CITTA' METROPOLITANA DI MILANO O R I G I N A L E
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO O R I G I N A L E
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI CON DECORRENZA DAL 30/09/2020 AL 31/07/2023 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 - LOTTO 1 RC PATRIMONIALE CIG Z2B2DDA198 - LOTTO 2 RCT/O CIG 8391086F35 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Nr. Progr.
Data
Proposta
31/07/2020
388
Copertura Finanziaria
370
Visto: IL RESPONSABILE DI AREA
Data
31/07/2020
XXXXXX XXXXXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 31/07/2020
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI CON DECORRENZA DAL 30/09/2020 AL 31/07/2023 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 - LOTTO 1 RC PATRIMONIALE CIG Z2B2DDA198 - LOTTO 2 RCT/O CIG 8391086F35 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Il Responsabile dell’Area Risorse Strumentali
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi: polizza RC patrimoniale e polizza RCT/O per il periodo dal 30/09/2020 al 31/07/2023;
Lotto | Con decorrenza dalle ore 24 del | Con scadenza alle ore 24 del | Importo annuo lordo | Importo complessivo per l’intera durata dell’appalto |
1) Polizza RC Patrimoniale | 30/09/2020 | 31/07/2023 | € 7.800,00 | € 22.100,00 |
2) Polizza RCT/O | 30/09/2020 | 31/07/2023 | € 48.000,00 | € 136.000,00 |
Visto l’art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede espressamente che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
− il fine che con il contratto si intende perseguire;
− l’oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
− le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizione vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che:
- in data 29/06/2020 con determina n. 312 si è dato avvio al procedimento con indizione di manifestazione di interesse condotta in forma elettronica con il sistema “SINTEL” di intermediazione telematica di Regione Lombardia al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da espletarsi in base all’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 30/06/2020 con identificativo n. 126182918 si è proceduto a indire l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con scadenza 15/07/2020 alle ore 10,00;
- si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva fase di gara dei quali non sarà reso pubblico il nominativo fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito dalla lettera invito;
- la procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 2016 secondo i criteri indicati nella lettera invito;
- l’appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all’art.35 del D. Lgs. 50/2016;
- l’importo a base di gara per l’intera durata dell’appalto è pari ad € 158.100,00;
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 31/07/2020
Rilevato che la procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
Vista la documentazione predisposta che di seguito si va ad elencare:
- Lettere invito lotto 1 e 2;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati speciali di polizza;
- Schede di offerta economica
- Schede di offerta tecnica;
- Statistica sinistri RCT/O;
- Questionario RC Patrimoniale;
- Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che sono stati richiesti i Codici Identificativi Gara (CIG) relativi a ciascun lotto come di seguito indicato:
Lotto | Importo € | Cig |
1) Polizza RC Patrimoniale | 22.100,00 | Z2B2DDA198 |
2) Polizza RCT/O | 136.000,00 | 8391086F35 |
Dato atto che per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione e esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa e si avvarrà del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. 209/2005, di Antea S.r.l. – sede di Xxxxxxx Xxx X. Xxxxx, 0; C.F. e P.IVA n. 01844010122 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto dell’Amministrazione Comunale dal Broker.
Preso atto che trattasi di appalto di particolare complessità in conformità alla Delibera 1096/2016 e 1007/2017 delle linee guida ANAC 1/2003;
Considerato che, in base al regolamento approvato con delibera GC n. 63 del 09/04/2019 per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, redatto ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, occorre prevedere la destinazione di quota parte delle risorse finanziarie pari al 2% dell’importo posto a base d’asta;
Visto il quadro economico è così composto:
Importo a base d’asta | € | 158.100,00 |
Incentivo per funzioni tecniche del 2% su € 158.100,00 | € | 3.162,00 |
Di cui il 20% da destinare al fondo per l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 | € | 632,40 |
Importo netto del fondo pari a 80% | € | 2.529,60 |
Totale quadro economico | € | 161.262,00 |
Rilevato che, a seguito dell’emergenza covid-19, e come sancito dall’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) dal 19/05/2020 al 31/12/2020 non è previsto il pagamento dei contributi all’ANAC per le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 fino al 31/12/2020;
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 31/07/2020
Rilevata la necessità di procedere all’individuazione del personale incaricato all’appalto, ai fini della liquidazione dell’incentivo, come di seguito specificato:
Attività | Nominativo | Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo (80%) |
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici | Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx.ra Xxxxx Xxxxxxxx | 10% |
Responsabile unico del procedimento | Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx | 45% |
Direzione dell’esecuzione | Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx | 30% |
Verifica di conformità | Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx.ra Xxxxx Xxxxxxxx | 15% |
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000 n. 267;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell’Area Risorse Strumentali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 7 Gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2020/2023;
DETERMINA
1. di procedere all’indizione di gara tramite procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione, per singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come meglio specificato nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. B) e dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi:
Lotto | Con decorrenza dalle ore 24 del | Con scadenza alle ore 24 del | Importo annuo lordo | Importo complessivo per l’intera durata dell’appalto |
1) Polizza RC Patrimoniale | 30/09/2020 | 31/07/2023 | € 7.800,00 | € 22.100,00 |
2) Polizza RCT/O | 30/09/2020 | 31/07/2023 | € 48.000,00 | € 136.000,00 |
2. di approvare la documentazione di gara che di seguito si va a elencare:
- disciplinare di gara;
- Capitolati speciali di polizza;
- Schede di offerta economica;
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 31/07/2020
- Schede di offerta tecnica;
- Statistica sinistri RCT/O;
- Questionario RC Patrimoniale;
- Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
3. di approvare il seguente quadro economico:
Importo a base d’asta | € | 158.100,00 |
Incentivo per funzioni tecniche del 2% su € 158.100,00 | € | 3.162,00 |
Di cui il 20% da destinare al fondo per l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 | € | 632,40 |
Importo netto del fondo pari a 80% | € | 2.529,60 |
Totale quadro economico | € | 161.262,00 |
4. Di procedere alla prenotazione della spesa di € 158.100,00 come di seguito indicato:
CODICE DEL PIANO DEI CONTI | MISS | PROGR | CAP/ART | DESCRIZIONE | IMPORTO 2020 | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2022 |
RC PATRIMONIALE - € 22.100,00 | |||||||
U.1.10.04.01.003 | 1 | 1 | 1132 | Organi istituzionali | 1.102,45 | 2.000,00 | 2.000,00 |
U.1.10.04.01.003 | 12 | 5 | 10432 | Assistenza sociale | 2.402,45 | 2.600,00 | 2.600,00 |
U.1.10.04.01.003 | 3 | 1 | 3132 | Polizia Locale | 652,45 | 800,00 | 800,00 |
U.1.10.04.01.003 | 1 | 2 | 1232 | Ufficio Segreteria | 2.342,65 | 2.400,00 | 2.400,00 |
TOTALE ALL RISK | 6.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | ||||
RCT/O - € 136.000,00 | |||||||
U.1.10.04.01.003 | 1 | 2 | 1232 | Ufficio Segreteria | 16.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
TOTALE RCT/O | 16.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
5. Di dare atto che l’annualità 2023 per la polizza RCT/O pari a € 24.000,00 (importo a base d’asta) sarà impegnato sul capitolo 1232 miss. 1 progr 2 U.1.10.04.01.003
