CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA E LA COOPERATIVA SOCIALE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA E LA COOPERATIVA SOCIALE
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91 E FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE
1) L'anno duemiladiciotto, addì
REPUBBLICA ITALIANA
del mese di in Santena, nella
Casa Comunale sita in Xxx Xxxxxx x. 00, innanzi a me , C.F.
, Segretario Generale, della Città di Santena , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 11 c. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, assenti i testimoni non avendone io, Segretario Generale, e le parti, richiesta la presenza, sono personalmente comparsi:
2) La CITTÀ DI SANTENA, codice fiscale 82000790012 e partita I.V.A. 0182527001, con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx x. 00 (in seguito denominata “appaltante”) qui rappresentata dall’Avv. Xxxxxxxxx XX XXXXXX - C.F.: LPRGLL69L18L219E - Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria, domiciliato per la carica in Santena, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio ma per conto e nell'interesse della Città di Santena.
3) La Cooperativa sociale avente sede legale in via
– p. I.V.A. iscritta all’Albo delle società
cooperative n.
Sez. B nella persona di
legale
rappresentante/procuratore speciale nato il
;
residente a
PREMESSO
Che con l’affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della presente convenzione l’Ente si propone i seguenti obiettivi:
- inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 e, più in generale, inserire soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- migliorare, mediante l’avviamento al lavoro, la qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie riducendo nel contempo i costi sostenuti dalla collettività santenese per l’erogazione di interventi assistenziali finalizzati al sostegno al reddito;
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art.1 — Oggetto
Il Comune di Santena affida alla Cooperativa sociale , all’esito della procedura di evidenza pubblica, la fornitura del servizio di pulizia degli edifici comunali periodo dal 1 maggio 2018/30 aprile 2020. L’affidamento è finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
Il Comune di Santena si riserva di affidare alla cooperativa sociale altri servizi individuati dalla Giunta Comunale caratterizzati da:
- alta incidenza di manodopera;
- mansioni o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo della possibilità della qualificazione professionale;
- fornitura di beni e/o servizi quando sia attinente ad uno specifico progetto realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la cooperativa stessa.
Art. 2 — Oggetto e Finalità.
Con l’affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Ente si propone i seguenti obiettivi:
− inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 e più in
generale inserire soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
− migliorare, mediante l’avviamento al lavoro, la qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie riducendo nel contempo i costi sostenuti dalla collettività santenese per l’erogazione di interventi assistenziali di sostegno al reddito;
La Cooperativa si impegna all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto e dagli altri atti da esso richiamati.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati che l’appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva, alle condizioni sia dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, sia dell’offerta economica, depositate agli atti
Art. 3 — Personale
La Cooperativa Sociale si impegna a impiegare nei progetti di inserimento lavorativo soggetti residenti in Santena, che in base alla normativa vigente rientrino nella categoria di persone svantaggiate e/o comunque appartengono alle fasce deboli del mercato del lavoro.
Sono considerate svantaggiate le persone che, in base a certificazione della Pubblica Amministrazione, risultino:
− Invalidi fisici, psichici, sensoriali;
− Degenti di istituti psichiatrici;
− Soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti;
− Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
− I condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Sono considerate appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro:
− Soggetti assistiti dai Servizi Socio-Assistenziali che, in base al regolamento di assistenza, percepiscono contributi economici;
− Ospiti maggiorenni dei presidi residenziali socio-assistenziali;
− Le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991, che siano fuoriuscite da non più di due anni dalla condizione di svantaggio;
− I detenuti e gli ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;
− I lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento;
− I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
− Gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.
L’inserimento di soggetti non residenti in Santena è consentito esclusivamente, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, in caso di non disponibilità sul territorio di idoneo personale.
Art. 4 - Trattamento normativo e assicurativo del personale.
La Cooperativa, per assicurare l’espletamento dei servizi impiega, in via prioritaria, cittadini residente
nel Comune di Santena e/o personale precedentemente impegnato nel servizio.
Il personale deve essere formato professionalmente e aggiornato principalmente sugli aspetti attinenti le mansioni.
Il personale dovrà possedere capacità di relazionarsi con gli utenti dei servizi comunali.
La cooperativa deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalla normativa vigente concernente l’igiene, l’abbigliamento e la pulizia del proprio personale impiegato per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Essa deve altresì ottemperare a quanto previsto dalla normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è impegnata alla cooperazione ed al coordinamento con l’Amministrazione Comunale al fine di attuare le più idonee misure di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza per i propri lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.
La Cooperativa si impegna ad attuare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.
La cooperativa prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare i nominativi del personale che intende impiegare.
La Cooperativa deve garantire, in caso di assenza del personale, il regolare funzionamento dei servizi. Dovrà provvedere a nominare un responsabile referente, che dovrà possedere esperienza e professionalità e dovrà essere il diretto interlocutore dell’Amministrazione
La Cooperativa è tenuta a dimostrare al Comune di aver provveduto al rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia contributiva, previdenziale e fiscale, esibendo per ciascun dipendente idonea documentazione relativa alla regolarità del rapporto di lavoro (contratto di lavoro, foglio paga), alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (certificazione DURC), all’osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
La Cooperativa deve trasmettere prima dell’inizio del servizio il documento di individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dalla L. 81/2008 e s.m.i.
Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto del presente Capitolato;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi e di primo soccorso;
- mezzi, attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio e relative schede di sicurezza e informazioni date ai lavoratori;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- individuazione figure R.S.P.P., R.L.S., medico competente e altre figure responsabili e relativi - compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori della cooperativa e/o da terzi presenti a qualsiasi titolo;
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.
La cooperativa deve mettere in atto prima dell’inizio del servizio tutte le misure per eliminare o ridurre gli eventuali rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche del DUVRI. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la cooperativa è tenuta ad aggiornare il suddetto documento in cooperazione con gli altri interessati.
Ogni responsabilità relativa alla sicurezza antinfortunistica è ad esclusivo carico della cooperativa.
Art. 5 — Lavoratori svantaggiati
La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta dell’Amministrazione Comunale, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza. E’ fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati. Il percorso di inserimento lavorativo deve essere costantemente monitorato al fine di verificare raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto.
Art. 6 - Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere informazioni alla Cooperativa in ordine all’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio sono responsabili insieme alla Cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e sono preposti a seguire l’andamento dell’inserimento lavorativo.
Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantag- giati.
Art. 7 — Inadempienze e cause risolutive
Oltre a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 18/94 e dagli atti di gara la convenzione è risolta:
- qualora entrino in vigore nuove disposizioni di legge, di regolamento incompatibili con la disciplina prevista dal presente atto deliberativo e convenzione;
- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l’Ente e l’Assessorato regionale preposto alla tenuta dell’Albo delle Cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento.
Art. 8 — Variazioni
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.
Art. 9 — Spese di contratto
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.
Art. 10 - Allegati
Al presente atto si omette l’allegazione dei documenti e provvedimenti già citati che hanno già acquisito natura di atti pubblici per essere stati approvati dalla Città di Santena e dalla C.U.C. del Città di Rivoli, mediante deliberazioni o determinazioni dirigenziali.
E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto, che leggo, mediante uso e controllo da me personalmente effettuato degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali dichiarano, su mia domanda, essere il tenore conforme alla loro volontà, e con me, in segno di conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione.
Questo atto, redatto su supporto informatico da persona di mia fiducia, non modificabile, e da me sottoscritto mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato in corso di validità ed è visualizzabile su pagine intere e sin qui della , oltre le sottoscrizioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Rappresentante del Comune: L’appaltatore: Il Segretario Generale: