolati. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione resta preclusa la possibilità di partecipare in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Nel caso di imprese partecipanti in raggruppamento o in coassicurazione, come anche nel caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 3 per le quali intendono concorrere;
c) Per la partecipazione alla presente procedura di gara, , è richiesta l’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) o agli Elenchi delle Imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 del Decreto citato, nella quale risulti l’autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo relativo al lotto per il quale l’Impresa presenta offerta.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b) e c) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
d) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Il requisito può essere posseduto dalla Ditta concorrente, o dall’Impresa controllante il concorrente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti - d) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
e) avere svolto attività assicurativa nel ramo di rischio per cui si presenta offerta negli anni 2018-2019-2020, per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a:
Euro 9.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale
f) di aver prestato nell'ultimo triennio 2018-2019-2020 garanzie assicurative a favore di non meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 nel ramo di rischio per cui si presenta offerta.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese che in caso di coassicurazione il requisito di cui al punto f) deve essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante; il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto dalla Capogruppo per un valore non inferiore al 60% e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al 40%.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett.a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7.1 lett.b) e lett.c) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a , lett.b e lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Per i consorzi: i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti ai sensi dell’art. 47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara di € 1.111.500 (salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice) e precisamente: € 22.230,00
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma
1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067.
Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto XX00X0000000000000000000000 collegato al codice IBAN indicato.
Per pagamenti provenienti dall’estero, Codice BIC: XXXXXXXX.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 37 del 13 febbraio 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare a sistema copia della ricevuta del versamento effettuato.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara f, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema.
15. Contenuto della Documentazione Amministrativa
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (assolvendo all’imposta di bollo come meglio precisato a margine del presente capoverso):
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a Sistema dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00) e alternativamente presentare:
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione,
oppure
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
In caso di ditte estere:
Come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 332 del 07.09.2020 l’operatore economico non residente in Italia potrà assolvere l’imposta di bollo mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi della procedura di gara a cui si riferisce. In questo caso presentare la dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo e copia della ricevuta del bonifico.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (compilazione dei primi due campi).
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla L.11 febbraio 2019, n.12, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e di cui all’art.80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c- bis) e c-ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI (approvato con delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017alla presente) e lo allega alla domanda di partecipazione (art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”);
7. Documento essenziale: Dichiarazione di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/cdcc, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale , partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La ditta concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire un “principio di prova”.
La ditta concorrente, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuta, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, a indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, procedendo nel seguente modo:
1. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
2. per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a
base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.
La ditta concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività.
Il Servizio Acquisti Metropolitano si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.
Il S.A.M. garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
11.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
17. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegato e schema di contratto sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta o in possesso di Xxxxxxx, per accettazione di tutte le norme previste.
18.Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, con le modalità sopra indicate
15.3.3 Dichiarazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per le coassicurazioni
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 1911 c.c., la percentuale di rischio assunta dalla società delegataria e dalle società coassicuratrici.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Scheda offerta tecnica compilata in ogni parte indicato al punto 18.1
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta tecnica e i documenti contenuti.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La ditta concorrente inserire a sistema, pena l’esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente, compilando l’allegato SCHEDA – Offerta Economica in ogni sua parte, allegato al presente disciplinare di gara e dovrà compilare le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma Intercent-ER contenente i seguenti elementi:
Premio offerto per l’intero periodo 57 mesi
(imposte comprese)
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, con l’indicazione del prezzo (premio) annuo (comprensivo di imposte) che si intende offrire, in ribasso sia rispetto alla base d’asta indicata, sia rispetto a ciascuna sub-base d’asta riferita alle diverse aziende acquirenti e ad ogni sezione .
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato per singolo lotto purché completo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
È ammessa la presentazione di varianti esclusivamente nei termini previsti al punto 18.1 Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali.
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto devono fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata come di seguito in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica, punti 70, applicando la seguente ponderazione.
Verrà attribuito un punteggio all’offerta tecnica sulla base delle OPZIONI e VARIANTI indicate nelle tabelle che seguono. Pertanto, sono ammesse varianti al Capitolato Tecnico prestazionale esclusivamente sulla base dei criteri e delle opzioni di seguito indicate, che costituiranno elemento per attribuzione del punteggio corrispondente.
VARIANTE 1
Art. 26: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
OPZIONE 1 | PUNTI |
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di: o Euro 2.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di o Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa. | 0 |
OPZIONE 2 | PUNTI |
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di: o Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di o Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa. | 10 |
VARIANTE 2
Art. 26: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
OPZIONE 1 | PUNTI |
Fermo quanto sopra previsto, in nessun caso la società pagherà, per tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere od Istituti che costituiscono l’A.V.E.C. (Area Vasta EmiliaCentro), un importo superiore ad Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo. | 0 |
OPZIONE 2 | PUNTI |
Fermo quanto sopra previsto, in nessun caso la società pagherà, per tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere od Istituti che costituiscono l’A.V.E.C. (Area Vasta EmiliaCentro), un importo superiore ad Euro 15.000.000,00 per anno assicurativo. | 4 |
VARIANTE 3
Art. 26: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
Le garanzie tutte previste dal presente contratto sono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia alcuna.
OPZIONE 1 | PUNTI |
Accettazione integrale della formulazione di cui all’art.26 del Capitolato Tecnico, ovvero: Le garanzie tutte previste dal presente contratto sono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia alcuna | 20 |
OPZIONE 2 | PUNTI |
Introduzione di una franchigia per ogni sinistro risarcibile che rimane a carico della Amministrazione contraente, quale franchigia fissa per sinistro pari ad €uro 5.000,00 | 10 |
OPZIONE 3 | PUNTI |
Introduzione di una franchigia per ogni sinistro risarcibile che rimane a carico della Amministrazione contraente, quale franchigia fissa per sinistro pari ad €uro 10.000,00 | 0 |
VARIANTE 4
Introduzione della seguente modifica ed integrazione dell’art. Art. 27 - Rischi esclusi dall’assicurazione:
OPZIONE 1 | PUNTI |
L’assicurazione non copre alcun sinistro, perdita, richiesta di risarcimento, costo, spesa, di ogni e qualsiasi natura od origine, che siano direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, derivanti da, causati da o relativi all’infezione di coronavirus (COVID- 19), alla sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o a qualsiasi mutazione o altro cambiamento delle stesse. La presente esclusione si applica altresì ad ogni sinistro, perdita, richiesta di risarcimento, costo, spesa, di ogni e qualsiasi natura od origine, che siano direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, derivanti, causati o relativi a qualsiasi dubbio o minaccia (effettivi o percepiti) circa la sussistenza od iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione e al contrasto del coronavirus (COVID-19), della sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS- CoV-2), o di qualsiasi mutazione o altro cambiamento delle stesse. | 0 |
OPZIONE 2 | PUNTI |
Nessuna variazione dell’art. 27 - Rischi esclusi dall’assicurazione | 14 |
Art. 24: Precisazioni ed estensioni di garanzia (verrà attribuito un punteggio per ogni modifica 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4.)
Variante 4.1 | Xxxxxxx risarcimento per sinistro e anno | PUNTI attribuiti |
B) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale | € 1.000.000,00 | 0 |
€ 1.500.000,00 | 3 |
Variante 4.2 | Massimo risarcimento per sinistro e anno | PUNTI attribuiti |
C) Perdite Patrimoniali derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche: | € 1.000.000,00 | 0 |
€ 1.500.000,00 | 3 |
Variante 4.3 | Massimo risarcimento per sinistro e anno | PUNTI attribuiti |
K) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività ai sensi del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. | € 1.000.000,00 | 0 |
€ 1.500.000,00 | 3 |
Variante 4.4 | Massimo risarcimento per sinistro e anno | PUNTI attribuiti |
G) Ecologia e ambiente | € 1.000.000,00 | 0 |
€ 1.500.000,00 | 3 |
Introduzione della seguente variante al capitolato tecnico di gara:
OPZIONE 1 | PUNTI |
Nessuna variante proposta | 10 |
OPZIONE 2 | PUNTI |
Variante proposta: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. | Da 0 A 9,99 |
N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 9,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante proposta in termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla base dell’apprezzamento descritto nella tabella che segue | |
Apprezzamento della variante contenuta nell’offerta tecnica | Punteggio detratto |
grave: l’ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara. | Fino a un massimo di punti - 9,99 da un minimo di punti - 8,00 |
significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentano elementi sensibili dell’oggetto della garanzia; l’introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per l’assicurato. | fino a un massino di punti - 7,99 da un minimo di punti - 6,00 |
media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell’oggetto della garanzia; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l’assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | fino a un massino di punti - 5,99 da un minimo di punti - 4,00 |
lieve: la variante che interviene e modifica l’estensione\i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione. | fino a un massino di punti - 3,99 da un minimo di punti - 0,01 |
ininfluente: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di | |
garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o | Nessun |
riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da | punteggio in |
mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di xxxxxxx. | detrazione |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 12\70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia prima della riparametrazione.
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della riparametrazione.
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Prezzo: massimo punti 30
a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato dal prezzo offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara.
non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso dell’importo posto a base di gara.
Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.
Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale il prezzo totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.
il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta i-esima (PEF) verrà quindi calcolato come segue:
1. Punti 30 all’offerta economica che presenti il prezzo più basso tra le offerte pervenute, in ribasso rispetto la base d’asta del lotto per il quale si presenta offerta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:
PEF = 30 * p.min / pi
dove:
PEF = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;
pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
p.min = minor prezzo offerto (ovvero il prezzo più basso tra le offerte pervenute)
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, nel suo complesso, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi come previsti al punto 18.1.
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità , più alto.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Come già anticipato alla fase 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.
Pertanto, in seduta virtuale, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.
Il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) proporre al RUP l’adozione dell’atto di esclusione e di ammissione alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti previsti dal Codice.
I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.
Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso, la Commissione Giudicatrice, in seduta virtuale, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera d’invito. I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare;
In caso di riparametrazione, la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.
Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso il giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta virtuale, delle offerte economiche;
Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà visibile ai partecipanti tramite il portale. Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’ offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto.
L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara.
Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, quest’Azienda USL procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.lgs 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna:
- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e questa Azienda USL
procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui per comprovata urgenza, la stazione appaltante non richieda l'esecuzione anticipata del servizio, nel qual caso l’aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 31.12.2020, anche in pendenza della sottoscrizione deli singoli contratti.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
I contratti saranno stipulati da ogni singola Azienda acquirente in modalità elettronica, mediante scrittura privata con l’aggiudicatario di ciascuno lotto aggiudicato, il quale sarà tenuto a sottoscrivere singoli e separati contratti con ciascuna Azienda.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con l’invio del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione..
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.878,53 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documenti di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non prevista
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26.1 Informativa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
• Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria.
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - bandi di gara e contratti -.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL di Bologna – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, XXX 00000.
Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxx@xxxx.xxxxxxx.xx) – tel. 0000000000.
26.2 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, codesta ditta effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda e pertanto assume il ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti si impegnano a formalizzare l’atto di nomina a Responsabile del trattamento al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile, secondo le modalità individuate dalle singole Aziende Sanitarie in qualità di Titolari del Trattamento.
3. Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda
4. La Ditta dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
5. In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
6. La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.
7. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
27 GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
Tutte le Aziende Acquirenti indicate in premessa si avvalgono dell’assistenza e consulenza del broker RTI composto da Xxxxxx Italia s.p.a. (mandataria) ed AON spa (mandante), attuale titolare di incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara nella misura indicata all’interno del Capitolato Speciale alla clausola apposita che regola i rapporti tra le parti.
28 DISPOSIZIONI FINALI
In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159).
La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.
L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia dell’aggiudicazione; sarà poi posto in capo alle Aziende Sanitarie di Ferrara l’adozione dell’atto di recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con la garanzia definitiva, la stipulazione del contratto, la fatturazione, solleciti, contestazioni fino a eventuale risoluzione dello stesso, preceduto peraltro da comunicazioni informative al Servizio Acquisti Metropolitano)
S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione, l’Amministrazione contraente ed i soggetti che abbiano con essa un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attività della Amministrazione: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Broker: il RTI composto da Xxxxxx Italia SpA (mandataria) e AON Spa (mandante).
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente / Amministrazione / Ente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’assicurazione, nonché l’Ente contraente assicurato dalla polizza.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali.
Danno patrimoniale o Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L.
n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.
Dipendente tecnico: qualunque soggetto, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi o si sia trovato alle dipendenze dell’Amministrazione e che predispone o sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il verificatore e il validatore di progetto, e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Amministrazione che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Ente Pubblico, intendendosi per tali quelle svolte nell’ambito della
realizzazione di lavori ed opere pubbliche, di protezione e prevenzione ambientale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, o che comunque svolga attività tecniche in senso lato previste dalla normativa vigente per conto e nell’interesse della Amministrazione.
Dipendenti o Amministratori: tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Indennizzo o Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di risarcimento, in caso di sinistro.
Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Organo e Ufficio: la persona o il complesso di persone esercitanti una pubblica potestà, e la sfera di attribuzioni assegnate per la ripartizione tecnica del lavoro.
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicato nell’art. Durata del contratto, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia) all’art. Efficacia della garanzia – Altre assicurazioni – Validità territoriale.
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul dipendente che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell’assicurato:
o la domanda giudiziale di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione avanzata da un terzo nei confronti dell’Assicurato;
o gli atti giudiziali innanzi al tribunale amministrativo regionale che contengano una richiesta di
risarcimento del danno;
o l’azione civile di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione, promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’Assicurato;
o qualsiasi richiesta scritta o istanza di mediazione pervenuta all’Assicurato, contenente una richiesta di risarcimento di un danno per il quale è prestata l’assicurazione.
Le richieste di risarcimento derivanti da un medesimo evento dannoso, anche se pervenute in momenti diversi, vengono considerate come una unica richiesta di risarcimento.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
Sinistro: la trasmissione all’Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento.
Società: L’Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici
o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd’s, l’Assicuratore o gli Assicuratori.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.07.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla cessazione del contratto o in caso di recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Inoltre, alla scadenza del contratto il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche, per una durata massima di ulteriori anni due, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente. Il Contrente esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato, ovvero il RTI composto da Xxxxxx Italia SpA (mandataria) e AON Spa (mandante).
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l’Amministrazione.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell’assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 4: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l’omissione o l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l’aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Facoltà di recesso/recesso in caso di sinistro.
Art. 5: Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 6: Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 7: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 8: Pagamento del premio e termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 9: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro
La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi preisti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.
Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall’assicurazione mediante comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso.
La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall’effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell’assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell’assicurazione.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Art. 10: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 12: Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettantele ai sensi dell’art.1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell’Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertatI dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 13: Validità territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Art. 14: Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 15: Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
b. data dell’evento;
c. indicazione dell’Amministrazione interessata dal danno, ovvero l’Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato.
g. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.
Art. 16: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 18: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali
Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 20: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).
Art. 21: Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.
Art. 22: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE – SEZIONE 1
Art. 23: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione contraente di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di qualsiasi fatto, atto od omissione imputabile al contraente o all’assicurato, e derivante dall’esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e consentite o delegate all’Amministrazione e all’assicurato dalla legge, regolamenti, atti amministrativi e dall’ordinamento in generale.
S’intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all’Amministrazione contraente per atti, fatti, omissioni e/o ritardi imputabili agli Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed al personale in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzato, del quale il Contraente si avvalga per l’espletamento dell’Attività descritta, e del cui operato l’Ente stesso debba rispondere ai sensi di legge.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.
Art. 24: Precisazioni ed estensioni di garanzia
A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa é espressamente operante anche nei casi seguenti:
A) Perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi entro il limite del massimale di polizza.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale: la Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione Contraente nei limiti dei massimali previsti dal presente contratto, di quanto questa sia tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) ai sensi di legge in dipendenza della responsabilità civile derivante dell’attività di assunzione e gestione del personale, anche attraverso pubblici concorsi, ed espressamente inclusa la responsabilità conseguente all'inadempimento di un rapporto obbligatorio qualunque ne sia la fonte, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione dell’Ente. Si intendono pertanto garantite anche le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti o dei Contratti Collettivi di Lavoro applicati al settore in cui opera il Contraente, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale a carico del Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
C) Perdite Patrimoniali derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche: l’assicurazione di cui alla presente comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, ia comuni che sensibili, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione, e copre i danni cagionati in violazione del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Si deve pertanto ritenere assicurata anche la figura del Data Protection Officer (DPO), laddove sia un dipendente dell’Ente.
L’Assicurazione non vale:
− Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia di cui alla presente precisazione di garanzia opera una volta adempiuti gli obblighi previsti da altre assicurazioni che insistono ed operano sul medesimo rischio stipulate dal Contraente, se esistenti, in questo caso l’assicurazione sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per quanto non coperto da queste, in caso contrario la presente garanzia risulta immediatamente operante.
D) Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell’Assicurato in applicazione della normativa vigente in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le funzioni ricoperte dall’Assicurato in qualità di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E) Attività di rappresentanza e personale distaccato.
L’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente procurate a terzi dagli assicurati ai sensi del presente contratto anche in occasione di :
a) incarichi ricoperti dagli Assicurati in organi di carattere collegiale e/o commissariale in rappresentanza dell’Amministrazione contraente, o presso Società controllate o partecipate dall’Amministrazione, e a condizione l’Amministrazione stessa sia civilmente responsabile a norma di legge.
b) distacco o comando temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende estesa a quanto sia eventualmente imputabile all’amministrazione contraente.
F) Perdite patrimoniali per l'attività svolta dai dipendenti legali.
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di
atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali così come definiti, nell'esercizio delle loro prestazioni per l’Amministrazione.
G) Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell’Assicurato in relazione allo svolgimento di attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme di Legge.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
H) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica e grafometrica di cui alla normativa richiamata. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
I) Responsabilità civile dei dipendenti del contraente appartenenti a categorie professionali per cui l’assicurazione è prerogativa richiesta dalla legge.
Le garanzie di cui alla presente polizza operano a favore dei dipendenti del Contraente che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012, in base al quale, ai sensi dell’art.5, sono tenuti a stipulare assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 500.000,00 per sinistro con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.
J) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012).
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
K) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali procurate a terzi, e connesse allo svolgimento di procedure di gara ai sensi della normativa vigente, ovvero derivanti dalla involontaria violazione o dalla errata applicazione o interpretazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L’assicurazione è altresì operante per le attività di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. esperite dall’Amministrazione qualora la stessa ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.
L’assicurazione comprende inoltre le funzioni di commissario di gara ricoperte dal personale dipendente del Contraente presso l’Ente di appartenenza o presso una delle aziende o istituti sanitari che costituiscono l’Area Xxxxx Xxxxxx Centro. Xxxxxx intendersi in ogni caso esclusi gli importi e quella parte di danno che il Contraente sia tenuto a pagare in forza di un dispositivo giudiziale definitivo e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, che costituiscono la prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale del Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 25: Efficacia della garanzia - Validità territoriale
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza o in data antecedente alla data di effetto della stessa senza limiti temporali.
Xxxxx restando i massimali e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
La copertura assicurativa è operante per gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi della Europa geografica e/o mediterranea.
Art. 26: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di:
o Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni) per ciascun sinistro, con il limite di
o Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ciascuna annualità assicurativa. anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati,
Fermo quanto sopra previsto, in nessun caso la società pagherà, per tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere od Istituti che costituiscono l’A.V.E.C. (Area Xxxxx Xxxxxx Centro), un importo superiore ad Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.
Le garanzie tutte previste dal presente contratto sono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia alcuna.
La Società liquiderà agli aventi diritto l’intero importo del danno, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare presumibile dello stesso sia inferiore all’importo della franchigia o scoperto, qualora previsti dal presente contratto, e provvederà, una volta
liquidato il danno, a richiedere all’Amministrazione l’ammontare degli importi rientranti nello scoperto o franchigia, qualora previsti. L’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto richiesti con le modalità suddette.
Art. 27: Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave accertata con provvedimento definitivo dell’Autorità, a carico di amministratori o dipendenti del Contraente, e in ogni caso da tutte le persone assicurate dal presente contratto;
b) i danni materiali procurati a terzi (lesioni personali, morte e danneggiamento di cose);
c) il danno materiale direttamente o indirettamente conseguente all’esercizio dell’attività professionale medica o paramedica nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
d) provocati da diretto inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
e) connessi o conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art. 594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
j) multe, ammende, sanzioni comminate direttamente all’Assicurato o al Contraente.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite da questa polizza, notificate o presentate all’Assicurato antecedentemente la data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
Precisazione ed esclusione Rischio Cyber. È inteso e concordato che:
i. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici della presente Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della Polizza.
Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di Polizza non si applicherà ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber.
ii. Ai fini del presente capoverso (precisazione ed esclusione Rischio Cyber) le parti convengono di stabilire le seguenti definizioni aggiuntive:
▪ Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall’Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.
▪ Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l’accesso a, la elaborazione di, l’uso di o la gestione di un Sistema Informatico.
▪ Incidente Cyber: si intende:
(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all’acceso a, alla elaborazione di, all’uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; o
(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico.
Xxxxx e invariati tutti gli altri termini, definizioni e condizioni di Polizza.
Art. 28: Obblighi e denuncia in caso di sinistro
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Amministrazione contraente entro trenta giorni da quando l’Ufficio deputato dal Contraente alla gestione del presente contratto abbia ricevuto notifica o comunicazione scritta del ricevimento di una “Richiesta di risarcimento”, e l’obbligo di denuncia riguarda esclusivamente le situazioni e i fatti riconducibili a una “Richiesta di risarcimento” così come definita dal presente contratto.
Il contraente è tenuto a denunciare ogni circostanza che ricada o sia riconducibile a una “Richiesta di risarcimento” così come definita dal presente contratto, che decorrono dal momento in cui il contraente ne è venuto formalmente e legittimamente a conoscenza; pertanto qualora nell’ambito di una controversia il contraente venga a conoscenza di una circostanza che può impegnare le garanzie di polizza, l’obbligo di denuncia decorre dalla data di intervenuta ed effettiva conoscenza di una circostanza riconducibile a una “Richiesta di risarcimento”, e non dalla data di avvio della controversia, nel qual caso la Società assumerà la gestione del sinistro nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C.
In caso di denuncia di un sinistro, così come stabilito dal presente contratto, la società entro 30 giorni dalla comunicazione scritta dell’apertura di un sinistro è tenuta a riscontrare al contraente la presa in carico del sinistro stesso, ovvero la sua contestazione o il rigetto.
