ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra Polizza Migliore srl, con sede legale in Saluzzo (CN) – Via Xxxxxx Xxxxxxx 5, P.IVA 03384230045, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.), di cui al Titolo IX del d. lgs. 209/2005, con il numero B000385623 e il seguente intermediario assicurativo:
Cognome/Nome – Ragione Sociale | |
P.IVA | |
Indirizzo sede legale | |
Città sede legale | |
Sezione e numero iscrizione R.U.I. |
Denominato nel proseguo “Intermediario”. Le Parti, convengono con il presente accordo quanto segue.
Art. 1 – Premessa
Polizza Migliore è titolare di un sito web per il confronto, proposta e vendita via internet di polizze di assicurazione accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Intermediario è soggetto regolarmente iscritto presso l’IVASS e abilitato alla distribuzione di polizze di assicurazione.
L'art. 22 comma 10 del d. l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, prevede che gli intermediari iscritti alle sezioni a) e b) del R.U.I. possono stipulare tra loro accordi di collaborazione, anche utilizzando i rispettivi incarichi di intermediazione assicurativa, finalizzandoli all'ampliamento della propria offerta di prodotti assicurativi da offrire alla rispettiva clientela.
Le Parti così costituite intendono regolare con il presente accordo la reciproca collaborazione nello svolgimento della rispettiva attività di intermediazione assicurativa, entro i limiti dei rispettivi incarichi, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa.
Art. 2 - Oggetto
Polizza Migliore srl consente all'Intermediario di utilizzare il proprio sito web dedicato agli intermediari xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione e il collocamento di prodotti assicurativi con espressa esclusione del ramo RC Auto.
L’Intermediario procederà con la consultazione utilizzando chiavi di accesso (nome utente e password) abilitate da Polizza Migliore srl, impegnandosi ad utilizzarle nel rispetto delle regole di correttezza, diligenza e professionalità ai sensi del presente accordo, oltre che dai regolamenti in materia di intermediazione assicurativa e di buona fede.
L'Intermediario ha quindi facoltà di procedere con il piazzamento, per il tramite del sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, rischi di interesse della propria clientela, per la quale svolge attività di intermediazione unitamente a Xxxxxxx Xxxxxxxx srl, nella forma descritta dall'art. 22 d. l. 179/2012 citato in premessa.
Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo di collaborazione nel rispetto degli interessi della clientela ed in osservanza degli oneri di trasparenza e informativa previsti dalla normativa.
Polizza Migliore srl si impegna a non svolgere azioni dirette allo scopo di promuovere e collocare prodotti sulla clientela dell’Intermediario.
È esclusa ogni forma di rappresentanza, anche indiretta, di una Parte nei confronti dell'altra, ovvero di una Parte nei confronti della Compagnia con la quale l’altra Parte ha in corso l’incarico di intermediazione assicurativa.
Art. 3 – Obblighi delle Parti
La collaborazione derivante dal presente accordo non costituisce in alcun modo una forma di subintermediazione o similare, sulla base della quale una delle Parti possa essere considerata soggetta alla direzione e coordinamento dell'altra, risultando espressa intenzione di entrambe le Parti sviluppare la collaborazione in via autonoma e indipendente l'una dall'altra, sulla base dei rispettivi incarichi di intermediazione.
L’Intermediario, quando si trova ad offrire polizze assicurative presenti sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, consegna al cliente una informativa contenuta nell'allegato 7B al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006, nella quale è indicato che l'intermediazione è svolta sulla base del presente accordo.
Il presente accordo non prevede alcun vincolo di esclusiva tra le parti, le quali possono liberamente sottoscrivere altri e diversi accordi di collaborazione con altri intermediari assicurativi nei termini previsti dall'art. 22 comma 10 del d. l. n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.
Ognuna della Parti si impegna, reciprocamente oltre che nei confronti della clientela e delle Compagnie con le quali intrattengono i rispettivi rapporti di intermediazione assicurativa, al pieno rispetto delle normative di legge ed in particolare del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nonché dei Regolamenti di attuazione emessi dall’IVASS.
Nello svolgimento dell'intermediazione dei prodotti ai sensi del presente accordo di collaborazione, l’Intermediario si impegna a rispettare le regole di correttezza, diligenza e trasparenza stabilite dalla normativa in materia di intermediazione assicurativa, anche con riguardo alle informazioni da fornire alla clientela in ordine a denunce di sinistro e relative formalità, secondo quanto previsto dalle rispettive Compagnie di volta in volta interessate, dandone fin da ora manleva a Polizza Migliore srl.
L'attività di intermediazione assicurativa dell'Intermediario, relativa ai prodotti consultati e sollecitati per il tramite del sito xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è svolta autonomamente nei confronti della propria clientela, nel rispetto del presente accordo di collaborazione, e non è consentito alla singola Parte interferire con i clienti dell'altra.
Art. 4 – Competenza nell’Incasso dei premi – Efficacia della garanzia assicurativa
L'Intermediario non ha facoltà di incasso dei premi in nome e per conto delle Compagnie che hanno rapporti di collaborazione con Xxxxxxx Xxxxxxxx srl oppure in nome e per conto di Xxxxxxx Xxxxxxxx srl.
L’Intermediario non può rilasciare quietanza con efficacia della garanzia assicurativa al cliente, in quanto la polizza viene emessa dalla Compagnia, messa in copertura e quietanziata da Polizza Migliore srl esclusivamente in seguito all’accredito dell’importo del premio e delle spese di brokeraggio sull’apposito conto corrente dedicato.
Dell’emissione della polizza e della relativa efficacia della garanzia l’Intermediario ne avrà visione nella propria area privata del sito xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Della impossibilità di provvedere direttamente all'incasso del premio e di non poter rilasciare quietanza con efficacia della garanzia assicurativa l'Intermediario fa specifica menzione nell'informativa che consegna alla clientela.
Art. 5 - Responsabilità
Le Parti, per le attività svolte in esecuzione della presente collaborazione, assumono responsabilità in solido nei confronti dei clienti di ognuna di esse per i danni eventualmente loro cagionati, e di tale loro responsabilità rendono espressa comunicazione nell'informativa da rendere alla clientela nel modello 7A/B.
Ognuna della Parti resta responsabile nei confronti dell'altra per le attività derivanti dal presente accordo anche se svolte dai propri collaboratori, siano essi interni o esterni alla propria sede.
Nel caso di richieste di danni o pretese di terzi di qualunque genere derivanti dalle attività della presente collaborazione, soddisfatte da una sola delle Parti in ragione della solidarietà prevista dalla legge, questa ha
diritto di regresso nei confronti dell'altra Parte per quanto ha dovuto sopportare a titolo di risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, in proporzione all'effettiva responsabilità nella produzione del danno.
L'Intermediario dichiara di avere in corso regolare copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, stipulata ai sensi della normativa vigente.
Le Parti dichiarano di essere in regola con gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale periodico nei termini stabiliti dal Regolamento Isvap n. 5/2006, restando in ogni caso ognuna di esse responsabile in via autonoma di tale obbligo, anche nei confronti dei propri rispettivi collaboratori, senza che nulla a tal proposito possa essere imputato all'altra Parte.
L’Intermediario si impegna a comunicare tempestivamente a Polizza Migliore srl, mediante raccomandata A.R. la perdita, anche temporanea, dei requisiti necessari all’iscrizione al RUI e quindi alla permanenza in tale registro, così come eventuali provvedimenti sanzionatori disposti dall’IVASS.
Art. 6 - Tutela dei dati personali
Ognuna delle Parti si impegna a rispettare la normativa prevista dal d. lgs. 30 giugno 2002, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nei rapporti con i rispettivi clienti, anche in relazione al contenuto del presente accordo ed al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nell’ambito della collaborazione.
Rispetto al trattamento dei dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo, la Parte che si troverà ad essere "proponente" assume espressamente la qualifica di responsabile del trattamento di detti dati della clientela, mentre il titolare del trattamento resta, rispetto allo specifico contratto, la Parte “emittente"; di tale espressa condizione l’Intermediario dovrà fornire informativa alla clientela.
Ai sensi della D. Lgs 30/06/2003 n° 196 l’Intermediario provvede direttamente nei confronti dei propri clienti a fornire le dovute comunicazioni, ed a raccogliere i necessari consensi per il trasferimento dei dati a Polizza Migliore srl, al fine di provvedere alle operazioni precontrattuali e contrattuali.
L’Intermediario, dichiara di essere a conoscenza che:
▪ Titolare del trattamento è Polizza Migliore srl, i dati sono trattati in forma automatizzata solo al fine di svolgere le prestazioni oggetto del presente accordo del quale l’Intermediario è parte, oppure per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta.
▪ L'Intermediario opera nella specie in veste di titolare del trattamento per quanto riguarda la gestione in proprio dei dati personali raccolti presso i propri clienti, nonché come responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da Polizza Migliore srl con le modalità e per le finalità indicate al punto precedente.
▪ In qualsiasi momento, potrà essere chiesta, la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati comunicati, anche per il tramite dell'Intermediario che tempestivamente ne darà comunicazione a Polizza Migliore srl.
Art. 7 – Foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente contratto, dopo ogni possibile tentativo di composizione bonaria, sarà di competenza del Foro di Cuneo.
Art. 8 - Compensi - Provvigioni
Per le attività svolte in esecuzione del presente accordo spetta all'Intermediario:
▪ un compenso nella misura del 10% del premio netto di polizza (premio al netto delle imposte statali applicate) per le polizze Casa, infortuni, malattia, RC professionale professionisti non medici
▪ un compenso nella misura del 6% del premio netto di polizza (premio al netto delle imposte statali applicate) per le polizze RC professionale medici.
Polizza Migliore srl riconoscerà inoltre all’Intermediario un compenso nella misura del 50% delle spese di brokeraggio addebitate al cliente.
I compensi verranno corrisposti a seguito di ricevimento da parte di Polizza Migliore srl di regolare fattura che dovrà riportare le provvigioni maturate nel mese precedente.
Art. 9 - Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale durata, ma le parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. senza preavviso e con effetto immediato. In caso di cessazione del rapporto, l’Intermediario avrà diritto ai compensi spettanti sui contratti intermediati e riscossi al tempo del recesso.
Luogo e Data di Sottoscrizione
POLIZZA MIGLIORE SRL
Timbro e Firma dell’Intermediario