PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito “MiSE”)
e
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che gestisce il Fondo di garanzia per le PMI, ex L.662/96, art. 2 comma 100, lett. a), (di seguito “Gestore del Fondo PMI”)
e l’Associazione Bancaria Italiana, (di seguito “ABI”);
e
Il Fondo Europeo per gli Investimenti, (di seguito “FEI”);
tutti insieme definiti d’ora in poi “Parti”.
PREMESSO CHE
- l’attuale situazione economica in Italia, determinata tra gli altri dall’emergenza sanitaria del COVID-19, richiede adeguate misure per favorire l’accesso al credito alle imprese;
- il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, art. 2 comma 100, lett. a) (di seguito “Fondo PMI”), ha un ruolo fondamentale per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese;
- il Gruppo BEI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico condividono che la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione sintetica sul portafoglio “impieghi” del Fondo PMI costituirebbe un’opportunità per liberare risorse che lo stesso Fondo possa utilizzare per ampliare la sua operatività.
- in data 15 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) – facente parte del Gruppo BEI - ha approvato, subordinatamente al rispetto di termini e condizioni del mandato, un’operazione di cartolarizzazione sintetica in bilancio (tranched cover) a favore del Fondo PMI, nel contesto del mandato “Iniziativa per le PMI in Italia” (SME Initiative Italy, per brevità di seguito, “Iniziativa PMI”);
- lo scorso 9 aprile 2020 è stata approvata dall’Eurogruppo la costituzione di un Fondo di garanzia paneuropeo (di seguito Paneuropean Guarantee Fund - EGF) con una dotazione di
25 miliardi di euro, la cui gestione è stata affidata a Gruppo BEI, con l’obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle imprese europee danneggiate dalla emergenza sanitaria Covid-19. Le esposizioni dell’EGF sono contro-garantite dagli Stati membri dell'Unione europea in proporzione alla quota di partecipazione azionaria nel capitale della BEI. L’Italia partecipa all’iniziativa con una garanzia di 4.7 mld pari al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro;
- parallelamente all’Iniziativa PMI, il Gruppo BEI sta considerando la possibilità di realizzare la copertura di una quota degli impegni assunti dal Fondo PMI attraverso un’operazione di cartolarizzazione sintetica attraverso l’EGF, subordinatamente all’esito positivo delle discussioni in corso circa l’ammissibilità dello strumento della cartolarizzazione nel contesto dell’EGF, nonché al rispetto delle previsioni che regolano l’EGF e dei regolamenti applicabili alla sua implementazione;
- per un’efficiente strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione sintetica nel contesto dell’Iniziativa PMI e delle iniziative dell’EGF (di seguito, congiuntamente, le “Iniziative”) e di altre possibili iniziative con analoghe caratteristiche e finalità, è necessario ampliare la base informativa, attualmente a disposizione del gestore sui finanziamenti garantiti dal Fondo, attraverso il coinvolgimento delle banche finanziatrici.
- l’ABI condivide l’obiettivo di ampliare l’operatività del Fondo PMI, in quanto fondamentale per sostenere l’accesso al credito delle imprese, e nel consueto spirito di collaborazione con il Fondo PMI, si impegna ad assicurare il successo delle Iniziative, favorendo la più ampia partecipazione alle stesse da parte delle banche associate.
Le Parti concordano sull’opportunità di definire il presente Protocollo d’intesa, (di seguito, il “Protocollo”) nel quale sono individuate le informazioni aggiuntive sul portafoglio di finanziamenti garantiti dal Fondo PMI e le modalità di comunicazione delle stesse, che le banche finanziatrici garantite dal Fondo PMI – aderenti al Protocollo - si impegnano a trasferire a quest’ultimo ai fini della realizzazione delle Iniziative.
Resta inteso che la sottoscrizione del presente Protocollo da parte del FEI non costituisce, ne può intendersi costituire, in alcun modo un impegno del FEI a realizzare le operazioni di cartolarizzazione di cui alle Iniziative, la cui fattibilità rimane in ogni caso subordinata all’analisi del portafoglio di crediti da cartolarizzare che sarà possibile solo una volta ottenute tutte le informazioni e dati rilevanti, ivi inclusi quelli di cui al presente Protocollo, nonché subordinatamente al rispetto dei termini e condizioni della documentazione di mandato e dei regolamenti applicabili (ivi inclusa la disciplina in materia di aiuti di stato) che regola ciascuna delle Iniziative anzidette, ed alla adozione di tutte le necessarie approvazioni interne e decisioni degli organi direttivi del FEI.
