Decreto nr. 630 del 12/08/2021
Decreto nr. 630 del 12/08/2021
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “X. XXXXXX XXXXXX” DI DESENZANO DEL GARDA PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA.
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Xxxxxxx Xxxx
del Direttore Socio Sanitario f.f. – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
del Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
PRESO ATTO che:
- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. prevede che le Regioni, nell’ambito della programmazione regionale, stipulino specifici protocolli d’intesa con le Università per regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche;
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell’attivazione del Corso di Studio per la formazione del profilo professionale del personale sanitario in Infermieristica;
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Studio proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;
- qualora le istituzioni sanitarie accreditate non riescano ad assicurare il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio, d’intesa con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, le stesse possano stipulare specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R. in possesso dei requisiti per le attività formative;
CONSIDERATO che la convenzione vigente con l’Università degli Studi di Brescia in forza del Decreto
D.G. n. 447 del 25.10.2019, ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione riguardanti il corso di studio in infermieristica”, contempla al punto B dell’Allegato 2b) la Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda fra le strutture in rapporto di convenzione di cui avvalersi per lo svolgimento di attività formative relative al medesimo corso di studio;
ATTESO che:
- con d.D.G. n. 703 del 30.08.2002 questa Azienda aveva provveduto a formalizzare la convenzione con la Pia Opera, ora Fondazione, “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda per lo svolgimento del tirocinio pratico-formativo degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica;
- la convenzione rinnovata con delibera n. 1197 del 06.09.2018 aveva durata triennale e poteva essere esplicitamente rinnovata per un ulteriore periodo;
RITENUTO, in considerazione del permanere della necessità di avvalersi di strutture non a gestione diretta, di rinnovare la convenzione con la Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda per lo svolgimento dell’attività di tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica, corrispondente alla sopra richiamata normativa in materia;
ACQUISITO, a mezzo mail del 03.08.2021, la disponibilità della Fondazione “X. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda al rinnovo della convenzione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione;
DATO ATTO che con nota mail in data 06 agosto 2021 si è provveduto ad informare l’Università degli Sudi di Brescia in ordine al rinnovo della convenzione di che trattasi;
RITENUTO pertanto di approvare il testo convenzionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATA la D.G.R. Lombardia n. X/7763 del 17.01.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
RICHIAMATA altresì la d.D.G. n. 295 del 02.04.2019, ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento aziendale per l’attivazione dei tirocini curriculari, extracurriculari, percorsi di alternanza scuola – lavoro e frequenze volontarie”;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo f.f.;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di formalizzare il rinnovo della convenzione con la Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano per il tirocinio pratico-formativo degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto lo schema convenzionale composto da n. 9 pagine;
3. di stabilire che il rinnovo della convenzione con la Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda a decorre dall’anno accademico 2021/2022 con validità triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere esplicitamente rinnovata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
5. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento agli assetti coinvolti, alla fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda ed all’Università degli Studi di Brescia, per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n.
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA E LA FONDAZIONE “S. XXXXXX XXXXXX” O.N.L.U.S. DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE AL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA.
TRA
L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito A.S.S.T. del Garda),
con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot. n. 9626 del 28.02.2019; (Soggetto Promotore)
E
LA FONDAZIONE “S. XXXXXX XXXXXX” O.N.L.U.S. DI DESENZANO DEL GARDA (BS),
con Sede Legale in Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxx xx 00 - rappresentata dal Presidente Legale Rappresentante Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione “X. Xxxxxx Xxxxxx” O.N.L.U.S., Xxx Xxxxxxx xx 00 x Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX), a ciò legittimata; (Struttura Ospitante)
P R E M E S S O C H E
─ il D.Lgs. n° 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni, nell’ambito della programmazione regionale, stipulino specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche;
─ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell’attivazione del Corso di Studio in Infermieristica;
─ in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il nuovo protocollo d’intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie;
─ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Studio proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche organizzative; le strutture e risorse verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università;
─ il protocollo d’intesa prevede che, qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall’Istituzione sanitaria accreditata non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio, l’ASST del Garda, d’intesa con il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Brescia, si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
─ l’ASST del Garda con deliberazione n° 447 del 25.10.2019 ha proceduto al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Infermieristica;
─ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda intende avvalersi della collaborazione della Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx O.N.L.U.S.” di Desenzano d/G, per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1
In riferimento al Corso di Studio in Infermieristica, la Struttura Ospitante si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in
tirocinio gli studenti iscritti al Corso di Studio nei settori ed ambiti infermieristici attivati nella Struttura stessa, per l’attività formativa di tirocinio stabilita dal curriculum di studi.
ART. 2
1. Il tirocinio formativo tecnico/pratico ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n° 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli obiettivi del tirocinio sono stabiliti dal curriculum di studi in coerenza con gli obiettivi didattici approvati dal Consiglio di Corso e condivisi con i responsabili della formazione della struttura ospitante.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista dal curriculum di studi, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui ai successivi punti ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un Tutor Professionale e da un Assistente di tirocinio appartenenti al profilo professionale attinente al Corso di Studio. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
5. La struttura ospitante può individuare un Assistente di tirocinio referente per il Direttore didattico di sezione, per il coordinamento, organizzazione e programmazione dell’attività formativa di tirocinio di ogni singolo studente.
6. L’Assistente di tirocinio è individuato annualmente su proposta della struttura ospitante e condiviso con il Direttore didattico di sezione. La funzione di assistente di tirocinio viene assegnata annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.
7. Il Tutor professionale, designato dal soggetto promotore, ha la responsabilità organizzativo/didattica del tirocinio stesso nella rispettiva Sede e svolge ruolo di riferimento con il Direttore didattico di sezione.
8. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica in cui lo studente acquisisce competenze cognitive, pratico/metodologiche, relazionali ed organizzative sotto la supervisione diretta degli Assistenti di tirocinio. Il tirocinio formativo consente allo studente il raggiungimento degli obiettivi formativi in riferimento allo specifico profilo professionale e l’acquisizione di competenze essenziali ed irrinunciabili, distintive della professione. Le attività tecnico/pratiche e di tirocinio rappresentano una forma di didattica individuale e/o a piccoli gruppi, in cui lo studente acquisisce e consolida i comportamenti ed impara ad esercitare le attività specifiche della professione con progressiva assunzione di autonomia.
9. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dall’Assistente di tirocinio.
10. Lo svolgimento del tirocinio in tutte le sue attività formative è supervisionato dall’Assistente di tirocinio che nell’ambito delle proprie competenze, ne assicura e ne verifica l’apprendimento, in collaborazione con il Tutor professionale per gli aspetti di sua competenza.
11. Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative di tirocinio sono sottoposte a valutazione da parte degli Assistenti di tirocinio e Tutor professionali attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione.
12. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per gli studenti inseriti in tirocinio presso la Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx O.N.L.U.S.” di Desenzano del Garda, in base alla presente convenzione, all’inizio di ogni a.a. la struttura promotrice attraverso il Coordinatore Didattico di sezione, comunica alla struttura ospitante:
- i nominativi dei tirocinanti;
- il settore in cui si svolge il tirocinio;
- gli obiettivi formativi da raggiungere;
- gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte;
- le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza;
- i nominativi dei Tutor professionali di riferimento;
- gli strumenti didattici necessari (cartella infermieristica, schede di osservazione, linee guida per alcune attività complementari);
- gli estremi indicativi delle assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile.
ART. 3
1. Le parti concordano che il tirocinante:
a. durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal curriculum di studi, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
b. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l’articolazione oraria, i contenuti e l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
c. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d. ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor professionale e all’assistente di tirocinio;
e. deve adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice Etico/Comportamentale del Soggetto Ospitante (disponibile sul sito della Fondazione
“X. Xxxxxx Xxxxxx” di Desenzano del Garda: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o consultabile direttamente presso la sede della Fondazione).
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor professionale e dall’assistente di tirocinio, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
ART. 4
1. L’attuazione del progetto formativo tecnico/pratico prevede periodiche riunioni tra Assistenti di tirocinio, Tutor professionale e Direttore didattico di sezione al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi ed apportare, ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio adeguato che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all’acquisizione delle competenze professionali richieste.
2. I Tutor professionali e gli Assistenti di tirocinio devono prevedere, all’interno della gestione dei processi formativi, in accordo con la Struttura di appartenenza, incontri giornalieri e/o settimanali da dedicare allo studente al fine di favorire la rielaborazione critica delle esperienze cliniche effettuate.
ART. 5
1. L’Università degli Studi di Brescia garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi.
2. Il Xxxxxxxx proponente si impegna a comunicare gli estremi della polizza assicurativa al Soggetto ospitante.
3. In caso di infortunio/sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento al Soggetto promotore nel più breve tempo possibile, il quale d’intesa con l’Università degli Studi di Brescia provvederà a denunciare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.
4. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, ma rientranti negli obiettivi previsti nel curriculum di studio.
ART. 6
1. Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n° 221/CSR del 21.12.2011:
- formazione generale: erogazione a carico del Soggetto promotore;
- formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto promotore;
b)“Sorveglianza sanitaria”, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto promotore;
c)“Informazione ai lavoratori”, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto ospitante, in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
alla organizzazione del SPP della Fondazione compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni della Fondazione;
al rischio intrinseco della Fondazione.
Tutti gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica sono informati e formati in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro come da X.Xxx 81/2008 ed alla tutela della privacy.
ART. 7
1. Il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico dell’ASST di Desenzano del Garda
(Soggetto Promotore), Istituzione sanitaria accreditata; la Struttura Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, garantirà agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.
2. L’integrazione derivante dall’onere del costo-pasto sarà rimborsato dall’Azienda Socio Sanitaria del Garda, a richiesta della Struttura Ospitante.
ART. 8
Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici/Comportamentali, di cui hanno preso visione (per l’ASST del Garda sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e per la Fondazione “S.Xxxxxx Xxxxxx O.N.L.U.S. di Desenzano del Garda sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o presso la sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
ART. 9
La presente convenzione decorre dall’Anno Accademico 2021/2022 con validità triennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile purché esplicitamente.
È causa di recesso per ciascuna delle parti la seguente fattispecie:
• qualora il soggetto proponente ed ospitante non rispettino gli obblighi reciproci previsti dalla presente convenzione e gli impegni necessari per favorire l’esperienza formativa del tirocinante.
ART. 10
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente.
ART. 11
Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
ART. 12
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall’esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per L’ASST DEL GARDA
Per delega del Direttore Generale (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx)
Fondazione “S. Xxxxxx Xxxxxx” O.N.L.U.S.
Il Presidente pro tempore e Legale Rappresentante (Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx)