CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
DI PRODOTTI TRANSMATIC S.R.L.
1 – Oggetto –
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili (qui di seguito le “Condizioni Generali”) disciplinano, salvo espresso patto contrario convenuto in sede di contratto, le modalità e le condizioni di vendita di tutti i macchinari ed i relativi accessori con essi forniti in sede di vendita nazionale ed internazionale, commercializzati dalla società TRANSMATIC (di seguito, per brevità, anche “TRANSMATIC” e/o la “Venditrice”). TRANSMATIC si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali rendendo tali modifiche conoscibili all'Acquirente con mezzi analoghi a quelli utilizzati per le presenti.
1.2 Le presenti “Condizioni Generali” sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet XXX.XXXXXXXXXXXXX.XXX e si applicano a tutti i contratti di fornitura di macchine utensili conclusi tra TRANSMATIC e l’Acquirente (di seguito anche il “Cliente”), contratti dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono conosciute ed accettate dall’Acquirente anche per mero fatto e/o comportamento concludente indipendentemente dall’espressa accettazione scritta dell’Acquirente.
1.3. Le presenti Condizioni Generali revocano e sostituiscono, in ogni loro parte, le precedenti Condizioni Generali di compravendita di macchine utensili di TRANSMATIC.
1.4. Eventuali Condizioni Generali di Acquisto dell’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto da TRANSMATIC. L'esecuzione dell’ordine di acquisto dell'Acquirente non implica in alcun modo accettazione delle condizioni generali e/o particolari di acquisto dell'Acquirente stesso.
1.5. Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta con salvezza di applicazione delle parti non derogate o non modificate.
2 – Ordine di fornitura e conclusione del contratto –
2.1. Fatto salvo ogni diverso accordo, qualsivoglia ordine di fornitura di macchina utensile trasmesso dall’Acquirente è soggetto all’accettazione scritta da parte di TRANSMATIC. Tutte le comunicazioni verbali sono da intendersi prive di efficacia.
Il contratto di compravendita si intenderà quindi concluso a seguito del ricevimento da parte del Cliente della relativa conferma d’ordine (la “Conferma d’Ordine”) inviata da TRANSMATIC, conferma d’ordine che il Cliente è comunque obbligato a sottoscrivere e a restituire a TRANSMATIC. La Conferma d’Ordine contiene una descrizione tecnica del macchinario e/o degli accessori acquistati, definendo e riportando, altresì, tutte le condizioni di prezzo e di consegna ed i contenuti definitivi e vincolanti del contratto. Sono pertanto esclusi tutti i materiali di consumo destinati alla parte operativa e/o qualsiasi altro bene che potrebbe essere descritto in eventuali brochure pubblicitarie del bene oggetto di vendita. Salvo patto contrario, eventuali preventivi inviati da TRANSMATIC al cliente non costituiscono pertanto in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell’ordine da parte del Cliente stesso.
Le seguenti Condizioni Generali, debitamente firmate per accettazione in calce (oltre che siglate su ogni singolo foglio), dovranno pervenire alla Venditrice contestualmente all’invio degli Ordini di acquisto; documento, quest’ultimo, che diventerà parte integrante del contratto. Il contratto si intende comunque concluso anche allorquando la Venditrice TRANSMATIC ne dia esecuzione mediante comportamento concludente.
2.2. L’ordine di fornitura inviato dal Cliente non impegna TRANSMATIC sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1. ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d’acquisto ex art. 1329
c.c. avente efficacia di giorni quindici decorrenti dalla data di ricezione da parte della Venditrice. L’ordine di fornitura inviato dal cliente è dunque irrevocabile e non può essere revocato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto.
I Xxxxxxxxx si intenderanno a tutti gli effetti conclusi nel momento in cui Transmatic accetti espressamente l’Ordine inviato dall’Acquirente, congiuntamente alle seguenti Condizioni Generali, debitamente firmate per accettazione.
Transmatic si riserva il diritto di considerare come mai pervenuti gli Ordini non accompagnati dalle seguenti Condizioni Generali debitamente sottoscritte.
