Schema di contratto
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Schema di contratto
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L’INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: PREMESSA E DATI GENERALI
Il presente documento si intende redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra l’Ente appaltante e l’Appaltatore; esso integra le norme contenute nei Capitolati speciali di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. Il Capitolato generale d’appalto emanato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 si intende prevalente con le prescrizioni contenute nel presente documento, in caso di contrasto.
Il contratto d’appalto riguarda:
l’esecuzione dei lavori inerenti l’intervento di ricostruzione dei parapetti e consolidamento statico del ponte sul torrente Ceronda in via Cavallo
ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI DI PROGETTO:
IMPORTI DI PROGETTO | Euro | |
a) | Importo dei lavori a base di gara | 329’254.18 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ex. art. 131 D.Lgs.163/2006 aggiuntivi e non soggetti a ribasso d’asta (estrinseci) - ponteggi | 88'059.83 |
c) | Totale dell’appalto (a + b) | 417'314.01 |
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO:
L’importo dei lavori è articolato nelle seguenti categorie ex. D.P.R. 34/2000 con beneficio del quinto di cui all’art. 3 comma 2:
Categoria D.P.R. 34/2000 | Descrizione | Importo Euro | Class. | % |
OG 3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI | 417'314.01 | II | 100 |
La categoria OG3 è da considerarsi come categoria generale e prevalente, subappaltabile nella misura massima del 30% come previsto all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a soggetti in possesso della relativa qualificazione.
SOGGETTI AMMESSI:
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità con iscrizione alle categorie sopra indicate (prevalente OG3 con classifica II ).
Resta ferma la normativa in materia di A.T.I. verticali nonché è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni e prescrizioni del medesimo articolo.
PREZZI
Il prezziario utilizzato per la stesura dei computi metrici estimativi è quello vigente al momento dell’approvazione del progetto “esecutivo” (Regione Piemonte 2010) ovvero da regolari analisi prezzi con indagini di mercato.
ABBREVIAZIONI
Ai fini della sinteticità del documento, nel seguito si intende:
CODICE: Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.)
REG: il DPR 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
CG: il D.M. 19/04/2000 n° 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici" (G.U. 07/06/2000 N° 131)
Nel seguito si intende altresì:
Ente appaltante: il Comune di Venaria Reale.
Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori.
RUP: il Responsabile Unico del procedimento.
DL: il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori (ufficio di direzione lavori)
Art. 1. Oggetto del contratto
1. L’Ente appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa, ovvero dei lavori di “RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO”. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2. Modalità di appalto e condizioni di ammissibilità.
1. Le modalità dell’appalto saranno stabilite dall’Ente appaltante secondo quelle ammesse dalla normativa vigente ed indicate nel Disciplinare di gara.
2. Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità con iscrizione alle categorie sopra indicate (prevalente OG3 con classifica II).
3. Qualora l’appaltatore si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, dovrà attenersi alle disposizioni degli art. 49 e 50 del CODICE (avvalimento).
Art. 3. Forma e principali dimensioni delle opere.
1. L’ubicazione, le opere e gli interventi oggetto dell’appalto risultano dalle specifiche tecniche che formano parte integrante del contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in fase esecutiva dal DL.
2. Per la descrizione compiuta delle opere, si rimanda a quanto riportato nella Relazione tecnica descrittiva di progetto, nelle Relazioni specialistiche e nei Capitolati speciali d’appalto, di cui al successivo articolo 5 e che fanno parte integrante del contratto.
Art. 4. Valutazione ambientale.
1. L’Appaltatore, assumendo l’appalto e sottoscrivendo il contratto, è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilità di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto riguarda l’attivazione e l’esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi, la viabilità dell’intorno che deve regolarmente aver luogo e l’attività didattica in corso.
2. Resta inteso quindi che l’Appaltatore abbia eseguito, prima della presentazione dell’offerta, opportuni sopralluoghi e accertamenti sui luoghi dei lavori, considerandone l’influenza sulla determinazione dell’offerta e che abbia valutato tutte le condizioni in essere per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e a termini contrattuali, nessuna esclusa.
3. In caso di sostanziale cambiamento delle condizioni ambientali o di differenze riscontrate all’atto della consegna dei lavori, si procederà ai sensi dell’art. 155 del REG.
Art. 5. Capitolati speciali d'appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e prescrizioni dedotte e risultanti dal presente Schema di contratto e dai Capitolati speciali d'appalto, integranti il progetto e il contratto stesso, nonché dalle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in pieno.
2. Le Relazioni specialistiche e i Capitolati speciali di appalto riportano le principali lavorazioni costituenti l'appalto e contengono altresì le indicazioni di cui all'art. 43 del REG (descrizione delle lavorazioni e prescrizioni tecniche); le opere edili in generale ed affini sono considerate prevalenti.
Art. 6. Ammontare del contratto.
1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara e fissato nel contratto d’appalto.
Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara e pertanto il ribasso di gara influirà sulle lavorazioni che saranno inserite in contabilità.
2. Gli importi a base di gara sono così definiti, oltre I.V.A. di legge:
Euro 329'254.18 per lavori soggetti a ribasso.
Euro 88'059.83 per oneri sicurezza estrinseci aggiuntivi ai lavori e non soggetti a ribasso. Euro 417'314.01 importo complessivo dei lavori in appalto.
3. L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A.
4. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del CODICE e degli artt. 43 comma 6, del REG.
Pertanto l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Art. 7. Invariabilità del corrispettivo.
1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del C.C.
3. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applicherà il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 del CODICE.
4. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si farà riferimento all'art. 163 del REG.
5. L'Elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del CODICE, e artt. 161 e162 del REG e 10-11-12 del CG.
6. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti o in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 del REG.
7. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Art. 8. Domicilio dell'appaltatore.
1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DL o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al RUP contestualmente alla sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all’art. 106, comma 3, del REG.
Art. 9. Direttore di cantiere.
1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal CODICE, dal REG e dal CG
all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art. 6 del CG.
2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato al DL prima della consegna dei lavori.
Art. 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali.
1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto è stabilita per 203 (DUECENTOTRE) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. La consegna dei lavori avverrà su autorizzazione del RUP entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 del CODICE, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. del REG. Resta fermo, data la natura dell’appalto, che l’inizio dei lavori potrà avvenire solo ad avvenuta chiusura dell’edificio scolastico esistente nel periodo estivo
3. Il RUP può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" e degli artt.129 comma 1 e 4 e 130 comma 3 del REG.
4. L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni ordine di servizio del DL, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata entro 5 (cinque) giorni per iscritto al DL, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Ente appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CG.
6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del CODICE, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 21 comma 4 del CG.
7. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell’Ente appaltante si applicherà quanto disposto dall’art. 9 del CG (esclusa l’evenienza di cui al punto 2 precedente).
Art. 11. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate negli ordini di servizio della DL sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
3. Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del REG l’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 145 comma 4 del REG e dell’art. 136 del CODICE.
4. Sono a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 229.2b del REG.
5. Per il presente contratto non potrà essere applicato il premio di accelerazione, ai sensi dell’ art. 23 del CG, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
6. Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal Conto Finale.
7. Per le eventuali penali da comminarsi ai sensi dell’art. 133 comma 9 del CODICE verranno attuati i disposti previsti dall'art. 22 del CG e dall’art. 145 del REG.
Art. 12. Proprietà dei materiali di demolizione.
1. Tutti i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni o rimozioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato, sono di proprietà dell'Ente appaltante; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 del CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla DL o indicati dall’Ente appaltante, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi, delle demolizioni e delle rimozioni relative.
3. Qualora i Capitolati speciali d’appalto prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 13. Programma di esecuzione dei lavori.
1. Tutti i lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all’art. 40 del REG e costituente documento progettuale contrattuale e al conseguente programma esecutivo per ogni categoria d’opera di cui all’art. 43 comma 10 del REG da presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell’Appaltatore.
2. Tutti i lavori dovranno svolgersi anche in conformità alle prescrizioni dei Capitolati speciali d’appalto e alle indicazioni del DL nei termini e tempi stabiliti nei relativi Ordini di servizio, in modo da risultare a perfetta regola d’arte e conformi alle normative vigenti.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e con le esigenze che possono sorgere dalle contemporanee altre attività lavorative nel contesto (scuola), dalla viabilità e dall’eventuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 25.
In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il DL e il Coordinatore alla sicurezza vorranno impartire.
5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nei termini indicati dal DL. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del CG.
6. Il DL potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal DL.
7. Nessuna eccezione potrà sollevare l’Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate da:
a) difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d’opera;
b) disposizioni o richieste di autorità, enti sindacali relative all’amministrazione delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull’esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;
c) irregolarità, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;
d) insufficienza, sospensioni e limitazioni nell’erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;
e) difficoltà di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d’opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione;
8. Periodicamente il DL potrà disporre la verifica dello stato di cantiere in base al programma esecutivo di cui al comma 1 del presente articolo e dalle risultanze si compilerà in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero ritardi a qualsiasi causa dovuti all’Appaltatore, esso dovrà impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare il ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il personale e le attrezzature nella misura necessaria, senza accampare richieste di alcun maggiore compenso.
Art. 14. Ordini della Direzione Lavori.
1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del DL dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme contrattuali e dei Capitolati speciali d’appalto.
2. L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per improrogabili necessità e urgenze dell’Ente appaltante, di lavori da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l’esecuzione d’ufficio prevista dalle norme vigenti.
Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune.
3. L’Appaltatore o un suo incaricato, dovrà recarsi presso gli uffici del DL nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura della contabilità e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che è tenuto a firmare, secondo le norme vigenti.
Art. 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dall’Ente appaltante ai sensi dell'art. 161 comma 9 del REG o dal RUP ai sensi dell’art. 161 comma 10 del REG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del CODICE.
2. Qualora l’Ente appaltante, per tramite del DL, disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del CODICE, ad essa saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 del REG e 10-11-12 del CG.
3. L’eventuale perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l’utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 7 e la relativa contabilizzazione sarà a corpo.
Art. 16. Formazione del cantiere.
1. L’Appaltatore dovrà presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni del cantiere previste con la loro ubicazione all’interno dell’area dell’intervento richiesto, nonché del macchinario e delle attrezzature.
2. Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore, dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia.
3. E’ vietato l’uso di attrezzature e mezzi d’opera predisposti da altre imprese, ditte o lavoratori autonomi operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del DL, e ove occorrente per legge, dell’Ente appaltante.
4. Pertanto l’Appaltatore dichiara implicitamente di essere perfettamente in grado di disporre di tutte le attrezzature e mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti e di poterne disporre subito.
Particolare cura dovrà essere posta per quanto concerne l’ordine e la pulizia di cantiere.
Ultimati i lavori di ogni singolo intervento richiesto, il cantiere dovrà essere immediatamente sgomberato da materiali, mezzi d’opera e attrezzature e l’area resa immediatamente utilizzabile.
La pulizia di cantiere è da intendersi a cura e a spese dell’Appaltatore e compresa nei prezzi stabiliti per l’esecuzione dei lavori ed indicati negli elenchi prezzi unitari, oltre a quanto da esso presentato in sede di offerta.
5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l’Appaltatore rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti del DL, della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all’antinfortunistica e all’igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.
6. Non saranno permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative installazioni, senza preventiva autorizzazione del DL o del RUP.
Art. 17. Orario di lavoro.
1. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di appartenenza e di ciò dovrà tener conto al fine della quantificazione della forza lavoro necessaria per l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.
2. Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati dall’Appaltatore, il DL potrà autorizzare l’esecuzione dei lavori in più turni o in orario straordinario, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni.
Art. 18. Esecuzione dei lavori.
1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nei Capitolati speciali d’appalto e nell’ordine stabilito dalla DL.
2. L’Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno anch’essi attenersi scrupolosamente all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, ottemperanza che l’Appaltatore è tenuto ad esigere e restandone in solido responsabile.
3. Il DL e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potranno richiedere l’allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei lavoratori autonomi che non si attengano alle norme anzidette.
Art. 19. Varianti in diminuzione proposte dall’appaltatore.
1. Data la natura dei lavori si potrà dare applicazione ad eventuali varianti “migliorative per singoli elementi tecnologici” ai sensi art. 132 comma 3 secondo periodo del CODICE e ai disposti art. 11 del CG.
2. Le eventuali proposte dell’Appaltatore per l’applicazione di nuove tecnologie e materiali e che dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazione economica e presentate senza comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, se approvate dal RUP, potranno dare origine ad accordo sui relativi nuovi prezzi senza però costituire economie all’importo contrattuale, da ripartirsi ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del CG.
Art. 20. Sospensione e ripresa dei lavori.
1. È ammessa la sospensione temporanea dei lavori, anche parziale, su ordine del DL o del RUP, nei casi previsti dagli artt. 158 del REG e 24 del CG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 CG, si applica la disciplina dell'art. 25 dello stesso CG (sospensione illegittima).
4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per un singolo intervento può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 26 del CG.
Art. 21. Risoluzione del contratto e recesso.
1. L’Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 138 del CODICE mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle situazione previste agli artt. 135, 136 e 137 del CODICE.
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 145 comma 4 del REG;
f) al verificarsi della situazione prevista all’art. 153 comma 7 del REG.;
g) proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
h) mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere o impiego di maestranze con assoluta mancanza di capacità o inadeguatezza tecnico-pratica nella regolare esecuzione delle opere.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 139 del CODICE.
3. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente appaltante, ai sensi e con le procedure di cui all’art. 134 del CODICE.
Art. 22. Recesso dal contratto per fallimento dell’appaltatore.
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Ente appaltante ha facoltà di recedere dal contratto e di procedere nei modi previsti dall’art. 140 del CODICE.
2. Con l’atto di recesso, l’Ente appaltante fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere, consegna che inizia con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, relativamente alle opere eseguite e alla consistenza di cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, l’Ente appaltante ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato.
3. Avvenuta la consegna delle opere all’Ente appaltante, quelle non finite ma comunque regolarmente eseguite, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali secondo quanto disposto dal presente Schema di contratto circa la contabilità e l’accettazione dei lavori.
Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti e attrezzature di cantiere, nonché per l’acquisto dei materiali sarà fissato in accordo con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrerà al Foro competente di zona secondo l’articolo previsto nel presente Schema di contratto e oltre a ciò non saranno dovuti altri compensi di sorta.
Art. 23. Oneri a carico dell'appaltatore.
l. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già indicati nei Capitolati speciali d'appalto e nel presente Schema di contratto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. L’Appaltatore dovrà provvedere all’accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura concordata con la DL.
3. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 del CG:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di un idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori;
g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. sono inoltre a carico dell’Appaltatore e quindi compresi nei lavori:
1. l’accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura concordata con la Direzione Lavori;
2. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, anche in relazione alle visite di collaudo;
3. gli oneri derivanti dal conferimento in discarica dei materiali e delle eventuali terre di scavo;
4. la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta secondo le richieste della Direzione Lavori;
5. la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori, secondo il modello grafico che sarà fornito dal Responsabile del Procedimento;
6. la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario; al termine dei lavori l’area di cantiere dovrà risultare idonea ad un eventuale semina;
7. eventuali disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della Direzione Lavori, di quanto effettivamente sarà realizzato (as-built);
8. l’esecuzione dei cassonetti per l’alloggiamento dei contatori o dei pozzetti con saracinesca, relativi a tutti i sottoservizi da collegare all’edificio, conformi alle prescrizioni tecniche che gli enti erogatori impartiranno; l’impresa dovrà anche garantire la redazione di tutti gli elaborati tecnici e la modulistica (sottoscritti da professionista abilitato) relativamente all’allacciamento di tutte le utenze (SMAT, Italgas, Enel, ecc..);
9. tutte le certificazioni sui materiali e impianti usati, in particolare quelle necessarie per la denuncia d’inizio attività e richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F. con compilazione della modulistica necessaria nonché le certificazioni impiantistiche come previsto dalla normativa vigente;
10. tutti gli allacciamenti necessari per l’allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti prescrizioni in materia di impiantistica;
11. tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali;
12. una garanzia di manutenzione, ai sensi dell’art. 125 comma 3 del D.P.R. 207/2010 con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito dell’utilizzazione dell’opera,
3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare e di consegnare all’Ente appaltante, dopo l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del REG.
4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui all'articolo 9 precedente.
5. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6-7-13 del CG.
6. L’Appaltatore dovrà provvedere a sue spese a tutti gli allacciamenti necessari per l’allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti prescrizioni in materia di impiantistica, in particolare alla ex. D.M. 37/98 e s.m.i..
7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali, di cui al successivo articolo 43 e gli oneri di cui al successivo articolo 33.
Art. 24. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 comma 6 del CODICE e all’art. 90 comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Il D.U.R.C. verificato dall’Ente appaltante in sede d’offerta e ad aggiudicazione definitiva, verrà nuovamente verificato dal RUP prima dell’inizio lavori e ad ogni emissione dei S.A.L..
3. L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 22/06/1967 n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d’invito e nei contratti per l’esecuzione di opere pubbliche ai fini dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.
4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall’Ente appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, l’Ente appaltante procederà secondo quanto disposto dall’art. 4 del REG.
5. L’Ente appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o
per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Appaltatore, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 13 del CG.
Art. 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. Nella formulazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà tenere conto dei costi per la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e degli obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08. L’incidenza di tali costi per la sicurezza è stabilita negli importi fissati al precedente articolo 6 comma 2 (parte compresa nei lavori e non soggetta a ribasso d’asta e parte aggiuntiva ai lavori e non soggetta a ribasso d’asta), derivati dagli elaborati esecutivi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Piano di sicurezza e coordinamento e suoi allegati).
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del CODICE, è tenuto a depositare entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/08;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.
3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al Piano di sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei lavori o le modalità di esecuzione degli stessi lo rendano necessario.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione/Direttore Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 comma 3 del CODICE e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 26. Subappalto e sub-contratti.
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27.
2. Previa autorizzazione dell’Ente appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del CODICE, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare all’art. 118 del CODICE e agli artt. 108, 109 e 170 del REG.
3. L’Ente appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo previsto all'art. 118 comma 3 del CODICE ed entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, deve trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
4. Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti debitamente autorizzati.
5. L’Appaltatore, inoltre, è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118 comma 6 del CODICE.
6. Ai sensi dell’art. 118 comma 11 del CODICE non sarà considerato subappalto, e quindi sarà “liberalizzato” qualsiasi contratto (sub-contratto) che l’Appaltatore vorrà stipulare ed avente per oggetto i noli a caldo e le forniture in opera, di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell’appalto (o 100.000 Euro) con incidenza della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa.
E’ comunque fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare formalmente all’Ente appaltante e al DL, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto della lavorazione, servizio o fornitura affidati, i quali saranno controllati in base alla tabella di incidenza % della manodopera indicata in premessa e oggetto di aggiornamento della notifica preliminare prevista dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
Art. 27. Cessione del contratto – subentro.
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di fisionomia giuridica, fusione, incorporazione e scissione dell’Appaltatore, non produce effetto nei confronti dell’Ente appaltante, se non disposta con le modalità di cui all’art. 116 comma 1 del CODICE.
2. Ogni trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e documentata all’Ente appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei requisiti di qualificazione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei pagamenti.
3. Entro 60 gg. dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, l’Ente appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia, ai sensi dell’art. 116 comma 2 e 3 del CODICE.
Art. 28. Cessione del corrispettivo d'appalto.
1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente appaltante.
2. Una eventuale cessione di credito sarà regolata dall'art. 117 del CODICE e dall’art. 3 comma 3 e comma 4 del CG.
Art. 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore deve prestare apposita cauzione definitiva come previsto dall'art. 113 del CODICE e dall’art. 123 del REG nonché dall’art. 40 comma 7 del CODICE, ove ne ricorrano gli elementi (certificazione del sistema di qualità e conseguente riduzione al 50% della cauzione provvisoria e definitiva).
Tale cauzione è dovuta nella misura del 10% dell’importo di contratto con le eventuali maggiorazioni previste dal comma 1 dell’art. 113 del CODICE.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Ente appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
3. La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d’opera come disposto dall’art. 113 comma 3 del CODICE. L’ammontare residuo della garanzia perde efficacia e viene svincolato automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori (anche eventualmente prescritti dall’Organo di collaudo) ai sensi dell’art. 123 comma 1 del REG.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 141 comma 9 del CODICE e dell’art. 124 comma 3 del REG, con validità fino a collaudo definitivo o conferma del certificato di regolare esecuzione.
5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate da un Notaio, con l’indicazione della qualifica e degli estremi di conferimento dei poteri di firma.
Art. 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, garanzia di manutenzione.
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 14 del CG o derivanti dall’esito dell’avviso ai creditori di cui all’art. 218 del REG.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dall’Ente appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125 comma 1 del REG.
3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125 comma 1 del REG.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall’art. 129 comma 1 del CODICE e dall'art. 125 del REG, da trasmettere all’Ente appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
5. I massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di costruzione dell’opera, sono i seguenti:
Per i danni in esecuzione,
partita 1 opere: €. (importo del contratto al netto dell’IVA)
partita 2 opere preesistenti: €. 3. 000.000,00
partita 3 demolizione e sgombero: €. (10% dell’importo di cui alla partita 1)
Per la responsabilità civile, partita 1: €. 5. 000.000,00
L’Ente appaltante dovrà essere totalmente garantito per le suddette somme e non si accetteranno polizze che presentino franchigie o altre limitazioni delle responsabilità che di fatto diminuiscano la copertura.
6. E’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore, una garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 125 comma 3 del REG, con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito dell’utilizzazione dell’opera.
7. In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevato l’Ente appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo e l’Ente appaltante non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al punto precedente con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all’Ente appaltante e tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
8. S’intendono ovviamente a carico dell’Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette
polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Xxxxx.
9. L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare e richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo.
Art. 31. Danni cagionati da forza maggiore.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
DL, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme previste dagli artt. 20 del CG e 166 del REG.
Art. 32. Documentazione da produrre.
1. L’Appaltatore dovrà presentare quanto richiesto per legge prima dell’inizio dei lavori e procedere alla firma del verbale di cui all'art. 106 comma 3 del REG con contestuale elezione di domicilio.
2. In ogni caso, prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (articolo 13 comma 1) e le polizze per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi (articolo 30 comma 4).
3. Durante il corso dei lavori e all’ultimazione degli stessi, l’Appaltatore dovrà inoltre consegnare tutti i documenti previsti e indicati nei Capitolati speciali d’appalto e, in particolare anche quelli indicati allo articolo 23 comma 3 punti 4 e 9 – certificazioni materiali, impianti e documentazione per VV.F. -.
4. All’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, l’Appaltatore dovrà infine consegnare la polizza di garanzia di manutenzione (articolo 30 comma 6).
Art. 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali, i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta alle aliquote di legge e pari al 10%, è a carico dell’Ente appaltante.
Art. 34. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare al Titolo IX del REG.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato in premessa. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del DL che può controllarne l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico progettuale; in ogni caso tale computo non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il DL procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative specifiche disposizioni di legge.
5. Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dall’Ente appaltante e non soggetto a ribasso in fase di gara.
6. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall’art. 198 del REG.
Art. 35. Valutazione dei lavori in corso d'opera.
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni stabilite nei Capitolati speciali d’appalto.
2. Salvo diversa pattuizione e fatti salvi i limiti indicati dall’art. 28 del CG, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.
3. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del CG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono essere rifiutati dal DL ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello stesso CG.
Art. 36. Anticipazioni dell'appaltatore.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 161 del REG, si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del DL, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 37. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 38. Liquidazione dei corrispettivi.
1. Non è consentita alcuna anticipazione sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 5 della Legge 140/97 “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”.
2. Il RUP provvederà ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni; gli Stati di Avanzamento Lavori verranno predisposti ogni volta che saranno stati eseguiti regolarmente i lavori previsti in contratto e gli stessi avranno raggiunto l’importo lordo (senza applicazione del ribasso di gara) di €. 80.000,00 e saranno corredati delle necessarie certificazioni richieste dalla Direzione Lavori;
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, l’Ente appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del REG.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e impianti utilizzati.
5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 del CODICE e degli artt. 124 e 235 del REG.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 comma 2 del
CG a tutela dei lavoratori.
Art. 39. Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardo ed interessi.
1. I termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo sono quelli fissati dall’art. 133 comma 1 del CODICE e dall'art. 29 del CG.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 del CG e all’art. 142 del REG.
3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui all’art. 29 del CG e all’art. 141 comma 3 del REG s’intendono interrotti per il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo alla Cassa DD.PP. e quella di ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria di competenza (Circolare della Cassa DD.PP. n° 1120/1983).
4. L’Appaltatore è edotto rispetto all’osservanza dovuta da parte dell’Ente Appaltante per il rispetto del Patto di Stabilità e, pertanto, non potrà vantare, eventualmente, ulteriori crediti.
Art. 40. Conto finale dei lavori.
1. Il DL compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal relativo verbale di cui all’art. 199 del REG e previa consegna delle certificazioni richieste, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al RUP ai sensi dell'art. 200 comma 1 del REG.
Art. 41. Reclami dell’appaltatore sul conto finale.
1. Il RUP invita l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 giorni dalla data della sua emissione.
2. L’Appaltatore non potrà iscrivere nel conto finale dei lavori, domande diverse per oggetto e per importo da quelle formulate nel Registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili e per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 240 del CODICE.
3. In caso di mancanza di firma entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo o di sottoscrizione del conto finale senza conferma delle domande e delle riserve già formulate, il conto stesso si considererà definitivamente accettato dall’Appaltatore.
Art. 42. Materiali e difetti di costruzione.
1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta al DL i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nei Capitolati speciali d'appalto.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del CG.
3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 del CG, nonché quelle specifiche contenute nei Capitolati speciali d’appalto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o presunzione della loro esistenza si applicherà l'articolo 18 del
CG.
Art. 43. Controlli e verifiche.
1. Durante il corso dei lavori l’Ente appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'articolo 23 comma 3 lettera h) precedente e la garanzia di manutenzione di cui all’articolo 30 comma 6 precedente.
3. I controlli e le verifiche eseguite dall’Ente appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Ente appaltante.
Art. 44. Collaudo.
1. Ai sensi dell'art. 141 del CODICE il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dal DL con l’apposito verbale di cui all'art. 199 del REG.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori eseguiti, avvengono con l’approvazione formale del certificato di collaudo che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio dell’Ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
A tal fine è prevista la garanzia di manutenzione di cui all’articolo 30 comma 6 precedente.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma- nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’Ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del REG.
5. Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall'art. 141 del CODICE, dal Titolo X del REG
e dall'art. 37 del CG.
6. In fase di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del REG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il Collaudatore vorrà disporre.
7. In sede di collaudo si dovrà dare atto, espressamente, che l’Appaltatore ha ottemperato a tutte le prescrizioni contrattuali a suo totale carico, nessuna esclusa, quali il deposito dei campioni di materiali, le prove di carico e di resistenza dei provini, la documentazione fotografica, la pulizia degli spazi interni e dell’area circostante, i disegni as-built, l’esecuzione dei cassonetti murari/pozzetti per l’alloggiamento dei contatori dei sottoservizi, tutte le certificazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti in materia di impiantistica compresi i relativi libretti di uso e manutenzione, le certificazioni sui materiali impiegati e quelle prescritte per la denuncia d’inizio attività e richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F. , se necessario, anche a firma di tecnici abilitati.
Art. 45. Controversie e accordi bonari.
1. Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell’appalto, tra l’Ente appaltante e l’Appaltatore saranno regolate dall’art. 164 del REG.
2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del CODICE, saranno devolute al competente Foro di Torino ai sensi dell’art. 34 comma 1 del CG. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.
3. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 31 del CG e in generale del REG, in particolare all’art. 190 e quelle proposte alla fine dei lavori saranno definite in generale con le modalità di cui all'art. 32 del CG.
4. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 240 del CODICE (accordo bonario).
5. Nel caso specifico (appalto inferiore ai 10 milioni di Euro) non verrà promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo xxxxxxx sarà formulata dal RUP ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del CODICE.
6. Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui è previsto l’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del CODICE, la possibilità di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. In tal caso si darà applicazione all’art. 239 del CODICE.
Art. 46. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs 163/2006 s.m.i., il DPR 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”e il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il Codice suddetto.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente Schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nei Capitolati speciali d'appalto.
3. L'Appaltatore è altresì tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) e alle disposizioni impartite dalle A.S.L. e dai VV.F..
4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel d.m. (infrastr.) 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” è soggetto ad osservare quanto richiesto nei Capitolati speciali d’appalto.
5. L’Appaltatore è altresì obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi di cui al Testo unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e alle normative su materie specifiche (amianto, ponteggi, etc.).
Art. 47. Documenti che fanno parte del contratto e allegati.
1. Ai sensi dell'art. 137 del REG fanno parte integrante del presente contratto e si intendono richiamati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Ente appaltante, i seguenti documenti:
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- i Capitolati speciali d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;.
- gli elenchi prezzi unitari;
- i Piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del CODICE;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia
anche se non materialmente allegati allo stesso.