SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con sede in Xxxx 00000 Via XX Settembre, n. 20 - Codice fiscale 97099470581,
E
Società ….
Premesso che
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha indetto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) una procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi di via XX Settembre n. 20 e xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, Xxxx;
- a detta RdO ha partecipato l’impresa , che è risultata aggiudicataria con provvedimento di
aggiudicazione n ;
- gli atti di gara (Disciplinare, Capitolato tecnico e relativi allegati) definiscono l’oggetto dell’appalto e definiscono gli elementi per l’esatta valutazione del servizio e degli oneri conseguenti e necessari ad assicurarne l’esatta esecuzione;
- il Documento di Stipula , sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema, sulla base delle regole del sistema di e-procurement, costituisce il Contratto tra le parti;
- il contratto tra le parti è pertanto regolato dalle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi”, Allegato 1 al Bando MEPA “Servizi”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1) RINVIO A CONDIZIONI GENERALI BANDO MEPA
Il contratto di cui alla RDO CIG. n. – e Documento di Stipula prot. n. è disciplinato dalle “Condizioni
generali di contratto relative alla prestazione di servizi” - Allegato 1 al Bando MEPA “Servizi”, da intendersi integralmente richiamato.
Con il presente contratto sono pattuite ulteriori specifiche condizioni per l’esecuzione del servizi presso gli immobili ministeriali sedi del MIPAAF di Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 e di Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 a Roma.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha ad oggetto:
1) il servizio di manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto intervento sugli impianti elettrici installati nelle sedi del Ministero indicate nelle premesse;
2) il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti termoidraulici e di condizionamento;
3) il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti e dispositivi antincendio e degli estintori;
4) tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendi. L’Impresa è delegata, così come richiesto dal
D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, alla compilazione del Registro Antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.FF.;
5) servizi di piccola manutenzione dell’immobile, consistono nel monitoraggio generale dell’immobile e nell’eliminazione di eventuali anomalie, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, la sostituzione di lampade, neon e quant’altro possa occorrere per garantire la funzionalità degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti. L’Impresa prevede un piano di interventi a cicli predeterminati finalizzati a prevenire il degrado di tutte le componenti del complesso edilizio, riducendo in tal modo al minimo gli interventi di riparazione, nonché un piano di osservazione finalizzata all’individuazione della necessità di interventi manutentivi.
6) Copertura con presidio fisso, da intendersi come presenza e disponibilità continuativa di un lavoratore che, secondo le esigenze del Ministero, durante il normale orario di lavoro- o in orario comunque definito dall’amministrazione - deve essere presente nell’immobile per far fronte ad interventi urgenti ed a particolari evenienze segnalati tramite tickets aperti sulla piattaforma intranet del Ministero. Per tale unità di presidio viene messo a disposizione da parte del Ministero un locale ad uso esclusivo al piano terra della sede centrale del Ministero di via XX Settembre.
7) Attività di manutenzione non comprese nel canone, ovvero interventi di manutenzione “extra- canone”, vale a dire prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità, legate al verificarsi di un particolare evento
ART. 3 - CORRISPETTIVO
L'importo complessivo presunto dell’appalto oggetto del presente contratto è pari ad euro
………………………… (……………) oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.030,00, al netto del ribasso del …%, di cui:
a) euro ............... oltre IVA, , quale compenso per le prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, pronto intervento e assistenza tecnica, di cui all’art. 1;
b) euro 15.000,00 oltre IVA, da valutare di volta in volta in funzione dell’intervento, quale importo complessivo stimato del plafond per l’eventuale fornitura dei materiali di usura e necessari per l’erogazione dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti e per lo svolgimento delle “attività di manutenzione extra canone”.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività.
Ai fini dell’esercizio di tale opzione, il Ministero provvederà a comunicare all’appaltatore la volontà di proroga del contratto, con un preavviso di almeno due mesi.
Resta inteso che, in caso di proroga, il plafond degli interventi di riparazione dei guasti sarà proporzionato al periodo di proroga concesso.
ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI
Il canone annuo per le prestazioni di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a), resterà fisso e invariabile per la durata contrattuale, con esclusione di revisione e di aggiornamento di qualsiasi genere.
Con riferimento all’importo del plafond di cui all’art. 3, lett. b), la revisione dei prezzi dell'appalto non è ammessa.
ART. 6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZE ASSICURATIVE
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice viene fissata nella misura di euro
……………… ( ), pari al …… % dell'importo complessivo contrattuale di cui all’art. 3,
tenuto conto del ribasso proposto dall’Impresa nonché del beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Detta garanzia – da costituire, a pena di decadenza dall’affidamento, contestualmente alla stipula del presente contratto e in conformità del relativo schema tipo di cui al D.M. 19/1/2018, n. 31
- sarà svincolata nei modi e nei termini previsti dal citato art. 103 del Codice e dal presente contratto.
L'Impresa assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la manutenzione degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia. A tal fine, l’Impresa esonera il Ministero dalle sanzioni eventualmente irrogate dalle Autorità competenti connesse con l’esercizio degli impianti per tutto il periodo in cui gli stessi verranno presi in consegna ai sensi del successivo art. 18 e indipendentemente dai controlli che il Ministero si riserva di effettuare.
L’Impresa è inoltre esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati, nell'esecuzione dell'appalto, al Ministero, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni. A tal fine è obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni da esecuzione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice che deve coprire i danni per un importo pari all’importo del contratto. La polizza deve altresì assicurare il Ministero per responsabilità civile verso terzi di cui al predetto art. 103 comma 7, del Codice con massimale pari a euro 500.000 (cinquecentomi-la/00).
ART. 7 - VARIANTI E RIDUZIONI
Nei limiti di cui all’art. 106 del Codice il Ministero si riserva la facoltà di apportare varianti e/o di scorporare dall'appalto parti delle attività senza diritto da parte dell'Impresa appaltatrice ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite. Inoltre, il Ministero si riserva di escludere, anche per limitati periodi, gli immobili o gli impianti oggetto del presente contratto, in caso di consistenti interventi di ristrutturazione, fermo restando che le prestazioni eseguite fino alla data della esclusione saranno regolarmente pagate;
Resta ferma, inoltre, la facoltà del Ministero di ricorrere alle varianti previste dall’art. 106, commi 1 e 2, del Codice alle condizioni ivi stabilite. In ogni caso, alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 106, comma 12, del Codice, l’appaltatore non potrà ricorrere alla risoluzione e sarà obbligato all’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Fermo restando l’obbligo per l’appaltatore di eseguire i lavori di riparazione dei guasti, il Ministero si riserva la facoltà, in via eccezionale, di far eseguire tali prestazioni da altre imprese. In tale ipotesi, l’appaltatore dovrà fornire le necessarie assistenze ai fini del reciproco coordinamento per assicurare la sicurezza e il supporto gestionale necessario a consentire l’intervento.
Il Ministero disporrà speciali vincoli nei confronti di tali imprese, onde assicurare il tempestivo approvvigionamento di tutti i materiali e consentire all’Impresa appaltatrice di assolvere nella maniera più adeguata il compito di coordinamento anzidetto.
Ogni caso di controversia o contestazione insorta circa aspetti tecnici, che possa influire in qualsiasi modo sul regolare andamento delle attività, sarà deciso dal Ministero a norma di quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 8 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (in appresso denominato DEC) per conto del Ministero, che svolgerà anche i compiti di verifica con riferimento alla riparazione dei guasti di cui all’art. 1 verrà comunicato prima dell’avvio delle prestazioni.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà essere affiancato da collaboratori che, in qualità di assistenti tecnici, opereranno nei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni.
L'appaltatore è tenuto a osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
La sorveglianza esercitata dalla DEC non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex artt. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità e ai vizi delle prestazioni eseguite.
ART. 9 - RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE PER CONTO DELL’APPALTATORE
Il “Referente unico per conto dell’Appaltatore” è , il quale assume anche la funzione
di Responsabile tecnico ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/1/2008.
È compito del Referente occuparsi di fornire idonea rendicontazione mensile e dunque giornaliera, monitorare i livelli di servizio, organizzare la disponibilità delle risorse tecniche e umane e dirimere eventuali questioni amministrative o tecniche che si dovessero presentare nel corso del contratto. Il referente garantirà infine una congrua presenza presso il Ministero per lo svolgimento efficace del suo ruolo.
Il Referente del servizio sarà l'esclusivo responsabile della gestione dei rapporti con il Ministero, dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi in conformità con le specifiche e le procedure previste nel documento e/o richieste al Referente dal Ministero, del coordinamento di tutte le attività e delle maestranze impiegate, dell’attuazione delle eventuali richieste di modifica dei servizi prestati e delle eventuali richieste al ricorrere di situazioni di urgenza/emergenza, del monitoraggio periodico della qualità del servizio erogato, della consegna al Ministero dei report di monitoraggio previsti, dell’aggiornamento degli elenchi del personale, e relativa documentazione, da autorizzare all’accesso presso le sedi del Ministero.
Costituisce altresì onere del Referente la partecipazione, a seguito di esplicita richiesta del Ministero, ad incontri per monitorare lo stato di avanzamento dei servizi e delle attività allo scopo di fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento di erogazione dei servizi e di condividere ogni azione correttiva che si renda necessaria per il rispetto dei tempi e degli obiettivi di qualità previsti.
Il Referente unico responsabile tecnico della manutenzione potrà essere sostituito previa autorizzazione del Ministero solo in casi eccezionali; a tal fine l’impresa dovrà formalmente presentare un’apposita istanza motivata corredata della documentazione riguardante il nuovo soggetto, da cui si evinca il possesso degli stessi requisiti previsti al punto 4 del Capitolato Tecnico.
Per ogni visita non eseguita dal referente unico responsabile tecnico della manutenzione il Ministero addebiterà all’impresa la penale di cui all’art. 11.
ART. 10 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NON COMPRESE NEL CANONE
Le attività di manutenzione non comprese nel canone di cui all’art. 1, punto 7), del presente contratto, verranno effettuati secondo quanto stabilito da appositi ordini di intervento nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto e di quanto indicato nel punto 2.3. del Capitolato tecnico.
Gli interventi di manutenzione “extra canone” saranno valutati con le quotazioni riportate nel LISTINO DEI al paragrafo 6 del Capitolato tecnico.
ART. 11 - PENALI - DETRAZIONI
In occasione del pagamento del canone forfettario relativo alle prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto intervento, il Ministero applicherà le detrazioni – anche tra
loro cumulabili – nella misura e secondo i criteri elencati di seguito e comunque nel limite massimo giornaliero dell’1 per mille del compenso forfettario di cui alla lett. a) dell’art. 3 del contratto:
a) euro 100 per ogni visita di controllo programmata non effettuata;
b) euro 100 per ogni operazione non eseguita nell’ambito di ciascuna visita programmata;
c) euro 100 per ogni visita non eseguita da parte del Referente responsabile della manutenzione;
Qualora l’ammontare delle anzidette detrazioni raggiunga il limite del 10% dell’importo indicato alla lett. a) dell’art. 3, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Il Ministero si riserva inoltre la facoltà di applicare le seguenti ulteriori penali:
1) euro 100 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento con livello di priorità “programmabile”;
2) euro 50 per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento con livello di priorità “indifferibile”;
3) euro 50 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per ciascuna attività di manutenzione programmata.
Qualora l’appaltatore abbia offerto la sostituzione dei componenti impiantistici con componenti originali, in caso di inadempimento, il Ministero provvederà all’acquisto diretto del componente detraendo il relativo costo dal primo pagamento successivo utile.
Per gli interventi di manutenzione “extra canone”, le penali verranno fissate nei relativi ordini in una somma compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del relativo intervento, con un minimo di euro 30 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi rispetto al termine fissato nell’ordine medesimo.
Le penali per il ritardo nell’esecuzione non sono cumulabili con le pena-li/detrazioni applicabili per l’inadempimento della medesima prestazione.
Qualora l’ammontare delle anzidette penali raggiunga il limite del 10% dell’importo indicato alla lett.
a) dell’art. 3, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il Ministero di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti ed al ricorrere delle condizioni di cui al punto 4.3 del Disciplinare di gara.
Qualora l’Impresa intenda affidare ad altra ditta l’esecuzione di parte delle prestazioni, la richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dal Ministero a condizione che:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Intervenuta l’autorizzazione, il contratto di subappalto stipulato dovrà essere depositato presso la il Ministero prima dell’inizio delle prestazioni subappaltate. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L’appaltatore sostituirà altresì il subappaltatore che si sarà reso responsabile di reiterati inadempimenti retributivi, pena la decadenza dall’autorizzazione al subappalto precedentemente concessa.
Prima dell’avvio delle attività subappaltate l’Impresa appaltatrice dovrà, altresì, trasmettere al Coordinatore per la sicurezza, con anticipo di almeno 15 giorni, il piano operativo di sicurezza redatto dall’Impresa subappaltatrice ai sensi della normativa vigente e comprendente la quota degli oneri di sicurezza di competenza della stessa, attestando di averne verificato la congruenza ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 81/2008.
Eventuali interventi di carattere specialistico da parte di imprese costruttrici o fornitrici di componenti di impianti, ovvero di centri di assistenza autorizzati, devono essere preventivamente autorizzati dalla dal Ministero. La presenza nel cantiere di personale non dipendente né dell’Impresa né di altre imprese autorizzate a entrare nel cantiere sarà considerato elemento indicativo di subappalto non autorizzato, con diritto del Ministero a recedere dal contratto ai sen-si dell’art. 21 della Legge n. 646/1982 e a esercitare le azioni necessarie per il risarcimento del danno.
L’Impresa appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti del Ministero per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o di altro sub-contratto, sollevando il Ministero medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate o comunque eseguite da altre imprese. I pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore o subfornitore saranno effettuati dall’impresa appaltatrice principale, che sarà obbligata a trasmettere al Ministero, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o subfornitori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e delle coordinate del conto dedicato su cui è stato effettuato il pagamento. Qualora l’impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal subfornitore entro il predetto termine, il Ministero sospenderà il successivo pagamento in favore dell’impresa appaltatrice.
ART. 13 - PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a cadenza mensile, dietro presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
I pagamenti saranno comprensivi degli oneri di sicurezza di cui all’art. 3 del presente contratto.
Ai fini dei pagamenti, il Ministero provvederà ad acquisire il DURC sul conto dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori nel caso in cui i pagamenti si riferiscano a prestazioni rese in tutto o in parte da questi ultimi. Qualora dal DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, il Ministero procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice.
Tutti i pagamenti saranno, inoltre, subordinati all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008.
Le fatture dovranno essere emesse e inoltrate esclusivamente in forma elettronica e riportare il seguente codice univoco ufficio 1J7CC9, nonché il codice identificativo di gara (CIG).
. Le fatture dovranno essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti c.d. “split payment”.
ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI, DELL’AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Impresa si obbliga a osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e relativo alle mansioni realmente svolte per tutta la durata del contratto. In caso di riscontro di una scorrettezza nell’inquadramento, il Ministero eccepirà l’inadempimento dell’impresa, intimandola alla sostituzione del personale avente un inquadramento differente e di minor tutela rispetto a quello dichiarato in sede di offerta.
Al riguardo, l’Impresa prende atto che il Ministero si riserva la facoltà sia di effettuare direttamente i controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la documentazione che l’Impresa appaltatrice, su richiesta, si obbliga a fornirle, ivi compresi i contratti individuali di lavoro e la prova dell’avvenuto effettivo pagamento delle retribuzioni dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei soggetti titolari di cottimi ai sensi dell’art. 105, comma 10, del Codice (es. copia dei bonifici o documentazione equivalente). Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti un’irregolarità nell’inquadramento del personale il Ministero applicherà la penale prevista all’art. 11. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti il mancato pagamento delle retribuzioni, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro 15 giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Ministero pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In tal caso il Ministero applicherà la penale prevista all’art. 11,
L’Impresa si obbliga inoltre a:
- osservare quanto prescritto dall’allegato DUVRI, tutte le norme antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste dalla natura dell’attività svolta;
- mettere a disposizione dei propri lavoratori e far utilizzare agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni da svolgere;
- utilizzare eventuali macchine, attrezzature, carrelli e veicoli in modo da non esporre persone e cose a rischi e pericoli, e nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle norme di buona tecnica;
- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico;
- adottare le misure volte al rispetto delle norme di cui al D.M. vigente sui “Criteri ambientali minimi”;
- operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, emanate dall'Unione europea e dalle competenti autorità nazionali e locali, o che eventualmente dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, a quelle concernenti il piano di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico e acustico e, in generale, a tutelare l'ambiente;
- adempiere alle disposizioni concernenti i rifiuti, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d’imballaggio, nonché il loro smaltimento, anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti.
L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire il rispetto delle norme di cui al presente articolo da parte di ogni altra Impresa (e del relativo personale dipendente) e degli eventuali lavoratori autonomi a qualsiasi titolo chiamati a partecipare all'esecuzione dell'appalto.
ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Oltre agli oneri indicati nel precedente articolo 14 e nel Capitolato tecnico d’appalto, si intendono a completo carico dell'Impresa e quindi interamente compresi nei prezzi dell’appalto, gli oneri concernenti l’esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire la fruibilità nonché la completa operatività e la vivibilità degli ambienti di lavoro. A tal fine, la il Ministero tramite il DEC si riserva la facoltà per motivi organizzativi interni e/o di sicurezza, di far sospendere temporaneamente le attività in tutto o in parte nonché di attivare procedure particolari e/o limitazioni nella loro esecuzione.
L’appaltatore s'impegna, inoltre, a:
1. impiegare nell’esecuzione delle attività manutentive personale avente le certificazioni necessarie;
2. intervenire con personale qualificato in occasione di visite e/o controlli disposti dalle autorità competenti e/o del Ministero, allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste. Resta a carico del Ministero l’onere economico per eventuali esami specialistici;
3. usare esclusivamente strumenti, attrezzi e mezzi d’opera conformi alle norme di sicurezza, di sua proprietà e/o di subappaltatori e di imprese specialistiche e non consentirne l’uso al personale di altre ditte o del Ministero;
4. attivare, in caso di guasto a impianti o componenti coperti da garanzia, tutte le iniziative necessarie affinché l’impresa che l’ha prestata provveda a rimuovere le anomalie e gli inconvenienti riscontrati;
5. segnalare tempestivamente la necessità di eseguire lavori per riparazioni o di adeguamento a norma di legge;
6. eseguire gli interventi rispettando le limitazioni d’orario, di accesso alle aree i intervento e di transito stabilite dal Ministero;
7. eseguire le prove sui materiali e sui manufatti, ritenute necessarie dal Ministero, nonché fornire assistenza alle prove stesse, in fase preventiva, esecutiva e di verifica finale;
8. consegnare la documentazione prevista nel Capitolato tecnico al termine degli interventi e ad ogni scadenza indicata nel Capitolato stesso;
9. mantenere il possesso delle certificazioni in corso di validità secondo le norme UNI EN ISO 9001 (sistema aziendale di gestione della qualità), UNI EN ISO 14001 (sistema aziendale di gestione ambientale), nonché delle ulteriori certificazioni previste nell’offerta tecnica, per tutta la durata del contratto, la cui esecuzione deve essere improntata ai profili ispiratori dei citati sistemi di gestione.
L’appaltatore si impegna a comunicare la sopravvenienza di ogni circostanza che possa rilevare ai sensi della normativa vigente sulla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010, e s.m.i. A tal fine il CIG è ……………
L’impresa si impegna a comunicare al Ministero tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l’impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L’impresa si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, l’impresa contraente si impegna a inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
L’impresa contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA
In relazione alla natura delle attività che si svolgono negli edifici interessati dalle prestazioni il contratto sarà accompagnato da misure di sicurezza.
L’appaltatore è tenuto a specifici doveri di riservatezza in ordine ai luoghi e alle informazioni rilevanti acquisite per l’adempimento delle prestazioni contrattuali. L’eventuale divulgazione da parte dell’Appaltatore delle anzidette informazioni potrà essere valutata ai fini della risoluzione del contratto secondo le disposizioni di legge.
A tal fine i legali rappresentanti dell’Appaltatore, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle prestazioni, si obbligano a comunicare al Ministero mediante apposito elenco, le generalità e gli altri dati riguardanti i dipendenti che verranno a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione della commessa. I legali rappresentanti dell’Appaltatore garantiscono nei confronti del Ministero la piena affidabilità, l’idoneità, l’onestà, la correttezza dei propri dipendenti destinati all’esecuzione dell’appalto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni.
Il personale segnalato dovrà rimanere tendenzialmente lo stesso per tutta la durata dell’appalto; la sostituzione potrà avvenire solo previa autorizzazione del Ministero
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la sostituzione degli elementi che risultassero di suo non pieno gradimento.
L’Appaltatore si obbliga a sostituire tempestivamente le risorse ritenute non idonee all’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore si impegna a rilasciare al proprio personale e far rilasciare a quello delle imprese subappaltatrici ovvero ai lavoratori autonomi un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia che contenga:
- per i lavoratori dipendenti le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e l’eventuale data di autorizzazione del subappalto;
- per i lavoratori autonomi, le generalità e l’indicazione del committente.
L’Appaltatore si impegna a vigilare affinché i lavoratori destinati all’esecuzione dell’appalto tengano esposti sulla persona i badge identificativi, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli stabili della Banca.
ART. 18 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI
All’atto della consegna iniziale degli impianti sarà redatto dalla DEC, in contraddittorio con l’appaltatore, un “verbale di consegna” dal quale risulti la consistenza degli impianti, le caratteristiche e lo stato di efficienza e idoneità degli stessi.
Alla data di scadenza del contratto gli impianti dovranno essere restituiti al Ministero in perfetta efficienza, salvo il normale degrado d’uso, da constatarsi da parte della DEC in contraddittorio con l’appaltatore mediante apposito “verbale di riconsegna”.
ART. 19- VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
La verifica di conformità delle prestazioni sarà eseguita dal RUP ai sensi della normativa vigente. Le verifiche, da eseguirsi anche in corso di esecuzione, avranno a oggetto il regolare svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto intervento
L’emissione del certificato attesta la regolarità complessiva delle prestazioni contrattuali affidate sotto il profilo tecnico-funzionale e la conformità e il rispetto delle condizioni, termini e prescrizioni del contratto.
ART. 20 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE E DELLE TRATTENUTE - PAGAMENTO DEL SALDO
Lo svincolo della fideiussione di cui all’art. 6 avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 103 del Codice.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, il Ministero procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le ritenute a garanzia saranno svincolate dopo l’approvazione da parte del Ministero del certificato di verifica di conformità.
Resta fermo che lo svincolo della quota residua della cauzione, del saldo e delle ritenute non potrà avvenire se non dopo la consegna della documentazione contrattualmente prevista, previa verifica dell’assolvimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali, rivenienti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.lgs. n. 276/2003 acquisito direttamente dalla Banca.
Nel caso in cui dal predetto DURC dovessero risultare irregolarità il Ministero provvederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice.
ART. 21 - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA
L'Impresa appaltatrice dichiara espressamente e a tutti gli effetti che per la formulazione della propria offerta:
- ha bene esaminato, valutato e approvato tutti i documenti inerenti all'appalto;
- conosce appieno la portata dell’appalto e tutti gli oneri che ne derivano per l’esecuzione delle prestazioni in immobili occupati, la cui attività dovrà essere sempre assicurata;
- ha preso conoscenza dei luoghi in cui si svolgerà l’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possano aver influito o influire sulla esecuzione delle prestazioni, sulla determinazione della propria offerta, sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali;
- riconosce che l'appalto si può compiere alle condizioni e con le modalità nonché entro i limiti di tempo stabiliti nel presente contratto;
- giudica remunerativi tutti i prezzi offerti tenuto anche conto dei tempi di esecuzione dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106 del Codice;
- è consapevole che le prestazioni dovranno essere eseguite con speciali misure di sicurezza e garantisce che ogni informazione sui luoghi o sulle persone nonché sulle procedure di lavoro del Ministero sarà del tutto riservata;
- esonera il Ministero, indipendentemente dai controlli che la stessa si riserva di effettuare, da ogni responsabilità per inadempienze al presente contratto con particolare riferimento alle prescrizioni manutentive degli impianti.
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di modifica di cui al successivo art. 106 del Codice.
La cessione dei crediti dell’Impresa nascenti dal presente contratto è consentita nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del Codice.
Fermo restando che il Ministero in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto, si rappresenta sin d’ora che si proporrà opposizione alla cessione del credito, qualora al momento della notifica della cessione stessa non siano verificate le seguenti condizioni:
- il cedente abbia assolto gli obblighi nei confronti dei lavoratori e dei subappaltatori/subcontraenti e non sia possibile procedere al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice;
- la cessione avvenga per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- il cedente abbia pagato le somme dovute agli enti previdenziali (attestate mediante le risultanze del DURC).
A seguito dell’opposizione la cessione resterà inefficace nei confronti del Ministero. ART. 23 - RISOLUZIONE
Il ministero si riserva la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto qualora l’Impresa:
- non presenti, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 6, le polizze assicurative;
- rifiuti di eseguire le lavorazioni ulteriori di cui all’art. 7 ovvero non ottemperi alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione;
- non adempia a uno o più degli obblighi di cui agli artt. 14, 15 e 17;
- si renda responsabile di reiterati inadempimenti, anche non consecutivi, dei propri obblighi retributivi.
Ai sensi di legge costituiscono, altresì, causa di risoluzione del presente contratto:
- le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice;
- il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso e pagamento a esso inerenti, degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Ministero procederà altresì a risolvere il contratto qualora, dalle verifiche effettuate, ricorra nei confronti dell’Impresa una delle cause ostative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la presenza di elementi ostativi ai sensi della normativa antimafia.
L’Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente rese fino al giorno della risoluzione stessa decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Resta fermo che l’Appaltatore rimarrà comunque esposto all’eventuale pretesa risarcitoria connessa ai maggiori oneri che il Ministero dovesse sostenere per sopperire alle deficienze riscontrate nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento o del ritardo nella presta-zione.
ART. 24 - RECESSO DEL MINISTERO
Il Ministero si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto, ai sensi dell’art. 109 del Codice, mediante preavviso di 30 giorni.
ART. 25 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
I dati forniti dall’Impresa, necessari per la gestione del presente contratto, saranno trattati ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy. L’ Impresa si impegna, inoltre, a consegnare ai propri dipendenti che dovranno accedere nei locali del Ministero il documento contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dal Ministero ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy. L’appaltatore si impegna altresì a consegnare la medesima informativa ai subappaltatori ovvero cottimisti disponendo che gli stessi provvedano a consegnarla ai propri dipendenti.
ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il nominativo del Responsabile del procedimento, dipendente di questo Ministero, verrà comunicato prima dell’avvio delle prestazioni.
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal contratto – comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 206 del Codice – è esclusa la competenza arbitrale ed è esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 28 - DOMICILIO DELLE PARTI
A tutti gli effetti, le parti eleggono domicilio:
Il Ministero in Roma, Via XX Settembre n. 20 L'impresa in ...........................
L’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax dell’Impresa ove potrà essere indirizzata la corrispondenza a essa diretta con riferimento al presente contratto sono i seguenti:
- indirizzo e-mail:
- indirizzo PEC:
- numero fax: Data,
L’Ente Appaltante L’Impresa Appaltatrice
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l'Impresa appaltatrice dichiara di approvare specificamente quanto stabilito negli artt.4 (Durata dell’appalto), 7 (Varianti e riduzioni), 11 (Penali - detrazioni), 14 (Tutela dei lavoratori, dell’ambiente e norme in materia di sicurezza), 15 (Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’impresa appaltatrice), 23 (Risoluzione) e 27 (Controversie e Foro competente).
L’Impresa Appaltatrice