INDICE
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 18/06/2001 n. 57
Oggetto:
Risposte ai quesiti formulati in materia di REDDITO D'IMPRESA.
Testo:
INDICE
1. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA 4
1.1 Ambito soggettivo 4
1.2 Ambito oggettivo 5
1.3 Effetti della rivalutazione 9
1.4 Modalita' di rivalutazione 11
1.5 Disciplina della riserva di rivalutazione. 13
1.6 Profili sanzionatori 15
2. RICONOSCIMENTO FISCALE DI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO 17
2.1 Ambito oggettivo. 17
2.2 Costituzione della riserva vincolata. 17
3. AGEVOLAZIONE VISCO 21
3.1 Rapporti tra rivalutazione dei beni ed agevolazione "Visco" 21
3.2 Xxxxx xxxxxxxxxxx. 22
3.3 Riporto dell'agevolazione. 28
3.4 Ambito oggettivo dell'agevolazione. 30
4. OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 32
4.1 Affrancamento, ai sensi della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti. 32
4.2 Applicazione dell'imposta sostitutiva sui conferimenti 33
4.3 Affrancamento del disavanzo da annullamento nelle fusioni 34
5. DIT 36
5.1 Rilevanza ai fini DIT delle acquisizioni di aziende. 36
5.2 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati. 37
5.3 Riporto dell'agevolazione. 38
6. CREDITO D'IMPOSTA PER I NEOASSUNTI. 40
6.1 Ambito soggettivo. 40
6.2 Decadenza dall'agevolazione. 43
6.3 Determinazione della media dei lavoratori occupati. 44
6.4 Determinazione del credito d'imposta. 48
6.5 Utilizzo del credito d'imposta. 51
7. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE. 53
7.1 Pagamento di compensi agli amministratori. 53
7.2 Spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti. 54
8. VARIE 55
8.1 Indeducibilita' dell'IVA assolta sui beni dati in omaggio. 55
8.2 Tassazione separata delle indennita' di cessazione dei rapporti di agenzia 56
8.3 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo 58
Allegati:
Allegato n.1: DM 13 aprile 2001, n. 162
Allegato n.2: Relazione illustrativa al DM 13 aprile 2001, n. 162
Allegato n. 3:Prospetti esemplificativi per il calcolo della rivalutazione.
Si riportano di seguito le risposte ai quesiti formulati dagli Uffici locali dell'Agenzia e dai contribuenti in materia di reddito d'impresa.
Per favorire la lettura della presente circolare, in allegato viene riportato il testo del decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162 di attuazione della disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa nonche' la relativa relazione illustrativa.
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1. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
1.1 Ambito soggettivo D.
Nel caso di affitto o usufrutto d'azienda, la facolta' di rivalutare compete all'affittuario o usufruttuario oppure al concedente?
R.
Nell'ipotesi in cui non sia stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, gli ammortamenti vengono calcolati e dedotti dall'affittuario o usufruttuario e, pertanto, xxxx' quest'ultimo che potra' effettuare la rivalutazione. Al termine dell'affitto o dell'usufrutto, l'azienda sara' trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia stata gia' utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L'imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituira' per quest'ultimo credito d'imposta usufruibile in caso di distribuzione della stessa. Qualora, invece, il concedente, costituito sotto forma di societa' di capitali, utilizzi la riserva di rivalutazione per la copertura di perdite di bilancio, l'imposta sostitutiva potra' essere memorizzata ai fini dell'attribuzione ai soci del credito di imposta ai sensi dell'art. 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nell'ipotesi in cui, invece, xx xxxxx, xx xxxxxx xxx'xxx. 0000 xxx x.x., xx xxxxx accordate prevedendo che il concedente continuera' a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione potra' essere effettuata solo da quest'ultimo.
1.2 Ambito oggettivo D.
Premesso che l'art. 11 della legge n. 342 del 2000 prevede che la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea si chiede di conoscere, relativamente ai beni materiali ammortizzabili, quale sia l'esatta portata della citata disposizione.
R.
L'art. 4 del decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante norme di attuazione della disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa, prevede che i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Secondo quanto gia' chiarito nella circolare n. 9 del 1991, cio' dovra' avvenire in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 16, comma 3 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 x xxx xxxxxxx ministeriale 31 dicembre 1988 di approvazione della tabella dei coefficienti di ammortamento. Al riguardo si precisa che per individuare la categoria omogenea dei beni materiali ammortizzabili e' necessario riferirsi all'anno di acquisizione del bene e alle singole voci, ordinate in "Specie" e "Gruppi", indicate nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. citato.
D.
A quale data vanno verificati i requisiti di appartenenza alle diverse categorie omogenee opportunamente previste per i beni immobili dall'art. 4, comma 5, del D.M. di attuazione? Ad esempio, la destinazione urbanistica, di cui si vuole tenere conto ai fini della rivalutazione, dovra' sussistere nell'esercizio in cui si procede alla rivalutazione o in quello precedente?
R.
I requisiti di appartenenza alla diverse categorie omogenee di immobili sono quelli esistenti alla data della chiusura del bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita, ferma restando la loro ininterrotta collocazione tra le immobilizzazioni materiali dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e dell'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' effettuata.
D.
Un immobile di categoria C1 strumentale per natura, utilizzato anche come
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sede dell'impresa, e quindi strumentale anche per destinazione, a quale delle due categorie omogenee appartiene?
R.
Si ritiene che l'immobile debba essere compreso nella categoria degli immobili strumentali per destinazione. Cio' in quanto la destinazione di un immobile gia' strumentale per natura a sede dell'impresa determina una ulteriore specificazione della sua qualita' di bene strumentale nonche' una diversa utilita' ai fini dell'esercizio dell'impresa.
D.
L'art. 4, comma 7, del D.M. di attuazione prevede la facolta' di escludere i beni a deducibilita' limitata e quelli ad uso promiscuo dalla relativa categoria omogenea, con possibilita' di non procedere alla rivalutazione dei medesimi. Qualora non ci si avvalga di tale facolta', la rivalutazione puo' essere effettuata limitatamente alla quota di valore deducibile dal reddito d'impresa o si dovra' tenere conto dell'intero valore del bene?
R.
Nell'ipotesi in cui l'impresa non intenda escludere dalla relativa categoria omogenea un bene a deducibilita' limitata, essa dovra' corrispondere l'imposta sostitutiva sull'intero saldo attivo di rivalutazione.
D.
Verificandosi il possesso di una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta tra le immobilizzazioni nell'esercizio in cui si procede alla rivalutazione e nel precedente, possono essere rivalutate anche le azioni privilegiate e di risparmio se iscritte tra le immobilizzazioni di entrambe i predetti esercizi?
R.
Anche le azioni privilegiate e di risparmio possono essere rivalutate laddove riferibili a societa' di cui l'impresa detiene una partecipazione di controllo o di collegamento secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, sempreche' sia le azioni ordinarie che quelle privilegiate e di risparmio siano state ininterrottamente iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie nell'esercizio in cui si procede alla rivalutazione ed in quello chiuso entro il 31 dicembre 1999. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Ogni tipologia di azione costituisce un'autonoma categoria omogenea ed e' di conseguenza necessario rivalutare separatamente le azioni ordinarie, di risparmio e privilegiate, distinguendo inoltre quest'ultime in relazione ai vari tipi di privilegio.
D.
Nel caso in cui una societa', avendo approvato il bilancio relativo all'esercizio 2000 prima dell'entrata in vigore del decreto di attuazione, effettui la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio successivo, si chiede:
a) in riferimento a quale esercizio deve essere determinato il valore economico dei beni oggetto di rivalutazione?
b) nel caso in cui nell'esercizio 2001 venga incorporata una societa' che ha gia' eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio 2000, puo' l'incorporante rivalutare in tale esercizio anche i beni pervenuti dall'incorporata?
R.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. di attuazione, nelle ipotesi in cui le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR abbiano approvato il bilancio prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, e quindi prima dell' 8 maggio 2001, la rivalutazione puo' essere effettuata nell'esercizio successivo, sempre in riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
In tale caso il valore economico deve essere determinato con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio nel cui bilancio e' eseguita la rivalutazione.
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b) Sempre che la societa' incorporante si trovi nelle condizioni per eseguire la rivalutazione nell'esercizio 2001, si ritiene ammissibile rivalutare i beni provenienti dall'incorporata, anche se gia' rivalutati, nel rispetto del limite economico della rivalutazione.
D.
Verificandosi il possesso di una partecipazione di controllo o di collegamento, iscritta tra le immobilizzazioni nell'esercizio in cui si procede alla rivalutazione e nel precedente, possono essere rivalutate le azioni o le quote acquistate nell'esercizio in cui si effettua la rivalutazione?
R.
No, non e' possibile dal momento che l'art. 1 del D.M. di attuazione dispone che la rivalutazione ha per oggetto i beni posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
D.
E' possibile per il conduttore la rivalutazione dei beni concessi in leasing nel caso in cui il riscatto sia stato esercitato nell'esercizio relativamente al quale viene effettuata la rivalutazione?
R.
L'art. 2 del D.M. di attuazione dispone che la rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'art. 10 della legge, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Il cespite condotto in locazione finanziaria non e' iscritto in bilancio, durante il periodo di locazione, tra le immobilizzazioni materiali, pertanto lo stesso, non essendo iscritto nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999, non puo' essere rivalutato.
1.3 Effetti della rivalutazione D.
Il D.M. di attuazione all'art. 2 prevede la possibilita' di rivalutare i beni materiali di importo non superiore a lire 1.000.000. In questa ipotesi l'importo della rivalutazione laddove a sua volta non superiore a lire
1.000.000 puo', ai sensi dell'art. 67, comma 6, del TUIR essere interamente dedotto in unica soluzione?
R.
L'art. 67, comma 6, del TUIR prevede la possibilita' di dedurre integralmente le spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non e' superiore a un milione di lire nell'esercizio in cui le spese medesime sono state sostenute. Tanto premesso, dal momento che la spesa per l'acquisizione del bene e' stata sostenuta in esercizi precedenti a quello in cui il bene e' rivalutato, ne deriva che il saldo di rivalutazione non puo' essere interamente dedotto in unica soluzione bensi' dovra' essere ammortizzato in base ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
D.
Come rileva ai fini della determinazione del saldo di rivalutazione e del calcolo dei successivi ammortamenti la differenza non ammortizzabile prevista dall'art. 67, comma 4, del TUIR nel caso di beni per i quali in alcuni esercizi l'ammortamento fatto e' stato inferiore alla meta' della misura massima?
R.
