Contract
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APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA DISCIPLINARE DI GARA
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 15 marzo 2017 scadenza del termine per la pubblicazione dei chiarimenti : 7 marzo 2017 CIG 6979758682
1. PREMESSA
La presente procedura in economia, per cottimo fiduciario, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario.
Il canile sanitario è una struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori.
L’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della quale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi, che avrà proposto un servizio rispondente a quanto previsto dal capitolato di gara, che avrà proposto un prezzo per giornata di messa disposizione della struttura e custodia per animale, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 10,00, iva esclusa e che avrà ottenuto il punteggio più elevato – inteso quale somma dei punteggi tecnico – qualitativo ed economico.
Ai sensi dell’art. 6 della LR n. 47/2013, a condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale.
Per “condizioni equivalenti” si intende l’ottenimento di un pari punteggio complessivo, ottenuto come somma del punteggio qualitativo e del punteggio economico.
Responsabile del procedimento
È designato quale Responsabile del procedimento, la d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016.
Durata del procedimento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara.
Interpello
La Stazione appaltante , nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Banca dati
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Soccorso istruttorio
Si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Contributo di gara
In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010 in materia di “Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente, secondo le istruzioni operative pubblicate all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
Modalità di reperimento della documentazione di gara
Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/XxxxxXxxx.xxx - alla sezione “appalto di servizi”.
Richieste di chiarimenti
Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi alla UOC ABS , esclusivamente a mezzo email: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino alla data riportata in intestazione e la Stazione appaltante si riserva di pubblicare sistematicamente sul profilo di committente , alla pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino ai sei giorni lavorativi, antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, riportato in intestazione. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
1.1 Valore dell’accordo quadro e base d’asta
L’importo dell’appalto, per il periodo di durata contrattuale (ventiquattro mesi), è pari ad € 209.000,00, oltre iva.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sul prezzo a base d’asta ( pari ad € 10,00 a giornata) e l’operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell’accordo quadro.
La ASL committente, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo e potrà utilizzare l’accordo quadro in base alle proprie esclusive esigenze e modifiche organizzative, anche in conseguenza di diversa organizzazione delle attività all’interno delle proprie strutture.
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore dell’accordo accordo quadro, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il fornitore ha il diritto, se lo richiede, alla revisione dei prezzi e/o alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il fornitore non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
1.2 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)
Ai sensi del comma 3-bis dell’art.26 del D.Lgs. n.81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento dei servizi oggetto del presente CSA.
Il gestore aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.
A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario.
L’ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art.26 del D. Lgs.81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art.26, comma 6, del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari conne ssi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
1.3. Durata.
L’accordo quadro avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto, in conformità a quanto stabilito dal capitolato di gara. Detta durata potrà essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della stazione appaltante, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo del relativo accordoquadro. Come stabilito nel bando, ove necessario, troverà applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
La Stazione appaltante potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
1.5. Soggetti ammessi
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altr i Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:
⮚ di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/ 2016; conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, nonché del parere S2602 del 05/08/2016 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del RTI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 4.5 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale;
⮚ di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione in consorzio ordinario di concorrenti di due o più imprese consorziate che – anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto;
⮚ di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio or dinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Stazione appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono
presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazion e ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa.
Le aziende, altresì, potranno rescindere il contratto in caso di sopraggiunte specifiche normative o disposizioni ministeriali/regionali che imponessero alle aziende di utilizzare altre tecnologie o software per le attività di cui alla for nitura oggetto della presente gara.
I concorrenti dovranno essere in possesso di :
1) requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. Per la dichiarazione del possesso di tali requisiti, i concorrenti potranno utilizzare i modelli, disponibili tra gli atti di gara, o riprodurli fedelmente. Ai fini dell’accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla GURI.
2) requisiti di idoneità professionale:
• Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) c) d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti 1 e 2, devono essere posseduti da ciascun impresa raggruppata o consorziata.
Si rammenta che:
⮚ non sussiste vincolo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione
⮚ I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, siano essi i concorrenti, o i consorziati indicati da altri consorzi quali esecutori del servizio, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;
⮚ E’, altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione;
⮚ Xxxxxxx esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
⮚ Con riferimento all’art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
⮚ I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all’aggiudicatario, per tutto il periodo di svolgimento del servizio.
⮚ nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente;
⮚ è’ consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni sostitutive relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.80 d.lgs. n.50/2016, riferite a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.
⮚ Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n
.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
⮚ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell’offerta. È vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016. .
ART.2 OFFERTA
2.1 Presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al seguente indirizzo ASL della Provincia di Pescara - Ufficio Protocollo - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00), entro e non oltre il giorno riportato in intestazione. Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda committente – ASL di Pescara.
L’invio della busta e a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Pescara ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data in cui la busta perverrà alla ASL di Pescara farà fede la data indicata all’atto della protocollazione della busta da parte della ASL di Pescara.
Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura “Gara per (oggetto della gara) ”, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all’ interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dal Seggio di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca).
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale, numero di fax e indirizzo PEC), nonché la seguente dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA GARA PER (oggetto della gara) – ”.
Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, e pertanto non saranno ammessi reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga entro il termine fissato.
In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza del plico, , quest’ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:
- dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.
Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale numero di fax e indirizzo PEC) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande.
In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010 in materia di “Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente, secondo le istruzioni operative pubblicate all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
2.2 Contenuto del plico d’offerta
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:
❖ una busta “A - Documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara”
❖ busta “B” - Documentazione tecnica ”,
❖ busta “C” - Offerta economica ”.
Al fine dell’identificazione della provenienza di tutte le predette buste, queste dovranno recare, il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.
In ogni caso, tutte le buste all’interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca). .
In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, le stesse dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:
- dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.
Le buste dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito indicati:
Busta | Dicitura | Contenuto |
“A” | Gara per servizio di gestione del canile sanitario - Documenti per la partecipazione alla gara | Documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 2.3 |
“B” | Gara per servizio di gestione del canile sanitario - Documentazione tecnica – | Documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 2.4 |
“C” | Gara per servizio di gestione del canile sanitario - Offerta economica – | Documentazione d’offerta economica di cui al successivo paragrafo 2.5 |
2.3 Contenuto della busta “A” – Documenti per la partecipazione alla gara
Nella Busta A “Gara per il servizio di gestione del canile sanitario - Documenti per la partecipazione alla gara” il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:
1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. documento di partecipazione alla gara;
3. documento attestante il versamento del contributo all’X.X.XX.;
4. garanzia provvisoria; ove necessario:
5. documentazione relativa all’avvalimento;
6. procura;
7. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
8. atti relativi al RTI o Consorzio;
il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
2.3.2. Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato 1 al presente Disciplinare. Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
• da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
• dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.;
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
• in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie”);
• in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (in tal caso il documento dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici).
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.
Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:
• il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara (Parte III e Parte IV del DGUE); con particolare riferimento al punto III.1.1 lett. a) il concorrente dovrà indicare nella Sezione A, n. 1) il numero di iscrizione al registro delle imprese e l’oggetto sociale;
• l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante (Stazione appaltante );
• l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori (si precisa che, in tal caso, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI);
• in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alle parti III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o
degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento (nominativo e dati anagrafici) ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.
***
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 0, xxx X. Xxx. x. 00/0000 (xxxxx il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonchè i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.
***
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
***
2.3.3.Documento di partecipazione
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare il “Documento di partecipazione alla gara”, ovvero una dichiarazione conforme al modello allegato 2.
Il Documento di partecipazione dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
• da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
• dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato.
Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:
• l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Regione Abruzzo e delle singole ASL;
• le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
• in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
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2.3.4. Avvalimento
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
• non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
• non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
• è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
• è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione dell’avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare la seguente ulteriore documentazione relativa all’avvalimento” nell’ambito della Documentazione amministrativa:
• Dichiarazione ( conforme al modello allegato 3) , sottoscritta con firma dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
• l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
• Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo 2.3.2 ;
• originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.
La Stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
2.3.5. Pagamento del contributo all’ANAC
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 1.5 del presente Disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’X.X.XX., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Stazione appaltante attraverso il Sistema:
in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
2.3.6. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a Stazione appaltante una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% del valore dell’accordo quadro, con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:
cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante ;
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
• la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante . La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
• da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
• da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Stazione appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
• in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo ”albo” di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare una garanzia definitiva per il contratto da sottoscrivere ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito:
• dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
• ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma , nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato alla Stazione appaltante ; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
2.3.6.1. Eventuali riduzioni della garanzia
L’importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 2.3.6, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità; ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
C = Cb * (1 – R1) * (1 – R2) * (1 – R3)
dove:
C = garanzia
Cb = garanzia base
R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
R2 = riduzione
del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; R3 = riduzione del 15% in caso di:
sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.
L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
rating di legalità;
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; certificazione social accountability 8000;
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; certificazione OHSAS 18001;
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte.
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata “Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione”:
copia informatica del/della certificazione ISO 9000 / registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)/ certificazione ambientale 14001 / inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto / rating di legalità / modello organizzativo / certificazione social accountability 8000 / sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001 / certificazione UNI XXX XX XXX 00000/xxxxxxxxxxxxxx XXX XXX 00000 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura;
oppure
(ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza.
In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, come riportato nel “documento di partecipazione”, sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura.
La Stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, Stazione appaltante chiederà un’integrazione del valore della garanzia.
2.3.7. Procura
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a Stazione appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”. La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
2.3.8 Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo con continuità aziendale
In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs.n. 50/2016.
2.3.9 Atti relativi al RTI o Consorzio
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente presentare copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a Stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
2.4 Contenuto delle buste “B” – documentazione tecnica
Nella Busta B “Gara per gestione canile sanitario ASL Pescara – Documentazione tecnica”, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta una relazione tecnica in lingua italiana privo di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, nel quale dovranno essere esposti ed illustrati i servizi offerti , che dovranno – a pena d’esclusione - essere conformi ai requisiti indicati e tutti gli elementi oggetto di valutazione, riportati nel successivo paragrafo 3.1.
Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere, in quanto elemento essenziale dell’offerta:
✓ formulata in lingua italiana (ad eccezione delle certificazioni rilasciate da organismi esteri) e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla procedura di gara;
✓ firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara),
✓ indicare il numero progressivo della pagina (es: 1 di XX, 2 di XX, etc.) e deve essere costituita da un unico insieme di fogli pinzati.
✓ Essere articolata in sezioni che dettaglino accuratamente i contenuti riportati al par. del Capitolato Tecnico e le parti riferite ai criteri di valutazione .
I documenti richiesti prodotti su supporto cartaceo dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti, a pena esclusione, per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente (o da procuratore munito di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documenti”).
In caso di partecipazione in forma associata, tutta la documentazione tecnica presentata contenuta nella Busta B – Offerta tecnica, deve essere firmata o siglata in ogni pagina, e sottoscritta:
⮚ dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
⮚ dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
2.5 Contenuto delle buste : busta “C” – offerta economica per il gestione canile sanitario ASL Pescara”
Nella Busta C “Gara per gestione canile sanitario Asl Pescara”- Offerta economica”, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, la Dichiarazione di Offerta economica in cui dovranno essere riportati.
a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita IVA della Ditta offerente;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera “A”,
c) il prezzo per giornata (di messa disposizione della struttura, custodia per animale e per tutte le attività previste nel presente capitolato), in cifre e in lettere, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 10,00, iva esclusa.
Xxxx l’esclusione dalla procedura di gara, il prezzo unitario offerti non potrà essere uguale o superiore al prezzo posto a base d’asta.
Nella predetta dichiarazione dovranno essere chiaramente indicati:
1. la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l’offerta, al fine dell’espletamento della procedura di gara, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
2. gli oneri della sicurezza propri dell’impresa ai sensi dell’art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016; tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). Si rammenta che, invece, il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero).
La busta C – Offerta economica, dovrà , a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell’offerta, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.
La predetta Dichiarazione di Offerta economica deve essere, in quanto elemento essenziale dell’offerta:
✓ formulata in lingua italiana, a pena esclusione dalla procedura;
✓ firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena esclusione dalla procedura, nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara).
In caso di partecipazione in forma associata, la predetta Dichiarazione di Offerta economica, contenuta nella Busta C – Offerta economica, deve essere firmata o siglata in ogni loro pagina, e sottoscritta, a pena esclusione dalla procedura, nell’ultima pagina in quanto elemento essenziale dell’offerta:
✓ dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
✓ dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Si precisa che i prezzi offerti indicati nella Dichiarazione di offerta economica dovranno essere espressi e comunque si intenderanno, al netto di IVA, mentre sono da intendersi inclusivi di ogni eventuale ulteriore onere e spesa.
Art.3 AMMISSIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:
• ribasso sul prezzo posto a base d’asta: punti 30/100
• qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 70/100
il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:
1. dotazione quali – quantitativa delle risorse umane dedicate all’appalto, (numero, qualifiche, esperienze):
(max punti 12)
2. descrizione della struttura messa a disposizione (caratteristiche,
localizzazione, titolo di possesso, etc) (max punti 15)
3. modalità di avvicendamento del personale per ferie, malattia,
aspettativa ed altro (max punti 3)
4. protocollo di gestione dei cani ospitati (max punti 15)
5. schede tecniche dei prodotti alimentari (max punti 8)
6. schede tecniche dei prodotti disinfettanti e disinfestanti (max punti 3)
7. descrizione delle dotazione strumentali e di arredo messe a disposizione per l’esecuzione del servizio
8. modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse ex Regolamento CE
(max punti 8 )
1774/2002 (max punti 4)
9. programmi e progetti per la sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali (max punti 1)
10. azioni mirate all’affidamento/adozioni dei cani randagi catturati,
(max punti 1)
3.1.1. Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato applicando il metodo del "confronto a coppie",.
Q(a) = ∑n (Cmi * Ca)
dove :
Q (a) = punteggio qualità attribuito all’offerta (a)
N = numero totale dei parametri oggetto di valutazione Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)
Ca = coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0
∑n = sommatoria dei parametri.
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare.
Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.
Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:
1 = parità
2 = preferenza minima 3 = preferenza piccola; 4 = preferenza media; 5 = preferenza grande;
6 = preferenza massima.
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione sono determinati:
a. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari;
b. determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto a;
c. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente
proporzionalmente ridotto.
3.1.2: coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella d’oggetto appunto “elementi di valutazione tecnica”, secondo le modalità di seguito indicate. Ai fini della determinazione dei coefficienti C(a)i la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell’offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:
Grado di apprezzamento | C(a)i | |
Nessuno | 0 | |
Limitato | 0,25 | |
Sufficiente | 0,50 | |
Significativo | 0,65 | |
Buono | 0,75 | |
Distinto | 0,85 | |
Ottimo | 0,9 | |
Eccellente | 1,00 |
Per ogni elemento di valutazione (i) , nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente “1”, la Commissione normalizzerà i coefficienti (effettuando la c. d. prima riparametrazione), rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti.
I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale.
I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.
3.1.3: regole generali
Saranno escluse dall’aggiudicazione le offerte che, prima della seconda riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 42/70.
Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.
Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.
3.2. attribuzione del punteggio economico
Con riferimento al criterio del “Punteggio economico”, il relativo punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
PE = PE max * (1-(Po/Pb)^3) dove:
• Po = prezzo offerto dal singolo concorrente;
• Pb = prezzo posto a base d’asta, al di sopra del quale le offerte non sono accettate;
• ^4 = esponente della formula. laddove deve intendersi:
- per PE max il punteggio attribuito in base al criterio economico;
- per Po il prezzo complessivo offerto, pari alla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) offerti per figura professionale moltiplicati per le rispettive quantità di gg/uomo;
- per Pb il prezzo complessivo a base d’asta, determinato come sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) a base d’asta per figura professionale moltiplicati per le rispettive quantità di gg/uomo.
Si precisa che:
- i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento
- Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara.
- la individuazione della soglia di anomalia dell’offerta, di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata con riferimento ai punteggi “ante riparametrazione”.
- Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l’effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta economica migliorativa.
Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
- in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione;
- L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3.2 Ulteriori regole vincoli
Sono esclusi dall’intera procedura i concorrenti che presentino:
⮚ Offerte economiche pari o superiori alle basi d’asta prefissate;
⮚ incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
⮚ difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
⮚ non integrità del plico contenente l'offerta generale o l’offerta economica, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
⮚ Presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza;
⮚ Il mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo;
⮚ offerte alternative;
⮚ Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l’offerta tecnica o l’offerta economica e gli elementi loro componenti.
⮚ l’apposizione di termini o condizioni all’offerta,
⮚ offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
⮚ offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
⮚ offerte incomplete e/o parziali;
⮚ offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell’impresa offerente). Xxxxxxx altresì esclusi dalla procedura:
✓ i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
✓ i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
L’A.S.L., si riserva il diritto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.
Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte della ASL di Pescara, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.
Si richiama l’attenzione delle ditte concorrenti sulla necessità che sul plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica di cui al presente disciplinare, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l’omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l’offerta stessa, comporterà l’esclusione dalla gara.
L’A.S.L. si riserva, altresì, di valutare l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2’16 e dell’art. 68 del R.D.
n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
Ciascuna azienda sanitaria facente parte dell’unione d’acquisto provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 e i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario.
3.4 Chiarimenti
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, all’A.S.L. della Provincia di Pescara a mezzo fax/e-mail rispettivamente al numero x00 000 000 0000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx. Tali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 15.00 del giorno riportato in intestazione.
Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico, sul sito di xxx.xxxx.xx.xx Gare e appalti.
Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni che ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto riterrà opportuno diffondere in ordine all’appalto. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.
Art. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte è affidata a:
a) il seggio di gara, procede all’apertura delle buste, all’ammissione dei concorrenti e a tutti gli adempimenti di gara , con esclusione delle valutazioni delle offerte tecniche e la relativa attribuzione dei punteggi, rimesse alla Commissione giudicatrice, nominata e composta a norma del punto seguente;
b) la commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell’art. 77 e 217 del D.Lgs 50/2016, e nominata con atto del soggetto competente per la stazione appaltante; che riceve dal Seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche necessarie per le valutazioni di propria competenza e le attribuzioni dei punteggi;
c) Rup, per la verifica delle offerte anomale, con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
Fanno parte della commissione giudicatrice un numero dispari di soggetti con un massimo di 5 componenti, scelti in conformità alle norme sopra richiamate; Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice redige apposito verbale, rimettendo infine tutta la documentazione al Seggio di gara, che procede all’espletamento delle restanti operazioni di gara, con particolare riferimento alla lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla Commissione giudicatrice, all’apertura delle offerte economiche e alle restanti fasi di gara, come da bando e/o lettera d’invito.
5. Le sedute del Seggio di gara sono pubbliche.
4.1 - 1a fase: in seduta pubblica
Nel giorno e nel luogo che sarà comunicato, il Presidente del seggio di Gara, previa verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, procederà all’apertura degli stessi.
In questa fase verrà analizzato il contenuto dei plichi e si procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera A) contenenti i documenti richiesti ed alla verifica degli stessi, e delle buste contrassegnate dalle lettere B) contenente la documentazione tecnica, al limitato fine di costatarne pubblicamente il contenuto.
Le buste C), contenenti le offerte economiche, rimarranno depositate e custodite dal RUP. Delle sopra notate operazioni verrà redatto un verbale.
4.3 - 2a fase: in seduta segreta (qualità del servizio)
La documentazione presentata da ciascuna ditta in sede d’offerta, sarà esaminata e valutata, antecedentemente alla data fissata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dalla/e Commissione/i Tecnica/che la/e quale/i attribuirà/anno il punteggio qualità secondo quanto precisato al precedente paragrafo “Aggiudicazione del servizio”.
Saranno ritenute idonee e quindi ammesse al prosieguo della gara solo le ditte che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo indicato al precedente paragrafo “Aggiudicazione del servizio”.
Di quanto sopra verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Tecnica che sarà trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Presidente del Seggio di Gara.
4.4 - 3a fase: in seduta pubblica (prezzo ed aggiudicazione)
In data ed ora da definirsi, successivamente comunicata alle Ditte partecipanti alla gara, il Presidente del seggio di gara previamente comunicherà l’esito della valutazione effettuata dalla/e Commissione/i Tecnica/che e successivamente procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalle lettere C), contenenti le offerte economiche, alla verifica della completezza formale e sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto dal Capitolato.
Quindi, si procederà all’attribuzione del punteggio economico, secondo la formula sopra riportata.
Verrà stilata una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti alle ditte in sede di valutazione qualitativa e prezzo offerto.
Si procederà, quindi, alla individuazione delle offerte anomale – con riferimento ai punteggi tecnici ante seconda riparametrazione - ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara alla prima offerta non anomala.
L’esclusione di una Ditta dopo l’aggiudicazione (per qualunque motivo), non darà luogo alla riformulazione della graduatoria.
Si precisa che la proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta, mentre la Asl di Pescara committente lo diverrà solamente dopo l’adozione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione dell’aggiudicazione, da parte del Direttore generale della ASL.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal fornitore aggiudicatario; la stazione appaltante si riserva di si riserva di procedere autonomamente alla predetta verifica laddove i relativi certificati e documenti non fossero non acquisibili, in tutto o in parte, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 D.lgs.vo n. 50/2016).
Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza previsto dall’art. 45 c. 8 del citato D.L.vo n. 50/2016. Nel medesimo termine di 15 giorni, l’affidatario dovrà inoltre presentare i documenti occorrenti per la verifica “antimafia”.
Il raggruppamento dovrà presentare i documenti predetti con riferimento a ciascuna impresa partecipante allo stesso.
Qualora non dovesse essere adottato il provvedimento di aggiudicazione, le ditte non avranno nulla a pretendere salva la restituzione della cauzione provvisoria. Si applicherà, in ogni caso, l’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
Successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato il contratto, mediante scrittura privata con modalità elettronica.
Il contratto verrà stipulato non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall’ultima comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano contro interessati.
Si procederà alla sottoscrizione del contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico e organizzativo.
1. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA
Prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione appaltante chiederà al primo e secondo concorrente posizionati nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro 15 giorni <o il più congruo termine che potrebbe essere giustificato dalla specifica iniziativa>, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata, con l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come indicati ai precedenti paragrafi 2.3.2 e 2.3.3, nonché, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 2.3.2. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta in caso di RTI e Consorzi:
i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
iii. dall’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento;
iv. da ogni impresa subappaltrice in caso di subappalto.
Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nel “Documento di Partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.
***
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 ACCESSO AGLI ATTI
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. Stazione appaltante garantirà comunque visione ed
eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che la Stazione appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.
Si fa presente, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’accesso.
Sul resto della documentazione tecnica, sarà consentito l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’X.X.XX.
0.XXXXXXXXXXX PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante :
nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) xxxxxx documento comprovante la prestazione di garanzie definitive in favore della ASL a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, delle suddette garanzie, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 4.7 del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 11 del presente Disciplinare di gara;
c) il nominativo del “Responsabile del servizio”. In caso di RTI e di Consorzi:
⮚ la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
⮚ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.
Scaduto il termine sopra menzionato, Xxxxxxxx appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione appaltante si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove la Stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario la Stazione appaltante stipulerà un accordo quadto, conforme allo Schema di Contratto allegato 4 al presente Disciplinare di gara. Successivamente, la stazione appaltante comunicherà l’avvenuta stipulazione.
7.GARANZIA - Garanzia definitiva
Al fine della stipula dell’accordo quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’ Amministrazione regionale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 5 del Disciplinare.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione regionale. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d)ed
e) del D. Lgs.n. 50/2016 di cui al paragrafo 4.7 del presente Disciplinare.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l’emissione del certificato di verifica di conformità e comunque solo con la restituzione da parte dell’Amministrazione regionale della stessa al garante.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, lo svincolo verrà effettuato dall’Amministrazione regionale con periodicità semestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso semestralmente dall’Amministrazione regionale.
8.POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 6B al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.
In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:
a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nell’Allegato 6 A e nell’Allegato 6 B al presente Disciplinare di gara;
ovvero (in via alternativa)
b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell’allegato 6A e alle condizioni dell’allegato 6B al presente Disciplinare di gara
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 6A e 6B del Disciplinare. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato negli allegati 6A e 6B, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’Allegato 6A con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto alla Amministrazione regionale di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 6A e nell’Allegato 6B, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al successivo par. del presente Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione regionale delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione regionale delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso la Amministrazione regionale originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) l’aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
- la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
L’Amministrazione provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le
imprese, e xxxxx i limiti previsti dal D. Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte, dalla Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale, si segnala che:
- i dati forniti vengono acquisiti da Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Amministrazione regionale ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. Con la partecipazione alla presente iniziativa, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
⮚ trattati dal personale di Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
⮚ comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
⮚ comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
⮚ comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Stazione appaltante e la Amministrazione regionale svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
⮚ comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
⮚ comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet della stazione appaltante. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Amministrazione regionale.
Diritti del concorrente/interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.n. 196/2003.
In particolare, l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare del trattamento.
Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Regione Abruzzo e le singole aziende sanitarie regionali.
Consenso del concorrente/interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante o della Amministrazione regionale per le finalità sopra descritte.
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA
1. ARTICOLAZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto la messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. La gestione di detto servizio consiste nello svolgimento delle seguenti principali attività:
A. messa a disposizione di un canile regolarmente autorizzato per l’attività di canile sanitario dall’autorità sanitaria localmente competente (sindaco), dotato di tutti requisiti e tale comunque da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.
Il canile e tutte le strutture annesse dovranno essere situati in un ambito territoriale distante non oltre 60 km dalla sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL (Pescara, via Xxxxxx Xxxxxxx, 45 – 47), al fine di consentire di effettuare gli interventi del servizio veterinario della ASL, in tempi congrui ed agevoli.
Il canile dovrà disporre di almeno n° 20 posti come canile “sanitario” dotati di idoneo sistema di termoregolazione.
I ricoveri del canile sanitario devono essere costituiti da box singoli, ben isolati dal terreno, dotati di tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore ('allegato A della Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47).
In caso di più canili appartenenti alla stessa Ditta offerente, o posseduti dalle Ditte temporaneamente associate, la somma dei posti dovrà raggiungere quanto sopra prescritto.
Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:
a. autorizzazione sanitaria del sindaco;
b. sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;
c. collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
d. recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;
e. box: individuali realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
f. registrazione sull’elenco regionale delle strutture di ricovero. Il canile dovrà disporre di:
1. un locale dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili da destinare, a cura e spese della ASL, ad ambulatorio veterinario per l’assistenza sanitaria degli animali ricoverati. Lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all’inferno dell’ambulatorio avverrà a cura e spese della ASL, salvo quanto previsto al successivo punto …. (carcasse)
2. apposito idoneo magazzino per la conservazione degli alimenti; gli stessi locali dovranno avere un utilizzo esclusivo per questo tipo di attività con l’impiego di materie prime idonee ed adeguate, scortate dai relativi documenti di origine e di tracciabilità, di cui dovranno essere sempre noti i fornitori;
3. locale adibito ad ufficio;
4. locale ripostiglio;
5. servizi igienici;
6. ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsicatori;
7. attrezzature per lo stoccaggio delle carcasse in attesa del corretto smaltimento delle stesse tramite Ditta autorizzata.
8. personale proprio, in regola con la normativa vigente per il lavoro dipendente. Per il personale impiegato si dovranno mettere in atto tutte le misure previste dalla specifica normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavoro. Il personale dovrà essere adeguato per numero e formazione professionale alle esigenze del presente capitolato. E’ fatto obbligo all’appaltatore di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti anche per quanto previsto dalle norme del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
B. Il gestore si impegna al ricovero, in caso di necessità e su segnalazione del Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, di cani e/o gatti morsicatori o aggressivi di proprietà da porre sotto osservazione sanitaria.
C. per lo svolgimento del servizio Il gestore assume a suo completo carico gli strumenti ed in genere tutti i mezzi necessari alla sua corretta esecuzione.
D. Le attività dovranno rendersi 365 giorni all’anno, festivi inclusi, 24 ore su 24. L’orario di apertura del canile deve essere articolato nel seguente modo:
6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, sono escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, con un minimo di 5 ore al giorno (9.00 – 12.00; 14.30 – 16.30).
Nelle ore di chiusura della struttura il gestore deve prevedere un Servizio di Pronta disponibilità - reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni anno festivi compresi e garantisce tutti i servizi specificati all’Art. 1.
Il numero di telefono/fax del gestore dovrà essere esposto, in modo ben visibile, all’esterno della struttura . Nel cartello di esposizione al pubblico degli orari di apertura dovrà essere indicato anche che il canile è convenzionato con la ASL di Pescara quale “canile sanitario”. L’orario di apertura deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, esposto in modo ben visibile e comunicato a tutti i Comuni dell’area interessata. Gli eventuali giorni di chiusura al pubblico del canile dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara. L’aggiudicatario, in caso di necessità, deve consentire in ogni orario che il personale del Servizio Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile sanitario dell’ASL di Pescara.
E. l’Aggiudicatario si obbliga ad espletare il servizio secondo le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario della Asl di Pescara e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. Il Servizio Veterinario potrà effettuare direttamente tutte le attività previste nel presente Capitolato ed, in tal caso, nulla sarà dovuto al gestore per le stesse.
F. pulizia, sorveglianza e somministrazione dei pasti agli animali;
G. pulizia box e locali connessi;
H. supporto generico alle attività di medicina veterinaria;
I. custodia dei cani vaganti, per il tempo stabilito dal servizio veterinario della ASL;
X. Xxxxxxxxxxx ed incenerimento delle spoglie degli animali deceduti presso il canile sanitario;
K. custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali.
L. custodia, per di cani e gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria e/o affidati in custodia giudiziale all’ASL, per il periodo di custodia giudiziale;
M. tutte le altre attività più dettagliatamente specificate negli articoli successivi.
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di gestione del canile sanitario dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo: L. 281/91, L.R. 47/2013, ed ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria dell’Azienda USL di Pescara – U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, ispirandosi costantemente ai principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
3. La gestione del canile consisterà nell’espletamento delle seguenti attività:
A. ricovero degli animali nelle seguenti fattispecie:
⮚ cani per i quali sia accertato l’effettivo stato di randagismo;
⮚ cani e gatti che abbiano morsicato, posti sotto osservazione sanitaria per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali, per 10 giorni ai sensi degli art 86-87 del DPR 320/54 da parte della UO Sanità Pubblica Veterinaria;
⮚ cani e gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria e/o affidati in custodia giudiziale all’ASL, per il periodo di custodia giudiziale;
B) gestione giornaliera degli animali presenti nella struttura: pulizia, sorveglianza, fornitura e somministrazione del cibo secondo quanto stabilito nell’apposito programma di alimentazione presentato in sede di Offerta;
C) segnalazione di problematiche gestionali e sanitarie alla U.O. Sanità Pubblica Veterinaria;
G)collaborazione con il personale veterinario della ASL di Pescara a supporto generico delle attività sanitarie e di medicina veterinaria;
H) promozione di adozioni ed affidamenti a soggetti privati che siano nelle condizioni di adottabilità;
Il Servizio Veterinario sovrintende a tutta l’attività del canile sanitario, sia sotto l’aspetto organizzativo che gestionale. In particolare si richiama la necessità che la struttura disponga di un manuale operativo che contenga anche le procedure di autocontrollo adottate dal gestore.
L'appaltatore provvede direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica, oltre ad una preparazione e qualifica professionale adeguata.
I cani ed i gatti accalappiati e/o catturati verranno custoditi e curati, secondo un protocollo elaborato dal Servizio Veterinario.
Il gestore si impegna inoltre a fornire al Servizio Veterinario reports periodici, per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati.
Ogni decesso di animale dovrà essere puntualmente (entro una giornata lavorativa) segnalato al Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara e le spoglie saranno tenute a disposizione dello stesso.
La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, su specifica disposizione del Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, che provvederà al riguardo e ne redigerà la relativa certificazione.
Tutti gli animali ricoverati dovranno essere correttamente alimentati quotidianamente, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfettabili. L’acqua d’abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e di animali anziani od ammalati.
Nel canile sanitario è fatto divieto di ricoverare più di un animale nel medesimo box, salvo autorizzazione del servizio veterinario della ASL.
Il gestore dovrà sostenere tutte le spese relative al materiale necessario per il governo, alimentazione e pulizia degli animali ricoverati presso la struttura e l’igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa. Nello specifico dovrà provvedere all’acquisto ed alla sostituzione, quando usurati, di guinzagli, museruole, lacci, e quant’altro proposto in sede progettuale.
Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla cancelleria.
3. NORME IGIENICHE E SANITARIE
I ricoveri degli animali dovranno essere sottoposti quotidianamente ad operazioni di pulizia e, se del caso, di disinfezione; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuno agli animali presenti. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o cani anziani o debilitati i box dovranno essere riscaldati ed i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio.
1. Pulizia giornaliera di tutti i box, le aree di sgambamento interne al canile e le ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell’acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati.
Nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l’uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all’interno della medesima area.
2. Pulizia mensile, rilevabile da apposita registrazione: consistente nella disinfezione e la disinfestazione dei box, usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose, è fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell’ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.
3. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera.
4. Derattizzazione periodica, con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali, nel corso della quale devono essere previsti appositi cartelli di avvertenza come stabilito dalle vigenti normative, e una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, che riporti l’ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.
5. Nelle aree esterne ai box e nelle aree antistanti la struttura sarà effettuato il taglio periodico dell’erba.
6. Un’accurata pulizia sarà riservata ai locali infermeria, servizi igienici, ufficio, ambulatorio, lo stesso vale per il locale magazzino da mantenersi sempre ordinato.
4. REFERENTE
Per lo svolgimento del Servizio il Gestore dovrà indicare un Responsabile Organizzativo.
5. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. All’interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata con oneri a carico del gestore.
2. Le carcasse degli animali morti dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1774/2002. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all’animale.
6. CONTROLLI
1. La U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, effettuerà il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterranno più opportune.
2. In base ai controlli effettuati, fatto salvo quanto previsto in tema di contestazione e penalità, la U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all’interno del canile.
3. Il gestore dovrà consentire alla U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, preposta al controllo sanitario degli animali, di svolgere le seguenti operazioni:
a) la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l’osservazione sanitaria per le zoonosi;
b) la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
c) la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
d) la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
e) la gestione dell’ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.
8. RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate all'atto della resa del servizio.
L’impresa è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi.
Il gestore dovrà stipulare apposita Polizza di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante la gestione del servizio a persone e/o cose per un massimale pari ad € 750.000,00 ;
9. MANUTENZIONE
Il gestore dovrà occuparsi del controllo sull’efficienza degli impianti elettrico, termico e di approvvigionamento idrico, smaltimento reflui, nonché di tutte le opere e i lavori di piccola manutenzione; si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo riparazione guasti a seguito dell’uso di rubinetti, desostruzioni di canaline e condutture, riparazioni per uso per parti di arredo, manutenzione delle aree verdi, etc…
10.UTENZE
Il gestore dovrà provvedere alla spesa per il consumo di elettricità, acqua, gas, riscaldamento, telefono, rifiuti solido urbani.
CAPITOLATO D’APPALTO – PARTE GENERALE
1. Fatturazioni e pagamenti
I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore.
La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx. citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.
Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice.
I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per tuta la durata contrattuale.
2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali
L’Amministrazione individuerà all’interno della propria struttura uno o più Direttori dell’esecuzione del Contratto (DEC), oltre ad eventuali assistenti.
Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.
La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all’esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo esplicati, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell’Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.
Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.
L’Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell’esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell’esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo
rispetto all’adempimento delle disposizioni contrattuali.
Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione ha facoltà di intimare all’Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell’Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
A. violazione degli obblighi contrattuali;
B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.
In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale.
Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:
7 contestazioni nel corso del 1° anno; 10 contestazioni nell’arco di un biennio;
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare complessivo contrattuale , e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
⮚ maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
⮚ oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
⮚ danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
⮚ minori introiti.
In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.
Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.
3. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
f) interruzione,abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
i) in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
m) subappalto effettuato in difformità alle previsione del D.Lgs del D.Lgs 50/2016 o del presente capitolato;
n) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. In tali casi, l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La ASL, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.
4. Recesso dal contratto da parte dell’appaltatore
In caso in cui l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
5. Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016
6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
L’Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa.
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazione ( mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .
7. Subappalto
E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell’importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l’obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al quale espressamente si rinvia.
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art.3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all’Amministrazione ai fini della xxxxxxxx.Xx ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.
8. Validità della graduatoria – fallimento dell’appaltatore – morte del titolare
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016
Stipula del contratto e relative spese
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore.
9. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.
10. Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
11. Clausola anticorruzione
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
⮚ commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
⮚ svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648
o (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
o qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.,
o omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
12. Clausola CONSIP
Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
13. Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti: Allegato 1 – Fac simile Documento di gara unico europeo
Allegato 2 – Fac simile documento di partecipazione Allegato 5 - Facsimile di garanzia definitiva per la stipula Allegato 6A – Condizioni generali della polizza assicurativa Allegato 6B - Condizioni particolari della polizza assicurativa
Letto, confermato, accettato e sottoscritto Data Timbro e firma ditta offerente