DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 N. 448/AV4 DEL 01/06/2022 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, CO.2, LETT. A), D.LGS 50/2016, PER AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO ALP.O. “A. MURRI” DI FERMO – N°...
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA | |||
AREA VASTA N. 4 | |||
N. | 448/AV4 | DEL | 01/06/2022 |
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, CO.2, LETT. A), D.LGS 50/2016, PER AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO AL P.O. “A. MURRI” DI FERMO – N° GARA SIMOG 8583712 – AFFIDAMENTO | |||
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa;
- D E T E R M I N A -
1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di affidare, in concessione, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, il sevizio di gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo all’azienda Xxxxxxxx Xxxxxxx X.x.x., con sede a Civitanova Marche (MC) in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 (P.IVA/C.F. LGGCLD65P08L219K);
3. Di dare atto che il contratto di concessione avrà durata di mesi sei, con termine iniziale presunto in data 01.07.2022 e termine finale presunto in data 31.12.2022, salvo opzione per ulteriori mesi sei, anche frazionabili;
4. Di delegare il Direttore pro-tempore U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 alla firma degli atti di formalizzazione del rapporto contrattuale coll’operatore economico affidatario;
5. Di dare atto che il rapporto negoziale coll’operatore economico affidatario sarà regolato dallo schema di contratto di concessione allegato alla presente determina;
6. Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, Direttore U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo e che Collaboratore principale del RUP è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
7. Di dare atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro- tempore della Direzione Medica Ospedaliera AV4, o suo delegato;
8. Di dare atto che dalla presente Xxxxxxxxx non derivano oneri a carico del bilancio ASUR;
9. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
11. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
12. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Firma
Il Direttore della AREA VASTA 4 Dott. Xxxxxxx Xxxxxx
La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA)
L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico- logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni).
Con determina n. 283/DGASUR del 28.05.2021 veniva indetta procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, espletata in modalità telematica, finalizzata all’affidamento in concessione della gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo per le esigenze di ristoro dell’utenza e del personale dipendente.
Con determina n. 150/DGASUR del 04.03.2022 veniva aggiudicato l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo all’azienda Albergo Xxxxxxxx di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx & Xxxxxxx s.a.s. (C.F. e P. IVA: 01771270400), con sede a Rimini in Via Xxxxxxx n. 20.
Con Nota Prot. 0014514/09/03/2022/ASURAV4/FMPROVV/P si comunicava alla predetta azienda l’avvenuta aggiudicazione e si chiedeva alla medesima di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di concessione (doc. in Atti).
Preso atto della mancata e ingiustificata sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine perentorio del 05.05.2022, con Nota Prot. 0027278/09/05/2022/09/05/2022/FMPROVV/P (doc. in Atti), questa U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 comunicava alla summenzionata aggiudicataria la revoca dell’aggiudicazione, da formalizzarsi con determina DGASUR; si rendeva, pertanto, necessario indire una nuova procedura.
Nelle more dell’espletamento della nuova procedura, al fine di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, si avviava negoziazione ex art. 63, co.2, lett. a), D.lgs. 50/2016 col fornitore uscente, il cui rapporto contrattuale è in scadenza il 30.06.2022. A tal riguardo, si rappresenta che le condizioni normative ed economiche del contratto in essere non si ritenevano più congrue e che, pertanto, si addiveniva alla definizione di un nuovo articolato contrattuale, allegato alla presente determina (All. “Schema di contratto di concessione”), preliminarmente approvato dal fornitore affidatario in data 30.05.2022. Si rappresenta altresì che veniva individuata una durata di mesi sei, oltre opzione per ulteriori mesi sei, anche frazionabili, per consentire presuntivamente l’espletamento della summenzionata nuova procedura di affidamento.
Si dà atto che il valore della concessione, che, come previsto dal combinato disposto degli artt. 167 e 35 del D.lgs. 50/2016, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per la durata del contratto, comprensiva di eventuali opzioni, al netto d’IVA, stimato dalla stazione concedente, è pari ad
€ 196.042,00 e veniva determinato utilizzando come parametro oggettivo di riferimento la media del fatturato generato dal concessionario uscente negli anni 2019, 2020 e 2021, comunicato a questa
U.O.C. con nota del 19.05.2022 (Doc. in Atti).
Si dà altresì atto che l’importo del canone concessorio sarà pari ad € 750,00 al mese, da pagarsi, in rate trimestrali posticipate di € 2.250,00, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Si dà atto che responsabile del presente procedimento (RUP) è il dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, Direttore
U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 e che Collaboratore principale del RUP è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4.
Con riguardo alla coerenza e compatibilità della spesa, si precisa che dal presente atto non deriva né può derivare spesa alcuna a carico dell’Amministrazione, trattandosi di contratto attivo, dal quale deriveranno viceversa dei proventi, come verificato ed attestato tramite firma in calce al presente atto da parte del Dirigente UOS Controllo di Gestione Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore pro-tempore dell’Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:
• Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
• Di affidare, in concessione, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, il sevizio di gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo all’azienda Xxxxxxxx Xxxxxxx X.x.x., con sede a Civitanova Marche (MC) in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 (P.IVA/C.F. LGGCLD65P08L219K);
• Di dare atto che il contratto di concessione avrà durata di mesi sei, con termine iniziale presunto in data 01.07.2022 e termine finale presunto in data 31.12.2022, salvo opzione per ulteriori mesi sei, anche frazionabili;
• Di delegare il Direttore pro-tempore U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 alla firma degli atti di formalizzazione del rapporto contrattuale coll’operatore economico affidatario;
• Di dare atto che il rapporto negoziale coll’operatore economico affidatario sarà regolato dallo schema di contratto di concessione allegato alla presente determina;
• Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, Direttore U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo e che Collaboratore principale del RUP è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
• Di dare atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro- tempore della Direzione Medica Ospedaliera AV4, o suo delegato;
• Di dare atto che dalla presente Xxxxxxxxx non derivano oneri a carico del bilancio ASUR;
• Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
• Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
• Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Fermo, lì 31.05.2022
Il Collaboratore principale del RUP
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 4
Il Direttore UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4
Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx
Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica, si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti a carico del bilancio ASUR.
Il Dirigente Amministrativo UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
- ALLEGATI -
Allegato – “Schema di contratto di concessione”
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. MURRI” DI FERMO – GARA N° 8583712 – CIG: 9252267C41
TRA
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, con sede ad ANCONA, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, (xx seguito denominate Azienda}, Codice Fiscale e Partita lVA. 02175860424, rappresentata dal dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, nato a Roma il 27.01.1972, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Fermo, Via Zeppilli n. 18, che interviene nel presente contratto in qualità di Direttore pro - tempore della Unita Operativa Complessa Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell'articolazione aziendale denominata AREA VASTA 4
E L’OPERATORE ECONOMICO
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx
P.IVA/C.F. LGGCLD65P08L219K, con sede a Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 Rappresentato per la sottoscrizione del presente contratto dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Nato a Torino il 08.09.1965 CFLGGCLD65P08L219K
E res.te a Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxx x. 00 In qualità di rappresentante legale
DATO ATTO
- che il Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’AV4, viene delegato alla firma degli atti di formalizzazione del rapporto contrattuale di cui trattasi;
PRESO ATTO
- che la durata del rapporto contrattuale di cui trattasi è presuntivamente prevista per mesi 6, con opzione per ulteriori mesi 6, anche frazionabili;
- che l’esecuzione del contratto di cui trattasi avrà inizio in data 01.07.2022 e terminerà in data 31.12.2022;
- che il valore presunto della concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 35 del D.lgs. 50/2016, è pari ad € 98.021,00 e che il valore presunto per ulteriori mesi 6, a titolo di opzione, è pari ad € 196.042,00;
- che l’importo del canone concessorio per mesi 6 è pari ad € 4.500,00 e che l’importo del canone concessorio per ulteriori mesi 6, a titolo di opzione, è pari ad € 9.000,00.
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:
1. Oggetto e obiettivi
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del BAR interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo, per le esigenze di ristoro dell’utenza e del personale dipendente, per un valore iniziale stimato di € 98.021,00, per un canone di un importo complessivo di € 4.500,00 ed una durata iniziale di mesi 6; salvo opzione per ulteriori mesi 6, per un valore complessivo stimato di € 196.042,00 per un canone complessivo di importo pari ad € 9.000,00. L’affidamento avverrà a lotto unico. Il dettaglio delle prestazioni è descritto di seguito.
2. Prestazioni
La concessione ha per oggetto l’espletamento dei seguenti servizi, da svolgersi all’interno di un’area situata al piano primo del Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo, in Via Murri n° 21, per una superficie di mq. 65:
a. Xxxxxxxxx-Xxx;
b. Vendita di generi appartenenti al settore non alimentare;
c. Rivendita di giornali e riviste;
d. Gestione di n° 1 set di Distributori automatici, salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici previa autorizzazione della Stazione Concedente.
Le caratteristiche e specifiche tecniche delle prestazioni e dei servizi di seguito descritti devono considerarsi minime.
2.1 Esercizio-Bar
Formano oggetto di vendita o somministrazione tutti i beni rientranti nelle categorie riferite all’esercizio commerciale di un bar, come di seguito genericamente rappresentati: alimenti preconfezionati (prodotti dolciari anche da forno, pasticceria dolce e salata, bibite e bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua minerale, caramelle, chewing gum, gelati, ecc.); preparazioni alimentari estemporanee su richiesta del cliente (caffetteria con latte fresco e caffè composto da miscele di ottima qualità come ad es. robusta e arabica, ecc.); preparazioni alimentari giornaliere (panini, tramezzini, piadine, insalate, macedonie di frutta, prodotti precotti surgelati e non surgelati in monoporzione, ecc.); prodotti di pasticceria dolce e salata e di panetteria (es. pizzette) da consumarsi entro 24 ore dalla produzione.
È consentito l’utilizzo, in situazioni eccezionali, di materie prime congelate e surgelate da rigenerare. L’attività di riscaldamento degli alimenti dovrà essere svolta con attrezzature elettriche e/o microonde. Non sono ammessi prodotti alimentari non attinenti con la specifica natura dell’attività. La somministrazione o vendita dei prodotti non preconfezionati deve avvenire direttamente da parte degli operatori del concessionario tramite appositi utensili (pinze, ecc), in modo tale da impedire l’accesso diretto degli utenti a tali prodotti.
Il concessionario si impegna, relativamente alla concessione dell’esercizio-bar, ad utilizzare, somministrare e vendere prodotti provvisti di autorizzazione sanitaria o registrati/riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare, anche in relazione all’alto grado di commerciabilità dei prodotti e di conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dalle leggi nazionali comunitarie vigenti in materia. Tutte le tipologie degli alimenti e delle bevande che saranno venduti o somministrati devono essere etichettati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Tutti i materiali destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti devono essere idonei per gli alimenti a cui sono destinati e alla loro utilizzazione ed essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie. Tali alimenti dovranno essere garantiti al mattino in quantità adeguata a soddisfare le esigenze del personale dipendente e dell’utenza, come da composizione di cui al Disciplinare di gara.
Nel locale bar deve essere disponibile e consultabile dagli utenti l’elenco degli ingredienti e degli allergeni, così come previsto dal Regolamento CE 1169/11. Nell’ambito dei prodotti alimentari preconfezionati dovrà essere garantita la linea dei prodotti per celiaci e diabetici. Ai sensi della normativa vigente è proibito detenere, somministrare o vendere, anche per asporto, bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici. È fatto obbligo al concessionario di predisporre modalità espositive della merce posta in vendita che siano consone al contesto ospedaliero in cui l’attività è inserita.
Nel locale del bar sono proibiti giochi di qualsiasi genere; in particolare è vietata l’installazione di macchine per videogiochi e slot machines. È inoltre vietato al concessionario affiggere cartelli pubblicitari che non riguardino i prodotti dalla stessa utilizzati e/o posti in vendita.
2.2 Vendita di generi appartenenti al settore non alimentare
La concessione in oggetto prevede la gestione dell’esercizio di vendita di generi appartenenti al settore non alimentare (D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.). La vendita dei generi del settore non alimentare, non deve intendersi rivolta a qualsivoglia prodotto non alimentare, ma a quelli sostanzialmente riconducibili alle necessità di una degenza ospedaliera o di visita di cortesia ai pazienti. In particolare, è obbligatoria/vincolante, in relazione alla caratteristica dell’esercizio posto a servizio di una struttura ospedaliera, la vendita di articoli per la pulizia e l’igiene personale, di penne, notes o similari, schede telefoniche e biglietti di mezzi pubblici. Si fa divieto di far sporgere involucri, pacchi e merce in genere fuori dagli spazi preposti all’espletamento dell’attività commerciale e di ogni altra ingerenza fuori luogo che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività ospedaliere. È vietata la vendita, anche tramite distributori automatici, di tabacchi.