2.3 Le descrizioni tecniche che accompagnano l'offerta nonché quelle riportate sui cataloghi devono essere considerate meramente indicative. TRANSMATIC si riserva di apportare, comunicandole all'Acquirente, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per effetto del progresso tecnico o per adeguare l’impianto o i materiali
offerti ad elementi tecnici che pervenissero a conoscenza dei suoi uffici tecnici dopo l’elaborazione dell'offerta. 2.4Qualora l’Acquirente intenda ricorrere a finanziamento o a leasing per l’acquisto della macchina utensile il contratto, salvo diverso accordo risultante per iscritto, non si considererà condizionato all’ottenimento del finanziamento o del leasing e conserverà la sua piena efficacia obbligatoria a carico delle parti con conseguente obbligo in capo all’Acquirente di corresponsione diretta del prezzo ad avviso machina pronta per la
consegna.
3 – Consegna –
3.1. I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d’Ordine non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali.
In nessun caso TRANSMATIC potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all’Acquirente in conseguenza della mancata consegna del bene nei termini eventualmente indicati; né tali eventuali ritardi di consegna autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente.
3.2 I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto o da altra data pattuita per iscritto dalle parti. Qualora l’Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell’acconto o dall’avvenuto rilascio delle garanzie richieste.
I termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti o sospesi nelle seguenti ipotesi:
a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa di TRANSMATIC quali ad esempio scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, pandemie, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;
b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o della macchina da parte dei fornitori TRANSMATIC per fatti non imputabili a quest’ultima;
c) inadempimento del cliente nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste e/o nel completare nei termini convenuti le opere di sua spettanza e/o nel consegnare nei tempi opportuni eventuali particolari e/o componenti da installarsi sui beni compravenduti e/o schede tecniche e/o costruttive ritenute da TRANSMATIC essenziali per l’installazione e/o il montaggio dei prodotti
acquistati;
d) mancato versamento da parte dell’Acquirente di acconti o caparre o, comunque, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite.
e) intervenute modifiche all’ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice.
I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l’interruzione.
Dal momento dell’effettuazione della consegna restano a carico dell'Acquirente tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione, senza alcun impegno di TRANSMATIC a provvedervi. E pertanto qualsivoglia rischio resterà ad esclusivo carico dell’Acquirente.
3.3. La spedizione e la consegna della macchina sono sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. La modalità di consegna è ex works secondo Incoterms presso la sede di Transmatic. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni scritte da parte dell’Acquirente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno da TRANSMATIC anche avvalendosi di opera di società terze.
3.4. Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell’Acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, TRANSMATIC potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1461 c.c. sino a quando l’acquirente non avrà prestato idonea garanzia.
4 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
4.1 La Venditrice potrà sospendere l’esecuzione del Contratto qualora le condizioni patrimoniali dell’Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che l’Acquirente presti garanzia giudicata idonea a giudizio della Venditrice.
4.2 La Venditrice potrà sospendere l’esecuzione del Contratto sino a quando l’Acquirente non avrà prestato tempestivamente garanzia, giudicata idonea dalla Venditrice, per l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
a. nel caso in cui l’Acquirente sia inadempiente a quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta evasione dell’ordine;
b. nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di pagamento da parte dell’Acquirente della quota di corrispettivo
dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell’obbligo di pagamento da parte dell’Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti;
c. nel caso in cui l’Acquirente dovesse risultare in stato di insolvenza;
d. nel caso in cui l’Acquirente dovesse risultare incapace di adempire alle obbligazioni contrattuali sussistenti nei confronti di xxxxx;
e. nel caso in cui a carico dell’Acquirente dovessero risultare protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità dell’Acquirente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite;
f. nel caso in cui l’Acquirente sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o procedimento analogo.
g. nel caso in cui l’Acquirente non si procacci il finanziamento o il leasing per l’acquisto del macchinario nel tempo contrattualmente stabilito.
4.3 Se la Venditrice intende avvalersi del diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, comunicherà per iscritto all’Acquirente tale volontà per fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o, comunque, con qualsiasi altro mezzo che renda conoscibile all’Acquirente la sospensione dell’esecuzione del contratto.
4.4 Qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall’art. 4.1 o 4.2 e l’Acquirente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 13.
5 – Custodia –
5.1Dalla data di consegna, anche se effettuata in conto visione o in conto vendita, della macchina o dell’impianto o d’ogni singolo componente, qualora si proceda nell’ipotesi in cui la consegna avvenga in tempi diversi, l'Acquirente assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla custodia del bene consegnato, assumendosi la responsabilità per danni a cose e terzi che possano in qualunque modo derivare.
5.2 Effettuata la consegna della macchina è fatto assoluto divieto all’Acquirente di utilizzare la macchina prima delle operazioni di collaudo e messa in funzione dovendosi, in difetto, ritenere decaduta ogni forma di garanzia sulla macchina e fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
6 – Imballaggio –
6.1 Le spese d’imballaggio non sono comprese nel prezzo offerto e vengono addebitate in fattura. Gli imballaggi non saranno accettati di
ritorno e le spese di smaltimento degli stessi sono ad esclusivo carico e onere dell’Acquirente.
7 – Garanzie –
7.1 Oggetto della garanzia
TRANSMATIC garantisce il buon funzionamento meccanico del materiale fornito nonché l'assenza di vizi e/o difetti di materiale, di costruzione o di montaggio per la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di messa in funzione e collaudo.
La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti della macchina risultanti, ad insindacabile giudizio della Venditrice, non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale. Sono escluse le spese di viaggio e di trasferta del personale Transmatic, di trasporto e spedizione della macchina e dei ricambi nonché il costo della mano d’opera.
7.2 Condizioni di operatività della garanzia
In ogni caso ai fini dell’operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) gli eventuali accessori e i materiali di consumo installati sul macchinario devono essere ben installati ed adeguati;
b) la manutenzione preventiva della macchina deve essere stata effettuata alle scadenze indicate dal manuale tecnico fornito da Transmatic e da personale qualificato;
c) il cliente sia in regola con il pagamento del prezzo di acquisto
Resta inteso che non si procederà al riconoscimento della garanzia in caso di urti e danneggiamenti provocati da uso improprio del macchinario fornito.
Stipulando il contratto di compravendita, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o normativa di sicurezza relativa all'impiego dei beni ordinati, ivi comprese le eventuali difformità dalle norme CE vigenti derogabili.
A pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, l'Acquirente dovrà effettuare denuncia scritta dei vizi e/o difetti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi occulti ed entro 8 (otto) giorni dalla consegna in caso di vizi apparenti. Le sostituzioni e le riparazioni saranno eseguite da TRANSMATIC o da società terza indicata da TRANSMATIC nel tempo compatibilmente necessario, restando inteso con ciò che la medesima sarà esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo e l’Acquirente rinuncerà preventivamente a richiedere danni diretti o indiretti e spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso della cosa acquistata per tutto il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Gli accertamenti del caso
saranno eseguiti da personale di fiducia di TRANSMATIC, personale che l’Acquirente dovrà facilitare nell’esercizio del proprio compito.
7.3 Decadenza dalla garanzia
Il cliente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:
(1) in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla clausola 7;
(2) qualora la macchina non sia utilizzata correttamente o sia stata modificata o resa smontata senza l’autorizzazione della Venditrice;
(3) qualora la macchina sia stata manomessa;
(4) nelle ulteriori eventuali ipotesi previste dal Contratto;
(5) nel caso in cui l’Acquirente non adempia agli obblighi contrattuali assunti ed, in modo particolare, non sia in regola con il versamento del corrispettivo nei modi e nei termini convenuti. La garanzia cesserà nel caso d’inadempimento dell’Acquirente o qualora venissero da costui eseguite modificazioni o riparazioni non autorizzate per iscritto da TRANSMATIC o da personale non autorizzato per iscritto da TRANSMATIC.
7.4 Limiti all’operatività della garanzia
La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta della macchina acquistata e non potranno dunque essere richiesti danni conseguenti alla scelta del Prodotto ordinato.
La garanzia e la responsabilità di TRANSMATIC non si estendono in nessun caso:
a) ai danni a persone e/o cose causati da macchina difettosa nel corso del suo impiego quando il difetto sia attribuibile, anche indirettamente, a disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali forniti, indicati o richiesti dall'Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi;
b) ai danni a persone e/o cose causati da un prodotto difettoso nel corso del suo impiego, se l'Acquirente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato perseguito (in particolare, la garanzia si intende esclusa laddove non siano state rispettate le seguenti condizioni: (i) gli utensili utilizzati devono essere equilibrati e (ii) la manutenzione preventiva della macchina effettuata alle scadenze indicate dal manuale);
c) alla violazione di qualsiasi norma o regolamento vigente in materia legale, di sicurezza, di compatibilità CE, o ai danni diretti o indiretti provocati a persone e/o cose, dall'impiego di beni forniti da TRANSMATIC in difformità dalle norme vigenti in materia e/o
dalle specifiche operative indicate;
d) alle parti che si consumano con il normale uso;
e) ai guasti o rotture derivanti da naturale deperimento o da incuria, imperizia, difettoso uso e manutenzione, impiego di lubrificante inadatto, sfruttamento eccessivo o inadatto della cosa venduta.
La venditrice non è responsabile in alcun modo per garanzie ulteriori rilasciate dal Cliente a terzi.
7.5 Esclusione da responsabilità
In nessun caso la Venditrice sarà inoltre considerata responsabile per danni diretti o indiretti lamentati dall’Acquirente a seguito di vizi o difetti della macchina fornita nessuno escluso, quali – inter alia – danni per mancata produzione, fermo macchina, mancato raggiungimento di utili e/o di fatturato, perdita di fatturato, pretese da parte di terzi.
8 – Reclami e contestazioni –
8.1 Eventuali reclami e contestazioni da parte dell’Acquirente sulla machina acquistata dovranno essere comunicati alla TRANSMATIC a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini espressi nelle presenti Condizioni Generali. Eventuali contestazioni su una singola fornitura di macchinario non avranno effetto alcuno sul resto dell’ordine né sul pagamento di altra fornitura già ricevuta e non contestata tempestivamente.
Eventuali perdite o avarie relative alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento) di macchine compravendute, dovranno essere, a pena di decadenza, immediatamente contestati in forma scritta al vettore, apponendo sul ddt o sui documenti di trasporto espressa riserva di accettazione della consegna con specifica indicazione delle ragioni della stessa riserva.
8.2 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento), unitamente ad una copia del documento di trasporto con riserva di accettazione, dovranno essere comunicati alla Venditrice, in forma scritta, a mezzo e-mail all’ indirizzo di posta elettronica della Venditrice oppure a mezzo telefax a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data consegna.
8.3 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto verranno presi in considerazione dalla Venditrice a condizione che l’Acquirente o il destinatario della spedizione abbia apposto nel documento di trasporto specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della macchina e del suo imballaggio. Non hanno alcun valore l’apposizione di riserve generiche.
8.4 Reclami pervenuti in modo differente rispetto ai termini e ai modi previsti dalle presenti Condizioni non saranno presi in considerazione e i Prodotti forniti si considereranno, pertanto, pienamente accettati.
9 – Collaudo –
9.1 Il collaudo funzionale della macchina acquistata, se richiesto/dovuto, verrà eseguito secondo le indicazioni tecniche allegate al foglio di messa in funzione e sarà comunque effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della machina. L’Acquirente, comunque, non è autorizzato ad utilizzare la macchina in assenza di collaudo positivo effettuato da personale della TRANSMATIC; ogni conseguenza derivante dall’uso improprio della macchina sarà imputabile all’Acquirente con decadenza dal diritto alla garanzia e salvezza del risarcimento del danno.
9.2 In caso di immotivato rifiuto da parte dell’Acquirente di sottoscrizione del verbale positivo di collaudo sarà facoltà di TRANSMATIC di ritenere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto con obbligo dell’Acquirente di mettere a disposizione di TRANSMATIC la macchina per le operazioni di ritiro della stessa. La mancata riconsegna della macchina o il diniego a personale TRANSMATIC di effettuare le operazioni di ritiro della macchina comportano in capo all’Acquirente l’applicazione di una penale di
€ 1.000,00 (mille/zerozero) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il danno ulteriore.
10 – Documentazione tecnica –
10.1 Tutta la documentazione tecnica consegnata al Cliente resta di esclusiva proprietà di TRANSMATIC e non può essere utilizzata o ceduta a terzi neanche a titolo gratuito per alcun motivo.
11 – Montaggio –
11.1 Qualora sia richiesta assistenza nelle fasi di avvio della macchina successivamente al suo collaudo o il Cliente abbia acquistato un pacchetto ore di corso di formazione TRANSMATIC metterà a disposizione dell’Acquirente proprio personale specializzato, alle condizioni stabilite in contratto. L’Acquirente dovrà permettere a tale personale di svolgere un lavoro continuo, fornendogli la manovalanza, gli aiuti e i mezzi d’opera necessari. Inoltre sarà tenuto a predisporre un opportuno locale per la custodia dei materiali e degli attrezzi che si considereranno in deposito presso di questi.
12 – Assistenza tecnica –
13 – Prezzi –
13.1 I prezzi s’intendono, salvo diversa pattuizione scritta, in euro. In caso di mancato o
ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all’acquirente interessi moratori nella misura determinata dall’art. 5 del d.lgs 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento si farà riferimento al disposto dell’art. 4 d.lgs 231/2002.
13.2. Resta inteso che l’eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del cliente, di titoli già portati all’incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte di TRANSMATIC S.r.l. e non escludono l’addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art.13.1 delle Presenti Condizioni Generali di Contratto.
13.3. Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti da TRANSMATIC Italia a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell’acquirente TRANSMATIC avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo ogni maggior danno.
13.4. Per nessuna ragione e per nessun titolo l’acquirente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.
13.5. Il cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti di TRANSMATIC Italia senza il consenso scritto di quest’ultima.
14 – Riserva di proprietà –
14.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., TRANSMATIC si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sino all’integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. Il patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso il cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna.
14.2 I rischi connessi alla vendita vengono assunti dall’acquirente sin dal momento della consegna; l’acquirente avrà quindi l’obbligo di custodire la merce e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della venditrice sino al giorno del passaggio di proprietà che avverrà appunto ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, l’acquirente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare i prodotti oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla
stessa a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero di altra forma di comunicazione equipollente purché vi sia prova dell’avvenuta ricezione.
14.3. TRANSMATIC Italia si riserva la facoltà di trascrivere a proprie spese il patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.
14.4. In caso di risoluzione del contratto di vendita di macchinario per inadempimento dell’acquirente, le rate corrisposte e/o l’entità di corrispettivo già versato resteranno acquisite a TRANSMATIC a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.
15 – Pagamenti –
15.1 I pagamenti devono essere effettuati netti d’ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio della TRANSMATIC ed alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell’Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell’Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della TRANSMATIC o a vizi redibitori della macchina fornita, non darà diritto all’Acquirente di sottrarsi al pagamento nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all’integrale pagamento del dovuto.
15.2 Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Venditrice mediante bonifico bancario (o secondo altre modalità di corresponsione meglio descritte nell’Offerta o nell’Ordine o nell’accettazione dell’Ordine) e dovrà essere effettuato esclusivamente da parte della persona fisica o giuridica indicata nell’Ordine o nell’Offerta o nella fattura, salvo diverso accordo scritto con Transmatic.
In ogni caso, Transmatic ha diritto di rifiutare, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi pagamento da parte di soggetti terzi diversi dall’Acquirente e/o non precedentemente autorizzati in conformità alla presente clausola.
15.3 Per i pagamenti dall’estero, le spese di trasferimento fondi dalla banca estera alla banca italiana sono a completo carico dell’Acquirente.
15.4 Ove l’Ordine o l’Offerta dovessero prevedere il pagamento del prezzo a mezzo XX.XX., la Venditrice emetterà ricevute bancarie per gli importi e le scadenze previsti. Tali ricevute bancarie saranno appoggiate presso l’Istituto di Credito (aderente al circuito XX.XX.) indicato dall’Acquirente.
15.5 Ove i contratti di compravendita derivanti da Ordini/Offerte intercorsi tra le parti dovessero espressamente escludere (così come previsto dagli artt.1523 e 1524 c.c.) la c.d. “Riserva di proprietà” di cui all’art. 14 e sia previsto il pagamento del prezzo rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola rata pattuita determinerà automaticamente la decadenza
dell’Acquirente dal beneficio del termine concessogli, i relativi contratti intercorsi tra le parti si intenderanno immediatamente risolti, così come previsto e la Venditrice si riterrà libera di agire giudizialmente nei confronti dell’Acquirente al fine di esigere l’intero credito residuo. In tal caso, le rate eventualmente corrisposte dall’Acquirente rimarranno acquisite alla Venditrice a titolo di acconto sul prezzo pattuito, fatta salva ogni ulteriore azione per il maggior danno subìto.
15.6 Fatto salvo quanto precede, eventuali ritardi nei pagamenti, così come il verificarsi di situazioni, fatti o atti indicativi di una condizione di sopravvenuta o prevedibile incapacità dell’Acquirente di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni, daranno automaticamente diritto alla Venditrice di sospendere le forniture in corso con l’Acquirente.
15.7 E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni o conseguenze negative derivanti dalla sospensione delle forniture e/o consegne dei Prodotti.
16 – Cessione -
16.1 L'acquirente dà sin d'ora il proprio assenso e nulla oppone a che il venditore possa procedere alla cessione a terzi del presente contratto o del credito derivante dal presente Contratto.
16.2 In caso di intervenuta cessione, l'acquirente acconsente sin d'ora a che le operazioni di installazione e manutenzione del bene compravenduto siano effettuate dal terzo cessionario o da un soggetto all'uopo incaricato dal cessionario, rimossa ogni eccezione a riguardo.
16.3 Resta fermo il divieto in capo all’Acquirente di cedere il Contratto senza l’assenso scritto di TRANSMATIC.
17 - Clausola risolutiva espressa -
17.1 Il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
(1) qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall’art. 4.1 o 4.2 e l’Acquirente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l’abbia prestata tardivamente;
(2) nel caso in cui l’Acquirente non fornisca le garanzie pattuite in sede di conclusione del Contratto o le fornisca tardivamente.
(3) In caso di assoggettamento dell’Acquirente a liquidazione volontaria o a procedura concorsuale.
(4) In caso di inadempimento dell’Acquirente al pagamento del prezzo o dell’acconto o della caparra o di due rate consecutive convenute.
(5) In caso di immotivata sottoscrizione da parte dell’Acquirente del verbale positivo di collaudo
della macchina così come previsto sub art. 9.2
18 – Recesso -
18.1. E’ attribuita alla Venditrice il diritto di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto nel caso in cui prima della messa in produzione dei Prodotti:
(1) sorgano fondati dubbi circa la solvibilità dell’Acquirente o la capacità dell’Acquirente di adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 4.1 e 4.2 e l’Acquirente, nonostante una corrispondente richiesta della Venditrice, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice;
(2) nel caso in cui l’Acquirente diminuisca la garanzia offerta in occasione della stipulazione del Contratto o la garanzia offerta nel corso dell’esecuzione del Contratto.
18.2. L’esercizio del diritto di recesso non attribuisce all’Acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.
18.3 Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Venditrice a mezzo comunicazione da inviarsi a mezzo fax pec o raccomandata r.r. all’indirizzo dell’Acquirente e avrà esecuzione al momento della ricezione della comunicazione da parte dell’Acquirente.
19 – Foro competente –
19.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto di compravendita le parti dichiarano unico competente il Foro di Milano con esclusione degli altri fori comunque competenti ex lege; né tale competenza potrà essere derogata per ragioni di connessione soggettiva di lite.
20 – Legge applicabile e giurisdizione
20.1 Alle presenti Condizioni Generali, agli Ordini, alle Offerte e comunque ai contratti intercorsi tra le parti, si applica in via esclusiva la Legge e la giurisdizione italiana, con espressa esclusione di tutte le Convenzioni e/o Regolamenti Europei e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convezione di Vienna dell’ 11.04.1980) e delle norme di diritto privato internazionale.
21 – Trattamento dei dati personali
Eventuali dati personali verranno trattati sulla base giuridica costituita dal contratto di vendita. L’informativa relativa al trattamento dei dati deve essere consultata dall’Acquirente sul sito internet della Venditrice all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 c.d.
DPR, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito dei trattamenti derivanti dai rapporti descritti nei relativi contratti e per obblighi di natura fiscale e contabile, con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione ai relativi contratti.
Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con i relativi contratti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. e del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Per l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da
15 a 22 del GDPR, ciascuna Parte, in ogni momento, si potrà rivolgere presso la sede dell’altra Parte mediante i recapiti presenti nel presente documento.
22 - Clausole Finali
22.1 Le presenti Condizioni Generali, per espressa volontà dell’Acquirente e della Venditrice, disciplinano, costituendone parte integrante e sostanziale, tutti i successivi accordi derivanti da singoli Ordini/Offerte o in altro documento eventualmente sottoscritto dalle Parti e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dall’Acquirente nelle proprie condizioni di acquisto, conferme d’ordine, accettazioni di offerte, fatture o altri documenti commerciali, ove non derogate espressamente da diverse disposizioni contenute in successivo e separato documento sottoscritto dalle Parti.
22.2 Con l’accettazione espressa degli Ordini e/o Offerte e/o sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, l’Acquirente accetta tutte le pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, dichiarando di averle specificatamente tutte lette, comprese ed approvate.
22.3 La circostanza che la Venditrice non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutile da una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non potrà essere inteso come rinuncia a tali diritti, né potrà impedirle di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.
22.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata all’indirizzo dalle stesse comunicato.