COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) XXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXXXX
Seduta del 20/04/2021
FATTO
Con ricorso presentato in data 1° dicembre 2020, il ricorrente esponeva di aver stipulato con l’odierno resistente un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un montante di 69.120,00 euro da restituire in centootto rate mensili da 640,00 euro ciascuna.
Nel giugno 2016, alla scadenza della quarantaquattresima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue la somme ricevute in sede di conteggio estintivo, presentava reclamo all’intermediario domandando la restituzione integrale della commissione dovuta all’intermediario del credito e la restituzione della quota non maturata delle altre voci di costo connesse al finanziamento.
A seguito di negativo riscontro da parte dell’intermediario, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo in via principale la restituzione integrale della commissione dovuta all’intermediario del credito e la restituzione della quota residua delle altre commissioni a vario titolo corrisposte, al netto di quanto già retrocesso, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi 9.870,02 euro; in via subordinata domandava la restituzione della quota non maturata delle commissioni relative al finanziamento calcolate secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi 7.054,02 euro, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione al saldo e alle spese di presentazione del ricorso.
Costituendosi nel procedimento, l’intermediario deduceva la correttezza dei conteggi estintivi, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali e concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, di circoscrivere l’importo dovuto a quello già offerto al ricorrente in sede di riscontro al reclamo (pari a 2.669,50 euro) e da questi rifiutato.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.
In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.
In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”.
Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”.
Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).
A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”.
Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.
Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.
A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
Venendo al merito del ricorso, occorre preliminarmente esaminare la domanda con cui il ricorrente ha chiesto l’integrale rimborso della commissione dell’intermediario del credito per violazione degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB.
La materia è stata recentemente affrontata dal Collegio di Coordinamento con la decisione
n. 26526/2019 che ha affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di inosservanza
delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento».
Dall’esame della documentazione in atti, risulta che nel contratto per cui è sorta controversia l’intermediario del credito corrisponde al medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto per procura dell’intermediario resistente, in violazione del divieto di cui all’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 287/2000 (“I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito”) e dell’art. 128-sexies, comma 4, TUB (“Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza”). Nel caso di specie, detto divieto è stato palesemente violato, giacché la sussistenza del duplice (e confliggente) ruolo rivestito dal mediatore creditizio (quale procuratore speciale, da una parte, e mediatore dall’altra) rende, dunque, superabile anche l’osservazione relativa al fatto che sia stato il ricorrente a conferire uno specifico incarico di assistenza e consulenza nel reperimento di istituti bancari con i quali sottoscrivere il contratto di finanziamento: la sottoscrizione dello stesso in nome e per conto dell’intermediario resistente, infatti, è avvenuta in esecuzione di uno specifico mandato da parte di quest’ultimo, con previsione della spendita del nome, privando così il mediatore stesso del requisito della imparzialità, tradizionalmente assunto, come sopra rilevato, quale caratteristica distintiva della sua figura e del suo operato professionale. Dalla violazione del divieto consegue il venir meno della giustificazione causale il pagamento della commissione contrattualmente stabilita, con la conseguenza che la somma versata dal ricorrente dovrebbe essere valutata alla stregua del pagamento dell’indebito, con il connesso diritto alla integrale restituzione della stessa (cfr., in termini, la decisione ABF, Collegio di Torino, n. 5646/2018): nel caso, a parte ricorrente deve essere restituita una somma pari a 6.912,00 euro.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione della quota non maturata delle ulteriori commissioni, la domanda della ricorrente merita accoglimento nei termini seguenti:
- le “spese di istruttoria” di cui alla lettera A) del contratto, destinate a remunerare attività propedeutiche alla conclusione del contratto di finanziamento, devono essere rimborsate secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019);
- le “commissioni di attivazione” di cui alla lettera B) e le “commissioni di gestione” di cui
alla lettera C) del contratto, hanno invece, secondo l’orientamento condiviso da tutti i Collegi, natura recurring, posto che le prime rinviano ad attività durevoli per l’intero ammortamento quali “i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici” e i “rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell’inizio delle trattenute stesse”, mentre le seconde ricomprendendo attività che involgono l’intera gestione amministrativa e contabile del prestito e destinate ad essere espletate durante l’intero arco temporale di durata del contratto di finanziamento.
In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:
rate complessive | 108 | rate scadute | 44 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
rate residue | 64 | TAN | 4,70% | |||||
Denominazione | % rapportata al TAN | 37,31% | ||||||
spese di istruttoria | 360,00 € | Up front | 134,30 € | 134,30 € | ||||
commissioni di attivazione | 2.419,20 € | Recurring | 1.433,60 € | 1.433,60 € | ||||
commissioni di gestione pratica | 5.749,43 € | Recurring | 3.407,07 € | 2.090,06 € | 1.317,01 € | |||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Totale | 2.884,91 € |
A tale importo deve essere sommato quello della commissione dell’intermediario del credito pari a 6.912,00 euro, per cui l’importo complessivo dovuto al ricorrente risulta pari a 9.796,91 euro.
Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l’importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica (peraltro presente nel solo reclamo), considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subiecta materia (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l’assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto della pensione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 9.797,00 (novemilasettecentonovantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1