FACTORCOOP S.P.A.
Spettabile
FACTORCOOP S.P.A.
Xxxxx Xxxx Xxxx, 00 00000 - Xxxxxxx (XX)
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
Facciamo seguito alle intese intercorse per comunicarVi i termini e le condizioni che regoleranno il rapporto di factoring, avente per oggetto la cessione pro soluto di crediti rappresentati da fatture, vantati da [ * ]
con sede legale in [ * ], Via [ * ], nei confronti di Cooperative, Consorzi tra Cooperative, Società aderenti a Coop Italia Società Cooperativa e altri nominativi di Vostro gradimento (di seguito denominati anche “Clienti”),
tra
Factorcoop s.p.a. (di seguito denominato anche “Factor”) con sede legale in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx, 00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03339200374
e
[ * ] (di seguito denominato anche “Fornitore”), con sede legale in [ * ], Via [ * ], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ * ] 00000000000
Premesso che:
▪ [ * ] intende potenziare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative concernenti la gestione dei rapporti con i propri Clienti, nonché dei termini e delle modalità di pagamento delle forniture e prestazioni reciproche derivanti dai contratti con i Clienti;
Timbro e Firma ______ _ _ _ _ _ _ _ _
▪ [ * ] intende cedere pro soluto a Factorcoop s.p.a. i crediti presenti e futuri vantati dalla stessa nei confronti dei Clienti derivanti dagli accordi commerciali per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, conformemente alla disciplina codicistica vigente in Italia ed alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successivi emendamenti;
▪ Factorcoop s.p.a. intende acquistare i suddetti crediti e fornire servizi di gestione degli stessi, assumendo, fino alla concorrenza massima del Plafond concesso, il rischio del mancato pagamento da parte dei Clienti;
quanto sopra premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Definizioni
In questo contratto per:
Factor: si intende Factorcoop s.p.a.
Fornitore: si intende [ * ]
Parti: si intendono il Factor ed il Fornitore.
Debitori: si intendono i Clienti, indicati nell’elenco di cui all’Allegato A, tenuti ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Crediti: si intendono:
a. i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall'esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o prestazioni di servizi stipulati o da stipulare dal Fornitore con i Debitori nell'esercizio dell'impresa;
b. quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dai Debitori a titolo diverso.
Cessione: si intende il negozio giuridico con il quale il Fornitore trasferisce al Factor i crediti, come sopra definiti; alla cessione si applica la disciplina codicistica vigente in Italia e la Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successivi emendamenti.
Giorni maturity: si intendono i giorni, rilevabili dal documento sottoscritto tra le Parti e denominato “Accoglimento della facilitazione accordataci”, che aggiunti alla data di scadenza di ogni credito ceduto definiscono la data in cui il Factor disporrà al Fornitore il pagamento del corrispettivo della cessione.
Corrispettivo della Cessione: indica il valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dai Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all’atto del pagamento.
Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione nei termini e nelle modalità indicate al successivo art. 10.
Supporto magnetico: si intende il supporto (ad es. CD ROM, tracciato record) contenente i dati di identificazione dei crediti relativi ai Debitori, che devono essere rilevati per singola fattura.
Plafond: si intende l’importo massimo del rischio che il Factor assume a fronte dell’eventuale insolvenza del Debitore. Salvo diversa indicazione, l’assunzione del rischio da parte del Factor si applica a tutti i crediti ceduti dal Fornitore, purché non scaduti all’atto della cessione. Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che, in ogni caso, e nei limiti di tale disponibilità i crediti fino ad allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data di emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.
Nel presente contratto, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
Art. 3 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori. Il Factor acquisirà i crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori che verranno indicati in apposite liste comunicate al
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Factor dal Fornitore mediante Supporto Magnetico.
Art. 4 - Approvazione dei crediti
4.1 Il Factor acquisirà detti crediti alle condizioni e ai termini del presente contratto, rinunciando, in tutto o in parte, ad ogni garanzia di solvenza dei Debitori da parte del Fornitore (cessione pro soluto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
4.2 Il Fornitore, al fine dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento di ciascun Debitore relativamente ai crediti, dovrà sottoporre allo stesso una richiesta di assunzione del rischio di mancato pagamento nei confronti di ciascun Debitore indicando l’ammontare del Plafond di credito desiderato per il Debitore medesimo.