2.3 Vendita di giornali e riviste
Nel locale oggetto della presente concessione dovrà essere previsto un apposito ed adeguato spazio adibito a rivendita di prodotti vari di editoria (es: quotidiani, giornali, periodici, riviste, libri, ecc…). Il concessionario dovrà farsi cura di non
porre in particolare evidenza giornali o periodici che trattino argomenti atti a pregiudicare l’immagine della Stazione Concedente. Inoltre è vietata l’esposizione e la vendita di giornali, riviste e materiale pornografico.
2.4 Gestione di n° 1 set di distributori automatici
Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, senza oneri per la Stazione Concedente, il funzionamento di n° 1 set di almeno 2 distributori automatici di generi di consumo (bevande calde, generi alimentari e bevande fredde), a copertura degli orari di chiusura del bar. È fatta salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici, limitatamente ai locali comuni del Presidio Ospedaliero, previa autorizzazione della Stazione Concedente, ai quali si applicheranno le medesime disposizioni previste nel presente capitolato per il set di distributori di cui al presente articolo. L’indicazione dell’esatta ubicazione dei distributori sarà comunicata dalla Stazione Concedente. Il concessionario dovrà garantire, a sue spese, la perfetta funzionalità dei distributori.
Il concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, per tutto il periodo contrattuale. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. Il distributore deve poter essere utilizzato con i principali sistemi di pagamento presenti sul mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica che accetti monete di diversa pezzatura (da € 0,05 ad € 2,00) nonché dotati di dispositivi “rendi resto” e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, app, ecc.); il predetto sistema elettronico deve essere ricaricabile tramite monete/banconote. Il distributore deve essere provvisto di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e di dispositivo rendi-resto; deve, inoltre, segnalare l’eventuale indisponibilità del prodotto. Il concessionario deve garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
I prodotti disponibili nel distributore dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) Le bevande e gli alimenti erogati dai distributori devono essere di ottima qualità, di primarie marche, di odore e sapore gradevoli, esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati), prodotti ed etichettati in conformità alle vigenti disposizioni della legislazione alimentare;
b) il caffè decaffeinato deve essere stato prodotto con tecnologie di estrazione della caffeina che utilizzino acqua e/o anidride carbonica, ma non altri soventi;
c) sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa in materia di etichettatura;
d) le bevande e gli alimenti erogati/distribuiti devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori autorizzati/notificati/riconosciuti, in conformità con quanto stabilito dalla vigente legislazione alimentare;
e) le bevande, con esclusione di quelle calde, devono essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
f) i prodotti non consumati devono essere sostituiti prima del superamento della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, indicati sulla confezione dei prodotti stessi;
g) il rifornimento dei distributori deve essere costante, conforme alle esigenze e consumi degli utenti e tale che ogni giorno siano disponibili tutti i prodotti erogati;
h) nessun prodotto (bevande e alimenti) erogato dai distributori deve contenere alcol (es. merendine tipo “fiesta” e cioccolatini tipo “mon cheri”);
i) per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l’impresa aggiudicataria potrà proporre l’erogazione di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati in offerta;
l) la non osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di prodotti alterati, in cattivo stato di conservazione o contenenti sostanze nocive o, in ogni caso, non conformi alle norme igienico-sanitarie, costituiscono inadempimento contrattuale, oltre ad essere soggette alle eventuali sanzioni di legge.
La Stazione Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per giustificato motivo, non ritenga opportuna l'erogazione. È proibito erogare bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici.
3. Obblighi del concessionario
3.1 Adattamento locale;
3.2 Spese di conduzione e manutenzione
3.3 Obblighi normativi e igienico-sanitari
3.4 Ulteriori obblighi del concessionario
Il concessionario dovrà provvedere, se necessario, a sua cura e a proprie spese, e senza nulla pretendere dalla Stazione Concedente, a titolo di rimborso o altro, neppure al termine del contratto, all’adattamento e all’arredo del locale messo a
disposizione dalla Stazione Concedente nonché all’idonea attrezzatura da inserirvi (bancone, accessori e macchine). Gli arredi e le attrezzature installati rimarranno di proprietà del concessionario. Al termine del rapporto o in caso di risoluzione dello stesso il concessionario dovrà rendere libero dagli stessi il locale e riconsegnarlo alla Stazione Concedente entro dieci giorni, senza poter pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per la suddetta attività; salva comunque la facoltà per la Stazione Concedente o per il nuovo concessionario di riscattare, secondo il loro valore di mercato, detti arredi e attrezzature. Ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare il locale ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal concessionario senza il preventivo consenso scritto della Stazione Concedente.
3.2 Spese di conduzione e manutenzione
Saranno a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione; non provvedendovi il concessionario, vi provvederà la Stazione Concedente, prelevandone la relativa spesa dalla garanzia fideiussoria. A tali fini, la Stazione Concedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale concesso per verificare lo stato di conservazione degli stessi e richiedere gli eventuali interventi di ordinaria manutenzione di competenza del concessionario.
3.3 Obblighi normativi e igienico-sanitari
Il concessionario, al fine di poter iniziare l’attività, dovrà presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Fermo (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), qualora non già presentata. A tale fine il concessionario, anche prima dell’inizio della gestione, dovrà esibire alla Stazione Concedente, qualora ne faccia richiesta, le relative notifiche, SCIA, comunicazioni e autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. Le attrezzature e l’arredamento devono rispettare i requisiti previsti dal Reg. CE 29.04.2004 n.852 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale d’Igiene ove esistente. Il concessionario deve mantenere uno standard elevato di pulizia e decoro del locale, attrezzature, arredi e suppellettili e attenersi a tutte le prescrizioni eventualmente impartite dalla Stazione Concedente e/o Autorità competenti. La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta. Esse dovranno essere eseguite evitando la contaminazione degli alimenti e bevande. Il concessionario è inoltre obbligato a tenere in dotazione bicchieri monouso con certificazione MOCA, dotati di coperchio di materiale biodegradabile per i clienti che ne facciano esplicita richiesta. Tutti i rifiuti prodotti dall’attività esercitata devono essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., del Reg. CE n.852/2004 “Igiene degli Alimenti” e s.m.i., e del Regolamento comunale d’Igiene, senza arrecare danni alla salute e all’ambiente. Gli eventuali rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e/o i rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente a carico del concessionario. Il concessionario ha l’obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) della Stazione Concedente e deve posizionare contenitori idonei per la raccolta delle diverse tipologie: rifiuto indifferenziato, vetro, plastica, carta, organico, ecc. I contenitori e la modalità di gestione degli stessi (es: pulizia, movimentazione, smaltimento) devono essere concordati con la Stazione Concedente ma rimangono a carico del concessionario. I rifiuti non devono essere depositati anche temporaneamente in aree o zone non destinate a tale scopo.
3.4 Ulteriori obblighi del concessionario
Il concessionario è custode del locale assegnato e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che la Stazione Concedente intenderà impartirgli durante l’espletamento del contratto. Non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte il locale oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con la presente procedura. Il concessionario deve specificatamente:
a. assicurare il regolare e perfetto svolgimento di tutti i servizi inerenti alla gestione del bar;
b. mantenere aperto l’esercizio almeno dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi;
c. osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e locale in materia vigente, come meglio specificato all’art. 3.3 del presente Capitolato, e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dalla conduzione dell’esercizio in oggetto;
d. provvedere al pagamento di tutti i contributi e tasse inerenti alla gestione del bar e al rilascio, a proprio carico, delle necessarie autorizzazioni di legge e attestazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;
e. ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione Medica Ospedaliera, per quanto di competenza.
La Stazione Concedente si riserva di effettuare apposite indagini di mercato per verificare la congruità dei prezzi dei generi di consumo in vendita nel bar e di quelli erogati dai distributori automatici. I prezzi dei generi di consumo in vendita nel bar dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili. Il concessionario sarà, altresì, tenuto ad accettare i buoni colazione, erogati dalla Stazione Concedente a favore di determinate categorie di utenti, che danno diritto a:
a. fette biscottate / pasta confezionata / pasta fresca;
b. caffè / cappuccino/ latte caldo/ thè / camomilla.
Il canone concessorio dovrà pagarsi, in rate trimestrali posticipate di € 2.250,00, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento presso la Banca Tesoriere dell’ASUR – Area Vasta 4 di Fermo e sarà da intendersi quale corrispettivo per l’affidamento della gestione in oggetto, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere considerato quale canone di locazione del locale stesso. I pagamenti decorreranno dalla data di consegna del locale al concessionario. Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate dovute. In caso di ritardato versamento anche di un solo giorno, la Stazione Concedente si riserva la facoltà di applicare penali, come stabilito all’art. 8 (Penali) del presente Capitolato; salva la facoltà della Stazione Concedente di risolvere il contratto e di esercitare le conseguenti azioni, secondo quanto previsto dall’art. 19 (Risoluzione) del presente contratto.
L’aggiudicatario assicura il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l’adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell’aggiudicatario. La stazione appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all’oggetto della presente fornitura.
Con riferimento ai rischi da interferenza, individuabili per le prestazioni concretamente svolte presso le strutture XXXX XX0, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Concedente nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario potrà contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (tel. 0734/0000000 xxx.xx0@xxxxxx.xxxxxx.xx per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all’aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.
La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore allo 0,5%; salvo adeguata motivazione.
7. Verifiche
Ferme le modalità di verifica del concessionario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la Stazione Concedente può in ogni momento verificare il corretto andamento del contratto. A discrezione del DEC, la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza del concessionario.
Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati al concessionario in aggiunta all’eventuale penale, se dovuta.
A richiesta della Stazione Concedente, il concessionario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. Il concessionario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Concedente sull’andamento della concessione e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell’utenza.
8. Penali
In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% e il 2% dell’importo del canone concessorio annuo, per un importo comunque non inferiore a € 100,00, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali del canone (art. 5 del presente Capitolato) e delle rate trimestrali delle spese di conduzione e manutenzione (art. 3.2 del presente Capitolato), la Stazione Concedente si riserva la facoltà di applicare penali in misura pari ad € 25 al giorno per ogni giorno di ritardo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato.
Nel caso in cui dall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.
Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’importo del canone annuo di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.
La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - UNICREDIT IT 02Y 02008 02626 000105662449; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l’obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.
9. Gestione del personale dell’aggiudicatario
Ogni spesa ed onere connessi alla gestione del personale del concessionario saranno a carico del concessionario stesso, che nell’assunzione e nell’impiego del personale garantisce il rispetto del CCNL di categoria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, con particolare riferimento agli obblighi sanitari, retributivi, contributivi ed assicurativi o comunque derivanti da disposizioni di legge o accordi contrattuali e sindacali. Il personale impiegato deve essere formato, informato e competente in relazione alle mansioni cui è destinato. Entro la data di avvio dell’esecuzione, il concessionario deve comunicare alla Stazione Concedente l’elenco del personale destinato al servizio di cui alla concessione in oggetto. Tale elenco dovrà essere aggiornato, sulla base di eventuali cessazioni e relativi nuovi inserimenti. Il personale impiegato per il servizio dovrà indossare abbigliamento idoneo sia dal punto di vista igienico- sanitario che di sicurezza. I colori delle divise dovranno essere concordati con la Direzione Medico Ospedaliera al fine di evitare confusione con quelli del personale interno. Il personale dovrà essere identificabile tramite logo/denominazione del concessionario, nominativo (o codice identificativo) e fotografia personali. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Stazione Concedente ed il personale del concessionario impiegato alla concessione, che resta sotto ogni profilo alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del concessionario medesimo. A completamento ed integrazione di quanto sopra previsto, al personale impiegato è fatto inoltre obbligo di:
• rispettare i principi del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013);
• salvo esplicito esonero, parlare e comprendere la lingua italiana;
• mantenere un comportamento consono, rispettoso delle norme di cortesia e buona educazione, etica e deontologia del lavoro;
• evitare di arrecare intralcio o disturbo alle attività della Stazione Concedente;
• garantire il corretto uso e/o consumo del materiale posto eventualmente a disposizione dalla Stazione Concedente;
• avere cura della pulizia e dell’igiene degli indumenti da lavoro;
• non accettare compensi o regalie.
9.1 Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile del comportamento del personale che lo coadiuva, sia che si tratti di congiunti che di dipendenti, ed è altresì responsabile del possesso, da parte dei propri collaboratori, di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie. Il concessionario è inoltre responsabile, direttamente ed esclusivamente, di ogni danno a persone e/o a cose che possa derivare dall’espletamento delle prestazioni oggetto della presente concessione ad essa imputabili od ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali fossero chiamate a rispondere la Stazione Concedente, che fin da ora si intende esonerata da qualsiasi pretesa. Il concessionario è altresì responsabile per qualsiasi danno a persone e/o a cose, compresi i danni a dipendenti e collaboratori, che si verificassero all’interno del locale adibito allo svolgimento dell’attività prevista in concessione e dei quali fosse chiamata a rispondere la Stazione Concedente che si intende sin da ora sollevata da qualsiasi pretesa.
L’affidatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l’affidatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all’appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l’oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l’utilizzo della PEC.
Il concessionario, a far data dal 01.07.2022, dovrà provvedere, se necessario, all’adattamento e all’arredo del locale ed è altresì tenuto all’avvio dell’esecuzione (termine iniziale) di tutte altre obbligazioni contrattuali. Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 6, che decorrono dal 01.07.2022; con opzione fino ad ulteriori mesi 6, anche frazionabili, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.
Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all’interesse pubblico perseguito; comprese migliorie economiche a favore della Stazione Concedente.
Le condizioni economiche della presente concessione resteranno invariate per tutta la durata del contratto. In considerazione dell’evoluzione del fenomeno pandemico attualmente in corso e dell’attuale “Piano di emergenza Covid- 19 Ospedale Murri”, di cui alla Nota Prot. 14701/16/03/2020/ASURDG/FMDIR/P e ss.mm.ii., il canone concessorio da corrispondere sarà determinato – in funzione dell’effettivo livello di emergenza da Covid-19 individuato, di volta in volta, da apposita disposizione del Direttore di Area Vasta – secondo la seguente tabella:
LIVELLI DI EMERGENZA | CANONE CONCESSORIO |
Nessuna emergenza | 100% del canone di aggiudicazione |
Livello 1: emergenza grave | 50% del canone di aggiudicazione |
Livello 2: emergenza severa | 25% del canone di aggiudicazione |
Livello 3: emergenza massima | 0% del canone di aggiudicazione |
L’aggiudicatario, anche in costanza di vigenza dei predetti livelli di emergenza, è comunque tenuto ad erogare il servizio oggetto della concessione, salvo i limiti imposti dai relativi Provvedimenti delle Autorità statali, regionali o locali.
13. Informazioni relative alla concessione
Il concessionario assume l’obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).
Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Concedente.
15. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.
L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell’esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell’ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L’obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell’esecuzione risultante dal contratto ovvero dall’effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.
L’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d’urgenza, entro il termine di avvio dell’esecuzione stessa. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Qualora l’aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Concedente copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
17. Subappalto
Il concessionario, qualora in sede di negoziazione si sia riservato la facoltà di subappaltare, indica alla stazione concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla Stazione Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.
Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Concedente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. .
L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Concedente ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Concedente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
La Stazione Concedente rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.
18. Attestazione corretta esecuzione
Con riferimento alla regolare esecuzione della concessione, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «… acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l’aggiudicatario intendesse comunque richiedere un’attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all’UOC Bilancio AV4 all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La Stazione Concedente darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.
19. Risoluzione
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Concedente potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:
x.Xxxxxxx, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016;
b.Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto;
c.Grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell’importo del canone annuo di aggiudicazione;
d.Violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto; e.Interruzione delle prestazioni oggetto della concessione;
f.Grave violazione degli obblighi di riservatezza;
g.Grave violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; h.Grave violazione degli obblighi di sicurezza;
i.Mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni;
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Concedente avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Concedente.
20. Foro competente
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all’infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.
Il Patto d’Integrità ASUR, disponibile al link xxxx://000.00.00.00/xxx/xxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non
compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.
23. Riservatezza
I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento.
Il legale rappresentante dell’aggiudicatario dà atto del ricevimento dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il concessionario approva esplicitamente e specificatamente l’allegato “clausole vessatorie”, concernente le seguenti clausole:
• Adattamento locale (art. 3.1);
• Canone e pagamenti (art. 5);
• Verifiche (art. 7);
• Penali (art. 8);
• Durata e avvio esecuzione (art. 11);
• Risoluzione (art. 19).
25. Allegati
Al contratto di concessione saranno allegati, anche per relationem, i seguenti documenti: