VALIDITA’ E INVALIDITA’
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
VALIDITA’ E INVALIDITA’
VALIDITA’
• il contratto valido è quello conforme alle regole dettate dalla legge e può produrre i suoi effetti.
INVALIDITA’
• il contratto è invalido quando non si è formato regolarmente, presenta un difetto originario per cui non può produrre i suoi effetti
• L’invalidità provoca le sanzioni della
– NULLITA’
– ANNULLABILITA’
XXXXXXX (xxx.0000 c.c.)
• L’ipotesi generale e più grave di invalidità è la NULLITA’.
• “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente” (art.1418 1°co).
• La nullità del contratto comporta la radicale inefficacia del contratto: il contratto nullo non produce effetti.
CAUSE DELLA NULLITA (art.1418 2°co)
Il contratto è nullo
1. quando manca uno dei requisit i essenziali
– Accordo: es. proposta e accettazione sono difformi
– Causa: es. compro qualcosa che è già mio
– Oggetto manca o mancano i requisiti richiesti (è impossibile/ indeterminato/indeterminabile) es. non è stabilito il prezzo
– Forma quando manca la forma richiesta dalla legge a pena di nullità
ILLICEITA’ del contratto
Il contratto è nullo se
0.xx causa, l’oggetto, una condizione sono ILLECITI
Sono illeciti se contrari
– a norme imperative: norme inderogabili
– al buon costume: regole della morale comune
– all’ordine pubblico: principi tipici della struttura politica ed economica della società
Il MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se
– è l’unico motivo che spinge le parti a concludere il contratto
– è comune ad entrambe le parti
LA NULLITA
• Il contratto nullo non produce effetti.
• Le prestazioni eseguite devono essere restituite.
• Può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse.
• Può essere rilevata d’ufficio dal giudice
• L’azione di nullità non si prescrive mai.
NULLITA PARZIALE
• Se la nullità colpisce solo una clausola la NULLITA PARZIALE importa la nullità dell’intero contratto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella clausola (prova di resistenza).
L’ANNULLAMENTO
• Il contratto è annullabile solo nei casi espressamente previsti dalle norme imperative.
• Mentre la nullità è posta nell’interesse generale l’annullamento tutela il soggetto protetto
Casi di annullabilità
• INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI
• VIZI DELLA VOLONTA’
INCAPACITA’ LEGALE
• Sono incapaci d’agire assoluti i minori e gli interdetti, incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati.
• Il contratto concluso dall’incapace è annullabile solo
– su richiesta dei genitori/tutore/curatore
– su richiesta del minore diventato maggiorenne o dell’incapace dopo la revoca della interdizione/ inabilitazione
Minore
• Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età.
• La semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’azione di annullamento.
INCAPACITA’ NATURALE
• Una persona dotata di capacità d’agire può non avere (anche solo temporaneamente) la capacità d’intendere o di volere.
• Il contratto concluso con chi non è capace d’intendere o di volere è annullabile
– se esiste un danno per l’incapace
– se l’altro contraente era in mala fede: conosceva lo stato di infermità o avrebbe potuto accertarlo con l’ordinaria diligenza
VIZI DELLA VOLONTA’
• Il contratto è annullabile se processo che ha portato alla conclusione del contratto si è svolto un modo distorto per la presenza di
– ERRORE
– VIOLENZA
– DOLO
ERRORE
• L’errore che determina l’annullamento può essere
– ERRORE VIZO/MOTIVO
– ERRORE OSTATIVO
ERRORE MOTIVO/VIZIO
• L’errore MOTIVO è una falsa conoscenza della realtà che spinge una parte a concludere un contratto che, senza errore, non avrebbe concluso.
• L’errore che rende il contratto annullabile
deve essere
– Essenziale
– Riconoscibile
ERRORE è ESSENZIALE
– quando è DETERMINANTE cioè tale per cui il contraente, se non fosse in errore, non avrebbe concluso il contratto.
ERRORE è ESSENZIALE:
– quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
– quando cade sull'identità dell'oggetto o sopra
una qualità dello stesso;
– quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che siano state determinanti del consenso;
ERRORE RICONOSCIBILE
• L’errore deve essere RICONOSCIBILE dall’altro contraente usando l’ordinaria diligenza, tenuto conto del contenuto del contratto, delle circostanze o delle qualità del contraente.
ERRORE OSTATIVO (art 1433 c.c.)
• L’errore OSTATIVO cade sulla esterna dichiarazione delle parti oppure commesso da chi è incaricato di trasmettere la dichiarazione.
• Anche nel caso di errore ostativo contratto è annullabile SOLO è riconoscibile dall’altra parte.
VIOLENZA MORALE
• Il contraente è indotto a stipulare il contratto dalla
minaccia di un male ingiusto e notevole.
• La minaccia deve essere SERIA : deve impressionare una persona sensata avuto riguardo all’età, al sesso e alla condizione della persona
• Il male minacciato può essere un male alla persona o ai beni del contraente/ dei familiari.
DOLO
• Il contraente è indotto a concludere un contratto con INGANNI E RAGGIRI dell’altro contraente o di un terzo.
• Il contratto è annullabile se i raggiri sono stati DETERMINANTI DEL CONSENSO cioè tali che, senza di essi, la parte non avrebbe concluso il contratto.
• Se il raggiro proviene da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.
DOLO INCIDENTE
• Se la parte nonostante il raggiro avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse, il contratto non è annullabile ma la parte raggirata ha il diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO.
ANNULLAMENTO
• Il contratto annullabile produce effetti fino alla sentenza di annullamento (Invalido ma efficace).
• La dichiarazione di annullamento ha effetti retroattivi tra le parti le prestazioni già eseguite vanno restituite.
• Sono salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede: se A vende a B che a sua volta rivende a C. Se il contratto tra A e B viene annullato il contratto con C resta valido.
ANNULLAMENTO
• L’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
• L’ annullamento non può essere rilevato d’ufficio.
• L’azione per la richiesta di annullamento si prescrive in 5 anni.
CONVALIDA del contratto annullabile
Il contratto annullabile può essere convalidato
• CONVALIDA ESPRESSA mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullamento e la dichiarazione che lo si intende canvalidare.
• CONVALIDA TACITA mediante comportamento concludente del contraente cui spetta l’azione di annullamento il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità.
DIFFERENZE
1. le cause
2. interesse protetto
3. Legittimazione attiva
4. Prescrizione
5. convalida
6. effetti