6. Di dare atto che l’incentivo per il personale incaricato all’appalto pari a € 3.162,00 verrà impegnato con successivi atti di determinazione come di seguito indicato:
€ 527,00 sull’annualità 2020 al cap. 1232 U 1.10.04.01.003 miss. 1 progr. 2
(di cui il 20% pari a € 105,40 da destinare al fondo per l’innovazione art. 93 D.L. 24/06/2014 n. 90);
€ 1.054,00 sull’annualità 2021 al cap. 1232 U 1.10.04.01.003 miss. 1 progr. 2
(di cui il 20% pari a € 210,80 da destinare al fondo per l’innovazione art. 93 D.L. 24/06/2014 n. 90);
€ 1.054,00 sull’annualità 2022 al cap. 1232 U 1.10.04.01.003 miss. 1 progr. 2
(di cui il 20% pari a € 210,80 da destinare al fondo per l’innovazione art. 93 D.L. 24/06/2014 n. 90);
€ 527,00 sull’annualità 2023 al cap. 1232 U 1.10.04.01.003 miss. 1 progr. 2
(di cui il 20% pari a € 105,40 da destinare al fondo per l’innovazione art. 93 D.L. 24/06/2014 n. 90);
7. Di dare atto che trattasi di appalto di particolare complessità in conformità alla Delibera 1096/2016 e 1007/2017 delle linee guida ANAC 1/2003;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 31/07/2020
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
INDICE
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 4
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO 4
3. PROCEDURA DELL’APPALTO 4
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 4
5. VALORE DELL’APPALTO 5
6. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 5
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 5
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA 5
9. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI 6
“SINTEL”
SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
10. SOGGETTI AMMESSI 8
11. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 8
12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 8
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 9
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 9
C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 9
D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 9
13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 10
14. AVVALIMENTO 10
15. SUBAPPALTO 11
16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA 11
BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
SEZIONE 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 12
17. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 12
18. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE 13
AMMINISTRATIVA”
19. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA” 15
20. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA” 16
21. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI “CONTROLLO” 16
22. INVIO DELL’OFFERTA 16
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 18
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18
24. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18
25. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 18
26. RIPARAMETRAZIONE 19
27. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 19
28. ANOMALIA DELL’OFFERTA 20
SEZIONE 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 21
29. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE 21
30. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE 21
31. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 21
32. VERBALE DI GARA 22
33. AGGIUDICAZIONE 22
34. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 23
35. STIPULA DEL CONTRATTO 23
36. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 23
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 24
37. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E 24
SULLE COMUNICAZIONI
38. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 24
39. CAUSE DI ESCLUSIONE 25
40. CLAUSOLA BROKER 25
41. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 25
42. PROCEDURE DI RICORSO 25
43. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 25
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Il Comune di Busto Garolfo, con sede legale ed operativa in Piazza Xxxxxxx Xxxx, 2 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX), tel.: 0000.000000, fax: 0000.000000, PEC:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx-xx/xxxx, in esecuzione della Determina a contrarre n.
……………… del xx/xx/2020 agisce quale Stazione Appaltante per l’affidamento dei servizi assicurativi, secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente bando disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Stazione Appaltante:
Lotto | CIG | Con decorrenza dalle ore 24 del | Con scadenza alle ore 24 del |
1) Polizza RC Patrimoniale | Z2B2DDA198 | 30/09/2020 | 31/07/2023 |
2) Polizza RCT/O | 8391086F35 | 30/09/2020 | 31/07/2023 |
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o entrambi i lotti e risultare aggiudicatario di uno o entrambi i lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
3. PROCEDURA DELL’APPALTO
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi lordi sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate.
5. VALORE DELL’APPALTO
Gli importi lordi a base d’asta per ciascun lotto (comprensivi di imposte e oneri) sono i seguenti:
Lotto | Importo annuo lordo | Importo complessivo per l’intera durata dell’appalto |
1) Polizza RC Patrimoniale | € 7.800,00 | € 22.100,00 |
2) Polizza RCT/O | € 48.000,00 | € 136.000,00 |
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.
I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono valutati in € 0,00 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
La durata dei contratti è la seguente: 2 anni e 10 mesi, dalle ore 24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del 31/07/2023, con scadenza intermedia al 31/07 di ciascun anno per il lotto 1 e al 31/01 e 31/07 di ciascun anno per il lotto 2, con facoltà di proroga tecnica del Contratto alle condizioni inizialmente pattuite.
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà il Comune di Busto Garolfo e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:
a) Disciplinare di gara;
b) Capitolati Speciali di Polizza;
c) Schede di offerta economica;
d) Schede di offerta tecnica;
e) Statistica sinistri RCT/O;
f) Questionario RC Patrimoniale;
g) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac- simile predisposti dalla Stazione Appaltante.
9. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI “SINTEL”
Il Comune di Busto Garolfo utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xx.xxxxxxx.xx (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione dall’A.R.I.A. (già A.R.C.A.) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’A.R.I.A. all’indirizzo internet xx.xxxxxxx.xx.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con firma digitale. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti a pena della loro esclusione, l’invio esclusivamente tramite piattaforma Sintel dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare. I fornitori esonerano da qualsiasi responsabilità il Comune di Busto Garolfo,
A.R.I.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta.
L’abilitazione del fornitore può essere richiesta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del fornitore ai fini della procedura.
Il soggetto che agisce in nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le chiavi di accesso per accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore attraverso il Sistema.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c., è sufficiente l’Abilitazione al Sistema della capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria l’Abilitazione di tutti i soggetti facenti parte il raggruppamento. Resta inteso che al momento della presentazione dell’offerta, ciascun componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione richiesta secondo le indicazioni di seguito riportate.
Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta sul Sistema stesso, la quale viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di Sistema (anche denominate “log”).
Ogni operazione effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni di Sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
10. SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.lgs. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile.
Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13/03/2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
11. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.lgs. 50/2016.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016.
12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 con le informazioni richieste.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
B) Requisiti di idoneità professionale
Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016:
1. autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005.
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria
Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
1. il possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo equivalente, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 1.000.000,00 (parte IV criteri di selezione del DGUE – lettera B);
oppure, in alternativa,
2. il possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B- se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
D) Requisiti di capacità tecnico-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale:
1. dichiarazione attestante di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2017/2018/2019), almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati (parte IV criteri di selezione del DGUE – lettera C);
2. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi nel Xxxx Xxxxx pari ad almeno € 10.000.000,00 (parte IV criteri di selezione del DGUE – lettera C).
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
− Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: da tutti i soggetti raggruppati;
− Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.
13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e firmata digitalmente da un soggetto legittimato a impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere firmati digitalmente da uno dei seguenti soggetti:
− da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali,
società cooperative, o consorzi;
− da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
− dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
− in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
− in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
− in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
− in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti
di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (“Busta Telematica A –
Documentazione Amministrativa”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
14. AVVALIMENTO
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare l’apposita sezione II, lett. C) nel DGUE e allegare la seguente documentazione:
1. l’allegato DGUE della Impresa ausiliaria attestante:
− il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
− il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. la dichiarazione (sottoscritta dall’Impresa ausiliaria) con la quale si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente indicandole precisamente.
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse e dell’organizzazione aziendale.
15. SUBAPPALTO
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
L’appalto è escluso dall’utilizzo del sistema AVCpass.
SEZIONE 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
17. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Busto Garolfo in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx, che consentono di predisporre:
a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa a livello multilotto;
b) busta/e telematica/che contenente/i l’offerta tecnica a livello di singolo lotto;
c) busta/e telematica/che contenente/i l’offerta economica a livello di singolo lotto.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedure da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta.
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
II Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/09/2020.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. II mancato ricevimento di tutta e parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
Il fornitore che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati. In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. II fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.
18. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (A LIVELLO MULTILOTTO)
Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta amministrativa multilotto”, presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:
A. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000. Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano l’offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento andrà altresì presentato il DGUE dell’impresa ausiliaria compilato in ogni sua parte.
Self Cleaning: ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5, lettere da a) ad m), l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.
B. Cauzione provvisoria. Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta.
Lotto | Importo cauzione provvisoria |
1) Polizza RC Patrimoniale | € 442,00 |
2) Polizza RCT/O | € 2.720,00 |
In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
La cauzione provvisoria dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi, a pena esclusione, elementi essenziali del documento che compone l’offerta:
I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C.;
III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
IV) contenere altresì l’impegno alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016;
V) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
C. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016).
N.B.: Qualora non si presenti la fidejussione originale in formato elettronico, a pena di esclusione dalla procedura, si dovrà inserire all’interno di una busta cartacea (all’esterno della quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Gara Assicurativa Aggregata” ed il mittente) una fideiussione in originale cartaceo, rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, entro le ore 12:00 del giorno 02/09/2020, ad esclusivo rischio del mittente; oltre tale data non sarà ritenuta valida.
D. Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato speciale. Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita in Piattaforma, anche le dichiarazioni in discorso.
E. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punto A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. Le ricevute di cui ai punti D) ed
E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto F) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.
L’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è stabilità nella misura dell’1 promille del valore della gara, con il massimo di € 500,00.
19. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA” (A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO)
Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta tecnica” a livello di ogni singolo lotto per il quale si intende sottomettere offerta presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica del lotto per il quale sta concorrendo, consistente nel fac- simile “Scheda di offerta tecnica” compilato (firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), o comunque, ove riportata in altra forma, contenente, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.
20. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA” (A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO)
Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta economica” a livello di ogni singolo lotto per il quale si intende sottomettere offerta presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, per ciascun lotto cui partecipa, come segue:
− per ciascun lotto per il quale si partecipa, il concorrente dovrà inserire nell’apposito campo
l’offerta economica in Sintel, sotto forma di importo (in euro) del premio lordo per l’intera durata dell’appalto;
− nel campo “Oneri della sicurezza e altri costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà
indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad € 0,00;
− l’offerta dovrà inoltre essere completata allegando nel campo “Scheda di Offerta economica” il fac-simile in bollo da € 16,00 “Scheda di offerta economica” compilato (firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.
21. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI “CONTROLLO” (EVENTUALE)
Premesso che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, solo ed esclusivamente ricorra tale ipotesi, i concorrenti interessati dovranno presentare contestualmente all’offerta e nella “Busta telematica A – Documentazione Amministrativa”, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione deve essere inoltre corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
22. INVIO DELL’OFFERTA
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Disciplinare nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema denominata “invio offerta”.
II completamento della procedura di presentazione ed invio dell’offerta deve avvenire mediante conferma ed invio dell’offerta medesima composta da:
a) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa (unica per tutti i lotti cui si partecipa);
b) Busta telematica B – Offerta Tecnica (una per ogni lotto per cui si presenta offerta);
c) Busta telematica C – Offerta Economica (una per ogni lotto per cui si presenta offerta).
II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa.
II fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema Sintel avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alia mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la Stazione Appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.
A.R.I.A. Gestore del Sistema Sintel e la Stazione Appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.
Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
24. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la seguente formula:
𝑃𝑇𝑂𝑇𝑖 = 𝑃𝑇𝑖 + 𝑃𝐸𝑖
dove:
𝑃𝑇𝑂𝑇𝑖 = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (i-esimo);
𝑃𝑇𝑖 = punteggio conseguito dall’offerta tecnica attribuito al concorrente esaminato (i- esimo);
𝑃𝐸𝑖 = punteggio conseguito dall’offerta economica attribuito al concorrente esaminato (i-
esimo)
L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti.
Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi:
Elemento TECNICO | Elemento ECONOMICO |
Fino ad un massimo di 70 punti | Fino ad un massimo di 30 punti |
25. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata per ciascun lotto come dettagliatamente indicato nelle rispettive Schede Tecniche di offerta.
Si precisa che sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini esplicitati nelle medesime Schede Tecniche. Non saranno pertanto ammesse altre varianti oltre a quelle indicate nelle Schede Tecniche o modifiche di queste ultime.
Nel caso in cui il Concorrente non apporti la miglioria proposta, per ciascun elemento saranno attribuiti zero punti.
Laddove il Concorrente non indichi nulla nella scheda di offerta tecnica resterà valido quanto previsto nel Capitolato e saranno attribuiti zero punti.
