‘Accordi di Convivenza’
negli spazi di coabitazione di Cohabitat Lambrate
Art. 1 – Accordi di Convivenza
Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di locazione temporanea del cohousing.
Art. 2 - Accompagnamento all’ingresso
L’ingresso nell’alloggio sarà guidato da un referente della cooperativa, al fine di facilitare l’inserimento del nuovo abitante. All’atto dell’ingresso nell’alloggio in cui è collocato il posto letto in stanza singola o doppia assegnato al nuovo abitante, verrà redatto un verbale contente le dotazioni presenti, per le quali l’ospite si impegna ad avere cura.
Art. 3 - Obbligo di permanenza
L’abitante è tenuto a soggiornare continuativamente nel cohousing. In caso di assenza prolungata superiore ai 15 (quindici) giorni è tenuto ad avvisare la cooperativa.
Art. 4 – Uso degli spazi comuni
Il cohousing è dotato di spazi comuni a tutti gli abitanti (cucina e zona living) che ciascuno è libero di utilizzare nel rispetto della collettività e in armonia con gli altri abitanti.
Art. 5 – Ospitalità
Ciascun abitante del cohousing che alloggia in una camera dove è disponibile un secondo posto letto non affittato potrà accogliere occasionalmente un ospite, per un massimo di due notti consecutive e comunque per non più di 20 giorni per la durata del contratto, previa comunicazione mail alla Cooperativa e comunicazione verbale alla portineria.
Art. 6 – Uso delle Sale condominiali
Gli abitanti possono utilizzare le sale condominiali situate al piano terra degli edifici, come pure i servizi offerti, nel rispetto della collettività.
Art. 7 – Norme di comportamento
Gli abitanti sono tenuti al rispetto del Regolamento Condominiale e dei presenti Accordi di Convivenza.
Art. 8 – Incontri periodici
Gli abitanti si rendono disponibili ad essere presenti agli incontri collettivi e ai colloqui individuali che periodicamente la cooperativa organizzerà con l’obiettivo di accompagnare la coabitazione e contribuire alla costruzione di un clima sereno e collaborativo all’interno del cohousing.
Art. 9 – Diritto di visita
L’abitante dovrà consentire l’ingresso nell’alloggio, previo preavviso, a personale della cooperativa e/o a operai sia per eventuali interventi di manutenzione sia per una verifica delle condizioni dell’alloggio.
Art.10 – Liberazione dell’alloggio
Qualora l’abitante dovesse assentarsi oltre il termine di cui al precedente art.3 senza comunicare alla cooperativa il periodo di allontanamento, fin d’ora autorizza la cooperativa a rimuovere tutti gli oggetti e i materiali presenti nella stanza che saranno collocati nel locale cantina ai piani interrati. Trascorsi 30 giorni gli stessi saranno considerati abbandonati e quindi smaltiti come tali.