CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Il presente schema contrattuale, ha natura divulgativa e riveste la finalità di fungere da spunto per la regolazione formale di eventuali relazioni tra agenzie immobiliari ed agenti immobiliari individuali; il facsimile è comunque da intendersi non esaustivo e/o completo o definitivo. Rappresenta ad ogni effetto, quindi, una traccia al quale riferire un’eventuale redazione contrattuale.
Valido alla data del 09 marzo 2012.
Facsimile di:
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
coordinata e continuativa per la realizzazione di un progetto di lavoro
(ex art. 61 D.Lgs 276/2003 ed art. 3 co. 2, L.39/1989)
A seguito di accordi verbali intercorsi tra la Ditta <...> (di seguito Agenzia e/o Ditta e/o Committente) con sede in
<…>, n° <…>, <…> (<…>), Cod. Fisc. <…>, P. IVA <…>, rappresentata dal Titolare Sig. <…>, nato a <…> (<…>), il <…>, residente in <…>, <…> (<…>), e l’Impresa Individuale. <…> (di seguito il Sig.<…> e/o il Collaboratore) nato a <…> il <…>, con sede in <…>, <…> (<…>), Cod. Fisc. <…>,
(di seguito, congiuntamente, "le Parti"),
premesso che
- la Ditta è un'impresa di mediazione avente organizzazione di sede ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di agenzia immobiliare, esercitando l’attività sopraccitata presso tutto il territorio nazionale, ed è a ciò iscritta al registro Imprese quale Mediatore immobiliare con il n. <…> presso la Camera di Commercio di <…> ai sensi della L. 39/1989 come modificata/integrata dal D.Lgs. 59/2010;
- il Committente intende incrementare le proprie iniziative relative all’impulso all’acquisto e/o vendita e/o locazione
di immobili ed aziende in genere nella area geografica di <…> ed in conseguenza alla gestione dei conseguenti incarichi/mandati di mediazione, avviando il progetto aziendale allegato al presente;
- la sopracitata Legge 3 febbraio 1989, n. 39 espressamente autorizza la delega delle attività inerenti l’esecuzione di
incarichi d’intermediazione immobiliari da parte di Agenti Immobiliari, in qualsivoglia modo configurati, terzi, purchè a loro volta in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della mediazione immobiliare a norma del vigente disposto di legge;
- la società, perciò, intende avvalersi della sopraddetta facoltà delegando a terzi l’esecuzione di incarichi di
mediazione immobiliare;
pertanto la Società intende individuare una, o più, figure professionali, abilitate all’esercizio delle attività di agente immobiliare e mandatario a titolo oneroso, e comunque portatrici delle necessarie conoscenze professionali nonché delle opportune predisposizioni personali al contatto con la potenziale clientela/utenza e che operino in assoluta autonomia, alle quali affidare la realizzazione del progetto in questione;
il Sig. <…>, come sopra identificato, si dichiara in possesso dei requisiti richiesti, giusto curriculum vitae del Collaboratore ivi allegato onde formarne parte integrante ed essenziale, per svolgere tale attività a norma di legge ed in qualità di Agente immobiliare accetta pertanto l’incarico;
le parti espressamente convengono di applicare alla loro relazione quanto previsto dal Verbale di accordo circa le regolamentazione delle Fattispecie Autonome stipulato da F.I.A.I.P, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL il 27 luglio 2011
in seguito alle intese intercorse, le Parti intendono stipulare un contratto di lavoro a progetto, per il periodo ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso, tra le parti come specificate in epigrafe si conviene e stipula un rapporto di lavoro a progetto, come a seguire regolato.
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1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
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2.1 La Ditta <…> come sopra identificata conferisce al Sig. <…>, che accetta, l’incarico di proprio collaboratore a progetto, finalizzato alla realizzazione del progetto come descritto all’allegato A) al presente contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai patti e condizioni come a seguire specificati, espletando nell’esecuzione del progetto medesimo, le funzioni di mediatore operando quindi anche per ogni azione complementare e necessaria per la conclusione di operazioni immobiliari rientranti nell’ambito del progetto sopramenzionato, operando per tale esclusivo fine come Delegato della Ditta nell'attività immobiliare, nell’abito delle attività dell’Agenzia Immobiliare citata in premessa e quindi limitatamente all’ambito territoriale previsto dal progetto.
2.2 Il rapporto, costituito tra le parti in forza della sottoscrizione del presente contratto, è attuato secondo il disposto degli artt. 61 e seguenti (Titolo VII) del D. Lgs. 10.09.2003 n° 276 e successive modificazioni e si intende regolato dal Verbale di accordo circa le regolamentazione delle Fattispecie Autonome stipulato da F.I.A.I.P, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL il 27 luglio 2011.
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3.1 Il Collaboratore svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della società. In particolare il Collaboratore, pur coordinandosi con l'organizzazione del committente, sarà libero di svolgere, di organizzare la propria attività in completa autonomia, nel rispetto delle metodologie e delle procedure concordate con la Committente, e con tempi funzionali, per quanto possibile, agli obiettivi concordati con il Committente, il quale si limiterà a dare indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, salva l'applicazione diretta dell'art. 2224, co.1 , c.c. e analogica dell'art. 1662 c.c.
3.2 Xxxx’espletamento delle proprie attività il Collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto facendo uso appropriato delle proprie competenza, esperienza e creatività, nonché della sua professionalità che non saranno, in alcun modo, limitate da parte del Committente, agendo comunque al fine di evitare qualsiasi danno all’immagine e/o al buon nome del Committente, che possano derivare da propri comportamenti, ivi comprese anche le semplici omissioni e/o ritardi nei confronti della clientela/utenza.
3.3 Il Collaboratore, previa autorizzazione della Committente, e comunque solo negli orari di apertura al pubblico in vigore presso la sede della stessa, potrà accedere ed usufruire degli uffici e delle attrezzature e del materiale fornito dalla Società, restando inteso che l’utilizzo delle strutture della Società non comporterà alcun inserimento organico del Collaboratore nell’organizzazione aziendale che viene concessa a puro titolo strumentale al fine di un migliore coordinamento del collaboratore con la committente, ed al conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto da realizzarsi.
3.4 Il Collaboratore si impegna a stipulare e mantenere, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa adeguata per garantirsi la tutela in materia di infortuni e R.C., così come previsto per legge.
3.5 Tra le parti si conviene che il presente incarico, per quanto fondato su presupposti di fiducia reciproca, non conferisce al Collaboratore alcun potere d’impegnare la Committente ovvero di rappresentanza per conto della Società, che vengono, anzi, fin d’ora esclusi ad eccezione di quello che risulterà strettamente necessario per espletare le attività indicate al punto 2).
3.6 Preso atto del disposto dalla citata L. 39/1989, tra le parti è espressamente convenuto ed accettato che tutte le
prestazioni per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2.1, devono intendersi personali e non trasferibili.
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4.1 Le parti convengono e si impegnano ad incontrarsi con una cadenza almeno quindicinale, nella persona del Collaboratore e del Committente o di un suo delegato, allo scopo di coordinare l’attività svolta dal Collaboratore, con quella più ampia del Committente, e al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi dello stesso, in tali occasioni potranno predisporre opportuna memoria dell’incontro in due copie, ambedue sottoscritte dalle parti verrà, che saranno conservate a cura di ognuna delle parti .
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5.1 Per tutta la durata del presente contratto il Collaboratore, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 64, co. 2, del
D. Lgs. 10.09.2003 n° 276 e successive modificazioni, a non collaborare, in alcuna forma anche a titolo gratuito, con altre realtà, società o persone fisiche che svolgano le medesime attività della Società od attività potenzialmente analoghe all’interno del territorio costituito dalla Provincia di Padova.
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6.1 La durata del progetto sarà di <…> (in lettere) mesi a partire dal <…> <…> 20<…> per concludersi con il <…>
<…> 20<…> e potrà essere rinnovato/prorogato tra le parti in forma scritta ed a norma di quanto previsto dal citato Accordo del 27/07/2011. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento prima della scadenza sopra menzionata per recesso da una delle parti con preavviso pari a 60 (sessanta) giorni di calendario mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R..
6.2 In ogni caso di cessazione anticipata il compenso di cui al punto 6.1 che precede, determinato indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa, sarà convenzionalmente riparametrato in ragione alla durata di svolgimento del rapporto. In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore del Collaboratore.
6.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 6.4 che segue, nel caso di recesso a norma di quanto previsto dal punto 6.1, la parte recedente potrà essere esonerata, in forma scritta, dalla controparte dai propri obblighi in relazione al periodo di preavviso, concludendosi immediatamente il rapporto.
6.4 Il Committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) inoperosità del Contraente, non dovuta a causa di forza maggiore o per le situazioni di cui al punto 14 che segue, protratta per più di 30 (trenta) giorni, complessivi, a cui il Collaboratore non abbia posto rimedio entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della Ditta
b) inadempimento del Collaboratore rispetto a quanto previsto ai punti 5.1 e 13.1 del presente contratto;
c) cancellazione del Committente dal Registro Imprese;
d) decadimento del Collaboratore dai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di Agente Immobiliare e Mandatario a Titolo Oneroso;
e) assoggettamento del Collaboratore a procedimento giudiziale per reati contro il patrimonio, od eventuale maggiore gravità;
f) chiusura dell’Agenzia Immobiliare locale citata in premessa.
6.5 Il rapporto si risolverà automaticamente, infine, (“Risoluzione Automatica del Contratto”) al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) condanna del Collaboratore per reati previsti ai titoli VII (delitti contro la fede pubblica) e XIII (delitti contro il patrimonio) del Libro Secondo c.p., e successive modificazioni, ovvero per altri reati commessi nell’esercizio dell’attività di intermediazione.
6.6 Nessuna indennità e/o compenso saranno dovuti al Collaboratore in caso di risoluzione operata dal Committente per le ragioni descritte ai soprastanti punti 6.4 e 6.5 e/o per giusta causa.
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7.1 A fronte della realizzazione del progetto da parte del Collaboratore tra le parti, ai sensi di quanto previsto al punto 4 co. 2 del citato Accordo 27 luglio 2011, si predetermina e quantifica un compenso omnicomprensivo variabile corrispondente ad una percentuale delle somme fatturate alla clientela ed incassate dal committente, in conseguenza della conclusione delle mediazioni riconducibili al progetto di cui al presente contratto, da calcolarsi in ragione di una percentuale pari al
<…>% (<…>percento). Tale percentuale sarà valida fino a successiva modifica, eventuali aggiornamenti o modifiche delle stessa saranno concordati dalle Parti attraverso la redazione di una nuova clausola che, sottoscritta da entrambi per incondizionato benestare ed accettazione, ed a sostituzione della precedente andrà allegata al presente contratto onde formarne parte integrante ed essenziale.
7.2 L’ importo di cui al punto che precede, che tra le parti è sin d’ora inteso al lordo di ogni trattenuta e/o ritenuta posta a carico del collaboratore dalla vigente normativa, sarà corrisposto tramite assegno o bonifico bancario, con la periodicità che le parti concorderanno essere maggiormente coerente e confacente ad i reciproci interessi.
7.3 Le parti convengono che il corrispettivo soprariportato, è stato discusso e concordato anche quali compensazione e corrispettivo degli impegni e delle obbligazioni assunti dal Collaboratore in ordine a quanto previsto nel presente contratto all’interno delle pattuizioni di cui al punto 5 che precede, che, unitamente ad eventuali rinunce a diritti del Collaboratore, vengono pienamente compensati. Detto compenso, inoltre, tiene conto dell'uso delle attrezzature nonché delle strutture informatiche, della succursale il quale nolo è un costo a carico del Collaboratore, incluso forfetariamente nel compenso stesso.
7.4 In ordine a quanto sopra le parti dichiarano che per la determinazione del compenso complessivo hanno tenuto conto di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, della specificità della prestazione e ritengono il compenso pattuito e le relative modalità di corresponsione proporzionate alla quantità e qualità della prestazione dedotta.
7.5 Tra le parti si esclude sin d’ora qualsiasi diritto di partecipazione agli utili e/o ricavi della Committente da parte del Collaboratore.
7.6 Il Collaboratore sin d’ora espressamente conviene di non aver alcun ulteriore diritto e nello specifico di rinunciare a qualsivoglia pretesa verso e nei confronti della clientela nei cui confronti ha avuto luogo l’attività di cui all’Art. 2., e gli è pertanto fatto specifico divieto di pretendere alcuna somma per qualsivoglia motivo dalla clientela conseguita mediante il progetto in questione, con esclusione quindi di alcun diritto di azione in tal senso.
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8.1 Ai fini fiscali le parti precisano quanto segue:
8.2 Il rapporto di cui al presente contratto integra una Collaborazione a progetto.
8.3 I corrispettivi di cui al punto 7.1 che precede Il corrispettivo di cui sopra saranno assoggettati alla normativa fiscale vigente in materia di redditi derivanti di attività di collaborazione a progetto, eventuali modificazioni della legislazione in materia verranno applicate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
8.4 Il compenso corrisposto al Collaboratore non è soggetto ad IVA ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art. 5 del D.P.R. 633/92 nonché della circolare ministeriale nr. 207/E del 16.11.2000.
8.5 Per la determinazione del relativo ammontare imponibile ai fini IRPEF saranno applicate le detrazioni previste dalla sopraccitata normativa vigente, calcolate in proporzione alla durata del contratto e le detrazioni per carico di famiglia di cui il Collaboratore dichiarerà formalmente l’eventuale spettanza, fermo il suo obbligo di comunicazione di ogni variazione al riguardo.
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9.1 La Società prende atto, come comunicatole dal Collaboratore, che questi non è, alla data di sottoscrizione del presente contratto, iscritto alla Gestione Separata di cui alla L. 335/95, ragione per cui la ditta provvederà alla suddetta iscrizione.
9.2 A seguito di quanto sopra evidenziato sarà cura della committente operare e versare il contributo di cui alla legge 335/95 e successive modificazioni.
9.3 Sarà obbligo del Collaboratore comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione delle indicazioni fornite con la predetta dichiarazione, nonché in funzione dei compensi dovuti, ma non ancora riscossi, dalla Committente, l'eventuale superamento in xxxxx x'xxxx xxx xxxxxxxxx annuo contributivo per effetto di eventuali compensi soggetti al medesimo obbligo contributivo ricevuti da terzi.
9.4 La Committente provvederà inoltre all’iscrizione del Collaboratore all’INAIL ai sensi, dell’articolo 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38. Resta inteso che, in tal caso, il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, restando espressamente convenuto tra le parti che, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.
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10.1 La Società provvederà a rimborsare al Collaboratore i costi dal medesimo sostenuti per le spese ed altri costi, sulla cui necessità per la positiva realizzazione del progetto le parti avranno preventivamente concordato.
10.2 I rimborsi come sopra previsti sono condizionati quindi dall’avvenuta accettazione da parte della Committente delle spese di cui al punto 10.1 che precede, nonché dall’avvenuta presentazione da parte del collaboratore della relativa documentazione e verranno corrisposti dalla Società unitamente alle rate di compenso di cui al punto 7.2 che precede.
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11.1 Le parti si danno atto che il Collaboratore è stato informato dal Committente delle situazioni di rischio nei luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento del Progetto e delle relative misure di sicurezza presenti, di cui ha preso buona nota e che si impegna a rispettare ed applicare, con ciò assolvendo agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
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12.1 Con riferimento all’allegata informativa di cui all’art.13, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il Collaboratore preso atto di tale informativa e dei diritti a lui riconosciuti dall’art. 7 dalla norma citata, per tutti i dati di cui all’informativa acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresa la comunicazione dei propri dati personali ad opera del Titolare e/o del Responsabile del trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa, che si allega al presente contratto onde formarne parte integrante e sostanziale.
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13.1 Il Collaboratore, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 64, co. 2, del D. Lgs. 10.09.2003 n° 276 e successive modificazioni, rende atto che gli è vietato, per la durata del presente contratto, diffondere, divulgare o utilizzare per sé o per altri qualsiasi segreto, informazione, dato industriale e/o progettuale o altre informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto, e conviene che alla cessazione del suo rapporto con la Società per qualsiasi causa, dovrà restituire immediatamente a questa, senza farne copia, tutto il materiale: appunti, libri, carte, piani, progetti, dati, lettere, software (in qualsiasi forma registrato) e/o altre informazioni nonché tutte le eventuali copie.
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14.1 Improvvisi impedimenti dovuti a malattia o infortunio, comprovati da idonea certificazione a norma di quanto previsto dalla Circ. 1/2003 del Minwelfare, saranno gestiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dall’art. 66, D. Lgs. 10.09.2003 n° 276 e successive modificazioni dando luogo, ad una sospensione delle attività previste nel progetto per causa di forza maggiore;
14.2 Le parti, inoltre a norma di quanto previsto dal citato accordo del 27 luglio 2011, concordano che:
a) in caso di malattia e/o infortunio del Contraente il rapporto sarà sospeso sino ad un massimo di 90 (novanta) giorni di calendario, prorogando quindi l’originale durata del contratto;
b) nel corso del periodo di sospensione, a condizione che il rapporto sia in essere da almeno 6 mesi continuativi la Ditta corrisponderà al Contraente un importo mensile, da calcolare sulla media di quanto corrisposto al Contraente nel corso del rapporto, pari ad una percentuale del
30% (trenta percento) per il primo mese di sospensione;
20% (venti percento) per il secondo terzo mese di sospensione.
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15.1 Tutte le comunicazioni, inoltrate a mezzo raccomandata a.r. dalla Committente al Collaboratore andranno inviate al seguente indirizzo: <…>, <…> (<…>); e si considereranno dallo stesso ricevute decorso un termine di <…> (<…>) giorni di calendario dalla data di spedizione, come attestata dal timbro postale.
15.2 Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo di raccomandata a.r., ogni eventuale cambiamento dei dati di indirizzo e fax sopracitati.
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16.1 Le parti espressamente danno atto di aver inteso stipulare, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art. 1322 – co. 2, c.c., il presente negozio al fine di regolare una Collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di un progetto da svolgersi in virtù del conferimento della delega di cui al disposto dall’art. 3 co. 2, L. 39/1989, ai sensi del disposto dall’art. 61 e segg. D.Lgs 276/2003 ed a norma di quanto previsto dall’Accordo FIAIP, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL del 27 luglio 2011, escludendo sin d’ora ed espressamente di aver inteso in alcun modo integrare un rapporto attinente altre fattispecie.
16.2 Le parti sin d’ora convengono sull’opportunità di sottoporre il rapporto istituito e regolato a norma del presente contratto a certificazione preventiva ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art. 75 e segg., Titolo VIII - Capo 1 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., al fine di certificarne - ai fini contrattuali, civili, previdenziali etc.- la natura, qualificazione giuridica e programma negoziale come nel presente contratto convenuti e concordati, ed a tal fine concordano di avviare opportuna istanza di certificazione alla Commissione di certificazione preventiva istituita presso EBNAIP (Ente Bilaterale nazionale agenti immobiliari professionali) ai sensi del disposto dal CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi del 27 luglio 2011, a cui fanno riferimento per tale fattispecie..
16.3 Le parti danno atto e confermano che le dichiarazioni di cui sopra costituiscono esplicita manifestazione della loro volontà.
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17.1 Il Committente provvederà all’iscrizione del Collaboratore presso il Libro Unico del Lavoro ai sensi dell’art. 39 del D.L. n° 112/2008 convertito in L. n° 133/2008.
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18.1 Il presente contratto costituisce il pieno e completo accordo tra Committente e Collaboratore, e non potrà essere modificato in nessuna delle sue parti o previsioni se non in forma scritta e tramite sottoscrizione dei contraenti. pena la nullità della modifica stessa. Non sono ammessi accordi o patti espressi in forma orale.
18.2 Qualsiasi patto, accordo o previsione tra Committente e/o Società collegate ed il Collaboratore, precedente la sottoscrizione del presente contratto è nullo, novato e sostituito integralmente dal disposto del presente contratto.
18.3 Le parti espressamente escludono fin d’ora che comportamenti anche se concludenti, oppure assunti come prassi, possano costituire deroga e/ modifica e/o rinuncia alle clausole del presente contratto.
18.4 Qualora singole clausole del presente contratto fossero oggetto di contestazione e/o annullamento o dovessero divenire inefficaci, questo non avrà effetto sulla validità del contratto che continuerà ad esercitare valido effetto tra le parti, e le parti si accorderanno, per sostituire le sopraccitate clausole inefficaci con clausole efficaci il più possibile corrispondenti alla volontà espressa per il tramite dei termini dichiarati nulli.
18.5 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo le parti fanno rimando alle norme vigenti in materia di Lavoro a progetto, nonché al disposto dal Codice Civile Italiano al Titolo III, Capo I artt. 2222 e segg. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo saranno applicabili le disposizioni generali di cui al codice civile e quanto previsto dalla normativa legale e contrattuale ivi citata.
Il presente contratto, costituito da 18 articoli e due allegati costituisce la piena volontà delle parti contraenti, viene sottoscritto in duplice copia dalle parti trattenendone una ognuno.
Letto confermato e sottoscritto. Letto confermato e sottoscritto.
<…>, <...> 200<...>. | |
Il Committente <…> | Il Collaboratore <…> |
Allegati: A) Progetto - B) Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Per accettazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e segg., C. C., le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente contratto e di approvare espressamente per iscritto quelle indicate ai punti:
| 3; |
| 5; |
| 6; |
| 7; |
| 13; |
| 15; |
| 16. |
Dichiarano altresì che tutte le clausole contenute nel capoverso soprastante sono state singolarmente oggetto di trattativa tra i contraenti, i quali ne hanno esposto il contenuto, i rischi e gli oneri gravanti sugli stessi, e la loro accettazione avviene da parte degli stessi senza riserva alcuna e con piene conoscenza e consapevolezza delle conseguenze da essa derivanti, e con elaborazione congiunta e concorde di ogni singola clausola.
Letto confermato e sottoscritto.
<…>, <...> 200<...>. | |
Il Committente <…> | Il Collaboratore <…> |
ESEMPIO DI:
Allegato A)
PROGETTO
(parte integrante ed essenziale del contratto di lavoro a progetto)
Progetto: “<…>”
Il progetto di cui sopra prevede l’esecuzione da parte del Collaboratore delle seguenti attività:
1. Sviluppo di clientela nel campo delle mediazioni di immobili ed aziende in genere ed Implementazione di attività di Customer Relations per conto del Committente;
2. Esecuzione di attività di intermediazione immobiliare, finalizzata all’assunzione di incarichi di acquisizione di immobili da porre in vendita e/o in acquisto e/o locare, per conto della Committente, con autonoma scelta di tempi, mezzi e metodologie, secondo lo stato dell’arte del settore;
3. Esecuzione di attività di intermediazione immobiliare, finalizzata all’esecuzione di incarichi di vendita e/o acquisto e/o locazione attiva o passiva di immobili per conto della Committente, con autonoma scelta di tempi, mezzi e metodologie, secondo lo stato dell’arte del settore;
Caratteristiche:
1. sviluppare l’interazione con la clientela attuale e potenziale nell’area di esecuzione del progetto; garantire, secondo la diligenza prevista per la tipologia di attività, il buon fine delle richieste della clientela in ordine agli incarichi di mediazione.
Obiettivi:
a) conseguire un miglior posizionamento sul mercato immobiliare dell’area di esecuzione del progetto ove il committente è presente,
b) conseguire il quantitativo di intermediazioni per conto della Committente programmato in <…> (<…>);
c) realizzare gli obiettivi di fatturato complessivo del progetto programmati in: Euro <…> (<…>) a titolo di provvigioni di mediazione;
d) incrementare il livello di soddisfazione della clientela attuale e/o potenziale;
e) sollecitare la tendenza del mercato locale alla fornitura di referenze attive dell’operatore immobiliare.
Mezzi:
Utilizzo in piena autonomia dei mezzi messi a disposizione dalla Committente come meglio spiegato agli articoli
3.2 e 3.3. del contratto di lavoro a progetto.
Organizzazione e coordinamento delle attività previste dal Progetto
Con periodicità stabilita a seconda delle esigenze della Committente e del Collaboratore verrà verificata la risposta del mercato alle proposte ed alle modalità di relazione, e conseguentemente le iniziative da assumere per migliorare l’offerta, nonché la corrispondenza di mezzi alle esigenze del Collaboratore.
Letto confermato e sottoscritto.
<…>, <...> 200<...>. | |
Il Committente <…> | Il Collaboratore <…> |
Documento avente natura divulgativa e indicativa
Chi riceve il presente schema dà atto che, stante la scarsa presenza di nozioni legislative, giurisprudenziali e di prassi, nonché la sostanziale incertezza dottrinale sulla materia, lo schema stesso ha natura meramente divulgativa ed indicativa.
Chi riceve il presente schema è pertanto consapevole che l’uso dello schema in questione non può sostituire una puntuale analisi della situazione di specie ed è quindi potenzialmente insufficiente a regolamentarla.
Chi riceve il presente schema, nell’uso del medesimo è pertanto consapevole di essere direttamente e personalmente responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da una errata applicazione e di non poter in alcun modo considerare responsabile l’estensore e/o il fornitore del presente schema di eventuali effetti negativi che restano estranei a qualsiasi contestazione e/o obbligo risarcitorio, a qualsiasi titolo ascrivibile, anche da eventuali terzi: enti, associazioni, e/o società e/o P.A. e/o persone fisiche aventi e /o non aventi titolo, incluse tutte le eventuali spese legali, che possa derivare dall’utilizzo da parte di terzi, , della documentazione sopramenzionata anche indirettamente correlati al documento di cui in oggetto, od in esso trovare qualsivoglia fondamento.