SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI “EX CONCESSE” ROMA- LIDO DI OSTIA E ROMA-CIVITA CASTELLANA- VITERBO, DELLE RELATIVE PERTINENZE, DEGLI ANNESSI IMPIANTI E DEI MACCHINARI AD ESSI FUNZIONALI
TRA REGIONE LAZIO
E ASTRAL S.p.A.
1 LUGLIO 2022 - 30 GIUGNO 2032
L’anno , il giorno …… del mese di ……… con la presente scrittura privata
tra
REGIONE LAZIO, con sede a Roma, in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000 XXX 00000 Codice Fiscale n. 80143490581 e Partita IVA n. 02128631005, nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Albano Laziale (RM) il 26/02/1965 il, (Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx) nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Infrastruttura e Mobilità [di seguito, per brevità, anche solo “Regione” o “Ente Affidante (EA)”] xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.X. xxx 00/00/0000 n. 272
e
la Società ASTRAL S.p.A. (di seguito anche “ASTRAL”), con sede legale in Roma,
– Partita Iva rappresentata da………………………………..., nato a il
……………., nella sua qualità di ,
di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,
PREMESSO che
1) ASTRAL S.p.A. è società in house della Regione Lazio che, per Statuto, svolge attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione pubblica socia in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica;
2) La Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
3) Le disposizioni normative e regolatorie di riferimento sono le seguenti:
• Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in applicazione dell’art. 4 comma 4 della L. 59/1997 all’art. 18, così come modificato dall’art. 7, comma 3 ter, del D.L. 10 febbraio 2009,
n.5 che prevede la durata minima dei contratti di affidamento non inferiore a sei anni;
• Legge n. 228/2012, che ha novellato l’art. 16-bis del Decreto Legge 95/2012, istituendo il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, i cui criteri di ripartizione sono definiti con DPCM tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi, salvaguardando le esigenze della mobilità ed incentivando regioni ed Enti Locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi
• D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980: “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
• Legge 15 Marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
• Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";
• L.R. 16 luglio 1998, n. 30: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
• L.R. 16 giugno 2003, n. 16: “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche”;
• Legge regionale 25 maggio 2016, n. 6, con la quale l’Ente promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, svolgendo attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;
• Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 120/2018 e n. 16/2018, per quanto applicabili;
• Decreti ANSF (oggi ANSFISA) nn. 1, 2 e 3 del 2019;
4) Con deliberazione di Giunta regionale del 15/02/2022, n. 50, la Regione Lazio ha approvato l’atto di concessione per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita Castellana–Viterbo”, alla propria società in house ASTRAL S.p.A.;
5) Il presente contratto di servizio formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione Lazio e ASTRAL S.p.A., quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
6) Il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e deve essere strutturato in modo da assicurare all'impresa la sostenibilità economico-finanziaria;
7) Il contratto di servizio mira ad assicurare un livello crescente della qualità dei servizi all’interno di un quadro economico sostenibile;
8) Il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto viene assicurato attraverso il riconoscimento di un corrispettivo, determinato in modo da compensare – al netto dei ricavi - i costi da riconoscere per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e per la gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei livelli dei canoni di accesso, del loro aggiornamento, nonché dell'incidenza sui costi del fenomeno inflattivo;
9) È interesse della Regione Lazio conseguire, durante il periodo di vigenza del presente contratto, un miglioramento delle performance di regolarità del servizio ed il pieno e corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione al fine di garantire la funzionalità dell’infrastruttura;
Tanto premesso, Regione Lazio ed ASTRAL S.p.A.
stipulano e convengono quanto segue
Parte I – Oggetto e durata Articolo 1 Oggetto
1. Il presente contratto regola gli impegni tra la Regione Lazio (di seguito anche “Regione”) e ASTRAL S.p.A. (di seguito anche “concessionario”, “Astral”) per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria costituita dalle linee e relative pertinenze di cui all’Allegato 1, oltreché degli annessi impianti, delle attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali.
2. Per gestione dell’infrastruttura ferroviaria si intende il controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l’accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni, assicurando altresì la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri.
Articolo 2 Durata
1. Il presente contratto ha durata di dieci anni, salva la facoltà di proroga fino ad un massimo di ulteriori 10 anni anche al fine di consentire al concessionario di recuperare eventuali nuovi investimenti, nonché di ottenere un ritorno sul capitale investito.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che, in caso di mancato rinnovo e fino all’assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, Astral è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard.
3. L’avvio dell’esecuzione del presente Contratto e la decorrenza dei suoi effetti iniziano a partire dal 1° luglio 2022.
Parte II – Prestazioni e corrispettivo Articolo 3
Prestazioni
1. Astral si impegna a gestire e manutenere le infrastrutture di cui all’art. 1 e garantire, nei termini di cui ai successivi articoli:
a) la disponibilità dell’infrastruttura e l’assegnazione della capacità disponibile, coerentemente con quella necessaria per l’implementazione del modello di esercizio previsto dalla programmazione regionale;
b) la conservazione, la manutenzione ordinaria e l’efficienza dell’infrastruttura stessa e degli impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, comma 9;
c) la gestione in sicurezza della circolazione;
d) il monitoraggio della circolazione e la fornitura dei relativi dati;
e) la gestione delle stazioni, dell’informazione al pubblico e dei servizi di accessibilità al sistema ferroviario sulle infrastrutture date in gestione al Concessionario;
f) la gestione e valorizzazione degli spazi di stazione e degli edifici non direttamente funzionali all’attività di circolazione ferroviarie e ai viaggiatori.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Astral si impegna al rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e della
circolazione dei treni e a garantire un costante miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità della circolazione.
3. Il Concessionario ha altresì l’obbligo di ottemperare alle misure e ai provvedimenti delle autorità competenti e dell’ANSFISA, al fine di garantire la sicurezza del sistema ferroviario.
Articolo 4 Qualità delle prestazioni
1. Il Concessionario si impegna ad eseguire il presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di servizio individuati nella Parte III, con particolare riferimento all'efficienza complessiva della rete, ai servizi di informazione al pubblico nelle stazioni e alla pulizia, funzionalità e decoro delle stazioni.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette al monitoraggio regionale, come disciplinato nel presente contratto.
Articolo 5
Valorizzazione commerciale delle infrastrutture
1. La Regione riconosce al concessionario il diritto all’utilizzo a fini di valorizzazione commerciale (pubblicità compresa) delle stazioni, delle aree di pertinenza del compendio ferroviario e dei beni funzionali allo svolgimento del servizio di gestione dell’infrastruttura nella propria disponibilità, nel rispetto:
• di quanto previsto dalle norme e regolamentazioni vigenti;
• della sicurezza del servizio di trasporto;
• dei diritti di terzi;
2. In particolare, è riconosciuto ad Astral il diritto di sfruttamento a fini commerciali dei locali presenti all’interno delle stazioni e nelle aree del compendio ferroviario.
3. I diritti in capo al concessionario di cui al presente articolo sono attribuiti purchè non determino alcun onere a carico della Regione, disagi per l’utenza o vincoli al servizio di gestione dell’infrastruttura, né il venire meno delle condizioni di decoro delle strutture.
4. Astral determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
5.Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER, nell’ambito dei ricavi, in ragione della natura.
Articolo 6 Corrispettivo
1. La Regione corrisponde ad Astral – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto – un corrispettivo, come risultante dal PEF (All. 2), con le modalità e le tempistiche previste nel successivo art. 8.
2. Eventuali penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata dalle Parti. Il calcolo delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà definito entro e non oltre il quinto mese dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti la Regione è tenuta a corrispondere ad Astral gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
4. Le richieste di pagamento (rata mensile e rata a saldo) possono essere anticipate anche via PEC, unendo la copia di cortesia della Fattura Elettronica.
Articolo 7 –
Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile–sono trasmesse alla Regione entro 30 gg dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali differenze saranno conguagliate con le tempistiche di cui ai commi successivi.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola cinque per cento (+0,5%) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia (+0,5%) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) (+5%), l’importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all’Allegato 3, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all’Allegato 3, le Parti provvedono ad
aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 e modifichi il PEF sostituendo quindi l’allegato (Allegato 2) al presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEF, sostituendo quindi l’allegato (Allegato 2) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso di variazioni superiori a + 50 basicpoint dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura n. 17 della Deliberazione ART n. 154/2019, utilizzato come mero riferimento quantitativo;
c) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio;
d) nel caso la Regione definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti ovvero nel caso in cui il cronoprogramma di quelli già programmati subisca delle modifiche per cause non imputabili al gestore dell’infrastruttura che generano effetti economico finanziari sul contratto.
5. Al termine di ogni periodo regolatorio, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo. Le Parti danno atto che la prima verifica sarà riferita al periodo 0.0.0000 - 00.00.0000.
6. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 giorni dalla trasmissione del CER dell’anno precedente.
7. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
a) sui fattori di produzione;
b) sul corrispettivo;
c) sulle tariffe;
d) sul programma di investimenti;
e) sul livello dei servizi.
8. Entro 30 giorni dall’invio alla Regione del CER relativo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla
compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
9. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola cinque per cento (+0,5%) del fatturato dell’intero periodo, l’importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
10. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
Articolo 8
Modalità di fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate di pari importo che Astral fatturerà alla Regione su base mensile posticipatamente l’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. La Regione liquida i predetti importi a Astral entro 30 giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate, salvo l’ultima rata dell’anno che è liquidata entro 90 giorni.
2. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società in house. Tuttavia Xxxxxx, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi. La normativa sulla verifica delle inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia la Regione si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.
3. La Regione, qualora richiesto da Xxxxxx, autorizza a cedere a terzi (Cessionario), in tutto o in parte, i diritti ad essa spettanti in forza dell'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il diritto di adottare mezzi di tutela delle proprie ragioni, secondo le previsioni vigenti.
4. La Regione deve ricevere una comunicazione in cui viene identificato il Cessionario. La Regione, alla recezione della comunicazione, previo riconoscimento del titolo ceduto e della qualità di Cessionario, deve versare allo stesso tutti gli importi dovuti.
5. Entro il sesto mese successivo alla data di termine di ciascun anno di vigenza del contratto, la Regione e il concessionario valutano contestualmente e sottoscrivono la Relazione di Chiusura che attesta a consuntivo le prestazioni effettuate, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare le prestazioni erogate e il soddisfacimento degli standard previsti dal Contratto.
Parte III
Prestazioni del concessionario Articolo 9
Accesso all’infrastruttura
1. Il concessionario garantisce la disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria sulle tratte e nelle stazioni di cui all'Allegato 1 erogando i servizi ivi previsti negli orari specificati e assicurando l'arco di servizio minimo per ciascuna linea.
2. L'accesso all'infrastruttura gestita dal concessionario ed il rilascio dei relativi titoli autorizzatori è disciplinato dalla normativa vigente ed è ammesso per le imprese ferroviarie dotate di licenza e di certificato di sicurezza, ovvero di idoneo titolo in virtù delle disposizioni applicabili alla tipologia di infrastruttura, anche aventi natura transitoria.
3. Il concessionario ha titolo a riscuotere, secondo le previsioni della normativa vigente, i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, dalle imprese ferroviarie e ha l’obbligo di rendicontarne le risultanze.
Articolo 10
Gestione della circolazione ferroviaria
1. Il Concessionario assicura la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione di cui è titolare, dalle norme vigenti e dalle disposizioni delle Autorità competenti.
2. Per quanto riguarda le infrastrutture di linea (compresi gli impianti di segnalamento, la regolazione del traffico e la manutenzione) il concessionario intraprende ogni azione necessaria, ad assicurare la circolazione dei treni puntuale e senza soppressioni negli orari di disponibilità delle infrastrutture.
3. Il Concessionario opera in modo da minimizzare l’impatto sui viaggiatori delle eventuali perturbazioni adottando in via prioritaria tutti i provvedimenti finalizzati a tale scopo.
4. Il Concessionario dovrà predisporre gli strumenti informatici e gestionali in grado di consentire alla Regione Lazio l’accesso in tempo reale per verificare le condizioni di circolazione sulle linee in concessione.
Articolo 11 Manutenzione
1. Il Concessionario garantisce la conservazione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui al presente contratto.
2. Si intende come Manutenzione Ordinaria (vedi Norma UNI EN 13306 del 2003) “la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.
La Manutenzione Ordinaria comprende i seguenti 3 tipi di attività manutentive:
• manutenzione a guasto
• manutenzione periodica o preventiva basata su intervalli di tempo prefissati
• manutenzione predittiva basata sul verificarsi di particolari condizioni
3. La Manutenzione Ordinaria non provoca un aumento del valore di un bene, ma solo la sua conservazione in uno stato tale da consentire il corretto ed efficace uso a cui è destinato. Le manutenzioni ordinarie sono interamente compensate nell’ambito del corrispettivo di cui all’art. 7 del presente contratto.
4. Entro il 31.12.2022 Astral trasmetterà alla Regione il Piano degli interventi di Manutenzione straordinaria per gli anni successivi.
5. Il Concessionario, a seguito di specifici incarichi della Regione Lazio e con appositi finanziamenti che esulano dal corrispettivo previsto dal presente contratto, garantisce anche la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di tipo incrementativo della capacità produttiva o delle prestazioni.
6. Si intende come Manutenzione Straordinaria l'insieme degli interventi non ricorrenti, generalmente di costo elevato, che hanno la finalità di prolungare la vita utile e/o di migliorare l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità di un bene.
7. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, al contrario di quelli di Manutenzione Ordinaria, sono capitalizzabili perché, presentano caratteristiche tecniche, finanziarie o di legge tali da consentire l’incremento del valore patrimoniale di un bene.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria comporta l’applicazione del sistema di penali di cui al presente Contratto.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività di manutenzione ordinaria relative agli impianti (rimesse) e le altre aree in utilizzo all’impresa ferroviaria, come congiuntamente individuate e risultanti da verbale di consegna, saranno a carico dell’impresa ferroviaria.
Articolo 12 Programmazione delle interruzioni
1. Per consentire la condivisione del programma di esercizio sostitutivo e la stima dei relativi costi di esercizio, anche d'intesa con l'impresa ferroviaria, il Concessionario dispone gli eventuali provvedimenti necessari per l'esecuzione di lavori programmati alle infrastrutture che comportino l’interruzione, la riduzione di capacità o la limitazione della circolazione, dandone comunicazione alla Regione e all'impresa con le seguenti modalità:
a) con cadenza annuale il Concessionario invia alla Regione entro il 30 giugno dell'anno precedente (a partire da giugno 2023) il piano degli interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale dell'anno solare seguente, evidenziando la necessità di interruzioni alla circolazione ferroviaria superiori a 76 ore. Tale piano deve essere approvato entro settembre dai competenti uffici regionali e costituisce la base di riferimento per la pianificazione mensile degli interventi dell'anno solare successivo.
b) con almeno 90 giorni di anticipo, il Concessionario invia alla Regione e al gestore del servizio ferroviario la richiesta di interruzione per lavorazioni pianificate per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per lavori di potenziamento, che comportino una interruzione, riduzione di capacità o la limitazione della circolazione.
La richiesta è sottoposta alla condivisione della Regione e del gestore del servizio ferroviario che dovranno elaborare un piano di riduzioni, variazioni e sostituzioni dell'offerta ferroviaria legato all'intervento.
2. All’esito di tale processo, la Regione rilascia l’autorizzazione all'interruzione di servizio secondo le modalità concordate.
3. Salvo il ricorrere di una delle ipotesi di causa di forza maggiore di cui al presente contratto, non sono autorizzate riduzioni di capacità in assenza della chiusura formale del processo descritto ai precedenti commi.
4. Ai fini della gestione delle interruzioni programmate per lavori di potenziamento e manutenzione dell'infrastruttura, il Concessionario istituisce un tavolo tecnico mensile con il gestore del servizio ferroviario per la pianificazione corrente a 90 giorni dei lavori interferenti con il servizio ferroviario e di programmazione mensile per il dettaglio di quanto pianificato.
5. Variazioni al servizio non preventivamente autorizzate dai competenti uffici regionali saranno sanzionate secondo il sistema di penalità di cui al presente contratto.
6. Il Concessionario si adopera e collabora secondo diligenza e buona fede, anche cooperando con eventuali e diversi soggetti attuatori individuati per la realizzazione di interventi infrastrutturali, affinché l’iter amministrativo e autorizzativo propedeutico alla messa in esercizio e all’immissione in servizio di impianti ferroviari e sottosistemi strutturali non venga procrastinato o rallentato e si concluda nei tempi stimati.
Articolo 13
Miglioramento dell'efficacia dell'infrastruttura e dei servizi connessi
1. Il Concessionario svolge le funzioni di gestione e manutenzione della rete, oggetto del presente contratto, perseguendo per quanto possibile il miglioramento delle strutture e della loro efficacia secondo i seguenti indirizzi:
a) coerenza degli interventi infrastrutturali con il Servizio Ferroviario programmato dalla Regione;
b) orientamento delle infrastrutture a un modello di esercizio di tipo cadenzato, basato su nodi di simmetria;
c) adeguamento delle stazioni/fermate e servizi ivi presenti ai fini di offrire un servizio più efficace ai viaggiatori, in termini di accessibilità ai servizi di mobilità, integrazione con la rete di trasporto pubblico e di informazione;
d) mantenimento di un livello adeguato di sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori in tutti gli ambienti a loro accessibili;
e) sviluppo di servizi di mobilità sostenibile in sinergia con il servizio ferroviario.
Articolo 14
Interruzioni o limitazioni per cause di forza maggiore
1. In ipotesi di cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, o di eventi non prevedibili e non imputabili al Concessionario ovvero laddove lo disponga l’Autorità competente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Concessionario può attuare provvedimenti eccezionali, ivi compresa la sospensione delle prestazioni.
2. Nei casi di forza maggiore, il Concessionario si impegna a ricercare soluzioni che riducano il più possibile gli effetti negativi sul servizio offerto dal gestore del servizio ferroviario causati da eventuali limitazioni o chiusure al traffico di porzioni dell'infrastruttura, soprattutto nelle fasce orarie e nelle direzioni più interessate dal traffico pendolare.
3. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in applicazione del presente articolo è data comunicazione tempestiva da parte del Concessionario alla Regione e al gestore del servizio. Il Concessionario si impegna inoltre ad informare i soggetti interessati con la massima sollecitudine — tenuto conto delle specificità degli eventi che possono provocare tali riduzioni o sospensioni nei modi previsti dal presente contratto, nonché attraverso il proprio sito internet aziendale ovvero quello del gestore del servizio, i servizi di infomobilità promossi dalla Regione o dal gestore del servizio e le altre opportune vie brevi secondo necessità.
4. Il verificarsi di interruzioni delle prestazioni a seguito degli eventi di cui al presente articolo non comporta variazioni del corrispettivo contrattuale, a condizione che il Concessionario provveda al ripristino del servizio nei tempi concordati con la Regione.
Articolo 15
Interruzioni o limitazioni per cause imputabili al Concessionario
1. I servizi di trasporto soppressi per cause imputabili al Concessionario dell’infrastruttura determinano l’applicazione di penalità a carico del Concessionario
2. Il Concessionario trasmette mensilmente alla Regione l'elenco degli eventi che hanno determinato l’indisponibilità dell’infrastruttura ferroviaria con l’indicazione delle relative causali.
Articolo 16 Sciopero
1. In caso di sciopero, Astral garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con eventuale accordo siglato tra Astral e le Organizzazioni Sindacali, e/o comunque in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Astral garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
Articolo 17 Manutenzione beni e pulizia
1. Il Concessionario è responsabile della conservazione, del mantenimento in funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene di tutti i beni (depositi, stazioni, altre infrastrutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati per l’esercizio dei servizi affidati e delle loro pertinenze funzionali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma 9.
2. Nel dettaglio, il Concessionario si obbliga ad effettuare:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria tesi alla conservazione e alla funzionalità dei beni, compresi quelli di soggetti terzi nella disponibilità di Astral;
b) la pulizia e il decoro delle infrastrutture;
c) la pulizia e la manutenzione ordinaria di tutte le aree di stazione, all’interno dei muri perimetrali/cancelli di accesso, compresa la pulizia sistematica dei muri perimetrali interni alle stazioni, delle scale di accesso e dei bagni, con esclusione della rimozione di graffiti qualora le aree non siano state pretrattate in modo da consentirne la rimozione attraverso interventi di pulizia ordinaria;
d) il regolare funzionamento di scale, degli ascensori e degli impianti di accesso.
3. L’adempimento di quanto previsto nel presente articolo costituisce fattore di qualità considerato ai fini della determinazione delle penali di cui al presente contratto.
Articolo 18
Accessibilità e servizi di assistenza alle persone a ridotta mobilità (PRM)
1. Il Concessionario garantisce l'erogazione dei servizi delle stazioni di cui all’allegato 1, la corretta conservazione e manutenzione delle stazioni, ivi compresi gli impianti di ascensori e scale mobili, ove presenti, nonché i servizi di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM).
2. Con riferimento alle persone con disabilità e PRM, il Concessionario assicura l'assistenza almeno secondo le condizioni di servizio di cui all'art. 24 del Regolamento CE 1371/2007 e si coordina con il gestore del servizio di trasporto ferroviario per garantire la corretta programmazione dei servizi, monitorando l'evoluzione della domanda. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi determina l’applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. Il Concessionario rileva e documenta ciascun guasto che si verifichi agli impianti di ascensori e scale mobili. L'elenco dei guasti è consegnato alla Regione entro il mese successivo a quello di riferimento. Il livello di servizio prevede i seguenti parametri obiettivo:
a) rimessa in funzione degli impianti entro 2 giorni dal verificarsi di ciascun guasto;
b) rimessa in funzione degli impianti entro 30 giorni in caso di atti di vandalismo, guasti gravi o di manutenzione programmata, previa tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali dello stato di inutilizzabilità dell'impianto;
4. L’inadempimento di quanto previsto nel precedente comma determina l’applicazione delle penali di cui al presente contratto.
5. Sono fatti in ogni caso salvi le responsabilità e gli obblighi risarcitori e/o indennitari previsti dalla normativa vigente in capo al Concessionario.
Parte IV – Sistema di monitoraggio Articolo 19
Comitato di Vigilanza
1. È istituito il “Comitato di Vigilanza”, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dal presente Contratto e sul rispetto degli impegni assunti dalle parti, agevolando il monitoraggio della gestione tecnica del Contratto di Servizio. Il Comitato di Vigilanza, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio del contratto di servizio, dovrà predisporre, entro 6 mesi dalla data di efficacia del presente contratto di servizio, un protocollo che individui nel dettaglio le fattispecie riconducibili alle violazioni/inadempienze
dalle quali scaturiscono le penalità riepilogate al successivo articolo 21, nonchè eventuali criteri e paramentri per il loro accertamento e la loro quantificazione.
2. In particolare, il Comitato è competente in ordine alle risultanze dei monitoraggi sulla qualità di servizio nonché all’interpretazione delle norme contrattuali.
3. Sono membri del Comitato di Vigilanza tre componenti della Regione Lazio e tre componenti di Astral. La Presidenza è assegnata al Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità.
4. Il Comitato è tenuto a verificare e ad attuare, in corso di vigenza del presente contratto, le condizioni per la modifica delle condizioni di remunerazione del gestore al fine di introdurre elementi per la quantificazione delle prestazioni, mantenendo l’equilibrio economico della gestione.
Articolo 20 Monitoraggio del Contratto
1. Le prestazioni previste dal Contratto sono costantemente monitorate dalla Regione Lazio con le modalità indicate nei commi successivi.
2. Il sistema di monitoraggio definito dal Contratto risponde a quanto previsto dall'art. 2, comma 461, lettera d) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 ed è svolto sotto la diretta responsabilità della Regione Lazio.
3. Sono in particolare oggetto di monitoraggio i seguenti aspetti:
a) indicatori di efficienza e disponibilità della rete ferroviaria;
b) disponibilità degli impianti di stazione;
c) regolarità dei servizi di stazione e di assistenza a PMR;
d) diffusione delle informazioni al pubblico;
e) adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Regione Lazio.
3. Il Concessionario si impegna a collaborare con la Regione Lazio, agevolando lo svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione è posta a suo carico, nel rispetto della tempistica che sarà prevista nel protocolllo di cui all’art.19 punto 2, sia ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Regione. A tal fine, il Concessionario si impegna altresì ad utilizzare i sistemi informativi che saranno messi a disposizione dalla Regione Lazio.
4. Le parti, con cadenza almeno bimestrale, valutano nell'ambito del Comitato di Vigilanza di cui all’art. 19 l’andamento del servizio, la sua rispondenza alle esigenze dei viaggiatori ed il rispetto degli impegni contrattuali e concordano le necessarie azioni di miglioramento. Nell’ambito di tali incontri, la Regione Lazio può richiedere ad Astral di fornire specifici approfondimenti sui dati presentati dall’Azienda o rilevati dalla stessa Regione Lazio nell’ambito delle verifiche condotte.
5. La Regione Lazio presenta semestralmente in sede di Comitato i risultati dei monitoraggi effettuati.
6. Entro il mese di aprile di ciascun anno, la Regione Lazio e Astral predispongono e sottoscrivono nell’ambito del Comitato una relazione congiunta che attesta, a consuntivo, l’adempimento delle prestazioni poste a carico del Concessionario, il livello di qualità riscontrato, le penali/incentivi applicati, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare l’andamento del servizio.
7. Le Parti concordano sulla riservatezza delle informazioni acquisite in base al Contratto e di limitarne l’uso ai fini della gestione dello stesso, fatto salvo il rispetto della normativa relativa alla trasparenza e pubblicità, gli adempimenti informativi posti a carico del gestore dell’infrastruttura dalle norme di regolazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Piano di accesso al dato predisposto dalla Regione Lazio per lo svolgimento dei servizi ferroviari.
8. La Regione Lazio ha la facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza delle norme stabilite nel presente contratto, senza obbligo di preavviso al Concessionario. L’esito di tali verifiche e controlli sarà presentato in sede di Comitato. La Regione Lazio si impegna a far pervenire tale esito con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Comitato.
9. La Regione Lazio e Astral definiscono una procedura sistematica concordata di controllo della qualità entro due mesi dalla stipula del presente contratto. L’attività di controllo della qualità viene effettuata dalla Regione Lazio, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, con il coinvolgimento del Concessionario.
9. Nell’ambito dei poteri di monitoraggio, la Regione Lazio ha accesso alle strutture e agli immobili nella disponibilità di Astral al fine di verificare il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le attività di manutenzione dell’infrastruttura.
Articolo 21 Sistema di penalità
1. Il Concessionario si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e di massimizzare le condizioni di utilizzo dell’infrastruttura al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario.
2. In particolare, Xxxxxx eroga le prestazioni oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui alla delibera ART n. 16/2018.
3. Le penali previste dal presente contratto non potranno superare, nell’anno di riferimento, complessivamente il 2% del corrispettivo del Contratto relativo a ciascun anno di vigenza, così come determinato nel PEF.
4. Le infrazioni possono essere accertate:
a) sulla base dei dati di monitoraggio presentati dal concessionario;
b) mediante verbali di contestazione predisposti dal personale regionale;
c) sulla base degli esiti delle verifiche condotte dalla Regione ai sensi del presente contratto, anche al ricorrere di specifiche e circostanziate segnalazioni.
5, Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data
di accertamento della medesima. Astral, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Astral.
6. Gli importi delle penali potranno essere destinati dalla Regione al miglioramento qualitativo e quantiativo del servizio di trasporto ferroviario regionale, ovvero al finanziamento delle procedure di riequilibrio del contratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 11:
a) determina l’applicazione di una penale tra un minimo di 3.000 euro fino ad un massimo di
30.000 euro in caso di mancata adozione del Piano di Manutenzione per cause imputabili al Concessionario nei termini previsti;
b) determina l’applicazione di una penale tra un minimo di 1.500 euro fino ad un massimo di
15.000 euro in caso di mancato rispetto del ciclo di manutenzione programmato nel Piano per cause imputabili al Concessionario;
c) nell’ipotesi di “manutenzione a guasto”, in caso di mancato intervento tempestivo - finalizzato a verificare in loco l’evento e segnalare il guasto alle strutture competenti, imputabile al Concessionario, determina l’applicazione di una penale pari a 300,00 euro per ogni ora di ritardo rispetto al termine considerato congruo di 3 ore dall’avvenuta conoscenza del guasto, fino ad una massimo di 3.000,00;
d) nell’ipotesi di “manutenzione a guasto”, in caso di mancato completamento dell’intervento, nei termini stabiliti e comunicati, determina l’applicazione di una penale pari a 300,00 euro ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 3.000 euro, in ragione dell’entità del ritardo.
9. In ogni interruzione del servizio in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 12 verrà applicata, a seconda della gravità della violazione, una penale da 300 a 3.000 euro .
10. Nelle ipotesi previste all’art. 15 verrà applicata, per ogni giorno:
a) una penale di 10.000 euro, fino a n. 10 corse giornaliere soppresse;
b) una penale di 20.000 euro per un numero di corse giornaliere soppresse compreso tra 11 e 20;
c) una penale di 30.000 euro per un numero di corse giornaliere soppresse pari o superiore a 21.
11. La violazione degli obblighi di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e c), imputabile al Concessionario, accertata con verbale di contestazione e/o documento equipollente, comporta l’applicazione di una penale da 1.000 a 3.000 euro; la violazione degli obblighi di cui alla successiva lett. d), accertata con verbale di contestazione e/o documento equipollente, determina l’applicazione di una penale compresa tra un minimo di 500 euro ed un massimo di
5.000 euro per ogni evento imputabile al Concessionario.
12. La violazione degli obblighi di cui all’art. 18, comma 2, imputabile al Concessionario, comporta l’applicazione di una penale da un minimo di 2.000 euro ad un masssimo di 20.000 euro per ogni giorno accertato di inadempimento agli obblighi prescritti. La violazione degli
obblighi di cui al successivo comma 3, imputabile al Concessionario, comporta l’applicazione di una penale compresa tra 2.000 e 20.000 euro a seconda del ritardo nella rimessa in funzione.
13. La mancata redazione della Carta della Qualità dei Servizi ovvero la mancata trasmissione della stessa nei termini di cui al presente articolo, comporta l’applicazione di una penale pari a
€ 30.000,00. La mancata diffusione al pubblico della Carta comporta l’applicazione di una penale pari a € 15.000,00.
14. Resta inteso tra le parti che l’applicazione delle penali sarà subordinata alla predisposizione e formalizzazione del protocollo di cui all’art. 19 punto 1, laddove la loro misurazione non sia direttamente ed oggettivamente rinvenibile dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 22
Qualità attesa e percepita
1. Le campagne di rilevazione per l’indagine della qualità attesa e percepita sono effettuate due volte l’anno da società specializzate scelte dal Concessionario in base alle procedure previste per legge con elaborazione annuale dei risultati.
2. I rilievi verranno effettuati dalla società prescelta conformemente a quanto previsto nelle linee guida adottate dalla Regione Lazio.
3. Al fine di assicurare i tempi tecnici di progettazione e predisposizione della rilevazione annuale della qualità percepita, il Concessionario fornisce con tempestività le informazioni necessarie all’aggiornamento dei questionari di indagine e dei data base utilizzati per le fasi di campionamento.
4. I costi connessi a tali attività sono ricompresi nel corrispettivo di cui al presente contratto.
Articolo 23
Carta della Qualità dei Servizi
1. Xxxxxx dovrà predisporre entro il termine del 31 dicembre 2022 la “Carta della Qualità dei Servizi”, che dovrà essere adottata entro il 31 marzo 2023. La Carta sarà redatta in conformità alla normativa vigente e ai contenuti del Contratto di Servizio previo coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei consumatori e in accordo con la Regione Lazio.
2. La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi ai servizi da erogare così come determinati nel Contratto di Servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza. Nella Carta sono ripresi i principali contenuti del presente Contratto.
3. La Carta disciplina, inoltre, il monitoraggio del rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa: essa recepisce ed integra i risultati forniti dalle attività di monitoraggio specialistico previste dal Contratto di Servizio.
4. Il monitoraggio del rispetto di quanto stabilito dalla Carta è realizzato con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori ed è aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni cittadino ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 461 della L. 244/2007. Tale monitoraggio consente la verifica periodica, con la partecipazione delle Associazioni dei
Consumatori, dell’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio si rivolge.
4. I risultati prodotti dal monitoraggio sono valutati in una sessione annuale di verifica, a cui partecipano la Regione Lazio, il Concessionario e le Associazioni dei Consumatori; nella sessione si dà anche conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute da parte dei cittadini.
5. I rapporti con le Associazioni dei Consumatori sono gestiti dalla Regione Lazio anche attraverso l’istituzione di un Tavolo di partecipazione.
6. La Carta è revisionata con cadenza annuale e predisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla sua adozione e adottata entro il 31 marzo dell’anno successivo, dopo aver espletato le procedure di consultazione con gli “stakeholders”. In sede di prima adozione della Carta, si applicano le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La diffusione al pubblico della Carta e del suo Estratto sono a carico del Concessionario.
Articolo 24
Rapporti con i cittadini e con gli utenti del servizio
1. Per favorire la conoscenza delle obbligazioni assunte dalle Parti, il Concessionario dovrà pubblicare sul suo portale Internet:
a) l’atto di concessione e il presente contratto, compresi gli Allegati, e le eventuali successive sue modifiche;
b) la Carta della Qualità dei Servizi, il suo Estratto, le eventuali successive sue revisioni ed i risultati del suo monitoraggio;
c) ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile.
2. Ogni documento di cui al comma precedente dovrà essere pubblicato sul portale entro 60 giorni dalla data di sua emanazione, ovvero nel diverso termine di legge e potrà essere consultato e scaricato per tutta la vigenza dell’affidamento.
3. Il Concessionario si impegna a rispondere alle segnalazioni della clientela entro 30 giorni e a trasmettere mensilmente alla Regione Lazio un report sulle segnalazioni della clientela, la cui struttura è concordata con la Regione stessa.
Articolo 25
Informazioni al pubblico relative al servizio
1. Il Concessionario si impegna a garantire un alto livello di comunicazione e informazione all’utenza, secondo le modalità operative regolate in un apposito documento da redigere ed approvare da parte del Comitato di Vigilanza entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto. L’informazione di servizio dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a. costituzione di una struttura dedicata preposta ai rapporti con la clientela;
b. tempestiva segnalazione tramite il portale Internet ed altri strumenti di informazione territoriale disponibili (cartellonistica a messaggio variabile, annunci vocali e testuali, canali “social”, comunicati stampa etc.) delle modifiche temporanee delle condizioni di accesso alle stazioni e agli impianti o comunque delle situazioni che dovessero
manifestarsi sulla rete gestita e che comportano una modifica sostanziale del livello di erogazione del servizio, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto allo standard, per come forniti dal gestore del servizio;
c. ulteriori implementazioni del portale Internet idonee a:
• dare evidenza dei servizi e delle attrezzature di stazione e delle loro funzionalità;
• gestire le ulteriori funzionalità ed informazioni previste da questo Contratto;
x. xxxxxx “social” Astral da contattare per ottenere informazioni.
PARTE V- DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 26 Servizi ausiliari
1. Il Concessionario può procedere, in conformità alla normativa vigente in materia, all'affidamento a terzi di singole attività o specifici servizi ausiliari, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali, ed in particolare riguardo alla sicurezza ed all'efficienza delle infrastrutture.
Articolo 27 Divieto di cessione
1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
Art. 28 Trattamento dei dati personali
1 In merito a tutte le attività che richiedono il trattamento di dati personali, il Concessionario si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, improntando il trattamento dei dati su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela alla riservatezza e dei diritti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Articolo 29
Accesso ai servizi ed agli impianti
1. Per favorire l’espletamento delle funzioni alla stessa assegnate il personale della Regione Lazio ha accesso agli impianti di proprietà del Concessionario o in uso allo stesso.
Articolo 30 Responsabilità
1. Ogni responsabilità per danni accertati causati da inadempimenti imputabili al Concessionario, in relazione all’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, subiti dalla Regione Lazio, a terzi, cose e persone, si intenderà a totale carico del Concessionario stesso.
Articolo 31
Richiami alle leggi ed altre norme
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Articolo 32
Interruzione delle prestazioni e risoluzione del Contratto
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall’affidamento del Servizio disciplinati dall’art. 21 della L.R. n. 30/1998 e s.m.i., la Regione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
• inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano il contratto di servizio;
• sub affidamento dei servizi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
• servizio abbandonato o interrotto o ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell’effettuazione dei servizi. In caso di abbandono o sospensione delle prestazioni da parte del Concessionario, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa sul Concessionario per le spese sostenute;
• mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
• gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo;
• violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio oggetto del vincolo di delegazione interorganica.
3. Xxxxxx può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Regione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine Xxxxxx dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 gg.
4. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali superi il 10% del corrispettivo, la Regione può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore di Astral.
Articolo 33
Aggiornamento del Contratto e revisione periodica
1. E’ possibile l'aggiornamento dei contenuti del Contratto al termine di ciascun triennio di vigenza, su richiesta di una delle parti, limitatamente agli ambiti specifici per i quali se ne ravvisi la necessità.
2. I contenuti del Contratto sono altresì aggiornati per adeguarli a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di gestione delle infrastrutture ferroviarie.
3. L'accordo tra le parti, per gli aspetti previsti dal presente articolo, deve risultare dalla sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo.
Articolo 34 Controversie tra le parti
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto dovranno essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 35 Disposizioni transitorie
1. Tenuto conto dei tempi mimini occorrenti al Concessionario per intervenire efficacemente sulla gestione operativa dell’infrastruttura ferroviaria, le parti concordano che le penalità previste all’art.21 non troveranno applicazione (fino al 31.12.2023); saranno applicate nella misura ridotta del 50% nei successivi 12 mesi (fino al 31 dicembre 2024); nella misura ridotta dell’80% nei successivi 24 mesi (fino al 31 dicembre 2026), nella misura ridotta del 90% nei successivi 24 mesi (sino al 31 dicembre 2028).
Articolo 36
Clausola fiscale
La presente scrittura privata non autenticata sottoscrotta digitalmente è esente da registrazione fino al caso di uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
Allegati:
1. Infrastruttura, e relative pertinenze;
2. PEF
3. Matrice dei rischi