ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 000 C/D, Codice Fiscale e Partita IVA 06363391001, in persona del Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito per brevità Agenzia
e
l’Automobile Club d’Italia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito per brevità denominato ACI, di seguito, definite congiuntamente Parti, e disgiuntamente Parte.
Premesso
a) che l’Agenzia delle Entrate, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
b) che l’Agenzia, nell’esercizio di funzioni e compiti che le sono attribuiti in materia di entrate tributarie e diritti erariali, ha come obiettivi quelli di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali attraverso la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e il potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
c) che l’ACI è un Ente pubblico nazionale non economico, a base associativa, di rilevanza nazionale, preposto a servizi di pubblico interesse che cura i processi amministrativi inerenti ai veicoli e gestisce il Pubblico Registro Automobilistico;
d) che, ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto l’ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea coni principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza legale, tributaria ecc. dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
e) che ai sensi dell’articolo 5 del già citato Statuto, l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: (i) il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) istituito presso l’ACI con R.D.L. 15 marzo 1927
n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; (ii) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’ACI dalla regioni e dalle Province Autonome;
(III) tutti i servizi delegati o ad esso affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici;
f) che Legge 27 dicembre 1997, n.449 all’art. 17, comma 10, ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività di riscossione, accertamento, rimborso, applicazione delle sanzioni e contenzioso tributario connesso alla Tassa automobilistica non erariale;
g) che il decreto Ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, ha approvato il regolamento recante le norme per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni nelle materie di cui alla precedente lett. f) ed ha previsto che le stesse nello svolgimento delle suddette attività, possano avvalersi anche di soggetti pubblici in regime di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;
h) che l’ACI collabora con numerose Regioni per quanto riguarda la gestione e la riscossione della Tassa automobilistica;
i) che l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa richiamata alla precedente
lett. g), provvede alla gestione delle attività di riscossione della tassa automobilistica per le Regioni a Statuto Speciale Friuli e Sardegna;
j) che l’ACI ha realizzato un Hub, denominato PagoBollo per l’erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma PagoPA per la gestione dei pagamenti relativi ai tributi in ambito automobilistico;
k) che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede espressamente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di operare e di concludere accordi tra esse, in settori condivisi e per finalità pubbliche, per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, allo scopo anche di realizzare economie nella gestione ed erogazione di servizi ai cittadini/utenti;
l) che le Parti intendono collaborare, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lett. k), per garantire la riscossione delle Tasse automobilistiche per le Regioni Friuli e Sardegna nell’ambito del Sistema PagoPA al fine di creare sinergie, economie gestionali ed efficientamento del sistema;
m) che la collaborazione è determinata da motivazioni di interesse pubblico rinvenibili nei ruoli e nelle competenze delle singole Parti;
n) che, inoltre, la suddetta collaborazione non è contraria alle norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica e tutela della concorrenza, e non è elusiva delle norme poste a garanzia del libero mercato, della trasparenza e della sana concorrenza, ai fini di cui all’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
o) che, inoltre, la suddetta collaborazione tiene conto della deliberazione assunta nella seduta 18/74/CR06a/C2 del 21/06/2018 della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome, nella quale si è stabilita la definitiva cessazione del regime delle compensazioni interregionali per il sistema Tasse automobilistiche, individuando, anche d’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale, nel sistema PagoPa e nell’hub PagoBollo il canale di incasso da utilizzare a decorrere dal 2019;
p) che in ordine alla suddetta collaborazione è stato acquisito anche l’avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze che, nel prendere atto delle iniziative dell’Agenzia per assicurare l’omogeneità di pagamento della tassa automobilistica sull’intero territorio nazionale, ha confidato nell’adozione di ogni necessario strumento operativo per evitare disagi ai contribuenti;
q) che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (di seguito “Codice);
r) che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “Regolamento”) disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;
s) che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha modificato il predetto Codice, dettando “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”
Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
1. L’Agenzia delle Entrate e l’ACI con l’obiettivo di semplificare ed armonizzare sull’intero territorio nazionale le modalità per la riscossione delle Tasse automobilistiche, attraverso il Sistema PagoBollo sviluppato da ACI in collaborazione con l’AgID, intendono favorire la riscossione delle tasse automobilistiche delle Regioni a Statuto Speciale Friuli e Sardegna utilizzando la piattaforma PagoPA.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, ACI metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, una interfaccia software per i soggetti abilitati alla riscossione (Riscossori), mediante l’interfaccia con il nodo PagoPA.
3. ACI metterà a disposizione, inoltre, dell’Agenzia delle Entrate una serie di servizi per la predisposizione dell’Identificativo Unico del Versamento (IUV) e la sua gestione attraverso:
a) richiesta del dovuto sul sistema Sogei;
b) identificazione della richiesta indipendentemente dal canale utilizzato con IUV;
c) gestione del pagamento tramite il Nodo;
d) generazione di un versamento Tasse (per omogeneità con il sistema attuale);
e) invio dei dati a Sogei.
4. ACI per la gestione economica e contabile degli incassi provvederà mediante le suddette interfacce:
a) all’inserimento sulla richiesta dell’IUV dell’IBAN fornito dall’Agenzia
(bancario e postale);
b) alla verifica della coerenza tra gli incassi e le rendicontazioni dei PSP che si
sono occupati dell’operazione di pagamento;
c) alla fornitura di un report per la verifica contabile che effettuerà l’Agenzia delle Entrate sui conti forniti.
5. ACI, infine, fornirà all’Agenzia delle Entrate l’assistenza e il supporto operativo nei confronti:
a) dei PSP in caso di discordanza tra incassi attesi e rendicontati;
b) dell’Agenzia delle Entrate ed eventualmente del PSP per eventuali discordanze tra incassi dovuti e riversati.
6. Per l’esecuzione e per l’attuazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, ACI si avvarrà della propria società “in house” denominata ACI Informatica S.p.A..
Art. 3 – Gruppo di lavoro
1. Le Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, provvederanno a costituire un Gruppo di lavoro che avrà il compito di monitorare l’esatto perimetro tecnico dell’intervento delle Parti e, in generale, di provvedere alla gestione di ogni aspetto di comune interesse.
2. Il Gruppo di lavoro è pariteticamente costituito e si riunirà all’occorrenza.
Art. 4 – Durata
1. Il presente Accordo ha una durata di triennale, decorrenti dal 1° gennaio 2019.
Art. 5 – Oneri economici
1. Le attività di cui al presente Accordo sono realizzate nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e in un quadro di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni. Pertanto non sono previsti corrispettivi né altre forme di remunerazione da una parte verso l’altra.
Art. 6 – Responsabilità
1. Ciascuna Parte si assume la responsabilità, in via diretta ed esclusiva, dei propri servizi e delle informazioni messe a disposizione.
Art. 7 - Divieto di cessione
1. Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il presente Accordo è incedibile.
Art. 8 - Obbligo di informazioni
1. Ciascuna Parte – tenuto conto della natura della cooperazione attuata con il presente Accordo di collaborazione e considerato che le attività potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia e puntuale scambio di informazioni – si impegna a fornire all’altra, in qualsiasi fase della
collaborazione, ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare ed efficace andamento della collaborazione stessa.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di
presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo
Art. 9 – Proprietà intellettuale del software
1. L’Agenzia delle Entrate e l’ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per l’erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o regolarmente licenziati.
2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo all’altra Parte, relativamente a know-how, software, hardware.
3. Il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto utilizzato per
l’erogazione dei servizi resta di proprietà della Parte concedente; l’altra Parte potrà utilizzare detti servizi nei termini e per le finalità previsti dal presente Accordo di collaborazione.
4. Ogni prodotto – hardware, software di base, applicazioni, e altro – realizzato o
acquistato in licenza d’uso ai fini del rilascio del documento unico di circolazione resta di proprietà della Parte che lo ha sviluppato o acquistato; l’altra Parte può utilizzarlo nei termini e per le finalità previsti dall’Accordo stesso.
5. Il presente Accordo di collaborazione non darà luogo tra le Parti a concessione
di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell’avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome, sesso, codice fiscale, targa veicolo, regione di residenza, indirizzo, e-mail, di
contribuenti.
1. Con la sottoscrizione del presente accordo e per la durata del medesimo, ACI assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell’articolo seguente “Designazione del Responsabile del trattamento”.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente accordo secondo i princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
3. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione dell’accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
7. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
8. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
9. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
10.L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della convenzione.
11.I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
a. per l’Agenzia delle Entrate, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b. per l’ACI, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, il cui dato di contatto è: x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 11 – Designazione del Responsabile del trattamento
1. L’ACI è designato dall’Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del Contratto.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nell’accordo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto.
6. Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’accordo e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità
dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
8. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
9. Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
00.Xx Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
00.Xx Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
00.Xx Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e
mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,…).
00.Xx Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
00.Xx Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
00.Xx fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
00.Xx Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
Art. 12 - Tutela della riservatezza
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente accordo, anche in
osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun
modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’accordo e con modalità che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in
parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente accordo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza
e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Art. 13 – Recesso
1. Ciascuna delle parti, con atto motivato, può recedere dal presente Accordo dandone comunicazione via posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della controparte; il recesso avrà effetto decorsi centottanta giorni dall’invio della comunicazione.
Art. 14 – Modifiche
1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.
Art. 15 – Foro competente
1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Accordo. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Accordo, è di esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Art. 16 – Clausole di chiusura
1. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed
efficaci. La validità del presente Accordo non è inficiata dalla nullità, invalidità, inefficacia o ineseguibilità di una delle clausole in esso contenute che, pertanto, verrà interpretata dalle Parti nel rispetto delle loro intenzioni originarie e nel senso in cui possa mantenere validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possa avere un qualche effetto, e che verrà sostituita nel modo più adeguato e più aderente possibile alle norme vigenti applicabili.
Art. 17 – Trattamento fiscale
1. Il presente accordo è soggetto a imposta di registro e di bollo ai sensi della normativa vigente; ai sensi dell’art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia non è tenuta al pagamento.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto con firma digitale
Per l’Agenzia delle Entrate Il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Per l’Automobile Club d’Italia Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx |