ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
BNC-FI|09/02/2022|CONVENZIONI ITALIA 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (C.F.80019550484, di seguito denominata BNCF, con sede in xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx, rappresentata dal suo direttore dottor Xxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 03/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede della BNCF
E
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (C.F. 80023870480), di seguito denominato OPD, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx 00 x Xxxxxxx, rappresentato dal Soprintendente xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Prato il 01/07/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’OPD
di qui in poi denominate "Parti”
VISTI
- il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche, concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e ss.mm.ii;
- il DPCM 169/2019 recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e ss.mm.ii.;
- il DL 22/2021 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
- la nota prot.n. 988 del 28.01.2022 con la quale la DG XXXX autorizza lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
CONSIDERATO
- che la BNCF, istituto del Ministero della Cultura afferente alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, dotato di autonomia speciale, custodisce in circa 135 km lineari di scaffalature il patrimonio librario della Nazione (tra volumi a stampa, periodici, incunaboli, manoscritti, opuscoli, autografi, libri d’artista), cui si aggiungono 12 tera byte di risorse digitali o digitalizzate ed è quindi un importante punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale, in particolare per ciò che concerne le discipline bibliografiche, biblioteconomiche, paleografiche e codicologiche;
- che la BNCF ha tra suoi compiti istituzionali la conservazione e la tutela del patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione, lo svolgimento di ricerche e studi e l’attuazione delle procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
- che la BNCF assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- che la BNCF promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell’ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali e presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone;
- che presso la BNCF opera un Laboratorio di restauro, nato dopo l’alluvione del 1966;
- che l’OPD è un istituto del Ministero della Cultura afferente alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali dotato di autonomia speciale che svolge attività operativa, di formazione e di ricerca nel campo della conservazione e del restauro, articolato in 11 settori di restauro tra cui quello denominato “Materiali cartacei e membranacei”, la cui competenza si estende anche all’intero ambito del settore di competenza 10 - Materiale fotografico, cinematografico e digitale – come definito dall’art. 182, allegato B del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
- che presso l'OPD opera una Scuola di Alta Formazione e Studio che rilascia un diploma equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico classe LMR02 in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, abilitante all'esercizio della professione di restauratore, i cui corsi sono articolati in Percorsi Formativi Professionalizzanti (PFP) ai sensi del DM 26 maggio 2009 n.87, allegato B, compreso il PFP 5, “Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale”;
- che l'OPD svolge inoltre ulteriori attività formative e di aggiornamento, rivolte a enti pubblici e soggetti privati (in questo caso dietro specifica richiesta) operanti nel settore del restauro e della conservazione, in Italia e all'estero;
- che è pertanto interesse delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria, con particolare riferimento agli ambiti di competenza di ciascuna
TUTTO CIO’ CONSIDERATO E PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo
ART.2 Finalità
La BNCF e l’OPD, come sopra rappresentati e domiciliati, convengono di collaborare, in modo coordinato e integrato con le rispettive strutture, sulla base delle competenze presenti all'interno dei due organismi nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ad attività di ricerca, didattica, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possano essere di comune interesse, con particolare riferimento alla conservazione dei beni bibliografici e dei beni indicati nel Percorso formativo professionalizzante n.5 (Materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale), così come previsto nell’allegato B del DM. 87/2009, nonché nell’art. 182, allegato b, del DLgs 42/2004.
ART. 3 - Ambiti di intervento e impegni delle Parti
In particolare, le Parti concordano che la collaborazione potrà riguardare:
• attività di ricerca, inclusa la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
• progettazione ed esecuzione di interventi di conservazione e restauro, riguardanti singoli oggetti e/o gruppi di materiali secondo progetti di fattibilità concordati di volta in volta mediante specifici accordi, anche con enti terzi;
• gestione delle emergenze;
• attività formative, anche in collaborazione con terzi e per conto di altri soggetti pubblici o privati;
• attività di indagine tecnico scientifica, conservazione e restauro su singoli oggetti e/o gruppi di materiali delle collezioni della BNCF, anche nel contesto di attività didattiche presso la Scuola di Alta Formazione e studio operante presso l’OPD o di altre iniziative formative, previo accordo tra il laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale e l’OPD;
• azioni di aggiornamento professionale e scambi di esperienze tra il Personale tecnico- scientifico dell'OPD e della BNCF;
• attività di divulgazione (seminari, laboratori, conferenze, mostre etc…).
La BNCF si impegna a condividere le proprie competenze in relazione a tutte le suddette attività di collaborazione. Nel merito delle attività formative, sulla base di accordi che verranno presi dalle due istituzioni, la BNCF potrà mettere a disposizione i propri locali per lo svolgimento delle attività didattiche della SAFS, nell'ambito di insegnamenti che verranno concordati in base ai programmi didattici della Scuola.
L'Opificio delle Pietre Dure si impegna a sua volta a mettere a disposizione le sue competenze scientifiche e professionali nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di comune interesse; si impegna altresì a mettere a disposizione i suoi locali e le sue attrezzature per eventuali incontri e seminari.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo si intende autorizzato l’accesso del personale tecnico scientifico di OPD e BNCF alle reciproche sedi e strutture previo preavviso.
Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo, nel rispetto reciproco delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
Ogni altra questione inerente lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 del presente Accordo e qui non espressamente citata sarà concordata tra le parti con il massimo spirito di collaborazione, avendo come obiettivo il superiore interesse della migliore conservazione delle opere e della qualità dell’offerta formativa.
ART. 4 Modalità di gestione dell’accordo
Le Parti programmano periodiche riunioni nel corso delle quali esaminare i vari aspetti in cui può concretarsi la collaborazione finalizzata secondo il tenore del precedente articolo e si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per ogni aspetto e necessità nel corso del lavoro didattico e scientifico e a determinare i perfezionamenti che risultassero più opportuni per il funzionamento dello scambio, favorendo la comunicazione e l'informazione di progetti di ricerca e di iniziative culturali in corso nelle due istituzioni. Per ogni specifico intervento la direzione scientifica dell’attività progettuale e di ricerca e la direzione operativa ed organizzativa saranno sostenute dalla BNCF e dall’OPD.
ART. 5 Responsabili per l’attuazione dell’accordo
Per l'applicazione della presente convenzione OPD e la BNCF saranno rappresentati dai firmatari del presente atto e/o da propri delegati; si concorda altresì che potranno essere nominati uno o più rappresentanti che esamineranno gli aspetti su esposti e proporranno le azioni da intraprendere per l'attuazione dei progetti scientifici.
ART. 6 - Documentazione, valorizzazione, diritti d’uso
Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze che conseguiranno dallo svolgimento delle attività di ricerca sono di proprietà della BNCF e dell’OPD non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle parti. Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative condotte congiuntamente rimane di proprietà dell'istituzione che lo ha fornito, e non potrà essere utilizzato senza il consenso dell'istituzione cui appartiene. Le diverse forme di
divulgazione, presentazione e valorizzazione delle attività di cui all’Art. 3 del presente Accordo dovranno essere preventivamente concordate. La BNCF e l'OPD si impegnano congiuntamente a pubblicizzare le attività svolte attraverso pubblicazioni scientifiche, partecipazione con relazioni a convegni, seminari e fiere di settore, allestimento di mostre, comunicazioni sui rispettivi siti web istituzionali e social network. In ogni caso la BNCF e l'OPD si impegnano a scambiarsi reciprocamente la documentazione inerente tali attività gratuitamente e a semplice richiesta al fine della completezza dei propri archivi.
ART. 7 – Recesso
Le Parti potranno recedere dal presente protocollo in ogni momento, con preavviso di tre mesi notificato mediante lettera raccomandata o PEC. In ogni caso, nessuna delle Parti contraenti potrà pretendere dall’altra il risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi interessi. Lo scioglimento del presente atto non produce effetti automatici su eventuali rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
ART. 8 - Modifiche e integrazioni
Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata da ciascun sottoscrittore.
ART. 9 - Controversie
Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.
ART. 10 - Durata
Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.
Per l'Opificio delle Pietre Dure
FirmDaotottd.igMitalamrecntoe dCa:iaCItAtTiTI XXXXX Xxxxxx: Firmato digitalmente
Luogo: Xxxxx Xxxxxx - OPD Data: 08/02/2022 12:50:39
Firenze,
Per la Biblioteca Nazionale
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Firenze
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxxx Xxxx
Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Data: 08/02/2022 11:30:15