Il punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente prima della riparametrazione (𝑂𝑇𝑖) sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singola variante indicata nelle Schede Tecniche, dunque:
dove:
𝑛
𝑂𝑇𝑖 = ∑ 𝑆𝑃j
j=1
𝑂𝑇𝑖 = punteggio attribuito al concorrente esaminato (i-esimo) prima della riparametrazione;
𝑆𝑃j = punteggio assegnato alla variante esaminata (j-esima) dell’offerta in esame;
𝑛 = numero di varianti.
26. RIPARAMETRAZIONE
Al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (massimo 30 punti) si procederà alla riparametrazione dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche (𝑂𝑇𝑖) come segue:
− il punteggio massimo di 70 punti viene assegnato all’Offerta Tecnica migliore prima della riparametrazione (𝑂𝑇𝑚𝑎𝑥);
− il punteggio tecnico (𝑃𝑇𝑖 ) riferito alle Offerte Tecniche degli altri concorrenti (𝑂𝑇𝑖 ) viene assegnato secondo la seguente formula:
dove:
𝑂𝑇𝑖
𝑂𝑇
𝑃𝑇𝑖 = 70 *
𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑇𝑖 = punteggio tecnico attribuito al concorrente esaminato (i-esimo) dopo la riparametrazione;
𝑂𝑇𝑖 = punteggio attribuito al concorrente esaminato (i-esimo) prima della
riparametrazione;
𝑂𝑇𝑚𝑎𝑥 = offerta tecnica migliore prima della riparametrazione.
Il punteggio tecnico (𝑃𝑇𝑖) risultante per ciascun concorrente verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale con arrotondamento.
27. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nel prezzo del servizio assicurativo offerto definito in ribasso rispetto alla base d’asta individuata per ciascun lotto e riferita al premio lordo per l’intera durata del servizio a cui è attribuito un punteggio massimo di punti 30.
Per ciascun lotto, il punteggio economico relativo a ogni singola offerta (𝑃𝐸𝑖) verrà calcolato come segue:
− il punteggio massimo di 30 punti viene assegnato all’offerta economica che presenta il minor
importo di premio rispetto alla base d’asta;
− agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:
dove:
𝑃𝐸𝑖 = 30 *
𝑂𝐸𝑚𝑖𝑛
𝑂𝐸𝑖
𝑃𝐸𝑖 = punteggio economico attribuito al concorrente esaminato (i-esimo);
𝑂𝐸𝑖 = premio offerto dal concorrente esaminato (i-esimo);
𝑂𝐸𝑚𝑖𝑛 = premio offerto più basso tra tutti quelli offerti.
Gli importi di premio espressi in Euro offerti da ciascun concorrente (𝑂𝐸𝑖) all’interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
Il punteggio economico (𝑃𝐸𝑖) risultante per ciascun concorrente verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale con arrotondamento.
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio superiore all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in Sintel e quello indicato nella scheda di offerta economica allegata, prevarrà quello indicato nella scheda di offerta; in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 X.X. 00 maggio 1924 n.827.
Qualora la scheda di offerta economica preveda l’indicazione anche degli importi di premio per singole partite/categorie/gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.
28. ANOMALIA DELL’OFFERTA
Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs.50/2016.
La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano i punteggi tecnico (prima della riparametrazione) ed economico entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
SEZIONE 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
29. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE
La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il 03/09/2020 alle ore 15:00 presso il Comune di Busto Garolfo.
Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.
In tale fase, la Commissione di gara procederà:
1) a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
2) a verificare la documentazione amministrativa e a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, con o senza sanzione, e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
3) ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 50/2016, a richiedere eventualmente la comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all‘art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il rispetto dei criteri di selezione di cui all‘art. 83 del D.lgs. 50/2016.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, in chiusura della seduta pubblica, provvede a:
1) fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta dal soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio;
2) dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
30. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE
In sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all’esame delle Offerte tecniche dei concorrenti dichiarati ammessi. Per ogni singolo lotto, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando ai punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta tecnica proposta.
31. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice procederà:
1) all’esposizione del giudizio qualitativo;
2) all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi complessivi relativi alla qualità, ottenuti da ciascun concorrente;
3) all’apertura dei file contenenti le offerte economiche, presenti sulla piattaforma telematica e alla lettura delle stesse;
4) all’attribuzione dei punteggi economici “offline” mediante l’applicazione delle formule sopra riportate;
5) alla somma del punteggio ottenuto per l’elemento qualità e quello prezzo;
6) per ogni singolo lotto, alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la presenza di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice.
7) concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.
Di tutte le sedute pubbliche verrà data comunicazione del giorno e dell’ora a mezzo della funzionalità denominata “Comunicazioni procedura”.
32. VERBALE DI GARA
1) Tutte le operazioni sono verbalizzate;
2) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle eventuali esclusioni;
3) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
4) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
5) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.
33. AGGIUDICAZIONE
Successivamente alle operazioni di gara si procederà con la proposta di aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale a accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione definitiva e la stipula dei contratti ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario provvisorio di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 e, se, all’art. 87 del D.lgs. 50/2016.
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata.
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
34. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
35. STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, un contratto conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961, il contratto di assicurazione è esente dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione.
36. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite del Broker.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
37. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
Tutte le dichiarazioni richieste:
− sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
− devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
− devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente;
− devono essere firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
− ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
− le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione appaltante;
− le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
− le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti o offerenti, in tutti i casi
previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente e efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento;
− la presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:
• D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
• D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
• X.X.X. x. XX/0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, comma 6-bis,
L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico.
38. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Busto Garolfo per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine ultimo e perentorio delle ore 23:59 del giorno 26/08/2020.
Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul Sistema Sintel nell’area dedicata.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sul Sistema Sintel come sopra indicato.
È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il Sistema Sintel prima dell’invio dell’offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
39. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
40. CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione e esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. 209/2005, di Antea S.r.l. – sede di Xxxxxxx Xxx X. Xxxxx, 0; tel. 0000000000; PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx; C.F. e P.IVA n. 01844010122, iscrizione al RUI n. B000062963.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal Broker.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a), del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.
41. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile dell’Area Risorse Strumentali Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx. Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva del servizio.
42. PROCEDURE DI RICORSO
Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.
43. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati nei modi indicati nell’allegata “informativa privacy”.