Art. 29: Gestione delle vertenze e spese legali
Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza.
Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 30: Recupero delle somme
Spettano alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate a favore dell’assicurato in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente a carico della controparte.
Art. 31 – Costituzione del premio di polizza.
Si conviene che il premio stabilito e convenuto dal presente contratto è in forma fissa e non è soggetto a regolazione o conguaglio, ma trattasi di cosiddetto premio flat.
SEZIONE 2 – SPECIFICHE CONTRATTUALI RIFERITE AI DIPENDENTI TECNICI
Art. 32: Descrizione del rischio della Sezione 2
Con la presente sezione si intendono estese le garanzie di cui alla Sezione 1, che si intendono qui integralmente richiamate ed operanti, alle attività professionali svolte dai Dipendenti Tecnici così come definiti, nessuna esclusa né eccettuata, o in caso di assenza o di impedimento di detti soggetti, o di vacanza del posto, ai soggetti che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea, purché in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 33: Oggetto della garanzia della Sezione 2
Fermo quanto previsto alla Sezione 1 che precede, l’assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni materiali e le Perdite Patrimoniali (così come definiti) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni ad esso imputabili, e compresi i fatti colposi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, e il tutto connesso alle funzioni e\o alle attività professionali di Dipendente Tecnico così come definito, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii.
L’assicurazione si deve inoltre ritenere espressamente estesa alle seguenti mansioni e funzioni di:
1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
3. committente, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. “responsabile unico del procedimento” di cui al D.Lgs. n.50/2016 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 207/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e ogni altra figura e funzione prevista ai dal ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. certificazione energetica di cui al D.Lgs.192/2005 e leggi regionali attuative;
8. svolgimento di attività in materia ecologica e di prevenzione ambientale, anche connessa a fonti di inquinamento (emissioni aeree, acque reflue, fanghi, rifiuti e inquinamento acustico) e verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, barriere fonoassorbenti);
9. accatastamenti, attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell’art.29 c.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e s.m.i. ai fini dell’alienazione dei cespiti;
e comprende anche:
10. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
11. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti
gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
12. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso ed alle necessità cui era destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
La copertura assicurativa non opera invece:
• qualora l’Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo – Esclusioni - sono compresi i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Art. 34: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente sezione 2 risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, la presente sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro.
Art. 35: Estensione relativa all’attività di progettazione del progettista interno.
Fermo quanto stabilito agli articoli che precedono, l’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta del Contraente, ai maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, e sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Dietro specifica richiesta la Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera progettata secondo lo schema tipo di cui all’allegato 1) Responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione.
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera in base al presente articolo è di € 10.000.000,00, e di durata massima di 36 mesi. Il premio verrà corrisposto dal contraente in un’unica soluzione e sulla base delle condizioni di seguito riportate:
Con massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata | |
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori |
da 1 giorno a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. a 36 mesi |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Con massimale pari al 20% del costo di costruzione dell’opera progettata | |
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori |
da 1 giorno a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. a 36 mesi | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Art. 36: Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate e rese conformi alle linee guida che verranno eventualmente emanate dall’ANAC, o ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai relativi Regolamenti attuativi che verranno approvati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 37 - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato tecnico, integrate dalle specifiche contrattuali e dalle indicazioni del premio convenuto, riportate in ogni Scheda Attuativa che segue.
SCHEDA APPLICATIVA n°1 - ASSICURATO Azienda USL di Bologna
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°2 - ASSICURATO Azienda USL di Ferrara
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°3 - ASSICURATO Azienda USL di Imola
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°4 - Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°5 - Azienda Ospedaliera di Ferrara X.Xxxx
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
SCHEDA APPLICATIVA n°6 - Istituto Ortopedico Rizzoli
€uro | |
Totale premio annuo IMPONIBILE | ……………………………… |
Imposte | …………………….. |
Totale premio annuo lordo di polizza | ………………………………. |
Allegato A)
COPERTURA ASSICURATIVA DEI MAGGIORI COSTI PER VARIANTI RESE NECESSARIE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’OPERA ED IMPUTABILI AD ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTISTA DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Condizioni contrattuali applicabili alle richieste di copertura assicurativa dei maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista dipendente pubblico incaricato della progettazione, ai sensi del precedente Art.35 Estensione relativa all’attività di progettazione del progettista interno.
Per i certificati di assicurazione emessi, il premio richiesto dalla Società sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all’Art.35 del presente contratto, e verrà corrisposto, nei termini previsti dall’art.8) delle Condizioni Generali dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Contraente/Assicurati (Dipendente/i incaricato/i della progettazione) | C.F. |
// | |
Stazione appaltante | Sede |
// |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
// |
Data prevista dell’inizio lavori | Data prevista della fine lavori |
// |
Costo complessivo previsto dell’opera | Somma assicurata pari al 10% o al 20% del costo complessivo previsto dell’opera |
// |
Data di inizio della copertura assicurativa | Data di cessazione della copertura assicurativa |
Vedi art. A.6 lettera a) | Vedi art. A.6 lettera b) |
Condizioni economiche
Durata dei lavori | Tasso %° lordo sul valore delle opere |
Lavori fino a 12 mesi Lavori fino a 18 mesi Lavori fino a 24 mesi Lavori fino a 36 mesi | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Definizioni:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Codice: Il decreto legislativo, n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge, nel testo ora vigente, al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il D.lgs.163/2006 e s.m.i., ora X.Xxx. 50\2016 e s.m.i.
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società / Assicuratore: l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), del Codice, committenti dei lavori.
Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per i maggiori costi derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, ed imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudichino in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Art. A.2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Ente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. A.3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. A.1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).
