CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
Il Comune di Riparbella, con sede Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, Codice Fiscale e P. IVA 00344970504, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli, il 24/12/1971, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, in seguito indicato come "Concedente”
e
la WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Società con azionista unico – Direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd., con sede legale in Roma via C.G. Viola, n. 48, capitale sociale Euro147.100.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e Reg. Impr. di Roma n. 05410741002, R.E.A. di Roma 884361, R.E.A. di Milano 1564660, in persona del suo Procuratore Xxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Cosenza il 12 settembre 1966, che agisce in virtù della procura Rep. n.2478, Racc. n. 1139 del 28 maggio 2013, per atto del Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Concessionaria”o “WIND”,
nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) in data 15/03/2012 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha stipulato con il Comune di Riparbella un contratto di concessione avente ad oggetto la porzione di suolo pubblico di mq. 80 circa ubicato in Riparbella (PI), località Proggi – Via Roma, riportato al C.T. di Riparbella al Foglio 35 particella 11, registrato presso l'Ufficio del Registro di Volterra in data 11/09/2012, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
b) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART.1 - OGGETTO
La Concedente nella sua qualità di Possessore avente titolo concede in concessione alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa, la porzione di suolo pubblico di mq. 80 circa ubicato in Riparbella (PI), località Proggi – Via Roma, riportato al C.T. di Riparbella al Foglio 35 particella 11, il tutto come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”).
L'immobile locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo Art.3.
La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Concedente conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di suo esclusivo possesso e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e
completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all’art.6.
ART.2 - DURATA
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/07/2015 al 30/06/2024.
Non è ammesso il rinnovo tacito, le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, potrà essere rinnovato su richiesta delle parti da effettuare in forma scritta entro tre mesi dalla scadenza. Il periodo di rinnovo potrà essere di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni.
ART.3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Concedente prende atto che l'area locata è già utilizzata dalla Concessionaria per il mantenimento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito “l’Impianto”) per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Concedente, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Concessionaria dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a collaborare con la Concessionaria e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Al termine della concessione la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, entro 12 mesi, alla rimessa dell’immobile in pristino stato e alla rimozione delle installazioni.
La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.
La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto
di utilizzazione dell’immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Concessionaria e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Concessionaria, pena riduzione del canone annuale di concessione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere immediatamente il presente Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
ART.4 - CANONI
Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00), da corrispondere in unico pagamento anticipato di Euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Volterra, agenzia di Riparbella, sul conto corrente intestato al Comune di Ribarbella, IBAN code : XX00X0000000000000000000000.
Le Parti convengono espressamente che i canoni corrispondenti alle prime 4 (quattro) annualità di contratto saranno corrisposti, dalla Conduttrice, in un’unica soluzione anticipata pari ad Euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento/00).
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dal 01/07/2015.
La Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, sarà aggiornato, su richiesta della Concedente, dal quinto anno di concessione, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai novanta (90) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Concessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime I.V.A., si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Concedente dell’immobile.
Resta convenuto tra le Parti che la manutenzione ordinaria dell’area sia interamente a carico della Concessionaria, mentre quella straordinaria è a carico della Concedente.
La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Concedenta
terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 4 (quattro), così come concordate dalle Parti.
Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso.
Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a WIND di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Concessionaria il diritto di prelazione.
Il Concedente riconosce il diritto di prelazione, ai sensi dell’art.38 della legge 392/78.
Tra le parti si concorda fin d’ora la possibilità a Wind Telecomunicazioni S.p.a. di ospitare presso la porzione di suolo pubblico concessa a mezzo del presente atto, come individuata dal precedente articolo 1, il gestore Vodafone Omnitel N.V..
ART.6 - RECESSO ANTICIPATO
La Concedente consente che la Concessionaria possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.
In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Concessionaria.
ART.7 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Concessionaria e dalla Concedente in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concessionaria.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :
La Concedente: Xxxxxx xxx Xxxxxx,0 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX);
La Concessionaria: in Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx 00 – Xxxx (XX).
ART.8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART.9 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Concedente, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Concessionaria il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente Contratto.
In particolare, si dichiara che: i soci e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
ART.10- CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001
La Concessionaria nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di Condotta consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx.xxxxx sezione Codice di Condotta.
La Concedente dichiara inoltre di aver preso visione e si obbliga al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Concessionaria disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx.xxxxx la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.
La mancata adozione da parte della Concedente del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Concedente stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs. comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte della Concessionaria di risarcire il danno nel caso in cui la Concedente dovesse essere assolta dal reato contestato.
ART.11- RISERVATEZZA
La Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente Contratto.
La Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.
ART.12- DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
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La Concedente La Concessionaria
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341
C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell’immobile), 5) (Cessione contratto dei crediti e dei crediti), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente).
……..…………., lì ..../..../....
Per accettazione
La Concedente
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Planimetria |
Allegato B | Dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali |