SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER A.S.I.S. (ANNI 2018-2024)
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 4
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 6
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante. Pagamento dei premi assicurativi 6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 8
Art. 7 – Durata del contratto 8
Art. 8 – Importo del contratto 8
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 9
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto. Condizioni per il passaggio di incarico da un Broker ad un altro 9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 9
Art. 13 – Responsabilità del broker 9
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 10
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 10
Art. 17 – Subappalto 11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 11
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 11
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati 12
Art. 22 – Sicurezza 12
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 12
Art. 24 – Proprietà dei prodotti 12
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 26 – Polizza assicurativa del Broker 14
Art. 27 – Obblighi assicurativi 14
Art. 28 – Penali 14
Art. 29 – Risoluzione del contratto 15
Art. 30 – Recesso 16
Art. 31 – Definizione delle controversie 16
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 16
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità 17
Art. 34 – Spese contrattuali 17
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 17
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione 17
Art. 37 – Norma di chiusura 18
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, affida a (di seguito denominato Broker
o Appaltatore), che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il servizio di brokeraggio per A.S.I.S. per il periodo 1.1.2018-31.12.2024.
2. A.S.I.S. si propone di perseguire una corretta gestione del rischio e le coperture assicurative con l'assistenza di un soggetto abilitato all'attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209. L'Appaltatore avrà il compito di presentare e proporre prodotti assicurativi, prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività per la conclusione dei contratti e collaborare alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati da A.S.I.S..
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso gli uffici dell'Appaltatore ed in rapporto con l'Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S..
2. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di Broker assicurativo ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 a favore di A.S.I.S.. In dettaglio il servizio comprende le seguenti principali prestazioni:
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi, attinenti al complesso delle attività facenti capo ad A.S.I.S., azienda speciale del Comune di Trento affidataria del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, in qualità di:
i. soggetto gestore/conduttore di impianti sportivi di proprietà di terzi e di altri immobili pubblici aperti al pubblico spettacolo;
ii. soggetto erogatore di servizio pubblico a tariffa e di servizi a prezzo di mercato;
iii. soggetto organizzatore di attività ludico-motorie e eventi/manifestazioni sportive;
iv. soggetto gestore, a qualsiasi titolo, di servizi e di immobili per conto di soggetti terzi anche diversi dal Comune di Trento e anche con personalità di diritto privato;
v. soggetto titolare di pubblici esercizi (impianti natatori, esercizi di vicinato e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
vi. soggetto proprietario di beni mobili iscritti a pubblici registri e non;
b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti;
c) elaborazione, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, di una proposta di programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative limitando, nel contempo, i costi a carico di A.S.I.S.;
d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato, delle esigenze di A.S.I.S. e della giurisprudenza anche contabile, nonché a seguito di sopravvenute normative e dell’approvazione del programma assicurativo individuato dal Broker;
e) collaborazione nella predisposizione di capitolati speciali di gara per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire ad A.S.I.S. l’indizione e l’espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze di A.S.I.S.;
f) assistenza e consulenza nelle fasi di espletamento delle procedure di gara e/o nella formazione e sottoscrizione dei contratti assicurativi per scambio di corrispondenza commerciale, nonché assistenza e consulenza nella valutazione delle offerte di assicurazione, ferme restando in capo ad A.S.I.S. l’autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di integrazione e aggiornamento dei contratti assicurativi (quali atti di regolazione premio, atti di quietanza, formulazione di disdette, atti di variazione, appendici di precisazione…);
g) assistenza e consulenza nella gestione delle azioni per risarcimento danni verso terzi, ove espressamente richiesto da A.S.I.S.;
h) assistenza e consulenza nella verifica delle garanzie prestate da terzi ad
A.S.I.S. (polizze assicurative RCT-RCO, polizze furto, fideiussioni a garanzia di contratti di appalti di servizi, lavori e forniture), ove espressamente richiesto da A.S.I.S.;
i) assistenza nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento valori assicurati e normativa, segnalazione preventiva scadenze polizze e premi, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, etc.) nonché pagamento dei premi per conto di A.S.I.S.;
j) trattazione delle pratiche relative ai sinistri, attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento dell’incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti di A.S.I.S. che dei terzi danneggiati. In particolare, in detta attività si intendono comprese:
i. l’analisi dell’accaduto;
ii. l’inoltro all’assicuratore della denuncia;
iii. la richiesta di ulteriore documentazione necessaria;
iv. l’informazione e la comunicazione a eventuali terzi della procedura;
v. l’intrattenere rapporti con gli assicuratori, i periti, i liquidatori e i danneggiati;
vi. la cura del fascicolo e la gestione del procedimento al fine della definizione;
k) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati, indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine e report sull’andamento dei sinistri;
l) elaborazione, a richiesta, di un report semestrale sull’andamento dei sinistri;
m) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei quadri, dei dirigenti, degli amministratori e dei revisori di A.S.I.S. che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di ruolo, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali e con premio a carico dei singoli assicurati, in vari settori di rischio (vita – infortuni – invalidità permanente – RCA – ARD – RCT – RC patrimoniale – RC professionale) ivi compresa l’attività di informazione attraverso riunioni e documentazione informativa.
3. Si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere alla data di indizione della trattativa previo confronto concorrenziale, con relative scadenze e premi:
RAMO | SCADENZA | PREMIO AN- NUO LORDO |
ALL RISKS INCENDIO* | 31.12.2017 | € 5.753,83 |
ALL RISKS ELETTRONICA* | 31.12.2017 | € 2.664,00 |
FURTO | 31.12.2017 | € 2.925,01 |
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI* | 31.12.2017 | € 12.000,00 |
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE | 31.12.2017 | € 6.601,50 |
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE TECNICI** | 30.06.2018 | € 2.689,50 |
TUTELA LEGALE* | 31.12.2017 | € 5.726,00 |
INFORTUNI AMMINISTRATORI e DIRIGENTE | 31.12.2017 | € 1.650,10 |
VITA IP DIRIGENTI* | 31.12.2017 | € 2.010,52 |
AUTO RISCHI DIVERSI* | 31.12.2017 | € 1.500,00 |
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO / INCENDIO (nr. 16 po- lizze) | 31.12.2017 | € 10.245,50 |
TOTALE | € 53.765,96 | |
* premio soggetto a regolazione annuale | ||
** premio in parte sostenuto dagli assicurati |
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e nell'esclusivo interesse di A.S.I.S..
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Appaltatore si impegna a:
garantire la trasparenza nei rapporti con le Imprese di assicurazione titolari dei contratti assicurativi con A.S.I.S.;
mettere a disposizione di A.S.I.S. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
indicare un referente per il contratto con A.S.I.S..
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante. Pagamento dei premi assicurativi
1. Le Parti convengono esplicitamente che restano in capo a A.S.I.S. l’autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di integrazione e aggiornamento dei contratti assicurativi (quali atti di regolazione premio, atti di quietanza, formulazione di disdette, atti di variazione, appendici di precisazione…).
2. Entro i limiti di cui al comma precedente, A.S.I.S. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Imprese di assicurazione.
3. A.S.I.S. provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker dà luogo a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
4. Il Broker si impegna a rilasciare ad A.S.I.S. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Imprese di assicurazione debitamente quietanzate.
5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all’Impresa di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
6. A.S.I.S. si impegna a:
non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di A.S.I.S., con le Imprese di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
indicare espressamente, in ciascuna procedura ad evidenza pubblica, la percentuale della provvigione che l’Impresa di assicurazione aggiudicataria corrisponderà al Broker;
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“,
come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) le norme del codice civile;
i) il D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private".
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362- 1371 del codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a.1) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.2) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha inizio dal 01/01/2018 e scadenza il 31/12/2024. In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del semestre successivo, ferma restando la durata complessiva del contratto.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 8 – Importo del contratto
1. I compensi del Broker sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi, corrisposti al Broker dalle Imprese di assicurazione. Nulla sarà dovuto da A.S.I.S. al Broker per le attività previste dal presente contratto né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
2. Al riguardo si precisa che il Broker non potrà chiedere alle Imprese di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara per ciascun ramo.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativo.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto. Condizioni per il passaggio di incarico da un Broker ad un altro
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di passaggio dell’incarico da un Broker ad un altro, ove l’incarico sia conferito in via esclusiva, al Broker cessante competono:
a) le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico;
b) le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
c) le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata;
d) in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l’incarico al Broker cessante, le provvigioni, in misura del cinquanta per cento, spettano al Broker cessante solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante;
e) la “clausola Broker” riportata nelle polizze oggetto del passaggio sarà modificata su richiesta di A.S.I.S., dalla data di decorrenza dell’incarico del Broker subentrante, senza necessità di acquisire il consenso del Broker cessante.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 13 – Responsabilità del broker
1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare per A.S.I.S.; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di A.S.I.S. competenti, dei dirigenti, dei quadri o funzionari preposti al servizio.
2. Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.
3. A.S.I.S. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per cause imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker..
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la
medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 17 – Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’appaltatore, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio- lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto.
2. A tale proposito l’appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 2 (due) mesi prima della scadenza naturale del contratto, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
1. ...omissis.....
Art. 22 – Sicurezza
2. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 24 – Proprietà dei prodotti
1. ...omissis.....
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplicaficativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Manuale operativa privacy di A.S.I.S., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per A.S.I.S.;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Manuale operativo privacy" di A.S.I.S.;
r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Art. 26 – Polizza assicurativa del Broker
1. Il Broker aggiudicatario dovrà presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto e successivamente a cadenza annuale, copia della polizza di assicurazione prevista dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 che coprano il rischio di responsabilità professionale per l’intera durata contrattuale.
Art. 27 – Obblighi assicurativi
1. ...omissis.....
Art. 28 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata la penale di Euro 5,40 per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 100,00.
3. In relazione agli impegni assunti dal broker in fase di presentazione dell’offerta tecnica e che diverranno automaticamente impegni contrattuali dell’Appaltatore, per ogni 7 giorni (e multipli di sette) di ritardo nella consegna rispetto ai termini descritti in offerta sarà elevata una penale di Euro 50,00.
4. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 29 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente contratto;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente contratto;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 5, del presente contratto;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
4. Il contratto sarà oggetto di automatica risoluzione ove alla data del 01.01.2018 non abbia disposto il rinnovo del contratto di servizio che regola i rapporti tra
A.S.I.S. e detto Comune.
Art. 30 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 31 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con A.S.I.S. identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a A.S.I.S. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a A.S.I.S.”.
3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7177590EA1.
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a A.S.I.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 34 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 37 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.