Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ADDUZIONE DELLE ACQUE PER IRRIGAZIONE CUP C97B17000170005 CIG ZE2216CBE1
CAPITOLO I - NORME GENERALI
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un sistema di adduzione delle acque per irrigazione.
L'importo presunto complessivo dell’intervento per il quale si affidano i servizi di cui sopra è previsto in € 12.671,27 oltre Iva per € 2.787,68, per complessivi € 15.458,95.
L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:
Valore dell'opera (V)
151200
Categoria d'opera
Idraulica
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 11.475772%
Grado di complessità Destinazione funzionale delle opere Acquedotti e fognature
D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Grado di complessità (G): 0.65
Prestazioni affidate
Progettazione definitiva Progettazione esecutiva Esecuzione dei lavori
10.488,90
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
2.182,37
Importo totale:
12.671,27
2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità a quanto contenuto nella scheda nel documento preliminare di progettazione, sulla base delle indicazioni fornite dal R.U.P. , nel rispetto dei decreti ministeriali relativi ai CAM pertinenti e della normativa vigente in materia di
progettazione di opere pubbliche. Non essendo consentito il subappalto della relazione geologica, dovranno comunque essere concordate con la stazione appaltante le scelte progettuali, al fine di consentire alla stessa stazione appaltante la redazione della relativa relazione geologica.
Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste, in esito alle procedure partecipative messe in atto dal Comune, anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.
Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:
- collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa vigente;
- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.
Il R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla stazione appaltante in conformità all'articolo 26 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell’incarico oggetto delle riunioni..
Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevità “P.S.C.”) il professionista dovrà attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del piano stesso. Il P.S.C. dovrà essere redatto secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso.
3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE
La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all’amministrazione comunale entro i seguenti tempi:
- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. inviata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo.
Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’amministrazione comunale.
È in facoltà dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l’elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. ELABORATI PROGETTUALI
Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all’amministrazione comunale in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una su supporto magnetico.
Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.
All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.
5. DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA
Il professionista, in ogni caso, è tenuto a predisporre e consegnare alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni.
6. MODIFICHE AI PROGETTI
Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per l’inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 10 giorni dalla richiesta al professionista.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.
Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.
Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti.
Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il luogo oggetto della prestazione è il Comune di Perugia.
CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
8. GARANZIA DEFINITIVA
In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 — comma 1 — del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
9. DOMICILIO E RESPONSABILITÀ
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Perugia.
Il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto all’indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara.
10. NORME DI RELAZIONE
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all’appaltatore.
11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
CAPITOLO III - RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
12. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
L’amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale.
13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.
Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.
14. VIGILANZA E CONTROLLI
L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
15. GARANZIE E RESPONSABILITÀ
L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.
È a carico dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse
eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00.
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento.
Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.
16. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ
Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno
verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l’amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti. In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.
CAPITOLO IV - PERSONALE
17. STRUTTURA OPERATIVA
Per l’esecuzione dell’appalto l’affidatario deve assicurare la struttura operativa necessaria.
18. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ
L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
19. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
20. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO
21. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105 - comma 1 - del Codice.
22. DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO
Il compenso professionale per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene complessivamente determinato in € 12.671,27 oltre Iva per € 2.787,68, per complessivi € 15.458,95 e così distinto:
Valore dell'opera (V)
151200
Categoria d'opera
Idraulica
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 11.475772%
Grado di complessità Destinazione funzionale delle opere Acquedotti e fognature
D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Grado di complessità (G): 0.65
Prestazioni affidate
Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h)
d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.180) = 2030.11
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.010) = 112.78
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere
l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.050) = 563.92
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.020) = 225.57
QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8,
Allegato XXI)8
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.070) = 789.49
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.010) = 112.78
Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.110) = 1240.62
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.050) = 563.92
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.040) = 451.14
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h),
d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.020) = 225.57
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.020) = 225.57
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.100) = 1127.84
Esecuzione dei lavori
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:151200.00 x P:11.476% x G:0.65 x Q:0.250) = 2819.60
Prestazioni: QbII.01 (2,030.11), QbII.03 (112.78), QbII.05 (563.92), QbII.07 (225.57), QbII.08 (789.49),
QbII.23 (112.78), QbIII.01
(1,240.62), QbIII.02 (563.92), QbIII.03 (451.14), QbIII.04 (225.57), QbIII.05 (225.57), QbIII.07 (1,127.84),
QcI.12 (2,819.60),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Q)
10,488.90
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
2.182,37
Importo totale:
12.671,27
Allo stesso compenso verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
E’ a carico dell'amministrazione l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.
Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell’aumento per incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all’incarico affidato e in particolare per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno. Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.
Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma di legge e nelle copie richieste, nonché l'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche necessarie all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera. Si precisa che l'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in raggruppamento, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista e il mandato di pagamento sarà eseguito al Capogruppo anche in presenza di fatturazione separata. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.
23. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell’onorario» saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue:
- quota relativa alla progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;
- quota relativa alla progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della fattura elettronica al protocollo comunale.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e tracciabilità dei flussi finanziari.
Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto.
24. SUBAPPALTO
L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
26. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
27. RECESSO
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
28. DIVIETI
È fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente disciplinare.
29. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI
È fatto divieto all’affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.
30. AVVIO DELL’APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
31. CONTROVERSIE
I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia.
In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
32. NOVAZIONE SOGGETTIVA
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente atto è riferito.
33. INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
34. VARIANTI
Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
CAPITOLO VI - NORME FINALI
35. RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
36. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
37. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.
38. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
39. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica
che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
40. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
Il Dirigente/RUP Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxx