ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
Schema di Convenzione
per la fornitura di autobus urbani e sub-urbani,
ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto n.
Schema di Convenzione
per la fornitura di autobus urbani e sub-urbani,
ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto n.
TRA
Consip - S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E,capitale sociale Euro 5.200.000= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
;
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, di seguito per brevità “Ministero”) il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché, in ragione di quanto stabilito negli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.488 e nell’art. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, come modificati dall’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni con Legge 1 agosto 2003, n. 212, dagli altri soggetti legittimati che utilizzano la Convenzione sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; peraltro gli articoli 32 e 24, comma 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l’art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificati dall’art. 5 del D.L. 24/06/2003, n. 143, convertito con modifiche in Legge 1° agosto 2003, n. 212, hanno individuato l’ambito soggettivo di utilizzazione delle predette Convenzioni e gli articoli 24, comma 6 e 29, Legge n. 448/2001 hanno introdotto nuove regole per la riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;
d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 17 della convenzione in essere tra il Ministero e la Consip S.p.A., è stato sottoscritto, in data 31 maggio 2001, tra le predette parti un
Accordo di servizio avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
e) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
f) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni e gli Enti, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni e dagli Enti che intendano utilizzare la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
g) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
h) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni o Enti e/o delle
relative Unità Ordinanti; nei predetti ordinativi saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
i) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatile dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di fornitori di autobus urbani e sub- urbani, attraverso una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee n.
del
e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. del ;
j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.
nella
procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
m) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro ( ), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per patto espresso delle parti.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di fornitura), l’Allegato “E” (Corrispettivi).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazione/i e/o Ente/i Contraente/i: le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni o gli Enti che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 488/1999, e dell’art. 58 della legge 388/2000 e degli artt. 24, commi 6 e 7 e 32 della L.
n. 448/01 e dell’art. 24, L. n. 289/02, come modificati dall’art. 5 del D.L. 24/06/2003, n. 143, convertito in Legge 1° agosto 2003, n. 212, utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Contratto/i di fornitura: l’accordo, stipulato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti con il Fornitore, mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Data Accettazione Fornitura o Prodotto: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Data di attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione, sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni e gli Enti che intendano aderirvi mediante l’invio di Ordinativi di Fornitura;
g) Data Ordine: si intende la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, e comunque la data in cui l’Ordinativo di Fornitura diventa irrevocabile;
h) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il
consorzio risultato aggiudicatario del Lotto n. e che
conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
i) Lotto: la/e tipologia/e di Prodotto/i, le Opzioni di prodotto e le Opzioni di servizio che il Fornitore dovrà fornire sull’intero territorio nazionale alle Amministrazioni e agli Enti che emetteranno Ordinativi di Fornitura;
j) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
k) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
l) Opzione di servizio: il servizio di assistenza e manutenzione sul Prodotto e sulle eventuali Opzioni di prodotto, comprendente sia controlli/interventi di manutenzione programmata sia interventi di manutenzione su chiamata.
m)Opzioni di prodotto: i componenti di specializzazione del prodotto in configurazione base o personalizzato che l’Amministrazione o Ente può richiedere unitamente al Prodotto, corrispondendo il relativo prezzo indicato nell’allegato “E”;
n) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “D”, con il quale le Amministrazioni o Enti Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di acquistare i beni e i servizi oggetto della
Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta;
o) Prodotto/i: l’autobus in configurazione base e/o personalizzato;
p) Ricambistica: ulteriori componenti che possono essere ordinati dall’Amministrazione o Ente anche successivamente all’acquisto del Prodotto, corrispondendo (1) per il periodo di efficacia della Convenzione, il relativo prezzo indicato nell’allegato “E”, contenente i listini prezzi allegati all’Offerta Economica al netto degli sconti indicati nella medesima Offerta Economica, (2) per il periodo successivo alla scadenza dell’efficacia della Convenzione, un prezzo non superiore a quello risultante dai listini in vigore alla data della fornitura;
q) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall’art. 26 della legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
r) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni o Enti Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole e dagli allegati della presente Convenzione che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni o Enti Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 dicembre 2001, verbale n. 46.
2. Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per le Amministrazioni o Enti Contraenti, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi Contratti di fornitura, relativa alla fornitura di autobus urbani e sub- urbani, delle Opzioni di prodotto, delle Opzioni di servizio e dei pezzi di ricambio dei Prodotti offerti in favore delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti, nonché alla prestazione dei servizi connessi di personalizzazione dei prodotti, consegna, trasporto ed addestramento del personale, call center, reportistica e trasmissione dati per l’attivazione del sito delle convenzioni, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. [Relativamente al Lotto 1] Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti Pubbliche Amministrazioni e degli Enti, a fornire gli autobus a gasolio corti (metri 7,50-8,59) urbani secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura e il tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi, eventualmente incrementati ai sensi del successivo comma 5.
AUTOBUS A GASOLIO:
Lotto | Descrizione | Numero |
1 | Corti (urbani) | 25 |
[Relativamente al Lotto 2] Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti Pubbliche Amministrazioni e degli Enti, a fornire autobus a gasolio medi (metri 8,60-10,29) urbani e suburbani, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura e il tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi, eventualmente incrementati ai sensi del successivo comma 5.
AUTOBUS A GASOLIO:
Lotto | Descrizione | Numero |
2 | medi(urbani e sub-urbani) | 45 |
[Relativamente al Lotto 3] Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti Pubbliche Amministrazioni e degli Enti, a fornire autobus a gasolio normali(metri10,30-10,90) urbani e suburbani, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura e il tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi, eventualmente incrementati ai sensi del successivo comma 5.
AUTOBUS A GASOLIO:
Lotto | Descrizione | Numero |
3 | normali(urbani e sub-urbani) | 40 |
L’Amministrazione o Ente, senza alcun costo o onere aggiuntivo, potrà richiedere al Fornitore, e quest’ultimo è obbligato ad eseguire la richiesta, la personalizzazione degli autobus oggetto dell’Ordinativo di fornitura nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico.
3. Le Opzioni di prodotto e le Opzioni di servizio potranno essere ordinate soltanto contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo all’acquisto del Prodotto.
La quantità massima ordinabile di ciascuna tipologia di Opzione di prodotto per ciascun Prodotto è pari a 1 (una).
L’opzione di servizio potrà essere richiesta una sola volta in relazione a ciascun Prodotto.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nella presente Convenzione.
In particolare, qualora prima del decorso del predetto termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare le forniture ordinabili
fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. La presente convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni e/o Enti di seguito indicati a partire dal 15° giorno dalla data della sua stipula ovvero dal minor termine nel caso di anticipata attivazione, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di Consip.
2. Possono utilizzare la Convenzione, attraverso gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Pubbliche che, in base al disposto di cui all’art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono intendersi quelle definite dall’art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quindi le “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
In particolare:
(i) le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in virtù di quanto disposto dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, hanno l’obbligo di
utilizzare la Convenzione attraverso gli Ordinativi di Fornitura in ragione dei propri eventuali fabbisogni e limitatamente alle proprie eventuali esigenze;
(ii) le restanti Pubbliche Amministrazioni ivi inclusi gli enti e le aziende di cui all’art. 24, commi 6 e 7, della legge 448/2001 avranno la facoltà di aderire alla Convenzione con le medesime modalità, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della Convenzione medesima .
(iii) le Amministrazioni e gli Enti di cui all’articolo 32, legge 28 dicembre 2000, n. 448, e all’art. 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dall’art. 5 del D.L. 24/06/2003, n. 143, convertito con modificazioni in Legge 1° agosto 2003, n. 212, aderiscono alle Convenzioni stipulate ai sensi dell’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, per l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, che saranno individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(iv) ai sensi dell’art. 24, comma 4 bis, della legge 289/2002, come modificato dall’art. 5 del D.L. 24/06/2003, n. 143, convertito con modificazioni in Legge 1° agosto 2003, n. 212, gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell’art. 1 del testo unico di cui al D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, e nell’art. 2 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare contratti senza utilizzare le convenzioni Consip, qualora il valore dei costi e
delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni Consip;
(v) ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 sopra citato, alle predette Convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, nonché gli Enti sopra citati, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, potranno aderire alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione o Ente Contraente, e/o le Unità Ordinanti, ed inviati al Fornitore, anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta e i luoghi di consegna; ove richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali ordinativi anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6.
4. In particolare, il Fornitore prende atto che l’Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante dovrà essere preceduto dalla certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione e/o dell’Ente della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni e/o degli Enti non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione
della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni e degli Enti, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
5. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione. In ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura eseguita relativamente a tali Ordinativi di Fornitura non verrà conteggiata nei quantitativi massimi relativo al Lotto oggetto della presente Convenzione.
6. Qualora l’Ordinativo di Fornitura relativo alla presente Convenzione non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
7. Ove il Fornitore ritenga di non poter accettare gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, in quanto non provenienti da una Amministrazione o da un Ente legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informarne la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’ambito soggettivo delle Amministrazioni e degli Enti obbligati o facoltizzati ad aderire alla presente convenzione potrà essere integrato e/o modificato a seguito dell’entrata in vigore di successiva normativa, anche regolamentare e si obbliga sin da ora a rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della Consip S.p.A. e/ delle Amministrazioni e/o Enti Contraenti derivante e/o comunque connessa a tali variazioni.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli Contratti di fornitura con le Amministrazioni o Enti Contraenti vengono conclusi mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione o dell’Ente contraente ed inviati al Fornitore, anche per via telematica (fax, internet, ecc) ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta ed i luoghi di consegna; ove richiesto dalla Consip s.p.a., il Fornitore dovrà
comunicare tali ordinativi anche alla medesima Consip s.p.a., con le modalità di cui al successivo comma 5.
2. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l’Amministrazione o Ente Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore solari dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, di annullare l’Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, e a condizione che giunga al domicilio del Fornitore entro il predetto termine; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In caso di invio dell’Ordinativo di Fornitura per posta, l’Amministrazione o l’Ente Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore solari dall’invio, di annullare l’Ordinativo a mezzo fax.
3. Spirato il termine predetto di 24 ore solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all’Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all’Ordinativo medesimo, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. anche per via telematica entro le successive 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
Articolo 7 Durata
La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal
(data di attivazione); tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al precedente articolo 4 e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che la predetta Convenzione si intende scaduta, anche prima della scadenza del termine, eventualmente prorogato, nell’ipotesi di esaurimento dei quantitativi massimi, anche incrementati.
Resta altresì inteso che per “durata della Convenzione” si intende il termine di adesione delle Amministrazioni e degli Enti alla Convenzione medesima; Convenzione che, quindi, resta valida, efficace e vincolante per la
regolamentazione dei Contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
Articolo 8 Condizioni della fornitura
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Contratti di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di competenza di quest'ultima, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione ed ai Contratti di fornitura.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:
a) fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica, i Prodotti, con relative personalizzazioni, nei limiti dei quantitativi massimi indicati al precedente articolo 4;
b) fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e su richiesta dell’Amministrazione o Ente contraente, fino ad un numero massimo di 1 (una) per ciascuna tipologia di Opzione di prodotto, tra quelle indicate nel Capitolato Tecnico, per ciascun Prodotto;
c) fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e su richiesta dell’Amministrazione o Ente contraente, una sola volta ed in relazione a ciascun Prodotto, l’Opzione di servizio;
d) garantire per ciascun Prodotto, Opzione di prodotto e pezzo di ricambio, per un periodo di 12 mesi (e/o per il periodo maggiore eventualmente indicato nell’Offerta Tecnica) a decorrere dalla data di accettazione del Prodotto, dell’Opzione di Prodotto e/o del pezzo di ricambio, l’assenza di vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), la presenza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.) ed il buon funzionamento (art. 1512 c.c.);
e) garantire, nel periodo di durata della garanzia di cui alla precedente lettera d), la riparazione e, ove necessario, la sostituzione gratuita dei Prodotti, delle Opzioni di prodotto e di singole componenti affette da vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità essenziali e/o malfunzionamenti, nonché assicurare il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei Prodotti forniti, mediante tecnici specializzati e/o punti di assistenza convenzionati;
f) effettuare, sempre con riferimento alla garanzia di cui alla precedente lettera d) e qualora non sia possibile un ripristino immediato, la diagnosi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento, ovvero nel minor tempo indicato nell’Offerta Tecnica e ad eseguire gli interventi di riparazione e sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione della diagnosi effettuata, ovvero nel minor tempo indicato nell’ Offerta Tecnica;
g) garantire, per ciascun Prodotto, Opzione di prodotto e pezzo di ricambio la conformità alle norme vigenti, alle caratteristiche e ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, la conservazione e il trasporto degli stessi in modo tale che siano mantenute le caratteristiche proprie dei medesimi Prodotti forniti;
h) garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei Prodotti e delle Opzioni di Prodotto per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di accettazione del Prodotto stesso, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti. La fornitura delle parti di ricambio dei Prodotti dovrà essere effettuata, durante il periodo di vigenza della Convenzione, ai prezzi risultanti dai listini allegati all’Offerta Economica. Tali prezzi, al netto dello sconto indicato in sede di Offerta Economica, sono riassunti nell’Allegato E alla presente Convenzione;
i) consegnare, unitamente ai Prodotti ed alle Opzioni di prodotto oggetto degli Ordinativi di Fornitura, quanto indicato nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, gli originali o le copie autentiche dei certificati
attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4 del medesimo Capitolato Tecnico, nonché la conformità dei Prodotti offerti a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, nonché una lista di ricambi e materiali di consumo come meglio specificato nel paragrafo 5.4.2. del Capitolato Tecnico;
j) prestare l’attività di assistenza e manutenzione relativamente al Prodotto e alle eventuali Opzioni di prodotto, qualora richiesta dall’Amministrazione o Ente Contraente, per un periodo di 60 (sessanta) mesi e/o fino al raggiungimento di 250.000 (duecentocinquantamila) Km di percorrenza, decorrenti dalla data di accettazione dei Prodotti, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 22, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, e sulla base dei corrispettivi indicati in sede di Offerta Economica e riassunti nell’Allegato E alla presente Convenzione;
k) rispettare, sempre con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione di cui alla precedente lett. j), i seguenti tempi di intervento: (1) per la manutenzione programmata, il Fornitore si obbliga ad effettuare i controlli ed i conseguenti interventi entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di consegna del bene, ovvero nel minor termine indicato nell’Offerta Tecnica; (2) per la manutenzione su chiamata, il Fornitore si obbliga a diagnosticare il guasto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del malfunzionamento e a ripristinare la funzionalità del bene entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione per
iscritto della diagnosi effettuata, ovvero nel minor termine indicato nell’Offerta Tecnica;
l) garantire e rispettare, secondo quanto meglio specificato nei paragrafi 5.2 e
6.2.1 del Capitolato Tecnico, un indice di disponibilità dei Prodotti pari all’80% (o alla maggiore percentuale indicata in Offerta Tecnica) delle giornate solari di ogni semestre (180 giorni);
m) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei Prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);
n) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura;
o) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione;
p) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalle
Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
q) a non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
r) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Ente Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo Responsabile del Servizio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;
s) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Articolo 11 Consegna, collaudo e verifiche
1. I Prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere consegnati franco destino presso il centro di consegna di ciascuna Amministrazione o Ente e pronti all’uso cui sono adibiti. La fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Il trasporto e la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di eventuale imballaggio, trasporto, asporto degli imballaggi e addestramento del personale della durata di almeno 3 (tre) giornate lavorative suddivise tra personale autista, personale officina e addetto alle riparazioni.
3. Il Fornitore, è tenuto a fornire, al momento della consegna di ciascuna fornitura, qualora non vi avesse provveduto in precedenza, copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall’ispettorato della Motorizzazione
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura e fermo quanto previsto nel successivo comma 5 il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Prodotti e delle Opzioni di prodotto
richiesti unitamente ai Prodotti entro 210 (duecentodieci) giorni dalla Data Ordine o comunque nel minor termine indicato in Offerta Tecnica.
I tempi di consegna di cui sopra potranno essere prorogati come riportato di seguito :
- 15 giorni (quindi: 225 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni (quindi: 240 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di agosto.
5. Il Fornitore è tenuto a rispettare i termini di consegna di cui al precedente comma 4 solo a condizione che il quantitativo massimo mensile dei Prodotti e delle Opzioni ordinati non sia superiore al 20% del quantitativo massimo del Lotto. Qualora il numero massimo dei Prodotti e delle Opzioni di Prodotto nel mese di riferimento dovesse eccedere tale limite, il Fornitore dovrà effettuare le consegne progressivamente, seguendo l’ordine cronologico risultante dagli Ordinativi di Fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni o Enti interessati l’impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito e la data prevista per la consegna.
6. All’atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con l’Amministrazione o Ente Contraente, nel quale dovranno essere indicati la Data Ordine, la data dell’avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo della
consegna, il numero dei beni oggetto del verbale di consegna ed il numero dei beni oggetto dell’Ordinativo.
7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Prodotti e le Opzioni di prodotto forniti verranno sottoposti a collaudo dall’Amministrazione o Ente Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.
8. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Prodotti oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l’Amministrazione o Ente Contraente si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
9. Il collaudo è inteso quale verifica, per i beni forniti, della loro funzionalità, della conformità con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore, se presente.
10. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” consegnata.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire i Prodotti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
11. Resta inteso che, anche ai sensi dell’art. 44, comma 3, dm 28/10/1985, la Data di accettazione della fornitura di cui al precedente comma 10 non costituisce
12. Le Amministrazioni o Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare verifiche anche durante la fase di produzione del bene, inviando propri incaricati. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione o Ente Contraente al raggiungimento delle lavorazioni indicate nel paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico.
13. Inoltre, le Amministrazioni o Enti Contraenti possono inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione al termine della fase di allestimento del veicolo al fine di effettuare le verifiche indicate nel paragrafo 8.2.2 del Capitolato Tecnico. Le predette Amministrazioni o Enti sono tenuti a concordare con il Fornitore l’invio di propri incaricati, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, effettuata dal Fornitore medesimo, sull’ultimazione del ciclo produttivo.
Articolo 12 Servizio di call center
Il Fornitore dovrà inoltre attivare, entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, un servizio di “call center”, che dovrà essere prestato a favore delle Amministrazioni e degli Enti Contraenti per tutta la durata della presente Convenzione con le modalità e termini indicati nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
Articolo 13
Servizio di reportistica e monitoraggio
1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore per tutta la durata
della presente Convenzione, con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico.
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
Articolo 14 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio
Articolo 15 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, sono indicati nell’Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all’Allegato “E”, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. I predetti corrispettivi sono espressi:
(a) in prezzi unitari per i Prodotti e le Opzioni di prodotto richiesti unitamente al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, nonché per i prezzi dei pezzi di ricambio;
(b) nella forma di canone rateizzato in 20 (venti) rate trimestrali posticipate da corrispondere a fronte di 60 mesi di assistenza e manutenzione o del raggiungimento del numero di 250.000 Km di percorrenza, per l’Opzione di servizio richiesta unitamente al prodotto in configurazione base e/o personalizzato;
3. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura dei Prodotti, delle Opzioni di prodotto, delle Opzioni di servizio e della ricambistica resa a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi della garanzia e della prestazione dei servizi connessi ivi incluso il trasporto dei Prodotti e delle relative Opzioni di Prodotto e dei pezzi di ricambio richiesti unitamente ai Prodotti, consegna, addestramento del
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo per il Prodotto, le Opzioni di prodotto e la fornitura dei pezzi di ricambio sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
2. Le fatture potranno essere emesse soltanto a decorrere dalla Data di Accettazione della Fornitura di cui all’articolo 11.
3. Il pagamento del corrispettivo dell’Opzioni di servizio sarà effettuato in 20 (venti) rate trimestrali posticipate. Resta inteso che, qualora il contratto di assistenza e manutenzione di cui al precedente art. 9, lett. j), dovesse scadere per raggiungimento del limite di 250.000 Km di percorrenza prima della scadenza del periodo di 60 mesi decorrenti dall’accettazione del Prodotto, l’Amministrazione o Ente saranno tenuti comunque a pagare il corrispettivo corrispondente alle rate residue.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni o Enti Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato alla presso , A.B.I. , C.A.B. .
6. In caso di ritardo nei pagamenti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 3 punti
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, le Amministrazioni o gli Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere, ai sensi dell’art. 1456.c.c., rispettivamente il Contratto di fornitura e/o la Convenzione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A..
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno
Articolo 17
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del trattato CE e
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, le Amministrazioni e gli Enti Contraenti e/o la Consip avranno il diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., rispettivamente il Contratto di Fornitura e/o la presente Convenzione per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna della fornitura dei Prodotti e delle eventuali Opzioni di Prodotto indicati nel precedente articolo 11, comma 4, ovvero a quelli inferiori indicati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il rispetto dei termini massimi di consegna, ovvero di quelli indicati dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, e, conseguentemente il pagamento della penale prevista nel precedente comma per il caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, non potranno essere richiesti al Fornitore, qualora sia stato superato il numero massimo complessivo di Prodotti ordinabili mensilmente cui il Fornitore si è obbligato per effetto della presente Convenzione. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il predetto numero massimo mensile, il Fornitore, al fine di evitare l’applicazione della penale di cui al precedente comma, dovrà comunicare alle Amministrazioni o Enti richiedenti l’impossibilità di rispettare il termine di consegna e la data prevista per la consegna. In tal caso, resta ferma la facoltà di Consip S.p.A. di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni e agli Enti interessati.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 11, comma 10, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini (di diagnosi e di intervento) previsti all’art. 9, lett. f), in adempimento agli obblighi di garanzia, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al
Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l’inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito: (i) rispetto al termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna (preventivamente concordata) del mezzo per l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata (cfr. art. 9, lett. k); (ii) rispetto ai 3 (tre) giorni lavorativi per la diagnosi del guasto; e (iii) rispetto ai 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della diagnosi per il ripristino del malfunzionamento nel caso di manutenzione su chiamata (cfr. art. 9, lett. k), ovvero rispetto al minor termine indicato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l’inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso di inadempimento all’obbligo di rispettare l’indice di disponibilità del Prodotto, indicato in Offerta (e comunque quello dell’80% indicato nel Capitolato Tecnico) di cui all’art. 9, lett. l), l’Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 480,00 (quattrocentoottanta/00) per ogni giornata di fermo (come definita nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico) in più rispetto a quelle consentite per mantenere invariato l’indice di disponibilità indicato nel Capitolato Tecnico ovvero quello indicato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno e indipendentemente dalla circostanza che il Fornitore abbia rispettato i termini previsti per l’esecuzione dell’intervento.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
a) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell’area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico,
b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, come meglio specificato al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico,
c) nella comunicazione dei numeri telefonici del Call center, nonchè attivazione dello stesso Call Center di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico,
la Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del call center; in tali casi le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip
S.p.A. applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione o Enti Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione o Ente Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti
e/o della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 19 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro ( ) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A.. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti di fornitura effettuati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Ente Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione o Ente Contraente o dalla Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura.
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni, gli Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di fornitura ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/ o agli Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Amministrazione o Ente Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione o Ente Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, e/o di disporre l’esecuzione della Fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Ente Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Contratti di fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
d) qualora, all’esito di una delle prove effettuate in sede di collaudo (di produzione e/o di allestimento e/o di accettazione) si evinca che il Fornitore non è in grado di fornire i Prodotti con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e/o dichiarate in sede di Offerta;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 19;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
g) nei casi di cui agli articoli 16.9 (Fatturazione e pagamenti), 17.2 (Trasparenza), 20.5 (Riservatezza), 25.2 (Divieto di cessione del contratto), 27.3. (Brevetti industriali e diritti d’autore) e 28.9 (Clausola compromissoria).
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione, la Consip s.p.a. avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Ciascuna Amministrazione o Ente Contraente potrà risolvere, altresì, di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il singolo Contratto di Fornitura e/o di disporre l’esecuzione della Fornitura in conto ed a rischio del Fornitore nei seguenti casi:
- mancata consegna dei Prodotti e delle Opzioni di prodotto oggetto degli Ordinativi di Fornitura e/o dei pezzi di ricambio richiesti. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna prolungato per più di 40 (quaranta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell’articolo 11, ovvero quelli indicati dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, salvo che si sia verificato il caso di superamento del numero massimo di installazioni mensili;
- mancata consegna dei Prodotti e/o Opzioni di prodotto da sostituire a quelli oggetto di collaudo negativo. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella sostituzione prolungato per più di 40 (quaranta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell’articolo 11, comma 10;
- mancato ripristino della funzionalità dei Prodotti non funzionanti o mancata sostituzione degli stessi o ritardo nel ripristino della funzionalità o nella sostituzione prolungato per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nel paragrafo 5.2 (interventi in garanzia) e a quelli indicati nel paragrafo 6.2 (assistenza e manutenzione)
5. Gli effetti di detta risoluzione non si estenderanno alle prestazione già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c..
Articolo 22 Recesso
1. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo contratto attuativo.
3. Le Amministrazioni e gli Enti Contraenti hanno diritto di recedere dal contratto di assistenza e manutenzione di cui all’art. 9, lettera j), a prescindere dalla ricorrenza di una giusta causa di recesso, con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r.. Alla data in cui il recesso avrà efficacia verrà effettuato il conteggio dei Km di percorrenza rispetto ai 250.000 Km (in relazione alle quali è commisurato il corrispettivo dell’Opzione di servizio) e si procederà ai relativi conguagli.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. In caso di recesso delle Amministrazioni o Enti Contraenti o della Consip
S.p.A. il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o, della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro
Articolo 24 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dal bando e/o dal Disciplinare di gara.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonchè la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei su indicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip e delle Amministrazioni e/o Enti Contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti dalla presente Convenzione.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
Articolo 26 Responsabile del Servizio
1. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente atto, nomina, quale Responsabile del Servizio, il sig. . Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 27
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o la Consip
S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni o Ente Contraenti e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che
dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o il Contratto di fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 21.
Articolo 29 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni o Enti Contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 30
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della
esecuzione dei singoli Contratti di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Consip S.p.A. esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o Enti Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni o Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio alla Consip
S.p.A. per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse,
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 della legge 675/96.
Articolo 31
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
d.p.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 32 Ulteriore condizione risolutiva
1. La presente Convenzione è condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli
Articolo 33
Codice Deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione.del Codice Deontologico consultabile sul sito Internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.
Articolo 34 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia
di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma,
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante della
, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Consegna, collaudo e verifiche), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo
16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 28 (Clausola Compromissoria), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Ulteriore condizione risolutiva), Articolo 34 (Clausola finale).
Roma,
IL FORNITORE |
Allegato A | : | Capitolato Tecnico |
Allegato B | : | Offerta Tecnica del Fornitore |
Allegato C | : | Offerta Economica del fornitore |
Allegato D | : | Modelli di ordinativo di fornitura |
Allegato E | Corrispettivi |
INDICE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 7
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 10
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 12
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 15
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE 19
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA 22
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 24
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 30
ARTICOLO 11 CONSEGNA, COLLAUDO E VERIFICHE 31
ARTICOLO 12 SERVIZIO DI CALL CENTER 34
ARTICOLO 13 SERVIZIO DI REPORTISTICA E MONITORAGGIO 35
ARTICOLO 14 SUPERVISIONE E CONTROLLO 35
ARTICOLO 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 37
ARTICOLO 23 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 54
ARTICOLO 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 58
ARTICOLO 26 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 58
ARTICOLO 27 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 58
ARTICOLO 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 59
ARTICOLO 29 FORO COMPETENTE 61
ARTICOLO 30 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 61
ARTICOLO 31 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 63
ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA 63