CAPITOLATO SPECIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - “C. FREINET”
CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
LOTTO 1 – Servizio agli alunni con particolari condizioni di gravità psico-fisiche anche attraverso attività laboratoriali. Con diagnosi di Xxxxxxx mentale e disturbo dello spettro autistico con diversi livelli di compromissione CIG:9349371106
LOTTO 2 – Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di alunni con diagnosi complesse, anche attraverso attività laboratoriali.
Disturbo della condotta e dsturbo dello spettro autistico con diversi livelli di compromissione CIG:9349391187
LOTTO 3 – Servizio agli alunni con gravi disturbi comportamentali e con funzione anti dispersione, supporto alla didattica e alla gestione di alunni in gruppi classe complessi anche attraverso attività laboratoriali: CIG:9349406DE4
LOTTO 4 – Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di alunni in difficoltà in gruppi classe complessi, anche attraverso attività laboratoriali CIG:9349428010
- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA –
Indice generale
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 4
Art. 4 – Obblighi a carico dell’appaltatore 5
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante 6
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 6
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 8 – Durata del contratto 7
Art. 9 – Importo del contratto 8
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto 8
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto 8
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 8
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 8
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 9
Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto 9
Art. 16 – Vicende soggettive dell’appaltatore 9
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 9
Art. 18 – Subappalto 10
Art. 19 – Tutela dei lavoratori 10
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 10
Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto 11
Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati 12
Art. 23 – Sicurezza 12
Art. 24 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 12
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 13
Art. 26 – Obblighi assicurativi 13
Art. 27 – Penali 13
Art. 28 – Risoluzione del contratto 14
Art. 29 – Recesso 14
Art. 30 – Dovere di Riservatezza 14
Art. 31 – Definizione delle controversie 14
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 16
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione 16
Art. 35 – Norma di chiusura 17
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza educativa a favore di alunni con bisogni educativi speciali;
2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano nella gestione dei servizi per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali dell’ente appaltante, ai sensi dell’articolo 74 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5
3. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: Servizio agli alunni/e con particolari condizioni di gravità psico-fisiche con diagnosi complesse
LOTTO 1 | SCUOLE | Numero ore complessive settembre- dicembre 2022 | Numero ore complessive gennaio-giugno 2023 |
Servizio agli alunni con particolari condizioni di gravità psico-fisiche anche attraverso attività laboratoriali. Con diagnosi di Xxxxxxx mentale e disturbo dello spettro autistico con diversi livelli di compromissione | Primaria e secondaria di primo grado | 1120 | 1520 |
Lotto 2: Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di gruppi classe complessi anche attraverso attività laboratoriali
LOTTO 2 | SCUOLE | Numero ore complessive settembre- dicembre 2022 | Numero ore complessive gennaio-giugno 2023 |
Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di alunni con diagnosi complesse, anche attraverso attività laboratoriali. Disturbo della condotta e disturbo dello spettro autistico con diversi livelli di compromissione: | Primaria e secondaria di primo grado | 1540 | 2090 |
Lotto 3 Servizio per alunni con gravi disturbi comportamentali e supporto anti dispersione
LOTTO 3 | SCUOLE | Numero ore complessive settembre- dicembre 2022 | Numero ore complessive gennaio-giugno 2023 |
Servizio agli alunni con gravi disturbi comportamentali e con funzione anti dispersione, supporto alla didattica e alla gestione di alunni in gruppi classe complessi anche attraverso attività laboratoriali | Primaria e secondaria di primo grado | 1120 | 1520 |
Lotto 4 alunni in difficoltà in gruppi classe complessi
LOTTO 4 | SCUOLE | Numero ore complessive settembre- dicembre 2022 | Numero ore complessive gennaio-giugno 2023 |
Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di alunni in difficoltà in gruppi classe complessi, anche attraverso attività laboratoriali | Primaria e secondaria di primo grado | 560 | 760 |
4. I singoli Lotti -prestazionali, in quanto funzionalmente autonomi e distinti in base alle caratteristiche specifiche del servizio di cui necessitano gli utenti a cui lo stesso intervento è rivolto - sono fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione e aggiudicazione degli altri.
5. I concorrenti possono presentare offerta e concorrere per più lotti.
6. L’aggiudicazione di uno dei lotti preclude l’aggiudicazione degli altri lotti del presente appalto. In caso di migliore offerta in più lotti verrà assegnato il lotto con il numero
maggiore di ore.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso i plessi dell’Istituto Comprensivo PERGINE 2 “FREINET” e relative pertinenze e nei luoghi di svolgimento di attività didattiche esterne agli edifici scolastici.
2. Il soggetto affidatario si impegna a favorire l’integrazione scolastica degli studenti di cui all’articolo 1 comma 2 ad essa affidati:
a) fornendo assistenza diretta agli alunni in orario scolastico nel limite del monte ore indicato per ciascun lotto, considerando che l'eventuale accompagnamento o accoglienza dell'alunno a scuola o presso le strutture educative e riabilitative esterne indicate dall’Istituzione scolastica è parte delle ore remunerate di attività diretta con l’alunno;
b) collaborando con gli insegnanti di sostegno e di classe all’elaborazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) e/o del piano educativo personalizzato (P.E.P.) degli alunni ed alla sua realizzazione;
c) partecipando agli incontri di programmazione (disponibilità a partecipare agli organi collegiali/di programmazione didattico-educativa, altre istituzioni e famiglie) con gli insegnanti e consigli di classe, degli organi collegiali (nei quali sono trattati argomenti inerenti all'integrazione scolastica), agli incontri con i servizi specialistici garantendo inoltre i rapporti con le famiglie, secondo le modalità concordate in sede di definizione del servizio e per un numero di ore almeno pari al 5% delle ore frontali;
d) garantendo l’assistenza, ove richiesto, anche in caso di uscite che si protraggono oltre il normale orario scolastico nell'arco della giornata;
e) garantendo l'accompagnamento anche in caso di viaggi d’istruzione di più giorni per l’intera durata degli stessi; in questo caso l'Istituzione scolastica presenta, con ragionevole anticipo, specifica comunicazione scritta;
f) garantendo, con comunicazione da presentarsi almeno 10 giorni prima, la presenza del personale anche durante gli esami;
g) avvalendosi di personale in possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti destinati ad operare con studenti con BES di cui al D.P.P. n. 17-124/Leg. Del 08/05/2008 e in possesso di comprovata esperienza e formazione specifica per il singolo lotto di almeno 12 ore
h) garantendo, nel limite del possibile, la continuità nell’assegnazione del personale assistente ad ogni alunno;
i) garantendo disponibilità alla programmazione condivisa del recupero delle ore non effettuate per assenze dell’alunno o dell’operatore;
j) in riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, garantendo l’impiego di personale che non abbia riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali, per i reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale.
k) L’aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia COVID all’interno dell’Istituzione scolastica.
Art. 3 – Modalità di gestione del servizio
1. I contatti tra Istituto scolastico e aggiudicatario vengono gestiti dal dirigente scolastico - o un suo delegato - e dal responsabile di servizio dell’appaltatore, coinvolgendo lo stesso nella co-progettazione dell’intervento.
2. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall’appaltatore risponderà del proprio operato nell'ambito dell'attività scolastica al dirigente scolastico e al responsabile di servizio dell’appaltatore.
3. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall’appaltatore compilerà apposito registro delle ore effettuate.
4. In caso di assenza programmata dell’alunno assistito le ore non effettuate verranno recuperate nel periodo di durata del contratto per la medesima tipologia del servizio affidato ivi comprese le attività didattiche esterne (viaggi di istruzione-uscite didattiche).
5. In caso di assenza non programmata dell’alunno assistito, il personale educativo interromperà il servizio dall’ora successiva a quella in cui si viene a conoscenza dell’assenza dell’alunno, le ore non effettuate verranno recuperate nel periodo di durata del contratto per la medesima tipologia del servizio affidato ivi comprese le attività didattiche esterne (viaggi di istruzione-uscite didattiche); in alternativa, previo accordo con il dirigente il personale educativo rimane a disposizione del dirigente scolastico per altre necessità analoghe dell’Istituzione scolastica ed attinenti agli obiettivi generali dell’integrazione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali.
6. In caso di assenza del personale educativo, l’aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’Istituzione Scolastica e a provvedere alla sua sostituzione, al più presto possibile e comunque al massimo entro il giorno successivo garantendo la copertura di tutto l’orario di servizio, salvo diversi accordi con il dirigente scolastico.
7. In caso di specifiche attività programmate per l’alunno, la cui attuazione sia prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione ed altro), l’organizzazione e la spesa per gli spostamenti e l’eventuale soggiorno è a completo carico dell’Istituzione Scolastica.
8. Per l’assistenza durante i viaggi di istruzione di cui all’art. 2 comma 2 lett. d) e) il compenso giornaliero verrà riconosciuto:
- in massimo 8 ore compreso l’orario di servizio in caso di pernottamento;
- in massimo 6 ore compreso l’orario di servizio per le uscite di un giorno.
9. Se all’interno dell’orario è prevista l’assistenza alla mensa scolastica dell’alunno, il pasto del personale della Cooperativa è a carico dell’Istituzione Scolastica.
10. E’ facoltà del dirigente scolastico richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale che non risulti motivatamente idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo individualizzato.
11. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
Art. 4 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l’appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto indicato nell’art. 2.
5. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. La stazione appaltante provvede a fornire all’aggiudicatario tutta la documentazione necessaria sull’alunno tale da permettere allo stesso di individuare il personale più adeguato, anche per formazione, a rispondere alle esigenze ed alle caratteristiche personali dell’alunno.
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
k) le norme del Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” ;
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) il DUVRI; [se vi sono oneri della sicurezza interferenziali] da valutare con RSPP
a.4) patto d’integrità;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 – Durata del contratto
1. Il contratto ha durata corrispondente all’anno scolastico, e il servizio segue il calendario scolastico della Provincia autonoma di Trento per l’anno scolastico 2022-2023 oltre ai due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione dell’ente appaltante.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
Art. 9 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Per ciascun lotto le ore complessive remunerate non potranno superare:
per il periodo settembre - dicembre 2022:
- lotto 1 n. ore 1120 per un importo di € 29.866,67 al netto di IVA;
- lotto 2 n. ore 1540 per un importo di € 41.066,67 al netto di IVA;
- lotto 3 n. ore 1120 per un importo di € 29.866,67 al netto di IVA;
- lotto 4 n. ore 560 per un importo di € 14.933,33 al netto di IVA
per il periodo gennaio – agosto 2023:
- lotto 1 n. ore 1520 per un importo di € 40.533,33 al netto di IVA;
- lotto 2 n. ore 2090 per un importo di € 55.733,33 al netto di IVA;
- lotto 3 n. ore 1520 per un importo di € 40.533,33 al netto di IVA;
- lotto 4 n. ore 760 per un importo di € 20.266,67 al netto di IVA
3. fermo restando il limite massimo stabilito per il periodo settembre – dicembre 2022, le ore eventualmente non effettuate nel periodo anzidetto potranno essere prestate nel periodo gennaio – agosto 2023.
4. L’affidamento del contratto non impegna, in alcun modo, la stazione appaltante al raggiungimento del numero massimo di ore. Entro il limite di detto numero spetta alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, eventuali variazioni in diminuzione del quantitativo delle prestazioni, nei limiti del 20%.
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Nel caso di trasferimento, nel corso dell’anno scolastico, di uno studente con bisogni educativi speciali ad un’altra Istituzione scolastica o formativa, si adotterà la procedura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia e, pertanto la prestazione sarà ridotta proporzionalmente.
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore su presentazione di fattura elettronica mensile con pagamento a 30 gg., sulla base delle ore effettivamente svolte. Alla fattura dovrà essere allegato il registro delle presenze attestante la regolare prestazione svolta e il prospetto riepilogativo delle ore prestate nel periodo di riferimento.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.
4. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che
intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 16 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 18 – Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto.
Art. 19 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti “Servizi alla persona socio assistenziale e sanitario (CCNL cooperative sociali) ed
integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità appalto”) che è riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l’appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.08.2022. È fatta salva l’applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la “Tabella A”.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell’offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione dell’appalto senza essere distolto da altre attività dell’operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell’offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l’aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del
trattamento garantito al personale impiegato nell’appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L’accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell’appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l’aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell’“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.
L’elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente capitolato.
Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
1. Considerata la particolare natura della prestazione dedotta in contratto, l’appaltatore non sarà obbligato ad impiegare lavoratori svantaggiati, appartenenti alla categorie di cui all’art. 4 della Legge 381/199.
Art. 23 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.ii e mm.
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore si impegna a rispettare, la normativa vigente all’interno dell’istituzione scolastica, in materia COVID, al momento di esecuzione del contratto.
Art. 24 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell’appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. L’aggiudicatario è nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.
Art. 26 – Obblighi assicurativi
1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’ente appaltante ed il personale addetto al servizio; conseguentemente, l’affidatario dovrà provvedere a tutte le assicurazioni sociali e previdenziali previste dalla Xxxxx.
2. L’ente appaltante è quindi esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti, collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo dell’affidatario, compresa qualsivoglia responsabilità in caso di infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.
3. L’affidatario sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C.
4. Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare all’ente appaltante o a terzi dall'adempimento del servizio assunto con il presente capitolato.
5. L’affidatario si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione contro i rischi R.C.
6. Si precisa che gli alunni sono assicurati con polizza infortuni e R.C. stipulata dalla Provincia autonoma di Trento, e considera terzi il personale educativo.
Art. 27 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato la stazione appaltante ha facoltà di applicare una penale
lotto 1 pari al 0,3 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo lotto 2 pari al 0,3 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo lotto 3 pari al 0,3 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo lotto 4 pari al 0,3 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, la stazione appaltante ha facoltà di applicare una penale massima di Euro 10% dell’ammontare contrattuale.
lotto 1 fino al 10% dell’importo netto contrattualmente dovuto lotto 2 fino al 10% dell’importo netto contrattualmente dovuto lotto 3 fino al 10% dell’importo netto contrattualmente dovuto lotto 4 fino al 10% dell’importo netto contrattualmente dovuto
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 28 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 29 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 30 – Dovere di Riservatezza
1. Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d’ufficio, l’affidatario e il proprio personale sono tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti.
Art. 31 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’ Istituto Comprensivo Pergine 2 “FREINET” identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010.
II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’ Istituto Comprensivo Pergine 2 “FREINET” della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Istituto Comprensivo (…).”.
3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
9. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell’esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]
Art. 35 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.