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati dal Comune di Busto Garolfo, come indicato nell’allegata “informativa privacy”, per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Responsabile del Procedimento Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Xxxx n. 1 - 20020 Busto Garolfo - Codice Fiscale 00873100150 - xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Prot. n. /ST Busto Garolfo, …../…../2020
AREA RISORSE STRUMENTALI Spett.le
Responsabile Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx Ditte
Tel. 0000.000000 / Fax 0000.000000
e mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE E RCT/O PERIODO DAL 30/09/2020 AL 31/07/2023
LOTTO 1 - RC PATRIMONIALE – CODICE CIG Z2B2DDA198
In esecuzione alla determinazione n. 312 del 29/06/2020, con la quale è stata avviata la procedura richiamata in oggetto mediante l’indizione della manifestazione di interesse espletata sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia “Sintel” - identificativo di procedura n. 126182918 del 30/06/2020, e in esecuzione della determinazione a contrarre n……… del …../…../2020
SI INVITA
codesta Spettabile Società, che ha aderito al suddetto avviso di manifestazione di interesse , a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio richiamato in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella documentazione di gara .
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx - Responsabile dell’Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo - e la procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
In attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area Risorse Strumentali Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Xxxx n. 1 - 20020 Busto Garolfo - Codice Fiscale 00873100150 - xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Prot. n. /ST Busto Garolfo, /2020
AREA RISORSE STRUMENTALI Spett.le
Responsabile Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx Ditte
Tel. 0000.000000 / Fax 0000.000000
e mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE E RCT/O PERIODO DAL 30/09/2020 AL 31/07/2023
LOTTO 2 - RCT/O – CODICE CIG: 8391086F35
In esecuzione alla determinazione n. 312 del 29/06/2020, con la quale è stata avviata la procedura richiamata in oggetto mediante l’indizione della manifestazione di interesse espletata sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia “Sintel” - identificativo di procedura n. 126182918 del 30/06/2020, e in esecuzione della determinazione a contrarre n……… del …../07/2020
SI INVITA
codesta Spettabile Società, che ha aderito al suddetto avviso di manifestazione di interesse , a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio richiamato in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella documentazione di gara .
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx - Responsabile dell’Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo - e la procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
In attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area Risorse Strumentali Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Capitolato Speciale di Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale”
Decorrenza ore 24.00 del 30/09/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2023
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente
L’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Assicurato
Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni
L’ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Sinistro
Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell’Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa-Contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Durata del Contratto
Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.
Periodo di Assicurazione
Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Scheda di Copertura
Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure all’Intermediario indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un’ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi dell’ultima annualità fiscale ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati nella Scheda di Copertura.
Art. 13.x - Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.
Art. 13.x - Xxxxxxxx broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd’s)
Con la sottoscrizione del presente contratto:
a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Xxx X. Xxxxx x. 0, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:
- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute
all’Art. 3 commi 8 e 9.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 14 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti;
b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 17 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione di cui all’Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 18 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale
L’Assicurazione di cui all’Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell’ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 20 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell’Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’Art. 2059 C.C..
Art. 21 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l’assicurazione s’intende estesa alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa affidataria.
Art. 22 - Massimali - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato nella Scheda di Copertura indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’Art. 25 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Scheda di Copertura.
Art. 23 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Art. 16;
b) l’attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Art. 30;
c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) le azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) l’inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
g) le responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
nonché per i Danni:
j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 24 - Assicurazione “claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia non oltre il periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura, e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Art. 25 - Garanzia postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 26 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 27 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 30.
Art. 28 - Cessazione dell’assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 25 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall’incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 29 - Vincolo di solidarietà
L’Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 30 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 23 lettera b) si precisa che l’assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Art. 31 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in quanto applicabili.
Art. 32 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato, l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 34 - Copertura a “secondo rischio”
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Xxxxx, si applica il disposto dell’Art. 2 e l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.
Resta fermo quanto disposto all’Art. 25, ultimo comma.
Art. 35 - Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni;
c) nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Art. 36 - Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. 37 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. 38 - Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 39 - Perdite patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli strumenti di Firma Elettronica avanzati
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005, D.lgs. 235/2010, DPCM 22/03/2013 e ss.mm.ii.
Laddove applicabile il DPCM 22 febbraio 2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato derivante dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato Decreto.
Art. 40 - Perdite patrimoniali dallo svolgimento dell’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere a carico dell’Assicurato in conseguenza di violazioni degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e dal
D.L. 174/2012, commesse da soggetti di cui l’Assicurato stesso deve rispondere nelle loro funzioni di:
– Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione;
– Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo della regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri di bilancio.
Art. 41 - Custodia di titoli e beni richiesta ai sensi di Xxxxx (non operante)
A parziale deroga dell’art. 16 – “Oggetto dell’assicurazione”, ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.
Art. 42 - Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato (non operante)
A parziale deroga dell’art. 33 – “Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali”, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE
Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made” quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 7 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Art. 8 Cessazione del contratto
Art. 12 Calcolo e regolazione del premio Art. 13 Clausola Broker
Art. 23 Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
Art. 24 Assicurazione “claims made” - Retroattività Art. 25 Garanzia postuma
Art. 27 Persone non considerate terzi Art. 28 Cessazione dell’assicurazione Art. 34 Copertura a “secondo rischio”
La Società Il Contraente
APPENDICE 1
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l’esclusione di cui all’Art. 23 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori e/o l’esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.
Condizioni addizionali
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b) verifica e validazione dei progetti;
c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
d) l’attività di Responsabile del Procedimento;
e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.
Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l’intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto cosi coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.
Esclusione addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l’erezione e/o l’installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
APPENDICE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Legale
Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell’esercizio delle loro prestazioni.
APPENDICE 3
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Franchigia
L’importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Progettista
Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all’Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell’Opera.
Stazione Appaltante
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto aggiudicatore di cui all’Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera progettata.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento della progettazione dell’Opera;
b) l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente. Se l’Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.
Art. 11.a - Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.
Art. 11.x - Xxxxxxxx broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd’s)
Con la sottoscrizione del presente contratto:
a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Xxx X. Xxxxx x. 0, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:
- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s’impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 16 - Massimale e Franchigia
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell’Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Art. 17 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:
Art.1 Dichiarazioni Art.11 Clausola Broker
Art.15 Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” Art.18 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art.20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società Il Contraente
APPENDICE 4
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Franchigia
L’importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Verificatore
Il soggetto di cui all’Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell’attività di verifica degli elaborati progettuali.
Stazione Appaltante
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto aggiudicatore di cui all’Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di verifica oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di verifica;
b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente. Se l’Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.
Art. 11.a - Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
i) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
j) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
k) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
l) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
m) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
n) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
o) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
p) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.
Art. 11.x - Xxxxxxxx broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd’s)
Con la sottoscrizione del presente contratto:
c) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Xxx X. Xxxxx x. 0, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
d) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:
- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s’impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 16 - Massimale e Franchigia
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:
a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Art. 17 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante:
Art.1 Dichiarazioni Art.11 Clausola Broker
Art.15 Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” Art.18 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art.20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società Il Contraente
SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)
Contraente/Assicurato | Comune di Busto Garolfo Piazza Xxxxxxx Xxxx, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 - C.F. 00873100150 |
Rischio assicurato | Responsabilità Civile Patrimoniale |
Data di effetto | Ore 24.00 del 30/09/2020 |
Data di scadenza | Ore 24.00 del 31/07/2023 |
Frazionamento | Annuale |
Rate intermedie | Il 31/07 di ogni annualità |
Data di retroattività | Illimitata |
Massimale per sinistro | Euro 1.000.000,00 |
Massimale per periodo di Assicurazione annuo | Euro 2.000.000,00 |
Massimale in caso di corresponsabilità | Euro 2.000.000,00 |
Franchigia per sinistro | Euro 2.500,00 |
Regolazione del premio | No |
Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.
Retribuzioni annue lorde preventivate (Euro) | Abitanti | Premio annuo lordo(Euro) |
1.925.975,51 (2019) | 13.891 (01/01/2019 - Istat) |
Appendice 3 Assicurazione della responsabilità professionale del progettista interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera) | Appendice 4 Assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera) | |
lavori fino a 12 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 12 a 24 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 24 a 36 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 36 a 48 mesi | ‰ | ‰ |
premio minimo per singolo certificato | € | € |
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
La Società Il Contraente
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Capitolato speciale di Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”
Decorrenza ore 24.00 del 30/09/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2023
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Amministrazione
L’Ente contraente.
Appaltatore/Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Assicurato
Ente Contraente, Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati, volontari del servizio di protezione civile nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari impegnati in attività socialmente utili, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, borsisti, stagisti, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere) che prestano la loro opera nelle attività svolte dall’Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Attività
Esercizio dell’Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker
Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno liquidabile
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno patrimoniale
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.
Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Franchigia
Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata
L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Polizza/Capitolato
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse quelle:
a) distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
b) per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni
L’ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sabotaggio
Atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini.
Scheda di copertura
La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
Scoperto
Parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L’Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.
Terrorismo
Atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non, partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di Terzi o appaltatori/subappaltatori - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l’Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
A titolo esemplificativo e non limitativo di seguito una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell’Assicurato:
a) Anagrafe, igiene, polizia urbana;
b) Macello, mercati, fiere ed esposizioni;
c) Servizi cimiteriali;
d) Asili, scuole, biblioteche, musei, teatri;
e) Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
f) Gestione “case di riposo”;
g) Impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
h) Servizio di smaltimento rifiuti;
i) Strade, lavori e manutenzioni di opere pubbliche.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE
Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..
1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:
a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
1.4 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un’ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
1.6 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell’art. 1910 c.c..
In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
1.8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.
1.10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.12.a - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.
1.12.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd’s)
Con la sottoscrizione del presente contratto:
a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Xxx X. Xxxxx x. 0, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:
- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
1.13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti;
e) sinistri senza seguito.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
1.14 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
1.16 - Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi dell’ultima annualità fiscale ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati nella Scheda di Copertura.
1.17 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
1.18 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/RCO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
2.1 – Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
b) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del D.lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
3. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono inoltre operanti per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi del D.lgs. 81/08 e per la Responsabilità Civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera ai sensi del D.lgs. 81/08 per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c. detti prestatori di lavoro di cui alla Legge 196/97, al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla Legge 14 Febbraio 2003
n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per:
1. la Responsabilità Civile che possa derivare da colpa grave del Contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR n. 1124/65 e D.lgs. n. 38/2000, dall’INPS ai sensi della L. n. 222/84 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; è altresì compresa la rivalsa
dell’ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
2.2 – Franchigia frontale
Si conviene fra le parti che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato in base a quanto indicato nella Scheda di copertura, salvo eventuali scoperti e/o franchigie superiori previsti nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
2.3 – Soggetti esclusi dal novero di Xxxxx
Ai fini dell’Assicurazione RCT non sono considerati Terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera nei loro confronti la garanzia RCO.
I medesimi sono invece considerati Terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà. Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
2.4 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
a) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
b) da circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi della L. 990/69 e s.m.i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”;
c) conseguenti ad inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”;
d) da furto, fatto salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”;
f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”;
g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari”.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:
h) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l’impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
j) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto, l’amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
l) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
m) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.
2.5 – Limiti territoriali
Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.
L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.
2.6 – Garanzie a titolo esemplificativo
L’assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti anche:
1. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di fabbricati, terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture varie in genere, nonché i relativi contenuti ed impianti e ogni altro manufatto, opera o bene pubblico, a qualsiasi uso destinati;
2. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. dalla caduta di alberi o di parti di alberi o di frutti (a titolo meramente esemplificativo le pigne) o causati dalle radici di alberi di proprietà o in uso al Contraente, anche durante le attività di manutenzione, taglio e potatura;
4. dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatore di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dalla proprietà e/o conduzione e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, autorimesse, alloggi, officine, teatri, cinema, auditorium, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo, centri sportivi, stadi, palestre, piscine, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
6. dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a Terzi e a prestatori di lavoro del Contraente;
7. dalla proprietà, conduzione e manutenzione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
8. dall’erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
9. da proprietà e/o gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
10. dall’organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell’Assicurato stesso;
11. dall’esercizio di servizi di polizia municipale, sorveglianza e/o vigilanza, anche con utilizzo di armi da fuoco, e di servizi antincendio;
12. dall’esistenza di attività e/o servizi sociali, assistenziali e ricreativi, anche a domicilio degli assistiti, direttamente gestiti o gestiti da terzi, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
13. da proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
14. a Terzi, provocati da animali per i quali l’Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile;
15. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
16. dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
17. dall’organizzazione, gestione, partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, convegni, seminari, riunioni, mostre, fiere, mercati, congressi, esposizioni, corsi, feste, cerimonie, gite, sagre, anche all’aperto, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio di palchi, attrezzature e stand e compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da Terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni;
18. dall’organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;
19. dalla proprietà/allestimento di palchi, nonché delle attività connesse con le manifestazioni;
20. dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale di medici e parasanitari, ma esclusa qualsiasi responsabilità professionale attribuibile al personale di cui sopra;
21. dall’esercizio di asili e scuole, di ogni ordine e grado, e di corsi in genere, anche sportivi;
22. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (a titolo meramente esemplificativo scivoli, altalene, giostre) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
23. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i. – dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
24. dall’impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i volontari della Protezione Civile, anche durante le necessarie operazioni di istruzione ed addestramento organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Provinciale. Sono considerati terzi tra loro gli stessi volontari solo nel caso di lesioni gravi o gravissime così come definite all’art. 583 c.p.;
25. dall’attività svolta dai volontari di cui l’Ente si serve ai fini delle proprie attività, compresi i servizi di piedibus e bicibus e le giornate ecologiche;
26. dall’attività svolta da lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
27. per danni conseguenti all’esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche;
28. dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
29. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
30. all’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell’ambito delle aree dell’Ente, nonché attentati o atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
31. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato;
32. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza del Contraente;
33. dalla somministrazione di farmaci salvavita ai minori frequentanti l’asilo o la scuola, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
34. dalla “culpa in vigilando” delle persone di cui l’Ente si avvale nell’esercizio delle proprie attività;
35. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
36. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
37. dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
38. da lavori di pulizia e manutenzioni in genere;
39. dai servizi di esazione di tributi e bollette;
40. dall’esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate pe le attività istituzionali;
41. dall’esercizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso l’eccesso di legittima difesa;
42. dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età;
43. dalla proprietà ed esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi;
44. dall’attività pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale);
45. dall’attività promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali);
46. dall’attività di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all’infanzia, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell’Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività;
47. proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d’acqua;
48. in relazione all’impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell’Assicurato e non, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a Terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
49. dall’esercizio di trasporti sociali (alunni, disabili, anziani ecc.), compreso il rischio della committenza.
