ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER
“la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - Via IV Novembre n.119/a in persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx - in seguito denominato “Commissario Straordinario”
E
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV – con sede legale in Xxxx - Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000 – in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, in seguito denominato “INGV”;
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Premesso che
- che l’INGV è un ente pubblico di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (“MUR”), ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- che il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2017, n. 45 e dal decreto legge 28 dicembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede, in particolare, che “Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5”;
- che con l’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 il Commissario Straordinario ha provveduto all’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni del cratere del centro Italia;
- che i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il
Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;
- che con l’Ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019, il Commissario Straordinario ha disposto ulteriori studi di approfondimento nell’ambito dei territori dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia a seguito del rinvenimento di Faglie Attive e Capaci (FAC), cui sono correlabili zone di attenzione nelle carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS);
Ritenuto opportuno, ai fini del buon esito degli studi di approfondimento per le zone di faglie attive e capaci e della garanzia della massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione, di dover disporre di uno studio scientifico e di ricerca che consenta di distinguere le FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico.
Dato Atto che:
- l’INGV, tra gli Enti Pubblici di Ricerca, ha il compito istituzionale di promuovere ed effettuare attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi, tra gli altri, lo studio dei metodi di valutazione del rischio sismico, della pericolosità sismica anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- in particolare, come risulta dal Piano Triennale di Attività 2020-2022, nella sezione “Linea di Attività Ricerca e Servizi – Terremoti” paragrafo “Contenuto Tecnico Scientifico”, l’INGV ha sempre partecipato alla microzonazione sismica (MZS) dei territori colpiti da eventi sismici, a
partire dal terremoto del L’Aquila 2009 fino alle crisi sismiche in Xxxxxx- Romagna (2012), Italia Centrale (2016-2017) e Isola di Ischia (2017). Nello specifico, le attività svolte nei due eventi più recenti sono state inserite in quelle del Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS) istituito con accordi di collaborazione tra Dipartimenti e Istituto CNR, Enti di Ricerca e Dipartimenti Universitari;
- l’INGV dunque svolge un ruolo fondamentale nella società per quanto riguarda la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione nel campo dei terremoti e che le attività in questione sono svolte principalmente mediante convenzioni e/o accordi con altre pubbliche amministrazioni, Enti locali od operatori privati;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;
- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico- pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario. Infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (“amministrazione diretta” o “gestione in economia”), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;
- in virtù dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: “Codice dei Contratti Pubblici”) le disposizioni del Codice non trovano applicazione per gli accordi conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici" quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo deve stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrice o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico comune;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate alla cooperazione;
Considerato che:
- ricorrono le predette condizioni, posto che il presente accordo regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;
- la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l’interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;
- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall’equiordinazione
e che la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso dei costi sostenuti dall’INGV per l’espletamento delle attività;
- infine, i costi e i risultati dell’attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 158 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
Dato Atto che:
- con Decreto commissariale n. del , è stato approvato il presente schema di Accordo di collaborazione scientifica;
- con delibera del CdA n. del l’INGV ha approvato il presente schema di Accordo di collaborazione scientifica;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci (di seguito “FAC”), emerse nei territori indicati al comma 2, al fine di elaborare uno studio che sia in grado di distinguere, sulla base di dati certi e originali, le FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e
geomorfologico.
2. Le zone territoriali coinvolte nell’attività di studio sono le seguenti:
a) Territorio comunale di Norcia (PG), nell’area del capoluogo e della frazione Campi, nonché la sua prosecuzione verso NW in prossimità dell’abitato di Preci;
b) Abitati di Capitignano (capoluogo e frazione Sivignano) e Montereale (frazione Paganica), tutte in provincia de L’Aquila;
c) Centri abitati di Barete e Pizzoli, entrambi in provincia de L’Aquila;
d) Frazione Frontignano del comune di Ussita (MC);
e) Settore meridionale dell’abitato di Leonessa (RI);
f) Settore meridionale dell’abitato di Rieti, al confine con il comune di Cittaducale;
g) Comune di Cantalice (frazione San Liberato) e quello di Rivodutri (frazioni Apoleggia, Piedicolle e Villaggio Santa Xxxxx), tutti in provincia di Rieti;
h) Faglia individuata dalla microzonazione come “faglia di Macerata”, non ricompresa nell’allegato tecnico alla richiamata Ordinanza n. 83/2019 ma attenzionata solo di recente.
ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
3. Il Programma delle attività è eseguito secondo l’Allegato tecnico redatto
dai Geologi della Struttura Commissariale e condiviso dall’INGV, e si svolge secondo le seguenti fasi (All. 1):
FASE 1 - La prima fase di studio sarà mirata alla distinzione delle FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale
e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico ed anche a seguito delle indagini geofisiche in campo.
FASE 2:
• Raccolta di tutti gli elementi informativi specifici utili per l’identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC).
• Esecuzione di indagini specifiche
• Configurazione di un quadro di sintesi per ciascuna FAC.
3. La Fase 2 sarà avviata successivamente alla conclusione della Fase 1 e terrà conto degli esiti di quest’ultima.
4. Le Parti concordano che si potrà, in qualsiasi momento procedere all’aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;
5. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le operazioni descritte nel Programma delle attività e nell’Allegato tecnico indicati nell’art. 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro (cfr art. 6) e dei Referenti.
2. I risultati delle attività saranno trasmessi attraverso la redazione di rapporti intermedi e di una relazione finale al Commissario Straordinario da trasmettere entro mesi 3 (tre) per la Fase 1 dalla stipula dell’accordo e entro mesi 3 dal verbale di inizio attività sottoscritto dai referenti del presente accordo per la Fase 2.
3. Le relazioni illustrative e/o tecniche saranno consegnate al Commissario Straordinario mediante modalità telematica, nel rispetto dell’art. 47 D.lgs. 82/2005.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.
2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Referenti Scientifici e del Gruppo di Lavoro, avrà cura di organizzare e programmare degli incontri/seminari con cadenza settimanale/mensile presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, fermo restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.
3. Per realizzare una piena collaborazione istituzionale, il Commissario Straordinario si impegna a fornire ogni eventuale studio in materia esistente, in modo da integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, e l’INGV si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.
4. L’INGV si impegna a fornire eventuali pareri di esperti, se richiesti, su eventuali problematiche e consulenze in materia che si potranno verificare nel corso dello studio.
ART. 6 – REFERENTI
1. I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto
del presente accordo sono:
a) per l’INGV, il dr. Geol. Xxxxxxxx Xxxx xxxx’XXXX, che si avvarrà dell’opera di collaboratori interni all’INGV e di altri enti di ricerca e università nazionali, secondo i regolamenti vigenti nel proprio istituto;
b) per il Commissario Straordinario è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che si avvarrà del supporto del Dott. Geol. Xxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario presso l’ufficio del Commissario Straordinario.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO
1. Le parti si impegnano a nominare un Gruppo di Lavoro per la condivisione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, composto da n. dieci esperti del settore, di cui n. cinque nominati con decreto del Commissario Straordinario e n. cinque nominati con decreto del Presidente dell’INGV.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione
delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 9 - DURATA
1. Il presente accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all’art. 3 e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, previa delibera/decreto dei rispettivi organi competenti.
2. Le attività di cui al presente accordo dovranno essere concluse entro i termini indicati all'art. 4 comma 2.
ART. 10 – RIMBORSO
1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx erogherà in favore dell’INGV un rimborso dei costi dallo stesso sostenuti pari ad un importo di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per la Fase 1. Sulla base dei risultati della Fase 1 verranno programmate le analisi della Fase 2; quest’ultima avrà come obiettivi quelli riportati nell’Allegato 1 (Allegato Tecnico) e un rimborso di €. 200.000,00 (duecentomila/00), come da tabella allegata (Allegato 2), fermo restando che le parti si riservano di rivedere detto importo in caso di eventuali sopravvenute nuove esigenze nello svolgimento delle attività.
3. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di ricerca, il
cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 600/73.
ART. 11 – COMUNICAZIONI
Ai fini del presente accordo, le parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili scientifici di cui all’art. 5, comma 1, tramite P.E.C.:
- Per il Commissario Straordinario: dr. Geol. Xxxxxx Xxxxxxxx
- Per l’INGV: dr. Geol. Xxxxxxxx Xxxx.
Si allega al presente accordo la seguente documentazione:
1. Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale;
2. Tabella riepilogativa dei costi dell’INGV. Roma lì, .
Il Commissario Straordinario del Governo (On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Presidente dell’INGV Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 03.10
.2020
11:25:01
UTC
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX
C: IT