Assicurazione veicoli
Assicurazione veicoli
Informazioni ai clienti e Condizioni generali
Assicurazione di veicoli per veicoli stradali
◾ Responsabilità civile
◾ Casco
◾ Infortunio
◾ 24 h CarAssistance
◾ Protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
◾ Protezione giuridica per la circolazione all’estero
Edizione 01.2023
Informazioni ai clienti
Ciò che dovreste sapere sulla vostra assicurazione veicoli
Gentile cliente, egregio cliente,
Vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d’assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione veicoli, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell’assicurazione.
Le informazioni seguenti vi danno una visione d’insieme come pure le risposte alle domande più frequenti. Esse contengono delle semplificazioni e non sostituiscono né la polizza né le condizioni generali menzionate nel presente documento.
1. Chi siamo?
Gli assicuratori sono:
◾ la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del Gruppo Mobiliare (di seguito: Mobiliare) che ope- ra secondo i principi della società cooperativa e che ha la sua sede principale alla Xxxxxxxxxxx 00 x 0000 Xxxxx;
◾ la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (di seguito: Protekta), una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0000 Xxxxx;
◾ Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Xxxxxxxxxxx 00 a 0000 Xxxxx.
2. Qual è l’estensione dell’assicurazione veicoli?
L’assicurazione veicoli costituisce una soluzione globale completa, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco tramite la vostra agenzia generale, come pure la 24 h CarAssistance e informazioni giuridiche gratuite fornite dalla Jurline della Protekta. Il Capitale d’invalidità e di decesso sono assicurazioni a somma assicurata. Tutte le altre assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.
◾ Assicurazione responsabilità civile
Se con il vostro veicolo vengono cagionati danni a persone, animali o cose subentra l’assicurazione responsabilità civile. Quest’assicurazione è obbligatoria per legge per quasi tutti i veicoli a motore. Le nostre prestazioni consisto- no nel pagamento delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ le pretese per danni materiali del detentore;
◾ la responsabilità civile dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto costatare tali lacune.
◾ Assicurazione casco
L’assicurazione Casco parziale si assume le spese in caso di perdita, distruzione o danneggiamento del vostro veico- lo. L’assicurazione Casco totale copre i medesimi rischi della casco parziale e assicura inoltre le collisioni di ogni genere, anche se causate da voi stessi. Nel caso di un evento assicurato versiamo le prestazioni relative alla ripara- zione o al danno totale e ci assumiamo i costi, come per esempio il traino del veicolo.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ i danni derivanti dalla guida del veicolo da parte di una persona che non possiede la licenza di condurre neces- saria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali;
◾ i danni causati in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l’influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di farmaci, se al conducente, nei cinque anni precedenti l’evento assicurato, era stata ritirata la licenza di condurre a causa di uno di questi motivi. Questa restrizione non si applica se viene provato che lo stato di ebbrezza, l’assunzione di stupefacenti o l’abuso di farmaci non ha influenzato il verificar- si e le conseguenze degli eventi.
◾ 24 h CarAssistance
In caso di guasto del veicolo assicurato versiamo le prestazioni relative al soccorso in caso di panne e al traino del veicolo. Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno, ci assumiamo anche le spese di pernottamento o i costi per proseguire il viaggio o per il viaggio di ritorno utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.
Se l’assistenza non è stata richiesta tramite la Mobi24 SA, le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione cade se la richiesta di assistenza tramite la Mobi24 SA non era possibile o non poteva ragionevol- mente essere richiesta, date le circostanze.
L’esclusione più importante concerne i danni derivanti dalla guida del veicolo da parte di una persona che non pos- siede la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali.
◾ Assicurazione infortunio
In caso di infortuni legati all’uso del veicolo sono assicurati il conducente del veicolo e, a seconda della copertura scelta, anche i passeggeri. Sono assicurabili:
◾ le prestazioni sanitarie e spese, quali le spese per trattamenti terapeutici, farmaci o ricovero ospedaliero;
◾ un’indennità giornaliera durante il periodo di incapacità di guadagno;
◾ un capitale di invalidità in caso di pregiudizio alla salute presumibilmente duraturo;
◾ un capitale di decesso se la persona decede in seguito all’infortunio.
L’ esclusione più importante concerne gli infortuni sopraggiunti a persone che hanno utilizzato il veicolo per sposta- menti ai quali non erano autorizzati.
◾ Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
L’assicurazione veicoli contiene un’assicurazione di protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo in caso di controversie derivanti dal diritto contrattuale.
Dopo aver acquistato la vostra nuova macchina siete costretti a recarvi più volte al garage, perché la vettura non funziona. Il rivenditore però non ha nessuna intenzione di riprendersi la macchina. In occasione del controllo annua- le il garagista effettua tutta una serie di lavori da voi non richiesti, fatturandoli. Il valore residuo calcolato dalla socie- tà di leasing vi sembra eccessivo. Non riuscite a trovare un accordo. In questi e altri casi di diritto contrattuale i giuristi di Protekta tutelano i vostri interessi legali. In caso di conflitti d’interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario, avete il diritto di ricorrere ad un avvocato esterno a vostra scelta.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ i settori non menzionati nelle Condizioni generali e le pretese nei confronti di Protekta, dei suoi organi e di per- sone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
◾ i casi di controversie derivanti da contratti da voi conclusi a titolo professionale.
◾ Protezione giuridica per la circolazione all’estero
Se doveste subire all’estero dei danni a causa di un incidente della circolazione, la Protekta vi assiste nel procedi- mento penale o fa valere i vostri diritti nei confronti del responsabile del danno.
Se dovesse essere avviato nei vostri confronti un procedimento penale o se doveste sporgere denuncia penale nei confronti della persona che ha causato l’incidente, la Protekta paga gli onorari di un avvocato locale. Inoltre la Protekta si fa carico della cauzione penale.
Le esclusioni principali concernono la guida di un veicolo senza licenza di condurre valida nonché multe, risarcimen- ti danni o analisi del sangue.
3. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?
L’estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza e delle di- sposizioni delle condizioni generali, e eventualmente con l’aggiunta di condizioni particolari.
Le prestazioni della 24 h CarAssistance e della protezione giuridica del diritto contrattuale del veicolo sono applica- bili indipendentemente dall’estensione della copertura assicurativa da voi scelta.
4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?
Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:
◾ consulenza e assistenza sul posto tramite il vostro consulente assicurativo personale nelle vostre vicinanze;
◾ liquidazione dei sinistri sul posto tramite il servizio sinistri dell’agenzia generale nelle vostre vicinanze, in modo personale e senza complicazioni;
◾ 24 h CarAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, compresi il soc- corso e il traino in caso di panne;
◾ JurLine per informazioni giuridiche di ogni genere per telefono.
5. Quali sono i premi dovuti?
L’ammontare del premio dovuto dipende dai veicoli e dai rischi assicurati, nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge ancora un supplemento del 5% per il bollo federale e del 0,75% per la prevenzione degli infortuni come pure, nell’assicurazione responsabilità civile, l’importo secondo l’art. 76a LCStr. Il premio viene riscosso annualmen- te; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza.
Quando l’assicurazione veicoli viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo di regola la parte del premio non go- duta.
6. Quali sono i vostri obblighi più importanti?
I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d’assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d’assicu- razione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:
◾ Siete tenuti a rispondere correttamente e in modo completo alle domande alla proposta. In caso contrario siamo autorizzati ad annullare l’assicurazione in questione e, a determinate condizioni, a chiedere persino il rimborso delle prestazioni erogate.
◾ Xxxxxx annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazio- ne, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
◾ I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante diffida comporta la ces- sazione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a ver- sare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
◾ Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi apportare un’ottima assistenza in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l’importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, giusti- ficativi e altri documenti importanti.
7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?
Le prestazioni che la Mobiliare e la Protekta devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle condizioni generali e eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano in dipendenza della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.
8. Qual è la durata del contratto assicurativo e quando si scioglie il contratto assicurativo?
I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza o sul certificato di assicurazione. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si sono verificati nel corso della durata contrattuale. Qui appresso trovate le possibi- lità di rescissione più importanti:
◾ Xxxxxx revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
◾ Potete disdire l’assicurazione veicoli per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l’assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
◾ Nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel xxxxx xxx xxxxx 0 anni dopo la violazione dell’obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell’obbligo d’informare.
◾ Se noi, durante validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima disdire la parte interessata della vostra polizza. Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle pre- stazioni a vostro favore, come pure le modifiche di contributi, prestazioni o franchigie come pure l’estensione delle coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalla autorità federale.
◾ Potete disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.
◾ Se ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire l’assicurazione.
◾ Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.
◾ Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un’assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurati- vo entro 4 settimane dalla scoperta dell’assicurazione multipla.
9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati? La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:
◾ dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l’identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
◾ dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assi- curare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull’assicuratore precedente e l’andamen- to dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
◾ dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
◾ dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamen- ti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
◾ dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.
Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.
Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l’amministrazione del contratto e per la riscos- sione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l’aggior- namento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.
Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di prote- zione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.
Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l’elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d’assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell’assicurazione in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell’ambito della liquidazione dei sinistri, i dati posso- no essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicu- razione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l’elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.
Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
◾ nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell’assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
◾ nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare in- terrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell’interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.
Sussiste uno scambio di dati elettronico con gli uffici della circolazione stradale e le autorità di immatricolazione per l’emissione di attestati di assicurazione e informazioni sui detentori. La SVV Solution SA gestisce inoltre un servizio di clearing comune alle compagnie di assicurazione svizzere coinvolte. L’accesso ai dati è limitato ai dati della Mobiliare.
I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l’altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l’individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l’analisi e la valutazione dell’utiliz- zo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all’interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qual- siasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.
I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, si- stemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.
