che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti
in calcestruzzo
Proroga e modifica del 25 maggio 2018
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015 e del 10 aprile 20171 che conferiscono carat- tere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di la- voro (CCL) per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà gene- rale:
Convenzione addizionale
del 23 gennaio 2018
A. Adeguamento salariale
Adeguamento salariale generale: a tutti i/le lavoratori/trici sottoposti/e al CCL viene concesso un aumento salariale di 5 franchi mensili (…).
1 FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835, 2017 2909
2018-1603 2849
B. Il CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è modificato come segue:
Art. 2 cpv. 1 (Orario di lavoro)
1 Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corri- spondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità.
Art. 10 Assicurazione per indennità giornaliera di malattia
A. Condizioni di assicurazione
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia per i/le lavoratori/trici sottoposti/e al presente contratto. Le dispo- sizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
1. l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80 % del salario (tredi- cesima mensilità compresa);
2. il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni;
3. le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall’articolo 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi; qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo, l’assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell’indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione;
4. in caso di maternità l’indennità giornaliera dell’assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l’importo delle prestazioni previste dall’articolo 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione;
5. gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale;
6. a partire da un’incapacità lavorativa del 25 % l’indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d’incapacità;
7. all’insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazio- ni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro;
8. durante la fruizione dell’indennità giornaliera per malattia il/la lavorato- re/trice è esonerato/a dal versamento dei premi.
B. Periodo transitorio
Per adeguare le assicurazioni esistenti alle condizioni minime summenzionate, viene fissato un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2019.
C. Ripartizione dei premi
Durante il periodo di attesa dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia il datore di lavoro deve versare il salario che, al netto, corrisponde alle prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera.
I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30 % e il datore di lavoro per il 70 % al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall’assicurazione.
D. Adempimento dell’obbligo di pagamento continuato del salario
Le prestazioni dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia valgono come pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’arti- colo 324a del Codice delle obbligazioni. Qualora il contratto assicurativo non sia conforme alle presenti condizioni, il datore di lavoro risponde delle eventuali dif- formità.
III
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente alla lettera A della Convenzione addizionale del 23 gennaio 2018.
IV
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2019.
25 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxxx Xxxxxx
Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx
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