AC 1920
AC 1920
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Emendamento
All’articolo 8, comma 1, lettera d) capoverso art.147-bis, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo inserire all’inizio le seguenti parole: “Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,”
b) sostituire il settimo periodo con il seguente:
“Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione”.
Motivazioni
La proposta di emendamento mira a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione.
Infatti, la soluzione definita dall’articolo 8, comma 1, lettera d), attinente al risarcimento in forma specifica, offre alle imprese di assicurazione la possibilità di incidere in modo artificioso sulla dinamica di formazione dei prezzi dei servizi di autoriparazione, con inevitabili conseguenti difficoltà per gli operatori del settore. In tal senso la norma vigente potrebbe favorire, nei fatti, un comportamento palesemente vessatorio da parte delle stesse imprese di assicurazione, consistente nello scegliere preventivamente ed imporre carrozzerie “fiduciarie” – o addirittura di crearne di proprie – con la definizione di tariffe massime o di sconti in convenzione, in aperta violazione del principio di libero mercato e determinando distorsioni nelle dinamiche della concorrenza tra le imprese di autoriparazione.
In sostanza, il sistema previsto dalla norma in esame determinerebbe, nei fatti, una compressione artificiosa dei costi delle riparazioni costringendo le aziende di autoriparazione ad operare “in economia” con il rischio concreto di ridurre la qualità e l’affidabilità degli interventi di ripristino dei mezzi incidentati e pregiudicando, quindi, la sicurezza sia del danneggiato, sia della stessa circolazione stradale, che ispirano la ratio della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
La soluzione individuata con la proposta emendativa non pregiudica in alcun modo la finalità pienamente condivisibile della norma in esame, volta alla riduzione dei costi
dell’assicurazione RC Auto, ma, anzi, intende rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori contemperandole con la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione. In tal senso la soluzione che si propone mantiene integra la facoltà delle imprese di assicurazione di effettuare il risarcimento in forma specifica e di ridurre l’entità dei premi assicurativi tenendo conto delle condizioni di maggiore affidabilità e sicurezza dei veicoli circolanti e della conseguente riduzione degli incidenti stradali.
Inoltre, occorre evidenziare che la soluzione prospettata dalla norma in esame produrrebbe certamente un eccezionale aumento di contenzioso relativo alla determinazione del costo presunto che l’assicuratore avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante autoriparatore convenzionato. Infatti, la quantificazione del danno da risarcire, in assenza di parametri tecnici, oggettivi e condivisi, verrebbe affidata alla stessa impresa di assicurazione determinando un evidente conflitto di interessi.
Invece, la proposta di emendamento prevede l’accordo preventivo sulla valutazione del danno da risarcire fra impresa assicuratrice ed impresa di autoriparazione e mantiene ferma l’emissione della fattura a consuntivo della riparazione effettuata dall’impresa medesima. Tale sistema, garantendo reali condizioni di trasparenza e correttezza sul piano fiscale, da una parte consentirebbe l’emersione del lavoro nero con il recupero di risorse fiscali e contributive a vantaggio dello Stato e della collettività, e dall’altra costituirebbe un presupposto per la tutela dell’interesse pubblico all’efficienza ed alla sicurezza del parco auto circolante.
TESTO del Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica
1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente, In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si
applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
AC 1920
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Emendamento
All’articolo 8, comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al punto 1) sopprimere le seguenti parole: “al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e ”;
b) al punto 2 sopprimere le parole “o in sua mancanza allo spirare del temine di novanta giorni di sospensione della procedura”.
Motivazioni
La proposta di emendamento di cui alla lettera a) è mirata a ripristinare il termine di cinque giorni non festivi previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni a disposizione dell’Assicuratore per eseguire l’ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire “in tempo reale”. L’innalzamento del termine a dieci giorni non festivi, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera e), oltre che ingiustificato, produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire un bene deperibile, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo incidentato per un tempo doppio rispetto alle reali necessità, senza un apprezzabile vantaggio per l’Assicuratore. Infatti questo doppio sacrificio imposto al riparatore e al danneggiato si potrebbe tradurre in un aggravamento del danno da risarcire derivante dal fermo tecnico del veicolo, con conseguenze opposte alle finalità perseguite dalla norma in esame.
La proposta di emendamento prevista dalla lettera b) è diretta a sopprimere il prolungamento del termine per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle “determinazioni conclusive” dell’Assicuratore in merito alla richiesta di risarcimento: tale prolungamento appare illogico in quanto all’omissione di un atto obbligatorio per l’Assicuratore si farebbe conseguire una dilatazione ingiustificata e dannosa dei termini processuali compromettendo il diritto di accesso al giusto processo da parte del danneggiato.
TESTO del Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte
e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e1 il sesto periodo è soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
1 La proposta di emendamento è tesa a mantenere l’attuale formulazione dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private
AC 1920
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Emendamento
All’articolo 8, comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: “Art. 150-ter (Cessione del credito)”
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: “La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all’imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione . “
Motivazioni
La proposta di emendamento mira a sopprimere il divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f), in base al quale è facoltà dell’impresa assicuratrice di prevedere che il diritto al risarcimento dei danni non sia cedibile a terzi senza il proprio consenso. Tale facoltà comporta una ingiustificata e grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute e disciplinate dal Codice Civile (articoli 1260 cc e seguenti) e attribuisce indebitamente alle imprese di assicurazione una posizione del tutto inopportuna di maggior forza contrattuale.
Pertanto si intende proporre un meccanismo del tutto diverso diretto a disciplinare in senso positivo il diritto di cessione del credito che sia idoneo ad escludere che l’entità del risarcimento possa lievitare a causa della cessione medesima.
Infatti si prevede che in caso di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati sia versata direttamente all’imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione.
La soluzione individuata con la proposta emendativa non pregiudica in alcun modo la finalità pienamente condivisibile della norma in esame, volta alla riduzione dei costi dell’assicurazione RC Auto, ma, anzi, intende rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori contemperandole con l’autonomia contrattuale. In tal senso la soluzione
che si propone mantiene integra la facoltà delle imprese di assicurazione di ridurre l’entità dei premi assicurativi garantendo, in caso di cessione del credito, reali condizioni di trasparenza e correttezza sia sul piano fiscale, che sotto il profilo contrattuale.
TESTO del Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte
f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento Cessione del credito
1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all’imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».