Condizioni generali Indice
Articolo Pagina
Disposizioni comuni 8
A Basi legali 8
B Conclusione dell’assicurazione 8
C Scioglimento dell’assicurazione 8
D Pagamento dei premi 9
E Obbligo di annuncio e altri obblighi 9
F Indennità e franchigia 10
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie 10
H Incarico a un terzo 10
I Foro competente 10
J Protezione dei dati 10
Assicurazione responsabilità civile 11
A Estensione dell’assicurazione 11
A1 Veicolo assicurato 11
A2 Rischi assicurati 11
A3 Prestazioni assicurate 11
B Generalità 11
Assicurazione casco 12
Articolo Pagina
24 h CarAssistance 19
A Copertura di base 19
A1 Veicolo assicurato 19
A2 Rischi e prestazioni assicurati 19
B Coperture complementari 19
B1 Veicolo assicurati 19
B2 Persone assicurate 19
B3 Rischi e prestazioni assicurati 20
C Generalità 20
Assicurazione protezione giuridica
per il diritto contrattuale del veicolo 21
A Estensione dell‘assicurazione 21
A1 Controversie assicurate 21
A2 Prestazioni assicurate 21
A3 Limitazioni delle prestazioni 21
B Generalità 21
Protezione giuridica per la circolazione all’estero (solo con copertura 24 h
CarAssistance Top) 22
A Estensione dell‘assicurazione 22
A | Copertura di base | 12 | A1 | Eventi assicurati | 22 |
A1 | Veicolo assicurato | 12 | A2 | Controversie assicurate | 22 |
A2 | Equipaggiamenti e accessori | 12 | A3 | Prestazioni assicurate | 22 |
A3 | Rischi assicurati | 12 | A4 | Limitazioni delle prestazioni | 23 |
A4 | Prestazioni assicurate | 13 | A5 | Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte | 23 |
B | Coperture complementari | 13 | B | Generalità | 23 |
C | Generalità | 14 |
Assicurazione infortuni 17
A Estensione dell’assicurazione 17
A1 Rischi assicurati 17
A2 Spese di cura 17
A3 Indennità giornaliera 17
A4 Capitale d’invalidità 17
A5 Capitale di decesso 18
B Generalità 18
Disposizioni comuni
A Basi legali
Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), il codice civile svizzero (CC) ed il codice delle obbligazioni (CO). La base legale per i rischi assicurati nel Principato del Liechten- xxxxx è la legge sul contratto d’assicurazione ivi vigente. Le re- lative disposizioni hanno la precedenza su altre disposizioni di queste condizioni generali.
B Conclusione dell’assicurazione
1 Inizio, durata e scadenza
L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga ta- citamente di anno in anno.
L’anno assicurativo inizia con la scadenza del premio an- nuo.
2 Obbligo di annuncio
Alla richiesta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comuni- care in modo corretto alla Mobiliare fatti o elementi che comportano un rischio rilevante di cui sono o devono es- sere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati in- terpellati per iscritto o in altra forma che consenta di for- nire una prova scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Sono definite rilevanti le situazioni di rischio suscettibili d’influenzare la nostra decisione in merito all’accettazione dell’assicurazione o alla stipula dell’assicurazione a con- dizioni speciali.
3 Contenuto e estensione della polizza
L’estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle condizioni generali applicabili, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.
La polizza contiene le assicurazioni desiderate, le somme d’assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.
4 Diritto di revoca
Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal mo- mento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l’ultimo giorno del termine.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio la vostra propo- sta di conclusione del contratto di assicurazione o la di- chiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.
Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.
C Scioglimento dell’assicurazione
1 Disdetta
La disdetta deve avvenire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Alla fine della durata convenuta
Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assi- curazione alla fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.
3 Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarare
Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di di- chiararci o dichiarato inesattamente un fatto comportante un rischio rilevante, violando così l’obbligo di dichiarazi- noe. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.
La disdetta mette fine al nostro obbligo di accordare una prestazione per i sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione sono state influenzate dal man- cato annuncio o dall’annuncio scorretto di un fatto o di un elemento che comportano un rischio rilevante. Le presta- zioni già versate devono essere rimborsate.
4 Nel caso di violazione dell’obbligo di informare
Voi siete autorizzati a disdire il contratto, se prima della conclusione dell’assicurazione noi non abbiamo soddi- sfatto il nostro obbligo d’informarvi.
Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.
5 In caso di assicurazione multipla
Potete annullare l’assicurazione entro 4 settimane dalla scoperta dell’assicurazione multipla se non eravate a co- noscenza della presenza di un’assicurazione multipla quando avete stipulato la polizza.
6 In caso di sinistro
Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verifi- carsi di un danno risarcibile.
Dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell’indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni as- sicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.
Voi dovete inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell’indennità, ov- vero dopo il pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.
7 Nel caso di modifica delle tariffe dei premi, del sistema dei gradi di premio e delle franchigie
Quando noi cambiamo la tariffa dei premi, il sistema dei gradi di premio o il regolamento della franchigia, noi pos- siamo esigere l’adattamento delle assicurazioni. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Se non siete d’accordo con la modifica, voi potete disdire la parte pertinente della vostra polizza o l’intera polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che xxxxxxx accettato l’adattamento.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche
a dei premi o delle prestazioni a vostro favore;
b delle imposte, delle prestazioni o delle franchigie con- cernenti le coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalle autorità.
8 Altri motivi di scioglimento del contratto
Noi possiamo disdire o rescindere l’assicurazione in caso di aumento significativo del rischio, in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un evento assicu- rato provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazio- ne intenzionale o di cumulo di assicurazioni. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene. La rescissione diventa effettiva al momento della ricezione da parte dell’utente.
Entrambe le parti possono cancellare il contratto di assi- curazione per gravi motivi. Si considera grave motivo se- gnatamente una modifica imprevedibile delle disposizio- ni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del con- tratto da parte che dà l’avviso.
D Pagamento dei premi
1 Scadenza e pagamento
I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzio- nati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza. Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, vi inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un ter- mine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il no- stro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.
2 Credito di premi per il deposito delle targhe
Se le targhe vengono depositate per almeno 14 giorni, per questo periodo il premio viene rimborsato. Per la sospen- sione e la rimessa in vigore del contratto vengono riscos- se le spese amministrative.
3 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto
Se, per una ragione legale o contrattuale, l’assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il pre- mio non goduto.
Non viene rimborsato il premio nei casi seguenti:
a voi date la disdetta dell’assicurazione in caso di sini- stro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l’assicura- zione si annulla a causa dell’estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).
E Obbligo di annuncio e altri obblighi
1 Aggravamento e cambiamento del rischio
Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, ogni variazione relativa a fat- ti rilevanti per la valutazione del rischio assicurato sui quali sono stati interpellati.
In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.
La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumento del premio a decorrere dal momento dell’aumento del ri- schio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato notificato l’aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d’accordo con l’aumento del pre- mio, può disdire il contratto entro 4 settimane per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La re- sponsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevi- mento della disdetta rispettiva.
2 Trasferimento di domicilio
Il trasferimento di domicilio all’estero deve esserci notifi- cato immediatamente. Si considera trasferimento di do- micilio la cancellazione presso le autorità competenti. L’assicurazione si estingue (ad eccezione del trasferimen- to di domilicio da e verso il Principato del Liechtenstein) alla fine dell’anno assicurativo. La copertura assicurativa decade immediatamente qualora al veicolo siano apposte targhe straniere.
3 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni
Le persone assicurate sono tenute ad osservare la dili- genza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
4 Annuncio in caso di sinistro
4.1 In casi d’emergenza (ossia assistenza dalla 24 h Car- Assistance persone e 24 h CarAssistance Top) voi ov- vero gli assicurati siete tenuti a informarci immediata- mente tramite Mobi24 SA.
4.2 In tutti gli altri casi, voi ovvero gli assicurati sono te- xxxx di informare immediatamente noi – o per la pro- tezione giuridica la Protekta, per il tramite dei seguen- ti canali:
– la vostra agenzia generale secondo xxxxxxx;
– avviso di sinistro tramite internet (xxx.xxxxxxxxx.xx o per la protezione giuridica xxx.xxxxxxxx.xx)
4.3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l’accertamento del danno e sie- te tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustifica- zione del vostro diritto all’indennità.
4.4 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l’in- tervento della Protekta, quest’ultima deve essere av- visata subito. Documenti scritti o elettronici, citazioni da parte delle autorità giudiziarie, come pure le loro decisioni devono essere trasmessi subito alla Pro- tekta.
4.5 Se si violano per colpa gli obblighi di avviso e di com- portamento, noi o eventualmente la Protekta possia- mo ridurre o rifiutare le prestazioni.
Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle cir- costanze che la violazione non è imputabile a colpa, op- pure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l’obbligo contrattuale.
5 Obbligo di limitare il danno
Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno.
6 Spese per limitare il danno
Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d’assicurazione. Se queste spese e l’indennità cumulate superano la somma d’assicurazione, esse vengono risarcite soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinate.
7 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati
Spetta a Lei richiamare l’attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» op- pure fornirla loro (consultabile al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/ assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).
F Indennità e franchigia
1 Calcolo
Noi calcoliamo l’indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali.
Procediamo nel modo seguente:
1.1 dapprima viene calcolato il valore di risarcimento op- pure il danno risarcibile;
1.2 in seguito, per ogni sinistro viene dedotta l’eventuale franchigia indicata nella polizza;
1.3 in seguito vengono calcolate le limitazioni delle prestazioni.
Un valore affettivo personale non viene preso in con- siderazione.
2 Franchigia
La franchigia convenuta contrattualmente viene dedotta per ogni caso di sinistro per il quale versiamo delle prestazioni.
Non deve essere pagata nessuna franchigia
2.1 quando noi dobbiamo versare delle prestazioni nell’as- sicurazione responsabilità civile, benché non vi sia col- pa da parte dell’assicurato;
2.2 quando nell’assicurazione casco, un danno di collisio- ne viene risarcito al 100% dalla persona responsabile o dal suo assicuratore responsabilità civile;
2.3 in caso di uso illecito, purché la sottrazione del veicolo non sia imputabile a voi;
2.4 durante le lezioni di guida impartite da un maestro conducente con autorizzazione ufficiale;
2.5 durante l’esame ufficiale di guida.
Noi richiediamo la franchigia oppure la computiamo con le prestazioni. Se entro 4 settimane dalla richiesta non vie- ne dato seguito al pagamento, venite diffidati per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffida. Se la diffida resta senza esito, il contratto si estin- gue nel suo insieme una volta trascorso il termine di 14 giorni. La franchigia verrà richiesta in ogni caso.
3 Regresso
Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando
3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l’assicurazione.
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura as- sicurativa o altre prestazioni dell’assicuratore per quanto o fin- ché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.
H Incarico a un terzo
Se Lei incarica e autorizza un terzo (p. es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (xxxxxx- ste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d’intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispetto di un termi- ne, questo s’intende rispettato con l’arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se Lei è rappresentato da un terzo in- caricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgo- no solo dopo che sono pervenute a noi.
Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipula o nell’assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possi- bile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un indennità per questa attività. Qualora desideri maggiori informazioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.
I Foro competente
In caso di divergenze d’opinioni in merito alle pretese riguar- danti questo contratto di assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni XX
0 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure
2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA a Berna.
Se il litigio concerne la protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta a Berna.
J Protezione dei dati
1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consu- lente assicurativo.
La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l’ultima versione della di- chiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
a nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell’as- sicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati rela- tivi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvol- te possono scambiarsi i dati rilevanti;
b nell’esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell’ambito di uno dei sistemi di segnala- zione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell’interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicura- zione o comunicarle ad esse.
Assicurazione responsabilità civile
A Estensione dell’assicurazione
A1 Veicolo assicurato
L’assicurazione si riferisce al veicolo menzionato nella polizza, nonché ai veicoli e rimorchi trainati o spinti da questo veicolo (anche non agganciati ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza sull’as- sicurazione della circolazione).
A2 Rischi assicurati
Sono assicurate le pretese di risarcimento danni avanzate con- tro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali per la respon- sabilità civile, in seguito a
1 ferimento o morte di persone;
2 ferimento o morte di animali;
3 danneggiamento o distruzione di cose; e segnatamente nelle seguenti situazioni:
4 in seguito all’esercizio del veicolo;
5 in seguito a incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio;
6 in seguito all’assistenza prestata dopo incidenti del veicolo;
7 nell’entrare nel veicolo e nell’uscire da quest’ultimo (per i motociclisti nel salire e scendere), nell’aprire e chiudere parti mobili del veicolo, nonché nell’agganciare e sgancia- re un rimorchio o un veicolo.
Quando in seguito a un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, sono assicurate le spese che in- combono a un assicurato e derivano da provvedimenti adegua- ti per scongiurare questo pericolo (spese di prevenzione danni).
A3 Prestazioni assicurate
Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate. Queste pre- tese sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.
Per i danni consecutivi a incendio, esplosione, energia nuclea- re, come pure per spese di prevenzione danni, la copertura è limitata a 10 milioni di franchi.
B Generalità
1 Persone assicurate
Sono assicurati il detentore del veicolo designato nella polizza e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo il diritto sulla circolazione stradale.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l’Arme- nia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 Veicolo di sostituzione
L’assicurazione è valida inoltre per il veicolo di sostituzio- ne, purché vi sia l’autorizzazione necessaria da parte delle autorità.
4 Targhe trasferibili
4.1 L’assicurazione è valida per i veicoli muniti delle tar- ghe trasferibili.
4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l’assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporanea- mente su strada aperta alla circolazione pubblica, l’obbligo di prestazione decade.
5 Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe presso l’ufficio compe- tente, l’assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicu- rati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
6 Definizione dei concetti
Il conducente abituale è la persona che conduce il veicolo il più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. Determinanti sono il numero di sposta- menti del veicolo. Quando il conducente abituale non cor- risponde a quello dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamentazione secondo l’articolo C3 delle Disposizioni comuni.
7 In caso di sinistro
7.1 Noi conduciamo le trattative con il danneggiato.
7.2 Gli assicurati non devono di propria iniziativa ricono- scere alcuna pretesa da parte del danneggiato e non devono effettuare alcun pagamento.
7.3 Se si perviene a una causa civile, la conduzione del processo deve essere affidata a noi.
7.4 La regolamentazione delle pretese del danneggiato da parte nostra è vincolante.
8 Sistema dei gradi di premio
8.1 I gradi di premio, come pure i premi, sono dipendenti dal decorso dei sinistri. Essi vengono fissati a nuovo per ogni anno assicurativo. E’ determinante se vengo- no annunciati sinistri fino a 4 mesi prima della fine dell’anno assicurativo.
8.2 Senza danni, il grado di premio viene ridotto di un grado. Quando l’assicurazione entra in vigore nei 6 mesi che precedono la fine dell’anno assicurativo, il grado di premio resta invariato per il successivo anno assicurativo.
8.3 Per ogni sinistro di responsabilità civile il grado di premio viene aumentato di 5 gradi.
Non viene effettuato alcun aumento
1 quando noi dobbiamo versare delle prestazioni benché non vi sia stata colpa di un assicurato;
2 in caso di uso illecito del veicolo, purché voi non abbiate colpa della sottrazione del veicolo;
3 quando noi non dobbiamo versare alcuna presta- zione per un sinistro;
4 quando voi rimborsate il danno da noi pagato entro 30 giorni.
8.4 Il sistema dei gradi di premio contiene i seguenti gradi:
Grado di premio | % del premio di base | Grado di premio | % del premio di base |
0 | 35 | 13 | 85 |
1 | 37 | 14 | 90 |
2 | 39 | 15 | 95 |
3 | 41 | 16 | 100 |
4 | 43 | 17 | 110 |
5 | 45 | 18 | 120 |
6 | 50 | 19 | 130 |
7 | 55 | 20 | 150 |
8 | 60 | 21 | 170 |
9 | 65 | 22 | 190 |
10 | 70 | 23 | 210 |
11 | 75 | 24 | 250 |
12 | 80 |
Non sono assicurate le pretese
a per danni materiali del detentore;
b di persone che hanno sottratto il veicolo o che sape- vano della sottrazione;
c derivanti da incidenti che subentrano in occasione di gare di velocità, rally e simili competizioni in Svizzera all’estero. Per manifestazioni di questo tipo vi è tutta- via copertura assicurativa quando l’organizzatore non ha stipulato l’assicurazione prescritta dalla legge;
d per danni al veicolo assicurato, al rimorchio, nonché per danni a cose fissate a tali veicoli oppure a cose o animali che vengono trasportati. Fanno eccezione gli oggetti che il danneggiato porta seco, come bagagli e simili;
e per danni che sono coperti in base alla legislazione sull’energia nucleare.
9 Esclusioni generali
Assicurazione casco
A Copertura di base
A1 Veicolo assicurato
Assicuriamo il veicolo menzionato nella polizza, come pure l’equipaggiamento e accessori.
A2 Equipaggiamenti e accessori
1 Automobili, motoveicoli e camper
Non è assicurata la responsabilità civile
a dei conducenti che non posseggono la necessaria li- cenza di condurre prescritta dalla legge oppure non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare queste lacune;
b di persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affida- to per corse alle quali non erano autorizzate;
c di persone che hanno sottratto il veicolo e dei condu- centi che sapevano della sottrazione;
d derivante da corse senza autorizzazione dell’autorità competente;
e derivante dal trasporto di materie pericolose, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
f per qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e altre superfici di circolazione utilizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e all’e- stero.
Secondo la legge queste limitazioni non possono esse- re opposte al danneggiato. Possiamo esigere il rimbor- so delle prestazioni versate alle persone fallibili.
Sono assicurati gli equipaggiamenti e gli accessori, per i quali deve essere pagato un sovrapprezzo, purché ne sia ammesso l’utilizzo con il veicolo assicurato nella normale circolazione stradale. Si considerano tali, per esempio, ampliamenti al veicolo per mezzo di parti montate in modo fisso (p. es. impianti audio), oppure portapacchi mobili e simili nonché modifiche ottiche per mezzo di cer- chioni e pneumatici aggiuntivi, indipendentemente dal fatto che esse siano fornite assieme al veicolo oppure sia- no state montate o acquistate successivamente.
2 Veicoli utilitari
(veicoli, escluse le automobili, i motoveicoli e i camper)
2.1 Gli equipaggiamenti e accessori sono assicurati sol- tanto quando sono menzionati nella polizza oppure se sono compresi nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo.
2.2 Gli attrezzi sono assicurati nell’ambito del valore a nuovo indicato nella polizza purché siano fissati al vei- colo o collegati allo stesso al momento del sinistro. Per i veicoli agricoli, i rimorchi sono paragonati agli attrezzi. Se voi non siete i soli proprietari dell’attrezzo di cui si parla in caso di sinistro, il nostro indennizzo per questo attrezzo è limitato al valore attuale.
3 Esclusioni generali
Non sono considerati equipaggiamenti e accessori
a supporti di suono, di dati e di immagini;
b i seguenti apparecchi se non sono incorporati nel veicolo
– apparecchi di comunicazione;
– sistema di navigazione;
– apparecchiature elettroniche di intrattenimento; c caschi, occhiali, guanti e vestiario da motociclisti.
A3 Rischi assicurati
Il modulo Casco parziale comprende l’articolo A3, cifre 1 fino a 9; il modulo Casco totale l’articolo A3, cifre 1 fino a 10.
1 Incendio
Danni dovuti a incendio, fulmine, esplosione come pure corto circuito, cioè difetti d’isolamento fra i diversi cavi elettrici che infiammano gli isolamenti dei cavi. I danni ad apparecchi e a elementi di costruzione elettronici o elettri- ci sono soltanto assicurati quando la causa non è attribu- ibile a un difetto interno. I danni al veicolo in seguito ad un’azione di spegnimento sono pure assicurati.
2 Eventi naturali
Piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, masse di terra (smottamenti), come pure danneggiamento causato dalla caduta di rocce o sassi direttamente sul veicolo. Altri dan- ni della natura sono esclusi.
3 Masse nevose
Danneggiamento causato dalla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul veicolo assicurato.
4 Furto
Danneggiamento, perdita o distruzione dovuti alla perpe- trazione o a un tentativo di furto, furto d’uso o rapina.
In caso di abuso del sistema Key-Less tramite car hacking, ci assumiamo inoltre i costi per la presentazione di prove dei danni e per il ripristino dei sistemi di chiusura fino a CHF 2000.
Non sono coperti i danni causati da appropriazione in- debita, abuso di fiducia o truffa.
5 Rottura vetri
Rottura del parabrezza, di vetri di finestrini laterali, lunotto posteriore e tetto vetrato. Sono equiparati a quest’ultimi materiali sintetici usati in sostituzione del vetro. L’enume- razione è esaustiva.
Non viene versata alcuna indennità, se la sostituzione o la riparazione non vengono effettuate oppure se le spe- se complessive del ripristino (spese di riparazione di vetri di finestrini e di altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore attuale del veicolo assicurato.
6 Collisione con animali
I danni subiti nel tentativo di evitare un animale non sono assicurati.
Danneggiamenti in seguito a collisione con animali.
B Coperture complementari
Quando sono menzionati nella polizza, i seguenti rischi e cose sono assicurati:
1 Danni al veicolo posteggiato
I danneggiamenti causati da ignoti con uso di violenza al veicolo posteggiato. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate dalla somma d’assicurazione menzionata nella polizza. Vengono indennizzati, per ogni anno di assicura- zione, al massimo due sinistri risarcibili. Ciò è valido indi- pendentemente da un cambio di veicolo e dal numero di mesi trascorsi dall’entrata in vigore del contratto.
2 Cose trasportate
Le cose personali trasportate o portate dal conducente e pas- seggeri (senza vestiario da motociclisti e caschi) sono assicu- rate al valore a nuovo se, in caso di un danno assicurato al veicolo, le cose vengono danneggiate o distrutte, rispettiva- mente se vengono rubate dal veicolo o con il veicolo.
Non sono assicurati il denaro in contanti, i libretti di ri- sparmio, le cartevalori (compresi gli assegni di viaggio, i biglietti di viaggio e abbonamenti), gioielli, articoli di commercio, valori personali di affezione e veicoli.
Le prestazioni per sinistro sono limitate dalla somma di assicurazione menzionata nella polizza.
7 Martore e roditori
Danneggiamenti di parti del veicolo causati da morsicatu- re di martore o roditori, compresi i danni conseguenti.
8 Vandalismo, malevolenza
Atti di vandalismo o malevolenza per spezzare antenne, retrovisori, tergicristallo o fregi, la verniciatura e la spruz- zatura della vettura con vernice e altri materiali, i tagli nel- la capote, foratura di pneumatici o introduzione di sostan- ze dannose nel serbatoio del carburante, nel serbatoio additivo e dell’olio. Questa enumerazione è esaustiva.
9 Caduta di aeromobili
Danneggiamento causato dalla caduta o dall’atterraggio di fortuna di aerei o di veicoli spaziali e da parti che si staccano.
10 Collisione
Danneggiamenti al veicolo causati da un evento repenti- no e violento derivante da forza esterna, p. es. collisione, urto, cozzo, ribaltamento o caduta, sprofondamento, atti di malevolenza di terzi. Torsioni in occasione delle implo- sioni, del ribaltamento o delle operazioni di carico e scari- co sono equiparate alla collisione.
A4 Prestazioni assicurate
In caso di un evento assicurato, accordiamo le prestazioni per la riparazione o per il danno totale e paghiamo le spese per
1 il recupero e il trasporto nel garage più vicino idoneo ad eseguire la riparazione, ovvero in un luogo adatto per lo stazionamento. Sono pure assicurate le spese di sosta;
2 lo sdoganamento quando il veicolo non può essere porta- to in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein in seguito all’evento assicurato;
3 la pulizia del veicolo sporcato in caso di una prestazione di soccorso (in caso di riparazione);
4 le spese per limitare il danno;
5 le spese dei pubblici pompieri, della polizia e di altre orga- nizzazioni obbligate a portare soccorso, quando voi in base a una disposizione legale siete tenuti all’assunzione di queste spese;
6 la sostituzione o la riparazione delle cose trasportate, pur- ché esse siano assicurate.
Il furto è assicurato alle seguenti condizioni:
2.1 Automobili, veicoli utilitari e camper
Le cose assicurate vengono rubate con il veicolo o dal veicolo chiuso a chiave.
2.2 Motoveicoli
Le cose assicurate vengono rubate con il motoveicolo o dai contenitori chiusi a chiave a prova di furto fissati al motoveicolo.
3 Vestiario da motociclisti e caschi
Caschi, vestiario di protezione, tute, imbottiture comprese, stivali e guanti sono assicurati al valore a nuovo contro i dan- ni di collisione e casco parziale, purché il danneggiamento, la distruzione o la scomparsa siano strettamente collegati a un incidente del motoveicolo assicurato.
Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate dalla somma d’assicurazione menzionata nella polizza.
Il furto è assicurato alle seguenti condizioni:
le cose assicurate vengono rubate con il motoveicolo o dai contenitori chiusi a chiave a prova di furto fissati al motoveicolo. I caschi sono pure assicurati se erano colle- gati al motoveicolo mediante il lucchetto del casco.
4 Stazione di ricarica elettrica
4.1 Cose assicurate
Come supplemento all‘assicurazione casco totale, assicuriamo le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (inclusi supporto, linea di alimentazione e accessori mobili della stazione di ricarica), che sono di proprie- tà dello stipulante o per un massimo pari alla sua quota di proprietà e che sono collegate in modo per- manente a uno stabile o alla relativa proprietà. Sono considerate stazioni di ricarica i dispositivi installati in modo permanente al muro (wallbox), le colonne di ricarica e le piastre a induzione.
Non sono assicurati:
– stazioni di ricarica ad uso commerciale o acces- sibili al pubblico;
– eventuali dispositivi di controllo che comunicano tra la rete elettrica e la stazione di ricarica.
4.2 Rischi assicurati
Assicuriamo i danneggiamenti e la distruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici che soprag- giungono in modo imprevisto e improvviso e che sono la conseguenza di:
1 manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali da parte di terzi sconosciuti;
2 urti, capovolgimenti, cadute, affondamento;
3 difetti di costruzione, dei materiali o di fabbrica- zione, a condizione che il produttore o il venditore non possa essere o non possa più essere ritenuto responsabile;
4 corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
5 sovraccarico;
6 Danni da animali dovuti a morsi;
7 corpi estranei;
Non sono assicurati:
a le spese che sarebbero insorte anche in assenza del sinistro per garantire il funzionamento degli stazioni di ricarica per veicoli elettrici senza guasti o la disponibilità richiesta agli stazioni di ricarica elettrica come la riparazione di guasti e i lavori di servizio, manutenzione, revisione e risanamento;
b i danni quali conseguenze dirette di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, ter- mica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione o decomposizione;
c i danni per i quali il fabbricante o il venditore sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
d i danni per i quali la impresa di servizio, manu- tenzione o riparazione sono responsabili legal- mente o in virtù di un contratto;
e i danni risultanti da un uso improprio e inade- guato, così come i danni risultanti da prove o esperimenti durante i quali la resistenza norma- le dell‘oggetto assicurato è superata;
f spese supplementari.
8 guasto a dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza.
3 il valore attuale dell‘oggetto assicurato che al mo- mento del sinistro ha più di 5 anni a partire dalla prima messa in funzione, immediatamente prima del sinistro, se l‘importo inerente alle spese di ri- pristino è superiore al valore attuale o se l‘oggetto assicurato non può essere riparato (danno totale); è considerato valore attuale, il valore a nuovo de- dotto un deprezzamento (ammortamento) equiva- lente alla durata tecnica di un oggetto, tenendo conto del genere d‘impiego dello stesso;
4 le spese di sgombero e di eliminazione che sono necessarie in seguito ad un danno coperto. Sono considerate spese di sgombero e di eliminazione quelle derivanti dallo sgombero dei resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro fino al luogo di deposito idoneo più vicino come pure la disca- rica o la distruzione.
Dalle spese inerenti il danno vengono dedotti:
a un plusvalore dovuto al ripristino per esempio in se- guito ad un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle concernenti i pezzi di ricambio oppure in seguito alla dilazione della durata tecnica di un oggetto;
b il valore di eventuali resti.
Non sono assicurati:
a le spese per l‘eliminazione di aria, acqua e terra (compresa flora e fauna) e ciò anche quando questi elementi sono frammisti alle cose assicu- rate o da essi coperti;
b le spese per modifiche, migliorie, revisioni o la- vori di manutenzione che vengono eseguiti in rapporto con il ripristino dell‘oggetto assicurato;
c un eventuale minor valore per il ripristino.
4.3
Se però tali danni secondo b provocano dei danneg- giamenti e la distruzione improvvisi e imprevisti de- gli oggetti assicurati, questi danni consecutivi sono assicurati.
Non sono assicurati in generale i danni in seguito a incendio;
b eventi naturali;
c furto con scasso / rapina / furto semplice; d acque;
e rottura di vetri.
Prestazioni assicurate
In caso di distruzione e danneggiamento degli ogget- ti assicurati indennizziamo fino alla somma d‘assicu- razione convenuta meno la franchigia concordata:
1 le spese per il ripristino dell‘oggetto danneggiato nello stato immediatamente prima del sinistro in base a giustificativi, incluse le spese doganali, di trasporto, smontaggio e rimontaggio, come pure le spese per impalcature (danno parziale);
2 il valore a nuovo della cosa assicurata che al mo- mento del sinistro non ha più di 5 anni a partire dalla prima messa in funzione, immediatamente prima del sinistro, se l‘importo per il ripristino su- pera il valore a nuovo oppure se la cosa assicurata non può più essere ripristinata (danno totale); si considera valore a nuovo l‘importo richiesto per il rimpiazzo al momento del sinistro. Si rinuncia ad una detrazione per l‘ammortamento;
4.4 Validità temporale
L‘assicurazione inizia al più presto quando le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono pronti all‘esercizio. Un oggetto è considerato pronto all‘esercizio (in stato operativo) se è stato installato professionalmente e quando dopo l‘esame di funzionamento e, per quanto previsto, dopo il periodo di prova, esso è atto al lavoro.
4.5 Validità territoriale
La copertura assicurativa è valida nel luogo in cui la stazione di ricarica è installata in modo permanente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
C Generalità
1 Copertura preventiva
Nel caso di immatricolazione del veicolo viene accordata automaticamente una copertura casco totale per i primi 30 giorni, a partire dalla validità dell’attestato (franchigia in caso di collisione CHF 1000). La copertura preventiva è accordata fino alla fine del 7° anno d‘esercizio, per i veico- li con un valore a nuovo fino a CHF 200 000.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l’Arme- nia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 Veicolo di sostituzione
Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sosti- tuzione per 30 giorni consecutivi al massimo, purché vi sia l’autorizzazione necessaria da parte delle autorità.
4 Targhe trasferibili
4.1 L’assicurazione è valida per i veicoli riportati nella po- lizza.
4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l’assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporanea- mente su strada aperta alla circolazione pubblica, l’obbligo di prestazione decade.
5 Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe presso l’ufficio compe- tente, l’assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicu- rati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
6 Definizione dei concetti
6.1 Conducente abituale
La persona che conduce il veicolo più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. De- terminanti sono il numero di spostamenti del veicolo. Quando il conducente abituale non corrisponde a quel- lo dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamenta- zione secondo l’articolo C3 delle Disposizioni comuni.
6.2 Prezzo di catalogo
Vale il prezzo di catalogo ufficiale al momento della fabbricazione del veicolo senza equipaggiamenti e ac- cessori, inclusa l’IVA. Se tale prezzo non esiste (per esempio in caso di modelli speciali) è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.
6.3 Valore a nuovo
1 Per le automobili, i motoveicoli e i camper, è consi- derato valore a nuovo il prezzo di catalogo del veico- lo come pure i relativi equipaggiamenti e accessori.
2 Per i veicoli utilitari è considerato valore a nuovo il prezzo netto al momento della fabbricazione, per il veicolo come pure per equipaggiamenti e accessori assicurati, dopo deduzione dei ribassi e esclusa l’IVA. Sono considerati veicoli utilitari tutti i veicoli ad ecce- zione delle automobili, dei motoveicoli e dei camper.
3 Se, nel caso di un veicolo diverso da un’autovettu- ra, un motoveicolo o un camper, il valore a nuovo dichiarato al momento della stipulazione della po- lizza è troppo basso, l’indennizzo viene ridotto pro- porzionalmente.
4 Per i veicoli d’epoca, è considerato valore a nuovo il valore complessivo del veicolo assicurato menzio- nato nella polizza.
5 Per le cose trasportate è considerato valore a nuovo l’importo richiesto per l’acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro.
6.4 Valore attuale
Valore del veicolo compresi tutti gli equipaggiamenti e gli accessori, considerando lo stato al momento dell’evento assicurato.
Se non si trova un accordo sul valore attuale, sono de- terminanti le tabelle e le norme per la determinazione del valore attuale e del valore commerciale di veicoli a motore e di rimorchi usati, dell’Associazione Svizzera degli esperti automobili indipendenti (ASEAI); un even- tuale danno preesistente viene portato in deduzione.
6.5 Anno d’esercizio
Il periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Le frazio- ni di un anno vengono computate proporzionalmente.
7 Abuso ripetuto di alcool, stupefacenti e medicamenti
7.1 Se voi quale persona privata oppure quale titolare di una ditta oppure quale conducente abituale dichiarato avete causato l’evento assicurato in stato d’ebbrezza (tasso di alcolemia superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l’influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di medicamenti, noi non forniamo nessuna prestazione.
Questa limitazione non è valida se ci viene provato:
1 che queste persone non hanno subito il ritiro della licenza di condurre per uno di questi eventi durante cinque anni precedenti l’evento assicurato, oppure
2 che lo stato d’ebbrezza, l’influsso di stupefacenti o l’abuso di medicamenti non hanno influenzato il ve- rificarsi e le conseguenze degli eventi.
7.2 Se l’evento assicurato è stato causato da un dipen- dente dello stipulante, fa stato la regolamentazione secondo cifra 7.1 unicamente quando questo dipen- dente conduce un veicolo dello stipulante durante più di 24 giorni in totale per anno civile. Il termine indica- to di cinque anni ha validità dalla data d’impiego.
8 In caso di sinistro
8.1 In caso di furto, si deve sporgere denuncia alla polizia e, su nostra richiesta, denuncia contro l’autore. Se un veicolo viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scom- parsa, siete tenuti a riprenderlo, dopo che siano state eseguite, a nostre spese, le riparazioni risarcibili.
8.2 In caso di danneggiamenti da parte di ignoti (per esem- pio danni di posteggio), siete tenuti, prima della ripara- zione, a darci la possibilità di esaminare il veicolo.
8.3 In caso di collisione con un animale, l’evento dev’es- sere messo a verbale dagli organi competenti (per es. polizia o guardiacaccia) o confermato dal proprietario dell’animale.
8.4 Le riparazioni possono essere eseguite soltanto con il nostro consenso.
9 Valutazione del danno
9.1 Riparazione
1 Indennizziamo le spese adeguate al valore attuale per la riparazione del veicolo, come pure dell’equi- paggiamento supplementare e degli accessori, quando non si è in presenza di un danno totale. In caso di pagamento dei costi di riparazione l‘importo ammonta ai costi di riparazione (IVA esclusa) e al massimo al valore attuale del veicolo, deduzione fatta del valore dei resti del veicolo non riparato.
2 Se viene convenuto di non eseguire la riparazione, indennizziamo per le abitazioni mobili (p. es. cam- per) unicamente la riduzione di valore. La franchigia convenuta viene dedotta.
3 Se non è possibile trovare un intesa sull‘importo dei costi di riparazione preventivati o fatturati ci riser- viamo di pretendere un preventivo alternativo di un‘officina equivalente, sulla cui base verrà erogato l‘indennizzo massimo.
4 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva ma- nutenzione come pure per i danni preesistenti e non riparati, quando la cattiva manutenzione, l’usura o dei danni preesistenti incidono sulle spese di ripara- zione o di pulizia oppure se lo stato del veicolo assi- curato risulta migliorato in seguito alla riparazione.
9.2 Danno totale
1 Quando le spese di riparazione nei primi due anni di esercizio superano il 60% del valore a nuovo e negli anni d’esercizio successivi superano il valore attua- le (tuttavia con il calcolo delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati), come pure quando il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni dalla scomparsa, paghiamo un’indennità globale secondo la seguen- te tabella:
Anno d’esercizio Indennità in %
del valore a nuovo
nel 1o anno 100%
nel 2o anno 100%
nel 3o anno 90% – 80%
nel 4o anno 80% – 70%
nel 5o anno 70% – 60%
nel 6o anno 60% – 50%
nel 7o anno 50% – 40%
oltre i 7 anni Valore attuale più il 30% di quest’ultimo
2 Nel caso sia assicurato il genere di indennizzo «Co- pertura del prezzo di acquisto» (5 anni), in deroga alla tabella degli indennizzi riportata al cpv. 1, viene indennizzato il prezzo di acquisto riportato nella po- lizza. Questo indennizzo vale per i primi 5 anni di esercizio a partire dalla data di acquisto. In seguito l‘indennizzo viene calcolato in base alla tabella ripor- tata al cpv. 1. In caso di sinistro indennizzabile dev‘es- sere presentato il contratto d‘acquisto datato. Se il contratto d‘acquisto non viene presentato, indenniz- ziamo in base alla tabella di cui al cpv. 1.
3 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva ma- nutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati.
4 In caso di veicolo sostitutivo indennizziamo il valore attuale del veicolo in caso di danno totale.
9.3 Indennità massima
Se il valore attuale più il 30% è superiore all’indenniz- zo in % del valore a nuovo secondo la tabella dei dan- ni totali di cui sopra, provvederemo a risarcire il pri- mo valore menzionato. Quando l’indennità accertata è superiore al prezzo pagato per l’acquisto del veico- lo, rimborsiamo il prezzo di acquisto. Se il prezzo d’acquisto è inferiore al valore attuale al momento del danno, rimborsiamo il valore attuale, al massimo tuttavia il valore a nuovo assicurato. Viene poi fatta la deduzione della franchigia convenuta e del valore dei resti del veicolo non riparato.
9.4 Sottoassicurazione per veicoli utilitari
Si è in presenza di una sottoassicurazione quando il valore a nuovo è dichiarato troppo basso. Indenniz- ziamo il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore a nuovo ef- fettivo del veicolo utilitario. Questa regolamentazio- ne è pure valida per i danni parziali. Per gli attrezzi fissati o dispositivi collegati al veicolo (cifra A2.2) non viene calcolata alcuna sottoassicurazione.
9.5 Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto non viene indennizzata se voi potete richiedere il rimborso della stessa all’am- ministrazione delle contribuzioni. I danni che vengono pagati in base alle spese di riparazione preventivate, non contengono alcuna imposta sul valore aggiunto.
9.6 Resti del veicolo
Dall’indennità (deduzione fatta della franchigia) vie- ne dedotto il valore dei resti del veicolo non ripara- to. Se questo valore non viene dedotto, i resti diven- tano di nostra proprietà al momento del pagamento dell’indennità.
10 Sistema dei gradi di premio
10.1 I gradi di premio, come pure i premi, sono dipenden- ti dal decorso dei sinistri. Essi vengono fissati a nuo- vo per ogni anno assicurativo. E’ determinante se vengono annunciati sinistri fino a 4 mesi prima della fine dell’anno assicurativo.
10.2 Senza danni, il grado di premio viene ridotto di un grado. Quando l’assicurazione entra in vigore nei 6 mesi che precedono la fine dell’anno assicurativo, il grado di premio resta invariato per il successivo anno assicurativo.
10.3 Per ogni sinistro di casco totale – collisione, il grado di premio viene aumentato di 5 gradi.
Non viene effettuato alcun aumento
1 quando non sussiste colpa di un assicurato e l’in- dennizzo al valore attuale viene rimborsato al 100% da una persona responsabile o dal suo assicuratore;
2 in caso di uso illecito del veicolo, purché voi non abbiate colpa della sottrazione del veicolo;
3 quando noi non dobbiamo versare alcuna presta- zione per un sinistro;
4 quando voi rimborsate il danno da noi pagato en- tro 30 giorni.
10.4 Il sistema dei gradi di premio contiene i seguenti gradi:
Grado di premio | % del premio di base | Grado di premio | % del premio di base |
0 | 35 | 13 | 85 |
1 | 37 | 14 | 90 |
2 | 39 | 15 | 95 |
3 | 41 | 16 | 100 |
4 | 43 | 17 | 110 |
5 | 45 | 18 | 120 |
6 | 50 | 19 | 130 |
7 | 55 | 20 | 150 |
8 | 60 | 21 | 170 |
9 | 65 | 22 | 190 |
10 | 70 | 23 | 210 |
11 | 75 | 24 | 250 |
12 | 80 |
11 Esclusioni generali
Non sono assicurati
a i danni d’esercizio, nonché i danni ai pneumatici e alla batteria, non dovuti a un evento casco assicurato ai sensi della cifra A3. Inoltre i danni dovuti a usura, a logorio del materiale, a scosse, a mancanza di olio o insufficiente lubrificazione, a gelo o mancanza d’ac- qua di raffreddamento, a difetti di materiale, di xxxxxx- cazione, di costruzione o di software, così come altri casi di garanzia;
b i danni di funzionamento interni di veicoli, rimorchi (in- clusi gli equipaggiamenti e gli accessori), macchinari da lavoro e attrezzature assicurati causati da danneg- giamenti che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto durante o a causa dell’operazione di lavoro o di parti del veicolo, dell’attrezzatura o della macchina in seguito a influssi violenti sia interni che esterni come per esempio un carico meccanico che si protrae nel tempo, rottura, sovraccarico, sovrapressione, depres- sione, sovracorrente, fuori giri, sovratensione nonché in seguito a cose che durante l’operazione di lavoro dall’esterno entrano nel veicolo (inclusi gli equipaggia- menti e gli accessori), nel rimorchio, nel macchinario da lavoro o nell’attrezzatura;
c il minor valore, il minore rendimento o la minor pre- stazione del veicolo nonché la perdita per mancato uso;
d i danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall’assicu- razione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confrontabili. Questa regola vale per la Svizzera e all’estero;
e i danni derivanti da una persona che guida il veicolo senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requi- siti legali;
f i danni subentrati nel commettere intenzionalmente o tentando di commettere un crimine o un delitto;
g le pretese di regresso di assicuratori responsabilità civile privata per danni cagionati a veicoli utilizzati;
h i danni subentrati durante requisizioni ordinate dalle autorità civili o militari, eventi bellici, violazione della neutralità, terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono, nonché terremoti, eru- zioni vulcaniche o di cambiamento della struttura nu- cleare dell’atomo. Tuttavia la copertura assicurativa è data se voi ovvero il conducente provate che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommos- se o tumulti) e di misure che ne conseguono, noi ri- spondiamo se voi, ovvero il conducente dimostrate in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti per evitare il danno.
Assicurazione infortuni
A Estensione dell’assicurazione
A1 Rischi assicurati
Sono assicurati gli infortuni subentrati durante l’esercizio ov- vero l’uso del veicolo, all’atto di salire e scendere, di aprire e chiudere parti mobili del veicolo, di agganciare e sganciare un rimorchio o un veicolo, di eseguire dei lavori al veicolo (per esempio piccole riparazioni, cambio ruote) come pure di porta- re soccorso in viaggio.
A2 Spese di cura
1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assu- me illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limi- tazioni d’importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 200 000 per evento assicurato.
Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:
1.1 le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o applicati da un medico o un dentista;
1.2 i medicamenti prescritti da un medico;
1.3 le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
1.4 le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
1.5 le spese per i servizi medici del personale infermieri- stico fuori di un ospedale nella misura in cui, secon- do il parere medico, esse possono ridurre o evitare la degenza ospedaliera come pure le spese per cure ambulatoriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
1.6 tutte le protesi provvisorie fino alla prima protesi de- finitiva;
1.7 le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua fun- zione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi den- tarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
1.8 detrazioni dalle spese di mantenimento effettuate dalle assicurazioni sociali prescritte dalla legge in caso di degenza in ospedale o in clinica;
1.9 le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, van- no utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).
Per ogni evento assicurato paghiamo fino agli importi massimi indicati:
1.10 metodi di cura della medicina complementare rico- nosciuti dalle casse malati, eseguiti da medici, natu- ropati, guaritori e terapeuti riconosciuti dalle casse malati, al massimo fino a CHF 5000;
1.11 gli interventi di chirurgia estetica resi necessari da un infortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
1.12 le spese per i servizi d’aiuto domiciliare, qualora sia- no giustificabili da un punto di vista medico, tuttavia al massimo per 30 giorni e CHF 50 al giorno;
1.13 l’acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopedi- che, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a contatto, fino a un massimo di CHF 5000;
1.14 le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurata in seguito a infortunio indennizzabile come anche di og- getti e di veicoli di persone private che hanno parte- cipato attivamente al recupero e al trasporto del feri- to, fino a un massimo di CHF 2000;
1.15 le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata sino a un massimo di CHF 20 000;
1.16 azioni di salvataggio fino a CHF 50 000;
1.17 azioni per il recupero della salma e per il trasporto della salma dall’estero alla Svizzera o al Principato del Liechtenstein fino a un massimo di CHF 50 000.
Non sono assicurate le partecipazioni alle spese (fran- chigie) delle casse malati.
1.18 Quando un animale domestico viene ferito nel veico- lo paghiamo il trattamento per la cura fino a CHF 2500 per animale, al massimo CHF 5000 per evento. Que- sta assicurazione è valida soltanto nelle automobili.
A3 Indennità giornaliera
1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civi- le di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del termine d’attesa.
Il termine d’attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia set- te giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro certifi- cata dal medico.
2 Incapacità al lavoro parziale
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al gra- do di incapacità al lavoro.
3 Durata delle prestazioni
La durata delle prestazioni è di 730 giorni. Viene detratto il termine di attesa concordato. I giorni di incapacità al lavo- ro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo del- la durata delle prestazioni. In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.
A4 Capitale d’invalidità
1 Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibile e duraturo della salute (invalidità), versiamo il capitale d’invalidità. Questo capitale è calcolato secon- do il grado d’invalidità e la somma di assicurazione con- venuta.
2 Il grado d’invalidità viene determinato in base alle dispo- sizioni sul calcolo dei danni di integrità della legge federa- le e dell’ordinanza sull’assicurazione infortuni (LAINF/OF). Il capitale viene versato non appena è stato fissato il gra- do d’invalidità.
3 In caso di perdita o d’incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d’invalidità vengono addizionati. Tuttavia il grado d’invalidità non può in nes- sun caso superare il 100%.
4 Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d’invali- dità è inferiore al 5%.
5 Il capitale d’invalidità è calcolato nel modo seguente:
5.1 per la parte del grado d’invalidità non eccedente il 25%; in base alla somma di assicurazione semplice;
5.2 per la parte del grado d’invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%; in base al doppio della somma di assicurazione;
5.3 per la parte del grado d’invalidità eccedente il 50%; in base al triplo della somma di assicurazione.
6 Se parti del corpo colpite dall’infortunio erano già total- mente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, cor- rispondiamo la differenza tra il capitale per la menoma- zione fisica anteriore all’infortunio e il capitale risultante dall’intera invalidità.
7 Per disturbi psichici o disturbi nervosi la prestazione d’invalidità viene accordata soltanto se è riconducibile ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall’infortunio.
8 Quando un infortunio assicurato causa una sfigurazione fisica permanente (danni estetici come per esempio cica- trici), versiamo a seconda della gravità della sfigurazione, il 10% della somma di assicurazione per la deformazione della faccia e al massimo il 5% della somma di assicura- zione per la deformazione di altre parti del corpo normal- mente visibili, a condizione che non sia stato versato un capitale d’invalidità. La prestazione ammonta al massimo a CHF 20 000.
A5 Capitale di decesso
1 Se una persona assicurata decede in seguito ad un infor- tunio assicurato, versiamo la somma assicurata per il caso di decesso agli aventi diritto.
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso.
Sono considerati aventi diritto:
1.1 il coniuge oppure il partner registrato;
1.2 in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
1.3 in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all’eredità secondo la legge.
2 Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che anticipa le spese.
3 Per gli assicurati che al momento dell’infortunio non han- no ancora compiuto i 16 anni, l’indennità ammonta al massimo a CHF 10 000.
4 Se la persona deceduta lascia due o più figli minorenni, la somma convenuta in caso di decesso aumenta del 50%.
B Generalità
1 Persone assicurate
1.1 La cerchia delle persone assicurate è menzionata nella polizza.
1.2 Le prestazioni assicurate vengono accordate per ogni persona assicurata.
1.3 La copertura è pure valida per le persone che presta- no soccorso dopo un incidente e panne del veicolo assicurato.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l’Arme- nia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 Veicolo di sostituzione
Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sosti- tuzione durante 30 giorni consecutivi al massimo, purché vi sia l’autorizzazione necessaria da parte delle autorità.
4 Targhe trasferibili
4.1 L’assicurazione è valida per i veicoli muniti delle tar- ghe trasferibili.
4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l’assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporanea- mente su strada aperta alla circolazione pubblica, l’obbligo di prestazione decade.
5 Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe presso l’ufficio compe- tente, l’assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicu- rati i danni chesi verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
6 Definizione dei concetti
6.1 Conducente abituale
La persona che conduce il veicolo più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. De- terminanti sono il numero di spostamenti del veicolo. Quando il conducente abituale non corrisponde a quel- lo dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamenta- zione secondo l’articolo C3 delle Disposizioni comuni.
6.2 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a feno- meni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all’infortunio, an- che se non dovute a un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del me- nisco, lacerazioni muscolari, strappi muscolari, rotture di tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.
Non costituiscono una lesione corporale i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applica- te in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.
7 In caso di sinistro
Siamo autorizzati a richiedere le informazioni necessarie sull’evento assicurato e su eventuali infortuni precedenti, segnatamente certificati medici e richiedere una visita da parte di un medico da noi designato. Voi, le persone assi- curate e gli aventi diritto siete tenuti a darci, in modo veri- tiero, ogni informazione sull’infortunio. I medici che han- no visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.
8 Riduzione delle prestazioni
8.1 Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli infortuni assicurati, le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo giudizi peritali.
8.2 Se il numero delle persone a bordo del veicolo supera quello consentito e risultante dalla licenza di circola- zione, le prestazioni vengono ridotte nella proporzio- ne esistente tra il numero dei posti a sedere e quello del conducente e degli occupanti.
9 Assicurazione multipla
9.1 Le spese di guarigione vengono assunte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LA- MAL, LAINF, AMF, IPG. Le spese già pagate da altri as- sicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secon- do la LAMAL o la LAINF non vengono prese a carico.
9.2 Questa disposizione è pure valida per le rispettive isti- tuzioni assicurative all’estero.
9.3 Le prestazioni vengono imputate sulle pretese in re- sponsabilità civile contro il detentore o il conducente del veicolo se quest’ultimi sono tenuti loro stessi a ri- spondere con prestazioni responsabilità civile (per esempio regresso in seguito a colpa grave).
Non sono assicurati gli infortuni
a subentrati a persone che hanno utilizzato il veicolo per corse alle quali non erano autorizzate;
b di persone che hanno sottratto il veicolo; c di persone trasportate senza permesso;
d in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall’assicura- zione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confronta- bili. Questa regola vale per la Svizzera e all’estero;
e di persone alla guida del veicolo senza essere in pos- sesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, oppure non soddisfa i requisiti legali;
f subentrati nel commettere intenzionalmente o ten- tando di commettere un crimine o un delitto;
g che sono la conseguenza di interventi dell’assicurato sulla propria persona, come anche il suicidio e la mu- tilazione volontaria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di incapacità di di- scernimento;
h in caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutralità, terrorismo, di rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono come anche in caso di terremoti, di eruzioni vulcaniche o di cambiamento della struttu- ra nucleare dell’atomo. Tuttavia la copertura assicura- tiva è data se gli assicurati provano che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disor- dini interni (violenze contro persone o cose commes- se in occasioni di assembramenti, sommosse e tu- multi) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se gli assicurati dimostrano in modo attendibile di aver preso tutte le misure per evitare il danno.
10 Esclusioni generali
24 h CarAssistance
A Copertura di base
Le prestazioni della 24 h CarAssistance sono comprese in questa assicurazione veicoli indipendentemente dalla sua estensione.
A1 Veicolo assicurato
E’ assicurato il veicolo menzionato nella polizza come pure i rimorchi trainati o spinti da quest’ultimo.
A2 Rischi e prestazioni assicurati
In caso di fuori uso del veicolo a causa di una panne, di un inci- dente, di un furto o di un danneggiamento, noi assumiamo
1 le spese per la rimessa in stato di marcia del veicolo al luogo del danno, compresi i pezzi di ricambio che normal- mente sono in dotazione nel veicolo di soccorso (escluso il costo d’acquisto delle batterie);
2 le spese di traino fino al garage idoneo più vicino;
3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
4 le spese di sosta;
5 le spese di recupero del veicolo.
Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accor- diamo per il conducente e i passeggeri le seguenti prestazioni supplementari:
6 le spese necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
7 le spese per l’uso di mezzi pubblici per il proseguimento del viaggio o per il ritorno al domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
8 le spese per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato (fino al valore attuale) al vostro domicilio o al garage del vostro domicilio, quando il veicolo è fuori uso oppure non può essere ricondotto dal conducente o da un pas- seggero.
Le prestazioni complessive sono limitate a CHF 1000.
B Coperture complementari
Con la conclusione di una 24 h CarAssistance Top, le prestazioni della 24 h CarAssistance vengono ampliate.
B1 Veicoli assicurati
Sono assicurati il veicolo menzionato nella polizza e le automobili, i motoveicoli, gli autofurgoni, nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sedere, utilizzati da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.
B2 Persone assicurate
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui nella sua economia domestica o che soggiornano fuori dalla sua economia domestica durante la settimana e che vi ritorna- no regolarmente:
1 il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulan- te, come per esempio il suo partner (concubinato);
2 le persone minorenni;
3 i figli xxxxxxxxxxx, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti e l‘atti- vità accessoria degli studenti non sono considerati come reddito derivante da attività lucrativa.
B3 Rischi e prestazioni assicurati
In caso di indisponibilità di un veicolo assicurato a causa di una panne, di un incidente, di un furto o di un danneggiamen- to, noi assumiamo
1 le spese per la rimessa in stato di marcia del veicolo al luogo del danno, compresi i pezzi di ricambio che normal- mente sono in dotazione nel veicolo di soccorso (escluso il costo d’acquisto delle batterie);
2 le spese di traino fino al garage idoneo più vicino;
3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
4 le spese di sosta fino a CHF 1000;
5 le spese di recupero del veicolo fino a CHF 5000;
6 i costi di riparazione in caso di danni agli pneumatici, montaggio e bilanciatura compresi. In caso di pneumatici irreparabili, rimborsiamo il valore attuale conformemente alla scala del grado di usura. Le prestazioni sono limitate a CHF 2000 e si applicano in modo sussidiario ad altri for- nitori di servizi;
7 le spese per cambio di serrature e la chiave di riserva in caso di perdita della chiave fino a CHF 2000;
8 le spese a titolo di anticipo, rimborsabili fino a CHF 5000 per le riparazioni del veicolo all’estero necessarie e urgen- ti. Questo anticipo delle spese deve essere rimborsato entro 30 giorni dal ritorno in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accor- diamo per il conducente e i passeggeri le seguenti prestazioni supplementari:
9 le spese necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
10 le spese per l’uso di mezzi pubblici per il proseguimento del viaggio o per il ritorno al domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
11 le spese per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato (fino al valore attuale) al vostro domicilio o al garage del vostro domicilio, quando il veicolo è fuori uso oppure non può essere ricondotto dal conducente o da un passeggero;
12 le spese per un veicolo di noleggio/di sostituzione per la durata della riparazione del veicolo assicurato. Le prestazio- ni sono limitate dalla somma di assicurazione convenuta.
Quando il conducente del veicolo non è disponibile a causa di una grave malattia, notevoli disturbi di gravidanza, gravi lesio- ni in seguito a un incidente o morte e fra i passeggeri non si trova alcun conducente, assumiamo le spese per il rimpatrio del veicolo, sino al valore attuale.
Assicuriamo le pretese per la franchigia di un danno assicurato su un veicolo a noleggio o in sharing, a condizione che il veico- lo non venga utilizzato con le targhe dello stipulante.
Le prestazioni derivanti dalla 24 h CarAssistance e della 24 h CarAssistance Top non possono essere cumulative.
C Generalità
1 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l’Arme- nia, l’Azerbaigian e il Kazakistan. La copertura «Assunzio- ne della franchigia per veicoli a noleggio o in sharing in seguito a sinistro o furto» vale in tutto il mondo.
2 Veicolo di sostituzione
Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sosti- tuzione, purché vi sia l’autorizzazione necessaria da parte delle autorità.
3 Targhe trasferibili
3.1 L’assicurazione è valida per i veicoli muniti delle tar- ghe trasferibili.
3.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l’assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
3.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporanea- mente su strada aperta alla circolazione pubblica, l’obbligo di prestazione decade.
4 Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe presso l’ufficio compe- tente, l’assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicu- rati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
5 Definizione dei concetti
Si considerano panne guasti tecnici, pneumatici danneg- giati, mancanza di carburante, rifornimento erroneo di carburante sbagliato, batterie scariche, nonché perdita o danneggiamento delle chiavi o quando le chiavi rimango- no rinchiuse. Questa enumerazione è esaustiva.
6 Limitazioni generali
Limitazioni
a Le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento a CHF 500, quando la prestazione di soccorso non viene richiesta tramite la nostra Mobi24 SA. Questa restrizione cade, quando la richiesta di prestazione di soccorso tramite la Mobi24 SA non era possibile o non si poteva pretendere.
b Veicoli di noleggio o di sostituzione vengono normal- mente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. Gli assicurati sono pertanto re- sponsabili di soddisfare questa richiesta, affinché pos- siamo fornire le nostre prestazioni secondo cifra B3.12.
c La franchigia per veicoli a noleggio o in sharing viene assunta fino a un massimo di CHF 5000 e solo per i veicoli assicurati definiti in base all‘articolo B1. La condizione per l‘indennizzo è che l‘evento sia coperto da un‘altra assicurazione e che ne risulti una franchi- gia. La copertura assicurativa vale in tutto il mondo e per la durata del noleggio riportata nella conferma di prenotazione.
7 Esclusioni generali
Non sono assicurati
a le richieste di regresso da parte di terzi;
b non sono assicurati danni causati da colpa grave del conducente;
c i danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall’assicu- razione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confrontabili. Questa regola vale per la Svizzera e all’estero;
d i danni in caso di fuori uso del veicolo derivanti da una persona che guida il veicolo senza essere in pos- sesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
e i danni in caso di fuori uso del veicolo che si verifica- no in rapporto con un crimine o delitto intenzionale o il loro tentativo;
f i danni agli pneumatici, causati da un’usura inadeguata; g il trasporto professionale di persone o di cose;
h il noleggio a titolo professionale.
Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
A Estensione dell‘assicurazione
Le prestazioni dell’assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo sono contenute in questa assicurazione veicoli, indipendentemente dalla sua estensione.
A1 Controversie assicurate
La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.
Per far valere o per respingere pretese derivanti dalla proprietà e dai seguenti contratti del Codice delle Obbligazioni: compraven- dita, permuta, noleggio, leasing, comodato, appalto, deposito, trasporto purché questi contratti riguardino un veicolo assicura- to. Questa enumerazione è esaustiva.
A2 Prestazioni assicurate
1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della JurLine di Protekta anche in casi non coperti.
2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da par- te di giuristi della Protekta.
3 Le spese seguenti nei casi coperti:
a onorari per la mediazione e gli avvocati;
b perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d’intesa con la Protekta;
c tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;
d indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciu- te all’assicurato fino a concorrenza dell’importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;
e l’incasso di un importo spettante all’assicurato, deri- vante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concor- dataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d’insufficienza del pegno;
f viaggi necessari per partecipare a udienze all’estero e per traduzioni in controversie correlate con l’estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.
A3 Limitazioni delle prestazioni
1 La Protekta non assume spese per:
a risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di re- sponsabilità civile;
b onorari per il caso di successo degli avvocati; c procedure di fallimento.
2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
a Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono conside- rate globalmente come un’unica controversia.
b Quando diverse persone assicurate possono pretende- re prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.
B Generalità
B1 Veicoli, persone e qualità assicurati
1 Lei è assicurato quale persona avente diritto del veicolo menzionato nella polizza e dei rimorchi trainati o spinti da quest’ultimo.
2 Se temporaneamente un veicolo assicurato non è funzio- nante, l‘assicurazione si estende automaticamente a un veicolo di sostituzione utilizzato al posto di quello guasto.
3 In caso di targhe trasferibili, l’assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo è valida per ambedue i veicoli.
B2 Validità territoriale e somme assicurate
La somma assicurata nei Paesi europei (esclusa la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan) e negli Stati del medi- terraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma di assicurazione ammonta a CHF 100 000.
Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.
B3 Validità temporale
1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
3 Nei seguenti casi si considera come causa: a In caso di pretese di risarcimento:
– per danni corporali: il fatto su cui è fondata la pre- stazione (infortunio, ecc.);
– per danni materiali e patrimoniali: l’evento dannoso (infortunio, ecc.);
b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l’effettiva o presunta stipula del contratto.
B4 Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe presso l’ufficio competente, l’assicurazione è valida ancora 9 mesi.
B5 Limitazioni della copertura
Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:
a ambiti non menzionati precedentemente;
b difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un’as- sicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi;
c in caso di controversie derivanti da contratti che lei conclude a titolo professionale;
d scioglimento di comproprietà e proprietà comune; e pretese che le sono state cedute per eredità, legato o
cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
f diritto di esecuzione e fallimento;
g controversie con la Protekta e i suoi organi; sono in- vece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
h controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
i controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giu- ridici dello stipulante stesso;
j se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire pre- stazioni ad una persona assicurata in una controversia;
k partecipazione a gare di velocità, rally e simili com- petizioni o allenamenti;
l contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti con contenuto illegale;
m in caso di commissione intenzionale di crimini, delit- ti o il relativo tentativo;
n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell’atomo.
Protezione giuridica per la circolazione all’estero (solo con copertura 24 h CarAssistance Top)
A Estensione dell‘assicurazione
B6 Trattamento di casi giuridici
1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarcelo immediatamente e inviarci tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, contratti, citazio- ni e decisioni) relativa al caso.
2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d’interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all’avvoca- to, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garan- zia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l’avvocato da lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresen- tanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comporta- mento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o vie- ne inoltrato ricorso senza il consenso preliminare della Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazio- ni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
– di non aver colpa del mancato adempimento agli ob- blighi di notifica o di comportamento oppure
– che la violazione non ha avuto alcun’influsso sul veri- ficarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazio- ni da noi dovute.
5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transa- zione, lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indenniz- zare interamente o parzialmente l’interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, per- ché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, lei può adot- tare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liqui- dazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest’ultima le rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
8 Se sussistono divergenze d’opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, ha la possibilità di ri- chiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale en- tro il predetto termine equivale a una rinuncia. L’arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di co- mune accordo da lei e dalla Protekta. Si applicano le di- sposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).
A1 Eventi assicurati
L’assicurazione assicurativa fa parte esclusivamente della coper- tura integrativa «24 h CarAssistance Top» e sussiste per la riven- dicazione di pretese derivanti da eventi con mezzi di trasporto privati o pubblici e da pretese derivanti dall‘uso di un veicolo assicurato.
A2 Controversie assicurate
La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.
1 Diritto del risarcimento di danni
a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di respon- sabilità civile extracontrattuale o sul diritto concer- nente l’aiuto alle vittime di reati.
b Rappresentanza nel procedimento penale, se neces- sario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali o materiali in seguito ad incidente stradale.
2 Diritto penale
Se viene accusato dalle autorità penali di aver commes- so un’infrazione.
3 Ritiro della licenza
Procedimento inerente al rilascio e alla revoca della licenza di condurre o di circolazione a seguito di una violazione del codice della strada all’estero, ad eccezione del recupero di una licenza di condurre ritirata a tempo indeterminato.
4 Diritto delle assicurazioni sociali
Controversie con istituti pubblici di assicurazione (AVS/ AI, SUVA, casse malati, casse pensioni ecc.).
5 Diritto delle assicurazioni private
Controversie con assicurazioni private.
A3 Prestazioni assicurate
1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte del- la JurLine della Protekta anche in casi non coperti.
2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
3 Le spese seguenti nei casi coperti:
a onorari per la mediazione e gli avvocati;
b avvocato della prima ora: la Protekta assume i costi di un legale fino a CHF 5000 per la sua difesa in sede penale cui ha fatto ricorso per il primo interrogato- rio. Gli acconti riscossi a torto secondo l’articolo B5 lettera c devono essere rimborsati alla Protekta;
c perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d’intesa con la Protekta;
d tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;
e indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte ricono-
sciute all’assicurato fino a concorrenza dell’importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese de- vono essere cedute alla Protekta;
f l’incasso di un importo spettante all’assicurato, deri- vante da un caso assicurato, se il debitore lo conte- sta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento op- pure di un attestato d’insufficienza del pegno;
g cauzioni da versare in sede penale (a titolo di antici- po) per evitare la detenzione preventiva;
h viaggi necessari per partecipare a udienze all’estero e per traduzioni in controversie correlate con l’estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.
A4 Limitazioni delle prestazioni
La Protekta non assume spese per:
a prestazioni finanziarie di carattere penale, segnatamen- te multe;
b risarcimento di danni e costi a carico di una persona ci- vilmente responsabile o di un assicuratore di responsa- bilità civile;
c analisi del sangue e analisi mediche in procedimenti per ebbrezza e consumo di droghe; accertamento dell’ido- neità alla guida;
d onorari per il caso di successo degli avvocati; e procedure di fallimento.
A5 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte
a La Protekta assume i costi riportati in un decreto d’accusa o in una decisione dell’Ufficio della circolazione una volta l’anno civile fino ad un importo massimo di CHF 500.
b Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate glo- balmente come un’unica controversia.
c Quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, la Protekta eroga la prestazione una sola volta.
B Generalità
B1 Veicoli assicurati
Sono assicurati le automobili, i motoveicoli, gli autofurgoni nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sede- re, utilizzati da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.
B2 Persone e qualità assicurate
La copertura assicurativa vale secondo le disposizioni se- guenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui nella sua economia domestica o che soggiornano fuori dalla sua economia domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:
– il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (concubinato);
– le persone minorenni;
– i figli xxxxxxxxxxx, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino al- cuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti e l‘attività accessoria degli studenti non sono considerati come reddi- to derivante da attività lucrativa.
B3 Validità temporale
1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
3 Nei seguenti casi si considera come causa:
a In caso di pretese di risarcimento e pretese di pre- stazioni assicurative:
– per danni corporali: il fatto su cui è fondata la pre- stazione (infortunio, ecc.);
– per danni materiali e patrimoniali: l’evento danno- so (infortunio, furto, ecc.);
– in caso di accuse di violazione dell’obbligo di noti- fica: la firma della proposta.
b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l’effettiva o presunta stipula del contratto.
c In caso di procedimenti penali e amministrativi, l’ef- fettiva o presunta infrazione.
B4 Validità territoriale e somme assicurate
L’assicurazione protezione giuridica in materia di circolazione è valida in tutto il mondo fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. La somma assicurata nei Paesi europei (esclusa la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan) e negli Sta- ti del mediterraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma di assicurazione ammonta a CHF 100 000.
Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.
B5 Limitazioni della copertura
Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:
a ambiti non menzionati precedentemente;
b difesa contro pretese di risarcimento extracontrat- tuali;
c procedimenti penali per accuse di violazione inten- zionale di prescrizioni penali. Se però un tale proce- dimento si conclude con una decisione definitiva di non luogo a procedere, d’abbandono del procedi- mento o di assoluzione, forniamo le prestazioni as- sicurate retroattivamente alla chiusura del procedi- mento. L’obbligo di prestazione decade se una tale decisione interviene in seguito a prescrizione, se è connessa con il pagamento di un’indennità all’accu- satore privato o al querelante o di spese processua- li nonché se l’accusa è di reati contro il patrimonio;
d procedimenti amministrativi in relazione a una proce- dura penale per accuse di violazione intenzionale di prescrizioni penali conformemente all’art. B5 lett. c;
e xxxxxxx contro l’onore;
f pretese che vi sono state cedute per eredità, legato o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
g diritto di esecuzione e fallimento;
h controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
i controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
j controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
k se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una con- troversia;
l partecipazione a gare di velocità, rally e simili com- petizioni o allenamenti;
m partecipazione attiva a risse e baruffe;
n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristi- ci, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della strut- tura dell’atomo.
o se siete accusati di aver guidato un veicolo senza una licenza di condurre valida o senza autorizzazio- ne. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti o che non devono esserne a conoscenza;
p se il veicolo guidato non è munito di xxxxxx xxxxxx- xx. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti o che non devono esserne a conoscenza;
q se nel corso della durata assicurativa l’assicurato viene accusato di aver guidato un veicolo in stato d’ebbrezza con un tasso alcolico minimo dell’1,6 per mille o di 0,8 mg/litro nell’aria espirata;
r se in uno dei seguenti casi la Protekta ha già fornito prestazioni una volta per la stessa persona:
– guida di un veicolo in stato d’ebbrezza;
– guida di un veicolo sotto l’influsso di droghe o medicamenti;
– elusione di provvedimenti per accertare l’incapa- cità alla guida;
s se siete accusati di aver superato la velocità massi- ma consentita (dopo deduzione del margine di tol- leranza):
– all’interno delle località: da 30 km/h;
– all’esterno delle località e sulle semiautostrade: da 40 km/h;
– sulle autostrade e le semiautostrade i cui sensi di circolazione sono separati: da 50 km/h.
B6 Trattamento di casi giuridici
1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarlo immediatamente a quest‘ultima e in- viare tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni) relativa al caso.
2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d’interessi, può scegliere e proporre un avvoca- to residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all’av- vocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l’av- vocato da Lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Pro- tekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comporta- mento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato ricorso senza il consenso preliminare del- la Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue presta- zioni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
– di non aver colpa del mancato adempimento agli ob- blighi di notifica o di comportamento oppure
– che la violazione non ha avuto alcun’influsso sul ve- rificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle presta- zioni da noi dovute.
5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transa- zione, Lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a inden- nizzare interamente o parzialmente l’interesse economi- co anziché fornire le prestazioni assicurate.
7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, Lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risul- tato da Lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest‘ultima rimborserà le spese da Lei so- stenute per il procedimento.
8 Se sussistono divergenze d’opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti, ha la possibilità di richiede- re alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L’arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comu- ne accordo da Lei e dalla Protekta. Si applicano le dispo- sizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).
xxxxxxxxx.xx 070.021.141 01.23