La presente copertura non é efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale di seguito indicato, i costi di cui all’art. A.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. A.5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. A.6 - Durata dell'assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. A.16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali é prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.7 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. A.8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa é quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. A.9 - Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all’art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. A.10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. A.11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. A.12 - Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato é abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. A.13 - Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio di cui alla presente sezione e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. A.14 - Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di effetto indicata, o di quella delle proroghe richieste, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. A.6, lett. b).
Art. A.15 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. A.16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale é assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. A.17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. A.18 - Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per
l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. A.19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. A.20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali é tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Ufficio Incaricato al quale é assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. A.21 - Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, é esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. A.22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. A.23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. A.24 - Gestione del contratto
La gestione del contratto é affidata alla Società di brokeraggio assicurativo incaricata
L’Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. A.25 – Calcolo del premio
Il premio dell’assicurazione prevista dalla presente Sezione contrattuale, é così determinato:
Con massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata | |
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori |
da 1 giorno a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. a 36 mesi |
Con massimale pari al 20% del costo di costruzione dell’opera progettata | |
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori |
da 1 giorno a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. a 36 mesi |
Allegato A – Domanda di partecipazione
BOLLO
*
Spett.le
AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA
Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci, 12 –
00000 Xxxxxxx - XXXXXX
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE – LOTTO UNICO.
Il Concorrente _
[Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio].
con sede legale in
e sede amministrativa (se diversa) in
P.IVA CODICE FISCALE _
N. tel. Ufficio gare
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito a Sistema in sede di registrazione
_
Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale
nato a il
residente a
Via
C.F.
Estremi procura speciale (se procuratore)
CHIEDE
Di potere partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter del Codice;
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura ;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. di accettare il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI, allegandolo alla presente domanda di partecipazione;
7. di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxx , e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, che è il medesimo
indicato in sede di registrazione sul Sistema;
11.di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
12.di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione e allegati dovranno essere collocati a sistema.
ALLEGA A SISTEMA
a) la presente domanda di partecipazione
b) PI – Patto Integrità
c) i seguenti allegati:
1) ……….
2) ………
3) …….
4) ……
) ……..
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata digitalmente, in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore,
oppure
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura;
LUOGO E DATA
(Sottoscrizione digitale) **
* [Assolvimento imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), e alternativamente presentare:
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione; in questo caso riportare estremi anche nella domanda di partecipazione in alto a destra “casella bollo”.
oppure
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972). ]
In caso di ditte estere:
Come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 332 del 07.09.2020 l’operatore economico non residente in Italia potrà assolvere l’imposta di bollo mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi della procedura di gara a cui si riferisce. In questo caso presentare la Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di assolvimento dell’imposta di bollo con copia della ricevuta del bonifico.
** [La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo]
A.V.E.C.
(Area Xxxxx Xxxxxx Centrale)
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Progetto Tecnico-illustrativo ex 23 D.lgs. 50\2016
L’oggetto del presente appalto è costituito dall’affidamento dei servizi assicurativi di seguito evidenziati per conto delle seguenti Aziende Sanitarie AVEC (di seguito anche: Aziende acquirenti):
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx di Bologna
2. Azienda USL di Bologna
3. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
4. Azienda USL di Imola
5. Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale X. Xxxx xx Xxxxxxx
6. Azienda USL di Ferrara.
I servizi assicurati oggetto di appalto, risultano i seguenti:
Numero Lotto | Oggetto del lotto |
Lotto unico | Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali |
L’effetto e decorrenza dell’appalto, nonché il valore dell’appalto (più puntualmente descritti nel disciplinare di gara, risultano i seguenti)
N° Lotto | Oggetto del lotto | Effetto del servizio | Valore annuo dell’appalto (*) |
4 | Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali | 31/07/2020 | 234.000,00 |
(*) Ulteriori e più puntuali indicazioni sulla durata e valore dell’appalto sono contenute nel disciplinare di gara.
Specifiche tecniche del servizio.
Le prestazioni tecniche e le specifiche del servizio sono stabilite e contenute nel Capitolato Speciale allegato alla documentazione di gara, nonché nei relativi allegati contenenti alcune specifiche riguardati i rischi.
I precedenti assicurativi.
I servizi assicurativi oggetto del presente appalto sono stati garantiti nei termini riportati e dagli assicuratori appresso indicati.
Lotto unico - Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali
Ente | Società | Effetto | Scadenza | Premio lordo annuo flat € | Specifiche della copertura | Massimali € |
XXX X. Xxxxxx | Xxxxx’x | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 42.787,50 | ||
Malpighi | 3 milioni per | |||||
Lloyd’s | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 55.012,50 | |||
Azienda USL di | sinistro; | |||||
Bologna | Retroattività illimitata, nessuna franchigia | 5 milioni in aggregato annuo; | ||||
Istituto Ortopedico Rizzoli | Lloyd’s | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 12.235,24 | ||
Lloyd’s | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 14.670,00 | |||
Azienda USL di Imola | nessuna regolazione premio | 15 milioni in aggregato annuo per intera AVEC. | ||||
XXX X. Xxxx xx | Xxxxx’x | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 22.616,25 | ||
Ferrara | ||||||
Azienda USL di | Lloyd’s | 31/03/2018 | 31/07/2021 | 30.562,50 | ||
Ferrara |
Andamento tecnico e statistica sinistri.
La sinistrosità registrata sui rischi oggetto di affidamento nei periodi considerati è riportata negli allegati Report Sinistri allegati alla documentazione di gara.