4.3 Il Factor comunicherà per iscritto al Fornitore le proprie determinazioni in merito, specificando in caso di accoglimento l'importo del Plafond di credito accordato.
4.4 Il Fornitore potrà inoltrare al Factor richieste di modifica del Plafond in essere e/o integrazioni temporanee dello stesso. Anche in questo caso il Factor comunicherà per iscritto al Fornitore le proprie determinazioni in merito, specificando in caso di accoglimento l’importo del Plafond di credito accordato. L’importo del Plafond complessivo sarà oggetto di una specifica comunicazione da parte del Factor al Fornitore.
4.5 L’elenco dei Debitori previsto nelle liste di cui al precedente art. 3, nonché i dati relativi agli stessi potranno essere modificati ovvero aggiornati in base alle esigenze che si evidenzieranno nel corso del periodo di durata del presente contratto. Tali modifiche ed aggiornamenti, salvo diversa indicazione concordata tra le Parti, avverranno direttament e sul Supporto Magnetico concordato tra il Fornitore ed il Factor.
4.6 I crediti saranno trasferiti al Factor con le garanzie personali eventualmente rilasciate da terzi a favore del Fornitore nell’interesse dei Debitori.
Sarà quindi cura del Fornitore trasmettere al Factor l’elenco delle fideiussioni in suo possesso rilasciate da terzi esclusivamente a favore del Fornitore nell’interesse dei Debitori.
Art. 5 - Cessione dei crediti
Ferma restando la sussistenza delle condizioni tutte di cui al successivo art. 11, l’approvazione dei crediti è subordinata alla compilazione da parte del Fornitore delle Cessioni di Crediti di Massa (C.I.M. - intestate ad ogni singolo Debitore ceduto riportanti l’indicazione della prima fattura ceduta al Factor) la cui notifica al Debitore avverrà a cura del Factor.
Art. 6 - Obblighi del Fornitore
Il Fornitore dovrà cedere al Factor tutti i crediti relativi ai Debitori per i quali il Factor abbia assunto, in tutto o in parte, il rischio del mancato pagamento secondo le modalità indicate al precedente art. 4.
Resta inoltre inteso che:
a. Il Fornitore dovrà far sì che tutti i rapporti sottostanti ad ogni credito oggetto di cessione siano regolati dalla Legge italiana e si svolgano nel rispetto delle norme fiscali italiane, non sono ammesse quindi cessioni di crediti per forniture in valuta estera;
b. Il Fornitore è obbligato a trasmettere entro 10 giorni al Factor i titoli o gli altri valori ricevuti eventualmente in pagamento dei crediti ceduti; dovranno essere trasmesse al Factor con la medesima valuta di incasso anche le somme eventualmente ricevute in pagamento;
c. In caso di mancato pagamento da parte del Debitore ed esclusivamente in relazione a questo, il Fornitore, su richiesta scritta del Factor, dovrà entro termini ragionevoli e comunque entro e non oltre 60 giorni:
▪ trasmettere i documenti probatori, relativi a tali crediti ceduti, necessari al Factor per la tutela dei propri diritti inerenti a tali crediti ceduti;
▪ fornire copia delle fatture e della documentazione inerente i rapporti tra il Fornitore ed il Debitore relativa a tali crediti ceduti.
Art. 7 - Garanzie del Fornitore
7.1 Il Fornitore garantisce che i crediti ceduti sono esistenti ed esigibili e garantisce la validità dei sottostanti rapporti contrattuali da cui questi derivano.
7.2 Il Fornitore garantisce di essere l’unico legittimo titolare dei diritti di credito ceduti e di avere pieno titolo sugli stessi i quali risultano liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi.
7.3 Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
▪ inadempimento contrattuale;
▪ contestazioni sulle forniture;
la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa secondo le modalità di cui al successivo art. 16 e i crediti si considereranno temporaneamente come non entrati nel Plafond.
Art. 8 - Dichiarazioni del Factor
8.1 In conformità con la vigente normativa italiana (artt. 1260 e seguenti del Codice Civile e Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modificazioni) il Factor dichiara di essere autorizzato ad esercitare l’attività di factoring ed essere iscritto nell’elenco speciale degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
8.2 Dal momento in cui avviene la cessione il Factor rinuncerà espressamente, nei limiti ed alle condizioni tutte di cui al presente atto, ad ogni garanzia di solvenza del Debitore da parte del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 9 - Modalità di cessione dei crediti in relazione alla scadenza delle fatture
I crediti dovranno essere ceduti dal Fornitore almeno 30 giorni prima della data di scadenza delle relative fatture, salvo accordi diversi intercorsi per iscritto e di volta in volta con il Factor stesso, e comunque nel rispetto dell'operatività dell'intervento del Factor, mediante scambio di corrispondenza commerciale e contestuale invio del Supporto Magnetico. L'intervenuta cessione verrà segnalata al Debitore mediante apposita indicazione inserita in fattura.
Art. 10 - Pagamento del corrispettivo della cessione
10.1 Le parti convengono che il corrispettivo delle cessioni di crediti effettuate dal Fornitore verrà pagato dal Factor entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto della cessione.
10.2 Dall’importo del corrispettivo verranno trattenuti gli interessi, calcolati in via anticipata per il periodo compreso tra la data dell’erogazione del corrispettivo stesso e quella corrispondente ai giorni maturity dopo la scadenza dei crediti ceduti.
I giorni maturity sono rilevabili dal documento da noi sottoscritto, e da Voi confermato, denominato “ Accoglimento della facilitazione accordataci”.
10.3 Il tasso di interesse, la commissione di factoring e il rimborso delle varie spese indicate al precedente punto vengono determinati secondo le modalità indicate al successivo art. 17 sulla Remunerazione dei servizi del Factor.
Art. 11 - Effetti e caratteri della garanzia del Factor
11.1 L'accoglimento della richiesta del Fornitore di cui all'art. 4 comporterà, per il Factor, l'assunzione del rischio del mancato pagamento da parte del Debitore dei crediti e fino alla concorrenza massima del Plafond concesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'ammontare del Plafond di credito sarà unicamente quello risultante dalle comunicazioni scritte intercorse tra il Factor e il Fornitore come da precedente art. 4.
11.2 La garanzia del Factor sarà valida ed efficace nei limiti del Plafond accordato per i crediti che rispondano alle seguenti condizioni:
▪ le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;
▪ i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento;
▪ le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.
11.3 Il Fornitore potrà modificare le condizioni di vendita e/o di prestazioni dei servizi convenuti con i Debitori dandone contestuale comunicazione al Factor e sempre che dette modifiche non alterino sostanzialmente il rapporto di cui alla presente. Non si considererà alterazione sostanziale del rapporto una variazione massima dei termini di pagamento di 30 giorni rispetto ai termini originari riportati in fattura, restando fin d'ora inteso che nello spirito di collaborazione il Factor è disponibile a valutare richieste del Fornitore aventi ad oggetto la garanzia di crediti con termini di pagamento difformi da quanto sopra previsto.
11.4 I crediti, imputati al Plafond per singola fattura, che all’atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l’ammontare concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione del rischio del Factor, salvo quanto previsto qui di seguito in merito alla rotatività del Plafond.
Timbro e Firma ______ _ _ _ _ _ _ _ _
11.5 Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino ad allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente - in successione di data di emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia - e subordinatamente alla sussistenza dei requisiti specificati al precedente punto 11.2. Resta inteso che solo l'effettivo pagamento del Debitore renderà disponibile per pari importo il Plafond. Nel caso in cui vengano effettuati pagamenti da parte del Debitore senza indicazione delle singole fatture cedute, lo scarico dal Plafond avverrà per singole fatture in successione di data di emissione e numero a partire dalla più vecchia.
11.6 Il Factor potrà, in qualsiasi momento, revocare o ridurre i Plafond di credito concessi, dandone comunicazione scritta al Fornitore, secondo le modalità di cui al successivo art. 26, con effetto dalla data della ricezione della stessa, non pregiudicando quindi le fatture già cedute e facenti parte del Plafond. La revoca della garanzia fa cessare automaticamente il carattere di rotatività.
La revoca della garanzia parzialmente o totalmente inutilizzata non impedirà, peraltro, l'accoglimento di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia della revoca stessa, sempre che tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente punto 11.2.
Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti ai sensi dell’art. 11.2, si considereranno definitivamente "non garantiti" dal Factor e quindi con obbligo di restituzione a carico del Fornitore in ipotesi di mancato pagamento da parte del Debitore.
In caso di revoca di un Plafond di credito, sarà facoltà del Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, non cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca.
In caso di riduzione della garanzia la rotatività si ridurrà al nuovo minor ammontare del Plafond accordato.
Art. 12 - Contabilizzazione
12.1 Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring, verranno annotate dal Factor in uno o più conti correnti, articolati in sottoconti correnti e riportanti specifica indicazione delle partite creditorie e debitorie da cui tali voci sono sorte.
12.2 Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore qualora lo stesso non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla loro ricezione. Nei medesimi termini e condizioni si intenderà tacitamente approvato ogni altro documento contabile del Factor inviato al Fornitore.
12.3 Le scritture contabili del Factor se non contestate nei termini di cui sopra, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.
Art. 13 - Facilitazioni ai Debitori per il pagamento dei crediti ceduti dal Fornitore
Il Factor, nell’ambito della propria attività finanziaria, potrà, a suo insindacabile giudizio, mettere a disposizione dei Debitori apposite linee di credito al fine di consentire loro il rimborso dei debiti maturati verso il Fornitore.
Resta inteso che gli importi inseriti in tali linee di credito non concorreranno nel calcolo dell'utilizzo dei Plafond accordati al Fornitore e, quindi, non avranno alcun impatto sulla relativa rotatività. Inoltre, non saranno in alcun modo considerati ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze.
Resta altresì inteso che gli interessi, le spese nonché ogni obbligazione e responsabilità connessi alla suddetta facilitazione sono ad esclusivo carico dei Debitori.
Art. 14 - Posizione del Debitore
Il Factor contabilizzerà in appositi partitari, intestati ai singoli Debitori, i crediti ceduti ed ogni movimento contabile che riguardi gli stessi fino all'incasso. Tali movimentazioni saranno segnalate con l'invio al Debitore di periodica documentazione.
Art. 15 - Inadempimento del Debitore
15.1 Il Factor solleciterà il Debitore che non provveda al pagamento dei crediti alle previste scadenze - siano esse oggetto o meno di dilazione - nonché degli interessi, secondo le procedure in uso. In caso di inadempimento del Debitore protratta dopo i solleciti di pagamento il Factor avrà facoltà di intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune nei confronti del Debitore inadempiente.
15.2 In caso di mancato pagamento del Debitore resta l’obbligo di restituzione del Fornitore per i crediti eccedenti l'importo del
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Plafond oppure non aventi i requisiti per poter essere considerati in garanzia dal Factor (art. 7.3). In tal caso, il Fornitore è obbligato, a semplice richiesta scritta, a restituire immediatamente al Factor quanto introitato, dal Factor medesimo, a titolo di pagamento del corrispettivo ai sensi del precedente art. 10 oltre ad eventuali commissioni ed interessi.
Art. 16 - Sospensione della garanzia
Qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento contestazioni motivate sulle forniture la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 90 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore. Scaduto tale termine, il Fornitore potrà adire vie legali contro il Debitore.
I crediti si considereranno temporaneamente come non entrati nel Plafond e il Fornitore è in ogni caso obbligato, su richiesta del Factor, a restituire a quest’ultimo quanto ricevuto a titolo di pagamento del corrispettivo, oltre le spese e gli interessi convenzionali per il periodo compreso tra la data corrispondente ai giorni maturity dopo la scadenza dei crediti ceduti e quella della restituzione.
I giorni maturity sono rilevabili dal documento da noi sottoscritto, e da Voi confermato, denominato “Accoglimento della facilitazione accordataci”.
Le spese e il tasso applicato per il calcolo degli interessi convenzionali sono rilevabili:
a. nella fase di avvio del primo rapporto, dal Documento di Sintesi n. 01;
b. in occasione della modifica delle Condizioni Generali pattuite che regolano il rapporto, dal documento denominato “Accoglimento della facilitazione accordataci”;
c. nel prosieguo del rapporto stesso, dai successivi Documenti di Sintesi periodici nonché dagli altri documenti che ci invierete secondo le modalità di cui al successivo art. 26.
Nel caso che i termini dell’accordo stragiudiziale col Debitore o i contenuti dell’eventuale provvedimento del Giudice accertassero in tutto o in parte la fondatezza delle ragioni del Fornitore, i crediti rientreranno nel Plafond in tutto o per la parte di cui è stata riconosciuta la fondatezza.
Al contrario, nel caso in cui venisse accertata la fondatezza delle eccezioni poste dal Debitore i crediti si considereranno definitivamente come mai entrati nel Plafond.
In assenza di tale amichevole composizione ed a seguito della comprovata fondatezza delle eccezioni poste dal Debitore il Fornitore è impegnato a riacquistare i relativi crediti, restituendo al Factor, ove non già fatto ai sensi del secondo comma del presente articolo, quanto ricevuto a titolo di pagamento del corrispettivo, oltre le spese e gli interessi convenzionali per il periodo compreso tra la data corrispondente ai giorni maturity dopo la scadenza dei crediti ceduti e quella della restituzione.
Art. 17 - Remunerazione dei servizi del Factor
17.1 A fronte dei servizi resi dal Factor e contemplati dalla presente il Fornitore riconoscerà al Factor una remunerazione così intesa:
a. interessi per il pagamento del corrispettivo (come da art. 10): calcolati al tasso convenzionale;
b. commissione di cessione: pari alla percentuale stabilita sull’ammontare dei crediti ceduti dal Fornitore al Factor;
c. rimborso delle spese amministrative, di handling e generali nella misura pattuita.
17.2 Il tasso applicato per il calcolo degli interessi convenzionali, la percentuale utilizzata per il calcolo delle commissioni di cessione e la misura stabilita per il rimborso delle spese amministrative, di handling e generali sono rilevabili:
1. nella fase di avvio del primo rapporto, dal Documento di Sintesi n. 01;
2. in occasione della modifica delle Condizioni Generali pattuite che regolano il rapporto, dal documento denominato “Accoglimento della facilitazione accordataci”;
3. nel prosieguo del rapporto stesso, dai successivi Documenti di Sintesi periodici nonché dagli altri documenti che ci invierete secondo le modalità di cui al successivo art. 26.
17.3 La fatturazione da parte del Factor dei corrispettivi di cui al precedente punto 17.1 dovrà avvenire in corrispondenza della cessione di crediti da parte del Fornitore.
17.4 Modifiche alle condizioni previste dal presente articolo potranno avvenire solo secondo le modalità previste al successivo art. 26 sulle “Norme in materia di trasparenza e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti”.
Art. 18 - Durata e recesso
Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R all’altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
Art. 19 - Risoluzione
Il contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
Art. 20 - Effetti dello scioglimento
20.1 Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate con il Factor per le quali continueranno ad applicarsi le norme del presente contratto. Conserveranno altresì efficacia le obbligazioni e le garanzie assunte rispettivamente dal Fornitore nonché, ricorrendone tutte le condizioni, dal Factor.
20.2 In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 60 giorni dalla data in cui lo scioglimento del contratto avrà effetto. Entro il medesimo termine il Fornitore dovrà restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti fuori Plafond, ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione. Ad avvenuta restituzione i crediti verranno trasferiti al Fornitore, salvo quelli per i quali il Factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza del Debitore.
Art. 21 - Registrazione
Le spese per l'eventuale registrazione della presente scrittura e delle cessioni di credito nonché quelle connesse e/o conseguenti saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 22 - Legge applicabile e Foro convenzionale
Il presente contratto è sottoposto alla Legge italiana.
Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 23 - Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni contenute in questo contratto e nei suoi Allegati hanno natura
strettamente confidenziale e pertanto verranno trattate con la dovuta riservatezza dalle Parti stesse e dai rispettivi dipendenti e/o collaboratori e sarà cura delle Parti, per proprio conto, provvedere alle eventuali comunicazioni richieste dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Il Factor inoltre riconosce l’importanza e il valore economico che tali informazioni rivestono per il Fornitore; si impegna pertanto a trattare tali informazioni solo per le finalità di esecuzione del presente contratto, con la facoltà di comunicarle alle Autorità di Xxxxxxxxx esclusivamente nei limiti di quanto necessario per l’esecuzione del presente contratto.
Art. 24 - Comunicazioni ed elezione di domicilio
Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati ove le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini della presente:
[ * ]
Via [ * ] 00000 - [ * ]
@pec
FACTORCOOP S.P.A.
Xxxxx Xxxx Xxxx, 00 00000 - Xxxxxxx (XX)
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Resta inoltre inteso che qualora una delle Parti cambiasse indirizzo, o parte del medesimo, questa darà comunicazione scritta all'altra del nuovo indirizzo e della data di efficacia della stessa.
Art. 25 - Modifiche e rinunce
Timbro e Firma ______ _ _ _ _ _ _ _ _
Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto od a sue clausole non sarà valida e vincolante per le parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. Nessuna rinuncia concernente una clausola od un diritto derivante dal presente contratto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente contratto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.
Art. 26 - Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali), dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla Legge e con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle stesse modifiche. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l’applicazione delle precedenti condizioni. Le comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 del T.U.B. verranno effettuate, nei tempi previsti dalla Legge, al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - con le condizioni effettivamente praticate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni economiche ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 T.U.B.) si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica agli indirizzi definiti dal Fornitore. Nel rispetto della vigente normativa, è facoltà del Fornitore richiedere, in qualunque momento, la variazione delle modalità di ricezione delle comunicazioni periodiche da parte del Factor.
Art. 27 - Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro Convenzionale
In caso di controversia il Fornitore potrà inviare al Responsabile Reclami di Factorcoop s.p.a., per lettera raccomandata A/R all’indirizzo Xxxxx Xxxx Xxxx, 00, 00000 - Xxxxxxx, per fax al numero 000.0000000 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Il Factor è tenuto a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento. Qualora il Factor non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il Fornitore non sia soddisfatto della risposta potrà ricorrere, fermo restando il suo diritto di adire successivamente l’Autorità Giudiziaria, all’apposito Organo costituito presso Banca d’Italia per la soluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’art. 128 bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il Fornitore può fare riferimento all’apposita guida messagli a disposizione in sede di informativa precontrattuale.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Fornitore e il Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Fornitore anche in caso di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Resta ferma la facoltà del Fornitore di ricorrere alla giurisdizione ordinaria; in tal caso il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna.
Art. 28 - Informativa e consenso
28.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti per le seguenti finalità:
a. per gli adempimenti di Xxxxx (nel qual caso il loro conferimento è obbligatorio);
b. per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nell’ambito generale delle attività funzionali e strumentali all’attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio (nel qual caso il loro conferimento non è obbligatorio ma il rifiuto di prestarlo comporta l’impossibilità di instaurare rapporti col Factor);
c. per le attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di Factoring, quali ad es. le indagini per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sull’attività svolta dal Factor o la promozione e vendita di prodotti e servizi del Factor (nel qual caso il loro conferimento non è obbligatorio ma richiede l’esplicito consenso del Fornitore, in mancanza del quale non viene comunque compromessa la possibilità di sviluppare il rapporto di factoring).
Edizione 04.2019
28.2 I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi (ma non di diffusione) in particolare all’ autorità di Xxxxxxxxx e ai Debitori ceduti per finalità strettamente connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali o di Legge.
28.3 Titolare del trattamento dei dati è la Factorcoop s.p.a., Responsabile Interno il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx (domiciliato presso la stessa Factorcoop s.p.a.). L’elenco degli altri responsabili è rintracciabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
28.4 Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. Precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
x. xxxxx estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 196/03;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Luogo _____ _ _ _ __ data _ _ _ _
Timbro e Firma _____ _ _ _ __
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Factor dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 6: Obblighi del Fornitore; art. 7: Garanzie del Fornitore; art. 8: Dichiarazioni del Factor; art. 12: Contabilizzazione; art. 15: Inadempimento del Debitore; art. 16: Sospensione della garanzia; art. 18: Xxxxxx e recesso; art. 20: Effetti dello scioglimento; art. 21: Registrazione; art. 23: Riservatezza; art. 24: Comunicazioni ed elezione di domicilio; art. 26: Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti; art. 27: Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro convenzionale; art. 28: Informativa e consenso.
Luogo _____ _ _ _ __ data _ _ _ _
Timbro e Firma _____ _ _ _ __
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, e con specifico riferimento al trattamento dei dati per le attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di Factoring (vedi art. 28.1, lettera c, delle presenti Condizioni Generali), il Fornitore:
dà il consenso al trattamento. nega il consenso al trattamento.
Luogo _____ _ _ _ __ data _ _ _ _
Timbro e Firma _____ _ _ _ __
Il Fornitore dichiara che il Factor ha fornito le informazioni precontrattuali prescritte, mettendogli a disposizione il documento contenente i Principali Diritti del Cliente, il Foglio Informativo e la guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il Fornitore dichiara inoltre di:
aver richiesto ed ottenuto gratuitamente copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della conclusione del contratto stesso.
non aver richiesto copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della conclusione del contratto stesso.
