ACCORDO
ACCORDO
SULLE CONDIZIONI AGEVOLATE DEI RAPPORTI BANCARI
DEI DIPENDENTI DEL CREDITO COOPERATIVO DI
PUGLIA E BASILICATA
Bari, 29 luglio 2008
(aggiornato il 7 aprile 2009)
Il giorno 29 luglio 2008 in Bari, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Xxxxx X. Xxxxxxx, 00,
La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ed assistita dalla Responsabile dell’Area Legale e Sindacale Paola Resta
di seguito indicata per brevità la Federazione
e
La Dircredito regionale, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx per la Puglia e la Basilicata;
La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) regionale, rappresentata da Xxxxxx Xx Noi e Xxxxx Xxxxxxxx per la Puglia e Xxxxx Xxxxxxxxx per la Basilicata;
La Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA Cisl) regionale, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx per la Puglia e Xxxxxxx Xxxxxxx per la Basilicata;
La Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC Cgil) Regionale, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxx per la Puglia e da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Attico per la Basilicata;
Il Sindacato Nazionale dipendenti Casse Rurali e Artigiane (SINCRA Ugl) regionale, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx per la Puglia e la Basilicata;
La Unione Italiana Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA Uil) regionale, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx per la Puglia e da Xxxxxxx Xxxxxx per la Basilicata.
di seguito indicate per brevità le XX.XX.
convengono di regolamentare le condizioni agevolate da applicare ai servizi finanziari fruiti dai dipendenti delle B.C.C. di Puglia e Basilicata secondo gli articoli che seguono, in sostituzione dell’accordo 24/6/1998 avente il medesimo oggetto.
Art. 1 – Disposizioni generali
Le condizioni “agevolate” sui servizi finanziari di cui agli articoli che seguono saranno concesse ai dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo/Cra di Puglia e Basilicata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova.
In particolare, per quanto riguarda le forme di finanziamento, le condizioni del presente accordo saranno applicate previa deliberazione favorevole di un organo aziendale a ciò deputato della Banca, in presenza dei necessari requisiti connessi al merito creditizio individuale, nonché dei requisiti previsti dal presente regolamento ed in conformità delle norme di legge e di statuto che regolano questo tipo di operazione. Nelle ipotesi di richieste di finanziamento cumulative e/o contestuali che possano creare disequilibri tecnici aziendali le Bcc potranno sospenderne temporaneamente la concessione; in tal caso, al ripristino, le richieste saranno evase in ordine cronologico.
La BCC si riserva altresì di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente. Risultanze difformi comporteranno decadenza dalla concessione e l’eventuale risoluzione della stessa.
Le medesime condizioni “agevolate” saranno concesse ai dipendenti della Federazione delle Bcc di Puglia e Basilicata e del XX.XX.XX. s.c.p.a. che instaurano rapporti con una Bcc aderente e che siano nelle condizioni lavorative di cui al primo comma.
Le aziende adegueranno le condizioni applicate ai rapporti esistenti con il personale come sopra individuato a quelle previste dal presente regolamento con decorrenza dal 1° settembre 2008.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.
Capo I – MUTUI PRIMA CASA
Articolo 2 – Finalità
Sono concessi mutui ai dipendenti come sopra individuati per:
a) acquisto e/o costruzione della “prima casa” e relative pertinenze; per “prima casa” deve intendersi quella destinata ad abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare, a condizione che il dipendente e i familiari conviventi fiscalmente a suo carico non siano proprietari o assegnatari di altri beni immobili ad uso civile abitazione nel comune o nei comuni limitrofi in cui è sito l'immobile oggetto di finanziamento oppure nel comune sede di lavoro del dipendente o nei comuni limitrofi. In questo caso è possibile comunque la stipula del mutuo a condizioni agevolate, purché il precedente immobile sia posto in vendita entro dodici mesi dalla data di erogazione del mutuo;
b) acquisto quota da coeredi di immobile da destinare a “prima casa”, e/o relative pertinenze, pervenuto in successione al dipendente o al coniuge non legalmente separato o altro componente il suo nucleo familiare, destinato ad abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare;
c) acquisto di appartamenti da destinare a “prima casa” ottenuti in assegnazione da cooperative edilizie che non abbiano beneficiato di finanziamenti a tasso agevolato;
d) estinzione anticipata di precedente mutuo contratto per le medesime finalità dal dipendente o da altro familiare e/o affine (sino al 2° grado), componente il proprio nucleo familiare, a condizioni più onerose;
e) ristrutturazione e/o amp liamento dell’alloggio costituente prima casa come sopra definita.
I mutui possono essere concessi anche più volte nel corso del rapporto di lavoro fino a concorrenza dei massimali previsti dal successivo art. 4.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Ai fini della applicazione del capo I del presente accordo sono ricomprese nel concetto di “prima casa” tutte le fattispecie previste dalla legge, anche se non contemplate in questo articolo.
Articolo 3 - Tipo di alloggio
Alloggi non considerati di lusso ai sensi delle vigenti disposizioni e norme edilizie da destinarsi esclusivamente ad abitazione residenziale propria del lavoratore.
Nell’ ipotesi di costruzione di alloggio il finanziamento potrà essere erogato ad avvenuta ultimazione o per stati di avanzamento.
Articolo 4 - Condizioni – Decadenza - Prosecuzioni
I mutui verranno concessi, in ordine cronologico di ricezione della richiesta, alle seguenti condizioni.
a) Importo massimo concedibile:
sub 1) Euro 350.000,00 in caso di acquisto o costruzione di immobile e comunque non oltre il 100% del valore dell’immobile determinato da un perito di fiducia della BCC;
sub 2) Euro 200.000,00 e comunque non oltre il 100% del valore dell’ immobile determinato come sopra in caso di ristrutturazione o di acquisto di quote di coeredi;
b) Durata:
massimo anni 30, con il limite che la data di scadenza finale prevista dal contratto di xxxxx non potrà essere collocata oltre i1 75° anno di età anagrafica del Dipendente mutuatario. A tale regola potrà farsi eccezione solo nel caso in cui:
1. il piano di ammortamento concordato alla stipula del contratto di mutuo preveda che alla data di compimento del 75° anno del Dipendente mutuatario il capitale residuo sarà ridotto a non più di 1/3 (un terzo) del capitale originario;
e/o
2. il Dipendente mutuatario sia garantito dalla coobbligazione del coniuge e/o di un figlio per il quale ricorrano le condizioni sopra indicate, titolare di reddito di reversibilità o d’altro tipo.
c) Ammortamento:
Pagamento di norma in rate costanti posticipate con periodicità concordata, comprensive di capitale ed interessi da trattenere sullo stipendio o conto corrente previa autorizzazione irrevocabile del lavoratore.
d) Garanzia:
Ipoteca di 1° o 2° grado (quest’ultima esclusivamente se quella di primo grado è comunque a favore della Banca concedente) a favore della BCC sull’immobile oggetto del finanziamento per l’importo del finanziamento maggiorato del 50%.
Le condizioni di seguito indicate sono in vigore sino al 30 aprile 2009 | Le condizioni di seguito indicate sono in vigore a partire dal 1° maggio 2009 |
e) Tasso di interesse: | e) Tasso di interesse: |
Tasso Variabile | Tasso Variabile |
pari al tasso determinato dalla Banca Centrale Europea diminuito di uno spread dello 0,25, con un minimo del 3% ed un massimo del 6%. | pari al tasso determinato dalla Banca Centrale Europea con un massimo del 6%. |
Tasso fisso | Tasso fisso |
pari all’IRS di periodo diminuito di uno spread dello 0,50, con un minimo del 3% ed un massimo del 6%. | pari all’IRS di periodo diminuito di uno spread dello 0,50, con un massimo del 6%. Per tutta la durata del contratto è prevista la possibilità, di norma per una sola volta, di modificare il tasso di interesse originariamente pattuito da fisso a variabile e viceversa. |
f) Spese di istruttoria e di perizia:
- Istruttoria a carico della Bcc.
- Incasso rata nessuna spesa.
- Perizia con onere a carico del Dipendente per un massimo di 150 euro.
- Per l’estinzione anticipata non è prevista alcuna penale.
g) Decadenza
Il licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo nonché le dimissioni volontarie dall’impiego che non comportino passaggio ad altra Bcc aderente alla Federazione, comporteranno la decadenza delle condizioni agevolate previste dal presente regolamento.
In tali casi la prosecuzione del rapporto avverrà alle condizioni di tasso in vigore per i mutui ipotecari ordinari. Nel contratto di mutuo dovrà essere formalizzata la clausola relativa.
h) Prosecuzione
In caso di collocamento in quiescenza del dipendente mutuatario, è ammessa la prosecuzione del mutuo alle condizioni originariamente pattuite. In tal caso le indennità pensionistiche e/o eventuali altri redditi devono transitare necessariamente sul relativo conto corrente intrattenuto presso la Bcc.
In caso di decesso del dipendente mutuatario è ammessa a favore del coniuge o del cointestatario o degli eredi fino al secondo grado di parentela la prosecuzione del mutuo alle condizioni originariamente pattuite.
In tal caso le indennità pensionistiche e/o eventuali altri redditi devono transitare necessariamente sul relativo conto corrente intrattenuto presso la Bcc che verrà intestato a nome degli eredi percettori dell’indennità pensionistica e/o di eventuali altri redditi.
L’Azienda si farà carico di stipulare una polizza assicurativa che, in caso di decesso del lavoratore, estingua il debito residuo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti convengono che l’obbligo di stipulare la polizza per il caso che si verifichi il decesso del dipendente (ultimo comma lettera h del presente articolo) va riferito ai mutui stipulati successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo (1° settembre 2008). Per i mutui già in essere a quella data si applica invece la norma che prevede la prosecuzione del rapporto con gli eredi, alle condizioni originariamente pattuite (secondo comma lettera hdel presente articolo).
RACCOMANDAZIONE DELLE PARTI
Le Parti, anche a tutela degli interessi delle Aziende, raccomandano di valutare la possibilità di estendere la stipula della polizza assicurativa di cui sopra anche ai mutui agevolati già in essere al 1° settembre 2008, dei dipendenti in servizio.
Articolo 5 - Documentazione per i requisiti “prima casa”
In aggiunta alla documentazione normalmente richiesta per analoghe operazioni, i lavoratori richiedenti i finanziamenti in argomento debbono produrre:
a) Stato di famiglia, certificato di residenza.
b) Dichiarazione del richiedente e dei componenti del nucleo familiare a carico, di essere nelle condizioni di cui all’art. 2.
c) Dichiarazione che l’appartamento è abitato dal lavoratore (in caso di ristrutturazione), nonché copia della concessione comunale che autorizza il lavoro (se prevista).
I richiedenti il mutuo per il saldo delle spese di costruzione dell’alloggio devono anche produrre:
d) Copia del rogito di acquisto dell’area edificabile.
e) Copia della concessione ad edificare rilasciata dall’autorità comunale.
Articolo 6 – Cointestazioni
Il mutuo potrà essere cointestato con il coniuge o altro componente il nucleo familiare convivente e potrà essere concesso anche se l'immobile è intestato o cointestato al coniuge stesso o cointestato a familiari conviventi, risultanti dallo stato di famiglia. I cointestatari dovranno consentire l'iscrizione di ipoteca sulla propria quota.
Articolo 7 - Garanzia assicurativa
L'immobile costituito in garanzia deve essere contestualmente assicurato per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo, a cura ed a spese del mutuatario, contro i rischi di incendio, scoppio, caduta di aereo, fulmine e gas, presso Compagnia di gradimento della Bcc, con polizza vincolata in favore della Bcc medesima per l'intera durata del finanziamento
Articolo 8 - Tempo massimo di validità della delibera
Il contratto di mutuo, per qualsiasi scopo richiesto, dovrà essere stipulato - a pena di decadenza - entro 6 mesi dalla delibera di ammissione all’istruttoria.
Articolo 9 - Prefinanziamento
I prefinanziamenti per l’acquisto della prima casa sono regolati, alle stesse condizioni del mutuo di riferimento, come segue:
a) Requisiti: gli stessi previsti dal presente accordo.
b) Durata: massimo mesi 24 (ventiquattro) dalla data del primo acconto.
Articolo 10 - Adeguamento tassi e condizioni
Per i mutui già stipulati prima del 1° settembre 2008, è previsto l’adeguamento senza spese, alle condizioni del nuovo accordo sindacale regionale con decorrenza dalla sua entrata in vigore (1° settembre 2008), fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere.
All’atto della stipula di nuovi mutui, la BCC ed i lavoratori, inseriranno nel testo del contratto una norma che preveda l’applicazione delle condizioni stabilite dall’accordo sindacale regionale tempo per tempo vigente, se più favorevoli al dipendente.
Articolo 11 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto va lgono le norme per le analoghe operazioni di mutuo con la clientela, le norme del codice civile e quelle dello Statuto della Bcc.
Capo II – MUTUI CHIROGRAFARI
Articolo 12 - Finalità
Il personale come individuato all’art. 1 delle Condizioni generali del presente accordo, può ottenere, a richiesta e su presentazione di eventuali preventivi, previa valutazione del merito creditizio individuale, un prestito chirografario, a titolo esemplificativo, per:
- acquisto auto, suppellettili, impianti ecologici per risparmio energia solare - termica, ecc., rifacimenti esterni abitazioni residenziali, matrimoni per se o i propri figli, ecc.;
- spese scolastiche, universitarie, stage, master, specializzazioni in Italia e/o all’estero per i propri figli;
- spese per adozioni;
- strumentazione professionale e/o imprenditoriale per i propri figli, che avviino attività professionale in proprio;
- acquisto di protesi, strumenti riabilitativi o altro per familiari fiscalmente a carico e portatori di handicap (legge 104 del 5 Febbraio 1992 ), laddove non sia previsto alcun rimborso né dalla ASL di competenza, né dalla Cassa Mutua Nazionale;
- il riattamento e l'arredamento della casa di abitazione, l'acquisto di mezzo di trasporto per il collegamento con il posto di lavoro o altra esigenza anche di carattere familiare.
Ferma restando la valutazione della banca sulle ordinarie capacità di rimborso del dipendente, il prestito può essere concesso anche se il dipendente beneficia di un mutuo ipotecario agevolato o di forme di credito ordinario da parte dell'Istituto.
Non può, invece, essere concesso un secondo mutuo chirografario agevolato se non viene estinto contestualmente il precedente mutuo .
Articolo 13 - Condizioni
I mutui verranno concessi, in ordine crono logico di ricezione della richiesta, alle seguenti condizioni.
a) Importo Massimo concedibile
Euro 60.000,00 anche per una o più finalità combinate;
b) Durata
Il rimborso non potrà superare i 10 anni (salvo diverso accordo tra le parti).
c) Rimborso
Il rimborso avverrà mediante rate - della cadenza stabilita - posticipate e comprensive di capitale e interessi, a seguito di ordine scritto irrevocabile impartito dal richiedente prima dell'erogazione del mutuo che autorizza il prelievo diretto delle rate con addebito sul conto corrente acceso presso la Bcc mutuataria.
d) Condizioni Tasso Variabile
Tasso determinato dalla Banca Centrale Europea (tasso B.C.E) + 0,50.
Articolo 14 - Adeguamento tassi e condizioni
Per i mutui già stipulati prima del 1° settembre 2008, è previsto l’adeguamento senza spese, alle condizioni del nuovo accordo sindacale regionale con decorrenza dalla sua entrata in vigore (1° settembre 2008), fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere.
All’atto della stipula di nuovi mutui, la BCC ed i lavoratori, inseriranno nel testo del contratto una norma che preveda l’applicazione delle condizioni stabilite dall’accordo sindacale regionale tempo per tempo vigente, se più favorevoli al dipendente.
Capo III – ALTRE PROVVIDENZE
Articolo 15 - Conti correnti
Ciascun dipendente può essere titolare di un solo c/c di corrispondenza a condizioni agevolate, anche se cointestato al coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato, od altro familiare o convivente corrispondente al proprio nucleo familiare, su cui far confluire esclusivamente tutte le operazioni di debito e di credito relativo ai propri emolumenti ed al reddito del proprio nucleo familiare, regolato alle condizioni di cui alla seguente tabella:
DESCRIZIONE VOCE | CONDIZIONE |
XXXXX AVERE | TASSO BCE - 0,75 |
XXXXX XXXX | XXXXX BCE + 3,25 |
VALUTA SU VERSAMENTI ASSEGNI/CONTANTI | Data operazione |
VALUTA ADDEBITO ASSEGNI PROPRI | Data compensazione |
VALUTA ADDEBITO DISPOSIZIONI DI BONIFICO VALUTA ADDEBITO PRELIEVI BANCOMAT/OPERAZIONI P.O.S. | - 1 gg da val.benef. Data operazione |
COMMISSIONI SU DISPOSIZIONI DI BONIFICO | Esente |
COMMISSIONI SU PRELIEVI BANCOMAT/OPERAZIONI P.O.S. | Esente |
COMMISSIONI SU ADDEBITI RID | Esente |
COSTO RILASCIO BANCOMAT/CARTE DI CREDITO | Esente |
COSTO LIBRETTO ASSEGNI | Esente |
SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI | Esente |
SPESE INVIO ESTRATTO CONTO | Esente |
SPESE ESTINZIONE CONTO | Esente |
RECUPERO IMPOSTE e TASSE | Integrale |
COMMISSIONI SU OPERAZIONI | zero |
COMMISSIONI PAGAMENTI ALLO SPORTELLO DI BOLLETTE E UTENZE VARIE | Zero |
COMMISSIONI BOLLETTE, UTENZE VARIE | zero |
DOMICILIAZIONE UTENZE (intestate ai titolare del conto) | Gratis |
APERTURA DI CREDITO IN C/C PER COMODO DI CASSA (a richiesta del Dipendente): IMPORTO TASSO | Stabilito aziendalmente in relazione alla valutazione del merito creditizio Tasso BCE + 1,25 |
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO | - Esente |
SPESE ISTRUTTORIA | - Esente |
BANCOMAT | - Gratis |
CARTA DI CREDITO COOPERATIVO | Limiti mensili stabiliti aziendalmente. Spese: zero |
Articolo 16 - Deposito a risparmio
I libretti di deposito a risparmio nominativi intestati a dipendenti, ovvero cointestato con il coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato, o con altro famigliare o convivente corrispondente al proprio nucleo familiare saranno regolati alle condizioni di cui alla tabella che segue.
TASSO CREDITORE | Tasso B.C.E. - 0,75 |
VALUTA VERSAMENTI ( di qualsiasi natura) | Data operazione |
VALUTA PRELEVAMENTI | Data operazione |
SPESE | Zero |
Il numero dei libretti di deposito a risparmio alle condizioni di cui sopra non può comunque superare il numero dei componenti il nucleo familiare, come sopra definito.
Articolo 17 – Xxxxxx
Ciascun dipende nte può detenere un solo deposito titoli in aggiunta eventualmente, ad un dossier “titoli a garanzia”. Tale deposito titoli può essere cointestato con il coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato, od altro familiare o convivente corrispondente al proprio nucleo familiare e sarà regolato alle condizioni di cui alla tabella seguente:
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE | Importi pari al 50% di quelli applicati alla clientela ordinaria |
COMMISSIONI | Esente |
VALUTE | Giorno di esigibilità (non festivo) |
SPESE | Zero |
Articolo 18 - Controversie
In caso di controversie circa l’interpretazione del presente accordo nonché circa le problematiche applicative legate alle situazioni di cui all’art. 1, 2° comma, ultimo periodo, si farà ricorso alla Commissione Paritetica, costituita presso la Federazione Bcc Puglia e Basilicata.
Articolo 19 – Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente regolamento avrà validità dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010; sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza dello stesso per ulteriori 24 mesi qualora non pervenga disdetta da notificare per raccomandata almeno un mese prima della scadenza. Su richiesta di una delle parti, trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si potrà procedere ad un esame di verifica congiunto del presente regolamento.