3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
3.1 – Danni da cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.2 - Committenza
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, etc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
3.3 – Committenza auto e altri veicoli
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
a) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
b) per i danni cagionati con l’uso di biciclette, veicoli a mano ed a trazione animale. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
3.4 – RC auto integrativa
Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
3.5 – Danni a condutture e impianti sotterranei
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.6 – Xxxxx a cose in consegna e custodia
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.7 – Xxxxx a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c.
Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l’obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del Codice Civile. Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.8 – Danni a cose dei dipendenti
La garanzia comprende i danni a cose dei dipendenti in uso o in comodato ai dipendenti stessi, e dovuti a responsabilità derivante all’assicurato.
3.9 – Xxxxx a cose sollevate, caricate o scaricate
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, trasportate o rimorchiate. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.10 – Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.11 – Danni da furto
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.12 – Danni da incendio
L’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell’Ente assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni sulla polizza “Incendio”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza “Incendio”. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.13 – Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la proprietà e/o conduzione di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio –, le attrezzature e gli impianti di pertinenza fissi e non destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.
L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, parcheggi, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione.
Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.
L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, riparazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono esclusi i danni:
a) derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
b) derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto
fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.
3.14 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti
Sono considerati terzi, nel limite dei massimali previsti per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p..
3.15 – Inquinamento accidentale
L’assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.16 – Xxxxx a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.17 – Xxxxx nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’esecuzione di lavori, anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico, nonché cagionati ai locali e alle cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.18 – Interruzione o sospensione di attività di terzi
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.19 – Malattie professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’ “Art 2.1 lett. b) – RCO”, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale dell’assicurazione.
La garanzia non è operante per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri
verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
3.20 – Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, anche nella loro qualità di committenti, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società. Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
3.21 – Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di lavoro
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a Terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente.
Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’appartenenza al Nucleo.
Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente
ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p..
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016.
Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.
3.22 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori e del Segretario
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell’Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
3.23 – Danni da attività di rimozione veicoli
Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada dei veicoli rimossi, nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l’anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell’interesse dell’Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.24 – Servizio farmacie
L’assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e/o gestione di farmacie, compresi i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell’assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l’assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
3.25 – Servizio mense e punti ristoro
Relativamente all’esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l’esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato quale committente.
3.26 - Strade
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, cordoli protettivi e mezzi di protezione in genere, semafori e illuminazione pubblica, compresi itinerari turistici, vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a Terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
3.27 – Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
3.28 – Danni da scavo e reinterro
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.29 – Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.30 – Organizzazione di manifestazioni
L’assicurazione è estesa all’organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
a) convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere;
b) spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i.) e i danni derivanti dall’impiego di velivoli e aeromobili;
La garanzia è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, etc.) e vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento della stessa.
Si intende compreso in garanzia il rischio derivante:
1. dall’esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché il loro montaggio e smontaggio;
2. dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti.
3.31 – Attività socialmente utili e di volontariato
Relativamente all’organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree
verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, corsi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso che l’Assicurato:
− favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso Enti pubblici e ditte private e anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa;
− supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori;
− gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter;
− gestisce l’assistenza agli anziani e diversamente abili presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati;
l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.
In relazione agli inserimenti terapeutici presso aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di società, aziende ed enti presso i quali prestano servizio.
È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra-comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
3.32 – Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da spargimento di liquidi e/o da rigurgito di fognature conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.33 – RC personale distaccato/comandato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti/provocati da:
a) dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
b) dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.
3.34 – Scuole, asili, corsi di istruzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato, ovunque svolti, anche all’estero, centri per portatori di handicap ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica.
La garanzia comprende inoltre:
- la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- la somministrazione di farmaci salvavita ai minori, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.
3.35 – Proprietà ed uso di cani – Gestione canili
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.
3.36 – Raccolta e smaltimento di rifiuti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche o non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
3.37 – Danni da calamità naturali
La garanzia comprende i danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, terremoto e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.38 – Minori in affido
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’Ente affida a nuclei familiari (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s.m.1.), compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile dei membri delle famiglie affidatarie.
3.39 – Ordigni residuati bellici
A parziale deroga dell’art. 2.4 “Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni”, per i danni che derivino dall’organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l’esclusione dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
3.40 – Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx conseguenti a violazione al Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
3.41 – Terrorismo e Sabotaggio
A parziale deroga dell’art. 2.4 “Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni”, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Xxxxx e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.
A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:
− danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
− xxxxx conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui “computer hacking” o “computer virus”;
− multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
− danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.
Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell’arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.
La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
4.1 – Obblighi in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 1913 c.c., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza.
L’avviso scritto del sinistro da parte dell’Assicurato alla Società per il tramite del Broker potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
a) denuncia cautelativa;
b) denuncia passiva.
a) Denuncia cautelativa
Qualora dall’analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l’accaduto a carico dell’Assicurato stesso:
1. il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l’accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
2. contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
3. la Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all’apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b).
b) Denuncia passiva
Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l’eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all’accaduto ed alle responsabilità.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO di cui all’art. “2.1 - Oggetto dell’assicurazione lett. b)” solo ed esclusivamente:
1. in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
4.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
4.3 – Gestione recupero franchigie
La Società si impegna a liquidare al danneggiato o agli aventi causa l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia.
Ogni 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente richiesta per il recupero delle franchigie comprensivo dell’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:
a) numero del sinistro;
b) data di denuncia del sinistro;
c) data di liquidazione del sinistro;
d) importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
e) importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta annuale.
Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
4.4 – Rinuncia alla rivalsa
La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c., per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli Amministratori, del Segretario/Direttore generale, dei Dipendenti del Contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.
5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di copertura, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Condizione particolare | Limite di indennizzo per Sinistro/Annuo (Euro) | Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro) | Scoperto (%) |
Ogni e qualsiasi danno RCT (2.1) | I massimali di polizza | Franchigia frontale | ------ |
Ogni e qualsiasi danno RCO (2.1) | I massimali di polizza | ------ | ------ |
Danno biologico nell’ambito RCO | I massimali di polizza | ------ | ------ |
Danni da cedimento o franamento del terreno (3.1) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a condutture e impianti sotterranei (3.5) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose in consegna e custodia (3.6) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c. (3.7) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose dei dipendenti (3.8) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose sollevate, caricate o scaricate (3.9) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a mezzi sotto carico e scarico (3.10) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da furto (3.11) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da incendio (3.12) | 1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ricorso Terzi polizza Incendio) | Franchigia frontale | ------ |
Danni da inquinamento accidentale (3.15) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono lavori (3.16) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori (3.17) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Interruzione o sospensione di attività di terzi (3.18) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da attività di rimozione veicoli (3.23) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da scavo e reinterro (3.28) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni ai veicoli in parcheggio (3.29) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da randagismo | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature (3.32): a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi | 1.000.000,00 500.000,00 | Franchigia frontale 5.000,00 | ------ 10 |
Danni da calamità naturali (3.37) | 2.500.000,00 | Franchigia frontale | ------ |
Terrorismo e Sabotaggio (3.41) | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 10 |
6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolato:
1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
1.4 Durata del contratto;
1.5 Recesso in caso di sinistro;
1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
1.10 Foro competente;
1.12 Clausola broker;
1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari;
4.1 Obblighi in caso di sinistro.
La Società Il Contraente
SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)
Contraente/Assicurato | Comune di Busto Garolfo Piazza Xxxxxxx Xxxx, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 - C.F. 00873100150 |
Rischio assicurato | Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO) |
Data di decorrenza | Ore 24.00 del 30/09/2020 |
Data di scadenza | Ore 24.00 del 31/07/2023 |
Frazionamento | Semestrale |
Rate intermedie | Il 31/07 e il 31/01 di ogni annualità |
Massimale RCT (Euro) | 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo |
Massimale RCO (Euro) | 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo |
Franchigia frontale (Euro) | 500,00 |
Regolazione del premio (art. 1.16) | No |
Calcolo del premio
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.
Retribuzioni annue lorde (Euro) | Abitanti | Premio annuo lordo (Euro) |
1.925.975,51 (2019) | 13.891 (01/01/2019 - Istat) |
La Società Il Contraente
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Scheda di offerta economica
Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
“Responsabilità Civile Patrimoniale”
Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica
Decorrenza ore 24.00 del 30/09/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2023
Marca da Bollo
€ 16,00
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA RC PATRIMONIALE
Il sottoscritto C.F. nato a il nella sua qualità di della Società con sede in via codice fiscale partita iva PEC telefono per conto della quale agisce,
− avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
− consapevole che le offerte sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
PREZZO (PE)
Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori
Premio lordo intera durata (30/09/2020 – 31/07/2023) a base d’asta | Premio lordo intera durata offerto dal concorrente |
€ 22.100,00 | € in cifre € in lettere |
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. 2. | Quote assicuratrici/mandanti: 1. % 2. % |
CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)
Retribuzioni annue lorde totali | Abitanti |
€ 1.925.975,51 (2019) | 13.891 (01/01/2019 - Istat) |
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.
I tassi che verranno indicati dall’offerente nella tabella che segue non costituiscono elemento di valutazione dell’offerta economica:
Appendice 3 Assicurazione della responsabilità professionale del progettista interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera) | Appendice 4 Assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera) | |
lavori fino a 12 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 12 a 24 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 24 a 36 mesi | ‰ | ‰ |
lavori da 36 a 48 mesi | ‰ | ‰ |
premio minimo per singolo certificato | € | € |
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Totale premio lordo annuo | € |
Totale premio lordo intera durata (30/09/2020 – 31/07/2023) (*) | € |
(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell’offerta economica è quello indicato in ROSSO, da riportare nella tabella PREZZO (PE) a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio.
In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l’attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.
Il concorrente
DICHIARA INOLTRE
− che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
− che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € ;
− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
Il concorrente, infine,
PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:
− i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
− non è ammessa offerta superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
− in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
− in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all’Agenzia
.
, lì
Firmato digitalmente
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Scheda di offerta economica
Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
“Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”
Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica
Decorrenza ore 24.00 del 30/09/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2023
Marca da Bollo
€ 16,00
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA RCT/O
Il sottoscritto C.F. nato a il nella sua qualità di della Società con sede in via codice fiscale partita iva PEC telefono per conto della quale agisce,
− avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
− consapevole che le offerte sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
PREZZO (PE)
Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori
Premio lordo intera durata (30/09/2020 – 31/07/2023) a base d’asta | Premio lordo intera durata offerto dal concorrente |
€ 136.000,00 | € in cifre € in lettere |
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. 2. | Quote assicuratrici/mandanti: 1. % 2. % |
CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)
Retribuzioni annue lorde totali | Abitanti |
1.925.975,51 (2019) | 13.891 (01/01/2019 - Istat) |
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.
Totale premio lordo annuo | € |
Totale premio lordo intera durata (30/09/2020 – 31/07/2023) (*) | € |
(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell’offerta economica è quello indicato in ROSSO, da riportare nella tabella PREZZO (PE) a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.
In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l’attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.
Il concorrente
DICHIARA INOLTRE
− che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
− che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € ;
− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
Il concorrente, infine,
PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:
− i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
− non è ammessa offerta superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
− in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
− in caso di aggiudicazione dell’appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all’Agenzia
.
, lì
Firmato digitalmente
Comune di Busto Garolfo
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)
P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Scheda di offerta tecnica
Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
“Responsabilità Civile Patrimoniale”
Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica
Decorrenza ore 24.00 del 30/09/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2023
Comune di Busto Garolfo – Scheda di offerta tecnica – RC Patrimoniale Pagina 1 di 4