Circolare notiziario n. 9 del 5 settembre 2016
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
Circolare notiziario n. 9 del 5 settembre 2016
Pag. 2 |
Pag. 3 | ||
APPROFONDIMENTI | Pag. 4 |
STRUMENTI OPERATIVI | | Pag. | 5 | |
| Pag. | 6 |
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ | | Pag. | 7 | |
| Pagamento del bollo virtuale con modello F24 | Pag. | 8 |
| Pag. | 9 | ||
NON SOLO IMPRESA | | Pag. | 10 | |
| Pag. | 12 |
Pag. 13 | ||
AGEVOLAZIONI | Pag. 14 |
XXXXXXXXXXX Principali adempimenti mese di ottobre 2016 Pag. 15
Comunicazioni
lo studio è aperto al pubblico nei i seguenti orari:
Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | |
Lunedì | 08,00 – 12,30 | 14,00 - 18,00 |
Martedì | 08,00 – 12,30 | chiuso al pubblico |
Mercoledì | 08,00 – 12,30 | 14,00 - 18,00 |
Giovedì | 08,00 – 12,30 | 14,00 - 18,00 |
Venerdì | 08,00 – 12,30 | chiuso al pubblico |
Sabato | chiuso al pubblico |
IN EVIDENZA |
ELENCO PEC INATTIVE | • Varie Camere di Commercio hanno pubblicato l’elenco delle imprese il cui indirizzo di Posta Elettronica Certificata risulta non conforme. In particolare, sono stati segnalati: - gli indirizzi PEC revocati o inattivi; - gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti); - gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia gli “indirizzi PEC del cittadino” – che non possono essere iscritti nel Registro delle Imprese). • Conseguentemente, è necessario che le imprese comunichino in Camera di Commercio un indirizzo di PEC attivo e personale. |
IMPONIBILE LA RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEI SOCI | • Il D. Lgs. n. 147/2015 prevede che la rinuncia ai crediti dei soci costituisce una sopravvenienza attiva, imponibile ai fini della determinazione del reddito della società partecipata, per la quota che eccede il relativo valore fiscale. Il principio rileva sia per la rinuncia a un credito per un precedente finanziamento sia per la rinuncia a crediti di natura commerciale; in quest’ultimo caso, però, è essenziale la finalità di patrimonializzazione della società partecipata. |
RECUPERO DEL CREDITO IVA | • La Corte di Cassazione ha confermato che il credito Xxx derivante da una dichiarazione omessa può essere comunque recuperato dal contribuente, anche in caso di contenzioso. La detrazione dell’imposta pagata spetta sempre, anche se la relativa dichiarazione annuale è stata omessa. |
DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | • La Cassazione ritiene che siano indeducibili dal reddito d’impresa i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in assenza della delibera assembleare, dal momento che questi risultano civilisticamente non spettanti. |
CESSIONI GRATUITE DI BENI | • La L. n. 166/2016, pubblicata nella G.U. del 30.08.2016, dispone che le agevolazioni fiscali sulle cessioni gratuite di beni possono essere applicate anche agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Ai fini Iva, infatti, tali prodotti, se ceduti a enti di beneficienza, si considerano distrutti. |
CONTROLLI A DISTANZA | • Il Garante della Privacy ha chiarito che non è possibile controllare le mail e gli accessi al web di dipendenti e altri utenti Internet con software che non possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Inoltre, neanche un software che aumenti la sicurezza informatica può permettere tale controllo se viola lo statuto dei lavoratori e il regolamento sulla privacy. |
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING PER INADEMPIMENTO | • Nel caso in cui l’utilizzatore del bene in leasing smetta di versare i canoni nei termini previsti, il contratto si risolve e il concedente ha diritto a veder restituito il bene per poterlo “vendere” a un altro soggetto. All’utilizzatore, però, deve essere corrisposto quanto ricavato dalla vendita, al netto dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione e di quelli a scadere attualizzati, oltre al prezzo convenuto per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. |
RATEAZIONI DI EQUITALIA
Ambito applicativo
Debitore decaduto alla data del 1.07.2016 dal beneficio della rateazione prevista dall’art. 19, cc. 1, 1-bis e 1-quinquies D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria fino a 72 rate, rateazione in proroga per peggioramento della si- tuazione e maxi rateazione oltre 72 rate), concessa in data antecedente o successiva al 15.10.2015.