Articolo 1 (Obiettivo del Protocollo)
Le banche aderenti al presente Protocollo (le “Banche Aderenti”) si impegnano a trasferire al Gestore del Fondo PMI le informazioni necessarie alla definizione e strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione sintetica del portafoglio dei finanziamenti garantiti dallo stesso Fondo PMI nell’ambito delle Iniziative.
Nell’Allegato A sono elencate le informazioni, le modalità e la cadenza con le quali le stesse informazioni devono essere trasferite da ciascuna Banca Aderente al Gestore del Fondo PMI.
Eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente Allegato A che si rendessero necessarie alla strutturazione o implementazione delle operazioni di cartolarizzazione sintetica nel corso delle Iniziative potranno essere richieste alle Banche Aderenti solo previo accordo tra le Parti e relativa integrazione dell’Allegato A.
I finanziamenti garantiti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione realizzate nell’ambito delle Iniziative sono liberamente cedibili e non soggetti a vincoli derivanti dalle stesse, fatto salvo l’impegno della Banca aderente di continuare ad assicurare il periodico flusso informativo previsto dal presente Protocollo fino al completo rimborso degli stessi finanziamenti.
Articolo 2
(Utilizzo delle informazioni trasmesse)
Le informazioni fornite dalle Banche Aderenti al Gestore del Fondo PMI potranno essere trasferite da quest’ultimo al FEI al solo fine della strutturazione e realizzazione delle Iniziative.
Il Gestore del Fondo PMI è tenuto a trattare le informazioni raccolte dalle Banche Aderenti in modo che dopo la loro riconciliazione con quelle già in suo possesso, non sarà più possibile ricondurre le stesse ai singoli soggetti finanziati dalle Banche Aderenti.
Articolo 3 (Impegni delle Parti)
L’ABI si impegna a diffondere la conoscenza del presente Protocollo tra le sue associate, al fine di promuovere l’adesione di queste ultime.
Il FEI e il Gestore del Fondo si impegnano a fornire adeguata assistenza tecnica alle Banche Aderenti per favorire il flusso informativo previsto dal presente Protocollo e a definire eventuali soluzioni per renderlo più agevole.
Le Parti si impegnano, altresì, a dare opportuna evidenza del contributo fornito dalle Banche Aderenti alla efficace implementazione delle Iniziative ed i risultati raggiunti attraverso le stesse Iniziative in termini di maggiore accesso al credito per le imprese, nel rispetto dei termini e condizioni di pubblicità delle Iniziative e riservatezza delle informazioni, come previsti nella regolamentazione applicabile e nella documentazione di mandato che regola le due Iniziative.
Il MiSE, l’ABI e il Gestore del Fondo, valutano sulla base dell’esperienza maturata, la possibile evoluzione dell’attuale modello di comunicazione in essere tra le banche ed il Fondo PMI, basato su segnalazioni per singoli “finanziamenti garantiti”, verso un modello di comunicazione basato su segnalazioni massive e periodiche sull’insieme dei finanziamenti garantiti nel portafoglio delle singole banche garantite.
Articolo 4 (Modalità di adesione)
Le Banche possono aderire al presente Protocollo inviando via PEC, al Gestore (xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) e al FEI, via posta elettronica ordinaria (xxxxxxxxxx@xxx.xxx, x.xxxxxxx@xxx.xxx) e, per conoscenza, all’ABI, l’apposito modulo riportato all’Allegato B al presente Protocollo, debitamente compilato e sottoscritto.
Articolo 5 (Validità)
Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di tutte le Parti fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la trasmissione delle informazioni relative ai finanziamenti oggetto di operazioni di cartolarizzazione nell’ambito delle Iniziative fino al termine della durata degli stessi finanziamenti.
Resta, altresì, ferma la possibilità di ciascuna Banca Aderente di recedere in qualsiasi momento, previa formale comunicazione trasmessa via PEC al Gestore del Fondo (xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) e al FEI (via posta elettronica ordinaria xxxxxxxxxx@xxx.xxx, x.xxxxxxx@xxx.xxx).
In tal caso, resta fermo l’obbligo per ciascuna Banca Aderente che dovesse comunicare il proprio recesso dal Protocollo di portare a termine la trasmissione delle informazioni di cui all’Allegato A relative ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI che siano oggetto di operazioni di cartolarizzazione nell’ambito delle Iniziative, secondo quanto comunicato alla banca dal Gestore del Fondo a seguito della richiesta di recesso.
Al termine del periodo di validità, le Parti valutano la possibilità di prorogare la scadenza del Protocollo alla luce delle risorse disponibili nel contesto delle Iniziative.
ALLEGATO A
Definizione delle informazioni necessarie alla definizione e strutturazione dell’Iniziativa EGF e modalità e termini per la loro trasmissione al Gestore del Fondo
1. Definizione del portafoglio oggetto delle Iniziative
Al fine di individuare le operazioni finanziarie che saranno incluse nel portafoglio oggetto delle Iniziative, le Banche aderenti e il Gestore del Fondo si attengono ai seguenti criteri.
Sono incluse tutte le operazioni finanziarie ammesse e perfezionate alla Garanzia Diretta del Fondo al 31/3/2021, fatta eccezione per:
a) le operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento;
b) le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti;
c) le operazioni di locazione finanziaria;
d) le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18.
Fermo restando quanto sopra, sono incluse anche le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.
Dopo aver definito l’elenco delle operazioni finanziarie che possono essere incluse sulla base dei suddetti criteri, entro il 31/05/2021, le Banche aderenti trasmettono al Gestore del Fondo il medesimo elenco e, per ciascuna delle operazioni, il set informativo necessario di cui al paragrafo 2 (di seguito, il Primo Invio).
L’elenco è trasmesso al Gestore del Fondo attraverso le modalità definite nell’Allegato Tecnico.
A seguito della ricezione delle suddette informazioni, il Gestore del Fondo procederà ad un’ulteriore verifica dei predetti criteri ed escluderà dai portafogli oggetto delle Iniziative anche tutte le operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta:
• una comunicazione di un evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, delle Disposizioni Operative del Fondo;
• una richiesta di escussione della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafi B e G, delle Disposizioni Operative del Fondo;
• una proposta di accordo transattivo di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle Disposizioni Operative del Fondo;
• una richiesta di prolungamento della durata della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafo D, delle Disposizioni Operative del Fondo.
2. Set informativo
Le informazioni richieste sulle operazioni finanziarie incluse nei portafogli oggetto delle Iniziative sono quelle indicate nella seguente tabella.
Dato | Obbligatorio | Tipo di informazioni |
codiceSoggettoEnte | S | Codice Soggetto Ente |
numeroDistinta | S | Numero Distinta Progressivo Per Codice Soggetto |
dataDistinta | S | Data invio del flusso |
dataFineTrimestre | S | Data Fine Trimestre di competenza |
identificativoOperazione | N | Chiave Identificativo Richiedente |
posizioneAsm | S | Chiave Posizione MCC |
Debito residuo dei prestiti garantiti | S | Ammontare effettivo aggiornato in EUR (incluse rate dovute non pagate in riferimento alla sola quota capitale) |
Numero rate annuali | S | Numero di rate annuali |
Ritardi di pagamento | S | Indicare il numero di giorni di ritardo (data cut-off – data scadenza ultima rata impagata) |
Moratorie - Tipologia di moratoria | N | Tipologia della moratoria (se c’è una moratoria in corso) |
Moratorie - Misura di riferimento | N | Misura di riferimento della moratoria (se c’è una moratoria in corso) |
Moratorie – Scadenza | N | Scadenza della moratoria (se c’è una moratoria in corso) |
Rinegoziazione | S | Informazione se il finanziamento è stato o meno oggetto di rinegoziazioni che ne hanno modificato la durata |
Scadenza | S | Data di scadenza del prestito (eventualmente modificata in seguito a rinegoziazioni) |
Tasso di interesse | S | Tasso di interesse applicato alla data di rilevazione (eventualmente modificato in seguito a rinegoziazioni) |
Recuperi | N | Ammontare degli eventuali recuperi ottenuti prima dell’escussione della garanzia FCG |
Data rating | S | Ultima data di revisione del rating |
Modello di rating | S | Nome del modello |
Rating | S | Rating dell’istituto |
PD | S | Probabilità di Default ad un anno relativa al debitore senza considerare la garanzia di MCC (“PD unsecured”) |
3. Aggiornamento trimestrale
In seguito al Primo Invio, le Banche aderenti trasmettono al Gestore del Fondo, per tutte le operazioni finanziarie in essere individuate sulla base dei medesimi criteri di cui al precedente paragrafo 1, il set informativo alle date del 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ciascun anno.
Nel caso in cui una Banca non aderisca fin da subito al Protocollo d’Intesa, resta inteso che il Primo Invio non corrisponderà necessariamente al primo trimestre sopra indicato.
L’aggiornamento trimestrale è inviato non oltre 15 giorni dalla data di riferimento tramite le modalità descritte nell’Allegato Tecnico.
In riferimento alle operazioni finanziarie per le quali è stata richiesta l’escussione della garanzia del Fondo, è sufficiente inviare la sola informazione relativa ai recuperi.