CONVENZIONE OPERATIVA
MUR INDUSTRIA 4.0
" PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI AMBITI PRODUTTIVI SECONDO LE LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA INDUSTRIA 4.0"
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53C21001630001
Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente Università degli Studi della Tuscia
Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi del Molise
Indice
Articolo 2 – Rapporti tra i Partner 5
Articolo 3 – Responsabili di Progetto e gruppi di lavoro 6
Articolo 4 – Organizzazione delle attività e ripartizione dei compiti 6
Articolo 5 - Ripartizione del finanziamento 7
Articolo 6 - Rapporti economici tra i Partner 7
Articolo 7 – Rendicontazione delle attività 8
Articolo 10 - Proprietà e utilizzo del background,dei risultati 9
Articolo 11 - Trattamento dati 9
Articolo 13 - Lista degli allegati 10
LA PRESENTE CONVENZIONE È SOTTOSCRITTA TRA LE SEGUENTI PARTI
il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (di seguito denominato “CURSA”), con sede legale in via Sistina 121 – 00187 RM, Partita IVA e Codice Fiscale 01601620709, nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a il , codice Fiscale , in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio,
E
● L’Università degli Studi della Tuscia (di seguito anche solo UNITUS), nella persona del Rettore pro- tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale , nato a , domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Viterbo, Via Santa Xxxxx in Gradi 4;
● L’Università degli Studi del Molise (di seguito anche solo UNIMOL), nella persona del Rettore pro- tempore, xxxx. Xxxx Xxxxxxx, codice fiscale , nato a , domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Campobasso, Via F. De Sanctis snc;
● L’Università degli Studi di Ferrara (di seguito anche solo UNIFE), nella persona del Rettore pro-tempore, prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, codice fiscale , nata a , domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Ferrara, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00;
● (di seguito i “Partner”)
Di seguito CURSA e i Partner sono indicati anche come le “Parti” e ciascuno come una “Parte”
PREMESSO CHE
1. Nella Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all’art. 1 comma 1066 stabilisce che: “Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’Università e della Ricerca al Consorzio Universitario per la Ricerca socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione”;
2. in data 31 marzo 2021 il Cda del CURSA ha deliberato la costituzione dei gruppi di lavoro Operativo, Scientifico e Amministrativo aventi il compito di operare fin da subito sulle attività di ricerca e sull’impostazione scientifica e tecnico-amministrativa del lavoro da svolgere e degli output da realizzare;
3. a seguito di questa delibera, le attività di Coordinamento e Programmazione da parte del Gruppo di Coordinamento e del Gruppo Scientifico sono iniziate il 1^ aprile 2021;
4. in data 14 maggio 2021 il Cda del Consorzio ha proceduto alla selezione dei candidati e a costituire un Gruppo Operativo CURSA per la preventiva consultazione di stakeholder e per avviare una schedatura dei progetti per la realizzazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio delle attività e quanto prescritto dal Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, con particolare attenzione alla realizzazione di servizi per i settori dell'agricoltura e agro-industria, dell’acquacoltura e della pesca, della filiera foresta-legno e della bioeconomia circolare;
5. con Decreto Ministeriale n. 1059 del 9 agosto 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito il “MUR”) ha approvato la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (di seguito il “Finanziamento” o “FFO”) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2021. La lettera t), dell’art. 9 (Interventi previsti da disposizioni legislative) del Decreto in questione, così recita: “… vengono destinati…: t) € 5.000.000 per le finalità di cui all’art. 1 comma 1066, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0”;
6. in data 11 gennaio 2022 ha avuto sede l’Assemblea dei Soci del Consorzio con all’ordine del giorno la costituzione dei gruppi di lavoro interuniversitari, l’approvazione delle linee di indirizzo del Progetto Industria 4.0 e l’Accordo quadro CURSA - Università, rinviando ad un successivo Consiglio di Amministrazione del Consorzio la formulazione e approvazione definitiva della proposta progettuale e del quadro economico-finanziario al MUR;
7. in data 21 gennaio 2022 ha avuto quindi luogo il Consiglio di Amministrazione con l’approvazione della scheda tecnico - economica del progetto Industria 4.0 che si è poi provveduto a trasmettere via PEC alla DG del MUR con lettera prot. N. 05/2022 del 28/01/2022, qui allegata come allegato A – Proposta Programma Industria 4.0;
8. in data 22 maggio 2022 veniva generato il CUP di progetto B53C21001630001 assegnando il titolo “PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI AMBITI PRODUTTIVI SECONDO LE LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA INDUSTRIA 4.0” (di seguito denominato “Progetto”);
9. in data 14 luglio 2022 è stato sottoscritto dalle Parti un Accordo Quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione, su temi di interesse comune, rinviando eventualmente la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la definizione degli aspetti economici ad apposite Convenzioni operative che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare,
i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i deliverables e le milestones, il regime e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile ai risultati scientifici e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle singole iniziative progettuali. Le Convenzioni operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni;
10. in data 19 luglio 2022, CURSA ha costituito i propri Gruppi di Coordinamento Scientifico, Informatico e Amministrativo per l’esecuzione delle attività di propria competenza nell’ambito del Progetto;
11. ciascuna Università ha provveduto a designare il proprio Responsabile Scientifico di Progetto e cioè l’Università di Ferrara ha indicato il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, l’Università del Molise il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e l’Università della Tuscia il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Sono stati inoltre designati dalle stesse Università i Responsabili delle Attività Informatiche ovvero il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dall’Università di Ferrara, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx dall’Università del Molise e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx dall’Università della Tuscia;
12. in data 18/07/2022 CURSA ha incassato dal MUR una prima tranche di Euro 3.000.000,00 corrispondente al 60% del finanziamento totale assegnato;
13. le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione Operativa (“Convenzione”) per disciplinare i reciproci obblighi e rapporti attinenti alla realizzazione del Progetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE INSIEME AGLI ALLEGATI COSTITUISCE PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
1.2 Il presente atto disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione del Progetto attraverso l’utilizzo delle risorse economiche di cui al Finanziamento.
Articolo 2 – Rapporti tra i Partner
2.1 CURSA è il soggetto responsabile nei confronti del MUR della corretta esecuzione delle attività previste nel Progetto, ferme restando le responsabilità e gli obblighi in capo agli altri Partner, così come disciplinati nel presente Accordo.
2.2 Ciascun Partner assume l’impegno di svolgere diligentemente le attività previste nel Progetto nel rispetto delle impegni e indicazioni contenute nel successivo Articolo 4 – Organizzazione delle attività e ripartizione dei compiti.
2.3 Fermo restando l’impegno di cui al comma precedente, CURSA trasferirà alle Università, in quanto beneficiario delle erogazioni MUR in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1059
del 9 agosto 2021 (FFO 2021), le quote stabilite nel prospetto di cui all’allegato A con le modalità indicate all’art. 6 – Rapporti economici tra i Partner.
Articolo 3 – Responsabili di Progetto e gruppi di lavoro
3.1 I Responsabili scientifici di progetto indicati al comma 11 delle premesse si avvarranno di un gruppo di lavoro che sarà deputato allo svolgimento delle diverse attività progettuali.
3.2 I predetti Responsabili andranno a formare la cabina di regia del Progetto che interverrà ogni qual volta occorrerà risolvere criticità o assumere decisioni rilevanti ai fini di una corretta esecuzione del Progetto. Gli stessi Responsabili si impegnano a mantenere rapporti costanti tra di loro e a dirigere, coerentemente con i compiti assegnati ad ogni Partner, le attività del proprio gruppo. In linea con quanto sopra, ciascun Responsabile si occuperà di organizzare riunioni periodiche sia con i componenti del proprio gruppo di lavoro, sia proponendo consultazioni collegiali o incontri ristretti con gli altri Partner, nell’ottica di confrontarsi sullo stato di avanzamento del lavoro nonché acquisire conoscenze e informazioni utili per uno sviluppo ottimale delle attività.
Articolo 4 – Organizzazione delle attività e ripartizione dei compiti
4.1 Per l’esecuzione del progetto, le Parti si impegnano a rispettare il project work riportato in allegato B – Schema generale del Progetto, articolato in Work Package (WP), Attività Realizzative (AR) e Output Prodotti (OP) e il relativo GANTT descritto in allegato C – GANTT del Progetto.
4.2 Sia lo schema generale del progetto che il GANTT potranno essere modificati su decisione assunta congiuntamente tra le Parti, con atto scritto, che costituirà addendum alla presente Convenzione.
4.3 Con riferimento al predetto schema, i Partner decidono di adottare la seguente ripartizione dei compiti:
a) le attività relative al WP5 – SVILUPPO E REALIZZAZIONE CONTENUTI APPLICATIVO 1 - FILIERA GRANO DURO PASTA e al WP6 – SVILUPPO E REALIZZAZIONE CONTENUTI APPLICATIVO 2 -FILIERA OLIVICOLO OLEARIA sono di competenza di UNITUS;
b) le attività relative al WP7 – SVILUPPO E REALIZZAZIONE CONTENUTI APPLICATIVO 3 - FILIERA LEGNO BOSCO E BIOECONOMIA CIRCOLARE sono di competenza di UNIMOL;
c) le attività relative al WP8 – SVILUPPO E REALIZZAZIONE CONTENUTI APPLICATIVO 4 - FILIERA PESCA ACQUACOLTURA sono di competenza di UNIFE;
d) le attività relative al WP3 – DEFINIZIONE PUNTUALE DEI SERVIZI, sono svolte in collaborazione da tutti i Partner, ciascuno per l’applicativo di competenza, occupandosi CURSA della progettazione e realizzazione della stakeholders / target consultation;
e) le attività del WP1 – IMPOSTAZIONE GENERALE E RACCORDO TECNICO e del WP2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE sono eseguite con il contributo di tutti i Partner, svolgendo CURSA compiti di coordinamento;
f) le attività del WP10 – COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E MARKETING saranno ugualmente svolte da tutti i Partner con CURSA che, oltre alle funzioni di coordinamento, si
occuperà di valutare le soluzioni più idonee per collocare sul mercato i servizi fornibili attraverso la piattaforma “Industria 4.0”;
g) le attività informatiche del WP5 e del WP9, IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA APPLICATIVI TEMATICI E LORO INTEGRAZIONE CON COMPONENTE ORIZZONTALE sono di competenza del gruppo informatico di “Industria 4.0” che rappresenta un’unità trasversale composta da esperti e altre unità delle tre Università e dal coordinatore delle attività informatiche di CURSA. Per quanto concerne la copertura di eventuali spese esterne legate alla realizzazione degli output informatici, le tre Università e il CURSA, con successivo atto scritto che costituirà addendum alla presente Convenzione, ne concorderanno la ripartizione in fase successiva ovvero nel momento in cui si manifesterà la loro esistenza tenendo conto delle attività svolte per le filiere.
4.4 Nello svolgimento delle attività realizzative di cui sopra, si richiama il divieto assoluto per ogni Partner di affidare incarichi o stipulare contratti di qualunque natura con un altro Partner.
Articolo 5 - Ripartizione del finanziamento
5.1. In linea con il prospetto economico approvato da CURSA il 21 gennaio 2022, trasmesso successivamente al MUR, il finanziamento di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) stanziato dal Ministero a favore di CURSA, viene ripartito nelle seguenti quote:
(i) una quota ad UNITUS pari a Euro 1.181.000,00 (unmilionecentoottantunomila/00);
(ii) una quota ad UNIMOL pari a Euro 1.181.000,00 (unmilionecentoottantunomila/00);
(iii) una quota a UNIFE pari a Euro 1.181.000,00 (unmilionecentoottantunomila/00);
(iv) una quota a CURSA di Euro 1.457.000,00 (unmilionequattrocentocinquantasettemila/00).
Articolo 6 - Rapporti economici tra i Partner
6.1 Gli importi indicati all’art. 5, saranno erogati a ciascuna Università con le seguenti modalità:
(i) una prima erogazione di Euro 708.600,00 (settecentoottomilaseicento/00) pari al 60% (sessantapercento) della quota di cui all’art. 5, alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa;
(ii) una seconda erogazione di Euro 354.300,00 (trecentocinquantaquattromilatrecento/00), pari al 30% (trentapercento) della quota di cui all’art. 5, al raggiungimento di uno stato di avanzamento del 60% delle attività da svolgere a cura di ogni Università;
(iii) un’erogazione a saldo di Euro 118.100,00 (centodiciottomilacento/00), pari al 10% (diecipercento) della quota di cui all’art. 5, dopo chiusura delle attività e predisposizione della rendicontazione finale.
6.2 Resta inteso che le erogazioni di cui alle lettere (ii) e (iii), potranno avvenire solo a valle dell’incasso da parte di CURSA della seconda tranche di finanziamento di Euro 2.000.000,00 che sarà erogata dal MUR una volta rendicontata dai Partner la somma di Euro 3.000.000,00 di cui alla prima erogazione.
6.3 Le Parti concordano che ai fini delle erogazioni di cui alle lettere (ii) e (iii) del punto 6.1, le Università dovranno trasmettere a CURSA idonea rendicontazione tecnica ed economica attestante il
raggiungimento degli stati di avanzamento corrispondenti a ciascuna tranche.
6.4 CURSA effettuerà i pagamenti di cui sopra utilizzando i conti di tesoreria intestati a ciascuna Università indicati nell’ allegato E – Conti di Tesoreria delle Università.
Articolo 7 – Rendicontazione delle attività
7.1 La rendicontazione citata al punto 6.3 e quella finale di cui al punto 6.4 si compongono di una illustrazione tecnica del lavoro svolto e dei risultati ottenuti con riferimento ai WP e alle AR di competenza di ciascun partner nonché di una parte economica recante la descrizione delle spese sostenute con relativi giustificativi. A tale proposito, ogni Partner avrà cura di inserire su ogni documento giustificativo (da produrre in copia conforme rispetto all’originale) il riferimento al Progetto e al relativo CUP.
7.2 Le rendicontazioni citate al punto precedente dovranno essere prodotte sia dalle Università che da CURSA nel rispetto di scadenze temporali rapportate al GANTT del Progetto da concordare tra le Parti con atto scritto che costituirà addendum alla presente Convenzione.
7.3 CURSA, in quanto referente del progetto nei confronti del Ministero, e le Università, come partner direttamente coinvolti nelle attività progettuali, provvederanno inoltre per le parti di rispettiva competenza a rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di informazioni o documentazione di natura tecnica o economica relativa al Progetto proveniente dal MUR o da altri enti di controllo.
7.4 In aggiunta alle rendicontazioni citate ai punti 7.1 e 7.2, le Università si impegnano a produrre e trasmettere a CURSA, n. 4 report semestrali di natura esclusivamente tecnica, il primo dei quali da redigere e consegnare entro gennaio 2023, il secondo entro luglio 2023, il terzo entro gennaio 2024 e il quarto entro luglio 2024. Il report semestrale relativo all’ultimo semestre di attività sarà sostituito dalla rendicontazione finale del Progetto. I report dovranno contenere una descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti soprattutto con riferimento agli output da produrre e un richiamo alle attività da svolgere nel periodo immediatamente successivo.
7.5 In maniera analoga all’impegno assunto dalle Università nei confronti di CURSA, anche CURSA provvederà a produrre e trasferire alle Università report semestrali contenenti le medesime informazioni sul lavoro svolto.
7.6 I report semestrali di cui ai punti 7.4 e 7.5, avranno la funzione precipua di consentire la circolazione di informazioni utili sul Progetto soprattutto tra i componenti dei diversi gruppi di lavoro che potranno così conoscere le attività complessivamente svolte e quindi rapportarsi più facilmente tra loro per dibattere, analizzare, fornire spunti, etc., il tutto nell’ottica di migliorare la qualità degli output finali del Progetto.
Articolo 8 - Durata
8.1 La presente Convenzione entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le obbligazioni assunte delle parti fino all’approvazione della rendicontazione da parte del MUR.
8.2 Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da sottoporre alla approvazione del MUR.
Articolo 9 - Riservatezza
9.1 Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
9.2 Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
9.3 Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
Articolo 10 - Proprietà e utilizzo del background, dei risultati
10.1 I Partner stabiliscono sin d’ora di condividere il Background - intendendo con tale termine il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, preesistenti al Progetto - di cui ciascun Partner sia proprietario, funzionale allo svolgimento del Progetto e allo sfruttamento dei Risultati. L’uso del Background da parte dei Partner sarà concesso ai soli fini di ricerca. Per ogni altro uso i Partner si impegnano sin d’ora a concordare per iscritto con il titolare del Background ogni ulteriore diverso utilizzo.
10.2 Ciascun Xxxxxx è proprietario dei Risultati - intendendo con tale termine tutto ciò che viene generato durante l'attuazione del Progetto, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo know-how, soluzioni innovative, algoritmi, prove di fattibilità, nuovi modelli di business, linee guida, prototipi, dimostratori, database e set di dati, ricercatori formati, nuove infrastrutture, reti - conseguiti autonomamente o congiuntamente con uno o più Partner.
10.3 In relazione ai Risultati congiunti, i Partner si impegnano sin d’ora a sottoscrivere un accordo per la loro gestione e valorizzazione e per la gestione e valorizzazione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti.
10.4 Fermo restando quanto disposto dai Partner negli accordi previsti nel precedente comma, la diffusione dei Risultati al pubblico in merito alla presente Convenzione potrà essere effettuata da ciascun Partner nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione agli altri partner. Qualora i Risultati fossero suscettibili di tutela nell’ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.
Articolo 11 - Trattamento dati
11.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti danno atto di essere reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa.
11.2 Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione della presente Convenzione. In relazione alle attività oggetto dell’Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto della Convenzione. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione da parte della propria organizzazione - e di quella di eventuali soggetti terzi di cui si dovessero servire nell’esecuzione della Convenzione, rispondendone direttamente - della citata normativa, con particolare riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste nella Convenzione.
Articolo 12 - Controversie
12.1 In caso di controversie attinenti alla presente Convenzione e agli obblighi delle Parti ai sensi dello stesso le Parti valuteranno in buona fede la possibilità di transigere o comunque comporre amichevolmente la controversia stessa senza far ricorso alle autorità giurisdizionali.
Articolo 13 - Lista degli allegati
13.1 Gli allegati alla presente Convenzione che ne formano parte integrante sono: allegato A – Proposta Programma Industria 4.0;
allegato B – Schema generale del Progetto; allegato C – GANTT del Progetto;
allegato D - Conti di Tesoreria delle Università.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Per CURSA
Il Presidente
Per UNIFE
Il Rettore
Per UNIMOL
Il Rettore
Per UNITUS
Il Rettore