Possibilità di rateizzare nuo- vamente l’importo, fino a un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un nu- mero di rate superiore a 72 precedentemente approvati.
Anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integral- mente saldate.
Oggetto
Non rileva la natura del debito verso Equitalia, che può essere tributario o non tributario (come i contributi previdenziali).
Effetti
L’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza; inoltre, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
Decadenza
Si decade dalla rateazione al mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.
RATEAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ambito applicativo
Debitore decaduto dal 16.10.2015 e fino al 1.07.2016 dai piani di ratea- zione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 (accertamento con adesione), di omessa impugnazio- ne degli stessi (acquiescenza).
Anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventual- mente scadute non siano state saldate.
Possibilità di ottenere, a semplice richiesta, la conces- sione di un nuovo piano di rateazione.
Oggetto
La rateazione può riguardare tutti i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Decadenza
Sono applicabili le regole ordinarie in base alle quali si decade in caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successi- va.
Effetti
Sono inibite nuove azioni esecutive e/o cautelari.
Documentazione
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a € 60.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Nuove rateazioni Equitalia e Agenzia Entrate
Il D.L. 113/2016 ha previsto una nuova opportunità, per i contribuenti decaduti dal beneficio del pagamento dilazionato delle car- telle di Equitalia alla data del 1.07.2016, di chiedere un nuovo piano di rateazione fino a 72 rate, anche se le rate scadute non sono state integralmente saldate. Sono coinvolte le dilazioni ordinarie, quelle oltre 72 rate e le rateazioni per situazioni di difficol- tà.
RATEAZIONI ANTE 22.10.2015
Condizione per nuova dilazione
È estesa alle rateazioni concesse prima del 22.10.2015 la possibilità, in caso di decadenza, di fruire di una nuova dilazione, previo pagamento inte- grale delle somme dovute.
DOMANDA
Presentazione
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di deca- denza, entro il 20.10.2016 (senza alcun versamento).
Scambio di informazioni tra Stati
Con il D.M. 9.08.2016 il Ministero dell’Economia ha modificato la white list contenuta nel D.M. 4.09.1996, recependo il progressivo ampliamento dell’applicazione delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali. Gli effetti dell’inclusione di uno Stato o territorio nella lista riguardano sia i soggetti residenti in tali Stati o territori, che possono far valere esenzioni sui redditi di fonte italiana, sia i residenti italiani, che possono evitare l’applicazione di regimi specifici di penalizzazione. Il D.M. 9.08.2016 è entrato in vigore il 22.08.2016. Per gli adempimenti che dipendono dall’inclusione di un determinato Stato nella lista e che si concretizzano nella dichiarazione dei redditi, è possibile ritenere che le modifiche abbiano effetto immediato. La disciplina interessa sia le persone fisiche sia le persone giu- ridiche in relazione al regime degli interessi e del quadro RW.
Albania; Alderney; Algeria; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Xxxxx del Sud; Costa d’Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; | Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; | Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nigeria; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; | Romania; San Marino; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d’America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinitad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia. |
Nota bene | In grassetto i nuovi territori white list, fra i quali si segnalano, in particolare, Hong Kong, Liechtenstein e Svizzera. |
Autocarri considerati autovetture ai fini fiscali
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, è previsto che i cd. “falsi auto- carri” sono soggetti alle limitazioni della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi previsti per le autovetture. Sono considerati tali i mezzi immatricolati come autocarri (con codice N1), che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: codice di carrozzeria FO, 4 o più posti, rapporto tra potenza motore (espressa in Kw) e portata (espres- sa in tonnellate) del veicolo pari o superiore a 180. Si precisa che: tutti i veicoli strumentali per natura diversi dagli au- tocarri non sono interessati alla disciplina; la verifica non deve essere effettuata su qualsiasi autocarro ma soltanto su quelli di tipo furgonato (F0) con più di 4 posti a sedere.
Riferimenti alla carta di circolazione | ||||
OGGETTO | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnel- late. | Veicoli immatrico- lati come N1. | (J) | |
CODICE CARROZZERIA | F 0. | (J.2) | ||
POSTI | 4 o più posti. | (S.1) | ||
RAPPORTO POTENZA/ PORTATA | ||||
EFFETTI PER FALSI AUTOCARRI | Trattamento Iva. | |||
Limitazioni previste per le autovetture. | ||||
Trattamento imposte dirette. |
Il contratto di vendita di un’auto usata contiene tutte le informazioni di base relative all’acquisto effettuato: acquirente, venditore, numero di telaio del veicolo, circostanze, prezzo, conferma del pagamento, luogo e ora. Oltre a una serie di punti predefiniti, il contratto di compravendita deve contenere tutti gli accordi e i dati della vettura. Solo indicando per iscritto tutti i particolari della vendita si avrà la possibilità, in futuro, di proporre reclami per e- ventuali problemi. |
CONTRATTO DI VENDITA DI UN VEICOLO USATO | ||||||
PROPRIETARIO DEL VEICOLO | Cognome | Xxxxx | ||||
Nome | Xxxxx | |||||
Indirizzo | Xxx Xxxx, 00 | |||||
Xxxxx | Xxxxxx | CAP | 25100 | |||
Telefono | 02/020202 | Data di nascita | 7/09/1944 | |||
Numero documento di identità | AB 123456 | |||||
ACQUIRENTE | Cognome | Xxxxx | ||||
Nome | Xxxxx | |||||
Indirizzo | Xxx Xxxxxx, 000 | |||||
Xxxxx | Xxxxxx | CAP | 25100 | |||
Telefono | 02/030303 | Data di nascita | 8/10/1945 | |||
Numero documento di identità | AC 789101 | |||||
VEICOLO | Marca | Fiat | ||||
Modello | Punto | |||||
Targa veicolo | EL200AB | |||||
Numero libretto di circolazione | xyz | |||||
Numero certificato di proprietà | 123 | |||||
Data prossima revisione | Ottobre 2017 | Data immatricolazione | 10/2011 | |||
Prezzo | In Euro | 5.000,00 | In lettere | Cinquemila--------- | ||
Il veicolo è venduto con esclusione di responsabilità per danni da prodotti difettosi, ammesso che il venditore non presenti una garan- zia oppure una dichiarazione. L’esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo e grave negligenza, così come in presenza di danni fisici e alla salute della persona. | ||||||
GARANZIE DEL VENDITORE | Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo possesso e per quanto a sua conoscenza, anche prima: | |||||
| veicolo mai incidentato; | |||||
| non presenta altro tipo di danni; | |||||
| veicolo incidentato o che ha i seguenti danni: | |||||
| non è un veicolo di importazione; | |||||
| è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela); | |||||
| è equipaggiato con il motore originale; | |||||
| è equipaggiato con un motore sostitutivo di quello originale; | |||||
| che ha il seguente chilometraggio: | km 70.000 | ||||
| che il chilometraggio indicato è quello reale; | |||||
| che il veicolo ha avuto | 1 | precedenti proprietari. | |||
Dichiarazione dell’acquirente 1. L’acquirente effettuerà immediatamente il passaggio di proprietà. 2. L’acquirente riconosce che il veicolo rimarrà di proprietà del venditore fino al completo pagamento. | ||||||
Accordi particolari | Autovettura usata, vista e piaciuta. | |||||
Milano, 26/09/2016 (Luogo e data) Xxxxx Xxxxx (Firma del venditore) | Xxxxx Xxxxx (Firma dell’acquirente) | |||||
CONSEGNA DEL VEICOLO | L’acquirente conferma di aver ricevuto: | |||||
| il libretto di circolazione del veicolo; | |||||
| il certificato di proprietà del veicolo; | |||||
| il certificato di conformità (in caso di EU o importazione parallela); | |||||
| il certificato dell’ultima revisione; | |||||
| il certificato di ritiro dalla circolazione (per vetture ritirate dalla circolazione); | |||||
| le targhe; | |||||
| n. | 2 | chiavi. | |||
Il venditore conferma di avere ricevuto € | 5.000,00 | |||||
Milano 26/09/2016 (Luogo) (Data) Xxxxx Xxxxx (Firma del venditore) | 10,00 (Ora) | Xxxxx Xxxxx (Firma dell’acquirente) |
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
Il D. Lgs. n. 127/2015 ha previsto, dal 1.01.2017, la facoltà per i soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle note di variazione. Il provvedimento ha introdotto anche la pos- sibilità, per i soggetti che non sono tenuti all’emissione della fattura, dal 1.01.2017, della memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai f ini Iva, con contestuale abrogazione di una serie di adempimenti.
Operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1.01.2017 | I soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle En- trate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI). | |||
TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DI TUTTE LE FATTURE (EMESSE E RICEVUTE) | L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° an- no solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. | |||
Controlli | L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. | |||
Sanzione | Xx contribuenti che esercitano l’opzione si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00. | |||
Dal 1.01.2017 | I soggetti non tenuti all’emissione della fattura possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. | Commercianti al minuto e atti- vità assimilate. | ||
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI | L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° an- no solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. | |||
Registrazione | La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi. | |||
Certificazione fiscale | La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi me- diante scontrino/ricevuta fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. | |||
INCENTIVI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI | Esoneri | A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (emesse e ricevute) e per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispet- tivi è previsto l’esonero dai seguenti adempimenti: - comunicazione clienti-fornitori; - comunicazione operazioni black list; - presentazione dei modelli Intra, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE; - comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing, nonché di locazione e noleggio; - comunicazione degli acquisti di beni da San Marino, con assolvimento dell’Iva mediante autofattura. | ||
Rimborso prioritario credito Iva | Ai soggetti che optano per la trasmissione telematica è riconosciuta l’esecuzione, in via prioritaria, del rimborso del credito Iva ex art. 30 D.P.R. 633/1972 entro 3 mesi dal- la presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti. | |||
Riduzione | Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un apposito decreto, il termine per l’accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette è ridotto di un anno. | |||
TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI | Condizione | Per fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. | ||
Esonero | I soggetti passivi possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore a € 30.00. |
DOCUMENTO CARTACEO
O ASSIMILATO
Marca da bollo
Il contrassegno telematico (cioè la “marca da bollo”) deve essere applicato sul documen- to e deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del docu- mento.
L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che
forma i predetti documenti.
È possibile esercitare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto, escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 633/1972.
Le fatture cartacee inviate per mail in for- mato pdf, qualora soggette all’imposta di bol- lo, non possiedono i requisiti per essere con- siderate documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.
Pertanto, anche per tali documenti oc- corre assolvere l’imposta di bollo con contrassegno cartaceo oppure con modalità virtuale con autorizzazione preventiva.
Nel caso di imposta di bollo assolta con l’apposizione della marca sul documento cartaceo, poi spedito in formato pdf, si ritiene opportuno apporre sulla copia inviata elettronicamente la seguente dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale, con numero identificativo ...” (ri- portando il numero presente sulla marca da bollo applicata sul documento originale).
Imposta assolta in modo virtuale
È richiesta l’autorizzazione preventiva.
Si presenta la dichiarazione annuale con liquidazione provvisoria e a consuntivo.
Si effettuano i versamenti con rate bime- strali.
Sul documento deve essere riportata la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972”, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
Pagamento del bollo virtuale con modello F24
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 17.12.2015, ha approvato il nuovo modello utilizzabile per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. L’imposta di bollo, infatti, può essere assolta mediante acquisto presso un intermediario convenzionato (ad esempio, tabaccheria) dell’apposito contrassegno o in modo virtuale. Il modello è utilizzabile per la dichiarazione rela- tiva agli atti e documenti emessi tra il 1.01 e il 31.12 ovvero, in caso di rinuncia, tra il 1.01 e la data di effetto della rinuncia. Il modello deve essere, altresì, utilizzato per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
DOCUMENTO INFORMATICO RILEVANTE AI FINI TRIBUTARI
Imposta assolta ai sensi del D.M.
17.06.2014
Non occorre autorizzazione preventiva nè dichiarazione annuale.
Versamento a saldo con F24 entro 120 giorni della fine dell’anno (codice tributo 2501).
Indicazione codice 1 nel rigo RS140 del modello Unico.
Sul documento deve essere riportata la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014”.
Esempio n. 1 | Compilazione del mod. F24 in relazione al pagamento della 1ª rata di 6 dell’imposta di bollo virtuale su libri rilevanti ai fini fiscali |
NON SOLO IMPRESA |
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2.08.2016, ha fornito le istruzioni operative per richiedere il rimbor- so del canone Rai erroneamente addebitato nella bolletta di luglio, pari a € 70,00.
SOGGETTI INTERESSATI | I soggetti che possono inoltrare la richiesta di rimborso devono anche indicare nel model- lo il codice della motivazione. |
MOTIVAZIONI DELL’ISTANZA | Nell’istanza di rimborso è possibile indicare tali codici. - Codice 1: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha com- piuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a € 6.713,98 ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. - Codice 2: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in pos- sesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali, come, ad esempio, diplomatici e militari stranieri, ed è stata presentata l’apposita dichiara- zione sostitutiva. - Codice 3: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per ener- gia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha paga- to il canone anche con modalità diverse dall’addebito. - Codice 4: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per ener- gia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia ana- grafica. - Codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzio- ne di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia a- nagrafica. - Codice 6: altri motivi diversi dai precedenti. |
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
Modalità telematica
L’istanza può essere presentata telematicamente direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, attraverso l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fi- sconline.
In alternativa, è possibile l’invio tramite gli intermediari abilitati appo- sitamente delegati dal contribuente.
È necessario che i soggetti incaricati della trasmissione conse- gnino al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, conservino l’originale dell’istanza di rimborso sotto- scritta dal richiedente con allegata la copia del documento di identi- tà del soggetto stesso e la delega alla trasmissione dell’istanza di rimborso.
Modalità postale
È possibile l’invio dell’istanza, con allegato una copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata a:
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
È anche possibile inviare la richiesta di rimborso tramite Pec, all’indirizzo xx00.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx: In questo caso, se l’istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del documento.
La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Lavoratore
È necessario privilegiare l’adozione di misure di protezione collet- tiva (ponteggi, parapetti, reti o sottopalchi).
Datore di lavoro
I DPI devono essere oggetto di manutenzione, riparazione e sosti- tuzione ove necessario, secondo le modalità e periodicità fornite dal fabbricante.
Lavoratore
Viene specificatamente addestrato e informato sulle modalità
di impiego e sui limiti entro i quali l’uso risulta sicuro.
Deve avere sempre a diposizione le istruzioni del fabbricante.
Datore di lavoro
Nei lavori in quota impiega solo i dipendenti che sono stati adde-
strati all’uso dei DPI anticaduta.
Lavoratore
Prima e dopo ogni utilizzo tutti i dispositivi facenti parte del siste- ma anticaduta devono essere ispezionati attentamente per verifi- carne l’efficienza.
Datore di lavoro
Deve verificare che i controlli siano svolti:
- secondo scadenze prestabilite (annuale);
- secondo le indicazioni del fabbricante.
Se il sistema è stato oggetto di sollecitazioni a seguito di una caduta occorre valutare anche la necessità di sostituzione.
Lavoratore
Si attiene alle indicazioni ricevute dal datore di lavoro ed opera garantendo la sicurezza propria e di terzi.
Datore di lavoro
Identifica i percorsi praticabili e definisce l’area di lavoro.
Sceglie i dispositivi a cui si deve agganciare l’operatore per
raggiungere la zona.
Valuta la necessità di mettere in opera misure di prevenzione collettive (installazione di ponteggi e/o parapetti).
Segrega la zona sottostante l’area di lavoro per evitare la ca- duta di materiale ed attrezzature.
Regole per chi lavora con dispositivi anticaduta
Si considera lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile. è necessario fare in modo che il personale che indossa i DPI (dispositivi di protezione individuale) anticaduta sia formato ed addestrato in modo conforme alle norme, come pre- scritto per i dispositivi di III Categoria (salvavita). Si riporta una breve sintesi dei principali aspetti connessi al loro utilizzo in sicurezza. Il sistema anticaduta è costituito dal dispositivo di ancoraggio, dal connettore, dal dispositivo anticaduta e dall’imbracatura.
RISCHI
Oggetto
In caso di caduta i rischi indotti dall’uso del sistema sono:
- oscillazione (effetto pendolo): urti contro ostacoli;
- sollecitazioni: trasmesse al corpo in caduta dalla imbraca- tura;
- sospensione: a seguito di perdita di conoscenza.
SPECIFICA FORMAZIONE
Oggetto
Solo chi ha ricevuto una specifica formazione in materia è autoriz-
zato all’utilizzo dei DPI anticaduta.
VERIFICA REGOLARE
Oggetto
I DPI anticaduta devono essere oggetto di manutenzione, ripara- zione e sostituzione ove necessario, secondo le modalità e perio- dicità fornite dal fabbricante.
PREPARAZIONE DEI LAVORI
Oggetto
A seconda del lavoro che si sta intraprendendo, è necessario scegliere i DPI anticaduta più adeguati.
Lavoratore
Deve regolare l’imbracatura e il casco in base alla corporatura in modo che siano confortevoli.
Datore di lavoro
Sceglie i DPI più idonei all’uso in base a:
- caratteristiche dei lavori (breve durata) ed area di inter- vento (n. addetti limitato), postazione di lavoro (general- mente fisse) ed interferenze trascurabili;
- distanza di caduta con le seguenti priorità: caduta totalmente prevenuta, caduta contenuta, caduta libera li- mitata (≤ 0,6 m), caduta libera (> 0,6 m);
- spazio libero di caduta in sicurezza privo di ostacoli;
- impiego di materiali leggeri e di ridotto ingombro, non pe- ricolosi e facilmente trasportabili a mano.
Mette a disposizione dei lavoratori DPI anticaduta che si adatti- no perfettamente al corpo e siano adeguati alle attività previste.
Verifica la compatibilità reciproca e che siano rispettate le indi- cazioni del fabbricante.
Lavoratore
Utilizza esclusivamente i punti di ancoraggio individuati dal da- tore di lavoro.
Non utilizza come strutture di ancoraggio pali improvvisati, an- tenne tv, camini, elementi pericolanti o instabili.
Datore di lavoro
Assicura che l’installazione degli ancoraggi avvenga in condi- zioni di sicurezza.
Posiziona i punti di ancoraggio possibilmente sempre più in alto del punto di aggancio sull’imbracatura per limitare lo spazio di caduta.
Xxxxxxxxx gli ancoraggi a prove di resistenza con metodologia definita dalle norme.
Lavoratore
Non deve lavorare mai da solo quando utilizza DPI anticaduta.
Nella squadra di lavoro deve essere presente personale con capacità operativa e formazione adeguata ad intervenire in e- mergenza.
Datore di lavoro
Elabora una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore rimasto sospeso al sistema di arresto del- la caduta, che necessiti di assistenza.
Se non è possibile intervenire con risorse interne occorre pre- vedere un’apposita procedura per l’attivazione del soccorso pubblico.
Regole per chi lavora con dispositivi anticaduta
CRITERI DI SCELTA
Oggetto
I DPI anticaduta devono garantire libertà di movimento ed arresta- re la caduta nel minor tempo possibile.
PUNTI DI ANCORAGGIO
Oggetto
Sono elementi strutturali (fissi o mobili) idonei e resistenti a cui il DPI può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio.
VERIFICA REGOLARE
Oggetto
È necessario garantire in caso di incidente il soccorso in tempi ra-
pidi delle persone sospese con l’imbracatura.
CONTENUTO
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza comune;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.
Termini
e modifiche
Il contratto non consente l’apposizione di termini o condizioni.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto può essere modificato, anche relativamente al regime patrimoniale prescelto, in qualunque momento con le medesime forme richieste per la sua sottoscrizione.
È entrata in vigore il 5.06.2016 la Legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili e disciplina la convi- venza. Con il contratto di convivenza si esplicita, chiarisce e precisa quel generico obbligo di assistenza materiale che è il nucleo del rapporto di convivenza e si consente di regolare quei profili non contenuti nella legge.
Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura priva- ta con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la confor- mità alle norme imperative e all’ordine pubblico. | |||
FORMA E REQUISITI DI VALIDITÀ | Iscrizione all’anagrafe comunale | Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica o ri- ceve l’atto deve provvedere, entro 10 giorni, a trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. | |
Il contratto è affetto da nullità insanabile se concluso: - in presenza di vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; - in presenza di vincoli da rapporti da parentela, affinità o adozione; - da persona minore d’età; - da persona interdetta giudizialmente; - in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 C.C., ossia se una parte è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. | |||
Nullità insanabile |
Il contratto di convivenza si risolve per: - accordo delle parti, nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione; - recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato; - matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; | |||
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | - morte di uno dei contraenti. | Il contraente superstite o gli eredi del contraente dece- duto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risolu- zione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del Co- mune di residenza. | |
Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comu- nione legale tra coniugi. |
La legge di Stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, cioè prestazioni, opere, ser- vizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, e- scluse dal reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono state apportate modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra le quali sceglie- re quelle più rispondenti alle proprie esigenze, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e introducendo la possibilità di erogare i benefit mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione. Le novità determinano profili di vantaggio anche per le aziende.
Tavola n. 1 | Esempi limiti dei benefit ex art. 51, c. 2 Tuir |
Benefit | Limiti | Tassazione |
Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli utili assoggettabili a imposta sostitutiva, a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale [art. 51, lett. a) Tuir], even- tualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipenden- te. | Importo xxxxxxx xxxxx di € 2.000,00 o € 2.500,00. Limite complessivo di € 3.615,20. | Esenzione da imposta fino a importo massi- mo lordo di premio di € 2.000,00 (o € 2.500,00), ma nel limite complessivo di € 3.615,20. Tassazione ordinaria oltre tale limite. Ad esempio, se sono già stati versati alla cassa contributi per € 3.000,00, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente € 615,20. |
Il lavoratore può sostituire il premio di risul- tato con prestazioni sostitutive del servi- zio di mensa, di cui all’art. 51, c. 2, lett. c) Tuir. | Per buoni pasto rispetto delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (tra l’altro, C.M. 326/1997 e ris. 63/E/2005). Per indennità sostitutiva di mensa condizioni e limiti ex art. 51, c. 2, lett. c) Tuir e circ. Ag. Entrate 326/1997 e Ris. 41/2000. | Per buoni pasto quota esente giornaliera fino ad € 5,29 se in formato cartaceo, o fino ad € 7 se in for- mato elettronico. |
Prestazioni di servizi di trasporto colletti- vo alla generalità o a categorie di dipen- denti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici [art. 51, c. 2, lett. d) Tuir]. | Previsione del Tuir. Indicazioni dell’Amministrazione Finanzia- ria. € 258,23. | L’esenzione da imposta può riguardare gli abbo- namenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e vicever- sa, purché siano rispettate le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi (in particolare, C.M. 326/1997). I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, possono essere detassati ai sensi dell’art. 51, c. 3, u.p. Tuir, nel limite di € 258,23. |
Sostituzione del premio di risultato agevolabi- le con azioni offerte alla generalità dei dipen- denti per un importo non superiore comples- sivamente nel periodo d’imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o co- munque cedute prima che siano trascorsi al- meno 3 anni dalla percezione; qualora le a- zioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assogget- tato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione [art. 51, c. 2, lett. g) Tuir]. | Limite di valore non eccedente comples- sivamente, nel periodo d’imposta, € 2.065,83. Condizioni del Tuir. | Nell’ipotesi in cui il premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, sia di im- porto non superiore ad € 2.500,00, la sua con- versione in azioni, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non potrà ecce- dere € 2.065,83. In caso di superamento del limite, la restante par- te di premio agevolabile di € 434,17 può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10% solo se erogata in denaro, mentre se convertita in a- zioni deve essere assoggettata ad imposta pro- gressiva, data l’applicabilità dell’imposta sostituti- va ai soli premi in denaro. |
Somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 Tuir e alle condizioni ivi previste, nonché erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti azien- dali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b) [art. 51, c. 2, lett. h) Tuir]. | Limiti di esenzione previsti per l’onere, ma non anche limite di esenzione previsto per la sostituibilità dei premi di risultato. | Le medesime somme, se corrisposte al lavora- tore e da questo versate al fondo di previdenza o al coniuge, costituirebbero oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, lett. e-bis) o lett. d) Tuir e, co- me tali, non concorrerebbero alla formazione del suo reddito imponibile. Ad esempio, in caso di premio di risultato di € 4.000,00, convertito in contributi alla previdenza complementare, € 2.000,00 sono detassati ai sensi del c. 184, e € 2.000,00 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, lett. e- bis) Tuir o non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. h) del Tuir. |
Sussidio alle famiglie disagiate (SIA)
Presso il Ministero del Lavoro è stato istituito un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla po- vertà e all’esclusione sociale. Il nuovo intervento estende a livello nazionale la Carta acquisti sperimentale, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti. Infatti, l’ambito di operatività del sostegno all’inclusione attiva (SIA) prevede il coinvol- gimento diretto di tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani. Per procedere nel corso del corrente anno all’avvio dell’intervento su tutto il territo- rio nazionale, il Ministero del Lavoro ha disciplinato l’attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure operative.
AGEVOLAZIONE | Erogazione di un sussidio economico alle fa- miglie in condizioni economiche disagiate, nel- le quali siano presenti minorenni, figli disabi- li o donne in stato di gravidanza accertata. | Subordinatamente all’attivazione e predisposizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. | |||
Richiedente | Cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Essere residente in Italia da almeno 2 anni (al momento della presentazione della domanda). | ||||
REQUISITI Al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio | Nuclei familiari | Composizione del nucleo familiare (con almeno uno dei seguenti requisiti): - presenza di un componente di età minore di 18 anni; - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. Condizione economica: - ISEE inferiore o uguale a € 3.000; - altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assi- stenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministra- zioni non devono essere superiori a 600 euro mensili; - nessun componente il nucleo deve risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI); assegno di disoccupazione (ASDI); altro ammortiz- zatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; carta acquisti sperimentale; - nessun componente il nucleo deve risultare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta. | |||
Progetto | Il sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che è predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, non- ché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nu- cleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazio- ne globale delle problematiche e dei bisogni. | ||||
Richiesta | Dal 2.09.2016 il cittadino può presentare la richiesta per il SIA. Entro 60 giorni dall’accreditamento del 1° bimestre (90 giorni per le richieste presen- tate fino al 31.10.2016) devono essere attivati i progetti personalizzati. | ||||
Concessione | I benefici economici saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta. | ||||
BENEFICIO | Il beneficio economico è concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composi- zione del nucleo familiare beneficiario: Nucleo familiare Importo mensile (€) 1 membro 80 2 membri 160 3 membri 240 4 membri 320 5 o più membri 400 | ||||
Erogazione e importo |
SCADENZARIO |
Scad. 2016 | Tributo Contributo | 1BDescrizione | ||
Sabato 1 ottobre | Imposte dirette | 730 precompilato - Dal 1.10.2016 al 31.01.2017 il contribuente potrà esercitare il diritto di opposizio- ne con riferimento alle spese sanitarie relative al 2016, richiedendo - via telefono, posta elettronica o presentando l’apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale - che questi dati siano cancellati dal sistema TS e, quindi non più utilizzati ai fini dell’elaborazione della precompilata (Comunicato Ag. Entrate 29.07.2016). |
Inps | Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a ca- denza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. | |
Lunedì 10 ottobre | ||
Previdenza | Fondo Xxxxx Xxxxx - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Xxxxx Xxxxxxx - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2016. |
Sabato 15 ottobre | IVA | Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. | ||
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota- te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. | ||||
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. | ||||
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura en- tro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). | ||||
Associazioni sportive dilettantistiche | Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. | |||
Ragionieri Commercialisti | Contributi previdenziali - Termine di versamento della 5ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2016. |
Domenica1 16 ottobre | Imposte dirette | Unico 2016 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. | ||
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri reddi- ti di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. | ||||
Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. | ||||
IVA | Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida- zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. | |||
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2015 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. | ||||
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affi- dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2016. | ||||
Imposta sugli intrattenimenti | Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. | |||
Imposta sulle transazioni finanziarie | Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio- ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Xxxxx Tax). | |||
Inps | Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. | |||
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. | ||||
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
Principali adempimenti mese di ottobre 2016 (segue)
Scad. 2016 | Tributo Contributo | 1BDescrizione | ||
Accertamento | Pagamenti a rate - Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30.06.2016 può chiede- re nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare inte- gralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere effettuata improrogabilmente entro e non oltre il 20.10.2016 (Nota Equitalia 20.08.2016 - L. 160/2016). | |||
Giovedì 20 ottobre | ||||
IVA | Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale XXXX, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trime- stre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. | |||
Conai | Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia riferi- ta al mese o trimestre precedente. |
Martedì 25 ottobre | Imposte dirette | Mod. 730/2016 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito. |
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac- quisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. | ||
XXX |
Xxxxxxxx0 30 ottobre | Beni ai soci | Comunicazione - Termine di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute nel 2015 (Provv. Ag. Entrate 16.04.2014). |
Imposta di registro | Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio- ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assen- za di opzione per il regime della cedolare secca. | |
Imposte dirette | Unico 2016 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. | |
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. | ||
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. | ||
XXX | Xxxx non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco- munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. | |
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni ef- fettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. | ||
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della do- manda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2016, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. | ||
Libro unico del lavoro | Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavo- ro con riferimento al mese precedente. | |
Inps | Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contri- buzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. | |
Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 3° trimestre 2016. | ||
Imposta di bollo | Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bol- lo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). | |
Agenti | Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto con- to delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni li- quidate devono essere pagate all’agente. | |
Autotrasportatori | Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2016. | |
Canone RAI | Pagamento con modello F24 - In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica te- nuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previ- sto il pagamento del canone mediante il modello F24. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento deve essere eseguito entro il 31.10.2016. |
Nota | • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettua- ti il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc- cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. |