CHIARIMENTI
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (ED. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2452
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Nel capitolato tecnico al capitolo 1 al paragrafo 1.2 alla pagina 8 viene specificato: “…(access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G; moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione) …” Si chiede di confermare che i prodotti/servizi oggetto di convenzione, sui quali applicare la normativa di cyber sicurezza, e rientranti fra le categorie individuate dal DPCM del 15 giugno 2021 sono le access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G; moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione.
Risposta
Si conferma che, alla data di pubblicazione della gara, le categorie del DPCM del 15 giugno 2021 di interesse nell’ambito della presente iniziativa sono i) access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G e ii) moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione. Resta tuttavia fermo quanto previsto al par. 1.2 del Capitolato tecnico, secondo cui l’obbligo del fornitore si estende ai “successivi aggiornamenti intervenuti dopo la pubblicazione della gara”.
2) Domanda
Nel capitolato tecnico al capitolo 4 al paragrafo 4.1 alla pagina 38 viene richiesto: “1. Accesso attraverso connessione Internet. Nell’ambito di questa modalità, dovrà essere previsto sia l’accesso mediante APN pubblico (il medesimo APN per il normale accesso ad Internet di cui al precedente paragrafo 3.4), sia con APN dedicato (uno specifico APN per ogni Amministrazione, distinto da quello deputato al normale accesso ad Internet).”
Si chiede di confermare se per l’accesso mediante APN pubblico la connessione alla intranet dell’amministrazione può essere fatta con un client installato sul device mobile o nel caso dei modem portatili, su PC.
Risposta
Si conferma.
Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 9) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2452 1 di 49
Nel capitolato tecnico al capitolo 4 al paragrafo 4.1 alla pagina 38 viene richiesto: “1. Accesso attraverso connessione Internet. Nell’ambito di questa modalità, dovrà essere previsto sia l’accesso mediante APN pubblico (il medesimo APN per il normale accesso ad Internet di cui al precedente paragrafo 3.4), sia con APN dedicato (uno specifico APN per ogni Amministrazione, distinto da quello deputato al normale accesso ad Internet).”
Si chiede di fornire un’indicazione dei volumi, di utenze e di amministrazioni, per i quali si prevede l’accesso alla intranet tramite connessione internet.
Risposta
Dagli ordini effettuati sul sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - convenzione Ed. 8, dati aggiornati al 31/10/2022), risulta che:
∙ le utenze per cui è stato ordinato l'accesso in mobilità alla rete LAN/Intranet dell'Amministrazione attraverso connessione Internet o attraverso connessione dedicata sono: 17.291.
∙ le amministrazioni che hanno richiesto tale servizio sono: 38.
4) Domanda
Nel capitolato tecnico al capitolo 7 al paragrafo 7.1 alla pagina 83 viene richiesto:
“Le fatture bimestrali devono rappresentare i corrispettivi relativi ad ogni singola utenza e/o servizio tariffato, relativamente a tutti i servizi prestati nell’ambito della Convenzione: canoni, ricariche, eventuale traffico a consumo laddove offerto nonché i corrispettivi relativi a tutti gli altri servizi oggetto di convenzione.”
Si chiede di confermare se le amministrazioni aderenti effettueranno il pagamento delle ricariche, di qualsiasi tipo esse siano, iniziale, automatiche o tramite meccanismi offerti dal fornitore per rispondere ai requisiti di gara, avverrà tramite il pagamento della fattura.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
Al fine di predisporre l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell’attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM8. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiede per ciascun pacchetto flat lo usage medio mensile per direttrice, così suddiviso:
∙ Minuti verso fissa nazionale;
∙ Minuti verso mobile nazionale;
∙ Mbyte dati;
∙ Numero SMS;
∙ Minuti verso destinazioni internazionali.
Risposta
In merito ai dati richiesti nel presente quesito, nonché a quelli richiesti nelle successive domande n° 9c, 17, 27, 28, 41, 46, 47 e 48, la stazione appaltante ha inoltrato apposita richiesta al Fornitore dei servizi in Convenzione, il quale ha fornito parte delle informazioni; l’operatore economico interessato alla conoscenza delle stesse deve trasmettere la dichiarazione posta in calce al presente documento, sottoscritta digitalmente, a Consip S.p.a. a mezzo PEC inserendo quale oggetto del messaggio “ID 2452 Gara telefonia mobile ed. 9_Richiesta informazioni e impegno riservatezza”.
Al fine di predisporre l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell’attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM8. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiede lo usage medio mensile dei minuti in Roaming regolamentato e il volume medio di Mbyte dati in Roaming regolamentato.
Risposta
L’informazione richiesta non rientra tra quelle in possesso di questa stazione appaltante, e quindi da poter mettere a disposizione dei concorrenti, anche a seguito dell’interlocuzione attivata con l’attuale Fornitore dei servizi in Convenzione.
7) Domanda
Al fine di predisporre l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell’attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM8. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiede lo usage medio mensile dei MByte per paese di origine del traffico:
∙ per sim voce/dati;
∙ per sim solo dati.
Risposta
In merito ai dati richiesti, a seguito della mancata produzione a Consip delle informazioni richieste, la stazione appaltante ha intrapreso un’attività di analisi ed elaborazione dei dati in suo possesso finalizzata a poter fornire almeno parte di quanto richiesto dal chiarimento in oggetto, compatibilmente col termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come da ultimo prorogato.
8) Domanda
Al fine di predisporre l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell’attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM8. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiede lo usage medio mensile degli SMS:
∙ inviati da paesi SEE;
∙ inviati da paesi extra SEE.
Risposta
Si rimanda a quanto risposto alla domanda n° 7.
9) Domanda
Relativamente alla voce di offerta: “Enterprise Mobility Management” si chiede evidenza dei dati relativi alle precedenti convenzioni TM7 e TM8 relativamente a:
a) Quante sono le Amministrazioni che hanno attivato il servizio EMM?
b) Quanti sono i terminali gestiti, distinguendo per utenze standard, prioritarie e premium?
c) Quanti sono i ticket/richieste di supporto aperti nell’ultimo anno/trimestre, distinguendo per utenze standard, prioritarie e premium?
Risposta
Per il punto a) si veda la risposta alla domanda n° 31.
Per il punto b) è noto alla stazione appaltante che, alla data del 31/10/2022, le amministrazioni che hanno ordinato il
servizio EMM ed almeno un’utenza prioritaria, hanno ordinato un totale di:
∙ 2.183 Utenze Prioritarie;
∙ 223.120 Utenze Standard;
∙ 30.244 Utenze abilitate al servizio EMM.
Non è tuttavia noto quante delle citate 2.183 Utenze Prioritarie siano anche abilitate al servizio EMM. Per il punto c) si rimanda alla risposta alla domanda n° 5.
10) Domanda
Relativamente alla voce di offerta: “Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A” e “Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B” si chiede evidenza dei dati esatti relativi alle precedenti convenzioni TM7 e TM8 (sino a data odierna) suddivise per ciascun servizio EMM, FLEET Managemet e SMS Massivi:
a) Quante sono state le giornate erogate per i Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A?
b) Quante sono state le giornate erogate per i Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B?
Risposta
Si forniscono, relativamente alla convenzione Ed. 8, i dati a disposizione della stazione appaltante circa il numero complessivo di giornate/persona contenuti negli ordini alla data del 31/10/2022:
∙ 186 gg/pp di Profilo A;
∙ 1.267 gg/pp di Profilo X.
11) Domanda
In riferimento all’Allegato ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura, in relazione al foglio "Roaming internazionale", in corrispondenza di ciascuno dei servizi resi disponibili da parte dell'operatore (colonne da G a O del file), il fac simile dà la possibilità di rispondere "blank " oppure "NO". Si richiede conferma che il campo "blank" equivalga ad affermare che il servizio viene offerto dall'operatore.
Risposta
Si conferma. Ai fini della presentazione dell’offerta, si invita ad utilizzare l’Allegato 16 nella versione presente nella cartella “moduli di dichiarazione” della sezione “Documentazione non firmata digitalmente”, che riporta espressamente, nel su citato campo, la risposta “SÌ”.
Ad ogni buon conto, quand’anche il concorrente presenti offerta utilizzando il facsimile firmato digitalmente dalla stazione appaltante o quello non firmato presente nella su citata sezione si precisa che la selezione, in sede di presentazione offerta, del campo “blank” verrà inequivocabilmente considerata come “SÌ”.
12) Domanda
Nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5.1, pag. 29 e 30, è indicato che in caso di esaurimento dei quantitativi massimi previsti nel pacchetto base è prevista la possibilità di attivare i pacchetti aggiuntivi per SMS/MMS/ITZ e la tariffazione a consumo (qualora offerta). Nel paragrafo 3.5.1.3 viene indicato che in caso di offerta della tariffazione a consumo come caratteristica migliorativa, quest'ultima sarà l'unica modalità di tariffazione del traffico eccedente e non dovranno essere resi disponibili i pacchetti aggiuntivi SMS/MMS/ITZ. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore offra la tariffazione a consumo del traffico eccedente di tipo SMS/MMS/ITZ, il medesimo fornitore non dovrà prevedere i pacchetti aggiuntivi SMS/MMS/ITZ. Risposta
Si conferma, si veda quanto previsto al par. 3.5.1.3 del Capitolato Tecnico: “Nel caso in cui sia offerta la suddetta tariffazione a consumo, sarà l’unica prevista in convenzione (non saranno cioè disponibili i pacchetti ASMS, AMMS e AITZ di cui al par. 3.5.1.1)”. Resta inteso l’obbligo di inserire in offerta economica il prezzo dei suddetti pacchetti, a
partire dal quale saranno calcolati i prezzi unitari.
13) Domanda
Riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 5.2.4 (Tipologia modem portatili). Relativamente al requisito tecnico per modem portatili: 4G+, si chiede di confermare se un prodotto CAT6 è considerato 4G+ o indicare altrimenti la soglia CAT minima per la quale un prodotto possa essere considerato come 4G+.
Risposta
Si conferma quanto indicato nella Tabella 3 del Capitolato tecnico, pertanto un terminale 4G+ dovrà potersi connettere almeno a reti LTE Advanced. I prodotti CAT6 rientrano tra di essi.
14) Domanda
Riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 5.2.2 (Tipologia telefoni) - Caratteristiche migliorative: AR (Capo) Maggiore di 0,5 W/Kg e minore o uguale a 1 W/Kg oppure Minore o uguale a 0,5 W/Kg.
Domanda: Relativamente al requisito tecnico migliorativo sul SAR, si chiede di confermare che possa essere utilizzato il SAR relativo alle sole bande in uso sulla infrastruttura di rete mobile del Fornitore e, nel caso in cui la copertura sia garantita da quest'ultimo attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario, alle bande utilizzate sull'infrastruttura di tale operatore.
Risposta
Non si conferma, i requisiti sul SAR devono intendersi riferiti al terminale a prescindere dalla rete mobile a cui esso si connette.
15) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 1.3 (Durata e limiti della fornitura) è indicato che le Amministrazioni possono emettere Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove utenze e terminali. Nel successivo paragrafo 8.2 è prevista la possibilità di richiedere, mediante Ordinativi Collegati, utenze ed eventuali terminali radiomobili ulteriori rispetto a quelle ordinate in fase di primo ordine di fornitura.
Le due indicazioni appaiono in contraddizione tra loro e, pertanto, si chiede di chiarire quale delle due sia da prendere in considerazione.
Risposta
Non c’è contraddizione nei succitati passaggi: fino alla scadenza della convenzione, laddove il massimale in utenze non si sia esaurito, si potranno ordinare nuove utenze e terminali. Di contro, gli ulteriori servizi (si vedano a titolo d’esempio l’EMM o gli SMS massivi) si potranno ordinare, nell’ambito degli ordinativi collegati ed in vigenza del singolo contratto attuativo, anche a convenzione scaduta o a massimale esaurito.
16) Domanda
Riferimento: ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura. Al fine di disambiguare l'identificazione di alcuni comuni che detengono lo stesso nome, si chiede di fornire un nuovo Facsimile per il file Piano della Copertura che includa il riferimento univoco del codice ISTAT.
Risposta
È lasciata libertà al concorrente circa il riferimento da utilizzare per la definizione dei Comuni italiani. Si riporta a tal proposito quanto indicato al 2.1 del Capitolato Tecnico:
“La somma dei territori comunali Σi Ti dovrà scostarsi al più dello 0,3% in eccesso o in difetto rispetto al territorio
nazionale assunto, nell’ambito della gara, in 301.336 Km2. Il riferimento utilizzato dal Concorrente per la definizione dei
Comuni italiani e dei relativi confini amministrativi dovrà essere tale da rappresentare l’intero territorio nazionale, in modo tale che la somma dei territori Comunali sia pari al territorio nazionale come sopra quantificato, e che non vi siano sovrapposizioni tra territori di diversi Comuni”.
17) Domanda
In riferimento al paragrafo 6.1.1. pagina 64 del Capitolato Tecnico, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede di fornire statistiche sulle chiamate effettuate dalle Amministrazioni al Customer Care con indicazione della tipologia di assistenza richiesta nell’ambito delle convenzioni precedenti TM7 e TM8 (sino a data odierna).
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n° 5; inoltre, per quanto concerne TM7, la stazione appaltante rende comunque noti i dati contenuti nella reportistica trimestrale relativa ai servizi di Customer Care, assistenza e manutenzione e reclami sulla fatturazione. La suddetta reportistica, inviata Fornitore in base a quanto previsto nel Capitolato tecnico, è relativa al 95% degli eventi rilevati:
TM7 - NUMERO OCCORRENZE PER TRIMESTRE | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 5° Trim |
Chiamate al Customer Care | 4.873 | 15.115 | 29.737 | 28.622 | 34.276 |
Richieste pervenute via fax e/o e-mail (ad eccezione delle “richieste di supporto tecnico”) | 15.909 | 128.537 | 27.019 | 70.597 | 72.965 |
Richieste Supporto Tecnico Utenze STD | 4.960 | 28.176 | 5.473 | 20.772 | 14.911 |
Richieste Supporto Tecnico Utenze Prioritarie | - | 971 | 24 | 104 | 217 |
Disservizi, guasti e malfunzionamenti segnalati al Customer Care | 384 | 20.753 | 4.924 | 10.671 | 18.119 |
Reclami inerenti la fatturazione | 95 | 323 | 6.089 | 170 | 481 |
6° Trim | 7° Trim | 8° Trim | 9° Trim | 10° Trim | |
Chiamate al Customer Care | 38.559 | 28.863 | 29.253 | 24.998 | 15.905 |
Richieste pervenute via fax e/o e-mail (ad eccezione delle “richieste di supporto tecnico”) | 20.539 | 19.665 | 11.778 | 9.996 | 53.108 |
Richieste Supporto Tecnico Utenze STD | 3.822 | 2.664 | 2.616 | 2.515 | 3.986 |
Richieste Supporto Tecnico Utenze Prioritarie | 290 | 83 | 101 | 59 | 120 |
Disservizi, guasti e malfunzionamenti segnalati al Customer Care | 9.343 | 6.987 | 7.072 | 5.395 | 8.104 |
Reclami inerenti la fatturazione | 51 | 64 | 58 | 70 | 520 |
11° Trim | 12° Trim | ||||
Chiamate al Customer Care | 21.009 | 30.128 | |||
Richieste pervenute via fax e/o e-mail (ad eccezione delle “richieste di supporto tecnico”) | 9.714 | 6.458 | |||
Richieste Supporto Tecnico Utenze STD | 1.674 | 1.325 | |||
Richieste Supporto Tecnico Utenze Prioritarie | 67 | 39 |
Disservizi, guasti e malfunzionamenti segnalati al Customer Care | 2.505 | 551 |
Reclami inerenti la fatturazione | 18 | 1.328 |
Con l’occasione si integrano con le ultime informazioni disponibili i dati della convenzione TM8 forniti nell’Allegato 15 (Report dati utilizzo Convenzione ed. 8) relativi agli interventi di manutenzione e alla sostituzione per furto/smarrimento. Anche questi dati sono contenuti nella suddetta reportistica trimestrale e, in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sono relativi al 95% degli eventi rilevati.
1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 5° Trim | |
Terminali ordinati (valore cumulato) | 119.408 | 157.889 | 190.689 | 212.502 | 234.329 |
Intervento in manutenzione con consegna degli apparati presso un punto di consegna e ritiro | 269 | 525 | 299 | 2.419 | 2.563 |
Intervento in manutenzione con consegna degli apparati presso la sede dell’Amministrazione | 66 | 145 | 95 | 2.176 | 2.309 |
Interventi di sostituzione apparati per furto/smarrimento | 16 | 4 | 9 | 180 | 148 |
18) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.4 pagina 46 del Capitolato Tecnico, si richiede di confermare che le SIM richieste per le OBU non vadano ad erodere il montante complessivo di SIM previste da Capitolato.
Risposta
Non si conferma: le SIM necessarie al Fleet Management contribuiscono all’erosione del massimale (1.400.000 utenze).
19) Domanda
In riferimento al paragrafo 3.5.1.3 pagina 31 del Capitolato Tecnico, si richiede di confermare che qualora siano applicate le caratteristiche migliorative relative al traffico dati eccedente i pacchetti base descritte al paragrafo 3.5.1.3 nei punti b) e c), queste sostituiscono in toto le richieste base presentate al paragrafo 3.5.1.1 nei casi di eccedenza del traffico dati incluso nei pacchetti base.
Risposta
Le caratteristiche migliorative di cui al par. 3.5.1.3 punti b) e c) consentono alla p.a. di personalizzare il numero massimo e la tipologia dei pacchetti aggiuntivi di cui al punto b) dei par. 3.5.1.1 e 3.5.1.2, ferma restando la possibilità della p.a. di non optare per l’attivazione di pacchetti aggiuntivi, ovverosia l’opzione di cui al punto a) dei par. 3.5.1.1 e 3.5.1.2.
20) Domanda
All’art. 19 comma 3 dello “Schema di Convenzione” e all’Art. 3.1 dell’Allegato A “Flussi dati commissione” in merito alle rettifiche o integrazioni del “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"", è riportato che:
“Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
∙ entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
∙ entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.”
Si chiede di confermare che l’inciso “imputabili al semestre precedente” faccia riferimento esclusivamente all’ipotesi di dichiarazione integrativa o rettificata per “riduzione degli importi inizialmente dichiarati”, visto che il termine di 12 mesi “in
caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” non fa riferimento alla “dichiarazione semestrale oggetto di integrazione” bensì ai “12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” e che pertanto la rettifica o integrazione “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” può essere relativa a tutti i semestri precedenti purché sia effettuata “entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” Risposta
L’inciso “importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente” vale per entrambe le casistiche e sta a significare che sia se emergono nuovi importi da dichiarare, sia se emergono importi da stornare riferiti a un semestre passato per il quale è stata già trasmessa la dichiarazione (e la stessa non è più editabile perché decorso il termine), la dichiarazione precedentemente resa può essere rettificata/integrata.
Ciò che cambia è il termine entro il quale è possibile trasmettere la rettifica/integrazione:
∙ nel caso di rettifiche in diminuzione, il termine è dato dalla data di trasmissione della dichiarazione da rettificare;
INTEGRAZIONE IN DIMINUZIONE | |
Data | Evento |
31/07/2022 | Termine trasmissione dichiarazione del I semestre 2022 |
01/09/2022 | Rinvenuta nota di credito afferente al I semestre 2022 non dichiarata |
31/07/2023 | Termine integrazione in diminuzione della dichiarazione del I semestre 2022 |
INTEGRAZIONE IN AUMENTO | |
Data | Evento |
31/07/2022 | Termine trasmissione dichiarazione del I semestre 2022 |
01/10/2022 | Rinvenuta fattura afferente al I semestre 2022 non dichiarata |
31/12/2022 | Scadenza effetti ultimo contratto attuativo |
31/12/2023 | Termine integrazione in aumento della dichiarazione del I semestre 2022 |
∙ nel caso di rettifiche in aumento, il termine è dato dalla data di scadenza dell’ultimo contratto. Esempio:
21) Domanda
La tabella inclusa nel paragrafo" CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" a pagina 52 riporta nella colonna N° (j.k) una discontinuità nella numerazione dei criteri stessi passando da 14.102 a 14.104. Si chiede conferma che trattasi di mero errore e che nessun altro criterio è stato omesso nella tabella.
Risposta
Si conferma la completezza della citata tabella del Disciplinare e che nessun criterio migliorativo è stato omesso.
22) Domanda
Nel Capitolato Tecnico al paragrafo 1.2 alla pagina 8 viene riportato:
“Resta fermo che, nei casi in cui l’Amministrazione Aggiudicatrice dovesse rilevare, durante l’esecuzione contrattuale, i livelli di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati carenti, quest’ultima potrà richiedere al Fornitore di eseguire, a proprie spese, un approfondito audit (a titolo esemplificativo, potranno essere eseguiti dei vulnerability assessment limitatamente ai sistemi sui quali è stato rilevato un livello di sicurezza carente) sui sistemi e processi atti a garantire la sicurezza, protezione e riservatezza dei dati delle Pubbliche Amministrazioni.”
Si chiede di confermare che tali attività (e quindi i relativi massimali di costo) siano comprese nelle verifiche ispettive descritte nel disciplinare di gara. In caso di risposta negativa, si chiede di indicare quali siano i massimali di costo per tali attività.
Risposta
Non si conferma, e non è fissato un massimale in quanto il numero e l’entità delle eventuali carenze rilevate dall’Amministrazione Aggiudicatrice durante l’esecuzione contrattuale non sono prevedibili.
23) Domanda
Nel capitolato tecnico al paragrafo 5.1 alla pagina 52 viene riportato:
“Sarà considerata caratteristica migliorativa, oggetto di valutazione come indicato nel disciplinare di gara, con punteggi distinti per le utenze in abbonamento e ricaricabili, la fornitura alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, di:
∙ Seconda SIM solo dati, assegnata allo stesso utente della SIM principale, da utilizzarsi su diverso device, che condivida lo stesso bundle dati della SIM principale”.
Per una corretta valutazione, si richiede di fornire una stima della quantità di utenze che si presume vogliano avvalersi della dotazione della seconda SIM solo dati.
Risposta
I dati relativi all’utilizzo del servizio di Seconda SIM, nella convenzione TM8, sono riportati al paragrafo 1.4 dell’Allegato
n. 15 – Report dati utilizzo Convenzione ed. 8.
24) Domanda
Per quanto concerne la documentazione prevista nel paragrafo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA del Disciplinare, si chiede di confermare che si possano utilizzare cartelle .zip all’interno delle quali siano presenti singoli file con estensione .pdf singolarmente sottoscritti digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma, come previsto nel richiamato paragrafo.
Risposta
Si conferma, purché ciascuna cartella .zip non superi la dimensione massima di 13 MB e ciascun documento ivi contenuto rispetti il formato e le modalità di firma eventualmente specificate dalla legge di gara.
25) Domanda
Con riferimento al paragrafo 17.1 pagina 36 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare il criterio matematico di arrotondamento/troncamento adottato per limitare il numero di cifre decimali della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascuno dei sub-criteri di valutazione cui è associato un punteggio.
Risposta
La commissione non effettuerà arrotondamenti o troncamenti sui coefficienti, atteso che, come precisato al par. 17.4 del Disciplinare di gara, “il punteggio relativo a ciascun sub criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento”. Pertanto, ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai criteri tecnici discrezionali, i valori dei coefficienti derivanti dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, saranno considerati con tutte le cifre decimali fornite dal software utilizzato per il calcolo (Microsoft Excel).
26) Domanda
Con riferimento al paragrafo 17.1 pagina 36 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare il criterio matematico di arrotondamento/troncamento adottato per limitare il numero di cifre decimali considerate a valle dell’applicazione delle formule matematiche previste per il calcolo dei coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione cui è associato un punteggio quantitativo.
Risposta
Si richiama quanto già risposto alla domanda n° 25 e si precisa che per i calcoli effettuati dal Sistema sui risultati intermedi relativi agli algoritmi applicati per il calcolo dei punteggi elaborati automaticamente, il Sistema considera fino ad un massimo di 21 cifre decimali e arrotonda alla 20esima (secondo il rounding mode: Half up).
27) Domanda
Con riferimento al paragrafo 3.5 pagina 25 del Capitolato tecnico, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione, si richiede di fornire i dati di traffico nazionale delle utenze mobili aggregati e suddivisi per direttrice (chiamate effettuate verso numeri fissi nazionali, chiamate effettuate verso numeri mobili nazionali, sms inviati verso numeri mobili nazionali, dati sviluppati) nell’ambito delle convenzioni precedenti TM7 e TM8 (sino a data odierna). In assenza di tali informazioni gli offerenti diversi dal fornitore uscente non sarebbero posti in condizione di concorrere consapevolmente e a parità di condizioni con il fornitore uscente e non potrebbero quindi aspirare a conseguire il massimo punteggio possibile, in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n° 5 e allo storico delle utenze (distribuzione per bimestre), come risultanti dagli ordini della piattaforma di e-Procurement della pubblica amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - convenzione Ed. 8, dati aggiornati al 31/10/2022), di seguito riportato:
2021 - 08 | 2021 - 10 | 2021 - 12 | 2022 - 02 | 2022 - 04 | 2022 - 06 | 2022 - 08 | 2022 - 10 | |
Utenze in ABBONAMENTO - solo VOCE a consumo | 20.987 | 36.380 | 43.599 | 55.742 | 63.960 | 64.830 | 66.216 | 76.171 |
Utenze in ABBONAMENTO - solo DATI - 1 Gbyte | 12.622 | 18.467 | 24.224 | 28.251 | 33.552 | 35.123 | 36.811 | 37.941 |
Utenze in ABBONAMENTO - solo DATI - 4 Gbyte | 11.387 | 23.911 | 29.401 | 30.314 | 32.862 | 36.454 | 38.396 | 42.152 |
Utenze in ABBONAMENTO - solo DATI - 20 Gbyte | 92.445 | 123.799 | 138.001 | 150.834 | 161.502 | 169.073 | 175.217 | 191.817 |
Utenze in ABBONAMENTO - solo DATI - 60 Gbyte | 1.436 | 5.987 | 8.378 | 10.380 | 13.654 | 15.109 | 15.793 | 18.177 |
Utenze in ABBONAMENTO - solo DATI - 100 Gbyte | 1.520 | 2.210 | 3.102 | 3.979 | 4.568 | 5.024 | 5.370 | 7.327 |
Utenze in ABBONAMENTO - con VOCE a consumo e plafond da 1 Gbyte | 2.792 | 3.719 | 3.829 | 9.164 | 9.206 | 9.223 | 9.239 | 9.251 |
Utenze in ABBONAMENTO - con VOCE a consumo e plafond da 4 Gbyte | 4.966 | 7.348 | 9.956 | 12.351 | 13.379 | 13.528 | 13.903 | 15.070 |
Utenze in ABBONAMENTO - con VOCE a consumo e plafond da 20 Gbyte | 26.637 | 39.642 | 46.306 | 62.264 | 74.033 | 77.171 | 78.055 | 86.311 |
Utenze in ABBONAMENTO - con VOCE a consumo e plafond da 60 Gbyte | 2.621 | 6.515 | 7.039 | 9.675 | 10.830 | 11.217 | 12.481 | 12.780 |
Utenze in ABBONAMENTO - con VOCE a consumo e plafond da 100 Gbyte | 479 | 1.963 | 2.310 | 3.439 | 4.336 | 4.565 | 4.791 | 5.131 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Small 1 (150 minuti, 50 sms, 1 Gbyte) | 478 | 1.784 | 1.812 | 1.857 | 1.874 | 1.963 | 1.973 | 2.004 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Small 4 (150 minuti, 50 sms, 4 Gbyte) | 520 | 819 | 976 | 1.071 | 1.236 | 1.281 | 1.302 | 1.323 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Medium 4 (400 minuti, 150 sms, 4 Gbyte) | 886 | 1.348 | 1.431 | 1.882 | 1.971 | 2.053 | 2.265 | 2.293 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Medium 20 (400 minuti, 150 sms, 20 Gbyte) | 1.263 | 1.922 | 2.221 | 2.379 | 2.484 | 3.792 | 4.055 | 4.125 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Medium 60 (400 minuti, 150 sms, 60 Gbyte) | 7 | 23 | 117 | 146 | 196 | 200 | 202 | 206 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Medium 100 (400 minuti, 150 sms, 100 Gbyte) | 0 | 16 | 31 | 77 | 96 | 98 | 107 | 127 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Large 4 (300 minuti, 300 sms, 4 Gbyte) | 886 | 959 | 1.118 | 1.241 | 1.273 | 1.410 | 1.423 | 1.643 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Large 20 (300 minuti, 300 sms, 20 Gbyte) | 17.979 | 25.706 | 29.522 | 30.601 | 31.922 | 32.745 | 33.288 | 34.139 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Large 60 (300 minuti, 300 sms, 60 Gbyte) | 1.078 | 1.966 | 2.134 | 2.281 | 2.332 | 2.671 | 2.686 | 2.852 |
Utenze in ABBONAMENTO - pacchetto Large 100 (300 minuti, 300 sms, 100 Gbyte) | 342 | 452 | 595 | 640 | 855 | 868 | 887 | 992 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Small 1 (150 minuti, 50 sms, 1 Gbyte) | 3.026 | 8.664 | 9.750 | 10.969 | 11.547 | 11.856 | 13.327 | 13.709 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Small 4 (150 minuti, 50 sms, 4 Gbyte) | 18.902 | 22.396 | 24.649 | 25.648 | 26.536 | 27.067 | 27.258 | 27.511 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Medium 4 (400 minuti, 150 sms, 4 Gbyte) | 19.506 | 26.608 | 32.570 | 36.847 | 39.654 | 41.821 | 42.882 | 43.685 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Medium 20 (400 minuti, 150 sms, 20 Gbyte) | 13.586 | 18.418 | 24.043 | 26.122 | 28.967 | 31.919 | 33.445 | 35.722 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Medium 60 (400 minuti, 150 sms, 60 Gbyte) | 71 | 217 | 283 | 1.096 | 1.174 | 2.303 | 2.330 | 2.370 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Medium 100 (400 minuti, 150 sms, 100 Gbyte) | 72 | 126 | 144 | 216 | 250 | 262 | 302 | 325 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Large 4 (300 minuti, 300 sms, 4 Gbyte) | 14.617 | 18.958 | 25.149 | 27.080 | 28.183 | 28.975 | 31.748 | 32.276 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Large 20 (300 minuti, 300 sms, 20 Gbyte) | 102.435 | 136.469 | 157.327 | 169.380 | 181.333 | 188.920 | 196.497 | 203.530 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Large 60 (300 minuti, 300 sms, 60 Gbyte) | 10.395 | 14.105 | 16.171 | 17.214 | 18.157 | 18.710 | 19.127 | 19.637 |
Utenze RICARICABILI - pacchetto Large 100 (300 minuti, 300 sms, 100 Gbyte) | 988 | 1.428 | 2.098 | 2.731 | 3.199 | 3.579 | 6.247 | 6.661 |
TOTALE UTENZE ORDINATE | 384.929 | 552.325 | 648.286 | 735.871 | 805.121 | 843.810 | 877.623 | 937.258 |
28) Domanda
Con riferimento al paragrafo 1.1 pagina 2 dell’Allegato 15, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non sui assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede di fornire i dati di traffico internazionale delle utenze mobili aggregati e suddivisi per direttrice (chiamate effettuate verso numeri fissi internazionali, chiamate effettuate verso numeri mobili internazionali) nell’ambito delle convenzioni precedenti TM7 e TM8 (sino a data odierna). In assenza di tali informazioni gli offerenti diversi dal fornitore uscente non sarebbero posti in condizione di concorrere consapevolmente e a parità di condizioni con il fornitore uscente e non potrebbero quindi aspirare a conseguire il massimo punteggio possibile, in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n° 5 e n° 27.
29) Domanda
Con riferimento al paragrafo 1.1 pagina 2 dell’Allegato 15, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede la fornitura dei dati di traffico in Roaming Regolamentato delle utenze mobili aggregati e suddivisi per direttrice (chiamate effettuate, sms inviati, dati sviluppati) nell’ambito delle convenzioni precedenti TM7 e TM8 (sino a data odierna). In assenza di tali informazioni gli offerenti diversi dal fornitore uscente non sarebbero posti in condizione di concorrere consapevolmente e a parità di condizioni con il fornitore uscente e non potrebbero aspirare a conseguire il massimo punteggio possibile, in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Risposta
L’informazione richiesta non rientra tra quelle in possesso di questa stazione appaltante, e quindi da poter mettere a disposizione dei concorrenti, anche a seguito dell’interlocuzione attivata con l’attuale Fornitore dei servizi in Convenzione.
30) Domanda
Con riferimento al paragrafo 1.1 pagina 2 dell’Allegato 15, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede la fornitura dei dati di traffico in Roaming Non Regolamentato delle utenze mobili aggregati e suddivisi per direttrice (chiamate effettuate, chiamate ricevute, sms inviati, dati sviluppati) nell’ambito delle convenzioni precedenti TM7 e TM8 (sino a data odierna). In assenza di tali informazioni gli offerenti diversi dal fornitore uscente non sarebbero posti in condizione di concorrere consapevolmente e a parità di condizioni con il fornitore uscente e non potrebbero aspirare a conseguire il massimo punteggio possibile, in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Risposta
Si rimanda a quanto risposto alla domanda n° 7.
31) Domanda
Si richiede di integrare i dati presenti all'interno dell'Allegato 15 "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8" paragrafo 4.3 pagina 43 con i dati relativi al numero di licenze EMM.
Risposta
Dagli ordini effettuati sul sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - convenzione Ed. 8, dati aggiornati al 31/10/2022), risulta che:
∙ le utenze per le quali è stato ordinato il servizio EMM sono: 41.345;
∙ le amministrazioni che hanno richiesto tale servizio sono: 88.
32) Domanda
Si richiede di integrare i dati presenti all'interno dell'Allegato 15 "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8" paragrafo 4.4 pagina 46 con i dati relativi al numero di OBU installate.
Risposta
Dagli ordini effettuati sul sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - convenzione Ed. 8, dati aggiornati al 31/10/2022), risulta che:
∙ le OBU complessivamente ordinate sono: 3.519;
∙ le amministrazioni che hanno richiesto tale servizio sono: 29.
33) Domanda
Si richiede di integrare i dati presenti all'interno dell'Allegato 15 "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8" paragrafo 6 pagina 64 con i dati relativi al numero di utenze con supporto tecnico "Prioritaria".
Risposta
Dagli ordini effettuati sul sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - convenzione Ed. 8, dati aggiornati al 31/10/2022), risulta che:
∙ le utenze per le quali è stato ordinato il servizio di “utenza prioritaria” sono: 31.379;
∙ le amministrazioni che hanno richiesto tale servizio sono: 482.
34) Domanda
1.3 pagina 10 del Capitolato tecnico si riporta quanto segue:
"Le Amministrazioni che hanno stipulato un contratto di fornitura potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura (rif. 8.2) aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove utenze e terminali."
Si richiede di confermare che gli Ordinativi Collegati potranno prevedere la fornitura sia di nuove utenze che di terminali così come successivamente indicato nel paragrafo 8.2.
Risposta
Si ribadisce quanto previsto dal Capitolato Tecnico circa le modalità con cui le amministrazioni possono acquisire SIM e Terminali, nel rispetto dei limiti richiamati sulla durata della convenzione e sul massimale, tutto come ben specificato nell’intera disciplina di gara.
35) Domanda
Con riferimento al paragrafo 3.5.3 pagina 35 del Capitolato tecnico, si richiede di confermare che, a fronte dell'esaurimento di uno dei plafond di traffico previsti nei pacchetti giornalieri R100 e RD100 in roaming non regolamentato, dovrà attivarsi un ulteriore pacchetto avente le medesime caratteristiche.
Risposta
Non si conferma, come previsto dal Capitolato Tecnico al par. 3.5.3, trattasi di pacchetti con validità giornaliera, “dal momento dell’attivazione del pacchetto, fino alle ore 24:00 (ora italiana) del giorno stesso”.
Il fornitore, laddove richiesto dalla p.a., potrà altresì rendersi disponibile ad impostare l’attivazione di un ulteriore pacchetto all’esaurimento di uno dei succitati plafond di traffico previsti nei pacchetti giornalieri, sulle utenze indicate dalla p.a. stessa.
36) Domanda
Con riferimento al paragrafo 6.3.1 pagina 73 del Capitolato Tecnico, viene specificato che in caso di gestione assistenza e manutenzione presso un punto di consegna e ritiro è l’utente dell’Amministrazione che si reca presso tale punto, ma non viene fatta menzione alcuna del tipo di autorizzazione che il fornitore dovrà ricevere da parte dell'Amministrazione. Si richiede di confermare che per la gestione di questa casistica non è necessaria alcuna autorizzazione/avviso da/verso l'Amministrazione e, pertanto, la gestione sarà effettuata direttamente con l'utente.
Risposta
Si conferma quanto previsto al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico, in particolare alla casistica di cui al punto 1, e cioè che l’utente potrà rivolgersi a un punto di consegna e ritiro, dopo essersi identificato quale utente di una delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione. Ai fini della predetta identificazione, l’amministrazione aderente, per il tramite del suo Responsabile Operativo, provvederà ad indicare al fornitore – mediante il Customer Care di cui al par.
6.1.1 - Nome e Cognome del dipendente incaricato.
37) Domanda
Con riferimento al paragrafo 8.1 pagina 89 del Capitolato tecnico, si richiede di confermare che all'interno del documento riepilogativo da inviare al Responsabile Operativo dell’Amministrazione a seguito dell'Ordinativo di Fornitura l'indicazione della data di MNP possa essere comunicata una data differita in quanto tale data potrebbe non essere nota a priori.
Risposta
Si conferma.
38) Domanda
Con riferimento al capitolo 8 pagina 86 del Capitolato tecnico, rilevato che nei più recenti Accordi Quadro (per es. SGM1 art. 11) viene esplicitamente fatto riferimento alla gestione degli ordini tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), si osserva che nella documentazione relativa alla presente procedura TM9 non risulta essere indicato nulla in merito. Per quanto sopra si chiede di confermare che nell’appalto TM9 non venga richiesto l'invio di ordinativi NSO per gli enti sanitari pubblici.
Risposta
Non si conferma, si invita a prendere visione dell’art. 9 delle Condizioni generali.
39) Domanda
Con riferimento al par 5.2.2 del Capitolato tecnico, In relazione alla fornitura dei terminali mobili viene specificato che: "Tutti gli apparati dovranno essere consegnati nuovi, inusati, con libretto di istruzioni in lingua italiana o con guida di riferimento in lingua italiana, nella quale sia indicato il link al sito internet da cui poter scaricare il manuale di istruzioni, completi dei seguenti accessori originali facenti parte della fornitura base:
- eventuale software di connessione al PC, se il terminale lo prevede (incluso nella confezione o disponibile mediante download);
- batteria;
- carica batterie conforme al Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni;
- auricolare."
Si chiede di confermare che la richiesta di dotazione della batteria è un refuso, atteso che i moderni terminali mobili presentano una batteria integrata non sostituibile.
Risposta
Si conferma che la batteria integrata soddisfa il citato requisito.
40) Domanda
Con riferimento al paragrafo 2.1 pagina 37 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dei servizi a titolo personale, fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso, nei confronti del dipendente dell’Amministrazione verso il quale, a seguito dell’abilitazione da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi fruiti a titolo personale, il Fornitore vanti un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione,. A tal fine, il Fornitore dovrà fornire al dipendente adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.
Risposta
Si conferma.
41) Domanda
Con riferimento al paragrafo 2.1 pagina 4 dell’Allegato 10, in merito alla richiesta di poter dettagliare in modo analitico i costi del giustificativo ad al fine di garantire parità informativa alle diverse società concorrenti, si chiede a codesta Amministrazione di fornire, in aggiunta ai pesi previsionali, il dettaglio analitico delle quantità di servizi erogati nell'ambito della precedente edizione della medesima convenzione (Telefonia Mobile ed. 8). A titolo esemplificativo e non esaustivo si chiede il dettaglio dell'Ordinato rilevabile da Portate Acquistinrete PA (es. quantità di servizi ordinati dettagliati per tipologia di utenza, terminale, servizi opzionali, etc... oltre al numero di Ordinativi emessi), il dettaglio dell'Erogato di un periodo di almeno 6 mesi rilevabile dai flussi mensili inviati dal precedente fornitore e nel dettaglio previsto dalla TM8 (es. quantità di utenze nei diversi profili, minuti di traffico verso le direttrici fatturate nei diversi mesi e per le diverse tipologie di utenza), nonché i dettagli circa la tipologia di utilizzo delle diverse utenze, rilevabili dal portale di rendicontazione messo a disposizione dal precedente fornitore (ad esempio per ogni profilo di utenza, la quantità di traffico sviluppato nelle diverse direttrici, il traffico dati, il numero di ricariche, quantità di richieste di assistenza aperte etc. dettagliate a livello mensile e per un periodo di almeno 6 mesi).
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n° 5 e n° 27. La stazione appaltante ha comunque intrapreso un’attività di analisi ed elaborazione dei dati in suo possesso finalizzata a poter fornire almeno parte di quanto richiesto dal chiarimento in oggetto, compatibilmente col termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come da ultimo prorogato.
42) Domanda
In riferimento alla Tabella 8 a pagina 34 del Capitolato Tecnico si richiede di confermare che, in caso di inserimento di Valore Garantito V = 100, questo corrisponda alla disponibilità anche in Roaming Regolamentato dell'intero pacchetto base così come previsto nei paragrafi 3.5.1.1 e 5.5.1.2 e non rappresenti, invece, un ulteriore plafond di pari contenuto fruibile esclusivamente all'interno dei paesi SEE.
Risposta
Si conferma che il Valore Garantito V non è un ulteriore plafond bensì l’incremento del volume di dati in roaming fruibili al prezzo nazionale, da ciascuna utenza, oltre al volume minimo fissato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/2286, ed in
particolare dall’art. 4, co. 2. Si ribadisce inoltre quanto pure indicato al par. 3.5.2 del Capitolato Tecnico, e cioè che se dall’incremento offerto risulti una quantità di Gbyte superiore a quella prevista dal pacchetto dell’utente prima della riduzione della velocità in ambito nazionale (quindi 5, 30 o 100 Gbyte), la quantità di dati fruibile in roaming non potrà comunque superare la suddetta quantità del pacchetto (5, 30 o 100 Gbyte).
43) Domanda
In relazione a quanto riportato nel Capitolato Tecnico a pagina 7, paragrafo 1.2: "eventuali data breach dei dati personali degli utenti dovranno essere notificati, oltre che al Titolare del Trattamento, contemporaneamente, anche all’Amministrazione Aggiudicatrice” si chiede di confermare che l’Amministrazione Aggiudicatrice tratterà tale informazione come riservata confidenziale e non potrà divulgarla a terze parti in assenza di una autorizzazione specifica del Responsabile del trattamento. Risposta
La prescrizione va intesa come la notifica degli incidenti di sicurezza in cui si siano dimostrati carenti i livelli di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e non come un report del data breach né tanto meno dei dati e dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione Aggiudicatrice tratterà tale informazione come riservata e confidenziale.
44) Domanda
In relazione a quanto riportato nel Capitolato Tecnico a pagina 8, paragrafo 1.2: "Resta fermo che, nei casi in cui l’Amministrazione Aggiudicatrice dovesse rilevare, durante l’esecuzione contrattuale, livelli di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati carenti, quest’ultima potrà richiedere al Fornitore di eseguire, a proprie spese, un approfondito audit (a titolo esemplificativo, potranno essere eseguiti dei vulnerability assessment limitatamente ai sistemi sui quali è stato rilevato un livello di sicurezza carente) sui sistemi e processi atti a garantire la sicurezza, protezione e riservatezza dei dati delle Pubbliche Amministrazioni” si richiede di confermare che per livelli di sicurezza, protezione e riservatezza carenti si intenda la violazione di normative o istruzioni a cui il Responsabile sia obbligato a rispettare in forza del contratto stipulato con il Titolare del trattamento.
Risposta
Non si conferma.
45) Domanda
Il paragrafo 6.3.1 a pag 73 del Capitolato Tecnico specifica che, in merito ai servizi di manutenzione degli apparati e delle SIM: "Il Fornitore dovrà prestare i servizi di cui sopra attraverso entrambe le seguenti modalità, a scelta dell’Amministrazione:
1. Presso un punto di consegna e ritiro. In questo caso l’utente si rivolgerà a un punto di consegna e ritiro, individuato con il supporto telefonico del customer care e, dopo essersi identificato quale utente di una delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, consegnerà la SIM difettosa, oppure l’apparato difettoso”.
Si richiede di confermare che le modalità di identificazione dell’utente quale appartenente ad un’Amministrazione aderente alla Convenzione siano concordate per iscritto con tale Amministrazione.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n° 36.
46) Domanda
Con riferimento alla tabella riportata in Allegato 15 paragrafo 1.1 "Distribuzione delle utenze ordinate", si chiede di indicare per ciascuna tipologia di Utenza in Abbonamento e per ciascuna tipologia di Utenza Ricaricabile il consumo reale consuntivato in termini di minuti, sms e Gbyte.
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n°5 e n° 27.
47) Domanda
Con riferimento alla tabella riportata in Allegato 15 paragrafo 1.1 "Distribuzione delle utenze ordinate", si chiede di indicare per ciascuna tipologia di Utenza in Abbonamento e per ciascuna tipologia di Utenza Ricaricabile la percentuale delle utenze che hanno necessitato di traffico over-bundle.
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n°5.
48) Domanda
Con riferimento alla tabella riportata in Allegato 15 “Report dati utilizzo Convenzione ed. 8” paragrafo 1.1 "Distribuzione delle utenze ordinate", si chiede di indicare per ciascuna tipologia di Utenza in Abbonamento e per ciascuna tipologia di Utenza Ricaricabile il consumo medio over-bundle.
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n°5.
49) Domanda
Con riferimento all’Allegato 15 “Report dati utilizzo Convenzione ed. 8”, si richiede di indicare l'ammontare del fatturato mensile consuntivato all'interno della convenzione TM8.
Risposta
Vengono di seguito forniti i dati in possesso della stazione appaltante circa la somma degli imponibili presenti nelle fatture afferenti a TM8, per i bimestri da maggio 2021 ad ottobre 2022.
Bimestre | Tot Fatturato |
2021 - Mag/Giu | - € |
2021 - Lug/Ago | 494.318,15 € |
2021 - Set/Ott | 2.442.638,84 € |
2021 - Nov/Dic | 5.226.439,14 € |
2022 - Gen/Feb | 7.858.274,19 € |
2022 - Mar/Apr | 7.235.785,94 € |
2022 - Mag/Giu | 8.578.702,55 € |
2022 - Lug/Ago | 7.656.629,49 € |
2022 - Set/Ott | 7.722.207,36 € |
50) Domanda
Già da alcuni anni i Vendor di riferimento del mercato terminali hanno adottato una politica globale relativa alla rimozione degli auricolari e degli alimentatori dalla dotazione in scatola dei propri prodotti, al fine di garantirne una aggiore sostenibilità ambientale con la riduzione dei RAEE, attraverso l'utilizzo di accessori compatibili già in possesso dei clienti. Fermo restando gli accessori nuovi e inusati, in dotazione originale e compatibile, previsti nella fornitura base di pag. 54 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che gli accessori non inclusi nella fornitura base originale del Vendor debbano essere forniti solo su
richiesta dell'Amministrazione al fine di minimizzare l'impatto ambientale.
Risposta
Ai sensi di quanto previsto ai par. 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato tecnico non si conferma.
51) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.3, Pag. 10-11
TESTO: “Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (rif. 5.2) sono previsti i fattori incrementali di prezzo di cui alla seguente tabella (1), nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti una erogazione del servizio inferiore a 24 mesi.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che nel caso in cui la Convenzione sia prorogata, e quindi il Contratto Attuativo dell’Amministrazione duri più di 24 mesi, il fattore moltiplicativo relativo alla Tabella 1 rimanga sempre pari 1.
Risposta
Si conferma.
52) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.3, Pag. 11 TESTO: “Per i servizi di:
∙ connessione diretta tra Sedi dell’Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore (rif. 4.1);
∙ Enterprise mobility management (rif. 4.3);
∙ Fleet management (rif. 4.4);
sono previsti i fattori incrementali di prezzo di cui alla seguente tabella (2), nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti una erogazione del servizio inferiore a 12 mesi.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che nel caso in cui la Convenzione sia prorogata, e quindi il Contratto Attuativo dell’Amministrazione duri più di 12 mesi, il fattore moltiplicativo relativo alla Tabella 2 rimanga sempre pari 1.
Risposta
Si conferma.
53) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1.4, Pag. 32 TESTO: “Le Amministrazioni potranno scegliere di associare:
∙ tutte o parte delle proprie utenze a pacchetti non condivisi;
∙ tutte o parte delle proprie utenze ai pacchetti condivisi.
Sarà facoltà del Fornitore prevedere che la condivisione debba riguardare tutte le utenze del contratto attuativo. In tal caso la PA che abbia necessità di utenze con pacchetti in parte condivisi ed in parte non condivisi, stipulerà diversi contratti attuativi.” DOMANDA: Xx chiede di confermare che la condivisione del traffico dei pacchetti base sia riferita al sottoinsieme delle utenze ricaricabili e al sottoinsieme delle utenze in abbonamento separatamente.
Risposta
Si conferma, ribadendo che i punteggi della caratteristica migliorativa relativa alla condivisione sono separati tra utenze ricaricabili e in abbonamento. Tuttavia, nel caso il fornitore abbia offerto in gara la citata caratteristica migliorativa tanto per le utenze ricaricabili quanto per quelle in abbonamento, avrà facoltà di effettuare la condivisione sull’insieme complessivo delle utenze.
54) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1.4, Pag. 33 TESTO: “Si precisa che:
[…]
I messaggi di notifica al raggiungimento dell’80% e del 100% delle quantità di cui al par. 3.5, sono riferiti alle quantità complessive condivise, e inviati al Responsabile Operativo dell’Amministrazione.”
DOMANDA: In merito al messaggio di notifica sulle utenze per le quali è prevista la condivisione del traffico dei pacchetti base si chiede di confermare che tale notifica possa essere inviata al Responsabile Operativo dell’Amministrazione tramite e-mail così come richiesto nel caso di xxxxxxxxx non condivisi.
Risposta
Si conferma.
55) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 8.2.6, Pag. 93 TESTO: “8.2.6 Servizi di Enterprise Mobility Management
I servizi dovranno essere resi disponibili, sui terminali indicati dall’Amministrazione nell’ordine, entro 20 (trenta) giorni dall’ordine stesso (sia contestuale all’Ordinativo di Fornitura - rif. 8.1, sia successivo).”
DOMANDA: Xx chiede di chiarire se i servizi di EMM dovranno essere resi disponibili entro 20 o 30 giorni dall’ordine stesso.
Risposta
Trattasi di refuso, i servizi di EMM dovranno essere resi disponibili entro 20 (venti) giorni dall’ordine stesso, come anche indicato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, alla penale con ID 60 (Tempo di attivazione del servizio di Enterprise Mobility Management - LIVELLO DI SERVIZIO / TERMINE PER L’ADEMPIMENTO PREVISTO IN CAPITOLATO E/O NELL'OFFERTA TECNICA
DEL FORNITORE: 20 giorni dall’Ordinativo).
56) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1.1, Pag. 28
TESTO: “È prevista inoltre la tariffa definita Pacchetto Premium:
PP dati illimitati ed incluso il noleggio e manutenzione di un terminale “Premium” (rif. 5.2.2) nonché il servizio di utenza prioritaria (rif. 6).”
DOMANDA: Si chiede di confermare che se per le utenze con associato un pacchetto PP (comprensivo di dati illimitati, terminale Premium e utenza prioritaria) l’Amministrazione richieda la variazione del pacchetto nel corso di vigenza del contratto attuativo a tali utenze non potrà essere associato il noleggio di nuovi terminali (Base oppure Intermedio oppure TOP).
Risposta
Come indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico i terminali si potranno richiedere solo “contestualmente all’ordine delle utenze”, quindi non successivamente e pertanto non a seguito di una variazione di pacchetto.
Non essendo possibile la variazione del terminale associato ad un’utenza, non sarà possibile variare la tariffa PP in quanto univocamente associata al terminale Premium.
57) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato tecnico, Par. 3.6, pag. 35
TESTO: “Con riferimento ai pacchetti base, il Fornitore dovrà permettere all’Amministrazione di scegliere tra due modalità di ricarica automatica:
- A tacito assenso: la ricarica avviene a meno che il Responsabile Operativo dell’Amministrazione non abbia comunicato al
Fornitore la volontà di non effettuare la ricarica stessa (“comunicazione di rinuncia”), entro al massimo un giorno solare antecedente la data di scadenza del periodo di validità del pacchetto;
- Ad assenso esplicito: la ricarica avviene solo se il Responsabile Operativo dell’Amministrazione abbia comunicato al Fornitore la volontà di effettuare la ricarica (“comunicazione di conferma”), entro al massimo un giorno solare antecedente la data di scadenza del periodo di validità del pacchetto.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che per le utenze ricaricabili con associato un pacchetto base PP (che oltre ai dati illimitati e l’utenza prioritaria comprende anche il terminale Premium) l’unica modalità di ricarica automatica possibile sia quella a tacito assenso. In caso di risposta negativa si chiede di chiarire in che modo verrà remunerato il costo del terminale Premium e dell’utenza prioritaria compresi nel prezzo nel canone del pacchetto.
Risposta
Non si conferma. Con riferimento ai par. 3.5.1 e 3.6 del Capitolato Tecnico, qualunque sia la modalità automatica di ricarica prescelta dalla p.a. (a tacito assenso o ad assenso esplicito), nel caso in cui il credito non sia sufficiente, e non possa quindi essere attivato il pacchetto PP:
∙ l’utenza potrà comunque ricevere le chiamate;
∙ l’utenza potrà comunque chiamare i numeri di emergenza;
∙ non sarà disponibile il servizio di Utenza Prioritaria;
∙ per quanto riguarda il terminale premium, si rimanda a quanto indicato al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, e cioè che per durate di noleggio inferiori a 24 mesi si applicano i fattori correttivi di cui al paragrafo 1.3., e specificatamente, nel caso del terminale premium, tale fattore correttivo è pari al 60% della tariffa PP.
58) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5, Pag. 27
TESTO: “Minuti e dati illimitati, laddove previsti nelle tariffe che seguono, dovranno essere garantiti dal Fornitore per l’utilizzo corretto dei servizi, cioè per l’uso personale e a scopi lavorativi dell’utenza da parte della persona fisica assegnataria, esclusivamente attraverso le tipologie di apparati previsti al par. 5 del presente Capitolato, anche se non acquisiti in convenzione.
Sarà facoltà del Fornitore definire “soglie di traffico anomalo”, che in nessun caso potranno essere inferiori a 3.000 minuti/utenza/mese e 200 Gbyte/utenza/mese, al superamento delle quali il Fornitore potrà segnalare all’Amministrazione la possibile anomalia del traffico e, se del caso, procedere in contraddittorio con la PA ad accertamenti volti a verificare la natura del suddetto traffico. Nel caso in cui, all’esito di tali accertamenti, non venisse confermato l’utilizzo corretto dei servizi come sopra definito, il Fornitore potrà bloccare il traffico mensile eccedente le suddette soglie.”
DOMANDA: Si chiede di chiarire, nel caso di segnalazione all’Amministrazione di possibili anomalie di traffico e di attivazione del contraddittorio con la PA che confermi l’utilizzo non corretto dei servizi, come viene remunerato il traffico generato tra la segnalazione e la chiusura del contraddittorio.
Risposta
Si ribadisce che se all’esito del contraddittorio tra Fornitore e p.a. venisse accertato un uso incorretto dei servizi come sopra definito, il Fornitore potrà bloccare il traffico mensile eccedente le suddette soglie.
59) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.3, Pag. 35
TESTO: “Sono previsti due pacchetti giornalieri, uno per le utenze fonia e dati (R100) e l’altro per le utenze solo dati (RD100), ciascuno dei quali, a fronte di una specifica tariffa, dà diritto alle seguenti quantità di traffico, utilizzabile nel periodo di disponibilità di un giorno”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che all’esaurimento delle quantità per ciascuna delle direttrici di traffico previste nei pacchetti giornalieri (R100 e RD100) il traffico per la direttrice esaurita debba essere bloccato fino alle ore 24:00 (ora italiana) del giorno di attivazione stesso.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n° 35.
60) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione Art. 5 (Durata) comma 2, pag. 9
TESTO: “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativo di Fornitura, hanno durata di 24 mesi - o fino alla scadenza della convenzione, se successiva - decorrenti dal momento in cui il predetto Ordinativo risulterà portato ad esecuzione
[….]
salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere – con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente i 24 mesi di durata del contratto.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che in caso di proroga della Convenzione di 6 mesi, estendendo la durata dai 24 ai 30 mesi:
1. tutti i Contratti Attuativi stipulati in corso di vigenza della Convenzione potranno avere durata pari a 30 mesi, salvo diversa decisione dell’Amministrazione contraente che può limitarlo a 24 mesi se stipulato prima della proroga della Convezione stessa
ovvero
2. i Contratti Attuativi stipulati nel primo semestre della Convenzione potranno avere una durata superiore ai 24 mesi fino alla scadenza della convenzione stessa; ad esempio, se un ordinativo viene portato in esecuzione dopo un mese dall’avvio della Convenzione la sua durata sarà pari a 29 mesi, salvo diversa decisione dell’Amministrazione Contraente che può limitarlo a 24 mesi. Tutti i contratti stipulati dopo i primi sei mesi di convenzione avranno una durata pari a 24 mesi.
Risposta
Relativamente alla casistica ipotizzata nel quesito (attuazione di una proroga di 6 mesi) si conferma quanto al punto 2.
61) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione, art. 5, comma 2
TESTO: “Resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente i 24 mesi di durata del contratto”
DOMANDA: si chiede conferma che, essendo fissata in 24 mesi la durata minima dei singoli Contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, la previsione sopra riportata troverà applicazione solo nel caso in cui la proroga della Convenzione abbia l’effetto di allungare la durata minima di tale Contratto.
Risposta
Si ribadisce quanto riportato nello Schema di Convenzione e che, quindi, il recesso possa essere esercitato limitatamente al periodo eccedente i 24 mesi di durata del contratto, laddove esistente.
62) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, par. 3.5.1.3 “Caratteristiche migliorative relative al traffico eccedente i pacchetti base”
punto a)
DOMANDA: nel caso in cui come caratteristica migliorativa per Traffico eccedente i pacchetti base (Capitolato Tecnico, par. 3.5.1.3) venga offerto il traffico a consumo per SMS, MMS e minuti internazionali, si chiede di chiarire quante cifre debbano essere considerate dopo la virgola per il corrispettivo unitario e quali siano le regole di arrotondamento da applicare per la definizione dei prezzi unitari del singolo SMS/MMS/minuto di traffico. A titolo esemplificativo come devono essere considerati i corrispettivi unitari per i casi seguenti?
N° | VOCE DI OFFERTA ECONOMICA | Valore Offerto | Fattore | corrispettivo unitario |
13 | Pacchetto ASMS - pacchetto extra da 50 SMS nazionali | 0,69 € | 1/50 | 0,0138 € |
14 | Pacchetto AMMS - pacchetto extra da 10 MMS nazionali | 0,49 € | 1/10 | 0,0490 € |
15 | Pacchetto AITZ - pacchetto extra da 20 minuti di traffico voce internazionale | 2,19 € | 1/20 | 0,1095 € |
Risposta
È facoltà del fornitore decidere il numero di cifre decimali cui troncare il corrispettivo unitario.
63) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara Par. 7.1 Requisiti di Idoneità
TESTO: “Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che, in relazione ai punti b) e c), “gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” debbano essere inseriti nel DGUE Parte IV – Sezione A – Punto “2) Per gli appalti di servizi:”; in caso positivo, considerando che la “autorizzazione generale” di cui al punto c) può essere costituita da molteplici provvedimenti, delibere e decreti, verrà fornito nella sezione l’elenco delle autorizzazioni specificando l’oggetto e la data di rilascio quali elementi sufficienti per la richiesta d’ufficio al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione 1^ (Posta certificata: xxxxxxx.xxx0@xxx.xxxx.xxx.xx).
Si chiede di chiarire se oltre all’elenco indicato si debba far riferimento anche alla “Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 (ex 31) del dlgs 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle Comunicazioni elettroniche” resa dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Divisione 1^ in relazione alle autorizzazioni di cui è titolare la scrivente.
Risposta
In relazione al primo quesito si conferma che, come indicato nella prima parte dell’Allegato 2, per i requisiti di idoneità di cui al par. 7.1 del Disciplinare di gara le relative dichiarazioni/informazioni richieste possono essere inserite nel DGUE, parte IV- Criteri di selezione, sezione A - Idoneità.
In relazione al secondo xxxxxxx, si invita ad attenersi a quanto richiesto dalla lex specialis.
64) Domanda
DOCUMENTO: Allegato 9: Dichiarazione domicilio e accesso agli atti – punto 3.2
TESTO: “3.2 (se del caso) di voler ricorrere alle seguenti prestazioni del suddetto soggetto , in forza del contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui sopra, sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, e di impegnarsi a produrre il suddetto contratto, qualora risulti aggiudicatario, in sede di stipula del contratto.”
DOMANDA: Qualora si dichiarassero contratti continuativi di cooperazione, non è chiaro se è obbligatorio inserire il punto 3.2 e se è obbligatorio indicare le prestazioni che potranno essere affidate.
Risposta
Qualora il concorrente, in virtù della sussistenza di contratti ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice cui ha intenzione di ricorrere nell’ambito della presente Convenzione, compili il punto 3.1. della citata dichiarazione, è altresì chiamato a compilare il successivo punto 3.2 indicando le prestazioni come previsto dal relativo facsimile (cfr. Allegato 9).
65) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara par. 23.1 “Documenti per la stipula” Lettera d) pag. 68 (segnata sul documento come pag. 9)
TESTO: “d) eventuali contratti continuativi di cooperazione di cui all’art. 105, co. 3, lett. c-bis, del Codice”
DOMANDA: Si chiede di confermare che la mancata indicazione sulla “Dichiarazione di domicilio ed accesso agli atti” dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, non preclude la possibilità di utilizzo delle prestazioni di soggetti terzi in forza di tale tipo di contratti, purché questi contratti siano consegnati entro 7 giorni solari dalla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, così come stabilito nel Disciplinare di Gara par. 23.1 lettera d), siano stati stipulati anteriormente alla data di pubblicazione del bando ed abbiano ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non delle Amministrazioni ordinanti), così come specificato nel paragrafo 23 del Disciplinare di Gara.
Risposta
Benché la previa indicazione dei contratti in questione non sia normativamente imposta, ai sensi della formulazione della legge di gara, che il concorrente è chiamato ad accettare, si invita il medesimo a volere manifestare sin dalla presentazione dell’offerta - secondo le modalità precisate nella risposta che precede - l’intenzione di ricorrere a contratti ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice.
66) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara Par. 14 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”
DOMANDA: Si chiede di confermare che non sia necessario consegnare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Risposta
Si conferma.
67) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 1, Pag. 4
DOMANDA: si chiede di confermare che per il calcolo della commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012 non vada tenuto conto anche degli eventuali oneri fiscali quali imposte e tasse. Risposta
Come previsto al paragrafo 2 dell’Allegato A - Flusso dati commissioni, il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 1,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA e dell’eventuale tassa di concessione governativa, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione.
68) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 1, Pag. 4
DOMANDA: si chiede di confermare che la commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012 non è dovuta nel caso di servizi resi a titolo personale ai dipendenti delle Amministrazioni Contraenti.
Risposta
Si conferma.
69) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Par. 2.2, Pag. 7 e Par. 2.3, Pag. 8
DOMANDA: Al punto b) del paragrafo 2.2 “Dotazioni tecniche” sono riportati separati da una virgola diversi strumenti di autenticazione al Sistema (SPID, CIE, CNS nonché le specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema). Al successivo paragrafo 2.3 “Identificazione” viene indicato che per accedere al Sistema è necessario preventivamente identificarsi “alternativamente o congiuntamente” con uno dei predetti strumenti. Si chiede di chiarire:
a) se l’Operatore economico deve avere a disposizione tutti gli strumenti di autenticazione indicati al fine della partecipazione alla presente gara;
b) in quali casi è necessario utilizzare congiuntamente più strumenti per l’identificazione e successivo accesso al Sistema.
Risposta
In merito al punto a), una volta ottenute le specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema, non è necessario possedere nessuno degli altri strumenti di autenticazione
In merito al punto b), non vi è necessità dell’identificazione congiunta tramite SPID e CIE. L’uso di tali metodologie d’identificazione è alternativo all’utilizzo delle credenziali, lasciando l’opportunità d’accesso al sistema attraverso più strumenti.
70) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 4, Pag. 13
TESTO: “Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip
S.p.a. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.”
DOMANDA: si chiede di confermare che il riferimento agli “aggiudicatari della Convenzione” è un refuso visto che non è prevista l’aggiudicazione a più di un Operatore economico.
Risposta
Si conferma.
71) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 4.3, Pag. 14 e Schema di Convenzione, art. 5, comma 1
DOMANDA: nell’ultimo capoverso del paragrafo citato così come al comma sopra riportato è presente l’inciso “anche eventualmente incrementata”, si chiede di chiarire se il quantitativo massimo di 1.400.000 utenti può essere effettivamente
incrementato e le modalità con cui verrà incrementato.
Risposta
L’inciso si riferisce al potenziale incremento di un quinto ex art. 4, comma 4, dello schema di Convenzione. Si veda altresì la risposta alla domanda n° 77.
72) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara; Cap. 6, Pag. 15
DOMANDA: si chiede di confermare che, in applicazione del Decreto del 28 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, la soglia di gravità deve essere correlata al valore dell'appalto, ovvero, deve essere pari o superiore al 10% del valore dello stesso.
Risposta
Si conferma che, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all’interno del DGUE esclusivamente violazioni non definitivamente accertate il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate che ricadano nell’ambito di applicazione del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022. A tal fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all’importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell’accertamento e l’eventuale stato del giudizio.
73) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Par. 7.3, Pag. 18
TESTO: “Il requisito relativo all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui al paragrafo 7.1, lett. a) e quello relativo all’autorizzazione generale di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti dalla/e impresa/e che svolgerà/anno le attività oggetto di iscrizione e autorizzazione.”
DOMANDA: si chiede di confermare che i riferimenti al punto 7.1 lett. a) sono un refuso dovendosi invece riferire, il primo, al punto 7.1 lett. b) e, il secondo, al punto 7.1 lett. c).
Risposta
Si conferma che:
∙ quando viene fatta menzione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane, ci si riferisce al requisito di cui al par. 7.1 lettera a) del Disciplinare;
∙ quando viene fatta menzione dell’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, ci si riferisce al requisito di cui al par. 7.1 lettera b) del Disciplinare;
∙ quando viene fatta menzione dell’autorizzazione generale, ci si riferisce al requisito di cui al par. 7.1 lettera c) del Disciplinare.
74) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 12, Pag. 23
DOMANDA: effettuando una prova di presentazione dell’offerta tramite il Sistema e provando ad effettuare l’upload di un file di dimensioni maggiori di 13 MB è stato restituito il messaggio “Attenzione. Il file supera la dimensione massima consentita: 13Mbytes”. Dato che, come specificato nel capitolo sopra citato, le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta è ad esclusivo rischio del Concorrente e che il Disciplinare, invece, precisa che per singoli file di dimensione maggiore di 13 MB “non è garantita la tempestiva ricezione”, si chiede di chiarire il comportamento del Sistema
Risposta
Il comportamento del Sistema è quello indicato nel Disciplinare di gara, al citato paragrafo 12; pertanto, si invita a rispettare la menzionata dimensione massima.
75) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Par. 12.1, Pag. 25
TESTO: “L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.”
DOMANDA: si chiede di confermare che il periodo per il quale l’offerta è vincolante per il Concorrente è pari a 240 giorni.
Risposta
Si conferma.
76) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Par. 15.1, Pag. 33
DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui contestualmente alla conferma dell’offerta il Concorrente comunica l’eventuale messa fuori produzione di uno o più prodotti o il verificarsi di una delle fattispecie enunciate al par. 1.2 del Capitolato Tecnico non è tenuto a fornire la documentazione di cui all’art. 17 “Fuori Produzione” dello Schema di Convenzione.
Risposta
Si conferma; come precisato al par. 15.1 del Disciplinare di gara l’onere di produrre la documentazione di cui al citato art.17 dello schema di Convenzione sorge in capo al solo concorrente risultato aggiudicatario, in sede di stipula.
77) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione, art. 4, comma 4 ed art. 15, comma 1
DOMANDA: in entrambi i commi sopra riportati si fa riferimento all’importo della Convenzione sia al fine del calcolo dell’aumento o della diminuzione delle prestazioni sia per il calcolo della quota di subappalto che il Concorrente si è eventualmente riservata. Si chiede, pertanto, di chiarire quale è l’importo contrattuale previsto.
Risposta
Come chiaramente indicato sia nella “definizione” di cui all’art. 2 lettera h) dello Schema di Convenzione sia al comma
1 dell’art. 4 dello Schema di Convenzione, la presente Convenzione prevede un massimale “in quantità”; conseguentemente, la previsione di cui all’art. 4, co. 4, dello schema di Convenzione deve intendersi riferita al predetto “quantitativo massimo”.
riferimento al prezzo complessivo offerto.
78) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara – Par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” Criterio j=4 “Condivisione del traffico dei pacchetti base”
DOMANDA: In riferimento al criterio j=4 “Condivisione del traffico dei pacchetti base” sommando i punteggi massimi attribuiti ai diversi sub-criteri si ottiene 3,2, mentre nella “Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” è riportato come “punti max” 3,3.
Si chiede di chiarire se trattasi di refuso ovvero se è da rettificare uno o più punti max attribuiti ai sub-criteri relativi al criterio j=4 “Condivisione del traffico dei pacchetti base”.
Risposta
Si conferma la correttezza dei punteggi dei singoli sub-criteri così come riportati in tabella (Colonne “punti D max”, “punti Q max” e “punti D max”); il valore riepilogativo indicato come “punti max” al macro-insieme j=4 è un refuso.
79) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara – Par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” Criterio j=13 “SIM”
DOMANDA: In riferimento al criterio j=13 “SIM” sommando i punteggi massimi attribuiti ai diversi sub-criteri si ottiene 0,4, mentre nella “Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” è riportato come “punti max” 0,3.
Si chiede di chiarire se trattasi di refuso ovvero se è da rettificare uno o più punti max attribuiti ai sub-criteri relativi al criterio j=13 “SIM”
Risposta
Si conferma la correttezza dei punteggi dei singoli sub-criteri così come riportati in tabella (Colonne “punti D max”, “punti Q max” e “punti D max”); il valore riepilogativo indicato come “punti max” al macro-insieme j=13 è un refuso.
80) Domanda
DOCUMENTO:
- Disciplinare di Gara – Par. 16 “Contenuto della offerta economica” pag.34 lettera a) in relazione al troncamento per i prezzi unitari
- Disciplinare di Gara – Par. 17.3 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica” Pag. 59 (segnata sul documento come pag. 0) in relazione alle regole di arrotondamento
- Disciplinare di Gara – Par. 17.4 “Metodo di calcolo dei punteggi” Pag. 61 (segnata sul documento come pag. 2) in relazione al punteggio economico
DOMANDA: Xx chiede di confermare che:
i. Tutti i prezzi unitari dovranno essere inseriti con due cifre decimali ovvero verrà applicata una regola di troncamento se verranno inserite più di due cifre decimali.
ii. La regola di arrotondamento alla seconda cifra decimale riportata al Par. 17.3 è da intendersi applicata al prezzo complessivo, che in ogni caso sarà sempre con sole due cifre decimali in quanto determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari (aventi due cifre decimali in base a quanto indicato al precedente punto) per numeri interi dati dalla “Quantità Stimata (peso W)”;
iii. Il ribasso ottenuto in base alla formula R = 1 – P/BA sarà arrotondato alla sesta cifra decimale.
iv. Non verrà fatto alcun arrotondamento al coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ci = 1-(1-Ri)k
v. Il punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo sarà pari al prodotto del coefficiente per il punteggio economico massimo (30), prodotto arrotondato alla quarta cifra decimale.
Risposta
Si conferma quanto ai punti i, ii, iii, iv e v.
81) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione Art. 10 Comma 1, pag. 15
TESTO: “I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C”
DOMANDA: si chiede di confermare che con “allegato sub C” si intende l’allegato “C” (Corrispettivi e tariffe)
Risposta
Si conferma.
82) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione Art. 10 Comma 15, pag. 18
TESTO: “Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore delle attività programmabili della suddetta prestazione. Ai soli fini della predetta anticipazione, il valore delle attività programmabili è fissato al 95% del canone mensile del servizio di noleggio e manutenzione dei terminali.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che il valore delle attività programmabili è pari al 95% del canone di noleggio e manutenzione dei terminali per il numero di canoni mensili che saranno previsti da contratto (almeno 24 mesi se si tratta di ordinativo di fornitura oppure minori o uguali a 24 mesi se si tratta di ordinativi collegati).
Risposta
Si conferma che il valore delle attività programmabili è pari al 95% dei canoni mensili dei servizi di noleggio e manutenzione dei terminali. Detti canoni, nelle situazioni previste dal Capitolato, potranno essere soggetti ai fattori correttivi di cui al 1.3.
83) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1, Pag. 12
DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui il Concorrente fornisce i servizi di telefonia mobile attraverso accordi con più di un operatore di rete mobile licenziatario è tenuto ad indicare nella Relazione Tecnica un unico accordo che utilizzerà al fine di garantire i servizi alle Pubbliche Amministrazioni che aderiranno alla presente Convenzione non potendo, pertanto, sommare le “coperture” degli operatori di rete mobile licenziatari a sua disposizione.
Risposta
Si richiama innanzitutto quanto previsto al par. 2.1 del Capitolato Tecnico: “il Concorrente dovrà specificare, in relazione tecnica, il dettaglio degli accordi stessi esistenti con gli altri Operatori, e dei quali dovranno essere forniti aspetti di interesse particolare quali Aree di Copertura (evidenziando quali tra le aree dettagliate nelle tabelle dei successivi paragrafi siano coperte con rete propria e quali in virtù di accordi con altri Operatori) e date di scadenza del contratto. Il Concorrente dovrà comunque garantire tutte le coperture dichiarate per l’intera durata dei Contratti di Fornitura”. Al fine di garantire la copertura offerta, non vi è dunque un limite al numero di accordi utilizzabili da un concorrente, ed è possibile altresì utilizzare tanto la copertura risultante dai predetti accordi, quanto quella garantita tramite proprie frequenze.
Circa le modalità con cui “sommare” le predette coperture, sempre al par. 2.1 del Capitolato Tecnico è previsto: “Con il termine “copertura”, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al par. 3, si intende il territorio nazionale in cui sono disponibili i servizi agli utenti della convenzione. Tale copertura dovrà poter essere verificata attraverso le prove definite nella sezione
9.1.”.
La nozione di “copertura”, come sopra definita, rende chiaro che il fornitore dovrà garantire i servizi:
i. in mobilità e con continuità del servizio;
ii. a tutti gli utenti della convenzione che si rechino nelle aree dichiarate in offerta come coperte;
e pertanto, non potranno essere computate, ai fini della indicazione della copertura offerta, zone in cui i servizi siano fruibili da un sottoinsieme di SIM o soggetti a qualunque altro tipo di limitazione della qualità del servizio prevista dal Capitolato tecnico, tra cui, in particolare, i parametri di cui alla Tabella 7 del paragrafo 3.3.
Ciò evidenziato, e fermo il vincolo che sia contemporaneamente rispettato quanto sintetizzato ai punti sub i. e ii. e ai parametri di cui alla Tabella 7 del paragrafo 3.3, in merito alla suddetta sommatoria si riportano di seguito alcuni esempi:
- se una medesima porzione di territorio è coperta tramite più di un operatore licenziatario con il quale il concorrente abbia un accordo, tale porzione di territorio dovrà essere computata una sola volta nella determinazione delle percentuali di copertura. Quindi, ad esempio, se un dato comune è coperto attraverso due operatori, il primo con una copertura del 98%, il secondo con una copertura del 95% (di cui il 94% è geograficamente sovrapposta con quella del primo), la copertura complessiva sarà del 99%; nel caso in cui, invece, tutta la copertura del secondo fosse sovrapponibile a quella del primo, allora la copertura complessiva sarebbe del 98%;
- se una medesima porzione di territorio è coperta sia con frequenza proprie del concorrente, sia tramite uno o più operatori licenziatari con i quali il concorrente abbia accordi, tale porzione di territorio dovrà essere computata una sola volta nella determinazione delle percentuali di copertura; si veda, mutatis mutandi, l’esempio di cui sopra.
Si precisa, inoltre, che le verifiche inerenti la qualità e la continuità della copertura offerta dal concorrente, di cui al su citato paragrafo 9.1 (drive test per il servizio voce, misure statiche per la trasmissione dati), dovranno essere superate con esito positivo quali che siano le modalità di copertura offerte. Si richiama, a tal proposito, anche quanto indicato al 21Bis del Disciplinare: “Qualora la copertura del concorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il medesimo concorrente risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale controparte degli accordi di cui sopra”.
84) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1, Pag. 12
DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui un Concorrente, al fine della partecipazione alla presente gara, garantisce i servizi di telefonia mobile sia tramite una propria infrastruttura di rete sia attraverso un unico accordo con un operatore di rete mobile licenziatario e nella stessa area geografica il servizio sia garantito sia con proprie frequenze sia con quelle dell’operatore di rete mobile licenziatario, la percentuale di copertura da indicare nel Piano della copertura non deve essere pari alla somma delle singole percentuali delle coperture così realizzate.
Risposta
Si veda quanto risposto alla precedente domanda n° 83.
85) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1, Pag. 12
DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui un Concorrente, al fine della partecipazione alla presente gara, garantisce i servizi di telefonia mobile sia tramite una propria infrastruttura di rete sia attraverso un unico accordo con un operatore di rete mobile licenziatario, nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata, per ciascuno dei Comuni italiani di cui si compone il Piano della copertura, la percentuale di territorio coperta sia tramite la propria infrastruttura di rete sia attraverso l’unico accordo con un operatore di rete mobile licenziatario così come richiesto nel Capitolato Tecnico. In caso di risposta
negativa si chiede di chiarire in quale documento tra la Relazione Tecnica ed il Piano della copertura è necessario inserire il dettaglio richiesto nel Capitolato Tecnico.
Risposta
In relazione alla prima parte del quesito, si veda quanto risposto alla precedente domanda n° 83.
Circa le informazioni da inserire in Relazione tecnica, il paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico fa esplicito riferimento alle Aree di Copertura e non ai singoli Comuni. Pertanto, per “aspetti di interesse particolare quali Aree di Copertura (evidenziando quali tra le aree dettagliate nelle tabelle dei successivi paragrafi siano coperte con rete propria e quali in virtù di accordi con altri Operatori)” devono intendersi profili inerenti la copertura di carattere qualitativo e non quantitativo; in altri termini sarà sufficiente indicare per aree geografiche estese almeno a singola regione o se del caso macro-regione se la copertura avviene esclusivamente con rete propria o se avviene esclusivamente con rete di altro operatore (specificando quale) o attraverso una combinazione di più reti (specificando quali), senza necessità di indicare specifiche percentuali.
Resta inteso che, come previsto al par. 21Bis del Disciplinare, al concorrente che si trovi al primo posto della graduatoria provvisoria di merito verrà richiesto il “Piano dettagliato della copertura” che, si ribadisce, dovrà essere redatto in conformità a quanto dichiarato nel “Piano della copertura” presentato in sede di offerta tecnica; sarà dal “Piano dettagliato della copertura” che dovranno evincersi graficamente le aree di territorio coperte tramite la propria infrastruttura o tramite gli accordi con operatori licenziatari. Il suddetto “Piano dettagliato della copertura” costituirà il riferimento per:
∙ le prove di copertura, basate sulle “Mappe in grande scala”, consistenti nelle mappe già prodotte nel Piano dettagliato della copertura, ma in scala più dettagliata;
∙ il corretto adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 6, co. 1, lett. j), dello Schema di Convenzione, secondo cui il fornitore è tenuto a “garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica e nel “Piano della copertura” nonché nel “piano Dettagliato della copertura”.
86) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara - par. 16 “Contenuto dell’offerta economica” pag. 16 punti b) e c)
DOMANDA: Si chiede di confermare che i servizi di sviluppo e integrazione di cui al par. 6.6 del Capitolato Tecnico (che si considerano di natura intellettuale) e le attività di trasporto e consegna dei terminali e delle SIM (in quanto riconducibili a mera fornitura senza installazione) non concorrono ai “costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro” ed ai “Costi della manodopera”, in conformità con quanto stimato dalla Stazione Appaltante e riportato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara pag. 12 e 13 in relazione ai costi della manodopera.
Risposta
Si conferma che, secondo quanto previsto dal par. 16 del Disciplinare di gara, è richiesto ai concorrenti di indicare in offerta economica:
- in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al paragrafo 4 del Disciplinare, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
- in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al paragrafo 4 del Disciplinare, l’indicazione dei costi della manodopera propri del concorrente, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
87) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara - par. 18 “Commissione giudicatrice” pag. 61 (segnata sul documento come pag. 2) TESTO: “La Commissione si occupa altresì della verifica di cui al par. 21 BIS lettera b) del presente disciplinare.”
DOMANDA: si chiede di confermare che la lettera b) di cui al par. 21 BIS corrisponde alla lettera B. relativa alla “verifica del
possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, di quelle relative ai criteri migliorativi con riferimento ai terminali offerti”.
Risposta
Si conferma che la Commissione giudicatrice di cui al par. 18 del Disciplinare di gara si occuperà anche della “verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, di quelle relative ai criteri migliorativi con riferimento ai terminali offerti” di cui al par. 21 BIS lettera b) del Disciplinare.
88) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara par. 23.1 “documenti per la stipula” consegna a 15 giorni lettere b), c) e d)
DOMANDA: In considerazione del fatto che l’art 113-bis introdotto dalla Legge Europea 2018, L.37/2019, non prevede lo sconto sulle fatture pagate in un termine inferiore ai 30 giorni si chiede conferma che tale sconto non rivesta carattere di obbligatorietà. Analogamente, si chiede conferma della non obbligatorietà dello sconto nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o di cessione del credito, così come riveste non risulta obbligatorio lo sconto per le amministrazioni che avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti.
Risposta
Non si conferma, come previsto dal par. 23.1 lettera d) del Disciplinare di gara l’unica scontistica facoltativa è riferita allo “sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione”.
89) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 4.7 Pag. 51, Par. 5.1 Pag. 52
TESTO: Par. 4.7 “Per i servizi di Enterprise Mobility Management, Fleet Management e Sicurezza centralizzata sarà richiesta l’indicazione, in Offerta Economica, rispettivamente dei seguenti prezzi:
- …omissis…;
- canone mensile per OBU;”
Par. 5.1 “Dovrà essere inoltra fornita una SIM card per ciascuna OBU (servizi di Fleet Management, par. 4.4).” DOMANDA:
Si chiede di confermare che un’Amministrazione aderente al servizio di Fleet Management debba richiedere un pacchetto dati in Convenzione per ognuna delle OBU contrattualizzate.
Risposta
Si conferma.
90) Domanda
DOCUMENTO: ALLEGATO 7 Relazione Tecnica
DOMANDA: Si chiede di confermare che il Capitolo “1. PREMESSA, PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE” sia escluso dal conteggio delle 30 pagine massime previste per la relazione tecnica.
Risposta
Non si conferma, nell’Allegato 7 è precisato che “nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica”.
91) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato tecnico, Par. 2.1
DOMANDA: Con riferimento alla colonna della tabella del Piano di Copertura di intestazione "Territorio comunale in Km2" si chiede quali valori di superficie comunale vanno presi a riferimento. Al riguardo, in assenza di un database fornito nella documentazione di gara dei comuni e dei relativi valori di superficie, si richiede di poter utilizzare i valori ISTAT 2016 per quanto riguarda i valori di superficie e l'elenco dei comuni ISTAT 2021 per quanto riguarda l'elenco dei comuni italiani (Totale comuni 7903). Nei casi di comuni accorpati nella pubblicazione ISTAT 2021, rispetto alla pubblicazione ISTAT 2016, il valore di superficie da attribuire al comune "accorpato" sarà pari alla somma dei valori di superficie dei "comuni accorpati".
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n° 16.
92) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1, pag. 53
TESTO: “Le forniture di nuovi terminali dovranno essere conformi alla emananda normativa comunitaria in tema di standard di ricarica inserita all’interno dello schema di direttiva che andrà a modificare la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Pertanto, eventuali terminali a listino la cui immissione sul mercato risulterà non conforme a detta normativa, dovranno essere sostituiti, entro la data prevista dalla citata normativa, con le modalità previste in convenzione per il “fuori produzione” o la “evoluzione tecnologica”.
DOMANDA: La recente risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE), volta ad adottare caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici ed in particolare la porta USB-C come formato standard per la ricarica di tutti i dispositivi interessati, è adottata in armonia con le direttive comunitarie per la limitazione degli impatti delle produzioni industriali sull’ambiente e si pone come obiettivo la riduzione della quantità di rifiuti elettronici attraverso la diminuzione della produzione e dello smaltimento dei carica batteria, contenendo il numero di carica batteria superflui o inutilizzati. Si chiede di confermare che, in caso di fornitura di un nuovo terminale dotato di porta USB-C il cui nel packaging originale non prevede la fornitura di un carica batterie, non sia necessario comprendere il carica batteria nella fornitura, in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui sopra soprattutto per garantire una maggiore sostenibilità ambientale.
Risposta
Ai sensi di quanto previsto ai par. 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato tecnico non si conferma.
93) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara - par. 23.2 punto 1) Garanzia in favore di Xxxxxx DOMANDA: si chiede di confermare che:
1) per “importo offerto” si intende il “prezzo complessivo offerto” così come definito nel par. 17.3 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica“ (determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità stimate indicate alla tabella 2 del par. 4)
2) La garanzia definitiva in favore di Xxxxxx è pari al valore minimo tra lo 0,5% dell’importo offerto ed € 600.000,00. Pertanto se ad esempio venisse proposto un ribasso del 10% l’importo offerto sarebbe pari € 211.500.000,00, il valore relativo allo 0,5% pari a 1.057.500,00 € e di conseguenza verrebbe considerata una cauzione di € 600.000,00; se invece venisse proposto un ribasso del 50% l’importo offerto sarebbe pari € 117.500.000,00, il valore relativo allo 0,5% pari a 587.500,00 € e di conseguenza verrebbe considerata una cauzione di € 587.500,00.
Risposta
Si conferma sia quanto al punto 1) sia quanto al punto 2).
94) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara - par. 23.2 punto 2) Garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti.
DOMANDA: si chiede di confermare che per “importo complessivo offerto” si intende il “prezzo complessivo offerto” così come definito nel par. 17.3 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica“ determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità stimate indicate alla tabella 2 del par. 4)
Risposta
Si conferma.
95) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52
TESTO: “scaglioni di erosione del massimale, cioè ogni 25% di utenze ordinate”
DOMANDA: si chiede chiarire se il 25% di utenze ordinate deve essere riferito al massimale della Convenzione.
Risposta
Si conferma.
96) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52
DOMANDA: Si chiede di confermare che l’evento di sospensione della fornitura dei terminali per il superamento della soglia del 50% delle utenze ordinate comporta la sospensione degli SLA relativi alla consegna dei terminali radiomobili.
Risposta
Si conferma, limitatamente a quei terminali i cui ordini sono oggetto della citata sospensione.
97) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52
DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui, in corrispondenza degli scaglioni di verifica del rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero delle utenze attive, sia stato superato il valore del 50% ed il Fornitore abbia ottenuto l’autorizzazione di Xxxxxx a sospendere l’accettazione di nuovi ordinativi di terminali, tale sospensione potrà essere superata solo in corrispondenza dell’eventuale ribilanciamento rilevabile al successivo scaglione di verifica.
Risposta
Non si conferma in quanto lo stato di sospensione, come indicato al 5.2 del capitolato tecnico, si mantiene “fino all’eventuale riequilibrio”. A tal proposito, si precisa che gli scaglioni indicati al 5.2 sono da intendersi come gli intervalli prefissati entro i quali il fornitore dovrà effettuare le verifiche. All’esito negativo di una verifica, ovverosia quando si verificherà che il rapporto terminali/utenze sarà superiore al 50%, sia il fornitore che la Consip controlleranno l’evolversi del succitato rapporto e nel momento in cui la percentuale scenderà nuovamente sotto il limite del 50%, comprendendo nel calcolo sia l’evasione degli ordini sospesi sia una previsione di quelli di prossima entrata, si procederà alla rimozione dello stato di sospensione.
98) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52
DOMANDA: si chiede di confermare che, per lo scaglione di verifica del rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero di utenze attive successivo ad una verifica precedente che ha avuto esito positivo, il Fornitore invierà a Consip
oltre al nuovo numero di utenze attive anche il numero di nuovi terminali nel frattempo sospesi al fine di determinare se l’eliminazione della sospensione può comportare la loro lavorazione oppure solo di una quota parte di esse al fine di rispettare sempre il rapporto del 50% previsto dal Capitolato Tecnico.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n° 97.
99) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52
DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui ad una successiva verifica il rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero di utenze attive sia sceso al di sotto della soglia del 50%, il Fornitore riprenderà la lavorazione degli ordinativi sospesi salvo il caso in cui l’Amministrazione, nel periodo di sospensione, abbia nel frattempo annullato tale ordinativo.
Risposta
Si conferma.
100) Domanda
Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 4.3 e' indicato che “nel caso in cui la quantità massima della Convenzione, anche eventualmente incrementata, non sia stata ancora esaurita, la durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.” Si chiede di confermare che la quantità massima eventualmente incrementata si riferisce al numero di utenze della convenzione e che tale incremento sia da riferire alla previsione dell'art.27, comma 3 del D.M. 28.10.1985. Si chiede altresì di confermare che, a seguito dell'eventuale incremento del sesto e del settimo quinto, il quantitativo massimo della Convenzione sarà pari rispettivamente a 1.680.000 utenze e a 1.960.000 utenze, e cha a tali quantitativi massimi incrementati corrispondono gli importi stimati massimi, rispettivamente pari a Euro 282.000.000,00 e a Euro 329.000.000,00.
Risposta
L’incremento cui fa riferimento il citato par. del Disciplinare di gara è l’incremento di un quinto di cui all’art. 4, co. 4, dello Schema di Convenzione. A questo ultimo proposito, si veda la risposta al quesito n° 77.
101) Domanda
Al par. 3.4 – Trasmissione Dati del Capitolato Tecnico viene indicato che “I servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto dovranno poter essere utilizzati dagli utenti per: (...) la consegna presso le sedi dell’Amministrazione di tutto il traffico dati originato dagli utenti mobili e destinato all’Amministrazione, e viceversa la raccolta del traffico dati diretto ad utenti mobili ed originato dall’Amministrazione (accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, di cui alla sezione 4.1)”. Si chiede di confermare che il Responsabile del Trattamento sia tenuto a consegnare i dati di traffico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 123 e ss del D.Lgs. 196/2003 e comunque non i dati del traffico aggiuntivo generato a titolo personale dall’utente che si accolla anche il relativo costo)
Risposta
Come indicato all’art. 21 comma 4 delle Condizioni Generali, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento di tutti i dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente tra cui il citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
102) Domanda
Al par. 4.3 – EMM Enterprise Mobility Management del Capitolato Tecnico viene indicato che “Al fine della valutazione
tecnica dell’offerta, il Concorrente, in relazione tecnica, per ciascuna delle soluzioni offerte dovrà descrivere le caratteristiche tecnico funzionali in termini di: (...) salvaguardia della privacy utente”. Si chiede di confermare che:
a) con riferimento alla salvaguardia della privacy dell’utente, dipendente del Titolare del trattamento, sia lo stesso Titolare a fornire all’utente tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali ed a provvedere all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità pubbliche o delle rappresentanze sindacali ove previste dalla legge.
b) con riferimento ai servizi fruiti a titolo personale dall’utente, il Responsabile non sia tenuto a comunicare nulla al Titolare, né dati di traffico, né le tipologie di applicazioni installate, né il contenuto delle comunicazioni/registrazioni
c) tutte le attività di trattamento svolte dal Responsabile del Trattamento nell’ambito della gestione della soluzione EMM abbiano ad oggetto dati personali raccolti in modo lecito e sulla base di idonea base giuridica dal Titolare del trattamento.
d) il sistema di EMM non debba permettere al Titolare del trattamento di accedere tramite la piattaforma ai dati salvati sul terminale e sulla SIM dell’utente (rubrica, registro chiamate e registrazioni) sia quelli che riguardano i servizi personali, sia quelli che riguardano i servizi usufruiti per lavoro.
Risposta
Premesso che tanto il Fornitore quanto l’Amministrazione si conformeranno alla normativa vigente per il trattamento dei dati personali, tutti i punti sopra esposti (a, b, c, d) dipendono proprio dalle peculiarità delle soluzioni offerte (che saranno valutate anche in termini della salvaguardia della privacy utente) e dalle particolari configurazioni che di volta in volta le amministrazioni intenderanno adottare.
103) Domanda
Al par 6.3.1 Manutenzione degli apparati e delle SIM del Capitolato Tecnico. Il testo recita: “Il Fornitore dovrà prestare i servizi di cui sopra attraverso entrambe le seguenti modalità, a scelta dell’Amministrazione: Presso un punto di consegna e ritiro. In questo caso l’utente si rivolgerà a un punto di consegna e ritiro, individuato con il supporto telefonico del customer care e, dopo essersi identificato quale utente di una delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, consegnerà la SIM difettosa, oppure l’apparato difettoso”. Si chiede di confermare che le modalità di identificazione dell’utente quale appartenente alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione siano concordate per iscritto con ciascuna Amministrazione aderente.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n° 36.
104) Domanda
Al par 6.4 Reportistica relativa ai servizi di customer care, assistenza e manutenzione, reclami sulla fatturazione del Capitolato Tecnico. Il testo recita “la consegna presso le sedi dell’Amministrazione di tutto il traffico dati originato dagli utenti mobili e destinato all’Amministrazione, e viceversa la raccolta del traffico dati diretto ad utenti mobili ed originato dall’Amministrazione (accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, di cui alla sezione 4.1)”. Si chiede conferma che il Responsabile sia tenuto a consegnare i dati di traffico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 123 e ss del D.Lgs. 196/2003 e comunque non il traffico aggiuntivo generato a titolo personale dall’utente che si accolla anche il relativo costo.
Risposta
Premesso che il riferimento al paragrafo del capitolato tecnico appare errato, si rimanda, ad ogni buon conto, alla risposta alla domanda n° 101.
105) Domanda
Al par. 6.5 Referenti del Fornitore per le Amministrazioni del Capitolato Tecnico. Il testo recita che: “Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà indicare nominativamente tali risorse, fornendo altresì il loro telefono fisso, mobile ed indirizzo di posta elettronica. I nominativi e le relative coordinate di cui sopra saranno pubblicati nella sezione dedicata alla Convenzione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.”. Si chiede di confermare che ciascuna amministrazione aderente la Convenzione fornirà idonea Informativa ex art. 13 GDPR su tali trattamenti.
Risposta
Non si conferma, la presente informativa è contenuta al paragrafo 27 del Disciplinare di Xxxx, e specificatamente: “i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge”.
106) Domanda
Al par.7.1 Servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni del Capitolato Tecnico. Il testo recita “Dovranno essere disponibili i seguenti dati di rendicontazione, con dettaglio fino a livello di singola utenza: dettaglio del traffico, relativo sia a periodi fatturati sia non ancora fatturati, con almeno: - data e ora di inizio di ogni conversazione o sessione dati; - numero telefonico chiamato”. Si chiede di confermare che la rendicontazione dei servizi usufruiti dall’utente per scopi personali non sarà resa disponibile all’Amministrazione che ha aderito alla Convenzione. Risposta
Si conferma.
107) Domanda
Al par. 7.2 Servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni del Capitolato Tecnico viene indicato che “Dovranno essere disponibili i seguenti dati di rendicontazione, con dettaglio fino a livello di singola utenza: (i) dettaglio del traffico, relativo sia a periodi fatturati sia non ancora fatturati, con almeno: data e ora di inizio di ogni conversazione o sessione dati; numero telefonico chiamato (...)”. Si chiede di confermare che:
a) nel rispetto degli artt. 123 e ss del D.Lgs. 196 del 2003, l’operatore non debba fornire all’amministrazione che aderisce alla Convenzione il numero completo dei soggetti chiamati dagli utenti, ma solo la numerazione con le ultime tre cifre oscurate.
b) la rendicontazione dei servizi usufruiti dall’utente per scopi personali non dovrà essere resa disponibile all’Amministrazione che ha aderito alla Convenzione.
Risposta
Premesso che il riferimento al paragrafo del capitolato tecnico appare errato:
- in merito al punto a) si ribadisce che il fornitore è tenuto al rispetto la normativa vigente tra cui il citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- in merito al punto b) si veda la risposta alla domanda n° 106.
108) Domanda
In riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico, paragrafo 2.1, in merito a “ Il riferimento utilizzato dal Concorrente per la definizione dei Comuni italiani e dei relativi confini amministrativi ”, si chiede di mettere a
disposizione dei singoli concorrenti l’elenco in formato .xls dei comuni per i quali dichiarare la copertura al fine di rappresentare una lista univoca da parte di tutti i concorrenti.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n° 16.
109) Domanda
ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001.
L’art. 8 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali”. Premesso che l’art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che il Responsabile del trattamento “metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”, si chiede di confermare che: (a) gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare; (b) il Responsabile potrà fornire osservazioni a quanto contestato dal Titolare e in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che accerti l’inadempimento del Responsabile.
Risposta
In relazione al quesito a) si conferma, l’Allegato C prevede che “l'obiettivo è verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali” limitatamente alle attività svolte dal fornitore per conto del Titolare del trattamento.
In relazione al quesito b) non si conferma, l’Allegato C prevede che “nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà le penali previste nella Convenzione e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione, in ragione della gravità dell’inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno”.
110) Domanda
ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001.
L’art. 10 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”. Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: “Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento”, si chiede di confermare che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal Responsabile. Si
chiede inoltre di confermare che gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4):
(i) si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub- responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell’attività aziendali di entrambe le strutture; (ii) alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit; (iii) gli audit, ispezioni e verifiche saranno limitati all’analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.
Risposta
Come indicato nel succitato Allegato C:
- in relazione al primo quesito si evidenzia che il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina;
- in relazione al quesito (i), si conferma in quanto “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi” limitatamente alle attività svolte dal fornitore per conto del Titolare del trattamento;
- in relazione al quesito (ii) le eventuali la modalità di coinvolgimento del Responsabile potranno essere oggetto di accordi tra le parti;
- in relazione al quesito (iii) si conferma.
111) Domanda
ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001.
L’art. 20 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti”. Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali, si chiede di confermare che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.
Risposta
Come previsto al citato art. 20 il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse.
112) Domanda
ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001.
L’art. 21 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Il Responsabile del Trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi
subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub- contraenti e/o sub-fornitori”. Si chiede di confermare che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE: (i) gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento; (ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile; (iii) i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati; (iv) il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d’accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento Risposta
Si ribadiscono le prescrizioni del citato art. 21.
113) Domanda
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice in merito alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, si rileva che il costo dei servizi di noleggio dei Terminali radiomobili, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, e’ legato all’andamento dei tassi finanziari di mercato, in particolare del tasso IRS (Interest Rate Swap) valutato su un orizzonte temporale compatibile con la durata della Convenzione. Si chiede di confermare che, a partire dalla data di stipula della Convenzione, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), i prezzi relativi per i Servizio di noleggio e manutenzione dei Terminali radiomobili, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”), saranno oggetto di revisione, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in base all’indice IRS a 2 anni. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula della Convenzione e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore, in valore assoluto, al 1% (di seguito la “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale - positiva in caso di variazione positiva dell’Indice e negativa in caso contrario - pari alla differenza tra il valore assoluto della variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, e la Soglia di Variazione (di seguito i “Prezzi Revisionati”).
Risposta
Non si conferma e si ribadiscono le prescrizioni di cui all’art. 10 comma 11 dello Schema di Convenzione.
114) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.6, Pag. 35-37
DOMANDA: in base a quanto riportato nel paragrafo sopra indicato, la “ricarica automatica” è un requisito minimo per l’attivazione di un qualsiasi pacchetto (base o aggiuntivo) da effettuarsi o ad inizio del mese per i pacchetti base oppure nel momento in cui si verifica l’evento che produce l’attivazione di uno dei pacchetti aggiuntivi previsti nel par. 3.5.1.1 e 3.5.1.2. Invece, nel caso in cui il Concorrente abbia offerto la caratteristica migliorativa riportata al par. 3.5.1.3 lettera a) e valutata con il criterio ID 3.4 (tariffazione a consumo degli SMS, MMS e minuti internazionali in alternativa ai pacchetti aggiuntivi ma senza possibilità di scelta tra le due modalità), è fatto obbligo al Concorrente di offrire ulteriori modalità di ricarica del credito (valutate con il criterio ID 6.1) al fine di permettere concretamente l’effettuazione del traffico a consumo mediante
meccanismi che prevedono il preventivo controllo della disponibilità di credito sufficiente in aggiunta alla “ricarica automatica”.
Inoltre, con riferimento alla tariffazione del traffico dati, è richiesto, anche in questo caso come requisito minimo, la disponibilità di una determinata quantità di Gbyte in funzione del pacchetto base scelto (per i pacchetti P5, P30 e P100) e la possibilità di attivare ulteriori pacchetti dati (D5, D30, D100) aggiuntivi all’esaurimento dei Gbyte contenuti nel pacchetto base. In particolare, per le utenze ricaricabili (cfr. par. 3.6), anche l’attivazione dei pacchetti dati aggiuntivi prevede come requisito minimo una “ricarica automatica”, quindi, con un meccanismo che non prevede il preventivo controllo del credito disponibile.
In base a quanto sopra rappresentato ne consegue che un Concorrente che non abbia offerto il requisito migliorativo relativo alla tariffazione del traffico a consumo per SMS, MMS e minuti internazionali (ID 3.4) può garantire l’erogazione dei servizi, sia per le utenze fonia e dati sia per le utenze solo dati, mettendo a disposizione esclusivamente la modalità di “ricarica automatica”.
Si chiede di confermare che, se il Concorrente non offre la tariffazione a consumo, potrà essere valutato in base al criterio 6.1 (relativo alle modalità di ricarica del credito alternative a quella automatica) esclusivamente se applica tali modalità di ricarica ai pacchetti dati aggiuntivi, ovvero, subordina l’attivazione di tali pacchetti dati aggiuntivi solo alla presenza di un credito sufficiente. Pertanto, nel caso in cui le ulteriori modalità di ricarica non siano applicate ai pacchetti dati aggiuntivi, il Concorrente non dovrà compilare il par. 3.6 della Relazione Tecnica determinando l’assegnazione di un punteggio discrezionale pari a zero.
In caso di risposta negativa si verrebbe a configurare l’ipotesi che il Concorrente offra modalità di ricarica alternative a quella automatica che non troverebbero applicazione concreta non avendo offerto tale Concorrente né la tariffazione a consumo per SMS, MMS e minuti internazionali né avendo vincolato la tariffazione dei pacchetti aggiuntivi alla presenza di credito residuo sufficiente sull’utenza.
Risposta
Nell’ambito del citato criterio di valutazione ID 6.1 vengono valutate le modalità offerte per la ricarica del credito, quest’ultimo da utilizzarsi, se sufficiente, per l’attivazione dei pacchetti previsti nel capitolato e, in caso sia offerta la relativa caratteristica migliorativa, per i singoli SMS/MMS/ITZ. Resta inteso che tale valutazione tecnica terrà conto della concreta applicazione di quanto offerto per tale criterio, ovverosia si terrà conto di eventuali limitazioni sulle tipologie di pacchetti che non possono beneficiare delle modalità alternative proposte, e che potranno pertanto attivarsi esclusivamente con i meccanismi minimi di ricarica automatica.
115) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1.4, Pag. 32
TESTO: “Si precisa che anche nel caso in cui vengano offerte le suddette caratteristiche migliorative, il Fornitore dovrà comunque rendere disponibile il piano tariffario basato sui pacchetti base e aggiuntivi di cui ai par. 3.5.1.1 e 3.5.1.2 (con le eventuali caratteristiche migliorative di cui al par. 3.5.1.3), cioè “pacchetti non condivisi”.”
DOMANDA: nell’ultimo capoverso del par. 3.5.1.3 è riportato: “Le caratteristiche migliorative di cui al presente paragrafo non sono applicabili alle utenze con condivisione del traffico dei pacchetti base, di cui al paragrafo successivo.”. Si chiede di confermare che l’inciso contenuto tra parentesi del testo del par. 3.5.1.4 sopra riportato è un refuso.
Risposta
Non si conferma. Quanto riportato al par. 3.5.1.4 sta ad indicare che, anche laddove offerta la condivisione del traffico, le amministrazioni potranno comunque scegliere se aderirvi, oppure utilizzare il meccanismo base dei pacchetti non condivisi, aventi questi le caratteristiche minime previste nel capitolato nonché quelle migliorative, eventualmente offerte di cui al par. 3.5.1.3.
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.2, Pag. 9
TESTO: “Qualora i servizi oggetto dell’affidamento vengano erogati in modalità cloud, trovano applicazione:
- le circolari dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018 (GU n. 92 del 20/4/2018);
- la Determinazione AgID N. 419/2020;”
DOMANDA: Poiché le circolari e la determinazione citate indicano che il possesso della qualificazione può essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni quale requisito per l’acquisizione di servizi Iaas, Paas e Saas unicamente in fase di aggiudicazione e non già in fase di partecipazione alla procedura di acquisizione, si chiede di confermare che qualora i servizi oggetto dell’affidamento vengano erogati in modalità cloud, questi dovranno possedere la qualificazione per il Cloud della PA entro la stipula della Convenzione.
Risposta
Si conferma.
117) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2, Pag. 54, Par. 5.2.3, Pag. 59
DOMANDA: Si chiede di confermare che, nel caso in cui per i terminali proposti (smartphone e tablet) il relativo vendor non abbia a listino gli accessori originali richiesti nel bando di gara (auricolari e caricabatterie), sia possibile fornire in alternativa accessori compatibili.
Risposta
La prescrizione del Capitolato tecnico circa l’originalità degli accessori va intesa in questi termini: gli accessori devono essere originali se compresi tra gli equipaggiamenti inclusi nella confezione originale del terminale così come commercializzata dal vendor; in caso contrario, è ammessa la fornitura di accessori compatibili.
118) Domanda
DOCUMENTO: Allegato 8 - Facsimile della Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali
TESTO: “Per tutti i telefoni deve essere inoltre garantito il rispetto dei limiti di SAR localizzato (capo) di 2,0 watts/kg, come da allegato II della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.”
DOMANDA: In riferimento al requisito minimo che prevede il rispetto dei limiti di SAR localizzato (capo) di 2,0, si segnala che nel documento “ID 2452 - TM9 - All.8 - Facsimile della Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali” non è possibile dichiarare tra le caratteristiche minime il possesso di tale requisito. Pertanto, si chiede di valutare l'integrazione dell'Allegato 8 in tal senso.
Risposta
Si conferma l’Allegato 8 che permette di indicare:
∙ Valore SAR: Maggiore di 0,5 W/Kg e minore o uguale a 1 W/Kg;
∙ Valore SAR: Minore o uguale a 0,5 W/Kg.
119) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap. 11, da pag. 113 a pag. 115, ID Penale da 44 a 55
DOMANDA: In riferimento agli ID Penale da 44 a 55, si chiede di confermare che per ammontare netto contrattuale si faccia riferimento al solo importo contrattuale dei servizi attivati in ritardo.
Risposta
Non si conferma.
Con riferimento al par. 2.1 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prescrive che “Il Concorrente dovrà comunque garantire tutte le coperture dichiarate per l’intera durata dei Contratti di Fornitura”, alla luce del fatto che:
- I Contratti di Fornitura di cui alla gara Consip possono avere durata che si estende sino al 2027, coprendo dunque un arco temporale considerevole;
- Le reti mobili sono per loro natura caratterizzate da una costante evoluzione/espansione in chiave prospettica che rappresenta attuazione di precise scelte di investimento di ciascun operatore;
- Gli accordi con gli operatori di rete coprono in genere archi temporali triennali, per poter essere poi rinegoziati alla scadenza tenendo conto delle evoluzioni di mercato;
nell’ottica di consentire la massima partecipazione e preservare la libertà di autodeterminazione imprenditoriale, si chiede di confermare che il concorrente dovrà garantire per l’intera durata dei contratti di fornitura la percentuale di copertura offerta in corrispondenza con le tabelle di cui ai par. 2.1 e 2.2, fermo restando che tale percentuale potrà eventualmente essere soddisfatta nel tempo mediante accordi con terzi o con copertura propria anche in una combinazione diversa da quella indicata all’atto dell’offerta.
Risposta
Come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera j) dello Schema di Convenzione, il fornitore è tenuto a “garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica e nel “Piano della copertura” nonché nel “piano Dettagliato della copertura”; il fornitore potrà ottemperare alla citata obbligazione - nel rispetto degli standard di qualità dei servizi prescritta dalla Convenzione e dai suoi allegati (compresi quelli migliorativi eventualmente offerti) - o tramite infrastruttura propria e/o mediante accordi con operatori licenziatari, accordi che eventualmente potranno anche mutare nel tempo, fermo restando che le aree dichiarate come coperte nel “Piano dettagliato della copertura” rappresenteranno una baseline ineludibile da mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi sia ai fini della erogazione dei servizi sia delle verifiche eventualmente svolte dalla Consip o dalle amministrazioni contraenti ai sensi del par. 9.3 del Capitolato tecnico.
Si evidenzia, a tale proposito, che al fine di verificare che i suddetti accordi, come eventualmente evolutisi nel tempo, continuino a garantire la suddetta baseline, l’art. 6, comma 1, lett. d), dello schema di Convenzione impone al Fornitore di produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi stipulati dal Fornitore per la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di operatori mobili licenziatari e il Capitolato tecnico, al par. sopra richiamato, consente l’espletamento di verifiche di copertura anche nel periodo di validità dei contratti.
121) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico:
∙ Par. 5.1 “SIM” (Pag. 52),
∙ Par.3.5.1.2 “Utenze solo dati” (Pag. 30),
∙ Par.3.5.1.3 “Caratteristiche migliorative relative al traffico eccedente i pacchetti base” (Pag. 31 punto a) Tariffazione a Consumo)
TESTO:
“Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà fornire SIM abilitate al solo traffico dati e SMS.”
“I pacchetti base abbinabili alle utenze solo dati si differenziano in base ai GByte inclusi nel periodo di diponibilità mensile”
“Saranno oggetto di valutazione tecnica, secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, con punteggi distinti per le utenze in abbonamento e ricaricabili, le seguenti caratteristiche migliorative:
a) la tariffazione a consumo degli SMS, MMS e minuti internazionali eccedenti i quantitativi inclusi nei pacchetti base.”.
DOMANDA: In riferimento alla richiesta del Capitolato Tecnico di gara che le utenze dati debbano poter effettuare sia traffico dati sia traffico SMS, si chiede di confermare che per tali utenze le Amministrazioni debbano necessariamente associare sia un pacchetto base dati (D5, X00, X000, DI) sia un pacchetto ASMS o, in alternativa se previsto nell’offerta del Fornitore, autorizzare il traffico a consumo per gli SMS con le tariffe previste nel listino di gara e, in particolare per le utenze ricaricabili tale traffico a consumo dovrà essere decurtato dal credito dell’utenza e, pertanto, sarà consentito fintantoché il credito sia maggiore di zero.
In caso di risposta negativa si chiede di confermare che per le utenze solo dati il traffico SMS originato debba essere bloccato mantenendo la possibilità per tali utenze di ricevere gli SMS di notifica al raggiungimento dell’80% e del 100% delle quantità di traffico previste nel pacchetto.
Risposta
Le utenze “solo dati” sono abilitate al traffico SMS che pertanto dovrà poter essere sempre ricevuto.
Per quanto riguarda gli SMS inviati, si applicano le medesime regole previste al paragrafo 3.5.1.1 del Capitolato Tecnico per le utenze “voce e dati”, considerandoli come eccedenza del quantitativo contenuto nei pacchetti base “solo dati”, che è pari a zero.
Pertanto la PA potrà scegliere di:
- non consentire l’invio degli SMS;
- consentire l’invio degli SMS; in questo caso, all’invio del primo SMS di ciascun mese si attiverà il pacchetto ASMS o se previsto nell’offerta del fornitore il traffico a consumo per i medesimi (paragrafo 3.5.1.3 del Capitolato Tecnico).
122) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5 – Modalità di tariffazione (Pag. 25)
DOMANDA: si chiede di confermare che il Fornitore non dovrà garantire il roaming con alcuna rete satellitare, per i servizi voce ed SMS e, pertanto, tutte le utenze acquisite in convenzione dovranno essere disabilitate di default al traffico su rete satellitare.
Risposta
Si conferma.
123) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 4.3, Pag. 44.
TESTO: “I servizi di EMM devono essere erogati dal fornitore in modalità remota, e fruiti dalle Amministrazioni via web. Nel caso in cui le piattaforme offerte prevedano anche la modalità “on premise”, l’Amministrazione potrà scegliere tale modalità.” DOMANDA: Le soluzioni dei servizi EMM possono essere implementate su diverse piattaforme, ciascuna basata su uno specifico profilo di licenza dello stesso vendor, che si differenziano in base alla modalità di erogazione (SaaS o On premise) e alle caratteristiche tecniche e funzionalità supportate.
Potrebbe, pertanto, verificarsi l’eventualità che le funzionalità richieste dal Capitolato Tecnico e supportate da una piattaforma che prevede l’erogazione del servizio in modalità SaaS non siano disponibili nell’equivalente piattaforma on premise.
Si chiede di confermare che, qualora la piattaforma offerta dal Fornitore in risposta al presente Bando di Gara preveda esclusivamente l’erogazione del servizio in modalità SaaS, l’Amministrazione non potrà richiedere la piattaforma “on premise”, anche nel caso esistano licenze on premise dello stesso vendor, ma aventi caratteristiche e funzionalità diverse rispetto a quelle offerte.
Risposta
Si precisa che, la casistica citata nel Capitolato, e riportata nella domanda (“Nel caso in cui le piattaforme offerte
prevedano anche la modalità “on premise”), si intende vera solo qualora tutte le caratteristiche e feature del servizio EMM offerto siano rese disponibili tanto in modalità remota quanto in modalità “on premise”.
124) Domanda
DOCUMENTO: ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura.xlsx
DOMANDA: Xx chiede di confermare che trattasi di un refuso il fatto che nei campi elenco non compare l’opzione “SI”.
Risposta
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n° 11.
125) Domanda
DOCUMENTO: ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura.xlsx
DOMANDA: In considerazione del fatto che non esistono accordi di roaming sul 4G+, in quanto evoluzione tecnologica dello standard 4G, si chiede di confermare che sia un refuso la presenza della colonna N nello sheet “Roaming Internazionale” dove è richiesto esplicitamente la presenza di un accordo di roaming sulla copertura 4G+.
Risposta
Si ribadisce quanto al Capitolato Tecnico al par. 2.2:
“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 223 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 5, il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro, 5G , ovverosia la generazione) utilizzate”
e
“Il Concorrente dovrà inserire a Sistema il numero di Paesi/Aree Geografiche, tra quelli enumerati nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., nei quali garantisce, almeno con un Operatore, il servizio voce, e quello di trasmissione dati (GPRS e/o EGPRS e/o UMTS e/o HSPA e/o HSPA+ e/o LTE e/o LTE Advanced e/o LTE Advanced Pro e/o 5G).”
Pertanto, per l’attribuzione del punteggio tecnico è sufficiente che il concorrente garantisca, almeno con un Operatore, il servizio di trasmissione dati in roaming con almeno una delle seguenti tecnologie: GPRS e/o EGPRS e/o UMTS e/o HSPA e/o HSPA+ e/o LTE e/o LTE Advanced e/o LTE Advanced Pro e/o 5G.
126) Domanda
DOCUMENTO: ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura.xlsx
DOMANDA: In riferimento all’Allegato 16, foglio Roaming Internazionale, si chiede di confermare che nel caso sia attivo un accordo di roaming esclusivamente per la copertura 4G debba essere selezionato “SI” nella sola cella del campo 4G e non nelle celle afferenti ad accordi di roaming relativi a coperture 2G e 3G.
Si chiede, pertanto, di confermare che l’asterisco presente nel foglio “Roaming Internazionale”, che rimanda alla Tabella 3 del Capitolato Tecnico di gara, è un refuso in quanto in tale tabella il possesso di una tipologia di copertura (ad esempio 4G) comprende automaticamente la copertura delle generazioni precedenti (3G e 2G).
Risposta
L’asterisco presente nel foglio “Roaming Internazionale”, che rimanda alla Tabella 3 del Capitolato Tecnico di gara, si riferisce non alle coperture “almeno xG” bensì alle definizioni delle generazioni indicate nella seconda colonna, ad esempio: 3G (UMTS o HSPA o HSPA+). In relazione al punteggio attribuibile per tali caratteristiche si veda la risposta alla domanda n°125.
127) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Par. 5.2.2, Pag. 53
DOMANDA: Xx chiede di confermare che la caratteristica minima “Abilitazione al servizio voce” nel caso di telefoni che supportino la tecnologia mobile 5G debba essere garantita indipendentemente dall’architettura di rete 5G adottata dal concorrente (architettura 5G Stand Alone o Non Stand Alone).
Risposta
Si ribadisce quanto al Capitolato tecnico, par. 2.1, ossia che è richiesto “il servizio voce su GSM o su UMTS o su LTE”.
128) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Par. 2.1, Pag. 12-15 - Par. 9.1 – Pag. 96 e ID 2452 - TM9 - All.16 - Facsimile Piano della Copertura.xlsx
DOMANDA: Si chiede di confermare che le percentuali di copertura a livello di singolo Comune che verranno specificate nell’ambito del “Piano della copertura” (cfr. allegato 16 – Facsimile piano di copertura) costituiranno per il Fornitore la percentuale minima di copertura a livello di singolo comune per tutta la durata della Convenzione e dei relativi Contratti Attuativi.
Si chiede altresì di confermare che il “Piano dettagliato della copertura” (cfr. Capitolato Tecnico Par. 9.1 – Pag. 96), oggetto delle “verifiche tecniche della copertura ai fini dell’aggiudicazione”, costituirà per il Fornitore il riferimento geografico di copertura minima a livello di singolo comune per tutta la durata della Convenzione e dei relativi Contratti Attuativi.
Risposta
Si confermano entrambi i quesiti e si rimanda alla risposta alla domanda n° 120.
129) Domanda
DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Par. 1.2, Pag. 6 e seguenti
DOMANDA: Nell’ambito delle prescrizioni di sicurezza indicate nel Capitolato Tecnico sono specificate le norme che deve rispettare il fornitore sia per la componente di rete che per i terminali di accesso. Si chiede di confermare che oltre all’adozione delle raccomandazioni / prescrizioni delle norme vigenti potrà essere richiesta l’implementazione di ulteriori misure minime di sicurezza per assicurare l’assenza di punti di vulnerabilità (ad esempio in relazione a access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G, nonché a moduli software che implementano web service mediante API), anche attraverso opportune sessioni di Security Assessment eventualmente condotti da una terza parte qualificata ed operante nell’Unione Europea.
Risposta
Si ribadisce quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, precisando che per quanto attiene alle verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software laddove previste dal CVCN o dai CV sui prodotti/servizi oggetto di convenzione, e rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Fornitore sarà tenuto a farsi carico degli oneri derivanti dal supporto necessario, previsto dalla relativa normativa vigente, ivi inclusi i relativi decreti attuativi della L. 133/2019.
130) Domanda
In relazione al Contact Center e Customer Care, si chiede di confermare che nella relazione tecnica il concorrente debba descrivere gli elementi qualificanti in termini di metodologie, strumenti tecnologici e modelli organizzativi utilizzati a supporto del servizio e che il dimensionamento delle risorse dovrà essere indicato nel solo giustificativo d’offerta, relativamente al costo della manodopera, così come richiesto nella documentazione di gara. Ciò in considerazione del fatto che il dato dimensionale, in quanto tale, non costituisce necessariamente un elemento qualificante se non valutato in relazione alle metodologie, agli strumenti tecnologici e ai modelli organizzativi adottati dal concorrente.
Risposta
Si ribadisce che in sede di analisi dell’offerta tecnica saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti: “metodologie,
strumenti tecnologici e modelli organizzativi utilizzati a supporto del servizio di Customer Care, al fine di ottimizzare le fasi di gestione e risoluzione delle richieste, riducendone i tempi e incrementando la customer satisfaction dell’utente finale, anche in relazione alla tipologia di utenza” (sub-criterio 15.1, paragrafo 17.1 del Disciplinare). Il dato dimensionale relativo alle risorse da utilizzare non sarà dunque oggetto di specifica valutazione, resta ferma la coerenza complessiva dell’offerta presentata tra cui un adeguato dimensionamento per esercire il servizio in questione, anche nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato tecnico o migliorativi laddove offerti.
131) Domanda
In riferimento ai limiti di SAR localizzato (capo), si chiede di confermare che sarà necessario fornire il rapporto di prova come indicato al Capitolato Tecnico, con le modalità indicate al citato par. 21bis del Disciplinare di gara, solo nel caso in cui il terminale offerto sia conforme a una delle caratteristiche migliorative relative al SAR.
Risposta
Si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n° 118.
132) Domanda
Conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2.1 Copertura nazionale, il Concorrente potrà garantire la copertura sia con l’utilizzo di una propria infrastruttura di rete sia attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario. In quest’ultimo caso, si chiede di confermare:
A. Che l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere già stato stipulato in data anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dovendo il Concorrente, ai sensi della lex-specialis:
1. garantire tutte le coperture dichiarate ed attuali per l’intera durata dei Contratti di Fornitura sin dalla data di presentazione della propria Offerta (cfr par. 2.1 del Capitolato Tecnico);
2. rispondere di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto dell’operatore licenziatario, quest’ultimo inteso quale controparte dell’accordo di cui sopra (cfr Disciplinare par. 21 BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE, Capitolato Tecnico sezione 9.1);
3. specificare la data di scadenza del contratto con l’operatore di rete mobile licenziatario, dovendo aver già pattuito un impegno compatibile con la data di scadenza più remota tra tutte le scadenze dei Contratti di Fornitura sottoscritti con le Amministrazioni contraenti.
B. Che, con riferimento a quest’ultimo punto e stante l’attuale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la data di scadenza del contratto con l’operatore licenziatario non potrà essere anteriore al 17/01/2027. Ciò in quanto una data anteriore non sarebbe compatibile con il rispetto del requisito mandatorio di cui al punto 1 sopra richiamato e previsto dal Capitolato Tecnico.
C. Che l’accordo sottoscritto con l’operatore licenziatario debba contenere una specifica clausola di impegno da parte di quest’ultimo a mantenere invariata la Copertura così come rappresentata nel “Piano dettagliato della Copertura” (rif. par. 9), che costituirà il documento di riscontro anche ai fini delle successive verifiche da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o delle Amministrazioni Contraenti, nonché una esplicita dichiarazione che la copertura resa disponibile a queste ultime (dichiarata in Tabella 3 – Piano della Copertura) non potrà essere inferiore a quella resa disponibile al resto della clientela dell’operatore.
D. Che la Copertura dichiarata in Tabella 3 – Piano della Copertura debba riferirsi alla rete radiomobile sulla quale il Concorrente intenderà attivare le utenze/SIM di tutte le Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione.
E. Che, nel caso in cui il Concorrente si avvalga di coperture garantite da più reti (di altri operatori mobili licenziatari e/o dalla propria rete), quest’ultimo dovrà garantire che tutte le utenze in Convenzione siano in grado di utilizzare le reti che concorrono alla copertura in maniera “seamless” (o senza soluzione di continuità delle comunicazioni anche in caso di handover tra reti diverse) per l’utente, senza, ad esempio, che una comunicazione (chiamata cellulare o sessione dati) avviata su una rete venga interrotta quando l’utente si sposta in un’area non coperta da quest’ultima, ma coperta da una diversa rete.
F. Che, qualora tale condizione di servizio “seamless” tra più reti non possa essere garantita, la Copertura dichiarata dal Concorrente in Tabella 3 non potrà essere il risultato dell’unione tra le coperture di più reti diverse.
Risposta
In merito al punto A, limitatamente al quesito se l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere già stato stipulato e la relativa copertura già disponibile in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, in virtù di quanto indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico (“Tutti i dati di copertura dichiarati dal Concorrente non dovranno dipendere da autorizzazioni e/o permessi da ricevere, e dovranno essere attuali e garantiti sin dalla data di presentazione della propria Offerta, anche attraverso gli accordi di cui sopra”) si conferma.
Per quanto invece concerne il punto 1 del quesito A, si rinvia alla risposta al quesito n. 120.
Per quanto riguarda il punto 2 del quesito A, si conferma alla luce del principio di auto responsabilità sancito dal par. 23bis del Disciplinare di gara (“Qualora la copertura del concorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il medesimo concorrente risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale controparte degli accordi di cui sopra”) con la precisazione che la disposizione in questione trova applicazione anche per le verifiche svolte ai sensi del par. 9.3 del Capitolato tecnico, che, per espressa previsione della lex specialis, si svolgono secondo modalità e principi analoghi a quelli dettati dal par. 9.1. del Capitolato tecnico.
Per quanto invece concerne il punto 3, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120. In merito ai punti B e C, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120.
In merito al punto D si rimanda alla risposta alla domanda n° 83.
In merito ai punti E ed F, si rimanda a quanto chiarito con la risposta alla domanda n° 83, circa i parametri di qualità da rispettare, nonché a quanto previsto dalla lex specialis circa la verifica tecnica della copertura sul territorio nazionale offerta di cui al paragrafo 21Bis del Disciplinare, al cui superamento con esito positivo è subordinata l’aggiudicazione della gara.
133) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara: §§ 7.2 e 7.3, pagg. 17-19
DOMANDA: Si chiede di confermare che in caso di RTI il requisito di capacità economica e finanziaria possa essere posseduto interamente dalla mandataria e, pertanto, la mandante potrà comunque eseguire pur dichiarando un valore pari a zero in relazione al “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
Risposta
Come indicato al par. 7.3 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, pertanto si conferma.
134) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di Gara: § 7.1 lettera a), pag. 17
DOMANDA: Si chiede di confermare che una società possa erogare i servizi di noleggio di terminali radiomobili se, in virtù
dell’iscrizione nel registro delle imprese, opera nell’ambito della locazione operativa di prodotti di Information e Communication Technologies e fornisce in noleggio asset tecnologici ai Clienti, e, pertanto, possiede il requisito di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lettera a), svolgendo attività coerenti con il “Noleggio di terminali radiomobili: telefoni, tablet, modem portatili” - riferimento CPV 32236000-6 (Radiotelefoni), 32250000-0 (Telefoni portatili) e 30213200-7 (Computer modello tablet).
Risposta
Si conferma.
135) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione: Art. 10 - comma 11, pag. 17.
DOMANDA: In relazione a quanto normato dal comma 11 dell’art. 10 dello Schema di Convenzione, la revisione prezzi fa riferimento all’indice dei prezzi dei “Servizi di telefonia mobile”, classificazione Ecoicop (08302), componente dell’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (Nic), pubblicato da Istat (Nic, dati mensili dal 2016, base 2015, “numeri indici”) sulla pagina web xxxx.xxxxx.xx.
Considerando che la classificazione Ecoicop (08302) non fa riferimento al noleggio di terminali radiomobili e tenuto conto delle attuali condizioni del mercato finanziario e le previsioni per il prossimo periodo, si chiede di confermare che per la sola componente di noleggio apparati, sia possibile prevedere l’avvio periodico della procedura di revisione prezzi in ipotesi di variazione dei tassi base di riferimento (es. Tasso BCE, tasso IRS 2Y) superiori ad una certa soglia (es. 50bps), procedendo con una rivisitazione dei prezzi basata sulla variazione dei tassi base di riferimento stessi a parziale deroga ed integrazione di quanto definito dal comma 11 dell’art. 10 dello schema di convenzione.
In caso di risposta negativa si chiede di chiarire quali saranno i riferimenti per la valutazione della revisione dei prezzi per il noleggio dei terminali radiomobili.
Risposta
Non si conferma e si ribadiscono le prescrizioni di cui all’art. 10 comma 11 dello Schema di Convenzione.
Spett.le
Consip S.p.A.
PEC: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ED. 9) ID 2452 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI E IMPEGNO DI RISERVATEZZA.
Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di della
, con sede in , , partita IVA n.
e C.F. n. ,
CONSIDERATO CHE LA PREDETTA SOCIETÀ
- è interessata a partecipare alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni (Ed. 9) ID 2452;
- ha interesse a ricevere il documento menzionato nei chiarimenti pubblicati relativo alle informazioni fornite alla stazione appaltante dal Fornitore dei servizi in Convenzione, ritenendo la conoscenza dei dati in questione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta,
CHIEDE
la trasmissione, a mezzo PEC, del suddetto documento, da trasmettersi all’indirizzo e, per l’effetto
SI IMPEGNA
a) sia a considerare strettamente riservati e comunque rigorosamente soggetti ad obbligo di segretezza i dati contenuti nel citato documento sia a non utilizzare gli stessi per scopi diversi dalla formulazione dell’offerta per la partecipazione alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 9) per le pubbliche amministrazioni – ID 2452”;
b) a porre in essere la massima attenzione e cautela e le misure di sicurezza necessarie al fine di evitare qualsiasi danno derivante dall’uso non legittimo dei dati suddetti;
c) a far osservare gli obblighi sub lettere a) e b) a tutti coloro che, nell’ambito della società istante, entreranno a conoscenza dei dati in questione per le finalità sopra espresse.
Gli impegni assunti mediante la sottoscrizione della presente dichiarazione hanno durata illimitata, salvo il caso in cui le informazioni di cui al citato documento diventino di pubblico dominio. Qualora uno o più dei dati di cui al citato documento diventino di pubblico dominio, il presente impegno continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri profili non ancora resi pubblici.
, li
Firmato digitalmente
Divisione Sourcing Digitalizzazione Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A
05.01.2023 16:40:18 UTC