REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Comune di Campobasso
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Licenziato dalla Commissione “Statuto e Regolamenti” nella seduta dell’11/10/2005 Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 63 del 21/11/2005
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ Art. 2 DEFINIZIONI
Art. 3 AMBITO SOGGETTIVO E CONDIZIONI Art. 4 CONTENUTO
Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE Art. 6 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TITOLO II
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO “SPONSOR”
Art. 7 SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUATE NEL PEG Art. 8 TRATTATIVA PRIVATA
Art. 9 OFFERTE SPONTANEE
TITOLO III
ESCLUSIONI, VERIFICHE, GESTIONE
Art. 10 FACOLTA’ DI RIFIUTO E CASI DI ESCLUSIONE Art. 11 VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Art. 13 ASPETTI FISCALI
Art. 14 PAGAMENTI
Art. 15 GESTIONE
Art. 16 CONTROVERSIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (OGGETTO E FINALITA’)
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione ai sensi della Legge n. 449/97 e dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le forme di sponsorizzazione tendono a favorire l’innovazione della organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Art. 2 (DEFINIZIONI)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione un contratto atipico e bilaterale con prestazioni corrispettive, mediante il quale il Comune (“sponsee”) offre, nell’ambito delle proprie iniziative ad un terzo (“sponsor”), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per sponsorizzazione ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti;
c) per “sponsor” il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per spazio pubblicitario lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la sua pubblicità.
Art. 3 (AMBITO SOGGETTIVO E CONDIZIONI)
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico. Sono esclusi i soggetti che nella propria attività non rispettino gli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente e la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole).
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2. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
a) il perseguimento di interessi pubblici;
b) l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
c) devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale del Comune;
d) il conseguimento di vantaggi di cui al comma II dell’art. 1 del presente regolamento.
Art. 4 (CONTENUTO)
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni od attività inseriti nei programmi di spesa con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa.
Art. 5 (INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE)
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG (Piano Economico di Gestione) assegnati a ciascun Dirigente. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nell’ambito dei capitoli di spesa ordinaria. Presupposto del ricorso al finanziamento è la predisposizione del progetto di fattibilità dell’iniziativa o dell’evento a cura del Dirigente del competente Servizio, in conformità alle direttive inserite nel PEG e con l’osservanza delle norme del presente regolamento. In tale progetto deve essere, tra l’altro, indicato l’importo base da reperirsi tramite sponsorizzazione.
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Art. 6 (CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE)
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello “sponsor” alla utilizzazione dello spazio pubblicitario o, comunque, del veicolo diffusivo;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) obbligazioni assunte dallo “sponsor”;
d) il corrispettivo per la sponsorizzazione;
e) clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
f) l’autorizzazione alla utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo “sponsor” e dal Dirigente individuato nel PEG. Negli altri casi il contratto deve essere sottoscritto dal Dirigente individuato dalla Giunta.
E’ fatto obbligo a ciascun Dirigente di inoltrare alla Giunta per il tramite del Segretario Generale, entro il quindicesimo giorno successivo al trimestre, l’elenco, anche se negativo, dei contratti di sponsorizzazione.
TITOLO II
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO “SPONSOR”
Art. 7 (SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUATE NEL PEG)
1. Per le sponsorizzazioni individuate nell’ambito del PEG, la scelta dello “sponsor” è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica esperita dal Dirigente individuato nel PEG, il quale provvede ad approvare sia l’avviso di gara che lo schema di contratto di sponsorizzazione. In particolare, l’avviso deve necessariamente contenere i seguenti dati:
a) oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello “sponsor”, secondo i contenuti dello specifico capitolato;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
2. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:
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• il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
• l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso pubblico e nel capitolato;
• il corrispettivo della sponsorizzazione;
• l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese);
d) il non rivestire cariche politiche elettive o di dirigente di partito politico o di sindacato;
e) l’eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza.
3. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente individuato nel PEG di concerto con il Dirigente del Servizio finanziario. Nel caso in cui il Dirigente individuato nel PEG coincide con il Dirigente del Servizio Finanziario, le offerte di sponsorizzazione vengono valutate da quest’ultimo di concerto con il Dirigente competente per materia.
Art. 8 (TRATTATIVA PRIVATA)
1. Nel caso in cui la procedura dell’evidenza pubblica sia stata esperita senza esito, la ricerca dello “sponsor” può avvenire secondo la procedura negoziata della trattativa privata.
2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate forma di pubblicità al fine di stimolare l’interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di che trattasi.
3. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza ed alla particolare natura dell’evento, la Giunta potrà autorizzare l’affidamento diretto della sponsorizzazione, i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati.
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Art. 9 (OFFERTE SPONTANEE)
1. Qualora uno dei soggetti indicati nell’art. 3 comma I offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti al fine di rendere un servizio alla cittadinanza oppure nel caso di mancanza di
offerte a seguito di avviso pubblico, la Giunta potrà autorizzare, previa istruttoria sugli effettivi benefici, la stipula del contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione.
TITOLO III ESCLUSIONI, VERIFICHE, GESTIONE
Art. 10 ( FACOLTA’ DI RIFIUTO E CASI DI ESCLUSIONE)
1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. In ogni caso, non potrà farsi ricorso al contratto di sponsorizzazione:
a) per i servizi espletati a garanzia di diritti fondamentali dei cittadini;
b) per certificazioni ed atti riferiti alla persona; Art. 11 (VERIFICHE E CONTROLLI)
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio di controllo interno, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo “sponsor”. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 12 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare loro riconosciuti dall’art. 13 delle Legge n. 665/96 e s.m.i.
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Art. 13 (ASPETTI FISCALI)
1. Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all‘importo della somma direttamente erogata o corrispondente al valore dei beni e/o servizi forniti dallo “sponsor” intendendosi comprensiva di IVA.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull’IVA secondo le previsioni del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 14 (PAGAMENTI)
1. Nei limiti consentiti dalla legge, nella misura e con le modalità previste dal contratto di sponsorizzazione, sono ammessi pagamenti in ragione degli stati di avanzamento della prestazione contrattuale.
2. L’emissione della fattura da parte del Comune è subordinata al versamento del contributo da parte dello “sponsor”.
Art. 15 (GESTIONE)
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione comunale secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario mediante avviso pubblico.
Art. 16 (CONTROVERSIE)
1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Campobasso.
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