La differenza non ammortizzabile costituitasi per effetto di ammortamenti effettuati in misura inferiore alla meta' di quella massima, determinata in base all'applicazione dei coefficienti stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988, rileva come tale anche dopo la rivalutazione del cespite. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, secondo periodo, del TUIR, pertanto, tale differenza, anche a seguito della rivalutazione, non puo' concorrere alla formazione del reddito a titolo di ammortamento. Peraltro, l'importo non ammortizzabile non avra' nessun effetto nella determinazione del saldo attivo di rivalutazione, come si evidenzia nell'esempio che segue:
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situazione ante-rivalutazione
|Valore | di bilancio del cespite | | | 80| | |||
|Valore | fiscale riconosciuto a fini | diversi | dall'ammortamento | | | 80| | |
|Valore | fiscalmente ammortizzabile | | | 70| | |||
|Differenza non ammortizzabile | | | 10| | ||||
situazione post-rivalutazione | ||||||
|Valore di bilancio | | | 100| | ||||
|Saldo attivo di rivalutazione, su |sostitutiva | cui applicare l'imposta | | | | 20| | | |||
|Valore contabile da ammortizzare | | | 100| | ||||
|Valore | fiscale | riconosciuto a fini | diversi | dall'ammortamento | | | 100| |
|Valore | fiscale | da ammortizzare | | | 90| |
|Differenza non ammortizzabile | 10|
1.4 Modalita' di rivalutazione D.
Qualora la rivalutazione riguardi cespiti in precedenza svalutati senza rilevanza fiscale e' possibile tener conto del maggior valore fiscale rispetto a quello di bilancio e quindi non calcolare l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione fino a concorrenza di tale maggior valore fiscale? Alternativamente e' consentito il transito dal conto economico della ripresa di valore corrispondente alla differenza tra il maggior valore fiscale e il minor valore civilistico?
R.
Nel caso prospettato, in cui siano state effettuate svalutazioni o rettifiche di valore (ammortamenti) fiscalmente non rilevanti, laddove si intenda procedere alla rivalutazione, si rende necessario corrispondere sull'intero importo della rivalutazione stessa l'imposta sostitutiva. Non e' dato escludere dall'imposta la differenza tra maggior valore fiscale e minor valore civilistico. In alternativa e' consentito effettuare il ripristino di valore imputando le differenze a conto economico senza, tuttavia, che le stesse assumano rilevanza fiscale. In tale ipotesi potra', infatti, essere apportata in dichiarazione dei redditi la variazione in diminuzione corrispondente al maggior valore del bene imputato al conto economico.
D.
Nel caso di cespiti relativamente ai quali sono stati ottenuti contributi in conto impianti e questi siano stati iscritti nei risconti passivi per essere utilizzati in correlazione con l'ammortamento del bene, la rivalutazione mediante l'aumento del valore dell'attivo comporta un differimento dell'imputazione dei contributi: e' corretto o bisogna mantenere invariata l'imputazione secondo il piano precedente?
R.
Nell'ipotesi in cui siano stati ottenuti contributi in conto impianti e questi siano stati iscritti tra i risconti passivi per essere utilizzati in correlazione con l'ammortamento del bene, l'imputazione a conto economico della quota di contributo avra' rilevanza, anche ai fini fiscali, in correlazione al nuovo piano di ammortamento del cespite.
D.
Relativamente ai beni materiali e immateriali ammortizzabili, l'art. 5 del
D.M. di attuazione prevede tre diverse modalita' tecniche di rivalutazione.
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Fermo restando il rispetto dei criteri civilistici di redazione del bilancio, la scelta tra le modalita' previste e' totalmente discrezionale anche nel caso in cui la rivalutazione sia in tutto o in parte finalizzata ad eliminare l'effetto di ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie? Qual e' il metodo utilizzabile per rivalutare beni che hanno subito ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie?
R.
La rivalutazione dei beni puo' essere liberamente effettuata utilizzando, nel rispetto dei criteri civilistici, uno dei metodi previsti dall'art. 5 del D.M. di attuazione. E cio' anche nel caso in cui si intenda rivalutare beni che hanno subito maggiori ammortamenti in applicazione di norme tributarie. Ne' l'utilizzo di metodi diversi influenza l'omogeneita' del criterio di rivalutazione che, all'interno delle stessa categoria, deve essere rispettato.
Si riportano, in allegato, alcuni esempi che illustrano il calcolo della rivalutazione con l'utilizzo dei tre metodi consentiti.
D.
La commisurazione degli ammortamenti ai valori rivalutati sin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita costituisce una facolta' di cui e' possibile non avvalersi senza la perdita del diritto alla deducibilita' prevista dall'art. 67, comma 4, del TUIR nel caso di ammortamenti inferiori alla meta' di quelli ordinari.
R.
La disposizione dell'art 7 del D.M. di attuazione, in base alla quale "le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita" rappresenta un'opportunita' concessa dalla norma e non un obbligo. Pertanto, per l'esercizio nel quale e' stata effettuata la rivalutazione, gli ammortamenti contabilizzati in bilancio possono essere commisurati al valore non rivalutato dei beni e la preclusione di cui all'art. 67, comma 4, del TUIR potra' eventualmente operare solo con riferimento ai minori ammortamenti calcolati sul valore non rivalutato.
1.5 Disciplina della riserva di rivalutazione. D.
In caso di distribuzione ai soci di una riserva formata in base ad una legge di rivalutazione economica o monetaria e' dovuta l'IRAP?
R.
Occorre distinguere le riserve di rivalutazione formatesi in applicazione della recente legge 21 novembre 2000, n.342 (collegato alla legge finanziaria 2000), da quelle formatesi in applicazione di leggi precedenti.
Per quanto riguarda la distribuzione delle prime, la non rilevanza ai fini IRAP e' confermata dall'art. 9, comma 2, del D.M. di attuazione. Tale conclusione, ove si consideri che l'IRAP non ha natura di imposta sui redditi, e' conforme al disposto dell'art. 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il quale prevede che le somme distribuite "concorrono al reddito imponibile".
I saldi attivi di rivalutazione ante legem n. 342 del 2000, la cui distribuzione non genera componenti di conto economico, devono ritenersi irrilevanti ai fini dell'IRAP.
Nella specie non e' configurabile il c.d. principio di correlazione; infatti, le leggi di rivalutazione determinano l'emersione di valori latenti sia su beni ammortizzabili che su beni diversi, ossia su beni le cui vicende possono anche essere irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I maggiori ammortamenti conseguenti alle precedenti rivalutazioni di beni hanno avuto prevalentemente manifestazione in esercizi per i quali non era ancora applicabile l'IRAP. Per gli eventuali plusvalori di beni tuttora esistenti, le cui vicende potrebbero ancora riflettersi sulla base imponibile IRAP, sarebbe obiettivamente artificioso, in via generale, ritenere operante il principio di correlazione, considerata la difficolta' di individuare la parte di saldo attivo di rivalutazione ad essi correlata.
D.
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Si chiede, nell'ipotesi in cui una impresa individuale ovvero una societa' di persone, modifichi il proprio regime contabile (ossia da contabilita' semplificata a ordinaria e viceversa), quali siano gli effetti fiscali relativi al saldo attivo di rivalutazione.
R.
Nell'ipotesi di passaggio dal regime di contabilita' ordinaria a quello di contabilita' semplificata, non essendo piu' possibile monitorare la destinazione della riserva di rivalutazione, la medesima, aumentata dell'imposta sostitutiva, concorrera' a formare il reddito imponibile nel primo esercizio in cui il contribuente si avvale della contabilita' semplificata.
Diversa l'ipotesi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria. La mancanza di una contabilita' generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva e, pertanto, non e' configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva. Al momento della successiva attivazione della contabilita' sistematica, il contribuente dovra' costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l'iscrizione in contabilita' dei beni rivalutati non comportera' la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione.
1.6 Profili xxxxxxxxxxxx X.
Quali sono le conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di rivalutare tutti i beni rientranti nella medesima categoria omogenea?
R.
Occorre considerare che il quadro normativo di riferimento rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione e' radicalmente mutato per effetto dell'abolizione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 e della modifica della lettera c) del comma 1 dell'art. 76 del TUIR, che hanno reso fiscalmente irrilevanti le rivalutazioni dei beni operate in relazione a criteri di natura civilistica. La legge n. 342 del 2000 esplicitamente prevede la rilevanza ai fini civili e fiscali della rivalutazione, anche in deroga all'art. 2426 del c.c. e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, dettando determinate regole e principi ai fini della sua applicazione. Gli effetti fiscali consistono, da un lato, nel riconoscimento del maggior valore rivalutato del bene ai fini, ad esempio, degli ammortamenti, della determinazione di plusvalenze o minusvalenze e del riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento ex art. 6 del d.lgs. n.
358 del 1997, dall'altro, nel riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione quale variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
L'inosservanza degli obblighi posti dalla legge e dal decreto di attuazione comportera' il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione.
Pertanto, nel caso ipotizzato in cui alcuni beni siano illegittimamente esclusi dalla rivalutazione, la conseguenza xxxx' il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; seguira' il recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti effettuati o delle minori plusvalenze o maggiori minusvalenze dichiarate, con applicazione delle ordinarie sanzioni previste nell'ipotesi di infedele dichiarazione.
In tale caso, venendo meno il presupposto per la sua applicazione, la corrispondente imposta sostitutiva, versata o compensata a norma del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 342 del 2000, verra' considerata in diminuzione dagli importi dovuti. La conclusione cui si e' pervenuti e' coerente, peraltro, con il carattere volontario e non obbligatorio della rivalutazione in esame, disciplinata alla stregua di principi che non autorizzano una diversa soluzione, volta ad affermare d'ufficio l'obbligo di estendere la rivalutazione ad altri beni riconducibili nella medesima categoria omogenea. Fermo restando l'obbligo di effettuare rivalutazioni con criteri omogenei nell'ambito della stessa categoria, e' da ritenersi, tuttavia, che differenze non sostanziali derivanti da difetti di stima non comportino il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione.
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2. RICONOSCIMENTO FISCALE DI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO
2.1 Ambito oggettivo. D.
La facolta' di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili (art. 14 della legge n. 342 del 2000) prevista dall'art. 10 del D.M. di attuazione puo' essere esercitata relativamente a singoli beni senza fare riferimento alla categoria omogenee di appartenenza. Esiste anche la possibilita' di aumentare parzialmente il valore fiscale riconosciuto o invece e' necessario ottenere la coincidenza con il valore civilistico?
R.
Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 10 del D.M. di attuazione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio puo' essere richiesto anche per singoli beni.
Nell'ipotesi in cui l'impresa intenda riallineare il minor valore fiscale del cespite al maggior valore civilistico del medesimo si rende necessario riallineare i due valori fino alla totale coincidenza.
2.2 Costituzione della riserva vincolata D.
Premesso che:
- nell'articolo 14 del Collegato viene precisato che i maggiori valori iscritti in bilancio e non fiscalmente riconosciuti, anche per effetto dell'abrogazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 54 del TUIR, possono essere affrancati, previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva, a condizione che i relativi beni - purche' ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge in commento - siano ancora presenti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del "collegato";
- che, peraltro, a fronte dell'affrancamento dei maggiori valori va resa indisponibile una riserva alla quale si rende applicabile la disciplina vista in riferimento al c.d. "saldo attivo" (Circolare ministeriale 207 del 16 novembre 2000, pag.45)
si chiede se sia possibile, in alternativa, rendere indisponibile una quota del capitale sociale.
R.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. di attuazione, e' possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale solo nell'ipotesi di incapienza o di assenza di riserve.
Nel particolare caso, infatti, si e' in presenza di una riserva tassabile solo in caso di distribuzione cui si rende applicabile la disciplina dell'art.13, comma 3, della legge n. 342 del 2000. Poiche' la successiva imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d'imposta, in ipotesi di incapienza delle riserve e' possibile rendere indisponibile, ai fini e per gli effetti di cui all'art.14 della predetta legge, una corrispondente quota del capitale sociale.
D.
Ai fini dell'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio, il vincolo di indisponibilita' della apposita riserva, puo' essere specificato anche successivamente alla delibera di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale viene effettuato l'affrancamento dei maggiori valori? In particolare la specificazione della apposita riserva potrebbe essere deliberata dall'organo di amministrazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi?
In tale ipotesi, solo successivamente, con l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stato effettuato il riallineamento di valori, la riserva troverebbe ufficialmente indicazione in bilancio.
R.
Qualora, successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, l'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio venga eseguito in sede di dichiarazione dei redditi, l'apposita riserva dovra' comunque essere iscritta in bilancio entro l'esercizio successivo a quello di riferimento mediante delibera assembleare. Resta ferma la necessita' che la riserva da vincolare sia gia' presente e utilizzabile nel
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bilancio con riferimento al quale e' stato effettuato l'affrancamento dei maggiori valori.
Tuttavia, nel caso in cui l'assemblea non dovesse ratificare l'operato dell'organo di amministrazione, l'affrancamento sarebbe privo di effetti, con la conseguenza, ad esempio, che i maggiori ammortamenti fiscalmente dedotti dovranno essere recuperati a tassazione con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge.
D.
L'art. 14 della legge n. 342 del 2000, nel disciplinare la facolta' di riallineamento dei valori fiscali con quelli contabili, prevede che "l'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva", senza nulla precisare circa il criterio d'imputazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Ne' un criterio univoco e' desumibile dall'art. 12 della stessa legge che precisa l'obbligo di imputazione dell'imposta sostitutiva al saldo attivo. Si chiede al riguardo se l'imposta sostitutiva debba necessariamente essere imputata a conto economico ovvero se possa essere portata direttamente a riduzione dell'apposita riserva.
R.
L'art. 10 del D.M. di attuazione stabilisce che in caso di riallineamento "l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3 della legge e le disposizioni di cui al precedente art. 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale". Tanto premesso, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva relativa ai cespiti per i quali si e' operato il riallineamento sia stata contabilizzata a conto economico anziche' a riduzione della apposita riserva, la medesima riserva da riallineamento in sospensione d'imposta dovra' essere comunque pari all'importo dei maggiori valori affrancati al netto dell'imposta sostitutiva stessa.
3. AGEVOLAZIONE VISCO
3.1 Rapporti tra rivalutazione dei beni ed agevolazione "Visco" D.
1. La C.M. n. 207/E del 2000 precisa che "la deduzione delle maggiori quote di ammortamento dei beni rivalutati non rilevi in diminuzione degli investimenti ammessi a fruire degli incentivi di cui all'art. 2, commi da 8 a 12 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (c.d. Visco) essendo altresi' irrilevante in positivo il maggior valore rivalutato." In considerazione del fatto che tale agevolazione e' stata estesa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, si puo' ritenere che tale irrilevanza valga anche per l'ulteriore periodo di validita' della agevolazione Visco?
2. La stessa irrilevanza puo' essere affermata relativamente ai maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000?
3. E con riferimento alla nuova agevolazione concernente gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000?
R.
1. Si', per le medesime considerazioni svolte nella circolare n. 207/E.
2. No. Per la rivalutazione dei beni si e' detto che all'irrilevanza in positivo ai fini dell'agevolazione "Visco" dei maggiori valori iscritti corrisponde l'irrilevanza in negativo delle maggiori quote di ammortamento. Diversamente, nel caso dell'affrancamento non viene in causa un maggior valore che possa assumere rilevanza positiva ai fini dell'agevolazione. Ne consegue che i maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell'affrancamento comporteranno una diminuzione dell'agevolazione spettante.
3. No. Come chiarito nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, l'art. 8 della legge n. 388 del 2000, che prevede la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti realizzati in aree svantaggiate, da' luogo ad un beneficio soggetto all'approvazione preventiva della Commissione Europea. Quest'ultima, con nota della Direzione Generale della Concorrenza, n. D/51407 del 6 aprile 2001, ha precisato che l'obbligo di dedurre gli ammortamenti dall'ammontare degli investimenti agevolati si ricollega all'esigenza, conforme ai principi comunitari, di escludere dal beneficio
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gli investimenti di mera sostituzione. Se ne conclude che, ai fini dell'agevolazione in questione, l'intero importo dell'ammortamento, anche per la parte riferibile alla rivalutazione, riduce l'importo dell'investimento agevolabile.
3.2 Norma antielusiva D.
La circolare n. 207/E del 2000 ha opportunamente precisato che - ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva - qualora oggetto della cessione non sia il singolo bene "agevolato", ma l'intera azienda comprensiva del bene medesimo, l'operazione stessa non comporti il venir meno dell'agevolazione. Cio' in quanto il successivo trasferimento del bene rientra in un piu' ampio contesto di riorganizzazione aziendale non contrario alla ratio della norma, volta a contrastare fenomeni di immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
Si chiede di conoscere se questa interpretazione possa valere anche ai fini del computo delle "cessioni e dismissioni" di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a), della legge n. 133 del 1999 fatte nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda verificatosi in un periodo d'imposta nel corso del quale sono stati effettuati investimenti agevolabili.
R.
Preliminarmente occorre osservare che la finalita' della disposizione, di cui all'art. 2, comma 11-bis, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' diversa da quella relativa alla determinazione degli investimenti netti, contenuta nel comma 9 dell'articolo citato.
Infatti, mentre la prima disposizione tende ad evitare possibili manovre elusive realizzate attraverso la cessione di beni che hanno contribuito ad usufruire della "agevolazione Visco", la seconda disciplina la quantificazione del beneficio, commisurandolo agli incrementi patrimoniali al netto dei relativi decrementi.
Con la C.M. n. 207/E si e' affermato che il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento di azienda, in quanto rientrante in un piu' ampio schema di riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva, finalizzata ad impedire fenomeni di immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. Tale affermazione, pertanto, e' applicabile alla disciplina antielusiva e non anche a quella relativa alla determinazione degli investimenti netti effettuati dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera a), della legge n. 133 del 1999.
Al riguardo, si fa presente che la ratio della agevolazione in esame si fonda sulla opportunita' di incentivare l'effettivo incremento dell'apparato produttivo, da realizzare con apporto di capitale proprio nell'economia aziendale, per cui il parametro di riferimento per il calcolo dell'agevolazione tiene conto di tutti gli acquisti e di tutte le cessioni intervenute nel periodo d'imposta agevolato.
Diversamente, la norma antielusiva vuole contrastare la cessione dei beni oggetto della medesima agevolazione nel presupposto che la successiva cessione del bene che ha dato origine al beneficio sia motivata da finalita' elusive.
Tuttavia si e' ritenuto che l'impresa non decada dall'agevolazione qualora, in un contesto piu' generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi in tal caso profili di elusivita' dell'operazione.
D.
In caso di applicazione della norma antielusiva e di ricalcalo delle imposte, qual e' l'importo esatto della riduzione del canestro dei crediti di imposta virtuali (Basket B)? Si segnala infatti che nella circolare n. 207/E del 2000 il Ministero ha precisato che il basket B dovra' essere decrementato di un importo corrispondente alla maggiore imposta liquidata affluita nel basket A.
Riteniamo che questa indicazione necessiti di chiarimenti in quanto l'importo della maggiore imposta che verra' liquidata non coincide con l'importo delle imposte virtuali che originariamente erano affluite al basket B: se per esempio, nel 1999 il reddito agevolabile fosse stato pari a
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100, nel basket B sarebbe confluito un ammontare di imposte virtuali pari a 28,57 (58,73% di 48,65%); mentre la maggiore imposta dovuta in caso di applicazione della disposizione antielusiva su 100 sarebbe pari a 18 (18% di 100).
R.
Xxxx' come chiarito nella circolare n. 207/E del 2000, in caso di applicazione della norma antielusiva e, quindi, di ricalcalo delle maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 11-bis, della legge n. 133 del 1999, il basket A si incrementera' dell'imposta liquidata dalla societa', comportando un corrispondente decremento dell'importo originariamente accantonato nel basket B.
Per cui, nell'esempio formulato occorrera' decrementare il basket B dell'importo di 28,57.
La divergenza di imposta evidenziata nel quesito ha origine - come e' noto - dalla necessita' di garantire al percettore del dividendo un credito d'imposta sufficiente a consentire la piena traslazione della agevolazione fruita dalla societa'.
In particolare, in presenza di un provento esente - che nel caso prospettato e' il 48,65% del reddito sottoposto ad aliquota del 19% - il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 105, comma 4, del TUIR, e' pari al 58,73% dello stesso.
Infatti, solo tale misura del credito assicura al socio - tenuto a dichiarare un imponibile pari al provento esente maggiorato del credito d'imposta - la piena fruibilita' della originaria agevolazione.
La misura del credito che deve affluire al basket A, nel momento in cui il provento - gia' considerato esente - dovesse essere assoggettato a tassazione, sara' inferiore al credito in precedenza calcolato ed affluito nel basket B, in quanto corrispondente al 58,73% del dividendo netto distribuibile decrementato per effetto dell'intervenuta tassazione.
Al riguardo valga il seguente esempio:
- reddito agevolato ai fini "Visco" al 19% L.205.550;
- parte del reddito considerato esente L.100.000 (L. 205.550 x 48,65%);
- credito memorizzato nel basket B L. 58.730 (58,73% di L.100.000);
- credito memorizzato nel basket A L. 39.054 (37% di 105.550);
- totale dei crediti d'imposta basket B e A L. 97.784.
L'importo di L. 97.784 corrisponde esattamente all'imposta dovuta dalla societa' di capitali, che, in qualita' di socio, percepisce il dividendo netto di L. 166.496 (L.205.550 - imposta pagata pari a L. 39.054) soggetto all'aliquota proporzionale del 37%.
Infatti, l'imponibile del socio xxxx' pari a L. 264.280 (dividendo L.
166.496 + il credito d'imposta pari a L. 97.784), cui corrisponde l'imposta dovuta pari a L. 97.784 (37% di L.264.280).
Con il venir meno dell'agevolazione si avra':
- reddito non piu' agevolato L.100.000 (L. 205.550 x 48,65%);
- maggiore imposta liquidata L. 37.000 (37% di L.100.000);
- credito da memorizzare nel basket A L. 37.000;
- credito gia' memorizzato nel basket A L. 39.054 (37% di 105.550);
- totale dei crediti d'imposta basket A L. 76.054;
- decremento del basket B L. 58.730.
L'imposta riliquidata (L. 37.000) e' correlata - ma non e' uguale - all'imposta gia' affluita al basket B (L. 58.730), in quanto, dopo il pagamento della maggiore imposta (L. 37.000), il dividendo netto distribuibile e' pari a L. 129.496, dato da L. 205.550 - (L. 39.054 + L. 37.000).
L'imponibile per il socio, nel momento della distribuzione, ammontera' a L.
205.550 (L. 129.496 + L. 76.054 pari al 58,73% del dividendo netto); l'imposta dovuta dal socio con l'aliquota del 37% sara' di L. 76.054, corrispondente alle imposte affluite nel basket A.
Il rapporto tra il decremento e l'incremento dei due basket, pertanto, non rileva in termini quantitativi ma deve essere esaminato in termini di rapporto tra i medesimi alla luce delle inferenze logiche indotte dal sistema impositivo.
Nel caso in cui, per incapienza delle imposte memorizzate nel basket B, in ipotesi gia' utilizzate, non sia consentito in tutto o in parte far valere
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la riduzione del credito d'imposta limitato, si ritiene che in proporzione dovra' essere ridotto l'importo delle imposte da basket A.
D.
In sede di applicazione della norma antielusiva che cosa succede in caso di distribuzione di patrimonio formato in anni diversi?. Secondo alcuni dovrebbe applicarsi un criterio Fifo: in altri termini, se gli incrementi si sono formati nel 1999 e nel 2000 e la distribuzione avviene nel 2001, gli importi attribuiti ai soci dovrebbero essere prioritariamente considerati distribuzioni degli incrementi meno recenti (quelli del 1999). E' corretta questa interpretazione?
R.
Per quanto riguarda gli effetti della norma antielusiva di cui all'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999, introdotta dall'art. 3 della legge n. 342 del 2000, sulle attribuzioni del patrimonio ai soci, si ritiene di poter condividere l'interpretazione proposta in base alla quale, ai fini del computo del decorso del termine biennale previsto dalla norma, la distribuzione ai soci del patrimonio rilevi prioritariamente sugli incrementi di patrimonio che si sono verificati nel periodo agevolato a partire da quello piu' remoto.
Cio' in coerenza con la ratio della disposizione, volta a contrastare operazioni di distribuzione di utili intervenute entro il secondo esercizio successivo a quello di accantonamento.
In presenza di accantonamenti eseguiti in un esercizio, ma rilevanti ai fini dell'agevolazione in quello successivo, gli effetti conseguenti all'applicazione della norma antielusiva dovranno riferirsi all'esercizio in cui gli accantonamenti hanno assunto rilevanza ai fini dell'agevolazione, come si evidenzia nell'esempio che segue:
Periodo incremento importo rilevante 1999 100 80
2000 80 80 + 20
In caso di distribuzione ai soci di riserve pari a 200, nel 2002 avremmo:
- nessuna rettifica nel 1999 in quanto la distribuzione in argomento e' avvenuta oltre il termine biennale previsto dalla norma antielusiva;
- una rettifica pari a 100 per il 2000.
D.
Sempre ai fini dell'applicazione della norma antielusiva potrebbe ritenersi che il recupero del beneficio fiscale rileva solo per le dismissioni di beni agevolati effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 342/2000 in quanto si deve tener conto della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 212/2000 (statuto del contribuente), in forza della quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. L'Agenzia delle Entrate condivide questa posizione?
R.
La norma contenuta nell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999, cosi' come modificata dall'art. 3 della legge n. 342 del 2000, e' applicabile a fattispecie elusive realizzate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della modifica normativa.
Pertanto, in caso di soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le disposizioni antielusive previste dal citato comma 11-bis possono essere applicate ai disinvestimenti e ai decrementi patrimoniali avvenuti nei periodi d'imposta 2000 e 2001, riferibili agli investimenti e gli incrementi di patrimonio realizzati negli anni 1999 e 2000.
Tale interpretazione non confligge con l'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, in quanto la disposizione in esame, volta a contrastare in via transitoria operazioni che eludono la ratio di una agevolazione fiscale delimitata nel tempo, ha natura di norma speciale e dunque derogatoria rispetto al contenuto dell'art. 3 citato.
3.3 Riporto dei parametri dell'agevolazione. D.
Il riporto dei parametri non utilizzati nel primo anno dell'agevolazione Visco - che spetta per legge - puo' essere operato indipendentemente dall'indicazione dei relativi dati nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno?
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R.
Per operare il "riporto dei parametri" - investimenti netti o conferimenti in denaro ed accantonamenti di utili a riserva - che non hanno potuto rilevare nel primo anno di applicazione della legge "Visco" per incapienza del reddito imponibile o per esubero rispetto al minore parametro utilizzato ai fini del calcolo dell'agevolazione, non e' necessario avere indicato i relativi dati nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
D.
Il riporto al secondo anno deve essere effettuato in termini di parametri, e non di importi. Quindi, ad esempio, un'impresa che nel primo anno ha effettuato investimenti lordi inferiori agli ammortamenti e alle cessioni avra' avuto il parametro degli investimenti pari a zero e non negativo e quindi si limitera' a non riportare nulla nel secondo anno. Si chiede una conferma di questa interpretazione.
R.
L'interpretazione e' corretta. Una delle novita' piu' rilevanti contenute nell'art.3, comma 1, lett. a), della legge n. 342 del 2000 consiste nella possibilita' di riportare al successivo periodo d'imposta "gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo".
Poiche' tali importi sono determinati assumendo le eccedenze positive degli investimenti rispetto alle cessioni, alle dismissioni e agli ammortamenti dedotti, nonche' le eccedenze positive dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva rispetto ai decrementi del patrimonio netto, in presenza di valori negativi non si evidenziano importi da computare a riporto.
D.
Con la circolare 207/E del 2000 e' stato precisato che potranno essere riportati al 2000 anche gli importi relativi a investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999, ma non computati ai fini dell'agevolazione, in quanto gli investimenti erano iniziati in esercizi precedenti e, quindi, non potevano rilevare ai fini dell'agevolazione (in base alla precedente interpretazione).
Alcuni Uffici, rispondendo ad un quesito, hanno precisato che, poiche' l'estensione delle categorie di immobili agevolabili si riferisce solo al periodo d'imposta in xxxxx xxx'xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx alla finanziaria 2000 (legge 342/2000) e non anche al periodo d'imposta precedente, non e' possibile riportare al 2000 l'ammontare degli investimenti in immobili diversi da quelli appartenenti alla categoria catastale D/1 sostenuti nel corso del 1999.
Non si tratta di due affermazioni in contrasto tra loro? R.
L'art. 3, comma 2, della legge n. 342 del 2000, relativamente al parametro degli investimenti, dispone che "gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati nei periodi precedenti".
La norma risolve un profilo interpretativo concernente il requisito della novita' degli investimenti agevolati. A rettifica, pertanto, della precedente posizione assunta dalla scrivente, xxx' ora affermarsi che gli investimenti relativi a beni agevolabili effettuati nel periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999, anche se iniziati in esercizi precedenti, possono essere computati ai fini dell'agevolazione di cui trattasi.
Restano, comunque, esclusi dal computo gli investimenti realizzati nel predetto periodo d'imposta ma riguardanti immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8, dal momento che le modifiche apportate al testo normativo di cui al comma 9, lett. a), dell'art. 2 della legge n.
133 del 1999 hanno carattere innovativo e rilevano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, ossia, per i soggetti IRPEG aventi un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i periodi 2000 e 2001.
3.4 Ambito oggettivo dell'agevolazione. D.
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Il requisito della strumentalita' dei beni agevolabili e la conseguente esclusione dall'agevolazione per gli investimenti relativi a beni immobili concessi in godimento a terzi (ad esempio in locazione, comodato o leasing immobiliare) interessa anche gli immobili che rientrano nella definizione di impianti?
R.
La risposta al quesito e' senz'altro affermativa.
Ai fini della fruibilita' del beneficio, il requisito dell'esclusiva strumentalita' per destinazione e' riferito anche ai beni immobili costituenti impianti, cosi' come gia' precisato con la circolare n. 51 del
20 marzo 2000, al punto 5.2.
Come confermato con la stessa circolare n. 207 del 2000, la modifica apportata all'art. 2, comma 9, della legge n.133 del 1999 dall'art.3, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha precisato che i beni in parola - tra cui sono espressamente indicati gli impianti costituenti immobili e gli opifici di categoria D/1, D/2, D/3 e D/8 - devono "esclusivamente" essere utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria impresa, e non possono essere dati a qualsiasi titolo in godimento a terzi.
D.
La riserva di rivalutazione che rileva ai fini DIT puo' essere considerata anche come incremento valido ai fini dell'agevolazione Visco?
R.
Il saldo attivo da rivalutazione non puo' costituire incremento patrimoniale valido ai fini dell'agevolazione Visco. Infatti il comma 6, dell'art. 13 della legge n. 342 del 2000, espressamente limita la rilevanza del saldo attivo di rivalutazione, quale incremento del capitale investito, ai soli fini delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
466. D'altra parte la rilevanza di tale incremento, che deriva dalla semplice emersione di valori gia' latenti non sarebbe coerente con le finalita' di una agevolazione di durata temporanea (quale e' la legge "Visco"), volta a promuovere il finanziamento di investimenti con apporto di mezzi patrimoniali del tutto nuovi.
4. OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
4.1 Affrancamento, ai sensi della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti.
D.
L'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del collegato alla finanziaria per il 2000, la cui applicazione e' estesa alle societa' che hanno effettuato conferimenti ex d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, viene disciplinata dal successivo art. 20 per quanto riguarda la formazione dei canestri di imposta di cui all'art. 105 del TUIR, sia nei confronti della societa' conferente che della conferitaria. La disposizione prevede che l'imposta del 19 per cento vada a confluire nel canestro A della conferente nella misura del 15 per cento dell'ammontare delle riserve in sospensione, mentre la restante parte confluisce nel canestro della conferitaria; in caso di imposta sostitutiva del 15 per cento la stessa va a formare interamente solo il canestro A della conferitaria.
La norma nulla prevede per la formazione del canestro B, per la differenza tra l'aliquota Irpeg normale e quella agevolata. Si chiede conferma di tale situazione. In conseguenza si rappresenta la disparita' di trattamento con la stessa operazione realizzata all'atto del conferimento che comporta l'allocazione nel canestro B di un importo pari al 58,73 per cento del 48,65 per cento del provento tassato con la minore aliquota.
R.
Dal tenore letterale dell'art. 20 della legge n. 342 del 2000 si desume che il pagamento dell'imposta sostitutiva alimenta solo il credito di imposta pieno di cui all'art. 105, comma 2 del TUIR. Nel silenzio della norma si ritiene che non possa essere memorizzato alcun credito di imposta limitato, in quanto il comma 4, n. 1), dell'art. 105 citato consente tale memorizzazione solo per l'imposta "...corrispondente ai proventi che in base agli articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma;...".
4.2 Applicazione dell'imposta sostitutiva sui conferimenti
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D.
L'art. 6, comma 3, del collegato alla finanziaria per il 2000 prevede l'applicazione della minore aliquota del 19 per cento per le operazioni di conferimento poste in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Circa l'opzione per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, taluni hanno affermato, dopo aver ricordato che l'art. 4 del d. lgs. 358 del 1997 prevede la scelta nell'atto di conferimento, che cio' possa avvenire con atto separato, successivo al conferimento, e comunque prima della presentazione, da parte di entrambi i soggetti in parola, della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stato attuato il conferimento. Cio' in quanto la ratio della norma e' collegata all'accordo tra conferente e conferitaria, accordo che puo' essere concluso in un momento successivo.
R.
L'art. 6, comma 3, della legge n. 342 del 2000, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 19 per cento ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Si esclude innanzitutto che la norma in esame abbia inteso derogare, a regime, al disposto dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n.
358 del 1997, in base al quale l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 dello stesso decreto deve essere effettuata nell'atto di conferimento.
Poiche' il comma 3 dell'art. 6 citato, nell'indicare i conferimenti cui e' applicabile l'aliquota ridotta, non fa alcun riferimento all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997, si puo' affermare che, in via transitoria, l'aliquota ridotta possa essere applicata anche ai conferimenti, nel cui atto non sia stata esercitata la relativa opzione purche' posti in essere nel periodo d'imposta di cui sopra. In tal caso xxxx' necessario che l'opzione venga esercitata con atto separato (atto pubblico o scrittura privata autenticata che impegni entrambi i soggetti) nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre in via transitoria e con le stesse modalita' sopra descritte, e' ammessa la facolta' di revocare l'opzione gia' espressa nell'atto di conferimento, dal momento che, a fronte della minore aliquota dell'imposta sostitutiva non e' piu' prevista la possibilita' di pagamento rateizzato.
4.3 Affrancamento del disavanzo da annullamento nelle fusioni D.
L'articolo 6, comma 3 del d.lgs.358/1997 dispone che l'affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento e' subordinato alla dimostrazione dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate realizzati dalla societa' stessa e dai precedenti possessori.
Nel caso in cui il precedente possessore abbia optato per far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito in quote costanti a norma dell'art. 54, comma 4 del Testo Unico, ci si chiede se la societa' incorporante possa utilizzare l'intera plusvalenza ai fini dell'affrancamento di cui all'articolo 6, comma 3.
R.
Nella fattispecie prospettata l'affrancamento del disavanzo da annullamento in franchigia d'imposta si ritiene possa essere richiesto per l'intero importo della plusvalenza realizzata dal precedente possessore delle azioni o quote annullate. E cio' anche se detta plusvalenza concorre a formare il reddito d'impresa in modo rateizzato ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR. Al realizzo della plusvalenza sorge, infatti, una obbligazione tributaria, unitaria ed autonoma, in capo al contribuente che e' tenuto a far concorrere al reddito d'impresa la plusvalenza stessa. In tale ottica la rateazione di cui sopra, richiesta nella dichiarazione dei redditi, costituisce solo una modalita' di assolvimento dell'obbligazione prevista dalla legge.
Di conseguenza, ai fini della documentazione dei componenti negativi e positivi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, richiesta dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si puo' ritenere sufficiente l'indicazione della plusvalenza realizzata nella
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dichiarazione dei redditi del cedente e l'opzione esercitata per il concorso al reddito in quote costanti ai sensi dell'art. 54 citato.
5. DIT
5.1 Rilevanza ai fini DIT delle acquisizioni di aziende D.
L'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 466 del 1997 stabilisce che la variazione in aumento del capitale investito, ai fini del calcolo della base DIT, "non ha effetto fino a concorrenza del corrispettivo e per l'acquisizione di aziende gia' appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico".
Si chiede:se una societa' (A) e' posseduta in forma paritetica da due societa' (B e C) appartenenti a diversi soggetti economici e ne' dalla composizione del consiglio d'amministrazione di A, ne' da clausole statutarie o patti parasociali puo' desumersi che una delle due societa' B e C detenga il controllo di A le eventuali aziende cedute da B e C ad A (per creare una joint venture paritetica) possono considerarsi escluse dall'applicazione della norma antielusiva?
R.
Caratteristica del contratto di joint venture e' la cooperazione tra due o piu' imprese che mettono in comune beni materiali o immateriali, conoscenze e risorse per raggiungere un obiettivo comune. Sia in presenza di una joint venture contrattuale (collaborazione sulla base di uno o piu' contratti collegati in cui ciascuna parte mantiene la propria individualita' e gestione autonoma) sia che l'impresa comune venga gestita per il tramite di una nuova societa' (joint venture societaria partecipata da entrambi i partner), il contratto prevede una collaborazione di lunga durata per ottenere benefici non occasionali.
Inoltre la cooperazione prevede regole comuni di gestione della joint venture affinche' a tutti i soci possano essere assicurati i benefici sperati, nonche' regole di ripartizione di costi, rischi e profitti, e obblighi reciproci di non concorrenza di ciascun partner verso l'altro e di tutti nei confronti della joint venture.
In definitiva le joint venture societarie sono il veicolo della cooperazione e hanno come fine lo specifico obiettivo assegnato dai venture. La partecipazione dei partner va oltre la mera partecipazione al capitale ed essi hanno il diritto di esercitare un controllo congiunto. E cio' anche se la joint venture non fosse paritetica.
Nella fattispecie rappresentata la societa' A e' gestita in modo congiunto dalle societa' B e C, le quali intendono cedere ad essa proprie aziende con la finalita' di costituire una joint venture paritetica per una comune iniziativa di cooperazione imprenditoriale. In tale ottica il soggetto economico A puo' essere individuato in modo unitario negli stessi soggetti economici B e C. Pertanto, l'eventuale acquisizione delle aziende cedute dai venture ad A rientra nel campo di applicazione della norma antielusiva in quanto si tratta di aziende coordinate per una attivita' unica e comune ed appartenenti ad impresa facente capo - a seguito dell'accordo di cooperazione - ad un soggetto economico unitario.
5.2 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati D.
L'art. 6, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, prevede la possibilita' di riclassificare gli ammortamenti anticipati gia' portati a diretta riduzione del costo dei beni; la riclassificazione non comporta modificazioni nella deducibilita' delle quote di ammortamento poiche' a tal fine non assume alcun rilievo la contropartita dell'ammortamento stesso. Il passaggio determina comunque una modifica civilistica del bilancio dovendosi attuare un incremento del costo dei beni ammortizzabili con la correlativa formazione della riserva, da decurtarsi, poi, per l'importo delle relative imposte differite. L'incremento del patrimonio ha rilievo ai fini DIT, dato che la previsione legislativa supera il contrario avviso manifestato dal Ministero con circolare n. 98 del 17 maggio 2000, al passaggio dal metodo "consentito" al metodo "raccomandato" di cui al principio contabile n. 25, come peraltro viene affermato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001.
Si chiede soltanto se l'accantonamento attuato nel bilancio al 31.12.2000 determina l'incremento del patrimonio netto ai fini DIT per lo stesso
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periodo d'imposta ovvero per il periodo d'imposta successivo. In sostanza si chiede se prevale l'aspetto giuridico della riclassificazione di un fatto gia' verificatosi nel passato ovvero il momento di formalizzazione della destinazione come approvata dall'assemblea dei soci.
R.
La creazione della riserva derivante dalla riclassificazione degli ammortamenti anticipati rileva ai fini dell'agevolazione DIT dall'esercizio in cui la stessa viene formalizzata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio. E cio' analogamente a quanto avviene nel caso di imputazione degli ammortamenti anticipati a riserva, secondo il "metodo raccomandato", in cui l'incremento di patrimonio netto rileva, ai sensi del comma 5, dell'art. 1, del d.lgs. 466 del 1997, "a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate."
5.3 Riporto dell'agevolazione D.
La modifica normativa recata dall'art. 6, comma 5, della legge finanziaria per il 2001 all'art.1, comma 3, del d.lgs. n. 466 del 1997 sostituisce la vecchia disposizione, eliminando il riferimento all'aliquota media del 27%; viene confermato, pero', che l'eccedenza del reddito agevolabile rispetto al reddito dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d' imposta successivi, non oltre il quinto. Dal punto di vista formale va ricordato che la precedente disposizione comprendeva anche la previsione per cui "il medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di assenza o insufficienza del reddito imponibile".
Si deve ritenere che sostanzialmente la norma sia rimasta immutata, poiche' l'espressione ora utilizzata ha carattere generale comprendendo sia l'ipotesi di insufficienza che di assenza del reddito.
R.
Considerato che la modifica normativa ha eliminato il limite dell'aliquota media del 27 per cento, la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, si riferisce proprio all'ipotesi, prospettata nel quesito, del riporto a nuovo della parte di remunerazione ordinaria per la quale non si e' fruito dell'agevolazione per insufficienza o assenza di reddito.
D.
Con la circolare n.101/E del 19 maggio 2000, risposta n.1.2., relativa alla DIT, e' stato precisato che il riporto della eccedenza di reddito agevolabile da precedenti esercizi si attua anche se nell'esercizio in corso "non vi sia stato alcun incremento patrimoniale". Si chiede conferma del principio ed in via piu' generale si chiede conferma che il riporto determinato da condizioni verificate in un esercizio non subisce modificazioni per effetto di alcuna vicenda successiva. In sostanza si chiede se il beneficio comunque spetta anche in presenza di decrementi patrimoniali.
R.
Nel ribadire quanto precisato al punto 1.2 della circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, si conferma che il riporto dell'eccedenza di reddito agevolabile non subisce modifiche ancorche' nell'esercizio successivo non vi sia stato alcun incremento ovvero si siano registrati decrementi patrimoniali.
6. CREDITO D'IMPOSTA PER I NEOASSUNTI
6.1 Ambito soggettivo D.
Si chiede se l'incentivo del bonus fiscale per le nuove assunzioni e' applicabile anche alle imprese interessate da contratti di riallineamento retributivo. In caso affermativo, si chiede inoltre per quali lavoratori spetti il credito d'imposta (quelli interessati dal programma d'emersione e/o solo per i nuovi assunti?) e la data di decorrenza della sua applicazione (durante il riallineamento o al termine?).
R.
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I contratti di riallineamento retributivo consentono l'emersione del cosiddetto lavoro nero, con notevoli vantaggi sia dal punto di vista previdenziale sia dal punto di vista fiscale, come chiarito con la circolare
n. 120/E dell'8 giugno 2000.
In particolare l'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivamente modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche'
dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo predisposti in ambito provinciale, al fine sia di salvaguardare i livelli occupazionali, sia di consentire la regolarizzazione contributiva e fiscale.
Detto art. 5 prevede il pagamento, senza interessi e senza sanzioni, delle ritenute o delle maggiori ritenute non operate dalle imprese di cui sopra, entro il secondo trimestre solare successivo alla stipula del contratto aziendale di recepimento degli accordi sottoscritti a livello provinciale, in modo da consentire la regolarizzazione agevolata dei rapporti tributari pendenti.
Cio' posto, deve escludersi che tali contratti possano rilevare come nuove assunzioni ai sensi e per gli effetti dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi comportano la regolarizzazione di un pregresso rapporto di lavoro dipendente, per il quale non sussiste il requisito della novita'.
D.
La circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, al punto 1.5.4 spiega, tra l'altro, che l'ulteriore agevolazione compete "ai datori di lavoro, cosi' come definiti in precedenza, che effettuano nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato..." in precisi territori. Si chiede l'esatto riferimento per la definizione di datori di lavoro: la locuzione "cosi' come definiti in precedenza" rimanda alla vecchia disciplina della legge n. 448/98 o piuttosto al punto 1.5.1 della circolare medesima, come potrebbe desumersi dalla successiva precisazione riguardante gli ambiti territoriali, laddove sono indicati "i datori di lavoro che rivestono la qualifica d'imprenditori o d'esercenti arti o professioni..."?
R.
L'ulteriore agevolazione contemplata dall'art. 7, comma 10, della legge n.
388 del 2000 (ulteriore credito di L.400.000 spettante per le assunzioni in determinate aree svantaggiate), ove ricorrano i presupposti di legge, compete agli stessi datori di lavoro ammessi a fruire della "agevolazione base", cioe' ai datori di lavoro individuati dall'art. 7, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e richiamati al punto 1.5.1 della circolare n. 1 del 2001.
D.
L'impresa/professionista che si avvale del nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative (articolo 13 legge n. 338 del 2000) e' ammesso all'incentivo per le nuove assunzioni previsto dall'articolo 7 legge n. 338 del 2000?
R.
L'imprenditore o il lavoratore autonomo che si avvale del nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative, previsto dall'art. 13 della legge
n. 388 del 2000, xxx' usufruire anche dell'agevolazione sulle nuove assunzioni prevista dall'art. 7 della medesima legge, cosi' come, tra l'altro, gia' chiarito nella circolare n. 1 e n. 8 del 2001, nelle quali e' stato affermato che il credito d'imposta in parola e' cumulabile con altre agevolazioni.
6.2 Decadenza dall'agevolazione D.
Il credito d'imposta viene meno se il numero complessivo dei lavoratori dipendenti su base annuale, a tempo determinato ed indeterminato e compresi i contratti di formazione e lavoro, risulta pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000? Come opera la decadenza sull'anno 2001 (passato) e sull'anno 2002 (futuro)?
R.
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Si conferma quanto gia' precisato con circolari nn.1 e 5, rispettivamente del 3 e del 26 gennaio 2001, nonche' con comunicato stampa del 9 gennaio 2001.
Xxxxxxxx' in seguito al controllo su base annua si accerti la decadenza dall'agevolazione, questa esplica i suoi effetti a partire dal periodo successivo. Ne consegue che, con riferimento a quelle stesse assunzioni che hanno originato il credito d'imposta nel periodo appena sottoposto a controllo su base annua, viene meno per il datore di lavoro la possibilita' di continuare a maturare nuovo credito.
Non viene meno, al contrario, la possibilita' di fruire in compensazione del credito d'imposta gia' maturato mensilmente nel periodo appena concluso (1 ottobre 2000 - 30 settembre 2001) ma non ancora utilizzato, in quanto il diritto all'utilizzazione deve considerarsi definitivamente acquisito.
D.
Si chiede se la riduzione del livello occupazionale a seguito di atti non dipendenti dalla volonta' del datore di lavoro quali, ad esempio, le dimissioni del lavoratore ovvero il suo pensionamento, se riferiti a soggetti occupati alla data del 30 settembre 2000 (che non riguardino, cioe', nuovi assunti), possano avere un diverso trattamento (ad esempio, possano essere esclusi dal conteggio del numero medio d'occupati, su base annua) al fine della verifica della condizione annuale del mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni. Cio' in linea con le precedenti discipline relative ai crediti d'imposta per le nuove assunzioni (ad esempio, circolare n. 219/E del 18/9/98).
R.
La riduzione del livello occupazionale a seguito di atti non dipendenti dalla volonta' del datore di lavoro, quali, ad esempio, il recesso da parte del lavoratore ovvero il pensionamento su istanza del medesimo, rileva ai fini della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni.
Cio' in quanto le disposizioni agevolative di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e alla legge n. 448 del 1998 hanno un contenuto sostanzialmente diverso rispetto a quelle di cui all'agevolazione in commento.
Infatti, mentre le prime hanno trovato applicazione a condizione che il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisse riduzioni nel corso del periodo agevolato, il bonus fiscale di cui alla legge finanziaria per l'anno 2001 prevede soltanto un controllo del mantenimento del livello di occupazione facendo riferimento alla media dei lavoratori utilizzati nell'arco di tempo tra il 1 ottobre di ciascun anno agevolato e il 30 settembre dell'anno successivo.
D.
A proposito della decadenza dall'agevolazione del bonus fiscale per le nuove assunzioni, la circolare n. 1 del 2001 spiega che tale decadenza "comporta il venir meno della possibilita' di fruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'assunzione". La circolare, tuttavia, fa salva la "possibilita' di beneficiare dell'agevolazione per eventuali nuove assunzioni che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza". Alla luce di tanto si chiede quale sia il comportamento che l'impresa deve tenere qualora effettui una nuova assunzione nell'anno successivo a quello durante il quale e' decaduta dall'incentivo. E, cioe', se nella determinazione del parametro di commisurazione del credito d'imposta (ossia della differenza tra "numero" di lavoratori a tempo indeterminato a fine mese e "media" dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo di riferimento1/10/99-30/9/00) deve escludere il lavoratore nuovo assunto nell'anno di decadenza.
R.
Il verificarsi della decadenza dall'agevolazione di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 - numero medio dei lavoratori occupati nell'anno pari o inferiore alla media del periodo di riferimento - fa si' che il datore di lavoro, negli anni successivi a quello in cui la decadenza si e' verificata, non possa continuare ad avvalersi del credito d'imposta commisurato alle assunzioni effettuate negli anni oggetto di decadenza. Il credito d'imposta
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potra' maturare, in definitiva, limitatamente ad ulteriori, nuove assunzioni, effettuate nell'anno successivo a quello di decadenza. Resta ferma, comunque, la possibilita' di avvalersi del credito gia' maturato ma non ancora utilizzato alla stessa data (30 settembre di ciascun anno).
I lavoratori per i quali e' intervenuta la decadenza possono essere considerati nel computo dei livelli occupazionali, medi e complessivi, determinati mensilmente o annualmente ai fini, rispettivamente, della concessione del credito d'imposta ovvero della verifica della condizione di decadenza.
6.3 Determinazione della media dei lavoratori occupati D.
Si chiede se nel calcolo della media del numero dei lavoratori occupati nel periodo di riferimento 1/10/99 - 30/9/00 (ed anche nei singoli anni agevolati) vadano inclusi anche i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
R.
I lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non rilevano nel calcolo della media del numero dei lavoratori occupati nel periodo di riferimento (1/10/99-30/09/00), nonche' nella media dei singoli anni agevolati.
Infatti, questi lavoratori, con specifico contratto a tempo determinato, sostituiscono le unita' a tempo indeterminato (con diritto alla conservazione del posto) che vanno, invece, considerate nel calcolo di dette medie anche se di fatto non risultano in forza all'azienda.
D.
Nella circolare n. 5 del 26 gennaio 2001 si legge: "La media di cui trattasi e' una media aritmetica e va calcolata senza alcun arrotondamento; resta inteso che, una volta adottata una metodologia di calcolo, questa deve essere mantenuta per le successive determinazioni". Tale ultima affermazione significa che l'impresa puo' scegliere un diverso criterio di calcolo, a patto che lo conservi in tutte le determinazioni?
R. L'affermazione "la media di cui trattasi e' una media aritmetica (...) che (...) deve essere mantenuta per le successive determinazioni", contenuta nella circolare n. 5 del 26 gennaio 2001, implica, innanzitutto, che le medie vanno calcolate secondo i normali metodi statistici di determinazione della media aritmetica. Tale valore deve esprimere la misura media del livello dei lavoratori occupati in ogni periodo 01/10/xxxx - 30/09/xxxx+1. Poiche' ai fini del diritto all'agevolazione occorre confrontare la base occupazionale in essere alla fine di ciascun mese agevolato - riferita cioe' all'ultimo giorno del mese stesso - con la base occupazionale media del periodo di riferimento, l'omogeneita' dei valori confrontati e' garantita da una media che individui il livello medio giornaliero dei lavoratori occupati nel periodo di riferimento.
Si conferma pertanto la formula della media aritmetica suggerita nella circolare n. 5, ferma restando la possibilita' di utilizzare una diversa metodologia di determinazione della media, sempre sulla base di normali metodi statistici, comunque idonea ad individuare il livello medio giornaliero di lavoratori occupati.
Ovviamente, la metodologia di calcolo adottata dovra' essere mantenuta per tutto il periodo agevolato.
La formula proposta, che e' una media aritmetica semplice, trova applicazione, apportando le corrette ed opportune modifiche alle variabili considerate, tanto nella determinazione del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato, rilevante ai fini della commisurazione del bonus, quanto nella determinazione del numero medio dei lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, rilevante ai fini della verifica annuale della condizione di decadenza.
Il valore risultante dall'applicazione della formula esprimera' il livello medio giornaliero di lavoratori (M); la formula e':
n
Sommatoria xi i=1
M =
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n
dove:
xi indica la consistenza giornaliera dei lavoratori
n e' il numero di giorni lavorativi compresi nel periodo di riferimento.
La variabile consistenza giornaliera dei lavoratori (xi) e' determinata tenendo comunque presente che ciascun lavoratore a tempo parziale rappresenta una frazione di unita' lavorativa (es. per 15 lavoratori, di cui 10 a tempo pieno e 5 a tempo parziale al 50% avremo una consistenza pari a 10x1+5x0,5=12,5).
D.
Nella circolare n. 5 del 2001 sono state chiarite le modalita' con le quali deve essere calcolata la media dei diversi periodi di riferimento compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000. Si chiede dunque se sia corretto affermare che, in caso di media del periodo di riferimento 1.10.1999 - 30.9.2000, riferita ai soli dipendenti a tempo indeterminato, il risultato della stessa, non arrotondato, debba essere messo a confronto con il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al termine di ogni mese compreso nel periodo dell'agevolazione ovvero si debba far ricorso, anche per tale confronto, ad un'altra media calcolata ogni mese. Ad esempio:
- media del periodo di riferimento 3,5
- numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato al termine del mese di ottobre 2000 per effetto di nuova assunzione: 4
In questo caso, il credito di imposta compete comunque per intero o deve essere proporzionato alla meta'? Se la media fosse di 3,7 il credito competerebbe nella misura intera?
Inoltre, posto che le medie, cosi' come chiarito dalla circolare non devono essere arrotondate, il confronto tra i periodi di riferimento, che comprendono tutti i lavoratori dipendenti, possono differenziarsi anche solo per un numero decimale?
R.
La misura del credito d'imposta e' determinata con riferimento al minore tra:
a) il numero dei lavoratori neoassunti a partire dal 1 ottobre 2000 con contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale) alla fine di ciascun mese, prescindendo dal giorno di assunzione, tenuto conto che ciascun lavoratore con contratto a tempo parziale costituisce una frazione di unita' lavorativa;
b) la differenza tra il numero complessivo (quindi non medio) dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti a fine mese e la corrispondente media del periodo di riferimento, determinati a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 7. Se, come nell'esempio prospettato, la media del periodo di riferimento risulta pari a 3,5 ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del mese di ottobre 2000 e' stato di 4 unita', di cui una neoassunta a tempo pieno, il credito d'imposta e' commisurato alla differenza tra 4 e 3,5, ossia 0,5.
Tenuto conto che il numero dei neoassunti (pari ad una unita') risulta superiore alla differenza di cui sopra (pari a 0,5 unita'), il credito d'imposta e' pari a lire 800.000 x 0,5 = lire 400.000.
Qualora la media di riferimento fosse pari a 3,7, il credito spetterebbe per un ammontare pari a lire 800.000 x 0,3 = lire 240.000.
Da ultimo, si precisa che i valori e le medie da confrontare, sia in sede di determinazione del credito che in sede di verifica della condizione di decadenza, possono differenziarsi anche solo per un numero decimale.
6.4 Determinazione del credito d'imposta D.
L'art. 7 della legge n. 388/2000 prevede un credito d'imposta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese.
A quanto ammonta il credito d'imposta rispettivamente al 31 gennaio, al 28
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febbraio e al 31 marzo nella seguente situazione: Q 31 gennaio 2001 - incremento di 1 unita'
Q 28 febbraio 2001 - incremento di 3 unita' compresa l'unita' di gennaio
Q 31 marzo 2001 - incremento di 4 unita' comprese quelle di gennaio e febbraio
Tutti gli incrementi sono costituiti da nuovi assunti a tempo pieno ed indeterminato ed inoltre la media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, mediamente occupato nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, e' sempre inferiore rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultante alla fine di ciascun mese preso in considerazione.
R.
Nel rispondere al quesito si assume che gli incrementi evidenziati siano correttamente determinati ai sensi dell'art 7 della legge n. 388 del 2000, e che l'incremento dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato non sia inferiore alla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato registrato a fine mese e il valore di riferimento (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000).
Poiche', come si evince dal quesito stesso, trattasi di assunzioni a tempo pieno, non si pone il problema di dover procedere alla determinazione proporzionale del bonus mensile.
Inoltre, poiche' ciascun lavoratore dipendente, pur se effettivamente assunto in data diversa, si considera in forza gia' all'inizio di ciascun mese, il bonus mensile sara' determinato come segue:
Q al 31 gennaio 2001: n. 1 x lire 800.000 = lire 800.000
Q al 28 febbraio 2001: n. 3 x lire 800.000 = lire 2.400.000
Q al 31 marzo 2001: n. 4 x lire 800.000 = lire 3.200.000
In definitiva, il credito spetta per intero per ciascun dipendente che, alla fine di ogni mese considerato, costituisce un incremento della base occupazionale di riferimento.
Il credito maturato alla fine di ciascun mese e' utilizzabile solo a partire dal mese successivo.
Xxxxxx' non evidenziato nel quesito, si tiene a precisare che, qualora la base occupazionale di riferimento risultasse incrementata gia' nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2000, anche per tali assunzioni spetterebbe il bonus in questione, sebbene utilizzabile solo a partire dal 1 gennaio 2001.
D.
Il criterio di "commisurazione" del credito d'imposta indicato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, e confermato nel successivo comunicato del 9 gennaio 2001, spiega che il credito d'imposta e' pari a lire 800 mila per ciascuna assunzione che abbia determinato un incremento della base occupazionale rispetto al parametro di riferimento. Cio' indicando un semplice raffronto tra: il "numero" dei dipendenti in forza a tempo indeterminato alla fine di ciascun mese e il "numero medio" dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nel periodo 1/10/99 - 30/9/00 (cosiddetto periodo di riferimento). L'eventuale differenza positiva, da' diritto al credito d'imposta "in proporzione a tale differenza". Si chiede il comportamento da osservare in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato e parziale, per il rispetto della condizione posta all'articolo 7, comma 2, penultimo periodo.
R.
La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, terzo periodo, della legge
n. 388 del 2000 consente di beneficiare del credito d'imposta per le nuove assunzioni anche in caso di contratto a tempo indeterminato e parziale.
Come precisato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, l'assunzione di un lavoratore a tempo parziale ed indeterminato da' diritto a fruire del credito d'imposta in questione "...in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale".
In sostanza, verificate tutte le condizioni per la concessione del bonus in argomento, occorrera' diminuire l'importo mensile dello stesso, pari a lire 800.000, in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro prevista da ogni singolo contratto a tempo parziale.
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Circolare del 18/06/2001 n. 57
La determinazione del numero dei lavoratori, in presenza di lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, va effettuata tenendo presente che ciascun lavoratore a tempo parziale costituisce una frazione di unita' lavorativa, determinata proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro prevista dal singolo contratto.
(Esempio: un lavoratore con contratto a tempo parziale ridotto al 70% costituisce 7/10 di unita' lavorativa, per cui verra' computato per un valore pari a 0,7; l'ammontare del credito mensile sara' pari a lire 800.000 x 70% = lire 560.000).
6.5 Utilizzo del credito d'imposta D.
Il credito d'imposta puo' essere utilizzato in compensazione dai versamenti dovuti?
Non e' chiaro da quando questo credito possa essere compensato.
In effetti, si ritiene che, essendo il credito d'imposta ai sensi dell'art.
7 della finanziaria per l'anno 2001 utilizzabile dal 1 gennaio 2001, la compensazione sia possibile a partire dalla scadenza di versamento successiva ovvero dal mese successivo.
R.
Come gia' chiarito con il comunicato stampa del 9 gennaio 2001 e con la circolare n. 5 del 2001, i datori di lavoro potranno fruire del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n.388 del 2000, maturato in ciascun mese, utilizzandolo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal mese successivo.
Per le assunzioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000, il credito d'imposta maturato al termine dei predetti mesi potra' essere fatto valere in compensazione solo a partire dal 1 gennaio 2001.
D.
E' rimborsabile l'eventuale credito d'imposta residuo a chiusura attivita'? R.
Il credito d'imposta che dovesse eventualmente residuare alla chiusura dell'attivita' non potra' essere richiesto a rimborso, attesa la chiara formulazione della legge che prevede l'utilizzo del credito d'imposta soltanto in compensazione. Esso potra' comunque essere utilizzato in compensazione sulle imposte e contributi dovuti dal contribuente anche successivamente alla chiusura dell'attivita' stessa.
7. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
7.1 Pagamento di compensi agli amministratori D.
Nel caso di pagamento dei compensi entro il giorno 12 dell'anno successivo a quello di competenza, a partire dall'anno 2002 gli stessi formeranno reddito dell'amministratore per l'anno precedente.
Qual e' il trattamento da riservare a tali compensi nel determinare il reddito imponibile della societa'?
Come deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 62, comma 3, del TUIR che prevede la deducibilita' dei compensi secondo il principio di cassa? R.
La ratio dell'art. 62 del TUIR e' quella di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante.
La valenza generale di tale principio deve essere riaffermata anche in seguito alle disposizioni introdotte dall'art. 34 della legge n. 342 del 2000, che non hanno apportato modifiche ai criteri di determinazione del reddito d'impresa.
Pertanto, avuto riguardo al richiamato principio, i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2001, poiche' concorrono alla formazione del reddito secondo l'ordinario principio di cassa, saranno deducibili dalla societa' nel periodo d'imposta 2001.
Parimenti, cosi' come gia' chiarito nella circolare n. 7 del 26 gennaio 2001, i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2002 saranno ugualmente deducibili dalla societa' nel periodo d'imposta 2001, in ossequio al principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno
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7.2 Spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti
D.
L'art. 65 del TUIR prevede la deducibilita' nel limite del 5 per cento delle spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti.
Il rigido riferimento della norma ai "dipendenti" esclude la possibilita' che tale regola sia applicata anche con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi?
R.
L'art. 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente.
Tale assimilazione concerne le modalita' di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
L'art. 65 del TUIR prevede che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto siano deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il dettato della norma non puo' essere esteso ai collaboratori coordinati e continuativi.
8. VARIE
8.1 Indeducibilita' dell'IVA assolta sui beni dati in omaggio D.
Premesso che la circolare 188/E del 1998, punto IVA/2, ha chiarito che se i beni dati in omaggio rientrano nella produzione o commercio dell'azienda deve essere applicata l'IVA, in base all'art. 2, secondo comma, n. 4 del DPR 633/72, si chiede se l'IVA per la quale non sia esercitata la rivalsa nei confronti del cessionario sia deducibile dal reddito come onere accessorio rispetto all'omaggio.
R.
Come gia' previsto con la circolare 16 luglio 1998, n. 188, le cessioni gratuite di beni, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa, sono soggette all'imposta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4), del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per tali cessioni, inoltre, l'art. 18 del citato DPR n. 633 del 1972 prevede la non obbligatorieta' della rivalsa.
Quindi, nel caso in cui il cedente decida di non addebitare l'IVA e di procedere con l'emissione di un'autofattura o con l'annotazione nel registro degli omaggi, l'operazione genera un debito d'imposta verso l'Erario e, nel contempo, un onere per il soggetto che ha deciso di effettuare la cessione gratuita.
Tale onere, tuttavia, e' indeducibile ai fini delle imposte dirette, in quanto l'art. 64, comma 1del TUIR dispone che le imposte per cui e' possibile richiedere, anche solo facoltativamente, la rivalsa non sono ammesse in deduzione.
8.2 Tassazione separata delle indennita' di cessazione dei rapporti di agenzia
D.
L'art. 6, comma 1, della legge finanziaria, ha esteso alle societa' di persone il regime di tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d), del TUIR per le indennita' di cessazione dei rapporti di agenzia spettanti alle persone fisiche. Tale estensione si applica anche ai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e b) del TUIR, ossia alle societa' di armamento e alle societa' di fatto?
R.
Si', si applica anche alle predette societa'.
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D.
Come si coordina la modifica all'art. 16, comma 1, lettera d), del TUIR con le disposizioni contenute nei successivi articoli 49 e 58 del TUIR?
R.
Nell'interpretare la portata della disposizione dell'art. 6, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, che ha modificato l'art. 16, comma 1, lettera d), del TUIR, occorre tenere presente che nessuna modifica e' stata apportata al successivo art. 58.
Considerato che l'art. 58, nel testo vigente, continua a prevedere in modo espresso l'esclusione dal reddito d'impresa delle sole indennita' di cessazione dei rapporti di agenzia spettanti alle persone fisiche, le societa' di persone continueranno a far concorrere al reddito tali compensi per competenza. Xxxxxxxsi, tuttavia, coordinare tale disposizione con la modifica dell'art. 16, comma 1, lettera d), del TUIR, le societa' di persone devono, in alternativa, poter optare per la tassazione delle indennita' in questione, al momento della percezione, in capo ai soci. A loro volta, questi ultimi, in applicazione del citato art. 16, potranno assoggettare le indennita' a tassazione separata ovvero farle concorrere al reddito complessivo.
Ne consegue che la tassazione separata introdotta dalla legge finanziaria per il 2001 trovera' applicazione solo per quelle indennita' o per quella parte di esse che la societa' non abbia imputato al reddito di esercizi precedenti sulla base del principio di competenza e per le quali abbia optato per la tassazione in capo al socio.
8.3 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
D.
Posto che, con riferimento ai soggetti che decidono di avvalersi delle disposizioni cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 possono rendersi applicabili, nei periodi successivi al primo, le disposizioni in materia di studi di settore, il risultato di Gerico superiore ai limiti di ricavi e compensi fissati dal predetto articolo 13 ai fini del mantenimento del regime agevolato costituisce causa di decadenza?
R.
Ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'art.
13 della legge finanziaria per l'anno 2001, ai fini accertativi si applicano regolarmente le disposizioni in materia di studi di settore (GERICO). Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore ai limiti dei ricavi e dei corrispettivi fissati dall'art. 13 della legge finanziaria per l'anno 2001, si decade dall'agevolazione in commento.
*****
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni
Allegato 1 Omissis
Allegato 2
Regolamento concernente le modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
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Relazione illustrativa
Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, hanno introdotto una disposizione che prevede la possibilita' per le imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.
Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,. comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da pubblicare in Gazzetta entro il 10 marzo 2001, si stabiliscono le modalita' di attuazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 15 della citata legge n. 342 del 2000.
L'Articolo 1 rubricato "Modi e termini della rivalutazione" prevede una disposizione tesa a consentire alle societa' che hanno approvato il
bilancio relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 entro la data di pubblicazione del regolamento, di eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo. Tale disposizione si
e' resa necessaria dal momento che la legge n. 342 del 2000, la cui approvazione era attesa nella primavera del 2000 e' entrata in vigore in
data 10 dicembre 2000.
L'articolo 2 rubricato "Beni rivalutabili" prevede che possono essere rivalutati anche i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonche' quelli completamente ammortizzati posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. E' sembrato opportuno precisare che le destinazioni dei beni che si intende rivalutare, devono risultare dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione e' effettuata ed inoltre che la destinazione medesima deve essere evidente gia' nel bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999; cio' nell'intento di evitare comportamenti elusivi volti a rinominare beni magazzino in beni a destinazione strumentale al solo scopo di fruire della norma di rivalutazione.
E' stato inoltre previsto che in ipotesi di beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti in contabilita' semplificata dal libro dei cespiti ammortizzabili e, per i soli beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi sono tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Il regolamento precisa che per i beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle societa' stesse. Va sottolineato che rispetto alla analoga previsione contenuta nel Decreto ministeriale 14 febbraio n. 91, di attuazione della legge di rivalutazione 29 dicembre 1990, n. 408 e' stata introdotta la previsione aggiuntiva dei beni provenienti dalla societa' scissa, fattispecie all'epoca non considerata in quanto la disciplina civilistica della scissione era di recente emanazione.
L'articolo 3 rubricato "Azioni e quote" stabilisce che e' possibile rivalutare anche le azioni di risparmio e le azioni privilegiate nell'ipotesi in cui ovviamente l'impresa possegga nella societa' emittente un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e che la partecipazione in questione, comprese le azioni di risparmio e quelle privilegiate che si intendono rivalutare, siano inserite tra le immobilizzazioni nei bilanci interessati. Inoltre, il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Ai fini della classificazione in categorie omogenee ogni tipologia di azione costituisce categoria e quindi e' consentito rivalutare le azioni ordinarie e/o quelle di risparmio e/o quelle privilegiate distinguendo inoltre quest'ultime a seconda dei vari tipi di privilegio.
L'Articolo 4 individua le categorie omogenee stabilendo per la generalita' di beni materiali che questi devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento mentre per i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuata
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distintamente per ciascuno di essi e quindi non assume rilievo la distinzione per coefficiente di ammortamento ed anno di acquisizione. Al fine di non limitare l'operativita' della norma di rivalutazione e tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo nella seduta del 4 ottobre 2000, n. 783, si e' previsto nell'ambito dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri diverse categorie omogenee, analiticamente indicate nell'articolo 4. Va sottolineato che il regolamento nell'individuare le diverse categorie omogenee ha operato una classificazione esclusivamente in relazione alla tipologia di immobile e di bene mobile registrato ma non e' stato previsto un raggruppamento per anno di acquisizione. Ne consegue che, ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda rivalutare una area non fabbricabile si dovra' procedere a rivalutare, con criterio omogeneo, tutte le aree non fabbricabili a prescindere dall'anno di acquisizione. Si e' altresi' ritenuto di prevedere, per evitare effetti penalizzanti per le imprese, che i beni a deducibilita' limitata di cui all'articolo 121-bis del Tuir, quali ad esempio, autovetture, motocicli e ciclomotori, e articolo 67, comma 10-bis del medesimo Tuir, telefoni radiomobili, nonche' i beni ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea e quindi e' possibile non rivalutarli. Per tali beni, infatti, nell'ipotesi in cui si intenda procedere alla rivalutazione, si rende comunque necessario corrispondere per intero la relativa imposta sostitutiva.
L'Articolo 5 definisce le diverse modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili che deve essere eseguita nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio. A tal fine, in coerenza con quelli che sono i principi civilistici il regolamento elenca le diverse possibilita' di rivalutazione.
L'Articolo 6 stabilisce il limite economico della rivalutazione disponendo che sia ai fini civilistici che ai fini fiscali, il valore attribuito ad ognuno dei beni oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che puo' essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacita' produttiva e della possibilita' di utilizzazione economica nell'impresa. Inoltre, viene disposto che il valore del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita al netto dei relativi ammortamenti, incrementato della quota di ammortamento riferita all'importo della rivalutazione, non puo' eccedere il valore realizzabile sul mercato o il valore fondatamente attribuito. Per le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie il limite massimo della rivalutazione e' individuato in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della societa' partecipata che xxxx' individuato in base ai principi aziendalistici di valutazione d'azienda.
L'Articolo 7 regolamenta gli effetti fiscali della rivalutazione. Al riguardo, viene chiarito che le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere calcolate sin dal bilancio in cui si e' eseguita la rivalutazione mentre l'importo dei cespiti materiali rivalutati ai fini della individuazione del plafond di deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'art. 67, comma 7 del Tuir, rileva solo a partire dall'esercizio successivo.
L'Articolo 8, con riferimento alla imposta sostitutiva, dispone che nell'ipotesi in cui il saldo attivo di rivalutazione sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio, lo stesso concorre alla formazione delle imposte di cui al comma 1 dell'art. 105 del Tuir che da diritto in caso di attribuzione al credito d'imposta cosi' detto pieno.
L'Articolo 9 stabilisce che il saldo attivo di rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva denominata ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge. Laddove il predetto saldo venga distribuito ai soci o partecipanti, lo stesso, aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Viene chiarito che esclusivamente per i soggetti in contabilita' semplificata le disposizioni in questione non si applicano. La mancanza di una contabilita' generale e del bilancio non consentono infatti di accantonare alcunche' a riserva e, pertanto, non e' configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva. Il saldo attivo di rivalutazione, al netto della relativa imposta sostitutiva, rileva ai fini della Dit, a
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partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
L'Articolo 10 disciplina la disposizione contenuta nell'art. 14 della legge la quale prevede la possibilita' di ottenere anche solo il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio. La disposizione ha lo scopo di consentire alle imprese di riallineare i valori fiscali e civilistici dei beni e omogeneizzare per il futuro quindi le relative elaborazioni contabili e fiscali. Il riconoscimento di cui trattasi, sempre relativo ai medesimi beni concettualmente rivalutabili, implica l'applicazione della relativa imposta sostitutiva e la richiesta nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto. Va sottolineato che l'applicazione di tale regime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'art. 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo. Si potra' quindi o meramente procedere al riallineamento delle differenze fiscali e civili ovvero una volta riallineate le citate differenze, contestualmente effettuare alla rivalutazione del bene interessato.
Anche in ipotesi di riallineamento l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art.13, comma 3 della legge e le disposizioni di cui al precedente art. 9, comma 2. In caso di mancanza o incapienza di riserve utilizzabili puo' essere vincolata una corrispondente quota del capitale sociale.
ALLEGATO 3
Omissis
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