Res | ||||||
Pe | ||||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | Riservato | ||
Azienda USL di Bologna | 17/03/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 18/03/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 18/03/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 18/03/2015 | Liquidato | € | 380,00 | ||
Azienda USL di Bologna | 04/05/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 13/05/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 18/06/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 08/07/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 20/07/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 24/07/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 19/08/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 25/08/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 11/09/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 22/09/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 21/10/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 02/12/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 22/12/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 15/01/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 25/01/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 25/02/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 03/03/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 16/03/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 04/04/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 27/04/2016 | Liquidato | € | 45,52 | ||
Azienda USL di Bologna | 04/05/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 03/06/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 11/10/2016 | Liquidato | € | 331,00 | ||
Azienda USL di Bologna | 29/11/2016 | Liquidato | € | 222,00 | ||
Azienda USL di Bologna | 10/02/2017 | Liquidato | € | 38.200,00 | ||
Azienda USL di Bologna | 11/04/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 11/04/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 01/06/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 04/08/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 24/08/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 24/08/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 10/10/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 10/11/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 20/12/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 23/01/2018 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 30/01/2018 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 18/04/2018 | Aperto | non disponibile | |||
Azienda USL di Bologna | 23/02/2018 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Bologna | 03/05/2018 | Senza seguito |
Azienda USL di Bologna | 25/09/2018 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 17/05/2018 | Senza seguito | ||
Azienda USL di Bologna | 04/06/2018 | Liquidato | € 30,00 | |
Azienda USL di Bologna | 06/12/2018 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 21/11/2018 | Senza seguito | ||
Azienda USL di Bologna | 11/02/2019 | Liquidato | € 15.000,00 | |
Azienda USL di Bologna | 20/02/2019 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 27/02/2019 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 05/03/2019 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 02/05/2019 | Senza seguito | ||
Azienda USL di Bologna | 12/12/2019 | Senza seguito | ||
Azienda USL di Bologna | 23/01/2020 | Aperto | non disponibile | |
Azienda USL di Bologna | 23/06/2020 | Aperto | non disponibile |
Totale | € 54.208,52 | € - |
ponsabilità civile patrimoniale |
riodo 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Note |
Xxxxxxxxx risarcimento per impossibilità di effettuare una visita medica a causa della responsabilità del medico |
Richiesta risarcimento a causa di un controllo a ultrasuoni non corretto da parte dell'assicurato |
Richiesta risarcimento per i danni subiti a causa di servizi inadeguati forniti |
non riservato da assicuratore, richiesta di risarcimento danni per presunta violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in relazione ad un accesso "non autorizzato" a referti ed immagini
non riservato da assicuratore, ricorso con istanza cautelare per impugnativa determinazioni affidamento diretto di servizi d manutenzione edile ed impiantistica
non riservato da assicuratore, causa di lavoro per mancato conferimento funzione dirigenziale
ricorso al TAR per annullamento: blocco piattaforma informatica con conseguente impedimento alla partecipazione alla ga Giudizio definito con sentenza Consiglio di Stato - Sinistro in fase di liquidazione spese legali, per € 15.000,00
non riservato da assicuratore, ricorso TAR da parte di un dipendente per inquadramento dirigenziale di un atro dipendente
non riservato da assicuratore, ricorso TAR per aggiudicazione appalto o in subordine annullamento procedura, con sentenz del 30.10.2019 è stato respinto ricorso, impugnato la sentenza favorevole all'AUSL, attualemente in CdS
non riservato da assicuratore; diffusione di una fotografia impropria del de cuius; eredi chiedono l'attivazione provvedime chiedono danni e riservandosi ogni azione civile e penale
non riservato da assicuratore, ricorso TAR per annullamento provvedimento di decadenza del minore dalla iscrizione a scu a causa della condizione di irregolarità vaccinale
non riservato da assicuratore, ricorso di lavoro ex art 414 cpc-richiesta danni patrimoniali e non patrimoniali
Responsabilit | ||||||
Periodo 31.1 | ||||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | Riservato | ||
Azienda USL di Ferrara | 13/06/2013 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 26/05/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 21/10/2015 | Liquidato | € | 7.015,00 | ||
Azienda USL di Ferrara | 04/11/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 22/12/2015 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 07/01/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 14/01/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 16/02/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 16/02/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 24/02/2016 | Liquidato | € | 5.000,00 | ||
Azienda USL di Ferrara | 26/05/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 13/06/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 13/06/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 13/06/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 16/06/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 30/09/2016 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 16/06/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 07/09/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 19/10/2017 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 17/01/2018 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 01/02/2018 | Liquidato | € | 6.300,00 | ||
Azienda USL di Ferrara | 15/02/2018 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 10/09/2018 | Liquidato | € | 2.368,08 | ||
Azienda USL di Ferrara | 03/01/2019 | Liquidato | € | 37.330,29 | ||
Azienda USL di Ferrara | 17/01/2019 | Liquidato | € | 5.025,21 | ||
Azienda USL di Ferrara | 30/04/2019 | Aperto | non disponibile | |||
Azienda USL di Ferrara | 18/07/2019 | Aperto | non disponibile | |||
Azienda USL di Ferrara | 04/10/2019 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 29/10/2019 | Senza seguito | ||||
Azienda USL di Ferrara | 25/11/2019 | Senza seguito |
Totale | € 63.038,58 | € - |
à civile patrimoniale |
0.0000 - 00.00.0000 |
Note |
richiesta danni per mancato il collocamento mirato |
ricorso TAR per annullamento gara pubblica |
Ricorso TAR per esclusione da concorso pubblico |
Opposizione procedimento penale e richiesta risarcimento danni patrimoniali a seguito di sanzione |
Ricorso TAR per annullamento atto / risarcimento danni |
Ricorso TAR per annullamento atto / risarcimento danni |
non riservato da assicuratore, ricorso al TAR per annullamento gara d'appalto |
non riservato da assicuratore, chiamata in causa per malagestio affidamento minori ai nonni. |
Responsabilità civile pa | ||||
Periodo 31.12.2014 - 2 | ||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | |
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 23/04/2015 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 15/04/2016 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 31/05/2016 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 05/07/2016 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 03/03/2017 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 24/03/2017 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 09/08/2018 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 18/01/2019 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 14/02/2019 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 21/02/2019 | Aperto | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi | 26/02/2019 | Aperto |
-
€
Totale
trimoniale | |
2.04.2021 | |
Riservato | Note |
non disponibile | non riservato da assicuratore, sostituzione persona/violazione privacy |
non disponibile | non riservato da assicuratore, mancata trasmissione a INPS inizio ricovero |
non disponibile | non riservato da assicuratore, ricorso TAR per aggiudicazione appalto o in subordine annullamento procedura, con sentenza del 30.10.2019 è stato respinto ricorso, impugnato attualemente in CdS |
€ -
Responsabilità civile patri | ||||
Periodo 31.12.2014 - 22. | ||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | |
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 01/09/2015 | Liquidato | € 600,00 | |
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 12/05/2016 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 04/01/2017 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 19/01/2018 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Xxxx | 07/12/2018 | Aperto | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 10/05/2019 | Senza seguito | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Xxxx | 08/11/2019 | Aperto | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria X. Xxxx | 04/03/2020 | Senza seguito |
600,00
€
Totale
moniale | |
04.2021 | |
Riservato | Note |
richiesta danni per cancellazione visita senza preavviso | |
non disponibile | non riservato da assicuratore, documentazione con dati sensibili inviata via posta ordinaria all'ultimo indirizzo del paziente di oncologia defunto; la busta è stata rinvenuta aperta |
non disponibile | non riservato da assicuratore, richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non per errata compilazione di lettera di dimissioni che ha precluso al paziente di proseguire con la pratica di certificazione inail |
€ -
Responsabilità civile patrimoniale | |||||
Periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 | |||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | Riservato | |
Azienda USL di Imola | 20/05/2016 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 08/03/2017 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 02/10/2017 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 04/04/2018 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 18/06/2018 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 13/09/2018 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 20/02/2019 | Aperto | non disponibile | ||
Azienda USL di Imola | 04/04/2019 | Senza seguito | |||
Azienda USL di Imola | 06/04/2020 | Aperto | non disponibile | ||
Azienda USL di Imola | 01/06/2020 | Aperto | non disponibile |
Totale | € - | € - |
Note |
non riservato da assicuratore |
non riservato da assicuratore |
non riservato da assicuratore |
Responsabilità civile patrimoniale | |||||
Periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 | |||||
Ente | Data | Stato | Liquidato | Riservato | |
Istituto Ortopedico Rizzoli | 21/07/2015 | Liquidato | € 600,00 | ||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 01/09/2015 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 26/10/2015 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 16/11/2015 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 20/03/2017 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 06/11/2017 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 20/11/2017 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 12/03/2018 | Liquidato | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 04/07/2018 | Senza seguito | |||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 16/07/2018 | Aperto | non disponibile | ||
Istituto Ortopedico Rizzoli | 07/08/2019 | Liquidato | € 145,00 | non disponibile |
Totale | € 745,00 | € - |
Note |
violazione della privacy |
non riservato da assicuratore |
non riservato da assicuratore |
Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali
Il sottoscritto nato a il , nella sua qualità di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto unico di gara alle seguenti condizioni economiche:
SCHEDA RIEPILOGATIVA - Offerta totale
Premio annuo a base di gara | € 234.000,00 |
Premio annuo offerto (imposte comprese) | € (in cifre) € (in lettere) |
Premio offerto per l’intero periodo anni cinque (imposte comprese) | € (in cifre) € (in lettere) |
Relativamente alla Sezione 2 “SPECIFICHE CONTRATTUALI RIFERITE AI DIPENDENTI TECNICI” di cui al disciplinare tecnico, si esplicita di seguito distintamente, in base alla durata dei lavori, la tassazione lorda ‰ da applicare al valore delle opere per la copertura di detta garanzia:
Con massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata | ||
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori | |
da 1 giorno | a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. | a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. | a 36 mesi | |
oltre 36 mesi | == | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Con massimale pari al 20% del costo di costruzione dell’opera progettata | ||
Tassi ‰ comprensivi di imposte | Durata dei lavori | |
da 1 giorno | a 12 mesi | |
da 12 mesi + 1 gg. | a 24 mesi | |
da 24 mesi + 1 gg. | a 36 mesi | |
oltre 36 mesi | == | |
Premio minimo per certificato: | Euro |
Firma (Società’ offerente / mandataria)
Firma delle Società’ mandanti (se presenti)
1
Luogo e data: 2
N.B. COMPILARE LE SCHEDE DI DETTAGLIO CHE SEGUONO PER CIASCUNA AZIENDA ACQUIRENTE
SCHEDA ATTUATIVA N° 1) - Azienda USL di Bologna
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |
di cui Imposte | ………………………………. |
Importo sub-base d’asta | € 70.000,00 |
SCHEDA ATTUATIVA N° 2) - Azienda USL di Ferrara
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |
di cui Imposte | ………………………………. |
Importo sub-base d’asta | € 40.000,00 |
SCHEDA ATTUATIVA N° 3) - Azienda USL di Imola
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |
di cui Imposte | ………………………………. |
Importo sub-base d’asta | € 22.000,00 |
SCHEDA ATTUATIVA N° 4) - Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |
di cui Imposte | ………………………………. |
Importo sub-base d’asta | € 52.000,00 |
SCHEDA ATTUATIVA N° 5) - Azienda Ospedaliera di Ferrara X. Xxxx
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |
di cui Imposte | ………………………………. |
Importo sub-base d’asta | € 30.000,00 |
SCHEDA ATTUATIVA N° 6) - Istituto Ortopedico Rizzoli
€uro | |
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO € | ………………………………. |