Luogo _____ _ _ _ __ data _ _ _ _
Timbro e Firma _____ _ _ _ __
DATI DEL FORNITORE
Denominazione: [ * ]
Sede Legale: [ * ] - [ * ]
Codice Fiscale: 00000000000
Spettabile
FACTORCOOP S.P.A.
Xxxxx Xxxx Xxxx 00 00000 Xxxxxxx (XX)
, li
Documento di Sintesi n. 01
Con riferimento alle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring, di cui il presente Documento di Sintesi costituisce il frontespizio e forma parte integrante, nonché alle successive modifiche ed integrazioni e alle norme vigenti per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, siamo qui di seguito a riportare le condizioni economiche concordate con la Vostra Società e che verranno applicate al rapporto di factoring.
Tipo di Operazione:
▪ Factoring Pro Soluto IAS: operazione di factoring con rischio della Società di Factoring del mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti predefiniti, unicamente dovuto ad insolvenza e nei limiti di quanto concordato con il Fornitore per ciascun Debitore (Plafond). L’acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Fornitore e la Società di Factoring possono decidere tuttavia di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti.
Edizione 04.2019
CONDIZIONI ECONOMICHE IN VIGORE PER L’OPERAZIONE DI PRO SOLUTO IAS
Xxxxx Xxxxx Nominale: Euribor 3 mesi media mese precedente (base 360) rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno spread di [ * ] punti percentuali, da applicarsi con decorrenza 1 del mese di riferimento, con liquidazione trimestrale posticipata (Decorrenza 1 Ottobre 2019: [ * ]%; Xxxxx Effettivo Annuo: [ * ]). Tasso minimo [ * ]%.
Spese Amministrative | |
Istruttoria Fornitore | 0,00 € |
Istruttoria Debitore | 0,00 € |
Rinnovo Istruttoria | 0,00 € annuali |
Copia Documento | 0,00 € a pagina |
Distinta - Presentazione - XX.XX. | 0,00 € |
Certificazioni e Attestazioni a Società di Revisione o a Terzi | 0,00 € |
Commissioni di Gestione | |
Pro Solvendo una tantum (Flat) | 0,00% |
Pro Solvendo mensile | 0,00% |
Pro Solvendo plus factoring mensile | 0,00% |
Pro Soluto una tantum (Flat) | 0,03% |
Pro Soluto mensile | 0,00% |
Pro Soluto plus factoring mensile | 0,00% |
Valute Applicate alle Erogazioni | |
Addebito Bonifico (giorni lavorativi antecedenti alla valuta applicatavi dalla Banca) | 0 giorni |
Valute Applicate agli Incassi | |
Accredito Bonifico (giorni fissi successivi alla valuta applicatavi dalla Banca) | 0 giorni |
Accredito Assegno su piazza | 0 giorni |
Accredito Assegno fuori piazza | 0 giorni |
Accredito Assegno Circolare | 0 giorni |
Accredito SBF su piazza | 0 giorni |
Accredito SBF fuori piazza | 0 giorni |
Spese Handling | |
Presentazione | 0,00 € ciascuna |
Distinta (contiene massimo 18 documenti) | 0,00 € ciascuna |
Fattura | 0,00 € ciascuna |
Effetto | 0,00 € ciascuno |
Bonifico | 0,00 € ciascuno |
Spese Generali | |
Tenuta Conto | 0,00 € trimestrali |
Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti telematici | 0,00 € |
Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti diversi da quelli telematici | 0,00 € |
Preavviso Bonifico | 0,00 € |
Invio documenti via Fax | 0,00 € a pagina |
Canone Home Factoring | 0,00 € trimestrali |
Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario | Addebito spesa sostenuta |
Xxxxxxxx Effetti | 0,00 € ad Effetto |
Insoluti | 0,00 € ad Effetto |
Tassi | |
Tasso di Mora | 0,00% in più del tasso vigente |
Oltre a quanto sopra dovremo rimborsare a Factorcoop gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. e IVA in quanto dovuta.
Ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.), Factorcoop, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla Legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Timbro e Firma
Dichiariamo di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile nonché del Provvedimento emanato il 29 luglio 2009 dal Governatore della Banca d’Italia e successive modifiche, in attuazione della Delibera CICR del 04 marzo 2003, le clausole relative alla Vostra facoltà di modificare le condizioni economiche e alla liquidazione degli interessi.
Timbro e Firma