CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI ROTTOFRENO
Allegato “ C”
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI ROTTOFRENO
E
LA DITTA
PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI ALL’INTERNO DEL NIDO D’INFANZIA “LA COCCINELLA” DI
SAN NICOLO’.
Oggi del mese di dell’anno 2011 , presso la sede del Comune di Rottofreno , Xxxxxx Xxxxxxx 0 ,
XXXXXXXX
- che con deliberazione di Giunta Municipale n° del , esecutiva, il Comune di Rottofreno ha approvato la stipula del presente contratto di comodato d’uso gratuito;
Tra il Comune di Rottofreno,– codice fiscale 00228700332 – con sede legale in Rottofreno (PC), Piazza Marconi n.2 , rappresentato dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona , nato a Piacenza il 24 gennaio 1961 e domiciliato per la carica presso l’Ente Locale medesimo, all’uopo delegato con decreto del Sindaco n ° 20 del 30/06/2011 - Comodante ;
e la ditta rappresentata dal Direttore / Responsabile sig.
,nato a il , residente in via
– Comodatario ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Comune di Rottofreno concede in uso i locali di proprietà comunale siti in via XXV Aprile a San Nicolò facenti parte del Nido d’infanzia “La Coccinella “individuati nell’allegata planimetria con la lettera “B“, alla Ditta allo scopo di gestire la sezione lattanti a seguito di gara espletata in data unicamente nel seguente orario:
GIORNI FERIALI dalle 7,30 alle 16,00 .
L’attività avrà inizio dal 1 ottobre 2011 e seguirà il calendario scolastico, prolungandosi fino al 30 giugno 2012. Successivamente, riprenderà il 1 settembre 2012 e terminerà il 30
giugno 2013.
Il Comodatario utilizzerà i locali concessi esclusivamente per le attività sopraccitate .
Il Comodante continuerà ad utilizzare i restanti locali facenti parte dell’immobile di cui sopra per la gestione delle sezioni semidivezzi e divezzi.
Art. 2
La cessione in uso a titolo di comodato è gratuita.
Essa ha una durata di anni 2 (due ) a partire dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza del presente contratto, il bene immobiliare ricevuto in uso dovrà essere restituito al Comodante , nella medesima condizione di quella in essere all’atto della stipulazione del presente contratto, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Il Comodatario si obbliga ad utilizzare i locali ricevuti in comodato con cura e diligenza del buon padre di famiglia e a non destinare gli stessi ad altro uso che non sia quello per il quale il presente contratto è stipulato.
In caso di mancato adempimento del Comodatario agli obblighi sopra descritti, il Comodante ha facoltà di chiedere l’immediato rilascio dei locali, oltre all’eventuale risarcimento di danni ove sussistenti a causa dell’inosservanza predetta.
Art. 3
Sul Comodante graveranno le spese concernenti la straordinaria amministrazione e manutenzione del bene oggetto dal presente contratto.
A tal proposito, all’occorrenza, il Comodatario dovrà permettere il compimento di tutte le operazioni necessarie a mantenere l’immobile in condizioni d’uso, con esclusione di quelle di ordinaria manutenzione , le quali resteranno a carico del Comodatario .
Il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie dallo stesso effettuate per servirsi della cosa. Egli ha però diritto ad essere rimborsato delle spese di carattere straordinario sostenute per la conservazione della cosa, ove queste fossero state da lui affrontante per comprovate ragioni di necessità ed urgenza, tempestivamente comunicate al Comandante nei consueti modi di legge.
In caso di deterioramento o deperimento di quanto oggetto del presente contratto il Comodatario è responsabile qualora egli non abbia adottato misure idonee ad evitare il danno, ove prevedibile.
Il deterioramento dei beni per il solo effetto dell’uso per il quale essi sono stati consegnati in comodato e senza colpa del Comodatario, non comporta responsabilità alcuna a carico del Comodatario.
Art.4
L’apertura, la pulizia, il riordino e la chiusura dei locali di cui sopra , sono a carico del Comodatario .
Inoltre essendo i locali oggetto del Comodato , all’interno di edificio composto da spazi di uso comune con il Comodante , quali ingressi personale e utenza , tunnel corridoio interno , spazi verdi esterni , lavanderia, bagni spogliatoio personale , risulta a carico anche del Comodatario la pulizia e la manutenzione ordinaria dei medesimi , individuati nell’allegata planimetria con la lettera “C”, da effettuarsi in collaborazione con il personale comunale in servizio nei locali esclusi dal Comodato .
Art. 5
Le spese relative al consumo di acqua, luce e gas dei predetti locali, sono a carico del Comune di Rottofreno.
Art. 6
Il Sig. , a nome della Ditta si assume la
responsabilità per qualsiasi danno a cose e a persone che dovessero verificarsi durante l’orario di utilizzo dei locali (come specificato all’art. 1 ).
Art. 7
Prima di dar corso all’utilizzo dei locali, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Rottofreno Sig. Xxxxxxx Xxxxxx e il Sig. , faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e delle attrezzature medesime .
Eventuali danni conseguenti all’uso saranno accertati, al momento della cessazione dell’uso dei locali e delle attrezzature, in contraddittorio tra le due persone sopra indicate.
Inoltre , verrà sottoscritto apposito accordo sull’utilizzo e pulizia degli spazi comuni di cui all’art. 4.
Art. 8
Qualsiasi intervento che modifichi l’attuale stato dei locali dovrà essere preventivamente comunicato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona , Sig. Xxxxxxx Xxxxxx che provvederà eventualmente a fornire apposita autorizzazione.
Art. 9
Il presente accordo è valido dal 1 ottobre 2011 fino al 30 giugno 2013 .
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto, si rinvia agli artt. 1803 e seguenti del c.c., in quanto applicabili.
Previa lettura il presente atto viene confermato e sottoscritto dalle parti.
Il Responsabile del La Ditta Settore Servizi alla Persona
del Comune di Rottofreno Xxxxxxx Xxxxxx