DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MENSA, BAR TAVOLA CALDA E BUVETTE
NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO CIG: 7329680348
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
1. Oggetto, sommaria descrizione, durata e ammontare della concessione
L'Amministrazione esperisce una gara per procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi della Direttiva 2014/23/UE e degli artt. 164 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito nel documento: “Decreto”), del servizio di gestione mensa, bar-tavola calda e buvette presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, xxx xxxxx Xxxxxx 0000, Xxxx.
L'affidamento è stato autorizzato con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro xx xxxxxx xxxx, n. xxx ed è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Decreto. Il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato, con determinazione della medesima Autorità n. 422 del 22 giugno 2016, nella dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, telefono 00.00000000; telefax 06.65932445 indirizzo mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.lgs. 50/2016 il bando di gara è pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, sul profilo di committente e su 4 quotidiani di interesse nazionale. Le spese per la pubblicazione sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La gara è esperita in unico lotto, trattandosi di una medesima tipologia di servizi, svolti nel complesso adibito a sede dell’Amministrazione, in Roma, via della Pisana, 1301.
Il contratto avrà durata pari ad anni sette a decorrere dalla data della stipula o dalla data del verbale di consegna del servizio. Non è ammessa alcuna proroga o rinnovo tacito alla scadenza.
Si precisa che l’utilizzo dei servizi è a domanda da parte dell’utenza e che, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la mancata fruizione da parte dell’utenza.
Per lo svolgimento dei servizi è prevista la corresponsione di un canone annuo di concessione. Al fine di sostanziare il concorso dell’Amministrazione agli oneri della conduzione e della gestione del servizio, nonché agli investimenti sui macchinari e sulle attrezzature per la ristorazione collettiva, nei locali bar e cucina, è prevista la corresponsione di un canone periodico ed invariabile nella misura simbolica di € 1.000,00/annui anticipati. Detto canone, fisso ed invariabile, non costituisce parametro economico di aggiudicazione, al fine di valorizzare la concorrenza su altri aspetti qualitativi.
L’Amministrazione, inoltre, ha in animo di effettuare nel corso del successivo esercizio 2018 la ristrutturazione edile ed impiantistica nei locali cucina, sulla scorta di un progetto di massima presentato dai concorrenti nell’offerta tecnica, per il quale concorre con una somma stanziata in bilancio pari ad € 150.000,00, oneri fiscali esclusi.
I dipendenti del Consiglio Regionale del Lazio sono destinatari di buoni pasto, in adesione a convenzioni stipulate da Consip s.p.a.. Pertanto, per tutta la durata della concessione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad accettare anche i buoni pasto elettronici in pagamento dei servizi oggetto della concessione.
I dettagli dei servizi sono stabiliti nel presente Disciplinare di concessione, nel Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione e negli altri allegati. Il Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, allo svolgimento della procedura di confronto competitivo ed ai controlli a adempimenti antecedenti alla stipula del contratto, alle polizze assicurative e ad alcune vicende successive all’aggiudicazione.
Eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere richiesti esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx. Nei casi previsti, si applica l'art. 79, commi 3 e 4, del Decreto.
Il valore stimato dei servizi oggetto della concessione, commisurato al fatturato, in rapporto alla durata, è di
€ 3.080.000,00 (euro: tremilioniottantamila/00), anche ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016. Non compresi nel valore di cui sopra, sono stabiliti € 5.970,00 (euro: cinquemilanovecentosettanta/00) a titolo di oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali.
2. Operatori economici ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. da a) a g), del Decreto, in particolare:
a) le imprese singole;
b) le società commerciali e cooperative;
c) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 442;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e della determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3;
h) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Le imprese estere si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a costituire e dimostrare il possesso dei medesimi requisiti prescritti per le imprese italiane.
E’ obbligatorio presentare una sola offerta tecnico-economica. E' fatto espresso divieto di presentare offerte parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o eccezioni, o integrative di precedenti offerte, ovvero che modifichino i termini di svolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla gara.
La documentazione deve essere prodotta in lingua italiana; se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, assumendo il concorrente l'onere di assicurare la fedeltà della traduzione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 8, del Decreto, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti (di seguito anche: R.T.I.) e dei consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Decreto, anche se non ancora costituiti, qualora
l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato nell'offerta come mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. ovvero di partecipare alla stessa sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un consorzio stabile. La violazione del suddetto divieto comporta l'esclusione dalla gara della singola impresa e del R.T.I o del consorzio stabile.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E' vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede d'offerta.
3. Modalità di partecipazione alla gara. Presentazione del plico
L'operatore economico presenta un unico plico recante, all'esterno, l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA, il recapito di telefono, di telefax e l'indirizzo PEC a termini dell’art. 5-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Nel caso di compagini plurisoggettive, il plico deve recare all'esterno le informazioni suindicate relativamente a tutti gli operatori economici che compongono o che si impegnano a comporre la compagine, indicando quale di esse sia la capogruppo e mandataria.
A pena di esclusione, il plico contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica deve essere indirizzato come segue:
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Xxx xxxxx Xxxxxx, 0000 - 00000 XXXX - XX
e deve pervenire improrogabilmente nel giorno e nell'ora e presso l'indirizzo individuati in appresso:
30 APRILE 2018
ORE 12:00
La trasmissione può essere effettuata a mezzo di raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano.
Quest'ultima deve essere effettuata presso l'ufficio Accettazione Corrispondenza, sito presso la sede dell'Amministrazione, in Roma, via della Pisana, 1301, il quale effettua i seguenti orari di apertura: 9.00/13.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. In tale caso, per la consegna fa fede il timbro con data e orario di ricezione apposto sul plico dagli addetti all'ufficio ricevente dell'Amministrazione.
La tempestività del recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile per qualsiasi ragione o disguido, anche documentato, non sarà preso in considerazione, né sono ammessi reclami.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato con nastro adesivo o ceralacca e controfirmato dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato sul lembo di chiusura, comunque in modo da preservare l'unicità e l'autenticità delle operazioni di chiusura originaria da parte del mittente, e l'integrità e la successiva non manomissione.
All'esterno deve essere apposta la seguente dicitura:
"CIG: 7329680348 GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA, BAR-TAVOLA CALDA E BUVETTE PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 – ROMA - CONTIENE OFFERTA - NON APRIRE"
4. Contenuto del plico
Il plico deve contenere al suo interno tre distinte buste, intestate e sigillate con identiche modalità di cui sopra, la cui mancanza, difformità o incompletezza rispetto a quanto di seguito prescritto determinerà l'esclusione dalla gara.
Le buste sono le seguenti:
busta n. 1 ("Documenti amministrativi"); busta n. 2 ("Offerta tecnica");
busta n. 3 ("Offerta economica").
Busta recante la dicitura: "Busta n. 1: Documenti amministrativi"
Al suo interno la busta dovrà contenere:
A. Un elenco completo dei documenti inseriti nella busta;
B. Istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, eventualmente utilizzando il modello fornito (allegato 1), a firma del legale rappresentante o del soggetto che ha i poteri ed in tale qualità sottoscrive anche gli atti richiesti (se procuratore speciale: allegare procura notarile, in originale o in copia autentica; se mandatario: allegare atto pubblico notarile o copia autentica della scrittura privata inerente il mandato) contenente la denominazione ed i recapiti, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indice dei documenti, delle cauzioni, delle garanzie e delle dichiarazioni sostitutive. E' obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione. E' comunque sufficiente produrre una sola copia del predetto documento per ciascun sottoscrittore, anche qualora siano rese più dichiarazioni sostitutive, sia sullo stesso foglio che su fogli diversi.
Xxxxxx espressamente essere inseriti il recapito e la PEC o equipollente presso i quali si intende ricevere ogni comunicazione e deve essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della gara e dell'esecuzione del contratto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il concorrente deve chiaramente indicare la forma di partecipazione prescelta tra quelle previste all'art. 45, comma 2, lett. da a) a g), del Decreto, anche ai fini delle successive specifiche.
1. Consorzi di cooperative e consorzi stabili Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di concorrenti, l'istanza deve essere sottoscritta sia dal consorzio sia dalla/e consorziata/e esecutrici. All’istanza deve essere allegato, in copia autenticata, l’atto costitutivo del consorzio, unitamente a una dichiarazione se il consorzio concorre in proprio, ovvero per quali imprese consorziate esecutrici il consorzio concorre;
2. a. R.T.I., consorzi ordinari e altre compagini non costituiti alla data di scadenza
Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Decreto, non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando o consorziando, allegando per ciascun sottoscrittore copia del documento di identità in corso di validità. Deve essere indicata la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà eseguire la quota maggioritaria del servizio. L'istanza deve contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
2. b. R.T.I. e consorzi ordinari e altre compagini già costituiti alla data di scadenza Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett.
d) ed e), del Decreto, nell'istanza a firma del legale rappresentante della impresa mandataria deve essere indicata la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/consorziati. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria. All'istanza dovrà inoltre essere allegato l'atto costitutivo in originale o in copia autentica contenente il mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48, comma 13, del d.lgs.
n. 50/2016, conferito da tutte le mandanti all'operatore economico mandatario.
3. Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.)
Si applica quanto riportato con riferimento a R.T.I. e consorzi ordinari e altre compagini già costituiti alla data di scadenza (punto 2.b).
4. Aggregazione di operatori economici in reti di impresa
Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, occorre distinguere:
I) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
II) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
III) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nell'ipotesi I) deve essere allegato in originale o in copia autenticata il contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
Nell'ipotesi II) deve essere allegato in originale o in copia autenticata il contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna impresa; Nell'ipotesi III) deve essere allegato in originale o in copia autenticata il contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna impresa;
ovvero
copia autentica del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa;
3) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si uniformeranno alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.
B. Garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato (ovvero pari ad € 61.600,00). La garanzia è rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, in particolare: la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
La garanzia ha validità di giorni centottanta dalla data di scadenza prevista nel presente disciplinare e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla per ulteriori novanta giorni se nel termine citato non è intervenuta l'aggiudicazione.
Ai sensi del dell'art. 93, comma 7, del Decreto, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, sono ridotti nell'importo:
- del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI IS09000, ovvero certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima tipologia di prestazioni;
- del 50% qualora emessa nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco- gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all'EMAS è inoltre cumulabile con le riduzioni del 50% descritte ai punti precedenti;
- del 30%, non cumulabile, ove sia documentato il possesso del rating di legalità e rating d’impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di certificazione
Social Accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
- del 15% anche cumulabile per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In tali ipotesi è obbligatorio allegare, in originale o in copia autenticata, la relativa certificazione o attestazione.
Ad aggiudicazione avvenuta la garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione stessa. La garanzia è inoltre restituita a tutti i concorrenti nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non proceda ad alcuna aggiudicazione.
Alla garanzia deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente la legittimazione dell'agente che sottoscrive la cauzione.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, la garanzia deve essere intestata direttamente al consorzio.
In caso di R.T.I., di aggregazione di imprese, di consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., già costituiti, la garanzia deve essere intestata alla impresa mandataria, con indicazione anche delle società mandanti. Xxx X.X.X., aggregazioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., non siano ancora costituiti, la garanzia deve essere unica ed intestata cumulativamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate o che svolgeranno il servizio. Nei casi di cui all’art. 45, lett.: d) ed e) del Decreto, il titolo (possesso di certificazioni ex art. 93 del Decreto) che legittima la riduzione della garanzia provvisoria deve essere posseduto e dichiarato da tutte le imprese che compongono la compagine plurisoggettiva.
X. Xxxxxxx, sottoscritto ed assistito da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui al citato d.lgs. n. 385/1993, anche diverso da quello di cui al precedente punto D., a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi degli artt. 103 e 104 del Decreto, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. Il presente punto E. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
F. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi d.P.R. n. 445/2000, con le quali il sottoscrittore, sotto propria responsabilità, attesta quanto segue (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza):
F.1. di essere iscritto presso la Camera di Commercio (ovvero in apposito registro, se cooperativa) per l'attività di cui alla presente concessione indicando i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri con di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o di consorzio), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), e dei direttori tecnici e dei procuratori speciali con poteri di rappresentanza (per tutte le tipologie di impresa), nonché i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei medesimi soggetti cessati dalle cariche sopracitate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (per gli operatori economici stabiliti all'estero: prova dell'analoga iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza nell'UE mediante dichiarazione giurata, o secondo modalità previste nello Stato membro ove è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese ove è residente; per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova)
ovvero, in alternativa
corrispondente certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia conforme, emesso entro un termine non superiore a sei mesi;
F.2 (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d.: “black list” di cui al d.m. 4 maggio 1999 e al d.m. 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010, prevista dall’art. 37, legge 30 luglio 2010, n. 122;
F.3 di rientrare nella categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi dell’art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180
(Oppure)
di non rientrare nella categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi dell’art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
F.4 che non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., anche riferito ad un subappaltatore, per:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635, c.c.;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ovvero
(qualora sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, c.p.p., qualora abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) di aver risarcito o di essersi impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativo al personale idoneo a prevenire ulteriori reati o illeciti.
La predetta dichiarazione deve essere riferita con riguardo:
a. al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b. ad un socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali e institori, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Inoltre, il sottoscrittore deve dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai medesimi soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le medesime condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Decreto.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta dichiarazione deve essere resa anche in relazione ai medesimi soggetti che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando
in alternativa
la dichiarazione in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Decreto può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, direttamente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, i medesimi soggetti che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In caso di sussistenza dei predetti motivi di esclusione, il sottoscrittore deve dichiarare, sotto propria responsabilità, che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da comprovare con idonea documentazione);
F.5 che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al successivo art. 84, comma 4.
La predetta dichiarazione deve essere riferita con riguardo:
a. al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b. ad un socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali ed institori, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Inoltre, il sottoscrittore deve dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai medesimi soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del Decreto
in alternativa
la dichiarazione in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, direttamente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, i medesimi soggetti di cui sopra che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
N.B. Vedasi in proposito il Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. dell’8 novembre 2017.
F.6 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 0, xxxx. x), x), x), x), x), x-xxx), x-xxx), x), x), x) del Decreto
ovvero
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
F.7 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), del Decreto
ovvero
di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 000-xxx, xxx X.X. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal giudice delegato, sentita l'X.X.XX., con apposito provvedimento, di cui indicare gli estremi
ovvero, in alternativa
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 000-xxx, xxx X.X. n. 267/1942, giusto decreto del giudice delegato, di cui indicare gli estremi;
F.8 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'impresa è stabilita) indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche l'Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di regolarità fiscale
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe (allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova);
F.9 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'impresa è stabilita), e di essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC, ovvero dell’analogo documento rilasciato dagli organismi di riferimento non aderenti allo “Sportello Unico Previdenziale”;
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova, di data anteriore a quella di scadenza, di data anteriore a quella di scadenza);
F.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (vedasi: allegato 5)
ovvero, in alternativa
di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;
F.11 di non trovarsi in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con nessun’altra impresa e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui l'impresa si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui l'impresa si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
F.12 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
F.13 di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. Resta fermo quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.
ovvero, in alternativa
di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale, sottratte all'accesso;
F.14 di obbligarsi a rispettare le prescrizioni (Criteri Ambientali Minimi) contenute nel d.m. 25 luglio 2011 concernente “Piano di azione par la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. ovvero Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) – Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
F.15 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione e di accettare quanto previsto dal presente Disciplinare di concessione e dal Capitolato speciale e Tecnico di Concessione, con allegati;
F.16 di aver valutato tutte le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle altre condizioni contrattuali oltre che di igiene e sicurezza del lavoro che possano influire sull'esecuzione del servizio;
F.17 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, nonché a non modificare lo stato giuridico dei lavoratori;
F.18 di obbligarsi a rispettare le prescrizioni in materia ambientale, sociale stabilite dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto;
F.19 di obbligarsi a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008, a tal fine compilando eventualmente l’allegato 3;
F.20 di considerare il prezzo congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta;
F.21 di accettare un'eventuale esecuzione del servizio in urgenza, successivamente all'aggiudicazione, nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per gravi motivi di interesse pubblico ovvero per ovviare a situazioni di pericolo di persone e cose e in ogni altra situazione di cui all'art. 32, comma 8 del Decreto;
F.22 di obbligarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 10 agosto 2010, n. 136;
F. 23 di tenere ferma la propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza prevista nel Disciplinare e di impegnarsi a confermarla per ulteriori novanta giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione;
F.24 di confermare le seguenti circostanze, rilevanti in materia di anticorruzione:
1. ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: di essere consapevole della circostanza che non potrà assumere né avvalersi dell'attività professionale di dirigenti o titolari di funzioni dirigenziali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto dell'Amministrazione e che siano cessati dal lavoro da meno di tre anni e di essere consapevole che i contratti conclusi in violazione del presente divieto sono nulli di pieno diritto;
2. ai sensi dell'art. 54, del d.lgs. 165/2001: di obbligarsi al rispetto del Codice di comportamento del Consiglio regionale del Lazio, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 marzo 2015, n. 18 e pubblicato sul BURL n. 23/2015, supplemento 1, e sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
3. di conoscere e di impegnarsi a sottoscrivere, allegandolo all'offerta, specifico patto di integrità (allegato 2) che, in seguito all'aggiudicazione formerà parte integrante del contratto stipulato fra le parti, il cui mancato rispetto costituirà causa di risoluzione del medesimo contratto. Detta dichiarazione è richiesta a pena di esclusione;
F.25 (in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Decreto che non partecipino in proprio) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non partecipano in alcuna altra forma alla presente gara;
Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Decreto che non partecipino in proprio, tutte le dichiarazioni di cui al punto F devono essere rese dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre.
Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Decreto, tutte le dichiarazioni di cui al presente punto F devono essere rese da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno la compagine.
G. Ricevuta di versamento o scontrino, in originale o in copia conforme, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, a comprova del versamento del contributo di € 140,00 (euro: centoquaranta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza alla delibera del Consiglio dell’Autorità 22 dicembre 2016, n. 1377. Le modalità per il pagamento del contributo sono indicate sul sito istituzionale dell'Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), nella sezione "Servizi - Servizi on line", sotto-sezione "Servizio Riscossione Tributi".
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare:
- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema e stampata;
- in caso di versamento in contanti, lo scontrino rilasciato da uno dei punti vendita abilitati al pagamento di bollette e bollettini;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, la ricevuta del bonifico bancario.
In caso di compagini plurisoggettive il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa con funzioni di capogruppo.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT
77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
5. Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria
X. Xxxxxxxxxxxxx sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante un fatturato annuo medio nell'ultimo triennio, afferente all’attività di ristorazione o di somministrazione di alimenti o bevande o analoga che deve essere pari almeno ad una volta e mezzo l’importo stimato annuo del valore della concessione, ovvero pari ad € 660.000,00, al netto dell’I.V.A. Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Se l’impresa è costituita da meno di tre anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell’impresa. Rimane salva la possibilità di provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo (es.: dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 50% di quello posto quale valore annuale della presente procedura di gara).
Ai fini del calcolo della media, è obbligatorio specificare il fatturato per ciascuno degli ultimi tre anni.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Decreto, il requisito deve essere posseduto dal consorzio in quanto tale, ovvero dalle consorziate esecutrici. Nel caso di operatori economici cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Decreto, il requisito deve essere integrato dalla compagine plurisoggettiva, con l’avvertenza che la capogruppo o designata tale deve possederlo per almeno il 60% e la rimanente parte deve essere riferita cumulativamente alle mandanti con un minimo del 10% ciascuno.
B. Una referenza bancaria rilasciata da primario istituto di credito o intermediario autorizzato, operante negli Stati membri della UE, e indirizzata alla stazione appaltante, attestante la solvibilità finanziaria ed economica di ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante alla gara;
6. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale
Nella busta relativa alla documentazione amministrativa vanno inserite le seguenti dichiarazioni, atte a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
X. Xxxxxxxxxxxxx sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, concernente l'elenco dei principali contratti per servizi di somministrazione di alimenti e bevande o analoghi, presso soggetti pubblici o privati, eseguiti con buon esito nell'ultimo triennio o in corso, recante l'indicazione del committente, della data, dell'importo e della durata.
B. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero corrispondenti certificazioni, in copia autenticata, rilasciati da organismi abilitati, che devono essere validi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:
• Sistema HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Points);
• Certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità), per l’attività oggetto della concessione;
• Certificazione UNI EN ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale) per l’attività oggetto della concessione o Registrazione EMAS. In alternativa, dichiarazione sostitutiva concernente l’indicazione delle concrete misure di gestione ambientale, che saranno discrezionalmente apprezzate dall’Amministrazione.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalla impresa/e consorziata/e che svolgerà/svolgeranno i servizi, qualora designata/e.
Tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett.: d), e), f) e g) del Decreto, costituiti o costituendi, devono possedere il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale.
N.B.: Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Decreto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara, l'Amministrazione provvederà a darne segnalazione all'X.X.XX. la quale, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
A pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la dicitura "Busta n. 1: Documenti amministrativi" non devono essere inseriti riferimenti diretti o indiretti all’offerta economica.
7. Avvalimento
I concorrenti singoli, raggruppati, consorziati o aggregati possono avvalersi, relativamente ai suddetti requisiti di ordine speciale, di quelli posseduti da altro soggetto. Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa. Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla procedura di gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese. E' invece ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Decreto, ai fini dell'avvalimento occorre presentare:
1) dichiarazione sostitutiva, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile all'allegato 4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, con specifica indicazione dei requisiti per cui vi ricorre e dell'impresa ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante:
2.a) i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con attività dichiarata, i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, inclusi procuratori generali ed institori, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o di consorzio) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei direttori tecnici, nonché i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
2.b) il possesso dei requisiti di ordine generale cui all'art. 80 del Decreto e di idoneità professionale di cui all’art. 83;
2.c) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2.d) l'obbligo, verso il concorrente e l'Amministrazione, di mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2.e) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, a pena di nullità. Nel caso in cui l'impresa concorrente si avvalga di altra impresa dello stesso gruppo è sufficiente attestare il legame giuridico-economico esistente fra le società;
2.f) di non partecipare alla gara in proprio, né come associata né come consorziata;
2.g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati dall'Amministrazione anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L'Amministrazione provvederà a trasmettere all'Autorità Nazionale AntiCorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità, come disposto dall'art. 89, comma 9 del Decreto.
Decreto, con esclusione di quelle relative all'offerta tecnica ed all'offerta economica, l’Amministrazione assegna il termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. Autenticazione sistema AVCPass (PassOE)
Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici di cui sopra devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass mediante l’accesso all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, prelevando il PassOE da inserire all’interno della busta. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico – finanziario e tecnico- organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Decreto, della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 (integrata dalle modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) e della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 attraverso l’utilizzo dell’AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. Attestato di avvenuto sopralluogo
Al fine di redigere un’offerta tecnica ed economica realmente consapevole, è obbligatoria l’effettuazione di un accurato sopralluogo presso tutti i locali e gli ambienti serventi destinati ai servizi, nella sede dell’Amministrazione in Roma, via della Pisana, 1301. Il mancato sopralluogo comporta l’esclusione dalla gara.
All’esito, l’Amministrazione rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, in unico esemplare, a firma del R.U.P. o di un suo incaricato, da inserire all’interno della busta.
La relativa richiesta a firma del titolare, di un rappresentante legale o di un procuratore autorizzato deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla scadenza per la presentazione dell’offerta, indicando il nominativo e i dati anagrafici e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo (N.B.: una unità per ciascun operatore economico). Alla data ed all’ora fissata dovranno presentarsi i soggetti muniti della delega e del documento di identità in fotocopia del delegante (che deve essere uno dei soggetti titolati a presentare la richiesta). Verrà acquisita la delega e identificato il delegato.
L’Amministrazione si riserva di fissare un calendario con il giorno, l’ora e le modalità, cui gli offerenti dovranno scrupolosamente attenersi.
In caso di consorzio il documento è intestato al consorzio o alla consorziata esecutrice. In caso di compagini plurisoggettive di cui all’art. 45, lett.: c), d) e) ed f) del Decreto, il documento è intestato all’impresa capogruppo e mandataria o designata tale, che ne ha fatto istanza.
11. Documento di Gara Unico Europeo
E’ consentito ai concorrenti di presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il cui formulario è approvato dal Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 del 6 gennaio 2016. Per le istruzioni alla compilazione, si vedano le linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicate sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016.
Il DGUE consiste in una dichiarazione dell’operatore economico concernenti le seguenti circostanze: di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;
di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83, d.lgs. 50/2016.
Il DGUE a pena di esclusione dalla procedura deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun concorrente, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
(in caso di avvalimento) da ciascuna impresa ausiliaria (sottoscritto dal rappresentante legale, allegando copia fotostatica del documento di identità).
In caso di compagini plurisoggettive, il DGUE deve essere presentato da ciascuno degli operatori economici partecipanti, contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
La presentazione del DGUE così compilato non esime il concorrente dall’inviare le altre dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste nel presente disciplinare.
Busta recante la seguente dicitura: "Busta n. 2: Offerta Tecnica"
L'offerta tecnica è espressa in una relazione dettagliata concernente le modalità di erogazione dei servizi ed i prodotti ed ausili impiegati, seguendo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione. Deve sostanziarsi in una proposta tecnica-organizzativa per la gestione integrata e congiunta dei servizi, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai successivi criteri e sub-criteri.
L'offerta tecnica deve provenire da un soggetto avente poteri di rappresentanza dell’impresa ed essere redatta su carta semplice, in lingua italiana ed in originale, siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta all'ultima pagina, a pena di esclusione. Nel caso in cui sia redatta in lingua straniera deve essere assistita da traduzione giurata.
L'offerta tecnica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett.
b) e c), del Decreto, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o della impresa consorziata/e esecutrice/i.
Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia un operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Decreto, non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere siglata e sottoscritta, con le modalità predette, congiuntamente dai rappresentanti legali dalle imprese componenti la futura compagine. Deve altresì contenere l'indicazione delle quote di partecipazione alla compagine, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il G.E.I.E..
Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia un operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Decreto, già costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e mandataria. Deve altresì contenere l'indicazione delle quote di partecipazione alla compagine, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il G.E.I.E..
In tali casi, è obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L'offerta tecnica, redatta in forma libera, deve essere contenuta entro le 50 pagine (fogli A4, Times New Roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm; interlinea 1,5 righe), escluse le schede tecniche e i dépliant illustrativi. In caso di offerta redatta in un numero maggiore di pagine, la Commissione giudicatrice terminerà comunque la lettura e le valutazioni alla 50ma pagina. Al fine di consentire alla Commissione una valutazione sulla base di elementi univoci, è richiesto che la proposta tecnica – organizzativa sia suddivisa in capitoli e paragrafi, in stretta coerenza con la tabella di cui al successivo punto 12.1. Gli eventuali allegati (schede tecniche, dépliant, brochure, ecc.) devono essere rilegati in fascicoli separati e seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente. L'offerta tecnica sottoscritta e i suoi eventuali allegati devono essere acquisiti anche su supporto informatico non riscrivibile (.pdf), in modo tale da consentire operazioni di consultazione e ricerca.
Nel caso di discordanza tra quanto contenuto nel supporto digitale e quanto previsto nella documentazione cartacea originale, farà fede la documentazione cartacea.
L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato, e determinerà l’esclusione del concorrente.
L'offerta tecnica deve inoltre essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia riferimento all'offerta economica.
Busta recante la seguente dicitura: "Busta n. 3: Offerta Economica"
L'offerta economica in lingua italiana ed in originale, in carta regolarizzata in bollo con € 16.00, deve provenire da un soggetto avente poteri di rappresentanza dell’impresa.
Deve essere compilata senza presentare correzioni o abrasioni, debitamente sottoscritta in calce e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia un operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i del consorzio o della impresa consorziata/e esecutrice/i.
Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia un operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Decreto, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere siglata e sottoscritta, con le modalità predette, congiuntamente dai rappresentanti legali dalle imprese componenti la futura compagine. Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara sia un operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Decreto, già costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e mandataria.
All'interno di detta busta non dovranno essere contenuti altri documenti. L'offerta deve contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
a) sconto percentuale, espresso in cifre ed in lettere e fino alla seconda cifra decimale, offerto sul listino unico tratto da Assobar (in caso di discordanza farà fede l’importo espresso in lettere);
b) i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto.
L'offerta economica è considerata nulla e determina l’esclusione del concorrente se espressa in modo indeterminato o parziale o difforme dalle suddette prescrizioni.
12. Procedura di aggiudicazione
L'intervento in oggetto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Decreto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolato come segue:
Elemento qualità | C | Punti 85/100 |
Elemento prezzo | P | Punti 15/100 |
Totale | Ptot | Punti 100/100 |
dove il punteggio totale del concorrente (a), denominato Ptot(a), è pari alla somma di C(a) (elemento qualità del servizio) e P(a) (elemento prezzo, inteso come sconto percentuale sul “Listino unico tratto da Assobar” in art. 33 del Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione).
12.1 Qualità del servizio
Incidenza dell'elemento qualità: max 85/100, secondo i seguenti criteri, subcriteri e subpunteggi:
Criteri | Punteggio max Criterio | Subcriterio | Punteggio max Subcriterio | |
1. Studio di fattibilità per la ristrutturazione degli ambienti e fornitura attrezzature. Piano degli investimenti | 25 | 1.1 Progetto di massima per la ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali cucina; piano di investimento sulle attrezzature per la ristorazione collettiva | 15 | |
1.2 fornitura di ulteriori apparecchiature ed elettrodomestici rispetto a quelli previsti nel piano degli investimenti o con caratteristiche più elevate; | 8 | |||
1.3 lay out grafico e progetto di gestione degli ambienti adibiti a bar-tavola calda e mensa | 2 | |||
2. Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio | 25 | 2.1 Modalità di organizzazione del servizio; approvvigionamento generi da bar e materie prime, stoccaggio, modalità di preparazione e cottura, proposte di menu alternativi, pasti su prenotazione, gestione reclami, monitoraggi e verifiche periodiche | 15 | |
2.2 Professionalità del personale adibito ai servizi. Formazione ed aggiornamento | 4 | |||
2.3 Efficienza del servizio, sostituzioni, gestione emergenze, disponibilità di un xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx x Xxxxxxxxx | 0 | |||
2.4 Metodologia e frequenza di controlli microbiologici effettuati attraverso laboratori di analisi certificati ISO 9001:2008 ed accreditati secondo la norma UNI CEI EN 17025:2005 | 2 | |||
2.5 Piano delle manutenzioni; pulizie e sanificazioni | 2 | |||
3. Piano alimentare | 10 | 3.1 Varietà e qualità dei menu, dei prodotti; somministrazione di prodotti con marchio IGP o DOP; rispetto della stagionalità; elementi di qualità nelle forniture per la mensa e il bar tavola calda con particolare riferimento alla cultura e tradizione italiana e laziale | 8 | |
3.2 Attenzione alle intolleranze alimentari | 2 | |||
4. Migliorie sul Capitolato | 10 | 4.1 incremento nella scelta dei primi piatti (almeno 4 primi) | 3 | |
4.2 incremento nella scelta dei secondi piatti (almeno 4 secondi) | 5 | |||
4.3 incremento numerico dello staff dedicato alla gestione | 2 | |||
5. Premialità D.M. 25 luglio 2011 | 10 | 5.1 incremento della quota percentuale prevista di alimenti provenienti da agricoltura biologica o allevamenti biologici | Fino al 20% 2 | Oltre il 20% 5 |
5.2 deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile del personale; riduzione impatto energetico nella fase della produzione e riduzione impatto ambientale nella fase di smaltimento dei rifiuti | 3 | |||
5.3 protocollo per la destinazione del cibo non somministrato | 2 |
6. Certificazioni | 5 | 6.1 Certificazione ISO22000:2005 sicurezza alimentare; certificazione ISO22005:2007 rintracciabilità di filiera | 2 + 2 |
6.2 Certificazione OHSAS18001 sicurezza e salute dei lavoratori | 1 |
N.B.: Le certificazioni di cui al sub-criterio 6 devono essere possedute dal consorzio, dalle esecutrici e da tutti i componenti di consorzi ordinari e R.T.I..
La valutazione delle offerte in relazione ai suddetti criteri e sub-criteri di natura qualitativa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, citato nelle linee guida X.X.XX. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con la deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, con la seguente formula:
C(a)= In [Wi*V(a)i]
dove:
C(a) = punteggio totale attribuito al concorrente (a); I = sommatoria;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta rispetto al requisito (i), variabile tra 0 ed 1, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e approssimato alla seconda cifra decimale
In particolare, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono determinati come appresso:
- OTTIMO
- BUONO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO
Cui corrispondono rispettivamente i coefficienti: Ottimo: 100% = coefficiente 1;
Buono 80% = coefficiente 0,8;
Adeguato: 60% = coefficiente 0,6;
Parzialmente adeguato 40% = coefficiente 0,4%;
Inadeguato: 0% = coefficiente 0
12.2 Prezzo
Incidenza dell’elemento prezzo: max 15/100, che valuterà la sommatoria dei prezzi scontati del listino tratto da Assobar (pag. 2 dell’allegato 4 al Capitolato Speciale e tecnico di Concessione), secondo l’applicazione della seguente formula:
X = ∑I x C
∑o
Dove:
X = punteggio da assegnare
∑I = sommatoria prezzi scontati più bassa offerta C = punteggio massimo prefissato (15 punti)
∑o = sommatoria prezzi scontati del concorrente preso in esame
13. Corso della gara
I plichi giunti entro i termini indicati e conformi alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono aperti in seduta pubblica, alla data comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o equipollente e resa nota attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale.
Le offerte sono esaminate da una Commissione giudicatrice, formata da tre componenti e nominata con determinazione dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per le modalità di scelta dei commissari si rimanda a quanto previsto dall'art. 77, comma 3, del Decreto ed al Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione, adottato con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la Sezione II- bis del Capo VII del Titolo VIII recante: “Disposizioni particolari in ordine alla scelta dei membri delle Commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni”. Le buste contenute all'interno dei plichi saranno aperte dalla Commissione nel seguente ordine:
- Busta n. 1 recante la dicitura "Documenti amministrativi":
l'apertura, per la verifica della documentazione in essa contenuta, avverrà in seduta pubblica presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio. Potranno presenziare i soggetti legittimati o comunque delegati dall'impresa (un rappresentante o incaricato per ciascuna impresa), muniti di due validi documenti di riconoscimento (l'uno per il l’accredito all'ingresso, l'altro per l'identificazione in seduta pubblica). Alla seduta pubblica di cui sopra saranno altresì aperte le buste contenenti l'offerta tecnica, al solo fine della verifica formale del contenuto, qualora non sia stato necessario ricorrere al soccorso istruttorio. Nel caso di soccorso istruttorio, la Commissione, successivamente al termine par la regolarizzazione, convocherà apposita seduta pubblica per comunicazioni al riguardo e per l’effettuazione delle medesime attività;
- Busta n. 2 recante la dicitura "Offerta tecnica": la valutazione avrà luogo nel corso di una o più sedute riservate. La Commissione procederà all'esame dei progetti tecnici e all'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri e subcriteri di seguito stabiliti;
- Busta n. 3 recante la dicitura "Offerta economica": l'apertura avverrà in seduta pubblica successivamente alla valutazione di tutti i progetti tecnici. Quanto al luogo di svolgimento delle procedure e alle modalità per prendervi parte, si veda quanto sopra precisato in merito all'apertura della busta n. 1. Nel corso della medesima seduta pubblica la Commissione verificherà, con riguardo ai concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., la documentazione da essi prodotta al fine di accertare che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta: nel caso in cui dovesse riscontrare l'esistenza di una situazione di controllo o di relazione, anche di fatto, per cui le offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, l'Amministrazione procederà ad escludere gli operatori economici interessati, come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Decreto.
14. Proposta di aggiudicazione. Verifica di eventuali anomalie
Esaminate le offerte economiche e attribuito un punteggio a ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice, ove non verifichi la presenza di offerte anormalmente basse, redige la graduatoria finale che sottopone all'Amministrazione per gli atti e le valutazioni di competenza.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Decreto, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi alla qualità, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.
In ogni caso l'Amministrazione può discrezionalmente valutare la congruità di un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Laddove pertanto si individuino anomalie, è avviato il sub-procedimento di verifica che compete al R.U.P., coadiuvato dalla Commissione. Sulla base degli esiti della suddetta verifica, la Commissione compila l’eventuale, nuova proposta di aggiudicazione, di cui dà notizia in seduta pubblica, appositamente convocata. Nel caso di ex aequo di due o più offerte, i concorrenti ai quali sarà stato attribuito il medesimo punteggio saranno invitati, con apposita richiesta scritta, a migliorare la propria offerta, indicando una riduzione del prezzo in busta chiusa, nei termini e con le modalità che saranno indicate, e fissando apposita seduta pubblica. Tale nuova offerta sostituirà integralmente l'offerta economica precedente.
15. Aggiudicazione
L'aggiudicazione è disposta entro i successivi trenta giorni con determinazione dirigenziale. Diviene efficace in esito alla verifica dei prescritti requisiti generali e speciali con riguardo all'aggiudicatario.
L’Amministrazione procede al controllo della veridicità e sostanza di autodichiarazioni concernenti i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui fosse necessario per assicurare la correttezza della procedura.
La verifica è di norma effettuata attraverso il sistema AVCPass, salve le verifiche d’ufficio della concedente. Come previsto dall'art. 76, comma 5 del Decreto, l'Amministrazione provvede, entro un termine non superiore a cinque giorni, ad effettuare le seguenti comunicazioni mediante PEC o sistema corrispondente:
- comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- comunicazione dell'esclusione agli offerenti esclusi.
Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 53, comma 2 del Decreto. Il contratto non può essere stipulato, se non successivamente alla scadenza del termine di giorni trentacinque dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro i successivi sessanta giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace.
L’aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, nelle modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Decreto. Della data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è data comunicazione agli stessi soggetti ai quali è stata precedentemente comunicata l'aggiudicazione.
16. Garanzia definitiva
L'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, prima della stipula del contratto deve prestare, nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3 del Decreto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato della Concessione.
La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. In particolare, devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, ossia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. escludendo il
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento della Concessione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
17. Assicurazione responsabilità civile
L’Aggiudicatario, pena la decadenza con incameramento della garanzia provvisoria ed affidamento della Concessione al concorrente che segue in graduatoria, è obbligato a presentare polizza, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Decreto e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:
Responsabilità Civile (RC) comprensiva di Responsabilità verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Deve includere i danni da infortuni sofferti da prestatori di lavoro del Concessionario (inclusi soci e altri collaboratori, dipendenti e non, di cui si avvalga) e i danni causati da incendio e furto. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona. In ogni caso, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.
La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento deve essere in lingua italiana ovvero, qualora in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione giurata.
La copertura assicurativa di cui al presente capoverso cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della Concessione risultante dal relativo certificato.
Per tutta la durata del contratto il concessionario è obbligato a rinnovarla alle medesime condizioni, ovvero a pagarne il premio periodico. Le quietanze dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle scadenze.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’adeguamento.
La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la decadenza della Concessione.
18. Scorrimento della graduatoria
Nei casi previsti dall’art. 110, comma 1 del Decreto e comunque qualora il Concessionario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia, decadenza, inadempimento, ovvero per qualsivoglia altra causa, l’Amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria, al fine di affidare il servizio al concorrente che segue, al prezzo di aggiudicazione.
19. Divieto di cessione o di subconcessione.
Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell’art. 105, comma 4:
a) di cedere, in tutto o in parte, il contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
b) di subconcedere, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della garanzia definitiva e il risarcimento di ogni conseguente danno.
La cessione dei crediti è disciplinata dal medesimo art. 106.
20. Avvertenze
L'Amministrazione si riserva le seguenti facoltà: di interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero di non stipulare il contratto anche successivamente all’aggiudicazione senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare diritti o aspettative di sorta. Di tale decisione è data tempestiva comunicazione a tutti i candidati.
Si riserva, inoltre, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.
21. Riservatezza
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione dichiara che eventuali informazioni acquisite, di carattere riservato, saranno trattate esclusivamente ai fini della verifica dell'idoneità delle imprese partecipanti alla presente gara o all'esecuzione del contratto. Il trattamento obbligatorio delle stesse sarà effettuato con la dovuta diligenza e correttezza tramite strumenti cartacei ed informatici. In sede di offerta tecnica, i concorrenti potranno eventualmente segnalare, per le opportune cautele, elementi che costituiscono segreti tecnici e commerciali, fornendo elementi di prova circa la sussistenza degli stessi. In ogni caso possono esercitare le prerogative di cui all'art. 7 del citato decreto.
22. Altri allegati
Sono inoltre allegati al presente disciplinare i seguenti documenti:
a. Capitolato Speciale e tecnico di concessione;
b. Allegati al Capitolato speciale e tecnico di concessione (in numero di 10, x. xxxxx).
x. Xxxxxxxx 0: istanza in gara;
d. Allegato 2: patto di integrità:
e. Allegato 3: adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f. Allegato 4: avvalimento;
g. Allegato 5: diritto al lavoro dei disabili